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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano la corte di appello di Catanzaro sezione prima civile composta da:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1216/2019 RGAC vertente tra
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato Benedetto Carratelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Mariagemma Talerico in
Catanzaro alla via Schipani n.110 appellante
e
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Belcastro ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Cosenza al viale G. Mancini n.156
Appellato Conclusioni delle parti.
Per l'appellante : “…per ivi sentire accogliere il Parte_1
presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 2632/2018 del tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta dalla società Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza n. 469/2013, perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_1 Controparte_1
d'Appello adita, dichiarare inammissibile ovvero rigettare il proposto appello, siccome infondato in fatto e in diritto, e, per
l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 2632/2018 del tribunale di Cosenza. Con ogni altra ulteriore e consequenziale statuizione e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
In fatto e diritto.
Con atto di citazione del 22.06.2013, la Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 469/2013 del tribunale di Cosenza con cui le era stato ordinato di pagare, a favore dell'istante , la somma di € 300.931,30. Parte_1
La pretesa scaturiva dal mancato pagamento del compenso spettante all'opposto per l'attività professionale espletata in favore della società: da novembre 2007 a dicembre 2012 attività di consulenza tributaria in materia di investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi della l. 296/2006; da novembre 2006 a gennaio 2007 attività di consulenza in tema di operazioni societarie e di operazione di scissione parziale.
A fondamento dell'opposizione, la eccepiva: Controparte_1
a) la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di idonea documentazione ex art. 633 c.p.c.; b) nel merito, lamentava che nulla era dovuto al professionista in quanto le attività di cui era stato richiesto il pagamento erano state espletate da altri soggetti giuridici ovvero la e la , di cui CP_2 Controparte_3 Parte_1
era legale rappresentante e socio, ed i relativi compensi erano stati interamente saldati. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva che contestava l'opposizione e produceva Parte_1
ulteriore documentazione a sostengo della domanda;
ribadiva di avere svolto in proprio e non quale rappresentante delle citate società le prestazioni di cui era stato richiesto il pagamento.
La causa veniva istruita a mezzo prove documentali e testimoniali;
veniva inoltre espletata consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il quantum spettante a in relazione Parte_1
all'attività svolta.
Con sentenza n. 2632/2018 del 11.12.2018 – pubblicata il 12.12.2018
– il tribunale di Cosenza accoglieva l'opposizione proposta dalla
[...]
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
469/13 e compensazione delle spese legali. Il giudice di primo grado riteneva non provata l'esistenza del rapporto professionale tra le parti.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto di Parte_1
citazione del 07.06.2019, eccependone l'erroneità per avere il giudice di primo grado travisato le risultanze processuali. Ad avviso dell'appellante, le fatture prodotte dall'opponente quale prova dell'avvenuto pagamento del compenso in favore dei soggetti che avevano svolto le prestazioni richieste (ovvero la e la CP_2 [...]
) si riferivano a prestazioni diverse da quelle oggetto Controparte_3
di giudizio e attinenti alla semplice tenuta della contabilità. La documentazione prodotta dall'appellante e le prove testimoniali dimostravano infatti lo svolgimento, da parte di , di Parte_1
altre e diverse prestazioni professionali in favore della Controparte_1
attività che mai avrebbero potuto essere svolte dalle
[...]
richiamate società perché di natura strettamente professionale e riservate ai soli dottori commercialisti, mentre i soggetti giuridici in questione erano delle semplici società di servizi. Infine, l'appellante contestava la quantificazione del compenso effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto effettuata sulla base di un'erronea individuazione del valore della pratica nonché dell'aliquota applicabile. Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 09.10.2019, si costituiva in giudizio la
[...]
che contestava nel merito l'appello e ne chiedeva la Controparte_1
reiezione.
Con ordinanza pubblicata in data 17.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.. Ora, procedendo ad esaminare i motivi di appello, occorre osservare che il tribunale di Cosenza, con la decisione gravata, ha rigettato la domanda formulata da , diretta al pagamento di Parte_1
competenze per attività di consulenza in materia tributaria per investimenti in aree svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, commi 271-279 della legge n. 26/2006 e di consulenza in tema di operazioni societarie, sul presupposto che la prova raccolta nel corso della fase istruttoria potesse condurre a ritenere che le prestazioni professionali, oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, fossero state fornite dalla e dalla , società di cui lo era CP_2 Controparte_3 Pt_1
rappresentante, e non dall'attore come autonomo professionista. E,
l'appellante ha segnalato, sul punto, un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, formulando una censura che appare meritevole di accoglimento, nei termini di seguito precisati.
In vero, premesso che il contratto avente ad oggetto una prestazione professionale non richiede la forma scritta e può essere concluso verbalmente, deve rilevarsi che, nel caso in esame, l'esistenza del rapporto negoziale tra la ed il commercialista Controparte_1
trova significativi elementi di verifica nelle Parte_1
dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 19.6.2015. In particolare, tanto la dott.ssa che il dott. hanno CP_4 Per_1
precisato che l'attore opposto aveva “espletato, in favore della
nel periodo novembre 2007/dicembre 2012, Controparte_1
attività di consulenza tributaria in materia di investimenti in aree svantaggiate ai sensi della legge 296 del 2006, art. 1, commi 271-279
e successive modificazioni, decreto legge n. 97 del 2008” confermando che le prestazioni fornite corrispondevano a quelle riportate nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata in data 30.6.2014, ovvero comprendevano “lo studio e la fattibilità dell'investimento, l'esame dei preventivi di spesa acquisiti dalla cliente, la compilazione del formulario e la sua presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate………la verifica delle singole fatture inerenti l'investimento………il monitoraggio sull'utilizzo del credito” nonché attività di consulenza in tema di operazioni societarie, di tenuta della contabilità ordinaria e di predisposizione di situazioni economico-patrimoniali infrannuali, di redazione e deposito dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi.
Tali elementi, peraltro, trovano concreto riscontro nei documenti allegati con i numeri 5 e 6 alla comparsa di costituzione del 1.12.2013
e, in particolare:
-negli atti concernenti l'attività relativa agli investimenti in aree svantaggiate di cui alla legge n. 296/2006 e le operazioni di scissione societaria che riportano, in obbliquo, la stampa “dott. ”; Parte_1
-nella comunicazione effettuata dalla con Controparte_1
raccomanda a.r. del 7.12.2012 e nella ricevuta di riconsegna dei documenti societari del 20.12.2012, ove compare il dott. Parte_1
tra i soggetti coinvolti nelle operazioni di consulenza.
[...]
Questo quadro probatorio non è, inoltre, scalfito dalla documentazione prodotta dalla in quanto le Controparte_1
fatture emesse dalla e dalla per CP_2 Controparte_3
pagamenti per € 60.000,00 riportano, quale causale “compenso per attività di consulenza ed assistenza finanziaria e tributaria prestata in vostro favore” (ovvero a favore della società appellata), ma non vi è prova che si riferiscano alle attività che indica di aver Parte_1
svolto (in particolare alle attività correlate alle operazioni di scissione societaria).
La determinazione delle competenze è stata affidata, dal primo giudice, alla consulenza tecnica della dott.ssa ; Persona_2
quest'ultima, attraverso un procedimento, completamente condiviso dalla corte, basato sulla documentazione offerta dalle parti e sulle tariffe professionali di cui al D.P.R. n. 645/1994, ha indicato:
-i compensi per le attività di consulenza in materia di credito di imposta ex legge n. 296/2006 in misura di € 9.770,00;
-i compensi per la consulenza relativa alle operazioni di scissione societaria in misura di € 21.450,00.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, la
[...]
deve essere condannata al pagamento di € Controparte_1
31.220,00, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, a favore di . Parte_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono liquidate in dispositivo e compensate in misura pari ad ½ in relazione al parziale accoglimento della domanda introduttiva e del gravame.
Le spese di consulenza, già liquidate, possono essere poste a carico delle parti in misura di ½ per ciascuna.
P. Q. M.
La corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...] , avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n. Controparte_1
2632 del 12.12.2018, ogni contraria istanza disattesa, cos provvede:
-in riforma dell'appellata sentenza condanna la Controparte_1
al pagamento di € 31.220,00, oltre interessi legali dal dì della notifica del decreto ingiuntivo opposto, a favore di;
Parte_1
-condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio liquidate in € 3.809,00, oltre spese generali IVA e CAP, per il I grado, ed in € 4.996,00, oltre spese generali IVA e CAP, per il presente grado, da compensarsi in misra pari ad ½;
-pone le spese di consulenza a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.
Catanzaro 28.10.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano la corte di appello di Catanzaro sezione prima civile composta da:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1216/2019 RGAC vertente tra
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato Benedetto Carratelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Mariagemma Talerico in
Catanzaro alla via Schipani n.110 appellante
e
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Belcastro ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Cosenza al viale G. Mancini n.156
Appellato Conclusioni delle parti.
Per l'appellante : “…per ivi sentire accogliere il Parte_1
presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 2632/2018 del tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta dalla società Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza n. 469/2013, perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_1 Controparte_1
d'Appello adita, dichiarare inammissibile ovvero rigettare il proposto appello, siccome infondato in fatto e in diritto, e, per
l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 2632/2018 del tribunale di Cosenza. Con ogni altra ulteriore e consequenziale statuizione e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
In fatto e diritto.
Con atto di citazione del 22.06.2013, la Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 469/2013 del tribunale di Cosenza con cui le era stato ordinato di pagare, a favore dell'istante , la somma di € 300.931,30. Parte_1
La pretesa scaturiva dal mancato pagamento del compenso spettante all'opposto per l'attività professionale espletata in favore della società: da novembre 2007 a dicembre 2012 attività di consulenza tributaria in materia di investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi della l. 296/2006; da novembre 2006 a gennaio 2007 attività di consulenza in tema di operazioni societarie e di operazione di scissione parziale.
A fondamento dell'opposizione, la eccepiva: Controparte_1
a) la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di idonea documentazione ex art. 633 c.p.c.; b) nel merito, lamentava che nulla era dovuto al professionista in quanto le attività di cui era stato richiesto il pagamento erano state espletate da altri soggetti giuridici ovvero la e la , di cui CP_2 Controparte_3 Parte_1
era legale rappresentante e socio, ed i relativi compensi erano stati interamente saldati. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva che contestava l'opposizione e produceva Parte_1
ulteriore documentazione a sostengo della domanda;
ribadiva di avere svolto in proprio e non quale rappresentante delle citate società le prestazioni di cui era stato richiesto il pagamento.
La causa veniva istruita a mezzo prove documentali e testimoniali;
veniva inoltre espletata consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il quantum spettante a in relazione Parte_1
all'attività svolta.
Con sentenza n. 2632/2018 del 11.12.2018 – pubblicata il 12.12.2018
– il tribunale di Cosenza accoglieva l'opposizione proposta dalla
[...]
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
469/13 e compensazione delle spese legali. Il giudice di primo grado riteneva non provata l'esistenza del rapporto professionale tra le parti.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto di Parte_1
citazione del 07.06.2019, eccependone l'erroneità per avere il giudice di primo grado travisato le risultanze processuali. Ad avviso dell'appellante, le fatture prodotte dall'opponente quale prova dell'avvenuto pagamento del compenso in favore dei soggetti che avevano svolto le prestazioni richieste (ovvero la e la CP_2 [...]
) si riferivano a prestazioni diverse da quelle oggetto Controparte_3
di giudizio e attinenti alla semplice tenuta della contabilità. La documentazione prodotta dall'appellante e le prove testimoniali dimostravano infatti lo svolgimento, da parte di , di Parte_1
altre e diverse prestazioni professionali in favore della Controparte_1
attività che mai avrebbero potuto essere svolte dalle
[...]
richiamate società perché di natura strettamente professionale e riservate ai soli dottori commercialisti, mentre i soggetti giuridici in questione erano delle semplici società di servizi. Infine, l'appellante contestava la quantificazione del compenso effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto effettuata sulla base di un'erronea individuazione del valore della pratica nonché dell'aliquota applicabile. Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 09.10.2019, si costituiva in giudizio la
[...]
che contestava nel merito l'appello e ne chiedeva la Controparte_1
reiezione.
Con ordinanza pubblicata in data 17.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.. Ora, procedendo ad esaminare i motivi di appello, occorre osservare che il tribunale di Cosenza, con la decisione gravata, ha rigettato la domanda formulata da , diretta al pagamento di Parte_1
competenze per attività di consulenza in materia tributaria per investimenti in aree svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, commi 271-279 della legge n. 26/2006 e di consulenza in tema di operazioni societarie, sul presupposto che la prova raccolta nel corso della fase istruttoria potesse condurre a ritenere che le prestazioni professionali, oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, fossero state fornite dalla e dalla , società di cui lo era CP_2 Controparte_3 Pt_1
rappresentante, e non dall'attore come autonomo professionista. E,
l'appellante ha segnalato, sul punto, un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, formulando una censura che appare meritevole di accoglimento, nei termini di seguito precisati.
In vero, premesso che il contratto avente ad oggetto una prestazione professionale non richiede la forma scritta e può essere concluso verbalmente, deve rilevarsi che, nel caso in esame, l'esistenza del rapporto negoziale tra la ed il commercialista Controparte_1
trova significativi elementi di verifica nelle Parte_1
dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 19.6.2015. In particolare, tanto la dott.ssa che il dott. hanno CP_4 Per_1
precisato che l'attore opposto aveva “espletato, in favore della
nel periodo novembre 2007/dicembre 2012, Controparte_1
attività di consulenza tributaria in materia di investimenti in aree svantaggiate ai sensi della legge 296 del 2006, art. 1, commi 271-279
e successive modificazioni, decreto legge n. 97 del 2008” confermando che le prestazioni fornite corrispondevano a quelle riportate nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata in data 30.6.2014, ovvero comprendevano “lo studio e la fattibilità dell'investimento, l'esame dei preventivi di spesa acquisiti dalla cliente, la compilazione del formulario e la sua presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate………la verifica delle singole fatture inerenti l'investimento………il monitoraggio sull'utilizzo del credito” nonché attività di consulenza in tema di operazioni societarie, di tenuta della contabilità ordinaria e di predisposizione di situazioni economico-patrimoniali infrannuali, di redazione e deposito dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi.
Tali elementi, peraltro, trovano concreto riscontro nei documenti allegati con i numeri 5 e 6 alla comparsa di costituzione del 1.12.2013
e, in particolare:
-negli atti concernenti l'attività relativa agli investimenti in aree svantaggiate di cui alla legge n. 296/2006 e le operazioni di scissione societaria che riportano, in obbliquo, la stampa “dott. ”; Parte_1
-nella comunicazione effettuata dalla con Controparte_1
raccomanda a.r. del 7.12.2012 e nella ricevuta di riconsegna dei documenti societari del 20.12.2012, ove compare il dott. Parte_1
tra i soggetti coinvolti nelle operazioni di consulenza.
[...]
Questo quadro probatorio non è, inoltre, scalfito dalla documentazione prodotta dalla in quanto le Controparte_1
fatture emesse dalla e dalla per CP_2 Controparte_3
pagamenti per € 60.000,00 riportano, quale causale “compenso per attività di consulenza ed assistenza finanziaria e tributaria prestata in vostro favore” (ovvero a favore della società appellata), ma non vi è prova che si riferiscano alle attività che indica di aver Parte_1
svolto (in particolare alle attività correlate alle operazioni di scissione societaria).
La determinazione delle competenze è stata affidata, dal primo giudice, alla consulenza tecnica della dott.ssa ; Persona_2
quest'ultima, attraverso un procedimento, completamente condiviso dalla corte, basato sulla documentazione offerta dalle parti e sulle tariffe professionali di cui al D.P.R. n. 645/1994, ha indicato:
-i compensi per le attività di consulenza in materia di credito di imposta ex legge n. 296/2006 in misura di € 9.770,00;
-i compensi per la consulenza relativa alle operazioni di scissione societaria in misura di € 21.450,00.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, la
[...]
deve essere condannata al pagamento di € Controparte_1
31.220,00, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, a favore di . Parte_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono liquidate in dispositivo e compensate in misura pari ad ½ in relazione al parziale accoglimento della domanda introduttiva e del gravame.
Le spese di consulenza, già liquidate, possono essere poste a carico delle parti in misura di ½ per ciascuna.
P. Q. M.
La corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...] , avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n. Controparte_1
2632 del 12.12.2018, ogni contraria istanza disattesa, cos provvede:
-in riforma dell'appellata sentenza condanna la Controparte_1
al pagamento di € 31.220,00, oltre interessi legali dal dì della notifica del decreto ingiuntivo opposto, a favore di;
Parte_1
-condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio liquidate in € 3.809,00, oltre spese generali IVA e CAP, per il I grado, ed in € 4.996,00, oltre spese generali IVA e CAP, per il presente grado, da compensarsi in misra pari ad ½;
-pone le spese di consulenza a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.
Catanzaro 28.10.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo