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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 20/12/2021, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2021
N. 01534/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. - della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 124 2021 90006825 21/000” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 25 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 1.169.460,18 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. 30020180000011510000 asseritamente notificata il 20 dicembre 2018 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09 (doc. 1);
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente, compresi:
2.1. - il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta;
2.2. - l'“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 543 c.p.c.)” intestato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, notificato a mani il 13 dicembre 2021 - codice identificativo della procedura esecutiva: 124/2021/2317 (doc. 2) eseguito in conseguenza del mancato pagamento delle somme di cui all'Intimazione di pagamento descritta sopra sub 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che sulla base dell’ingiunzione di pagamento qui impugnata sono già state intraprese procedure esecutive;
che pertanto sono ravvisabili i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 56 c.p.a. per la concessione delle misure cautelari monocratiche, in modo tale da non pregiudicare, nel necessario bilanciamento, gli interessi di parte ricorrente nelle more della trattazione collegiale della richiesta di sospensiva ex art. 55 c.p.a.;
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 gennaio 2022, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 20 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO