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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/04/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 8.4.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 213/2024, pubblicata il 19/02/2024, notificata l'8.3.2024
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in VIA VITTORIO EMANUELE II N, 97 22100 con il patrocinio degli Avv. Pt_1
ROMOLI VENTURI ANDREA (C.F. ), PIATTI CHIARA C.F._1
( ), ( ); C.F._2 Parte_2 C.F._3 CP_1
( , elettivamente domiciliato presso la sede municipale, in
[...] C.F._4
VIA VITTORIO EMANUELE II 97 giusta delega in atti;
Pt_1
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIALE P.IVA_2
FELICE CAVALLOTTI N. 7 22100 con il patrocinio dell'Avv. FORGIONE Pt_1
MASSIMO ( ) VIA MAGENTA, 30 22100 elettivamente C.F._5 Pt_1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. FORGIONE MASSIMO ( ) C.F._5
VIA MAGENTA, 30 22100 giusta delega in atti;
Pt_1
-APPELLATA-
pagina 1 di 24 E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA GIUSEPPE GREZAR N. 14 00142 ROMA;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 213/2024, pubblicata il
19/02/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per il : Parte_1
C O N C L U D E affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni sopra esposte, voglia: - nel merito: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 213/2024 del Tribunale di Como, Sezione Seconda
Civile, Giudice Dott.ssa Arianna Toppan, pubblicata il 19/2/2024, notificata il 8/3/2024, relativa alla causa R.G. n. 4523/2021, in accoglimento dei sovraesposti motivi e di quelli avanzati nel giudizio di primo grado, 1) in via principale: confermare integralmente la pretesa del oggetto della cartella impugnata e dichiarata nulla in primo grado;
2) in Parte_1
subordine: previo eventuale accertamento e declaratoria in ordine alla sussistenza dei presupposti per la loro rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., accogliere la domanda subordinata proposta dal in primo grado, con la quale lo stesso Ente ha chiesto Parte_1
di accertare e dichiarare la legittimità e la fondatezza della pretesa del e Parte_1
l'esatto ammontare dei costi di illuminazione e riscaldamento sostenuti dall'Ente - e per l'effetto condannare l' alla restituzione al Controparte_4
a qualsiasi titolo e sino alla residuale ipotesi di arricchimento ingiustificato Parte_1 ex art. 2041 c.c., dell'importo così determinato;
3) in via principale: pronunciarsi sulle domande indicate ai punti 3, 4 e 5 delle conclusioni dell' riportate a pag. 2 dell'impugnata Controparte_4 sentenza e, per l'effetto, respingerle;
4) in via principale: accertata e dichiarata la parziale soccombenza / la soccombenza reciproca dell' Controparte_4 nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare le
[...]
spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, parzialmente o per intero, in funzione del ritenuto grado di soccombenza reciproca, per l'effetto condannando l'
[...]
alla restituzione al in tutto e/o in parte, Controparte_4 Parte_1
pagina 2 di 24 dell'importo per spese di lite cui è stato condannato in primo grado il Parte_1
liquidato dal primo Giudice in sentenza, pari a complessivi €. 11.268,00 per compensi, €.
786,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali ed oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, in funzione della differente statuizione in ordine alle spese che dovesse risultare all'esito del giudizio di appello, in ragione del grado di ritenuta soccombenza;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, incluso rimborso forfettario delle spese generali ed accessori per avvocati dipendenti P.A. e spese di domiciliazione, per il giudizio d'appello.
In via istruttoria: A) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: “Vero che il Parte_1
precedentemente all'invio delle missive che si rammostrano (cfr. docc. 11-12), ha più
[...] volte sollecitato e svolto incontri con l' per definire il pagamento delle Controparte_4 spese per riscaldamento ed illuminazione derivanti dall'occupazione degli spazi ulteriori a quelli contrattualmente previsti nel rogito del 13 febbraio 19 (doc. 1), in uso alla stessa come da documentazione che mi si rammostra (cfr. docc. 5-10)?”; “Vero che CP_4 successivamente all'incontro tenutosi tra il e l' il 3 Parte_1 Controparte_4 aprile 2013, l' ha proposto un piano di rientro delle spese per Controparte_4
riscaldamento ed illuminazione richieste dal Comune di come da nota che si rammostra Pt_1
(cfr. doc. 18)?”; “Vero che il di ha accolto parzialmente la proposta Pt_1 Pt_1 dell' di cui al precedente punto 2) (come da doc. 18), formulando Controparte_4 all' stessa una controproposta come da nota che si rammostra (cfr. doc. 9)?”; CP_4
“Vero che successivamente alla proposta comunale di cui al precedente punto 3) l' CP_4 ha provveduto al pagamento di quanto richiesto dal ”;
[...] Parte_1
“Vero che il ha pagato le utenze richieste all' con nota Parte_1 Controparte_4
Prot. 6055 del 24/01/2018 che mi si rammostra (cfr. doc. 11)?”; “Vero che negli, anni dal 2009 al 2017, l' ha occupato l'intero edificio comunale di viale Cavallotti n. Controparte_4
7?”; Si indicano a teste: - Dott.ssa Dirigente del sui Testimone_1 Parte_1
precedenti capitoli da 1 a 6; - Dott. ex Funzionario del Settore Patrimonio del Testimone_2
Comune di Como, sui precedenti capitoli da 1 a 6; - Dott. , ex Funzionario del Testimone_3
Settore Patrimonio del Comune di Como, sui precedenti capitoli da 1 a 4; B) Ammettersi C.T.U. contabile volta alla verifica della quantificazione delle spese richieste dal Parte_1 all' come da documentazione prodotta (docc. 11 e 20-24). C) Controparte_4
Ammettersi prova contraria sui capitoli di prova delle parti avversarie eventualmente ammessi, con i testi indicati a prova diretta ovvero con riserva di indicarne altri.
D) Ammettersi prova contraria per testi sui seguenti capitoli: “Conferma di aver inviato la mail che si rammostra ed i relativi contenuti (doc. 27)?”; “Conferma di aver ricevuto la mail che si pagina 3 di 24 rammostra ed i relativi contenuti (doc. 27)?”; “Conferma di aver inviato la mail che si rammostra ed i relativi contenuti (doc. 25)?”. Si indicano a teste: - Dott. ex Testimone_2
Funzionario del Settore Patrimonio del Comune , sul precedente capitolo 7); - Dott.ssa Pt_1
Dirigente del sul precedente capitolo 8); - Dott. Testimone_1 Parte_1 Tes_4
Pa
, dipendente del Settore Patrimonio del Comune sul precedente capitolo 9).
[...] Pt_1
E) Ammettere ai sensi dell'art. 153 c.p.c., per i motivi indicati nell'atto di appello, la produzione del seguente documento: doc. A) nota dell' prot. n. 19365 del 19/4/2013 Controparte_4
ed allegata dichiarazione di rinvenimento del documento a firma del Dirigente del Settore del
Comune di Pt_1
Per l RO RA PO : Controparte_2
In via pregiudiziale, preliminare e assorbente: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello principale in quanto non è stata censurata nel dettaglio ciascuna ragione della decisione oggetto della sentenza impugnata.
Assorbente quanto sopra: in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità della massiva e, per quanto si è potuto verificare, inconferente produzione documentale del con memoria "183- 2”; - confermare la tardività Parte_1 della costituzione in giudizio in primo grado del e di conseguenza la sua decadenza Pt_1 dalla domanda riconvenzionale proposta in via subordinata;
- rigettare l'odierna richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., diretta alla produzione di nuova documentazione, per mancanza dei presupposti di Legge.
Nel merito:
1- Rigettarsi l'appello proposto dal , in quanto infondato in fatto ed in diritto, Parte_1 confermando l'inesistenza di una valida ed efficace ingiunzione di pagamento emessa dal
a carico dell' , dichiarando che l''ingiunzione” allegata alla Parte_1 CP_4 cartella non ha natura di ingiunzione di pagamento, non avendo il contenuto minimo previsto dalla Legge e perciò dichiarare nulla ed improduttiva di effetti la cartella di pagamento impugnata;
2- Darsi atto della contraddittorietà e della equivocità degli avvisi al contribuente contenuti nella cartella di pagamento circa la facoltà e le modalità di opposizione e per l'effetto dichiarare la cartella stessa illegittima, nulla e comunque improduttiva di effetti;
3- Dichiarare prescritto, in toto o in parte, il diritto di rimborso azionato con la cartella di pagamento;
4-
Dichiarare illegittima e/o infondata sia nell'an sia nel quantum la pretesa di rimborso dei costi addebitati all' da parte del costi la cui determinazione è CP_4 Pt_1 Pt_1 avvenuta in modo incomprensibile ed ingiustificata e che perciò si contesta anche quantitativamente;
3-Accertare e dichiarare la violazione da parte del Parte_1 dell'art. 88 c.p.c. e per l'effetto, condannare lo stesso anche ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3,
c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura che il Giudice riterrà di giustizia.
In via di appello incidentale: in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
1-Darsi atto che con la cessione del 1930 e le integranti delibere, l' e il Controparte_4 hanno convenuto, da un lato, la cessione di alcuni immobili di proprietà Parte_1 dell' al e dall'altro, l'obbligo in capo a quest'ultimo di consentire CP_4 Pt_1
pagina 4 di 24 all' l'uso a titolo gratuito delle aule necessarie per l'attività didattica, con spese CP_4 di riscaldamento e illuminazione esclusivamente a carico del Pt_1
In ogni caso: con la condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre a C.n.p.a.f. e Iva come per Legge, nonché delle eventuali spese di C.T.U. e C.T.P.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che Lei, ad inizio 2022, ha eseguito una ricerca nell'archivio dell' CP_4
ed ha rinvenuto diversi documenti, fra cui la corrispondenza di cui al che Le
[...]
di rammostra?
2) Vero che tra i documenti rinvenuti dalla Dott.ssa ad inizio 2022 nell'archivio Per_1 dell' e relativi al XX secolo, esistono soltanto documenti in cui Controparte_4
non si richiedono, né si discute di costi o del pagamento di spese di riscaldamento e di illuminazione, ma soltanto di ripartizione di uso delle aule?
3) Vero che Lei lavora presso l' da oltre quarant'anni? Controparte_4
4) Vero che nel corso dell'utilizzo della parte dell'immobile in uso promiscuo con l'Istituto
Magistrale o altri istituti è stato posto soltanto il problema della distribuzione degli orari?
5) Vero che fino a quando l'Istituto Magistrale ha condiviso gli spazi con l CP_4 all'interno dell'Istituto Carducci, e dunque fino al 1974, nessuno ha mai avanzato richieste di pagamento di spese di riscaldamento o illuminazione?
6) Vero che da quando l'Istituto Magistrale nel 1974 ha lasciato l'immobile di viale
Cavallotti 7 nessuna richiesta di occupazione degli spazi lasciati vuoti è più pervenuta da parte del già menzionato istituto?
7) Vero che da quando l'Istituto Magistrale ha lasciato l'immobile di viale Cavallotti 7, nel 1974, nessuno per 30 anni ha mai avanzato richiesta di pagamento di spese di riscaldamento o illuminazione?
8) Vero che le fotografie di cui al che Le si rammostra raffigurano la situazione di fatto delle aule utilizzate dall' Controparte_4
Si indicano a testi:
a) Dott.ssa c/o 22100 Tes_5 Controparte_4
viale Felice Cavallotti n. 7 (capp. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8); b) Sig.ra Pt_1 Tes_6
residente in [...] (capp. 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8); c) Avv. Renato PAPA c/o , 22100 Controparte_4
viale Felice Cavallotti n. 7 (capp. 2, 4, 5, 6, 7 e 8). Pt_1
pagina 5 di 24 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso depositato in data 19.11.2021 dall' , con cui l' ha proposto Controparte_2 CP_4
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 033 2020 00008832 13 000, emessa dall' , su incarico del per l'importo Controparte_3 Parte_1 complessivo di € 118.489,92. L ha chiesto dichiararsi la nullità della cartella CP_4 impugnata e accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria del Pt_1
La ricorrente ha dedotto che: - l' è un'associazione senza scopo Controparte_4 di lucro, dedita alla promozione dell'istruzione popolare, della cultura e dell'arte; - in data
13.02.1930, l' aveva ceduto gratuitamente al alcuni immobili, CP_4 Parte_1 fra cui l'edificio di Viale Cavallotti, sede storica dell'Istituto Giosuè Carducci;
- tra le condizioni cui la cessione era subordinata, vi era l'obbligo in capo al di dare Parte_1 in uso gratuitamente all' alcuni locali, con spese di riscaldamento e illuminazione CP_4
a carico del Comune, e, in particolare, la segreteria, la sala ad uso delle biblioteche al piano terra, nonché il salone “Brambilla”; - stante il richiamo nell'atto di cessione, quale sua parte integrante, della Deliberazione 12 settembre 1929 della Commissione Amministratrice dell'Istituto Giosuè Carducci, che prevedeva, quale condizione della cessione, l'obbligo del di dare in uso gratuitamente all' , con carico allo stesso della Pt_1 CP_4
illuminazione e del riscaldamento, anche le aule necessarie ai corsi che sarebbero stati indetti dalla stessa, il convenuto aveva assunto tale l'obbligo di concessione in CP_4 Pt_1
uso gratuito dei predetti ulteriori locali;
- che per quasi un secolo il non ha mai richiesto Pt_1 il pagamento delle spese relative alle utenze;
- che solo in ultimo l' ha ricevuto CP_4
richiesta di pagamento delle spese vive per le utenze di riscaldamento metano ed energia elettrica, dall'anno 2009 in avanti;
- che il 21.10.2021 è stata notificata la cartella di pagamento impugnata, non preceduta da alcuna ingiunzione di pagamento;
- che la cartella impugnata è nulla, in quanto non preceduta da valida ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910
n. 639 e ss. mm., dell'art. 3 L. 07/08/1990, n. 241 e dell'art. 7, L. 27/07/2000, n. 212, non potendo essere considerata tale, in assenza dei requisiti prescritti dalla legge, la raccomandata trasmessa dal Comune all' il 31.01.2018 e richiamata nella cartella impugnata;
- CP_4
che manca inoltre nella cartella ogni indicazione circa le modalità di impugnazione;
- che la pretesa del è in ogni caso infondata, stante gli accordi raggiunti tra le parti, per Pt_1
l'utilizzo dei locali da parte dell' con oneri di riscaldamento e illuminazione a CP_4
carico del Pt_1
pagina 6 di 24 Si è costituita nel procedimento di primo grado eccependo la propria carenza di CP_5
legittimazione passiva (riguardando le contestazioni aspetti sostanziali della pretesa creditoria)
e chiedendo comunque il rigetto delle domande dell' . CP_4
Si è altresì costituito in giudizio il deducendo: la tardività dell'opposizione Parte_1
(erroneamente proposta con ricorso, comunque notificato oltre il trentesimo giorno dalla notifica della cartella); la fondatezza della pretesa creditoria del posto che l'obbligo Pt_1 assunto dal convenuto di assicurare all'attrice il godimento di alcuni spazi dell'immobile, pagandone le relative utenze di riscaldamento e luce era circoscritto ai soli tre locali specificamente indicati nell'atto di cessione ed era in favore della sola Associazione per la
Cultura del Popolo. Il Comune ha precisato: che il contratto di cessione richiamava la
Deliberazione del Commissario Prefettizio il quale, pur accettando la cessione immobiliare, non aveva accettato tutte le condizioni contenute nella deliberazione 12.9.1929 della Commissione
Amministratrice dell'Istituto Giosuè Carducci e, in particolare, aveva fatto salva, per quanto riguarda l'occupazione e l'uso dei locali occorrenti all' , l'adozione di uno speciale CP_4 regolamento, da concordarsi tra l' la Direzione della Scuola Magistrale e il CP_4
Comune; che sin dal 2001, il aveva contestato l'utilizzo di spazi eccedenti rispetto a Pt_1
quelli individuati nel contratto di cessione e tale utilizzo giustificava la richiesta di rimborso del che per il recupero del credito il non aveva utilizzato la procedura di Pt_1 Pt_1 ingiunzione ex RD 639/2010, ma la procedura del “ruolo” (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) mediante agente di riscossione, con conseguente infondatezza della domanda di accertamento della nullità della cartella in quanto emessa sulla base di un atto non costituente valida ingiunzione di pagamento;
che la mancata indicazione delle modalità di impugnazione della cartella non la rendeva invalida;
che era infondata l'eccezione di prescrizione, avendo il interrotto il decorso della stessa attraverso plurime richieste di pagamento inoltrate a Pt_1
mezzo lettera raccomandata.
All'udienza del 28.1.2022, veniva convertito il rito da speciale ad ordinario di cognizione, con concessione dei termini ex art. 183 VI co c.p.c.
Senza attività istruttoria la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Como ha respinto le eccezioni del di Pt_1 inammissibilità dell'impugnazione della cartella, non configurando l'opposizione un'opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento e risultando comunque depositato il ricorso entro trenta giorni dalla notifica della cartella.
Il Tribunale ha accolto la domanda di accertamento della nullità della cartella di pagamento, rilevando che il stesso aveva precisato di non aver notificato alcuna ingiunzione di Pt_1
pagina 7 di 24 pagamento e di aver adottato la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, mediante agente di riscossione. Tale procedura è consentita tuttavia solo per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali aventi fonte in atti e provvedimenti accertativi ed impositivi di natura pubblicistica, mentre l'art. 21 D.lgs. n. 46/1999 stabilisce che: “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Nel caso di specie - sempre secondo la sentenza di primo grado - trovando la richiesta di pagamento la sua fonte in un accordo di diritto privato, il avrebbe potuto procedere alla riscossione Pt_1
coattiva mediante ruolo solo dopo essersi munito di un valido titolo esecutivo.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibili, perché tardive, le domande riconvenzionali formulate dal di accertamento dell'esatto ammontare dei costi di illuminazione e Parte_1 riscaldamento sostenuti dall'Ente e di condanna dell' alla restituzione al CP_4 Pt_1
delle somme da questi pagate per l'illuminazione e il riscaldamento dei locali in uso all'associazione presso l'immobile per cui è causa.
Il si era infatti costituito solo sette giorni prima dell'udienza fissata con decreto ed era Pt_1
quindi incorso nelle decadenze di cui agli art. 416 e 418 c.p.c., essendo stato introdotto il procedimento con rito del lavoro.
Il primo Giudice ha in ogni caso esaminato nel merito la pretesa creditoria, stante la domanda dell' di accertamento negativo del credito vantato dal Controparte_4 Pt_1
e portato dalla illegittima cartella di pagamento.
[...]
In merito a tale domanda, il Tribunale non ha accolto la tesi dell' secondo cui essa CP_4
aveva diritto di occupare anche locali diversi da quelli espressamente indicati nel contratto di cessione, con oneri delle utenze a carco del e ciò in forza della Deliberazione 12 Pt_1 settembre 1929 della Commissione Amministratrice dell'Istituto Giosuè Carducci, allegata al contratto. Infatti, era richiamata come parte integrante del contratto e ad esso allegata anche la successiva Deliberazione 21 ottobre 1929 n. 22077 del Commissario Prefettizio di Pt_1
approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 12 dicembre 1929, deliberazione con cui il Commissario Prefettizio aveva accettato i patti e le condizioni contenute nella
Deliberazione 12 settembre 1929 della Commissione Amministratrice, facendo tuttavia “salva
– per quanto riguarda l'occupazione e l'uso dei locali occorrenti all' Parte_3
– l'adozione di speciale regolamento da concordarsi tra detta Associazione,
[...] la direzione della Scuola Magistrale ed il Comune”. Nessun accordo negoziale si era quindi perfezionato (negli anni 1929-1930), per mancata accettazione da parte del Comune, in persona pagina 8 di 24 del Commissario Prefettizio, circa l'utilizzo di ulteriori locali da parte dell' alle CP_4 condizioni unilateralmente stabilite dall'Istituto nella Deliberazione del 12.09.1929. Nessun regolamento o accordo era stato successivamente stipulato tra le parti.
Ciò posto, nel merito, il Tribunale ha comunque accertato l'infondatezza della pretesa creditoria del il doc. 24, relativo a consumi di acqua, era infatti irrilevante ai fini del Parte_1
decidere, non essendo stata formulata domanda di accertamento negativo o positivo, relativamente al credito per il rimborso dei consumi di acqua.
Con riguardo, invece, ai costi sostenuti per le utenze di riscaldamento ed energia elettrica, il
Tribunale ha rilevato che il non ha prodotto tutte le fatture relative al riscaldamento, Pt_1
riferite alle annualità oggetto di causa, e che non è possibile risalire con certezza al fatto che le fatture prodotte si riferiscano, e in che misura, ai consumi effettivamente sostenuti in relazione all'immobile oggetto di causa e, in particolare, ai locali per i quali l'associazione non aveva diritto ad essere esentata dal pagamento delle utenze. Il sempre ad avviso del Pt_1
Tribunale, non ha poi formulato alcuna istanza istruttoria, al fine di meglio chiarire il contenuto della documentazione prodotta. Anche dai mandati di pagamento prodotti non è possibile evincere con certezza la riferibilità degli stessi al pagamento delle fatture prodotte in atti. Infine, ad avviso del primo Giudice, la relazione esplicativa prodotta dal si fonda su Pt_1
presupposti non corretti e non tiene conto dei consumi reali, riferiti ai locali occupati dall' , basandosi su criteri di massima, senza che sia stata fornita prova di un CP_4 accordo tra le parti circa l'applicazione di tali criteri.
Il Tribunale, pertanto, in accoglimento della domanda di accertamento negativo svolta dall' ha dichiarato infondata la pretesa del di Controparte_4 Parte_1 ottenere dall' il pagamento della somma di Controparte_4
€ 118.489,92.
Con atto di citazione in appello, il - premettendo di non voler impugnare la Parte_1
statuizione del primo Giudice, secondo cui la cartella notificata è nulla - ha contestato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato infondata la pretesa del di ottenere Pt_1 dall' il versamento della somma di € 118.489,92. Controparte_4
Il ha rilevato, con il primo motivo di appello: 1) che il Tribunale, pur ritenendo nulla Pt_1
la cartella, avrebbe in ogni caso dovuto accertare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'ente comunale;
2) che il Tribunale aveva valutato in modo approssimativo ed errato la documentazione versata in atti dall'attore e, con motivazione errata, non aveva ammesso la richiesta CTU;
3) che il Tribunale aveva erroneamente affermato che nessuna domanda (di accertamento negativo o positivo) relativa ai consumi di acqua fosse stata pagina 9 di 24 formulata dalle parti, posto che la cartella impugnata si riferiva anche ai consumi di acqua;
al più il Tribunale avrebbe dovuto ritenere non contestate dall' le pretese portate CP_4
nella cartella, relative ai predetti consumi;
4) che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non prodotte le fatture relative a tutte le annualità di consumi oggetto del contendere (fatture in realtà prodotte) e nel ritenere non formulate istanze istruttorie volte a fornire chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, essendo stata più volte richiesta l'ammissione di ctu;
5) che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sbagliata la relazione esplicativa prodotta circa le modalità di calcolo delle somme pretese dal e nel ritenere non provato un accordo tra Pt_1 le parti relativo all'applicazione di tali modalità di calcolo (erano stati infatti prodotte missive contenenti proposte di rientro da parte dell' ). CP_4
La difesa dell'appellante ha insistito per l'ammissione, in sede di giudizio di appello, della richiesta CTU e delle istanze istruttorie rigettate dal primo Giudice e ha chiesto ammettersi un nuovo documento (doc. A), rinvenuto solo a seguito della pubblicazione della sentenza, in quanto in precedenza “non era reso disponibile per impossibilità di reperimento”.
Con il secondo motivo di appello, il ha contestato la sentenza impugnata, laddove la Pt_1
stessa ha ritenuto inammissibili, in quanto tardivamente proposte, le domande riconvenzionali del Pt_1
Il Comune ha rilevato che le domande subordinate, formulate in primo grado, non sono tecnicamente domande riconvenzionali, non ampliando il thema decidendum, ma essendo volte a far vagliare anche nel merito la pretesa di cui alla cartella e pertanto avrebbero dovuto essere ritenute tempestive. Il ricorso introduttivo, peraltro, poteva essere qualificato quale ricorso ex art. 702 bis c.p.c. o quale ricorso ex art. 615 II co c.p.c., nella fase sommaria, e quindi non solo quale atto introduttivo di uno dei tre riti individuati dal primo Giudice.
In definitiva, stante l'error in procedendo del Tribunale, il diritto di difesa del Parte_1
era stato leso.
Con il terzo motivo di appello, il ha contestato la sentenza di primo grado, nel punto Pt_1
in cui la stessa ha affermato che non era stato provato alcun accordo negoziale tra le parti in ordine all'utilizzo di ulteriori locali da parte dell' , non avendo il Tribunale CP_4
considerato, nella propria decisione, che il in data 13.11.1929, aveva Parte_1
approvato con propria deliberazione la convenzione regolamento tra il stesso, il Pt_1 [...]
e l' , convenzione Controparte_6 Parte_3
sottoscritta dai rispettivi rappresentanti il 30.10.1929. In tale convenzione era precisato che
“Nessun altro locale dell'edificio “Palazzo Giosuè Carducci” potrà essere mai e per nessun motivo sottratto all'uso esclusivo del R. Istituto Magistrale” (art. 3).
pagina 10 di 24 Con il quarto motivo di appello, il ha contestato la sentenza di primo grado, per non Pt_1 essersi pronunziata, quantomeno nel dispositivo, in ordine all'eccezione di prescrizione formulata dall'Associazione.
Con il quinto motivo di appello, il ha contestato la statuizione relativa alla condanna Pt_1 dello stesso, in solido con l' , alla rifusione delle spese di lite. Controparte_3
Posto che due domande delle cinque formulate dall' erano state respinte (anche se CP_4
solo nella parte motiva della sentenza), le spese avrebbero dovuto essere compensate, in tutto o in parte, stante la soccombenza reciproca.
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo: il Controparte_4 rigetto dell'appello, confermando l'inesistenza di una valida ed efficace ingiunzione di pagamento e dichiarando nulla e inefficace la cartella stessa;
l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso azionato dal di dichiarare illegittima e Parte_1 infondata, nell'an e nel quantum, la richiesta di rimborso dell'appellante; di condannare il al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c. In via di appello incidentale, Pt_1
l'appellata ha chiesto alla Corte di dare atto che, con la cessione del 1930 e le integranti delibere,
l' e il hanno convenuto, da un lato, la cessione di Controparte_4 Parte_1 alcuni immobili di proprietà dell' al e dall'altro, l'obbligo in capo a CP_4 Pt_1 quest'ultimo di consentire all' l'uso a titolo gratuito delle aule necessarie per CP_4
l'attività didattica, con spese di riscaldamento e illuminazione esclusivamente a carico del
Pt_1
L'appellata ha rilevato, innanzitutto, la violazione da parte del dell'obbligo Parte_1 di chiarezza e sinteticità degli atti e si è opposta all'ammissione del doc. A, tardivamente prodotto in sede di appello, pur risalendo al 2013.
In ordine alla individuazione del rito scelto dalla ricorrente, l'Associazione ha rilevato: che il rito era stato correttamente individuato dal Tribunale in quello giuslavoristico e che pertanto correttamente era stata dichiarata la tardività delle domande riconvenzionali del stante Pt_1 la sua tardiva costituzione. L'appellata ha poi contestato la tesi dell'appellante, secondo cui il primo giudice, nonostante la nullità della cartella, avrebbe comunque dovuto accertare il merito della pretesa creditoria. Infatti, in assenza di un titolo esecutivo, la richiesta di pagamento mediante notifica della cartella era radicalmente nulla, con conseguente infondatezza di ogni obbligazione pecuniaria sottesa alla cartella.
In ogni caso, la sentenza impugnata aveva esaminato il merito della pretesa del alla Pt_1 luce della domanda di accertamento negativo svolta dall' , e pertanto i rilievi CP_4 dell'appellante erano infondati.
pagina 11 di 24 L'Associazione appellata ha insistito nell'eccezione di prescrizione, risalendo il credito fatto valere ad epoca anteriore al 2009.
L ha inoltre proposto appello incidentale, in relazione al capo Controparte_4 della sentenza che ha escluso un accordo tra le parti per l'utilizzo da parte dell'appellata di locali ulteriori, rispetto a quelli espressamente indicati nel contratto, con oneri di utenze a carico del L'appellata ha affermato che il Tribunale non aveva correttamente valutato la Pt_1 documentazione prodotta e non aveva considerato che l' per oltre un secolo, si CP_4
era occupata della manutenzione ordinaria degli immobili di via Cavallotti 5-7 e aveva occupato i predetti immobili con uso pacifico ed ininterrotto di locali ulteriori, rispetto a quelli individuati nell'atto di cessione del 1930.
, nonostante la rituale notifica, non si è costituita in giudizio Controparte_3
ed è stata quindi dichiarata contumace.
All'udienza ex art. 350 c.p.c., parte appellante ha contestato l'ammissibilità della domanda proposta dall'Associazione quale appello incidentale, in quanto domanda nuova. Ha contestato i rilievi dell'appellata circa la non demanialità dei beni oggetto del contratto di cessione e circa l'occupazione indisturbata degli stessi.
L'appellata ha invece rilevato l'inammissibilità dell'appello, non essendo state contestate tutte le ratio decidendi del Tribunale ed essendo passata in giudicato la sentenza di primo grado, laddove la stessa ha affermato la necessità di un previo titolo esecutivo, per poter procedere con la notifica della cartella esattoriale.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 4.3.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Va premesso che non appare fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per non avere l'appellante censurato nel dettaglio ogni ragione della decisione del Tribunale, ben potendo l'appellante impugnare solo taluni capi della sentenza. L'atto d'appello risulta del resto sufficientemente chiaro e dettagliato nell'indicare quali parti della sentenza intende impugnare, nell'enucleare i motivi di appello e i pretesi errori di diritto e nella valutazione delle prove commessi dal primo Giudice.
Quanto al documento prodotto sub A in grado di appello, non può esserne ammessa la produzione.
L'art. 345 comma 3 c.p.c. - norma che pone una regola di ordine pubblico processuale (ved.
Cass. ord. 16235/22) - vieta infatti la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che la pagina 12 di 24 parte dimostri l'impossibilità di una tempestiva produzione, per causa ad essa non imputabile
(Cass. 29596/23).
Il documento nuovo che l'appellante chiede di produrre ben poteva essere prodotto nel corso del giudizio di primo grado, essendosi formato nel 2013, quindi molti anni prima dell'introduzione del primo grado di giudizio. Il non ha fornito prova alcuna Pt_1 Pt_1
della circostanza di non aver potuto provvedere ad una sua tempestiva produzione nel corso del giudizio avanti al Tribunale, per causa ad esso non imputabile, essendosi limitato ad allegare la circostanza di aver rinvenuto il documento solo dopo il deposito della sentenza appellata, fatto che, in quanto evidentemente imputabile alla parte, non giustifica una rimessione in termini e una tardiva produzione.
Passando ad esaminare i motivi di appello, va premesso che il non ha Parte_1
impugnato la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento notificata all' in considerazione del fatto che l'Ente non poteva Controparte_4
agire per il recupero di un credito avente la sua fonte in un rapporto di natura privatistica con la procedura del “ruolo”, non essendosi preventivamente munito di un titolo avente efficacia esecutiva.
Ciò posto, appare opportuno, da un punto di vista logico, esaminare in primo luogo il secondo motivo di appello, relativo a pretesi errori del primo Giudice nell'osservanza delle norme che regolano il processo.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tardive e quindi inammissibili le domande riconvenzionali del da un lato, perché il procedimento era stato Parte_1 erroneamente introdotto dall' con ricorso, senza alcuna Controparte_4
precisazione in ordine al rito adottato, fatto per cui non era pacifico che il rito prescelto fosse quello lavoristico;
dall'altro lato, perché il Giudice aveva fissato con decreto la prima udienza, senza assegnare un termine per la costituzione delle parti convenute (se non il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza). Ad avviso dell'appellante, il Giudice, con il provvedimento di conversione del rito, avrebbe dovuto rimettere in termini la parte convenuta, al fine di consentirle di formulare eventuali domande riconvenzionali. L'omessa rimessione in termini aveva causato una grave lesione del diritto di difesa dell'Ente.
Il Comune di ha infine rilevato che la domanda riconvenzionale contenuta nella Pt_1
comparsa di costituzione non poteva essere qualificata come tale, non determinando alcun ampliamento del thema decidendum, essendosi l'Ente limitato a chiedere al Tribunale di accertare nel merito come fondate le pretese creditorie fatte valere con la procedura del ruolo.
pagina 13 di 24 Ad avviso della Corte, deve rilevarsi il difetto di interesse dell'appellante a muovere le sopra descritte contestazioni (secondo motivo di appello), relative a pretesi errori del primo Giudice nell'osservanza delle norme processuali, posto che il primo Giudice ha comunque valutato nel merito la fondatezza delle pretese creditorie del avendo affrontato e deciso la domanda Pt_1
di accertamento negativo del credito proposta dall' Controparte_4
Se infatti il ha proposto in primo grado la domanda subordinata di “accertare Parte_1
e dichiarare la legittimità e la fondatezza della pretesa del e l'esatto Parte_1
ammontare dei costi di illuminazione e riscaldamento sostenuti dall'Ente - e per l'effetto condannare l' alla restituzione al Controparte_7 Pt_1
dell'importo così determinato”, l'Associazione ricorrente ha formulato al punto 5 delle
[...]
conclusioni una domanda speculare, chiedendo al Tribunale di “dichiarare illegittima e/o infondata la pretesa di rimborso dei costi di illuminazione e riscaldamento da parte del Pt_1
”.
[...]
Sul tale domanda di accertamento negativo, il primo Giudice si è pronunziato, esaminando nel merito la fondatezza delle pretese creditorie del relative ai costi di illuminazione e Pt_1
riscaldamento.
Non si è pertanto verificata in primo grado alcuna lesione al diritto di difesa del Parte_1
[...]
Il secondo motivo di appello deve in ogni caso ritenersi assorbito, dovendo questa Corte, nell'esaminare il primo motivo di appello, rivalutare anche nel merito la decisione del primo
Giudice in ordine alla domanda di accertamento negativo svolta dall' Controparte_4
[...]
Passando ad esaminare il primo motivo di appello, il sostiene: che il Tribunale Parte_1
avrebbe valutato in modo approssimativo ed errato la documentazione versata in atti, e che, con motivazione contraddittoria e incorrendo ancora in errore, non avrebbe ammesso la richiesta
CTU; che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che nessuna domanda (di accertamento negativo o positivo) relativa ai consumi di acqua fosse stata formulata dalle parti e che avrebbe al contrario dovuto ritenere non contestate le pretese portate nella cartella, relative ai consumi di acqua;
che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non prodotte tutte le fatture relative a tutte le annualità dei consumi di gas e nel ritenere non formulate istanze istruttorie volte a fornire chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, essendo stata più volte richiesta l'ammissione di ctu;
che il Tribunale avrebbe sbagliato nel ritenere erronea la relazione esplicativa prodotta, circa le modalità di calcolo delle somme pretese dal e nel ritenere Pt_1
pagina 14 di 24 non provato un accordo tra le parti relativo all'applicazione di tali modalità di calcolo (posto che erano state prodotte missive contenenti proposte di rientro da parte dell' ). CP_4
Il motivo di appello non è fondato.
Quanto alla questione dei consumi di acqua, va rilevato che la domanda di accertamento negativo svolta dall' è riferita alla sola pretesa di rimborso dei costi per Controparte_4
illuminazione e riscaldamento e lo stesso nella domanda subordinata svolta Parte_1 in primo grado, ha richiesto l'accertamento “dell'esatto ammontare dei costi di illuminazione e riscaldamento“ sostenuti dall'Ente e la condanna dell' al versamento dell'importo CP_4
così determinato. Non è stata effettuata nessuna richiesta di accertamento e rimborso dei costi relativi ai consumi di acqua da parte dell' né la cartella impugnata si riferisce CP_4
espressamente al rimborso di tali consumi, richiamando nel “dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo”, in modo generico, le “spese vive sostenute tra il 2009
e il 2017”, senza ulteriori precisazioni. L'estratto del ruolo prodotto da Controparte_3
nel giudizio di primo grado non fornisce poi elementi a chiarimento circa la natura
[...]
delle spese vive di cui è richiesto il rimborso, riportando un importo totale quale carico iscritto a ruolo e quale debito residuo per € 113.766,67, oltre interessi.
In definitiva, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto estranea alle domande formulate in giudizio ogni richiesta di accertamento/rimborso relativa ai consumi di acqua.
Allo stesso modo, appare corretta la sentenza di primo grado, laddove ritiene non adeguatamente provato il credito relativo al rimborso delle spese di riscaldamento e di illuminazione.
Va premesso che era onere del fornire adeguata prova dei consumi per Parte_1 Pt_1
riscaldamento ed elettricità, relativi ai locali dell'immobile di viale Cavallotti 7, per i quali l' non aveva diritto ad essere esentata dal pagamento delle Controparte_4
utenze.
Ciò premesso, quanto al costo per il riscaldamento relativo alle annualità per cui è causa
(stagioni 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016,
2016-2017), la prova fornita dal appare carente. Pt_1
La produzione documentale (specie relativa alle spese di riscaldamento) appare innanzitutto disorganica e caotica, avendo l'appellante inserito nelle cartelle relative ai mandati di pagamento anche talune fatture che avrebbero dovuto essere inserite nelle cartelle relative alle spese di riscaldamento delle varie annualità ed essendo stata necessaria un'opera meticolosa di riordino, per addivenire all'individuazione di tutte le fatture prodotte per i singoli anni (opera alla quale la Corte non sarebbe tenuta).
pagina 15 di 24 La documentazione “spese pagamento riscaldamento” è peraltro prodotta in modo massivo (e ciononostante incompleto), senza tuttavia fornire alcuna delucidazione circa le modalità di interpretazione e lettura delle fatture e dei mandati di pagamento (fatture riferite non solo al costo relativo ai consumi), non chiarendo l'Ente appellante quali voci delle fatture abbiano effettiva rilevanza ai fini del decidere e perché.
In mancanza di ogni delucidazione sulla documentazione prodotta, non risulta affatto chiaro come l'Ente, partendo dalle fatture prodotte, sia giunto a quantificare le spese di riscaldamento relative alle annualità oggetto di causa.
Esaminando tutta la mole di documenti prodotti, emerge, come correttamente rilevato dal
Tribunale, che non sono state prodotte tutte le fatture riferite alle annualità sopra riportate, mancando, ad esempio, le fatture relative all'annualità 2009, essendo state prodotte in numero incompleto le fatture del 2010 e del 2011, fatture che riportano (per entrambe le annualità) un importo complessivo fatturato nettamente inferiore all'importo totale risultante dal consuntivo delle stagioni termiche 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Anche con riferimento ad alcune delle successive annualità (2014, 2015), le fatture prodotte sono di numero esiguo e comunque non sono idonee a coprire l'intera spesa indicata nei consuntivi.
Ma anche a voler prescindere dai rilievi di cui sopra, va rilevato che le fatture riguardano l'appalto per la fornitura di energia, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento normativo e la riqualificazione di tutti gli impianti termici degli immobili a servizio dell'amministrazione comunale. Esse non comprendono pertanto solo la spesa per il consumo combustibile e calore, ma anche la spesa per altri servizi, tra cui la manutenzione degli impianti
(evidentemente non di competenza dell' ; dalle fatture prodotte Controparte_4
è spesso impossibile distinguere la quota relativa al consumo da quella relativa alla manutenzione impianti.
E se pure fosse possibile risalire ad un'ipotetica spesa per il solo riscaldamento, le fatture riguardano tutti gli immobili a servizio dell'amministrazione comunale (e non solo l'edificio di viale Cavallotti 7). Il ha versato in atti i consuntivi delle varie stagioni termiche, al Pt_1
fine di provare l'ammontare della quota di consumi relativa al solo immobile di via Cavallotti
7. Si tratta tuttavia di documentazione di parte che risulta contestata e che non è da sola idonea a fornire adeguata prova dell'ammontare dei consumi relativi solo all'immobile oggetto del contendere.
Nessuna adeguata prova è stata poi fornita in ordine ai consumi dei soli locali dell'immobile di via Cavallotti, in relazione ai quali l' non era esentata dal pagare i costi delle CP_4
utenze. Il sul punto, ha prodotto una relazione sui criteri di calcolo dei consumi dei Pt_1
pagina 16 di 24 predetti locali. Tali criteri, tuttavia, da un lato, si fondano su presupposti non documentati (la cubatura complessiva dell'immobile e dei singoli locali e il volume percentuale utilizzato dall' ), dall'altro lato, non appaiono corretti, laddove vanno in contrasto con il CP_4
contenuto dell'atto di cessione del 1930 e non sono comunque ancorati ai consumi effettivi.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il locale segreteria era stato interamente concesso in uso all' senza spese per illuminazione e riscaldamento, mentre nella Controparte_4 relazione esplicativa dei criteri di calcolo, il di addebita all' la Pt_1 Pt_1 CP_4
metà del costo delle utenze relative al predetto locale.
La relazione esplicativa, come giustamente rilevato dal Tribunale, non tiene poi conto dei consumi effettivi relativi ai soli locali non concessi in uso gratuito all' , consumi CP_4
effettivi che (soprattutto per quanto riguarda i consumi di elettricità) non possono essere presunti sulla base di criteri di massima, unilateralmente stabiliti dall'Ente. E' infatti evidente che il consumo dell'utenza della luce di un dato locale dipende da quanto esso sia stato in concreto utilizzato e dall'orario del suo utilizzo. Per tali ragioni il criterio della quota percentuale di volume utilizzato di cui alla relazione esplicativa non appare corretto, non essendo adatto ad una tipologia di consumi variabili, quali quelli dell'elettricità.
Nessuna adeguata prova è stata fornita dal in ordine al fatto che vi fosse un accordo Pt_1 con l' in ordine ai criteri di calcolo dei consumi dei locali non concessi in uso CP_4 gratuito, né tale prova può discendere dal mero fatto che l'appellata abbia cercato di raggiungere un accordo transattivo, in relazione a talune annualità di consumi.
Come già rilevato dal Tribunale, la prova per testi offerta dall' e riproposta in Testimone_7
sede di appello non risulta in alcun modo idonea a fornire chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta e ai consumi effettivi di elettricità e riscaldamento da parte dell' , essendo principalmente volta a provare il fatto che fu instaurata una CP_4
trattativa tra le parti per giungere ad una soluzione transattiva, trattativa sfociata in una proposta da parte dell' e in una controproposta da parte del risalente al 2013. CP_4 Pt_1
Il ha insistito anche in appello per l'ammissione di una ctu volta a verificare Parte_1 la quantificazione dei consumi addebitabili all' come effettuata dall'Ente, sulla CP_4
base della documentazione prodotta.
La ctu richiesta non può essere ammessa. La consulenza tecnica non può avere natura esplorativa e non può supplire ad una prova carente e insufficiente.
Come è noto, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di
pagina 17 di 24 indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (così Cass. ord.
30218/2017; 3130/2011; ved. anche sent. 212/2006; 3191/2006; 7097/2005; 7635/2003).
Nel caso di specie non sono stati forniti dalla parte gravata dall'onere della prova elementi di fatto idonei a consentire l'espletamento di una ctu, stante l'incompletezza della documentazione prodotta, la mancata prova dei costi per i soli consumi di riscaldamento dell'immobile di via
Cavallotti e per i consumi di elettricità dei locali oggetto del contendere, la mancata prova dei dati numerici posti a base dei calcoli effettuati dall'appellante.
Non essendo stati provati dal Comune di i dati numerici presupposti (volumi, cubatura, Pt_1
consumi effettivi), un consulente non potrebbe addivenire ad una quantificazione realistica dei costi relativi ai consumi dei soli locali non concessi gratuitamente in uso all'Associazione appellata sulla base della documentazione versata in atti e la consulenza finirebbe per essere inutile (non potendo il ctu rispondere al quesito sulla base dei documenti prodotti) o esplorativa
(dovendo il ctu acquisire ulteriori elementi di prova per rispondere al quesito).
Per tutti i motivi esposti, il primo motivo di appello deve essere rigettato e deve essere confermata la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto infondata la pretesa del Pt_1 di ottenere dall' il pagamento
[...] Controparte_4 della somma di € 118.489,92.
Resta assorbito il quinto motivo di appello relativo alla mancanza nella sentenza impugnata di una statuizione in ordine alla prescrizione del credito fatto valere dall' Testimone_7
appellante.
Se non si ritiene provato il diritto di credito, risulta evidentemente superflua ogni valutazione in ordine alle cause estintive, tra cui la prescrizione.
Con il terzo motivo di appello, il contesta l'affermazione della sentenza di primo Pt_1
grado, secondo cui non sarebbe stato provato alcun accordo negoziale tra le parti in ordine all'utilizzo di ulteriori locali da parte dell' , non avendo il Tribunale considerato, CP_4
nella propria decisione, che il in data 13.11.1929, aveva approvato con Parte_1
propria deliberazione la convenzione regolamento tra il stesso, il R. Istituto Magistrale Pt_1
e l' , convenzione sottoscritta dai rispettivi CP_6 Parte_3 rappresentanti il 30.10.1929. In tale convenzione era precisato che “Nessun altro locale dell'edificio “Palazzo Giosuè Carducci” potrà essere mai e per nessun motivo sottratto all'uso esclusivo del R. Istituto Magistrale” (art. 3).
pagina 18 di 24 Tale motivo di appello deve essere affrontato congiuntamente all'esame dell'appello incidentale, con cui l' ha chiesto darsi atto che, con la cessione Controparte_4 del 1930 e le integranti delibere, l' e il hanno Controparte_4 Parte_1 convenuto, da un lato, la cessione di alcuni immobili di proprietà dell' al CP_4 Pt_1
e dall'altro, l'obbligo in capo a quest'ultimo di consentire all' l'uso a titolo CP_4 gratuito delle aule necessarie per l'attività didattica, con spese di riscaldamento e illuminazione esclusivamente a carico del Pt_1
Il terzo motivo d'appello e la domanda formulata con l'appello incidentale hanno infatti entrambi ad oggetto l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzo/o il divieto di utilizzo da parte dell' di ulteriori aule per l'attività didattica, con spese di Controparte_4
riscaldamento e illuminazione a carico del Pt_1
Va premesso che il ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale, in Parte_1 quanto proposto tardivamente, con comparsa di risposta depositata nel termine di cui all'art. 347 c.p.c. e non con autonomo atto d'appello. Il Comune ha rilevato che l'impugnazione incidentale è inammissibile, se l'interesse alla sua proposizione non è insorto per effetto dell'appello principale, ma sussisteva già al momento della pubblicazione della sentenza, essendo un interesse dipendente direttamente dalla sentenza.
Ritiene la Corte che l'appello incidentale sia ammissibile. Posto che la sentenza di primo grado ha accolto la domanda di accertamento negativo e pertanto ha dichiarato infondata la pretesa del di ottenere dall' il versamento della somma di € Pt_1 Controparte_4
118.489,92, deve ritenersi che il concreto interesse dell' a proporre l'appello CP_4 incidentale sia sorto in dipendenza dall'appello principale, dovendosi escludere che l' avrebbe autonomamente proposto appello, a fronte di una sentenza a sé CP_4
favorevole.
L'appello incidentale non può poi ritenersi una domanda nuova, avendo l' Controparte_4
formulato la medesima domanda anche avanti al Tribunale (punto 4. delle conclusioni
[...]
del ricorso).
La domanda dell' è tuttavia infondato nel merito. CP_4
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il contratto del 13.2.1930 prevede, a fronte della cessione con “liberalità onerosa”, tra gli altri, dell'immobile di via Cavallotti, l'assunzione da parte del di una serie di debiti e il rispetto di una serie di patti e condizioni Parte_1
meglio precisate nel contratto.
In particolare, il Comune si assume l'obbligo di “mantenere a permanente, libera, gratuita disposizione dell'associazione popolo, rimanendo a carico del Comune il Parte_3
pagina 19 di 24 riscaldamento e l'illuminazione, e fino a quando questa avrà vita, i seguenti locali: quello ad uso segreteria, e la sala ad uso delle biblioteche, entrambi a piano terreno del fabbricato con carico della manutenzione di essi e dei servizi inerenti alla associazione per la coltura del popolo”, nonché a: “dare in uso gratuitamente riscaldato ed illuminato, sempre quando non adibito per bisogno della scuola Magistrale, alla per Parte_3
tutte le sue manifestazioni colturali, artistiche, musicali, il salone “Brambilla” e l'organo in esso esistente” (art. 3 a) e b) a pag. 11). Il contratto, in definitiva, non prevede la possibilità per l' di utilizzare ulteriori aule, riscaldate e illuminate a spese del CP_4 Pt_1
Non induce ad accogliere la tesi della appellata/appellante in via incidentale il fatto che al contratto di cessione sia allegata anche la Deliberazione 12 settembre 1929 della Commissione
Amministratrice dell'Istituto Giosuè Carducci. Tale Deliberazione prevede invero al punto F che “sarà obbligo per il di dare in uso gratuitamente, con carico allo stesso della Pt_1
illuminazione e del riscaldamento, alla , le aule Parte_3
necessarie ai corsi che saranno indetti dalla stessa;
e questo compatibilmente con CP_4 le esigenze del R. Istituto Magistrale, indicate dalla Direzione dell'Istituto stesso”.
Il contenuto del citato punto F non è tuttavia riportato nell'atto di cessione, mentre risultano ritrascritti esattamente i punti D ed E (riferiti all'utilizzo da parte dell' Parte_4 per i quali non vi è contesa), riportato il contenuto del punto G (riferito all'assunzione da parte del di tutta una serie di posizioni debitorie) e del punto H (con riferimento al passaggio Pt_1
in uso all'Associazione della Musicoteca Capranica e delle biblioteche Cressoni e Friso, al passaggio al del Museo Didattico Circolante Casartelli, all'obbligo per il Parte_1
Comune di conservare in altra località la Scuola laboratorio elettrotecnica A. Volta e, infine, all'assunzione da parte del Comune della gestione della borsa di studio “Premio Ing. Per_2
).
[...]
Risulta del resto allegata al contratto del 13.2.1930 anche la Deliberazione del 21 settembre
1929, adottata dal Commissario Prefettizio, atto con cui il Prefetto “delibera di accettare i patti
e le condizioni contenute nella deliberazione 12 settembre 1929 della Commissione
Amministratrice, la cessione dei fabbricati, terreni, mobili e arredi di proprietà dell'Istituto
Carducci, allo scopo di adibirli all'uso da parte dell'Istituto Magistrale”, precisando tuttavia che “resta salva – per quanto riguarda l'occupazione e l'uso dei locali occorrenti all' – l'adozione di speciale regolamento da concordarsi Parte_3 tra detta Associazione, la direzione della Scuola Magistrale ed il Comune”.
Ciò posto, l'Ente appellante ha prodotto in atti (doc. 4) una Convenzione tra il Parte_1
il R. Istituto Magistrale e l' del
[...] CP_6 Parte_3
pagina 20 di 24 30.10.1929 (quindi successiva alla Deliberazione del Commissario Prefettizio), dalla quale, da un lato, risulta la cessione in uso gratuito all' dei locali poi meglio indicati nel CP_4 contratto di cessione del 1930; dall'altro lato, è stabilito che “nessun altro locale dell'edificio
Palazzo Giosuè Carducci potrà essere mai e per nessun motivo sottratto all'uso esclusivo del Co stituto ” (art. 3). Il sulla base di tale documento, propone il terzo motivo CP_6 Pt_1
d'appello, affermando che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provato l'accordo negoziale tra le parti in ordine al divieto per l' di utilizzare gli altri locali dell'edificio di via CP_4
Cavallotti.
Il motivo di appello non è fondato.
La Convenzione del 30.10.1929 sopra citata non risulta richiamata nel contratto di cessione del
1930. Ma quand'anche la si volesse ritenere ancora valida ed efficace, la stessa all'art. 3 non pone un divieto per l'Associazione per la Cultura Popolare di utilizzare le aule dell'edificio, ma un divieto di sottrarre tali aule all'uso esclusivo da parte dell'Istituto Magistrale, istituto che è pacifico che fu trasferito in altra sede quantomeno dal 1993 (ved. pag. 9 della memoria di replica del , né è stato allegato o provato che esso abbia richiesto l'utilizzo di aule di viale Pt_1
Cavallotti nel corso degli anni che rilevano nella presente causa.
In definitiva, non vi è prova che le parti abbiano concordato un divieto di utilizzo di ulteriori aule dell'edificio da parte dell' ma, allo stesso modo, non vi è Controparte_4
prova che le parti abbiano concluso un accordo di segno opposto.
Come si è visto, il contratto di cessione del 1930 concede all' il Controparte_4
diritto di utilizzare gratuitamente i soli locali indicati al punto 3 a) e b) e l'appellata non ha fornito prova della successiva adozione di una convenzione o regolamento che autorizzasse l'utilizzo gratuito (senza spese per le utenze) di locali ulteriori.
Non rileva poi la circostanza che l' abbia tollerato per molti anni l'utilizzo da Testimone_7 parte dell' di locali diversi da quelli concessi in uso e abbia atteso un lungo lasso CP_4 temporale, prima di contestare l'utilizzo di spazi non consentiti (la prima lettera di contestazione prodotta risale ad ottobre 2001) e prima di inviare le richieste di rimborso delle spese relative alle utenze di riscaldamento ed elettricità (la prima missiva con richiesta di pagamento risale a febbraio 2013).
Tale atteggiamento dell'Ente comunale rientra infatti nell'ambito di una mera tolleranza della condotta altrui e non può ritenersi né espressione della rinunzia a far valere un diritto, né, tantomeno, della volontà negoziale di modificare gli accordi del 1930, ampliando il numero di locali concessi in uso gratuito all' , anche in ragione del fatto che i contratti CP_4
pagina 21 di 24 stipulati con la Pubblica Amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam anche quando quest'ultima agisca iure privatorum (ved. Cass. 27910/2018).
Per i motivi esposti, l'appello incidentale proposto dall' Controparte_4
non può essere accolto.
[...]
Con il quinto motivo di appello, il ha contestato la statuizione del Tribunale, relativa Pt_1
alla condanna delle parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione integrale delle spese di lite.
Secondo l'appellante, considerato che due delle cinque domande formulate dall' CP_4
erano state respinte (anche se solo nella parte motiva), le spese avrebbero dovuto essere compensate, in tutto o in parte, stante la soccombenza reciproca.
Ritiene la Corte che la decisione del Tribunale di condannare il (in solido con Parte_1
l' all'integrale rifusione delle spese processuali, pur Controparte_3
succintamente motivata, sia corretta, in considerazione della soccombenza del tutto prevalente delle parti convenute.
Il Tribunale ha infatti accertato la nullità della cartella di pagamento emessa da su CP_5 incarico dell' e ha accolto la domanda di accertamento negativo formulata Testimone_7 dall' dichiarando infondata la pretesa del di Controparte_4 Parte_1 ottenere il rimborso di € 118.489,92 (pretesa che costituiva il principale oggetto del contendere).
Nessuna delle domande delle parti convenute è stata accolta.
Ciò posto, l'art. 92 c.p.c. prevede che il giudice possa compensare in tutto o in parte le spese, in presenza, tra l'altro, di reciproca soccombenza. La valutazione è discrezionale, essendo solo inibito al giudicante di porre le spese integralmente a carico della parte che ha visto accogliere, in tutto o in parte, le proprie domande.
Secondo la giurisprudenza, la soccombenza è reciproca se sono accolte parzialmente domande contrapposte o se, in presenza di una pluralità di domande autonome tra loro (o di una domanda in più capi), sono alcune sono accolte (ved. Cass. S.U. 32061/2022; sentenza 516/2020; ord.
1269/2020).
Tornando al caso di specie, le domande principali dell' (domanda di Controparte_4
declaratoria della nullità della cartella di pagamento e di accertamento negativo) sono state accolte, mentre è irrilevante ai fini della decisione in ordine alla rifusione delle spese l'eccezione di prescrizione sollevata dall' (il Tribunale non si è infatti pronunziato CP_4
in merito a tale eccezione, ritenendola assorbita). Il fatto poi che non sia stata accolta la domanda della parte attrice di cui al punto 5 (Darsi atto che con la cessione del 1930 e le integranti delibere, l' e il hanno convenuto …. Controparte_4 Parte_1
l'obbligo in capo al di consentire all' l'uso a titolo gratuito delle aule Pt_1 CP_4
pagina 22 di 24 necessarie per l'attività didattica, con spese di riscaldamento e illuminazione esclusivamente
a carico del , non è circostanza che imponga al giudice una compensazione totale o Pt_1 parziale delle spese, considerato che l' pur formulando una pluralità di domande, CP_4
ha visto accogliere la maggior parte delle stesse e considerato che la domanda sub 5, pur autonoma, era in ogni caso finalizzata a giustificare una pronunzia di infondatezza della pretesa creditoria del Pt_1
La decisione del primo Giudice in punto spese appare pertanto corretta.
Per tutti i motivi esposti devono essere rigettati sia l'appello principale, sia l'appello incidentale.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, ritiene la Corte che le stesse, liquidate come da dispositivo, debbano essere poste integralmente a carico del stante la Parte_1
soccombenza prevalente dello stesso.
Secondo la giurisprudenza “il rigetto tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito” (Cass.
18173/2008).
Nel caso di specie, considerato che il proponendo l'appello principale, ha dato causa Pt_1 all'instaurazione del procedimento di secondo grado che è stato definito con il rigetto delle domande (appello che non sarebbe stato proposto in via principale dall' Controparte_4
, si ritiene che lo stesso debba sostenere gli oneri economici conseguenti
[...] all'instaurazione del giudizio.
Le spese processuali vengono liquidate in dispositivo come da nota spese dell'appellata, avuto riguardo al valore della causa e applicati i valori medi per tutte le fasi del giudizio (anche in considerazione dell'ingente mole di lavoro che si è resa necessaria per il riordino e per l'esame della documentazione versata in atti dal Comune).
Nulla sulle spese, quanto alla posizione dell'appellata , non Controparte_3
costituitasi nel presente grado di giudizio, considerato che l'appello è stato notificato ad CP_5
ai soli fini dell'integrità del contraddittorio.
Non può accogliersi la domanda della parte appellata di condanna dell' al Testimone_7 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per violazione dell'art. 88 c.p.c. (domanda peraltro non supportata da adeguata motivazione). La condanna ex art. 96 c.p.c. è conseguenza del fatto che la parte abbia agito con mala fede o colpa grave, ossia con la consapevolezza (o potendo facilmente acquisire la consapevolezza) dell'infondatezza delle proprie pretese. L'art. 88 c.p.c.
pagina 23 di 24 sancisce il dovere delle parti di comportarsi con lealtà e probità e dispone che il giudice, “in caso di mancanza dei difensori a tale dovere” debba riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare. L'art. 88 c.p.c. è peraltro richiamato dall'art. 92 c.p.c., dove la norma precisa che il giudice, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare la parte alla rifusione delle spese che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c., essa ha causato alla controparte. La norma non è invece richiamata dall'art. 96 c.p.c.
Ciò posto, nel caso di specie, non si ravvisa una violazione del dovere di lealtà e probità da parte del appellante o dei suoi difensori, non potendo configurare una tale violazione Pt_1 il semplice fatto che l'atto di appello sia eccessivamente prolisso o poco chiaro o il fatto che la produzione documentale (relativa peraltro al procedimento di primo grado) sia stata massiva e disordinata. Allo stesso modo, non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 213/2024, pubblicata il Parte_1
19/02/2024, così provvede:
1) Rigetta sia l'appello principale, sia l'appello incidentale e conferma pertanto la sentenza impugnata;
2) Condanna il a rifondere all' Parte_1 Controparte_4
le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in
[...]
complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia dell'appellante sia dell'appellata, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in Milano il 11/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 8.4.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 213/2024, pubblicata il 19/02/2024, notificata l'8.3.2024
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in VIA VITTORIO EMANUELE II N, 97 22100 con il patrocinio degli Avv. Pt_1
ROMOLI VENTURI ANDREA (C.F. ), PIATTI CHIARA C.F._1
( ), ( ); C.F._2 Parte_2 C.F._3 CP_1
( , elettivamente domiciliato presso la sede municipale, in
[...] C.F._4
VIA VITTORIO EMANUELE II 97 giusta delega in atti;
Pt_1
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIALE P.IVA_2
FELICE CAVALLOTTI N. 7 22100 con il patrocinio dell'Avv. FORGIONE Pt_1
MASSIMO ( ) VIA MAGENTA, 30 22100 elettivamente C.F._5 Pt_1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. FORGIONE MASSIMO ( ) C.F._5
VIA MAGENTA, 30 22100 giusta delega in atti;
Pt_1
-APPELLATA-
pagina 1 di 24 E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA GIUSEPPE GREZAR N. 14 00142 ROMA;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 213/2024, pubblicata il
19/02/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per il : Parte_1
C O N C L U D E affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni sopra esposte, voglia: - nel merito: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 213/2024 del Tribunale di Como, Sezione Seconda
Civile, Giudice Dott.ssa Arianna Toppan, pubblicata il 19/2/2024, notificata il 8/3/2024, relativa alla causa R.G. n. 4523/2021, in accoglimento dei sovraesposti motivi e di quelli avanzati nel giudizio di primo grado, 1) in via principale: confermare integralmente la pretesa del oggetto della cartella impugnata e dichiarata nulla in primo grado;
2) in Parte_1
subordine: previo eventuale accertamento e declaratoria in ordine alla sussistenza dei presupposti per la loro rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., accogliere la domanda subordinata proposta dal in primo grado, con la quale lo stesso Ente ha chiesto Parte_1
di accertare e dichiarare la legittimità e la fondatezza della pretesa del e Parte_1
l'esatto ammontare dei costi di illuminazione e riscaldamento sostenuti dall'Ente - e per l'effetto condannare l' alla restituzione al Controparte_4
a qualsiasi titolo e sino alla residuale ipotesi di arricchimento ingiustificato Parte_1 ex art. 2041 c.c., dell'importo così determinato;
3) in via principale: pronunciarsi sulle domande indicate ai punti 3, 4 e 5 delle conclusioni dell' riportate a pag. 2 dell'impugnata Controparte_4 sentenza e, per l'effetto, respingerle;
4) in via principale: accertata e dichiarata la parziale soccombenza / la soccombenza reciproca dell' Controparte_4 nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare le
[...]
spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, parzialmente o per intero, in funzione del ritenuto grado di soccombenza reciproca, per l'effetto condannando l'
[...]
alla restituzione al in tutto e/o in parte, Controparte_4 Parte_1
pagina 2 di 24 dell'importo per spese di lite cui è stato condannato in primo grado il Parte_1
liquidato dal primo Giudice in sentenza, pari a complessivi €. 11.268,00 per compensi, €.
786,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali ed oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, in funzione della differente statuizione in ordine alle spese che dovesse risultare all'esito del giudizio di appello, in ragione del grado di ritenuta soccombenza;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, incluso rimborso forfettario delle spese generali ed accessori per avvocati dipendenti P.A. e spese di domiciliazione, per il giudizio d'appello.
In via istruttoria: A) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: “Vero che il Parte_1
precedentemente all'invio delle missive che si rammostrano (cfr. docc. 11-12), ha più
[...] volte sollecitato e svolto incontri con l' per definire il pagamento delle Controparte_4 spese per riscaldamento ed illuminazione derivanti dall'occupazione degli spazi ulteriori a quelli contrattualmente previsti nel rogito del 13 febbraio 19 (doc. 1), in uso alla stessa come da documentazione che mi si rammostra (cfr. docc. 5-10)?”; “Vero che CP_4 successivamente all'incontro tenutosi tra il e l' il 3 Parte_1 Controparte_4 aprile 2013, l' ha proposto un piano di rientro delle spese per Controparte_4
riscaldamento ed illuminazione richieste dal Comune di come da nota che si rammostra Pt_1
(cfr. doc. 18)?”; “Vero che il di ha accolto parzialmente la proposta Pt_1 Pt_1 dell' di cui al precedente punto 2) (come da doc. 18), formulando Controparte_4 all' stessa una controproposta come da nota che si rammostra (cfr. doc. 9)?”; CP_4
“Vero che successivamente alla proposta comunale di cui al precedente punto 3) l' CP_4 ha provveduto al pagamento di quanto richiesto dal ”;
[...] Parte_1
“Vero che il ha pagato le utenze richieste all' con nota Parte_1 Controparte_4
Prot. 6055 del 24/01/2018 che mi si rammostra (cfr. doc. 11)?”; “Vero che negli, anni dal 2009 al 2017, l' ha occupato l'intero edificio comunale di viale Cavallotti n. Controparte_4
7?”; Si indicano a teste: - Dott.ssa Dirigente del sui Testimone_1 Parte_1
precedenti capitoli da 1 a 6; - Dott. ex Funzionario del Settore Patrimonio del Testimone_2
Comune di Como, sui precedenti capitoli da 1 a 6; - Dott. , ex Funzionario del Testimone_3
Settore Patrimonio del Comune di Como, sui precedenti capitoli da 1 a 4; B) Ammettersi C.T.U. contabile volta alla verifica della quantificazione delle spese richieste dal Parte_1 all' come da documentazione prodotta (docc. 11 e 20-24). C) Controparte_4
Ammettersi prova contraria sui capitoli di prova delle parti avversarie eventualmente ammessi, con i testi indicati a prova diretta ovvero con riserva di indicarne altri.
D) Ammettersi prova contraria per testi sui seguenti capitoli: “Conferma di aver inviato la mail che si rammostra ed i relativi contenuti (doc. 27)?”; “Conferma di aver ricevuto la mail che si pagina 3 di 24 rammostra ed i relativi contenuti (doc. 27)?”; “Conferma di aver inviato la mail che si rammostra ed i relativi contenuti (doc. 25)?”. Si indicano a teste: - Dott. ex Testimone_2
Funzionario del Settore Patrimonio del Comune , sul precedente capitolo 7); - Dott.ssa Pt_1
Dirigente del sul precedente capitolo 8); - Dott. Testimone_1 Parte_1 Tes_4
Pa
, dipendente del Settore Patrimonio del Comune sul precedente capitolo 9).
[...] Pt_1
E) Ammettere ai sensi dell'art. 153 c.p.c., per i motivi indicati nell'atto di appello, la produzione del seguente documento: doc. A) nota dell' prot. n. 19365 del 19/4/2013 Controparte_4
ed allegata dichiarazione di rinvenimento del documento a firma del Dirigente del Settore del
Comune di Pt_1
Per l RO RA PO : Controparte_2
In via pregiudiziale, preliminare e assorbente: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello principale in quanto non è stata censurata nel dettaglio ciascuna ragione della decisione oggetto della sentenza impugnata.
Assorbente quanto sopra: in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità della massiva e, per quanto si è potuto verificare, inconferente produzione documentale del con memoria "183- 2”; - confermare la tardività Parte_1 della costituzione in giudizio in primo grado del e di conseguenza la sua decadenza Pt_1 dalla domanda riconvenzionale proposta in via subordinata;
- rigettare l'odierna richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., diretta alla produzione di nuova documentazione, per mancanza dei presupposti di Legge.
Nel merito:
1- Rigettarsi l'appello proposto dal , in quanto infondato in fatto ed in diritto, Parte_1 confermando l'inesistenza di una valida ed efficace ingiunzione di pagamento emessa dal
a carico dell' , dichiarando che l''ingiunzione” allegata alla Parte_1 CP_4 cartella non ha natura di ingiunzione di pagamento, non avendo il contenuto minimo previsto dalla Legge e perciò dichiarare nulla ed improduttiva di effetti la cartella di pagamento impugnata;
2- Darsi atto della contraddittorietà e della equivocità degli avvisi al contribuente contenuti nella cartella di pagamento circa la facoltà e le modalità di opposizione e per l'effetto dichiarare la cartella stessa illegittima, nulla e comunque improduttiva di effetti;
3- Dichiarare prescritto, in toto o in parte, il diritto di rimborso azionato con la cartella di pagamento;
4-
Dichiarare illegittima e/o infondata sia nell'an sia nel quantum la pretesa di rimborso dei costi addebitati all' da parte del costi la cui determinazione è CP_4 Pt_1 Pt_1 avvenuta in modo incomprensibile ed ingiustificata e che perciò si contesta anche quantitativamente;
3-Accertare e dichiarare la violazione da parte del Parte_1 dell'art. 88 c.p.c. e per l'effetto, condannare lo stesso anche ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3,
c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura che il Giudice riterrà di giustizia.
In via di appello incidentale: in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
1-Darsi atto che con la cessione del 1930 e le integranti delibere, l' e il Controparte_4 hanno convenuto, da un lato, la cessione di alcuni immobili di proprietà Parte_1 dell' al e dall'altro, l'obbligo in capo a quest'ultimo di consentire CP_4 Pt_1
pagina 4 di 24 all' l'uso a titolo gratuito delle aule necessarie per l'attività didattica, con spese CP_4 di riscaldamento e illuminazione esclusivamente a carico del Pt_1
In ogni caso: con la condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre a C.n.p.a.f. e Iva come per Legge, nonché delle eventuali spese di C.T.U. e C.T.P.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che Lei, ad inizio 2022, ha eseguito una ricerca nell'archivio dell' CP_4
ed ha rinvenuto diversi documenti, fra cui la corrispondenza di cui al che Le
[...]
di rammostra?
2) Vero che tra i documenti rinvenuti dalla Dott.ssa ad inizio 2022 nell'archivio Per_1 dell' e relativi al XX secolo, esistono soltanto documenti in cui Controparte_4
non si richiedono, né si discute di costi o del pagamento di spese di riscaldamento e di illuminazione, ma soltanto di ripartizione di uso delle aule?
3) Vero che Lei lavora presso l' da oltre quarant'anni? Controparte_4
4) Vero che nel corso dell'utilizzo della parte dell'immobile in uso promiscuo con l'Istituto
Magistrale o altri istituti è stato posto soltanto il problema della distribuzione degli orari?
5) Vero che fino a quando l'Istituto Magistrale ha condiviso gli spazi con l CP_4 all'interno dell'Istituto Carducci, e dunque fino al 1974, nessuno ha mai avanzato richieste di pagamento di spese di riscaldamento o illuminazione?
6) Vero che da quando l'Istituto Magistrale nel 1974 ha lasciato l'immobile di viale
Cavallotti 7 nessuna richiesta di occupazione degli spazi lasciati vuoti è più pervenuta da parte del già menzionato istituto?
7) Vero che da quando l'Istituto Magistrale ha lasciato l'immobile di viale Cavallotti 7, nel 1974, nessuno per 30 anni ha mai avanzato richiesta di pagamento di spese di riscaldamento o illuminazione?
8) Vero che le fotografie di cui al che Le si rammostra raffigurano la situazione di fatto delle aule utilizzate dall' Controparte_4
Si indicano a testi:
a) Dott.ssa c/o 22100 Tes_5 Controparte_4
viale Felice Cavallotti n. 7 (capp. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8); b) Sig.ra Pt_1 Tes_6
residente in [...] (capp. 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8); c) Avv. Renato PAPA c/o , 22100 Controparte_4
viale Felice Cavallotti n. 7 (capp. 2, 4, 5, 6, 7 e 8). Pt_1
pagina 5 di 24 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso depositato in data 19.11.2021 dall' , con cui l' ha proposto Controparte_2 CP_4
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 033 2020 00008832 13 000, emessa dall' , su incarico del per l'importo Controparte_3 Parte_1 complessivo di € 118.489,92. L ha chiesto dichiararsi la nullità della cartella CP_4 impugnata e accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria del Pt_1
La ricorrente ha dedotto che: - l' è un'associazione senza scopo Controparte_4 di lucro, dedita alla promozione dell'istruzione popolare, della cultura e dell'arte; - in data
13.02.1930, l' aveva ceduto gratuitamente al alcuni immobili, CP_4 Parte_1 fra cui l'edificio di Viale Cavallotti, sede storica dell'Istituto Giosuè Carducci;
- tra le condizioni cui la cessione era subordinata, vi era l'obbligo in capo al di dare Parte_1 in uso gratuitamente all' alcuni locali, con spese di riscaldamento e illuminazione CP_4
a carico del Comune, e, in particolare, la segreteria, la sala ad uso delle biblioteche al piano terra, nonché il salone “Brambilla”; - stante il richiamo nell'atto di cessione, quale sua parte integrante, della Deliberazione 12 settembre 1929 della Commissione Amministratrice dell'Istituto Giosuè Carducci, che prevedeva, quale condizione della cessione, l'obbligo del di dare in uso gratuitamente all' , con carico allo stesso della Pt_1 CP_4
illuminazione e del riscaldamento, anche le aule necessarie ai corsi che sarebbero stati indetti dalla stessa, il convenuto aveva assunto tale l'obbligo di concessione in CP_4 Pt_1
uso gratuito dei predetti ulteriori locali;
- che per quasi un secolo il non ha mai richiesto Pt_1 il pagamento delle spese relative alle utenze;
- che solo in ultimo l' ha ricevuto CP_4
richiesta di pagamento delle spese vive per le utenze di riscaldamento metano ed energia elettrica, dall'anno 2009 in avanti;
- che il 21.10.2021 è stata notificata la cartella di pagamento impugnata, non preceduta da alcuna ingiunzione di pagamento;
- che la cartella impugnata è nulla, in quanto non preceduta da valida ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910
n. 639 e ss. mm., dell'art. 3 L. 07/08/1990, n. 241 e dell'art. 7, L. 27/07/2000, n. 212, non potendo essere considerata tale, in assenza dei requisiti prescritti dalla legge, la raccomandata trasmessa dal Comune all' il 31.01.2018 e richiamata nella cartella impugnata;
- CP_4
che manca inoltre nella cartella ogni indicazione circa le modalità di impugnazione;
- che la pretesa del è in ogni caso infondata, stante gli accordi raggiunti tra le parti, per Pt_1
l'utilizzo dei locali da parte dell' con oneri di riscaldamento e illuminazione a CP_4
carico del Pt_1
pagina 6 di 24 Si è costituita nel procedimento di primo grado eccependo la propria carenza di CP_5
legittimazione passiva (riguardando le contestazioni aspetti sostanziali della pretesa creditoria)
e chiedendo comunque il rigetto delle domande dell' . CP_4
Si è altresì costituito in giudizio il deducendo: la tardività dell'opposizione Parte_1
(erroneamente proposta con ricorso, comunque notificato oltre il trentesimo giorno dalla notifica della cartella); la fondatezza della pretesa creditoria del posto che l'obbligo Pt_1 assunto dal convenuto di assicurare all'attrice il godimento di alcuni spazi dell'immobile, pagandone le relative utenze di riscaldamento e luce era circoscritto ai soli tre locali specificamente indicati nell'atto di cessione ed era in favore della sola Associazione per la
Cultura del Popolo. Il Comune ha precisato: che il contratto di cessione richiamava la
Deliberazione del Commissario Prefettizio il quale, pur accettando la cessione immobiliare, non aveva accettato tutte le condizioni contenute nella deliberazione 12.9.1929 della Commissione
Amministratrice dell'Istituto Giosuè Carducci e, in particolare, aveva fatto salva, per quanto riguarda l'occupazione e l'uso dei locali occorrenti all' , l'adozione di uno speciale CP_4 regolamento, da concordarsi tra l' la Direzione della Scuola Magistrale e il CP_4
Comune; che sin dal 2001, il aveva contestato l'utilizzo di spazi eccedenti rispetto a Pt_1
quelli individuati nel contratto di cessione e tale utilizzo giustificava la richiesta di rimborso del che per il recupero del credito il non aveva utilizzato la procedura di Pt_1 Pt_1 ingiunzione ex RD 639/2010, ma la procedura del “ruolo” (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) mediante agente di riscossione, con conseguente infondatezza della domanda di accertamento della nullità della cartella in quanto emessa sulla base di un atto non costituente valida ingiunzione di pagamento;
che la mancata indicazione delle modalità di impugnazione della cartella non la rendeva invalida;
che era infondata l'eccezione di prescrizione, avendo il interrotto il decorso della stessa attraverso plurime richieste di pagamento inoltrate a Pt_1
mezzo lettera raccomandata.
All'udienza del 28.1.2022, veniva convertito il rito da speciale ad ordinario di cognizione, con concessione dei termini ex art. 183 VI co c.p.c.
Senza attività istruttoria la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Como ha respinto le eccezioni del di Pt_1 inammissibilità dell'impugnazione della cartella, non configurando l'opposizione un'opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento e risultando comunque depositato il ricorso entro trenta giorni dalla notifica della cartella.
Il Tribunale ha accolto la domanda di accertamento della nullità della cartella di pagamento, rilevando che il stesso aveva precisato di non aver notificato alcuna ingiunzione di Pt_1
pagina 7 di 24 pagamento e di aver adottato la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, mediante agente di riscossione. Tale procedura è consentita tuttavia solo per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali aventi fonte in atti e provvedimenti accertativi ed impositivi di natura pubblicistica, mentre l'art. 21 D.lgs. n. 46/1999 stabilisce che: “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Nel caso di specie - sempre secondo la sentenza di primo grado - trovando la richiesta di pagamento la sua fonte in un accordo di diritto privato, il avrebbe potuto procedere alla riscossione Pt_1
coattiva mediante ruolo solo dopo essersi munito di un valido titolo esecutivo.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibili, perché tardive, le domande riconvenzionali formulate dal di accertamento dell'esatto ammontare dei costi di illuminazione e Parte_1 riscaldamento sostenuti dall'Ente e di condanna dell' alla restituzione al CP_4 Pt_1
delle somme da questi pagate per l'illuminazione e il riscaldamento dei locali in uso all'associazione presso l'immobile per cui è causa.
Il si era infatti costituito solo sette giorni prima dell'udienza fissata con decreto ed era Pt_1
quindi incorso nelle decadenze di cui agli art. 416 e 418 c.p.c., essendo stato introdotto il procedimento con rito del lavoro.
Il primo Giudice ha in ogni caso esaminato nel merito la pretesa creditoria, stante la domanda dell' di accertamento negativo del credito vantato dal Controparte_4 Pt_1
e portato dalla illegittima cartella di pagamento.
[...]
In merito a tale domanda, il Tribunale non ha accolto la tesi dell' secondo cui essa CP_4
aveva diritto di occupare anche locali diversi da quelli espressamente indicati nel contratto di cessione, con oneri delle utenze a carco del e ciò in forza della Deliberazione 12 Pt_1 settembre 1929 della Commissione Amministratrice dell'Istituto Giosuè Carducci, allegata al contratto. Infatti, era richiamata come parte integrante del contratto e ad esso allegata anche la successiva Deliberazione 21 ottobre 1929 n. 22077 del Commissario Prefettizio di Pt_1
approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 12 dicembre 1929, deliberazione con cui il Commissario Prefettizio aveva accettato i patti e le condizioni contenute nella
Deliberazione 12 settembre 1929 della Commissione Amministratrice, facendo tuttavia “salva
– per quanto riguarda l'occupazione e l'uso dei locali occorrenti all' Parte_3
– l'adozione di speciale regolamento da concordarsi tra detta Associazione,
[...] la direzione della Scuola Magistrale ed il Comune”. Nessun accordo negoziale si era quindi perfezionato (negli anni 1929-1930), per mancata accettazione da parte del Comune, in persona pagina 8 di 24 del Commissario Prefettizio, circa l'utilizzo di ulteriori locali da parte dell' alle CP_4 condizioni unilateralmente stabilite dall'Istituto nella Deliberazione del 12.09.1929. Nessun regolamento o accordo era stato successivamente stipulato tra le parti.
Ciò posto, nel merito, il Tribunale ha comunque accertato l'infondatezza della pretesa creditoria del il doc. 24, relativo a consumi di acqua, era infatti irrilevante ai fini del Parte_1
decidere, non essendo stata formulata domanda di accertamento negativo o positivo, relativamente al credito per il rimborso dei consumi di acqua.
Con riguardo, invece, ai costi sostenuti per le utenze di riscaldamento ed energia elettrica, il
Tribunale ha rilevato che il non ha prodotto tutte le fatture relative al riscaldamento, Pt_1
riferite alle annualità oggetto di causa, e che non è possibile risalire con certezza al fatto che le fatture prodotte si riferiscano, e in che misura, ai consumi effettivamente sostenuti in relazione all'immobile oggetto di causa e, in particolare, ai locali per i quali l'associazione non aveva diritto ad essere esentata dal pagamento delle utenze. Il sempre ad avviso del Pt_1
Tribunale, non ha poi formulato alcuna istanza istruttoria, al fine di meglio chiarire il contenuto della documentazione prodotta. Anche dai mandati di pagamento prodotti non è possibile evincere con certezza la riferibilità degli stessi al pagamento delle fatture prodotte in atti. Infine, ad avviso del primo Giudice, la relazione esplicativa prodotta dal si fonda su Pt_1
presupposti non corretti e non tiene conto dei consumi reali, riferiti ai locali occupati dall' , basandosi su criteri di massima, senza che sia stata fornita prova di un CP_4 accordo tra le parti circa l'applicazione di tali criteri.
Il Tribunale, pertanto, in accoglimento della domanda di accertamento negativo svolta dall' ha dichiarato infondata la pretesa del di Controparte_4 Parte_1 ottenere dall' il pagamento della somma di Controparte_4
€ 118.489,92.
Con atto di citazione in appello, il - premettendo di non voler impugnare la Parte_1
statuizione del primo Giudice, secondo cui la cartella notificata è nulla - ha contestato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato infondata la pretesa del di ottenere Pt_1 dall' il versamento della somma di € 118.489,92. Controparte_4
Il ha rilevato, con il primo motivo di appello: 1) che il Tribunale, pur ritenendo nulla Pt_1
la cartella, avrebbe in ogni caso dovuto accertare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'ente comunale;
2) che il Tribunale aveva valutato in modo approssimativo ed errato la documentazione versata in atti dall'attore e, con motivazione errata, non aveva ammesso la richiesta CTU;
3) che il Tribunale aveva erroneamente affermato che nessuna domanda (di accertamento negativo o positivo) relativa ai consumi di acqua fosse stata pagina 9 di 24 formulata dalle parti, posto che la cartella impugnata si riferiva anche ai consumi di acqua;
al più il Tribunale avrebbe dovuto ritenere non contestate dall' le pretese portate CP_4
nella cartella, relative ai predetti consumi;
4) che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non prodotte le fatture relative a tutte le annualità di consumi oggetto del contendere (fatture in realtà prodotte) e nel ritenere non formulate istanze istruttorie volte a fornire chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, essendo stata più volte richiesta l'ammissione di ctu;
5) che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sbagliata la relazione esplicativa prodotta circa le modalità di calcolo delle somme pretese dal e nel ritenere non provato un accordo tra Pt_1 le parti relativo all'applicazione di tali modalità di calcolo (erano stati infatti prodotte missive contenenti proposte di rientro da parte dell' ). CP_4
La difesa dell'appellante ha insistito per l'ammissione, in sede di giudizio di appello, della richiesta CTU e delle istanze istruttorie rigettate dal primo Giudice e ha chiesto ammettersi un nuovo documento (doc. A), rinvenuto solo a seguito della pubblicazione della sentenza, in quanto in precedenza “non era reso disponibile per impossibilità di reperimento”.
Con il secondo motivo di appello, il ha contestato la sentenza impugnata, laddove la Pt_1
stessa ha ritenuto inammissibili, in quanto tardivamente proposte, le domande riconvenzionali del Pt_1
Il Comune ha rilevato che le domande subordinate, formulate in primo grado, non sono tecnicamente domande riconvenzionali, non ampliando il thema decidendum, ma essendo volte a far vagliare anche nel merito la pretesa di cui alla cartella e pertanto avrebbero dovuto essere ritenute tempestive. Il ricorso introduttivo, peraltro, poteva essere qualificato quale ricorso ex art. 702 bis c.p.c. o quale ricorso ex art. 615 II co c.p.c., nella fase sommaria, e quindi non solo quale atto introduttivo di uno dei tre riti individuati dal primo Giudice.
In definitiva, stante l'error in procedendo del Tribunale, il diritto di difesa del Parte_1
era stato leso.
Con il terzo motivo di appello, il ha contestato la sentenza di primo grado, nel punto Pt_1
in cui la stessa ha affermato che non era stato provato alcun accordo negoziale tra le parti in ordine all'utilizzo di ulteriori locali da parte dell' , non avendo il Tribunale CP_4
considerato, nella propria decisione, che il in data 13.11.1929, aveva Parte_1
approvato con propria deliberazione la convenzione regolamento tra il stesso, il Pt_1 [...]
e l' , convenzione Controparte_6 Parte_3
sottoscritta dai rispettivi rappresentanti il 30.10.1929. In tale convenzione era precisato che
“Nessun altro locale dell'edificio “Palazzo Giosuè Carducci” potrà essere mai e per nessun motivo sottratto all'uso esclusivo del R. Istituto Magistrale” (art. 3).
pagina 10 di 24 Con il quarto motivo di appello, il ha contestato la sentenza di primo grado, per non Pt_1 essersi pronunziata, quantomeno nel dispositivo, in ordine all'eccezione di prescrizione formulata dall'Associazione.
Con il quinto motivo di appello, il ha contestato la statuizione relativa alla condanna Pt_1 dello stesso, in solido con l' , alla rifusione delle spese di lite. Controparte_3
Posto che due domande delle cinque formulate dall' erano state respinte (anche se CP_4
solo nella parte motiva della sentenza), le spese avrebbero dovuto essere compensate, in tutto o in parte, stante la soccombenza reciproca.
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo: il Controparte_4 rigetto dell'appello, confermando l'inesistenza di una valida ed efficace ingiunzione di pagamento e dichiarando nulla e inefficace la cartella stessa;
l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso azionato dal di dichiarare illegittima e Parte_1 infondata, nell'an e nel quantum, la richiesta di rimborso dell'appellante; di condannare il al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c. In via di appello incidentale, Pt_1
l'appellata ha chiesto alla Corte di dare atto che, con la cessione del 1930 e le integranti delibere,
l' e il hanno convenuto, da un lato, la cessione di Controparte_4 Parte_1 alcuni immobili di proprietà dell' al e dall'altro, l'obbligo in capo a CP_4 Pt_1 quest'ultimo di consentire all' l'uso a titolo gratuito delle aule necessarie per CP_4
l'attività didattica, con spese di riscaldamento e illuminazione esclusivamente a carico del
Pt_1
L'appellata ha rilevato, innanzitutto, la violazione da parte del dell'obbligo Parte_1 di chiarezza e sinteticità degli atti e si è opposta all'ammissione del doc. A, tardivamente prodotto in sede di appello, pur risalendo al 2013.
In ordine alla individuazione del rito scelto dalla ricorrente, l'Associazione ha rilevato: che il rito era stato correttamente individuato dal Tribunale in quello giuslavoristico e che pertanto correttamente era stata dichiarata la tardività delle domande riconvenzionali del stante Pt_1 la sua tardiva costituzione. L'appellata ha poi contestato la tesi dell'appellante, secondo cui il primo giudice, nonostante la nullità della cartella, avrebbe comunque dovuto accertare il merito della pretesa creditoria. Infatti, in assenza di un titolo esecutivo, la richiesta di pagamento mediante notifica della cartella era radicalmente nulla, con conseguente infondatezza di ogni obbligazione pecuniaria sottesa alla cartella.
In ogni caso, la sentenza impugnata aveva esaminato il merito della pretesa del alla Pt_1 luce della domanda di accertamento negativo svolta dall' , e pertanto i rilievi CP_4 dell'appellante erano infondati.
pagina 11 di 24 L'Associazione appellata ha insistito nell'eccezione di prescrizione, risalendo il credito fatto valere ad epoca anteriore al 2009.
L ha inoltre proposto appello incidentale, in relazione al capo Controparte_4 della sentenza che ha escluso un accordo tra le parti per l'utilizzo da parte dell'appellata di locali ulteriori, rispetto a quelli espressamente indicati nel contratto, con oneri di utenze a carico del L'appellata ha affermato che il Tribunale non aveva correttamente valutato la Pt_1 documentazione prodotta e non aveva considerato che l' per oltre un secolo, si CP_4
era occupata della manutenzione ordinaria degli immobili di via Cavallotti 5-7 e aveva occupato i predetti immobili con uso pacifico ed ininterrotto di locali ulteriori, rispetto a quelli individuati nell'atto di cessione del 1930.
, nonostante la rituale notifica, non si è costituita in giudizio Controparte_3
ed è stata quindi dichiarata contumace.
All'udienza ex art. 350 c.p.c., parte appellante ha contestato l'ammissibilità della domanda proposta dall'Associazione quale appello incidentale, in quanto domanda nuova. Ha contestato i rilievi dell'appellata circa la non demanialità dei beni oggetto del contratto di cessione e circa l'occupazione indisturbata degli stessi.
L'appellata ha invece rilevato l'inammissibilità dell'appello, non essendo state contestate tutte le ratio decidendi del Tribunale ed essendo passata in giudicato la sentenza di primo grado, laddove la stessa ha affermato la necessità di un previo titolo esecutivo, per poter procedere con la notifica della cartella esattoriale.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 4.3.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Va premesso che non appare fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per non avere l'appellante censurato nel dettaglio ogni ragione della decisione del Tribunale, ben potendo l'appellante impugnare solo taluni capi della sentenza. L'atto d'appello risulta del resto sufficientemente chiaro e dettagliato nell'indicare quali parti della sentenza intende impugnare, nell'enucleare i motivi di appello e i pretesi errori di diritto e nella valutazione delle prove commessi dal primo Giudice.
Quanto al documento prodotto sub A in grado di appello, non può esserne ammessa la produzione.
L'art. 345 comma 3 c.p.c. - norma che pone una regola di ordine pubblico processuale (ved.
Cass. ord. 16235/22) - vieta infatti la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che la pagina 12 di 24 parte dimostri l'impossibilità di una tempestiva produzione, per causa ad essa non imputabile
(Cass. 29596/23).
Il documento nuovo che l'appellante chiede di produrre ben poteva essere prodotto nel corso del giudizio di primo grado, essendosi formato nel 2013, quindi molti anni prima dell'introduzione del primo grado di giudizio. Il non ha fornito prova alcuna Pt_1 Pt_1
della circostanza di non aver potuto provvedere ad una sua tempestiva produzione nel corso del giudizio avanti al Tribunale, per causa ad esso non imputabile, essendosi limitato ad allegare la circostanza di aver rinvenuto il documento solo dopo il deposito della sentenza appellata, fatto che, in quanto evidentemente imputabile alla parte, non giustifica una rimessione in termini e una tardiva produzione.
Passando ad esaminare i motivi di appello, va premesso che il non ha Parte_1
impugnato la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento notificata all' in considerazione del fatto che l'Ente non poteva Controparte_4
agire per il recupero di un credito avente la sua fonte in un rapporto di natura privatistica con la procedura del “ruolo”, non essendosi preventivamente munito di un titolo avente efficacia esecutiva.
Ciò posto, appare opportuno, da un punto di vista logico, esaminare in primo luogo il secondo motivo di appello, relativo a pretesi errori del primo Giudice nell'osservanza delle norme che regolano il processo.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tardive e quindi inammissibili le domande riconvenzionali del da un lato, perché il procedimento era stato Parte_1 erroneamente introdotto dall' con ricorso, senza alcuna Controparte_4
precisazione in ordine al rito adottato, fatto per cui non era pacifico che il rito prescelto fosse quello lavoristico;
dall'altro lato, perché il Giudice aveva fissato con decreto la prima udienza, senza assegnare un termine per la costituzione delle parti convenute (se non il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza). Ad avviso dell'appellante, il Giudice, con il provvedimento di conversione del rito, avrebbe dovuto rimettere in termini la parte convenuta, al fine di consentirle di formulare eventuali domande riconvenzionali. L'omessa rimessione in termini aveva causato una grave lesione del diritto di difesa dell'Ente.
Il Comune di ha infine rilevato che la domanda riconvenzionale contenuta nella Pt_1
comparsa di costituzione non poteva essere qualificata come tale, non determinando alcun ampliamento del thema decidendum, essendosi l'Ente limitato a chiedere al Tribunale di accertare nel merito come fondate le pretese creditorie fatte valere con la procedura del ruolo.
pagina 13 di 24 Ad avviso della Corte, deve rilevarsi il difetto di interesse dell'appellante a muovere le sopra descritte contestazioni (secondo motivo di appello), relative a pretesi errori del primo Giudice nell'osservanza delle norme processuali, posto che il primo Giudice ha comunque valutato nel merito la fondatezza delle pretese creditorie del avendo affrontato e deciso la domanda Pt_1
di accertamento negativo del credito proposta dall' Controparte_4
Se infatti il ha proposto in primo grado la domanda subordinata di “accertare Parte_1
e dichiarare la legittimità e la fondatezza della pretesa del e l'esatto Parte_1
ammontare dei costi di illuminazione e riscaldamento sostenuti dall'Ente - e per l'effetto condannare l' alla restituzione al Controparte_7 Pt_1
dell'importo così determinato”, l'Associazione ricorrente ha formulato al punto 5 delle
[...]
conclusioni una domanda speculare, chiedendo al Tribunale di “dichiarare illegittima e/o infondata la pretesa di rimborso dei costi di illuminazione e riscaldamento da parte del Pt_1
”.
[...]
Sul tale domanda di accertamento negativo, il primo Giudice si è pronunziato, esaminando nel merito la fondatezza delle pretese creditorie del relative ai costi di illuminazione e Pt_1
riscaldamento.
Non si è pertanto verificata in primo grado alcuna lesione al diritto di difesa del Parte_1
[...]
Il secondo motivo di appello deve in ogni caso ritenersi assorbito, dovendo questa Corte, nell'esaminare il primo motivo di appello, rivalutare anche nel merito la decisione del primo
Giudice in ordine alla domanda di accertamento negativo svolta dall' Controparte_4
[...]
Passando ad esaminare il primo motivo di appello, il sostiene: che il Tribunale Parte_1
avrebbe valutato in modo approssimativo ed errato la documentazione versata in atti, e che, con motivazione contraddittoria e incorrendo ancora in errore, non avrebbe ammesso la richiesta
CTU; che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che nessuna domanda (di accertamento negativo o positivo) relativa ai consumi di acqua fosse stata formulata dalle parti e che avrebbe al contrario dovuto ritenere non contestate le pretese portate nella cartella, relative ai consumi di acqua;
che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non prodotte tutte le fatture relative a tutte le annualità dei consumi di gas e nel ritenere non formulate istanze istruttorie volte a fornire chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, essendo stata più volte richiesta l'ammissione di ctu;
che il Tribunale avrebbe sbagliato nel ritenere erronea la relazione esplicativa prodotta, circa le modalità di calcolo delle somme pretese dal e nel ritenere Pt_1
pagina 14 di 24 non provato un accordo tra le parti relativo all'applicazione di tali modalità di calcolo (posto che erano state prodotte missive contenenti proposte di rientro da parte dell' ). CP_4
Il motivo di appello non è fondato.
Quanto alla questione dei consumi di acqua, va rilevato che la domanda di accertamento negativo svolta dall' è riferita alla sola pretesa di rimborso dei costi per Controparte_4
illuminazione e riscaldamento e lo stesso nella domanda subordinata svolta Parte_1 in primo grado, ha richiesto l'accertamento “dell'esatto ammontare dei costi di illuminazione e riscaldamento“ sostenuti dall'Ente e la condanna dell' al versamento dell'importo CP_4
così determinato. Non è stata effettuata nessuna richiesta di accertamento e rimborso dei costi relativi ai consumi di acqua da parte dell' né la cartella impugnata si riferisce CP_4
espressamente al rimborso di tali consumi, richiamando nel “dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo”, in modo generico, le “spese vive sostenute tra il 2009
e il 2017”, senza ulteriori precisazioni. L'estratto del ruolo prodotto da Controparte_3
nel giudizio di primo grado non fornisce poi elementi a chiarimento circa la natura
[...]
delle spese vive di cui è richiesto il rimborso, riportando un importo totale quale carico iscritto a ruolo e quale debito residuo per € 113.766,67, oltre interessi.
In definitiva, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto estranea alle domande formulate in giudizio ogni richiesta di accertamento/rimborso relativa ai consumi di acqua.
Allo stesso modo, appare corretta la sentenza di primo grado, laddove ritiene non adeguatamente provato il credito relativo al rimborso delle spese di riscaldamento e di illuminazione.
Va premesso che era onere del fornire adeguata prova dei consumi per Parte_1 Pt_1
riscaldamento ed elettricità, relativi ai locali dell'immobile di viale Cavallotti 7, per i quali l' non aveva diritto ad essere esentata dal pagamento delle Controparte_4
utenze.
Ciò premesso, quanto al costo per il riscaldamento relativo alle annualità per cui è causa
(stagioni 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016,
2016-2017), la prova fornita dal appare carente. Pt_1
La produzione documentale (specie relativa alle spese di riscaldamento) appare innanzitutto disorganica e caotica, avendo l'appellante inserito nelle cartelle relative ai mandati di pagamento anche talune fatture che avrebbero dovuto essere inserite nelle cartelle relative alle spese di riscaldamento delle varie annualità ed essendo stata necessaria un'opera meticolosa di riordino, per addivenire all'individuazione di tutte le fatture prodotte per i singoli anni (opera alla quale la Corte non sarebbe tenuta).
pagina 15 di 24 La documentazione “spese pagamento riscaldamento” è peraltro prodotta in modo massivo (e ciononostante incompleto), senza tuttavia fornire alcuna delucidazione circa le modalità di interpretazione e lettura delle fatture e dei mandati di pagamento (fatture riferite non solo al costo relativo ai consumi), non chiarendo l'Ente appellante quali voci delle fatture abbiano effettiva rilevanza ai fini del decidere e perché.
In mancanza di ogni delucidazione sulla documentazione prodotta, non risulta affatto chiaro come l'Ente, partendo dalle fatture prodotte, sia giunto a quantificare le spese di riscaldamento relative alle annualità oggetto di causa.
Esaminando tutta la mole di documenti prodotti, emerge, come correttamente rilevato dal
Tribunale, che non sono state prodotte tutte le fatture riferite alle annualità sopra riportate, mancando, ad esempio, le fatture relative all'annualità 2009, essendo state prodotte in numero incompleto le fatture del 2010 e del 2011, fatture che riportano (per entrambe le annualità) un importo complessivo fatturato nettamente inferiore all'importo totale risultante dal consuntivo delle stagioni termiche 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Anche con riferimento ad alcune delle successive annualità (2014, 2015), le fatture prodotte sono di numero esiguo e comunque non sono idonee a coprire l'intera spesa indicata nei consuntivi.
Ma anche a voler prescindere dai rilievi di cui sopra, va rilevato che le fatture riguardano l'appalto per la fornitura di energia, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento normativo e la riqualificazione di tutti gli impianti termici degli immobili a servizio dell'amministrazione comunale. Esse non comprendono pertanto solo la spesa per il consumo combustibile e calore, ma anche la spesa per altri servizi, tra cui la manutenzione degli impianti
(evidentemente non di competenza dell' ; dalle fatture prodotte Controparte_4
è spesso impossibile distinguere la quota relativa al consumo da quella relativa alla manutenzione impianti.
E se pure fosse possibile risalire ad un'ipotetica spesa per il solo riscaldamento, le fatture riguardano tutti gli immobili a servizio dell'amministrazione comunale (e non solo l'edificio di viale Cavallotti 7). Il ha versato in atti i consuntivi delle varie stagioni termiche, al Pt_1
fine di provare l'ammontare della quota di consumi relativa al solo immobile di via Cavallotti
7. Si tratta tuttavia di documentazione di parte che risulta contestata e che non è da sola idonea a fornire adeguata prova dell'ammontare dei consumi relativi solo all'immobile oggetto del contendere.
Nessuna adeguata prova è stata poi fornita in ordine ai consumi dei soli locali dell'immobile di via Cavallotti, in relazione ai quali l' non era esentata dal pagare i costi delle CP_4
utenze. Il sul punto, ha prodotto una relazione sui criteri di calcolo dei consumi dei Pt_1
pagina 16 di 24 predetti locali. Tali criteri, tuttavia, da un lato, si fondano su presupposti non documentati (la cubatura complessiva dell'immobile e dei singoli locali e il volume percentuale utilizzato dall' ), dall'altro lato, non appaiono corretti, laddove vanno in contrasto con il CP_4
contenuto dell'atto di cessione del 1930 e non sono comunque ancorati ai consumi effettivi.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il locale segreteria era stato interamente concesso in uso all' senza spese per illuminazione e riscaldamento, mentre nella Controparte_4 relazione esplicativa dei criteri di calcolo, il di addebita all' la Pt_1 Pt_1 CP_4
metà del costo delle utenze relative al predetto locale.
La relazione esplicativa, come giustamente rilevato dal Tribunale, non tiene poi conto dei consumi effettivi relativi ai soli locali non concessi in uso gratuito all' , consumi CP_4
effettivi che (soprattutto per quanto riguarda i consumi di elettricità) non possono essere presunti sulla base di criteri di massima, unilateralmente stabiliti dall'Ente. E' infatti evidente che il consumo dell'utenza della luce di un dato locale dipende da quanto esso sia stato in concreto utilizzato e dall'orario del suo utilizzo. Per tali ragioni il criterio della quota percentuale di volume utilizzato di cui alla relazione esplicativa non appare corretto, non essendo adatto ad una tipologia di consumi variabili, quali quelli dell'elettricità.
Nessuna adeguata prova è stata fornita dal in ordine al fatto che vi fosse un accordo Pt_1 con l' in ordine ai criteri di calcolo dei consumi dei locali non concessi in uso CP_4 gratuito, né tale prova può discendere dal mero fatto che l'appellata abbia cercato di raggiungere un accordo transattivo, in relazione a talune annualità di consumi.
Come già rilevato dal Tribunale, la prova per testi offerta dall' e riproposta in Testimone_7
sede di appello non risulta in alcun modo idonea a fornire chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta e ai consumi effettivi di elettricità e riscaldamento da parte dell' , essendo principalmente volta a provare il fatto che fu instaurata una CP_4
trattativa tra le parti per giungere ad una soluzione transattiva, trattativa sfociata in una proposta da parte dell' e in una controproposta da parte del risalente al 2013. CP_4 Pt_1
Il ha insistito anche in appello per l'ammissione di una ctu volta a verificare Parte_1 la quantificazione dei consumi addebitabili all' come effettuata dall'Ente, sulla CP_4
base della documentazione prodotta.
La ctu richiesta non può essere ammessa. La consulenza tecnica non può avere natura esplorativa e non può supplire ad una prova carente e insufficiente.
Come è noto, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di
pagina 17 di 24 indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (così Cass. ord.
30218/2017; 3130/2011; ved. anche sent. 212/2006; 3191/2006; 7097/2005; 7635/2003).
Nel caso di specie non sono stati forniti dalla parte gravata dall'onere della prova elementi di fatto idonei a consentire l'espletamento di una ctu, stante l'incompletezza della documentazione prodotta, la mancata prova dei costi per i soli consumi di riscaldamento dell'immobile di via
Cavallotti e per i consumi di elettricità dei locali oggetto del contendere, la mancata prova dei dati numerici posti a base dei calcoli effettuati dall'appellante.
Non essendo stati provati dal Comune di i dati numerici presupposti (volumi, cubatura, Pt_1
consumi effettivi), un consulente non potrebbe addivenire ad una quantificazione realistica dei costi relativi ai consumi dei soli locali non concessi gratuitamente in uso all'Associazione appellata sulla base della documentazione versata in atti e la consulenza finirebbe per essere inutile (non potendo il ctu rispondere al quesito sulla base dei documenti prodotti) o esplorativa
(dovendo il ctu acquisire ulteriori elementi di prova per rispondere al quesito).
Per tutti i motivi esposti, il primo motivo di appello deve essere rigettato e deve essere confermata la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto infondata la pretesa del Pt_1 di ottenere dall' il pagamento
[...] Controparte_4 della somma di € 118.489,92.
Resta assorbito il quinto motivo di appello relativo alla mancanza nella sentenza impugnata di una statuizione in ordine alla prescrizione del credito fatto valere dall' Testimone_7
appellante.
Se non si ritiene provato il diritto di credito, risulta evidentemente superflua ogni valutazione in ordine alle cause estintive, tra cui la prescrizione.
Con il terzo motivo di appello, il contesta l'affermazione della sentenza di primo Pt_1
grado, secondo cui non sarebbe stato provato alcun accordo negoziale tra le parti in ordine all'utilizzo di ulteriori locali da parte dell' , non avendo il Tribunale considerato, CP_4
nella propria decisione, che il in data 13.11.1929, aveva approvato con Parte_1
propria deliberazione la convenzione regolamento tra il stesso, il R. Istituto Magistrale Pt_1
e l' , convenzione sottoscritta dai rispettivi CP_6 Parte_3 rappresentanti il 30.10.1929. In tale convenzione era precisato che “Nessun altro locale dell'edificio “Palazzo Giosuè Carducci” potrà essere mai e per nessun motivo sottratto all'uso esclusivo del R. Istituto Magistrale” (art. 3).
pagina 18 di 24 Tale motivo di appello deve essere affrontato congiuntamente all'esame dell'appello incidentale, con cui l' ha chiesto darsi atto che, con la cessione Controparte_4 del 1930 e le integranti delibere, l' e il hanno Controparte_4 Parte_1 convenuto, da un lato, la cessione di alcuni immobili di proprietà dell' al CP_4 Pt_1
e dall'altro, l'obbligo in capo a quest'ultimo di consentire all' l'uso a titolo CP_4 gratuito delle aule necessarie per l'attività didattica, con spese di riscaldamento e illuminazione esclusivamente a carico del Pt_1
Il terzo motivo d'appello e la domanda formulata con l'appello incidentale hanno infatti entrambi ad oggetto l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzo/o il divieto di utilizzo da parte dell' di ulteriori aule per l'attività didattica, con spese di Controparte_4
riscaldamento e illuminazione a carico del Pt_1
Va premesso che il ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale, in Parte_1 quanto proposto tardivamente, con comparsa di risposta depositata nel termine di cui all'art. 347 c.p.c. e non con autonomo atto d'appello. Il Comune ha rilevato che l'impugnazione incidentale è inammissibile, se l'interesse alla sua proposizione non è insorto per effetto dell'appello principale, ma sussisteva già al momento della pubblicazione della sentenza, essendo un interesse dipendente direttamente dalla sentenza.
Ritiene la Corte che l'appello incidentale sia ammissibile. Posto che la sentenza di primo grado ha accolto la domanda di accertamento negativo e pertanto ha dichiarato infondata la pretesa del di ottenere dall' il versamento della somma di € Pt_1 Controparte_4
118.489,92, deve ritenersi che il concreto interesse dell' a proporre l'appello CP_4 incidentale sia sorto in dipendenza dall'appello principale, dovendosi escludere che l' avrebbe autonomamente proposto appello, a fronte di una sentenza a sé CP_4
favorevole.
L'appello incidentale non può poi ritenersi una domanda nuova, avendo l' Controparte_4
formulato la medesima domanda anche avanti al Tribunale (punto 4. delle conclusioni
[...]
del ricorso).
La domanda dell' è tuttavia infondato nel merito. CP_4
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il contratto del 13.2.1930 prevede, a fronte della cessione con “liberalità onerosa”, tra gli altri, dell'immobile di via Cavallotti, l'assunzione da parte del di una serie di debiti e il rispetto di una serie di patti e condizioni Parte_1
meglio precisate nel contratto.
In particolare, il Comune si assume l'obbligo di “mantenere a permanente, libera, gratuita disposizione dell'associazione popolo, rimanendo a carico del Comune il Parte_3
pagina 19 di 24 riscaldamento e l'illuminazione, e fino a quando questa avrà vita, i seguenti locali: quello ad uso segreteria, e la sala ad uso delle biblioteche, entrambi a piano terreno del fabbricato con carico della manutenzione di essi e dei servizi inerenti alla associazione per la coltura del popolo”, nonché a: “dare in uso gratuitamente riscaldato ed illuminato, sempre quando non adibito per bisogno della scuola Magistrale, alla per Parte_3
tutte le sue manifestazioni colturali, artistiche, musicali, il salone “Brambilla” e l'organo in esso esistente” (art. 3 a) e b) a pag. 11). Il contratto, in definitiva, non prevede la possibilità per l' di utilizzare ulteriori aule, riscaldate e illuminate a spese del CP_4 Pt_1
Non induce ad accogliere la tesi della appellata/appellante in via incidentale il fatto che al contratto di cessione sia allegata anche la Deliberazione 12 settembre 1929 della Commissione
Amministratrice dell'Istituto Giosuè Carducci. Tale Deliberazione prevede invero al punto F che “sarà obbligo per il di dare in uso gratuitamente, con carico allo stesso della Pt_1
illuminazione e del riscaldamento, alla , le aule Parte_3
necessarie ai corsi che saranno indetti dalla stessa;
e questo compatibilmente con CP_4 le esigenze del R. Istituto Magistrale, indicate dalla Direzione dell'Istituto stesso”.
Il contenuto del citato punto F non è tuttavia riportato nell'atto di cessione, mentre risultano ritrascritti esattamente i punti D ed E (riferiti all'utilizzo da parte dell' Parte_4 per i quali non vi è contesa), riportato il contenuto del punto G (riferito all'assunzione da parte del di tutta una serie di posizioni debitorie) e del punto H (con riferimento al passaggio Pt_1
in uso all'Associazione della Musicoteca Capranica e delle biblioteche Cressoni e Friso, al passaggio al del Museo Didattico Circolante Casartelli, all'obbligo per il Parte_1
Comune di conservare in altra località la Scuola laboratorio elettrotecnica A. Volta e, infine, all'assunzione da parte del Comune della gestione della borsa di studio “Premio Ing. Per_2
).
[...]
Risulta del resto allegata al contratto del 13.2.1930 anche la Deliberazione del 21 settembre
1929, adottata dal Commissario Prefettizio, atto con cui il Prefetto “delibera di accettare i patti
e le condizioni contenute nella deliberazione 12 settembre 1929 della Commissione
Amministratrice, la cessione dei fabbricati, terreni, mobili e arredi di proprietà dell'Istituto
Carducci, allo scopo di adibirli all'uso da parte dell'Istituto Magistrale”, precisando tuttavia che “resta salva – per quanto riguarda l'occupazione e l'uso dei locali occorrenti all' – l'adozione di speciale regolamento da concordarsi Parte_3 tra detta Associazione, la direzione della Scuola Magistrale ed il Comune”.
Ciò posto, l'Ente appellante ha prodotto in atti (doc. 4) una Convenzione tra il Parte_1
il R. Istituto Magistrale e l' del
[...] CP_6 Parte_3
pagina 20 di 24 30.10.1929 (quindi successiva alla Deliberazione del Commissario Prefettizio), dalla quale, da un lato, risulta la cessione in uso gratuito all' dei locali poi meglio indicati nel CP_4 contratto di cessione del 1930; dall'altro lato, è stabilito che “nessun altro locale dell'edificio
Palazzo Giosuè Carducci potrà essere mai e per nessun motivo sottratto all'uso esclusivo del Co stituto ” (art. 3). Il sulla base di tale documento, propone il terzo motivo CP_6 Pt_1
d'appello, affermando che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provato l'accordo negoziale tra le parti in ordine al divieto per l' di utilizzare gli altri locali dell'edificio di via CP_4
Cavallotti.
Il motivo di appello non è fondato.
La Convenzione del 30.10.1929 sopra citata non risulta richiamata nel contratto di cessione del
1930. Ma quand'anche la si volesse ritenere ancora valida ed efficace, la stessa all'art. 3 non pone un divieto per l'Associazione per la Cultura Popolare di utilizzare le aule dell'edificio, ma un divieto di sottrarre tali aule all'uso esclusivo da parte dell'Istituto Magistrale, istituto che è pacifico che fu trasferito in altra sede quantomeno dal 1993 (ved. pag. 9 della memoria di replica del , né è stato allegato o provato che esso abbia richiesto l'utilizzo di aule di viale Pt_1
Cavallotti nel corso degli anni che rilevano nella presente causa.
In definitiva, non vi è prova che le parti abbiano concordato un divieto di utilizzo di ulteriori aule dell'edificio da parte dell' ma, allo stesso modo, non vi è Controparte_4
prova che le parti abbiano concluso un accordo di segno opposto.
Come si è visto, il contratto di cessione del 1930 concede all' il Controparte_4
diritto di utilizzare gratuitamente i soli locali indicati al punto 3 a) e b) e l'appellata non ha fornito prova della successiva adozione di una convenzione o regolamento che autorizzasse l'utilizzo gratuito (senza spese per le utenze) di locali ulteriori.
Non rileva poi la circostanza che l' abbia tollerato per molti anni l'utilizzo da Testimone_7 parte dell' di locali diversi da quelli concessi in uso e abbia atteso un lungo lasso CP_4 temporale, prima di contestare l'utilizzo di spazi non consentiti (la prima lettera di contestazione prodotta risale ad ottobre 2001) e prima di inviare le richieste di rimborso delle spese relative alle utenze di riscaldamento ed elettricità (la prima missiva con richiesta di pagamento risale a febbraio 2013).
Tale atteggiamento dell'Ente comunale rientra infatti nell'ambito di una mera tolleranza della condotta altrui e non può ritenersi né espressione della rinunzia a far valere un diritto, né, tantomeno, della volontà negoziale di modificare gli accordi del 1930, ampliando il numero di locali concessi in uso gratuito all' , anche in ragione del fatto che i contratti CP_4
pagina 21 di 24 stipulati con la Pubblica Amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam anche quando quest'ultima agisca iure privatorum (ved. Cass. 27910/2018).
Per i motivi esposti, l'appello incidentale proposto dall' Controparte_4
non può essere accolto.
[...]
Con il quinto motivo di appello, il ha contestato la statuizione del Tribunale, relativa Pt_1
alla condanna delle parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione integrale delle spese di lite.
Secondo l'appellante, considerato che due delle cinque domande formulate dall' CP_4
erano state respinte (anche se solo nella parte motiva), le spese avrebbero dovuto essere compensate, in tutto o in parte, stante la soccombenza reciproca.
Ritiene la Corte che la decisione del Tribunale di condannare il (in solido con Parte_1
l' all'integrale rifusione delle spese processuali, pur Controparte_3
succintamente motivata, sia corretta, in considerazione della soccombenza del tutto prevalente delle parti convenute.
Il Tribunale ha infatti accertato la nullità della cartella di pagamento emessa da su CP_5 incarico dell' e ha accolto la domanda di accertamento negativo formulata Testimone_7 dall' dichiarando infondata la pretesa del di Controparte_4 Parte_1 ottenere il rimborso di € 118.489,92 (pretesa che costituiva il principale oggetto del contendere).
Nessuna delle domande delle parti convenute è stata accolta.
Ciò posto, l'art. 92 c.p.c. prevede che il giudice possa compensare in tutto o in parte le spese, in presenza, tra l'altro, di reciproca soccombenza. La valutazione è discrezionale, essendo solo inibito al giudicante di porre le spese integralmente a carico della parte che ha visto accogliere, in tutto o in parte, le proprie domande.
Secondo la giurisprudenza, la soccombenza è reciproca se sono accolte parzialmente domande contrapposte o se, in presenza di una pluralità di domande autonome tra loro (o di una domanda in più capi), sono alcune sono accolte (ved. Cass. S.U. 32061/2022; sentenza 516/2020; ord.
1269/2020).
Tornando al caso di specie, le domande principali dell' (domanda di Controparte_4
declaratoria della nullità della cartella di pagamento e di accertamento negativo) sono state accolte, mentre è irrilevante ai fini della decisione in ordine alla rifusione delle spese l'eccezione di prescrizione sollevata dall' (il Tribunale non si è infatti pronunziato CP_4
in merito a tale eccezione, ritenendola assorbita). Il fatto poi che non sia stata accolta la domanda della parte attrice di cui al punto 5 (Darsi atto che con la cessione del 1930 e le integranti delibere, l' e il hanno convenuto …. Controparte_4 Parte_1
l'obbligo in capo al di consentire all' l'uso a titolo gratuito delle aule Pt_1 CP_4
pagina 22 di 24 necessarie per l'attività didattica, con spese di riscaldamento e illuminazione esclusivamente
a carico del , non è circostanza che imponga al giudice una compensazione totale o Pt_1 parziale delle spese, considerato che l' pur formulando una pluralità di domande, CP_4
ha visto accogliere la maggior parte delle stesse e considerato che la domanda sub 5, pur autonoma, era in ogni caso finalizzata a giustificare una pronunzia di infondatezza della pretesa creditoria del Pt_1
La decisione del primo Giudice in punto spese appare pertanto corretta.
Per tutti i motivi esposti devono essere rigettati sia l'appello principale, sia l'appello incidentale.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, ritiene la Corte che le stesse, liquidate come da dispositivo, debbano essere poste integralmente a carico del stante la Parte_1
soccombenza prevalente dello stesso.
Secondo la giurisprudenza “il rigetto tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito” (Cass.
18173/2008).
Nel caso di specie, considerato che il proponendo l'appello principale, ha dato causa Pt_1 all'instaurazione del procedimento di secondo grado che è stato definito con il rigetto delle domande (appello che non sarebbe stato proposto in via principale dall' Controparte_4
, si ritiene che lo stesso debba sostenere gli oneri economici conseguenti
[...] all'instaurazione del giudizio.
Le spese processuali vengono liquidate in dispositivo come da nota spese dell'appellata, avuto riguardo al valore della causa e applicati i valori medi per tutte le fasi del giudizio (anche in considerazione dell'ingente mole di lavoro che si è resa necessaria per il riordino e per l'esame della documentazione versata in atti dal Comune).
Nulla sulle spese, quanto alla posizione dell'appellata , non Controparte_3
costituitasi nel presente grado di giudizio, considerato che l'appello è stato notificato ad CP_5
ai soli fini dell'integrità del contraddittorio.
Non può accogliersi la domanda della parte appellata di condanna dell' al Testimone_7 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per violazione dell'art. 88 c.p.c. (domanda peraltro non supportata da adeguata motivazione). La condanna ex art. 96 c.p.c. è conseguenza del fatto che la parte abbia agito con mala fede o colpa grave, ossia con la consapevolezza (o potendo facilmente acquisire la consapevolezza) dell'infondatezza delle proprie pretese. L'art. 88 c.p.c.
pagina 23 di 24 sancisce il dovere delle parti di comportarsi con lealtà e probità e dispone che il giudice, “in caso di mancanza dei difensori a tale dovere” debba riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare. L'art. 88 c.p.c. è peraltro richiamato dall'art. 92 c.p.c., dove la norma precisa che il giudice, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare la parte alla rifusione delle spese che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c., essa ha causato alla controparte. La norma non è invece richiamata dall'art. 96 c.p.c.
Ciò posto, nel caso di specie, non si ravvisa una violazione del dovere di lealtà e probità da parte del appellante o dei suoi difensori, non potendo configurare una tale violazione Pt_1 il semplice fatto che l'atto di appello sia eccessivamente prolisso o poco chiaro o il fatto che la produzione documentale (relativa peraltro al procedimento di primo grado) sia stata massiva e disordinata. Allo stesso modo, non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 213/2024, pubblicata il Parte_1
19/02/2024, così provvede:
1) Rigetta sia l'appello principale, sia l'appello incidentale e conferma pertanto la sentenza impugnata;
2) Condanna il a rifondere all' Parte_1 Controparte_4
le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in
[...]
complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia dell'appellante sia dell'appellata, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in Milano il 11/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
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