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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies comma 3 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCIOLI Parte_1 C.F._1
FABIO, elettivamente domiciliato in VIA FIORENTINA, 64 59100 PRATO, presso il difensore avv. PICCIOLI FABIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEOCATA GIOSUE', Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO PORTA VITTORIA 20122 MILANO, presso il difensore avv. LEOCATA GIOSUE'
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. esponeva: Parte_1
che in data 15 gennaio 2019 corrispondeva in favore della a mezzo bonifico Controparte_1
bancario, la somma di euro 20.000,00 a titolo di acconto per un noleggio auto;
1 che detto noleggio non veniva eseguito da Controparte_1
che tramite pec inviata dall'avv. Piccioli in data 8 settembre 2023, tentava di comporre bonariamente la questione, senza avere riscontri positivi;
che in data 27 novembre 2023 invitava a stipulare una convenzione di Controparte_1
negoziazione assistita, la quale dopo avervi aderito, successivamente decideva di interrompere la procedura.
Tanto premesso, il Sig. con la presente azione chiedeva di “accertare e dichiarare Pt_1
l'avvenuto versamento da parte del ricorrente della somma di € 20.000,00 in favore della accertare e dichiarare che a fronte di tale versamento la on Controparte_1 Controparte_1 ha dato esecuzione al noleggio auto;
accertare e dichiarare, quindi, il diritto del signor Parte_1 alla ripetizione della somma indebitamente corrisposta e, conseguentemente, condannare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2033 e 2041 c.c., la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, IN TESI a restituire e pagare al signor la complessiva somma di € Parte_1
20.000,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
IN IPOTESI a indennizzare il signor della diminuzione Parte_1 patrimoniale di cui in narrativa e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma di €
20.000,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Inoltre in caso di resistenza della …) condannare ex art. 96 Controparte_1
c.p.c. la resistente medesima al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente nella misura che sarà ritenuta di giustizia come da liquidazione in via equitativa”.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse domande, eccependo: Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di restituzione dell'importo di euro 20.000,00 svolta ai sensi dell'art. 2033 c.c. per non essere stata preceduta dalla domanda di risoluzione contrattuale del contratto di noleggio;
che la dazione del denaro era avvenuta in adempimento del contratto di noleggio delle autovetture Giulia – Alfa Romeo- Smart Bmabus – Range Rover Evoque- Ranger Rover sport- per la durata di due mesi, concluso da al fine di consentire al figlio Parte_1 Per_1 di utilizzare dette vetture.
[...]
Ammessa la prova per testi formulata dal resistente, in data 6 febbraio 2025 venivano escussi e figlio del ricorrente. Testimone_1 Persona_1
2 Esaurita l'istruttoria, il giudice rinviava per la discussione orale all'udienza del 29 maggio
2025, all'esito della quale riservava il deposito della sentenza ex art. 281sexies comma 3 c.p.c.
Il ricorso proposto da deve trovare accoglimento. Parte_1
In via preliminare deve osservarsi quanto segue.
La difesa della resistente eccepisce l'inammissibilità della domanda Controparte_1
formulata da il quale avrebbe eccepito l'inadempimento contrattuale della Parte_1
senza preventivamente formulare la domanda di risoluzione contrattuale, Controparte_1
mentre l'azione di restituzione presupporrebbe una preventiva richiesta di scioglimento del vincolo contrattuale.
Sul punto, deve tuttavia osservarsi che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, in più occasioni, che “La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/10/2009, n.21230; nella specie, la domanda di risoluzione è stata giudicata implicita in quella di restituzione della somma corrisposta per una prestazione inadempiuta;
conforme Cassazione civile sez. II,
18/06/1992, n.7518; Cassazione civile sez. II, 15/07/1980, n.4591).
E ancora: “La volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/09/2020,
n.19513).
Orbene, conformemente alla citata giurisprudenza di legittimità ed in omaggio al principio iura novit curia, che consente al giudice di riqualificare i fatti, i rapporti, nonché le domande proposte applicando le disposizioni normative che ritiene più corrette, si ritiene che la domanda di ripetizione dell'indebito proposta in via principale da contenga, Controparte_2 implicitamente, quella di risoluzione per inadempimento del contratto di noleggio, non avendo il ricorrente mai, e in alcun modo, manifestato la volontà di mantenere in vita il rapporto contrattuale con - rapporto che peraltro risale al 2019 - né di Controparte_1 esigerne l'adempimento.
3 Deve, pertanto, ora esaminarsi la domanda di risoluzione del contratto di noleggio per inadempimento in quanto, qualora fondata, il suo effetto retroattivo consente di condannare il resistente alla restituzione di quanto ricevuto.
Venendo al merito, la circostanza relativa al fatto che il ricorrente abbia corrisposto al resistente la somma di Euro 20.000,00 in adempimento di un contratto di noleggio non solo è documentale (cfr. doc. 2 ricorrente) e non è mai stata contestata, ma ha trovato conferma nelle deposizioni di entrambi i testimoni.
Secondo granitica giurisprudenza di legittimità, nei rapporti contrattuali il creditore deve limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul debitore (cfr. Cass. 13533/2001).
al contrario, non solo non è riuscita a fornire la prova di aver correttamente Controparte_1 adempiuto il contratto di noleggio, ma il suo inadempimento è stato confermato da entrambi i testimoni escussi.
sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha dichiarato: “ Testimone_1 Pt_1 ha fatto un bonifico di € 20.000,00 a per il noleggio di una Range Rover
[...] Controparte_1
Sport ed una Giulia quadrifoglio per lui stesso. Che io sappia non gli sono mai state consegnate” (cfr. verbale del 6 febbraio 2025).
Tale circostanza è stata confermata da “Sulla situazione di mio padre so che Persona_1 lui voleva noleggiare un auto per la sua società ed ha fatto un bonifico di € 20.000,00, ma nessuna auto gli è mai stata consegnata” (cfr. verbale d'udienza del 6 febbraio 2025).
Quanto alla versione sostenuta dalla difesa della ovvero che il contratto di Controparte_1
noleggio sarebbe stato concluso da per consentire al figlio di Parte_1 Per_1 utilizzare una serie di autovetture (quali Giulia - Alfa Romeo - Smart Brabus – Range Rover
Evoque – Range Rover Sport) messe a disposizione dalla essa è stata Controparte_1
smentita dalle stesse testimonianze sopra citate. ha chiarito che i noleggi auto dedotti dalla società resistente non erano Persona_1
riferibili al padre , ma a lui personalmente, e che la vicenda relativa ai medesimi era Pt_1
stata già definita, in via stragiudiziale, con la Controparte_1
Quanto al noleggio delle autovetture Giulia – Alfa Romeo- Smart Bmabus – Range Rover
Evoque- Ranger Rover da parte del sig. quest'ultimo ha dichiarato: “io in Persona_1
4 quel periodo (nei mesi di febbraio-marzo 2019) ho preso in uso una Smart non versando corrispettivi in quanto c'era un accordo tra di noi che prevedeva che io gli avrei fatto vendere la mia auto Mercedes
Classe A per € 18.000,00 e, nel frattempo, essendo senza auto, io potevo utilizzare una loro auto scelta da loro;
in quel periodo mi hanno dato la Smart. Poi hanno venduto la mia auto e non volevano restituirmi i soldi dicendo che – nel tempo loro occorrente alla vendita della mia auto – io avevo preso in utilizzo altre auto che coprivano il prezzo della mia. Poi io ho messo di mezzo un avvocato e loro, dopo tempo, mi hanno restituito € 15.000,00, di cui € 5.000,00 subito e gli altri con 5 rate da €
2.000,00 al mese. A questo punto avevamo chiuso accordandoci nel senso che i 3.000,00 euro non restituiti e ricavati dalla vendita coprissero i miei noleggi. Sulla situazione di mio padre so che lui voleva noleggiare un auto per la sua società ed ha fatto un bonifico di € 20.000,00, ma nessuna auto gli
è mai stata consegnata. Lui non ha mai pagato nulla per me o per mio conto” (cfr. verbale del 6 febbraio 2025).
Su tale questione, affermava: “Ricordo solo che portò una sua auto per la Testimone_1 Per_1 vendita alla (una mercedes classe A) e loro gli dissero che nel periodo necessario per la Controparte_1 vendita della sua auto poteva utilizzare una di queste auto pagando, ma non so quanto”; “Ricordo che ha usato queste quatto auto un giorno ciascuna, non di certo per il valore della sua Per_1 autovettura. Ricordo che pagò questi quattro giorni di noleggio” (cfr. verbale del 6 febbraio Per_1
2025).
Né a diversa conclusione può giungersi tenendo conto della documentazione prodotta dalla difesa della resistente in quanto non solo priva di data certa e di sottoscrizione da parte del cliente, ma anche in quanto i contratti di noleggio sono chiaramente riferiti a Per_1
il cui documento d'identità e la cui carta di credito vengono peraltro allegati in
[...]
copia alla tale produzione documentale.
Pertanto, accertata la persistente validità ed efficacia del contratto di noleggio tra le parti in lite, dimostrato l'adempimento di ritenuto che il ricorrente abbia Controparte_2
implicitamente proposto domanda di risoluzione per inadempimento del contratto ex art. 1453 c.c., nonché accertato il grave inadempimento di ne deriva Controparte_1
l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, poiché l'effetto retroattivo della risoluzione priva di causa la corresponsione della somma di Euro 20.000,00 da parte del ricorrente.
5 Segue la condanna di alla restituzione a favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 20.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
1. dichiara risolto il rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_1 CP_1
[...]
2. per l'effetto, condanna alla restituzione a favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 20.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. condanna alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1 Pt_1
che liquida in € 3.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso
[...] forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
Milano, lì 3/06/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
Dott.ssa Federica Giammarrusto.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies comma 3 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCIOLI Parte_1 C.F._1
FABIO, elettivamente domiciliato in VIA FIORENTINA, 64 59100 PRATO, presso il difensore avv. PICCIOLI FABIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEOCATA GIOSUE', Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO PORTA VITTORIA 20122 MILANO, presso il difensore avv. LEOCATA GIOSUE'
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. esponeva: Parte_1
che in data 15 gennaio 2019 corrispondeva in favore della a mezzo bonifico Controparte_1
bancario, la somma di euro 20.000,00 a titolo di acconto per un noleggio auto;
1 che detto noleggio non veniva eseguito da Controparte_1
che tramite pec inviata dall'avv. Piccioli in data 8 settembre 2023, tentava di comporre bonariamente la questione, senza avere riscontri positivi;
che in data 27 novembre 2023 invitava a stipulare una convenzione di Controparte_1
negoziazione assistita, la quale dopo avervi aderito, successivamente decideva di interrompere la procedura.
Tanto premesso, il Sig. con la presente azione chiedeva di “accertare e dichiarare Pt_1
l'avvenuto versamento da parte del ricorrente della somma di € 20.000,00 in favore della accertare e dichiarare che a fronte di tale versamento la on Controparte_1 Controparte_1 ha dato esecuzione al noleggio auto;
accertare e dichiarare, quindi, il diritto del signor Parte_1 alla ripetizione della somma indebitamente corrisposta e, conseguentemente, condannare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2033 e 2041 c.c., la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, IN TESI a restituire e pagare al signor la complessiva somma di € Parte_1
20.000,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
IN IPOTESI a indennizzare il signor della diminuzione Parte_1 patrimoniale di cui in narrativa e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma di €
20.000,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Inoltre in caso di resistenza della …) condannare ex art. 96 Controparte_1
c.p.c. la resistente medesima al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente nella misura che sarà ritenuta di giustizia come da liquidazione in via equitativa”.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse domande, eccependo: Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di restituzione dell'importo di euro 20.000,00 svolta ai sensi dell'art. 2033 c.c. per non essere stata preceduta dalla domanda di risoluzione contrattuale del contratto di noleggio;
che la dazione del denaro era avvenuta in adempimento del contratto di noleggio delle autovetture Giulia – Alfa Romeo- Smart Bmabus – Range Rover Evoque- Ranger Rover sport- per la durata di due mesi, concluso da al fine di consentire al figlio Parte_1 Per_1 di utilizzare dette vetture.
[...]
Ammessa la prova per testi formulata dal resistente, in data 6 febbraio 2025 venivano escussi e figlio del ricorrente. Testimone_1 Persona_1
2 Esaurita l'istruttoria, il giudice rinviava per la discussione orale all'udienza del 29 maggio
2025, all'esito della quale riservava il deposito della sentenza ex art. 281sexies comma 3 c.p.c.
Il ricorso proposto da deve trovare accoglimento. Parte_1
In via preliminare deve osservarsi quanto segue.
La difesa della resistente eccepisce l'inammissibilità della domanda Controparte_1
formulata da il quale avrebbe eccepito l'inadempimento contrattuale della Parte_1
senza preventivamente formulare la domanda di risoluzione contrattuale, Controparte_1
mentre l'azione di restituzione presupporrebbe una preventiva richiesta di scioglimento del vincolo contrattuale.
Sul punto, deve tuttavia osservarsi che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, in più occasioni, che “La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/10/2009, n.21230; nella specie, la domanda di risoluzione è stata giudicata implicita in quella di restituzione della somma corrisposta per una prestazione inadempiuta;
conforme Cassazione civile sez. II,
18/06/1992, n.7518; Cassazione civile sez. II, 15/07/1980, n.4591).
E ancora: “La volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/09/2020,
n.19513).
Orbene, conformemente alla citata giurisprudenza di legittimità ed in omaggio al principio iura novit curia, che consente al giudice di riqualificare i fatti, i rapporti, nonché le domande proposte applicando le disposizioni normative che ritiene più corrette, si ritiene che la domanda di ripetizione dell'indebito proposta in via principale da contenga, Controparte_2 implicitamente, quella di risoluzione per inadempimento del contratto di noleggio, non avendo il ricorrente mai, e in alcun modo, manifestato la volontà di mantenere in vita il rapporto contrattuale con - rapporto che peraltro risale al 2019 - né di Controparte_1 esigerne l'adempimento.
3 Deve, pertanto, ora esaminarsi la domanda di risoluzione del contratto di noleggio per inadempimento in quanto, qualora fondata, il suo effetto retroattivo consente di condannare il resistente alla restituzione di quanto ricevuto.
Venendo al merito, la circostanza relativa al fatto che il ricorrente abbia corrisposto al resistente la somma di Euro 20.000,00 in adempimento di un contratto di noleggio non solo è documentale (cfr. doc. 2 ricorrente) e non è mai stata contestata, ma ha trovato conferma nelle deposizioni di entrambi i testimoni.
Secondo granitica giurisprudenza di legittimità, nei rapporti contrattuali il creditore deve limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul debitore (cfr. Cass. 13533/2001).
al contrario, non solo non è riuscita a fornire la prova di aver correttamente Controparte_1 adempiuto il contratto di noleggio, ma il suo inadempimento è stato confermato da entrambi i testimoni escussi.
sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha dichiarato: “ Testimone_1 Pt_1 ha fatto un bonifico di € 20.000,00 a per il noleggio di una Range Rover
[...] Controparte_1
Sport ed una Giulia quadrifoglio per lui stesso. Che io sappia non gli sono mai state consegnate” (cfr. verbale del 6 febbraio 2025).
Tale circostanza è stata confermata da “Sulla situazione di mio padre so che Persona_1 lui voleva noleggiare un auto per la sua società ed ha fatto un bonifico di € 20.000,00, ma nessuna auto gli è mai stata consegnata” (cfr. verbale d'udienza del 6 febbraio 2025).
Quanto alla versione sostenuta dalla difesa della ovvero che il contratto di Controparte_1
noleggio sarebbe stato concluso da per consentire al figlio di Parte_1 Per_1 utilizzare una serie di autovetture (quali Giulia - Alfa Romeo - Smart Brabus – Range Rover
Evoque – Range Rover Sport) messe a disposizione dalla essa è stata Controparte_1
smentita dalle stesse testimonianze sopra citate. ha chiarito che i noleggi auto dedotti dalla società resistente non erano Persona_1
riferibili al padre , ma a lui personalmente, e che la vicenda relativa ai medesimi era Pt_1
stata già definita, in via stragiudiziale, con la Controparte_1
Quanto al noleggio delle autovetture Giulia – Alfa Romeo- Smart Bmabus – Range Rover
Evoque- Ranger Rover da parte del sig. quest'ultimo ha dichiarato: “io in Persona_1
4 quel periodo (nei mesi di febbraio-marzo 2019) ho preso in uso una Smart non versando corrispettivi in quanto c'era un accordo tra di noi che prevedeva che io gli avrei fatto vendere la mia auto Mercedes
Classe A per € 18.000,00 e, nel frattempo, essendo senza auto, io potevo utilizzare una loro auto scelta da loro;
in quel periodo mi hanno dato la Smart. Poi hanno venduto la mia auto e non volevano restituirmi i soldi dicendo che – nel tempo loro occorrente alla vendita della mia auto – io avevo preso in utilizzo altre auto che coprivano il prezzo della mia. Poi io ho messo di mezzo un avvocato e loro, dopo tempo, mi hanno restituito € 15.000,00, di cui € 5.000,00 subito e gli altri con 5 rate da €
2.000,00 al mese. A questo punto avevamo chiuso accordandoci nel senso che i 3.000,00 euro non restituiti e ricavati dalla vendita coprissero i miei noleggi. Sulla situazione di mio padre so che lui voleva noleggiare un auto per la sua società ed ha fatto un bonifico di € 20.000,00, ma nessuna auto gli
è mai stata consegnata. Lui non ha mai pagato nulla per me o per mio conto” (cfr. verbale del 6 febbraio 2025).
Su tale questione, affermava: “Ricordo solo che portò una sua auto per la Testimone_1 Per_1 vendita alla (una mercedes classe A) e loro gli dissero che nel periodo necessario per la Controparte_1 vendita della sua auto poteva utilizzare una di queste auto pagando, ma non so quanto”; “Ricordo che ha usato queste quatto auto un giorno ciascuna, non di certo per il valore della sua Per_1 autovettura. Ricordo che pagò questi quattro giorni di noleggio” (cfr. verbale del 6 febbraio Per_1
2025).
Né a diversa conclusione può giungersi tenendo conto della documentazione prodotta dalla difesa della resistente in quanto non solo priva di data certa e di sottoscrizione da parte del cliente, ma anche in quanto i contratti di noleggio sono chiaramente riferiti a Per_1
il cui documento d'identità e la cui carta di credito vengono peraltro allegati in
[...]
copia alla tale produzione documentale.
Pertanto, accertata la persistente validità ed efficacia del contratto di noleggio tra le parti in lite, dimostrato l'adempimento di ritenuto che il ricorrente abbia Controparte_2
implicitamente proposto domanda di risoluzione per inadempimento del contratto ex art. 1453 c.c., nonché accertato il grave inadempimento di ne deriva Controparte_1
l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito, poiché l'effetto retroattivo della risoluzione priva di causa la corresponsione della somma di Euro 20.000,00 da parte del ricorrente.
5 Segue la condanna di alla restituzione a favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 20.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
1. dichiara risolto il rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_1 CP_1
[...]
2. per l'effetto, condanna alla restituzione a favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 20.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. condanna alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1 Pt_1
che liquida in € 3.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso
[...] forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
Milano, lì 3/06/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
Dott.ssa Federica Giammarrusto.
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