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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1635/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Riommi (foro di Roma), dall'avv.
EL HI (foro di Perugia) e dall'avv. Gianluca Trombadore (foro di
Brescia)
- RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore in proprio con il dr. e il dr. ex art. 417-bis c.p.c. Controparte_2 Controparte_3
- RESISTENTE
Oggetto: categoria e qualifica. All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note finali, tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 12 settembre 2022) conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, siccome lamentava l'erronea ricostruzione della Controparte_1 carriera, poiché non erano stati considerati in modo integrale i periodi di servizio da lei prestato alle dipendenze pre-ruolo della medesima Amministrazione con supplenze quale docente di religione cattolica nella scuola secondaria per gli anni scolastici dal 1987 - 1988 al 2004 - 2005, donde mancato inserimento nel corretto gradone stipendiale e maturazione di differenze retributive per complessivi €
19.732,90.
Più precisamente, la ricorrente esponeva che:
- era stata assunta dell'Amministrazione convenuta con molteplici contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze nel ruolo di docente di religione cattolica nella scuola secondaria negli anni scolastici dal 1987 - 1988 al 2004 -
2005 (dall'1 settembre 1987 al 31 agosto 2005), per un totale di 16 anni di servizio, calcolati ai sensi e per gli effetti degli artt. 485 e ss. d. lsg. n. 297/1994
(cfr. doc. 2);
- a decorrere dall'1 settembre 2005, quale vincitrice di concorso, era stata assunta alle dipendenze del , previa sottoscrizione di Controparte_1 un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ufficio Controparte_4
per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola
[...] secondaria nella provincia di Brescia presso il Liceo Scientifico “Niccolò
Copernico”, ove alla data del ricorso prestava servizio (cfr. doc. 1);
2 - con decreto prot. n. 59 del 17 ottobre 2012 il Dirigente ST di questa scuola provvedeva alla ricostruzione di carriera della docente al fine di valutare il servizio prestato come insegnante precaria con contratti di lavoro a tempo determinato al tempo della sua immissione in ruolo. In particolare, le riconosceva, alla data di conferma in ruolo dell'1 settembre 2006 (all'esito dell'anno di prova), un'anzianità di servizio pre-ruolo di complessivi anni 16, computandoli ai fini giuridici ed economici in anni 12 e ai soli fini economici in anni 4, nonché un'anzianità di ruolo di anni 1 e, così, complessivamente un'anzianità utile di anni 13, collocandola nella terza posizione stipendiale di cui alle vigenti tabelle contrattuali con anzianità da anni 9 a 14, con espressa indicazione che “la residua anzianità di anni 4 mesi 0 giorni 0 è utile per il passaggio alla successiva posizione” e che “l'anzianità utile ai soli fini economici
(anni 4 mesi == giorni ==) sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 16, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del
CCNL 4/8/95” e con passaggio alla successiva posizione stipendiale con anzianità da anni 15 a 20 a decorrere dall'1 settembre 2008, per effetto del compimento dell'anzianità di anni 15 (cfr. doc. 2);
- con successivo decreto n. 60 sempre del 17 ottobre 2012 il medesimo Dirigente
ST sviluppava ulteriormente la progressione di carriera della ricorrente, confermando alla data dell'1 settembre 2008 la maturazione dell'anzianità di servizio di anni 15 con passaggio alla posizione stipendiale da anni 15 a 20 e prevedendo alla data dell'1 settembre 2009 (di compimento del 16° anno di servizio) il recupero dell'ulteriore anzianità di anni riconosciuta ai soli fini economici (per un'anzianità complessiva di anni 20), con conseguente maturazione dell'anzianità di servizio di anni 21 per il passaggio alla posizione stipendiale da anni 21 a 27 alla data dell'1 settembre 2010 (cfr. doc. 3);
- con tali decreti, pertanto, l'Amministrazione valutava correttamente il servizio pre-ruolo prestato da ai fini della progressione stipendiale e della Parte_1 ricostruzione di carriera;
3 - epperò, queste determinazioni non trovavano diretta applicazione nelle buste paga elaborate e, dunque, nelle retribuzioni concretamente erogate all'insegnante, in quanto alla medesima non era effettivamente attribuita la corretta fascia stipendiale, né la corrispondente corretta retribuzione, continuando ad essere retribuita sempre secondo la fascia stipendiale con anzianità da anni 15 a 20 (doc.
4);
- con diffida inoltrata via P.E.C. in data 11 aprile 2022 la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nella corretta fascia stipendiale dell'intero servizio prestato, dapprima con contratti di lavoro a tempo determinato e poi in ruolo (doc. 5);
- la missiva restava senza riscontro, in quanto alla data del ricorso perdurava il pagamento della retribuzione secondo la fascia stipendiale “15” (doc. 6).
Richiamata la normativa in materia, sottolineava che il trattamento Parte_1 retributivo in concreto erogato e l'inserimento effettivo nella fascia stipendiale erano errati, giacché fino a quel momento aveva continuato a essere retribuita secondo la fascia stipendiale da anni 15 a 20.
Sulla base della progressione di carriera sviluppata dall'Amministrazione scolastica, invece, la stessa sarebbe dovuta passare alla fascia stipendiale da anni
21 a 27 alla data dell'1 settembre 2010 per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni 21 (cfr. doc. 3), nonché alla successiva fascia stipendiale da anni 28 a 34 alla data dell'1 settembre 2018 per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni 28 (non computando a tal fine il servizio prestato nell'anno 2013 in quanto non utile per legge).
Ne discendeva il diritto della donna a percepire le differenze retributive maturate per il predetto titolo.
Il calcolo dalla stessa formulato teneva conto sia della prescrizione quinquennale rispetto alla data di costituzione in mora dell'11 aprile 2022 (cfr. doc. 5), sia del blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito
4 con modificazioni dall'art. 1, comma 1 l. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 l.
15 luglio 2011, n. 111 e sia, infine, dell'orario di lavoro part-time 66,67% di 12 ore settimanali (rispetto all'orario completo di 18 ore settimanali) osservato dalla docente.
Per questi motivi
, si erano determinate delle differenze retributive al lordo pari a
€ 19.732 alla data del 31 agosto 2022.
La ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato per complessivi anni 16 agli effetti del corretto inserimento nelle fasce stipendiali e della corretta retribuzione spettante secondo le tabelle retributive applicabili ratione temporis e, per
l'effetto
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente Controparte_1 dalla data del 01.09.2010 nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità ricompresa tra anni 21 e 27 di servizio prevista dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con una anzianità di anni 21, nonché alla sua collocazione nella successiva fascia stipendiale da anni 28 a 34 di servizio a decorrere dalla data del 01.09.2018 con una anzianità di anni 28, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia o con la diversa anzianità ritenuta di giustizia
- condannare conseguentemente il al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata inserita nella corretta fascia stipendiale, pari alla data del 31.08.2022 ad €. 19.732,90, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.09.2022 fino all'effettiva regolarizzazione della sua posizione retributiva, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali ovvero della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
5 - condannare il alla regolarizzazione in base agli Controparte_1 importi dovuti del trattamento di fine rapporto.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n.
55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfetario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato>.
2. Con memoria depositata su Consolle il 26 gennaio 2023 si costituiva tempestivamente l'Amministrazione resistente, la quale in via preliminare annunciava che il Dirigente ST del liceo scientifico “Niccolò Copernico” di
Brescia, con nota trasmessa il 24 gennaio 2023, aveva assicurato di stare provvedendo, nella pendenza dell'odierno giudizio, alla ricostruzione della carriera della professoressa con l'adozione del relativo decreto. Parte_1
Evidenziava che i decreti del Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” di Brescia n.
59 e n. 60 del 17 ottobre 2012 non avevano superato il controllo preventivo di legittimità della sede di Brescia della , la quale - Parte_2 con le osservazioni n. 65 e n. 66 del 6 febbraio 2013 - aveva rimesso i due provvedimenti all'istituto scolastico per la mancanza, nel decreto n. 59/2012, del computo formale dell'anzianità, da riconoscere ex art. 53 l. n. 312/1980 al personale insegnante della religione cattolica con quattro anni di servizio a tempo determinato.
In tale impegno il rinveniva un possibile motivo di cessazione della CP_5 materia del contendere, anche in considerazione degli effetti economici che, nei limiti della prescrizione, l'emanando decreto di ricostruzione della carriera sarebbe stato in grado di produrre.
Ai fini della relativa regolamentazione delle spese di lite, si segnalava l'astensione più che decennale della docente, protratta fino alla diffida dell'11 aprile 2022, dalla rivendicazione delle progressioni economiche derivanti dalla sua carriera, tanto più rilevante poiché da un lato essa era stata confermata nel ruolo degli
6 insegnanti della religione cattolica fin dall'1 settembre 2006 e, dall'altro lato, si era trovata nella condizione di accedere all'attuale quarta fascia stipendiale dai ventuno ai ventotto anni sin dall'1 settembre 2010.
Nel merito si eccepiva la prescrizione quinquennale a ritroso dal giorno della messa in mora dell'Amministrazione (con diffida 11 aprile 2022).
Inoltre, erano formulati taluni rilievi.
In particolare, si segnalava da un lato l'applicazione, fino al 30 maggio 2018, dei minori importi della tabella stipendiale, afferente il biennio economico
2008/2009 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007, in vigore dall'1 settembre 2009; dall'altro lato, la liquidazione una tantum per il periodo dall'1 gennaio 2016 al 31 maggio 2018, al posto dei nuovi aumenti stipendiali, di un ammontare lordo a titolo di arretrati.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
In via preliminare di rito: per tutte le causali sopra riportate, accertarsi
l'idoneità del decreto di ricostruzione della carriera del Controparte_6 di Brescia, in fase di emanazione nelle more della presente causa, a
[...] soddisfare le pretese odiernamente azionate da parte ricorrente e, all'esito del superamento del relativo controllo di regolarità contabile, dichiararsi
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
con compensazione delle spese di lite.
In ogni caso in via preliminare di merito: per le causali tutte sopra esposte, dichiararsi prescritte, fino al quinto anno antecedente alla data della diffida dell'11/04/2022 o di deposito del presente ricorso e/o all'insorgenza del credito se ancor più risalente, tutte le pretese economiche dell'odierna ricorrente destinate ad avere causa od effetto nel riconoscimento del suo servizio.
In via principale: per le causali tutte esposte in narrativa, rigettarsi l'avverso ricorso siccome inammissibile, illegittimo o infondato con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio;
con vittoria delle spese di lite.
7 In ogni caso nel merito: per tutte le causali di cui sopra, accertarsi e dichiararsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., l'inerzia dell'odierna ricorrente nel tempestivo aggiornamento della propria anzianità di servizio, ai fini della rideterminazione delle eventuali differenze retributive da liquidare;
con compensazione delle spese di lite>.
3. All'udienza 5 giugno 2025 il difensore dell'insegnante rappresentava che, nelle more del processo, l'Amministrazione aveva emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera della professoressa n. 478 del 17 ottobre Parte_1
2023, che esibiva;
precisava che aveva ricevuto attestazione positiva dall'articolazione territoriale bresciana della Ragioneria Generale dello Stato in data 27 dicembre 2023.
Ciò nonostante, l'esecuzione era stata solo parziale, in quanto erano stati riconosciuti alla docente arretrati stipendiali in misura inferiore (euro 8.907,68) al dovuto (euro 19.732,90), a causa dell'erronea indicazione, riportata nelle buste paga, di scadenza della fascia stipendiale in cui era stata collocata al 31 agosto
2029, anziché al 31 agosto 2025.
Chiedeva quindi che l'Amministrazione fosse invitata a depositare copia del provvedimento, onde verificare la sua corretta attuazione.
La Giudice disponeva in conformità e prescriveva che Controparte_1
depositasse telematicamente su Consolle il decreto di ricostruzione di
[...] carriera emesso dal Dirigente ST dell'Istituto “Niccolò Copernico” in data
17 ottobre 2023, entro il termine del 30 giugno 2025.
Indi, rinviava per discussione all'udienza del 15 dicembre 2025, da celebrarsi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive fino a cinque giorni prima dell'udienza.
4. Con nota compiegata in via telematica il 25 settembre 2025 il CP_5 ottemperava con deposito del nuovo decreto di ricostruzione della carriera della professoressa n. 8813 del 7 agosto 2025, emesso dal Dirigente Parte_1
ST del liceo scientifico “Niccolò Copernico” di Brescia, che annullava e sostituiva il precedente n. 478 del 17 ottobre 2023.
8 Si sottolineava che la , con atto n. 7461 del 18 Parte_3 settembre 2025, aveva comunicato l'esito positivo del riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente.
5. Per l'udienza 15 dicembre 2025 entrambe le parti versavano note finali, con cui ribadivano le proprie argomentazioni e si riportavano alle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo.
La Giudice, ritenuta la causa documentale e non bisognosa di compimento di attività istruttoria, la tratteneva in decisione.
6. Reputa la Decidente che, nella fattispecie, si sia verificata causa di cessazione della materia del contendere.
Due documenti, prodotti da parte resistente il 25 settembre 2025, assumono portata dirimente nella vicenda che occupa:
a) l'ultimo decreto in ordine di tempo di ricostruzione della carriera quale docente di religione di , emanato dal Dirigente ST del liceo Parte_1 scientifico cittadino “Niccolò Copernico”, n. 8813 del 7 agosto 2025, di annullamento e sostituzione del precedente n. 478 del 17 ottobre 2023, il quale era stato ritenuto viziato in sede di controllo contabile;
b) visto apposto al citato decreto n. 8813 dalla , con Parte_3 atto n. 7461 del 18 settembre 2025.
Infatti, da essi risulta integrale rivalutazione in sede amministrativa della posizione giuridica ed economica della ricorrente, in termini conformi alla sua prospettazione, meglio sopra esposta.
Ne è conseguito il pieno riconoscimento della fondatezza delle sue pretese quanto agli arretrati stipendiali, nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dalla messa in mora del on diffida dell'11 aprile 2022. CP_5
Invero, si sottolinea che le rivendicazioni economiche avanzate da con Parte_1 il ricorso già erano depurate da somme dovute sia per annualità prescritte, sia per il blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito
9 con modificazioni dall'art. 1, comma 1 l. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 l.
15 luglio 2011, n. 111.
Inoltre, la docente dava atto e teneva conto dell'orario di lavoro part-time 66,67% di 12 ore settimanali (rispetto all'orario completo di 18 ore settimanali).
Si osserva che la ricorrente, con nota conclusiva del 3 dicembre 2025, chiedeva un breve differimento, in quanto evidenziava che il nuovo decreto di ricostruzione n.
8813 del 7 agosto 2025 emesso dal dirigente del Liceo “Niccolò Copernico” di
Brescia, che annullava e sostituiva il precedente n. 478 del 17 ottobre 2023, a quella data non aveva ancora avuto attuazione, tanto che nella busta paga di novembre 2025 risulta ancora inserita nella fascia stipendiale “28” con Parte_1
“Scadenza: 31/08/2029”, laddove sarebbe dovuta essere inclusa nella superiore fascia stipendiale da anni 35 già a decorrere dall'1 settembre 2025.
Reputa la Decidente che questa circostanza sia anodina ai fini della decisione della vertenza, da un lato in quanto si tratta di mero asserto rimasto sfornito di riscontro documentale e, dall'altro lato, in quanto il non ritrattava il CP_5 proprio dictum; le conseguenze invocate dall'insegnante sono in ogni caso destinate a scaturire in modo automatico in fase esecutiva del decreto n.
8813/2025.
Dall'altro lato ancora, non va tralasciato che l'Amministrazione resistente, nel provvedimento di annullamento in autotutela e di accoglimento delle istanze di
- decreto n. 478/2023 del Dirigente ST del liceo scientifico Parte_1
“Niccolò Copernico” - espressamente individuava la provvista finanziaria cui attingere per l'adempimento: La spesa graverà sul capitolo del bilancio del
Controparte_7
corrispondente alla tipologia di spesa con codifica 7992>.
[...]
Osserva la Giudice che in presenza di simili sopravvenienze di fatto, possono verificarsi la cessazione della materia del contendere, ovvero la sopravvenuta carenza di interesse.
Sebbene i due istituti vengano talora accomunati (come quando si sostiene che
«la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia
10 processuale di sopravvenuta carenza di interesse», Corte di Cass., ord. n.
18530/16), conviene distinguere:
• il primo postula il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di «fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti» (Corte di Cass., ord. n. 26537/18), Il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti;
nel processo tributario, dalla rimozione in autotutela dell'atto impugnato (Corte di
Cass., ord. n. 5098/22 e sent. n. 15432/22). In materia di immigrazione, è stato parimenti affermato che «nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere» (Corte di
Cass., ordd. n. 14268/14 e n. 109/20);
• il secondo si verifica invece quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale - come condizione dell'azione - deve persistere fino al momento della decisione (Corte di Cass., Sez. Un., sent. n.
10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Corte di Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte di Cass., ord. n.
3991/20).
Nel caso di specie, la ricorrente ha ottenuto il bene della vita cui ambiva, a causa della piena resipiscenza dell'Amministrazione, che sposava la sua tesi difensiva.
Per quanto precede, questa situazione va ricondotta alla cessazione della materia del contendere, in quanto non residuano spazi di denegata tutela.
7. Quanto alle spese processuali, la questione deve essere esaminata facendo applicazione della regola della soccombenza virtuale.
Il codice di rito non contempla espressamente i due istituti sopra citati e, di conseguenza, non prevede le relative conseguenze processuali.
11 Al contrario, l'art. 34 del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. n.
104/10, dispone che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere» con una pronuncia di merito [l'art. 35 lett. c) c.p.a. prevede d'altronde che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con una pronuncia di rito,
«quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione»; cfr. sul punto Consiglio di Stato, sent. n. 230/22].
Questa impostazione - adottata dal legislatore per un processo certamente diverso dal presente, con cui nondimeno condivide l'instaurazione mediante ricorso avverso un provvedimento amministrativo - possa essere condivisa ed estesa, nel senso che la cessazione della materia del contendere conduca a una pronuncia di merito.
In questo senso, dopo varie incertezze della giurisprudenza di legittimità, si è orientata Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 8980/18: «La declaratoria della cessazione della materia del contendere [in quel caso, per intervenuto regolamento negoziale di risoluzione della controversia, n.d.r.] esprime in questo senso il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al “merito” della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice risulta regolata fra le parti sulla base di un accordo negoziale […] Mette conto di rilevare che la situazione di cui ci si occupa non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita [in quel caso, dall'accordo negoziale, n.d.r.]».
«Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale» (Corte di Cass., ord. n. 26537/18; cfr. anche Corte di Cass., sent. n.
17312/15).
Ragioni di giustizia, infatti, impongono di porre gli oneri del processo a carico di chi aveva agito o resistito con ragione.
12 Tale soccombenza dovrà essere individuata in base a una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa di parte ricorrente su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche a una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo), ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale).
Tanto premesso, si ritiene che nel merito il ricorso avrebbe dovuto essere accolto, per la piena fondatezza della pretesa azionata da come plasticamente Parte_1 dimostra il provvedimento del Dirigente ST del liceo scientifico “Niccolò
Copernico” n. 8813 del 7 agosto 2025, di recepimento - seppur tardivo - della tesi propugnata dalla docente di passaggio alla posizione stipendiale da anni 21 a 27 alla data dell'1 settembre 2010.
Di conseguenza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente, in quanto (virtualmente) soccombente, in applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Quindi, tenuto conto della non perspicua difficoltà della controversia e del suo esito, cui contribuiva in modo decisivo il remissivo comportamento della convenuta, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
13 Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.695,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
2) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.695,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 16 dicembre 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Riommi (foro di Roma), dall'avv.
EL HI (foro di Perugia) e dall'avv. Gianluca Trombadore (foro di
Brescia)
- RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore in proprio con il dr. e il dr. ex art. 417-bis c.p.c. Controparte_2 Controparte_3
- RESISTENTE
Oggetto: categoria e qualifica. All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note finali, tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 12 settembre 2022) conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, siccome lamentava l'erronea ricostruzione della Controparte_1 carriera, poiché non erano stati considerati in modo integrale i periodi di servizio da lei prestato alle dipendenze pre-ruolo della medesima Amministrazione con supplenze quale docente di religione cattolica nella scuola secondaria per gli anni scolastici dal 1987 - 1988 al 2004 - 2005, donde mancato inserimento nel corretto gradone stipendiale e maturazione di differenze retributive per complessivi €
19.732,90.
Più precisamente, la ricorrente esponeva che:
- era stata assunta dell'Amministrazione convenuta con molteplici contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze nel ruolo di docente di religione cattolica nella scuola secondaria negli anni scolastici dal 1987 - 1988 al 2004 -
2005 (dall'1 settembre 1987 al 31 agosto 2005), per un totale di 16 anni di servizio, calcolati ai sensi e per gli effetti degli artt. 485 e ss. d. lsg. n. 297/1994
(cfr. doc. 2);
- a decorrere dall'1 settembre 2005, quale vincitrice di concorso, era stata assunta alle dipendenze del , previa sottoscrizione di Controparte_1 un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ufficio Controparte_4
per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola
[...] secondaria nella provincia di Brescia presso il Liceo Scientifico “Niccolò
Copernico”, ove alla data del ricorso prestava servizio (cfr. doc. 1);
2 - con decreto prot. n. 59 del 17 ottobre 2012 il Dirigente ST di questa scuola provvedeva alla ricostruzione di carriera della docente al fine di valutare il servizio prestato come insegnante precaria con contratti di lavoro a tempo determinato al tempo della sua immissione in ruolo. In particolare, le riconosceva, alla data di conferma in ruolo dell'1 settembre 2006 (all'esito dell'anno di prova), un'anzianità di servizio pre-ruolo di complessivi anni 16, computandoli ai fini giuridici ed economici in anni 12 e ai soli fini economici in anni 4, nonché un'anzianità di ruolo di anni 1 e, così, complessivamente un'anzianità utile di anni 13, collocandola nella terza posizione stipendiale di cui alle vigenti tabelle contrattuali con anzianità da anni 9 a 14, con espressa indicazione che “la residua anzianità di anni 4 mesi 0 giorni 0 è utile per il passaggio alla successiva posizione” e che “l'anzianità utile ai soli fini economici
(anni 4 mesi == giorni ==) sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 16, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del
CCNL 4/8/95” e con passaggio alla successiva posizione stipendiale con anzianità da anni 15 a 20 a decorrere dall'1 settembre 2008, per effetto del compimento dell'anzianità di anni 15 (cfr. doc. 2);
- con successivo decreto n. 60 sempre del 17 ottobre 2012 il medesimo Dirigente
ST sviluppava ulteriormente la progressione di carriera della ricorrente, confermando alla data dell'1 settembre 2008 la maturazione dell'anzianità di servizio di anni 15 con passaggio alla posizione stipendiale da anni 15 a 20 e prevedendo alla data dell'1 settembre 2009 (di compimento del 16° anno di servizio) il recupero dell'ulteriore anzianità di anni riconosciuta ai soli fini economici (per un'anzianità complessiva di anni 20), con conseguente maturazione dell'anzianità di servizio di anni 21 per il passaggio alla posizione stipendiale da anni 21 a 27 alla data dell'1 settembre 2010 (cfr. doc. 3);
- con tali decreti, pertanto, l'Amministrazione valutava correttamente il servizio pre-ruolo prestato da ai fini della progressione stipendiale e della Parte_1 ricostruzione di carriera;
3 - epperò, queste determinazioni non trovavano diretta applicazione nelle buste paga elaborate e, dunque, nelle retribuzioni concretamente erogate all'insegnante, in quanto alla medesima non era effettivamente attribuita la corretta fascia stipendiale, né la corrispondente corretta retribuzione, continuando ad essere retribuita sempre secondo la fascia stipendiale con anzianità da anni 15 a 20 (doc.
4);
- con diffida inoltrata via P.E.C. in data 11 aprile 2022 la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nella corretta fascia stipendiale dell'intero servizio prestato, dapprima con contratti di lavoro a tempo determinato e poi in ruolo (doc. 5);
- la missiva restava senza riscontro, in quanto alla data del ricorso perdurava il pagamento della retribuzione secondo la fascia stipendiale “15” (doc. 6).
Richiamata la normativa in materia, sottolineava che il trattamento Parte_1 retributivo in concreto erogato e l'inserimento effettivo nella fascia stipendiale erano errati, giacché fino a quel momento aveva continuato a essere retribuita secondo la fascia stipendiale da anni 15 a 20.
Sulla base della progressione di carriera sviluppata dall'Amministrazione scolastica, invece, la stessa sarebbe dovuta passare alla fascia stipendiale da anni
21 a 27 alla data dell'1 settembre 2010 per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni 21 (cfr. doc. 3), nonché alla successiva fascia stipendiale da anni 28 a 34 alla data dell'1 settembre 2018 per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni 28 (non computando a tal fine il servizio prestato nell'anno 2013 in quanto non utile per legge).
Ne discendeva il diritto della donna a percepire le differenze retributive maturate per il predetto titolo.
Il calcolo dalla stessa formulato teneva conto sia della prescrizione quinquennale rispetto alla data di costituzione in mora dell'11 aprile 2022 (cfr. doc. 5), sia del blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito
4 con modificazioni dall'art. 1, comma 1 l. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 l.
15 luglio 2011, n. 111 e sia, infine, dell'orario di lavoro part-time 66,67% di 12 ore settimanali (rispetto all'orario completo di 18 ore settimanali) osservato dalla docente.
Per questi motivi
, si erano determinate delle differenze retributive al lordo pari a
€ 19.732 alla data del 31 agosto 2022.
La ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato per complessivi anni 16 agli effetti del corretto inserimento nelle fasce stipendiali e della corretta retribuzione spettante secondo le tabelle retributive applicabili ratione temporis e, per
l'effetto
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente Controparte_1 dalla data del 01.09.2010 nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità ricompresa tra anni 21 e 27 di servizio prevista dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con una anzianità di anni 21, nonché alla sua collocazione nella successiva fascia stipendiale da anni 28 a 34 di servizio a decorrere dalla data del 01.09.2018 con una anzianità di anni 28, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia o con la diversa anzianità ritenuta di giustizia
- condannare conseguentemente il al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata inserita nella corretta fascia stipendiale, pari alla data del 31.08.2022 ad €. 19.732,90, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.09.2022 fino all'effettiva regolarizzazione della sua posizione retributiva, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali ovvero della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
5 - condannare il alla regolarizzazione in base agli Controparte_1 importi dovuti del trattamento di fine rapporto.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n.
55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfetario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato>.
2. Con memoria depositata su Consolle il 26 gennaio 2023 si costituiva tempestivamente l'Amministrazione resistente, la quale in via preliminare annunciava che il Dirigente ST del liceo scientifico “Niccolò Copernico” di
Brescia, con nota trasmessa il 24 gennaio 2023, aveva assicurato di stare provvedendo, nella pendenza dell'odierno giudizio, alla ricostruzione della carriera della professoressa con l'adozione del relativo decreto. Parte_1
Evidenziava che i decreti del Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” di Brescia n.
59 e n. 60 del 17 ottobre 2012 non avevano superato il controllo preventivo di legittimità della sede di Brescia della , la quale - Parte_2 con le osservazioni n. 65 e n. 66 del 6 febbraio 2013 - aveva rimesso i due provvedimenti all'istituto scolastico per la mancanza, nel decreto n. 59/2012, del computo formale dell'anzianità, da riconoscere ex art. 53 l. n. 312/1980 al personale insegnante della religione cattolica con quattro anni di servizio a tempo determinato.
In tale impegno il rinveniva un possibile motivo di cessazione della CP_5 materia del contendere, anche in considerazione degli effetti economici che, nei limiti della prescrizione, l'emanando decreto di ricostruzione della carriera sarebbe stato in grado di produrre.
Ai fini della relativa regolamentazione delle spese di lite, si segnalava l'astensione più che decennale della docente, protratta fino alla diffida dell'11 aprile 2022, dalla rivendicazione delle progressioni economiche derivanti dalla sua carriera, tanto più rilevante poiché da un lato essa era stata confermata nel ruolo degli
6 insegnanti della religione cattolica fin dall'1 settembre 2006 e, dall'altro lato, si era trovata nella condizione di accedere all'attuale quarta fascia stipendiale dai ventuno ai ventotto anni sin dall'1 settembre 2010.
Nel merito si eccepiva la prescrizione quinquennale a ritroso dal giorno della messa in mora dell'Amministrazione (con diffida 11 aprile 2022).
Inoltre, erano formulati taluni rilievi.
In particolare, si segnalava da un lato l'applicazione, fino al 30 maggio 2018, dei minori importi della tabella stipendiale, afferente il biennio economico
2008/2009 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007, in vigore dall'1 settembre 2009; dall'altro lato, la liquidazione una tantum per il periodo dall'1 gennaio 2016 al 31 maggio 2018, al posto dei nuovi aumenti stipendiali, di un ammontare lordo a titolo di arretrati.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
In via preliminare di rito: per tutte le causali sopra riportate, accertarsi
l'idoneità del decreto di ricostruzione della carriera del Controparte_6 di Brescia, in fase di emanazione nelle more della presente causa, a
[...] soddisfare le pretese odiernamente azionate da parte ricorrente e, all'esito del superamento del relativo controllo di regolarità contabile, dichiararsi
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
con compensazione delle spese di lite.
In ogni caso in via preliminare di merito: per le causali tutte sopra esposte, dichiararsi prescritte, fino al quinto anno antecedente alla data della diffida dell'11/04/2022 o di deposito del presente ricorso e/o all'insorgenza del credito se ancor più risalente, tutte le pretese economiche dell'odierna ricorrente destinate ad avere causa od effetto nel riconoscimento del suo servizio.
In via principale: per le causali tutte esposte in narrativa, rigettarsi l'avverso ricorso siccome inammissibile, illegittimo o infondato con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio;
con vittoria delle spese di lite.
7 In ogni caso nel merito: per tutte le causali di cui sopra, accertarsi e dichiararsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., l'inerzia dell'odierna ricorrente nel tempestivo aggiornamento della propria anzianità di servizio, ai fini della rideterminazione delle eventuali differenze retributive da liquidare;
con compensazione delle spese di lite>.
3. All'udienza 5 giugno 2025 il difensore dell'insegnante rappresentava che, nelle more del processo, l'Amministrazione aveva emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera della professoressa n. 478 del 17 ottobre Parte_1
2023, che esibiva;
precisava che aveva ricevuto attestazione positiva dall'articolazione territoriale bresciana della Ragioneria Generale dello Stato in data 27 dicembre 2023.
Ciò nonostante, l'esecuzione era stata solo parziale, in quanto erano stati riconosciuti alla docente arretrati stipendiali in misura inferiore (euro 8.907,68) al dovuto (euro 19.732,90), a causa dell'erronea indicazione, riportata nelle buste paga, di scadenza della fascia stipendiale in cui era stata collocata al 31 agosto
2029, anziché al 31 agosto 2025.
Chiedeva quindi che l'Amministrazione fosse invitata a depositare copia del provvedimento, onde verificare la sua corretta attuazione.
La Giudice disponeva in conformità e prescriveva che Controparte_1
depositasse telematicamente su Consolle il decreto di ricostruzione di
[...] carriera emesso dal Dirigente ST dell'Istituto “Niccolò Copernico” in data
17 ottobre 2023, entro il termine del 30 giugno 2025.
Indi, rinviava per discussione all'udienza del 15 dicembre 2025, da celebrarsi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive fino a cinque giorni prima dell'udienza.
4. Con nota compiegata in via telematica il 25 settembre 2025 il CP_5 ottemperava con deposito del nuovo decreto di ricostruzione della carriera della professoressa n. 8813 del 7 agosto 2025, emesso dal Dirigente Parte_1
ST del liceo scientifico “Niccolò Copernico” di Brescia, che annullava e sostituiva il precedente n. 478 del 17 ottobre 2023.
8 Si sottolineava che la , con atto n. 7461 del 18 Parte_3 settembre 2025, aveva comunicato l'esito positivo del riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente.
5. Per l'udienza 15 dicembre 2025 entrambe le parti versavano note finali, con cui ribadivano le proprie argomentazioni e si riportavano alle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo.
La Giudice, ritenuta la causa documentale e non bisognosa di compimento di attività istruttoria, la tratteneva in decisione.
6. Reputa la Decidente che, nella fattispecie, si sia verificata causa di cessazione della materia del contendere.
Due documenti, prodotti da parte resistente il 25 settembre 2025, assumono portata dirimente nella vicenda che occupa:
a) l'ultimo decreto in ordine di tempo di ricostruzione della carriera quale docente di religione di , emanato dal Dirigente ST del liceo Parte_1 scientifico cittadino “Niccolò Copernico”, n. 8813 del 7 agosto 2025, di annullamento e sostituzione del precedente n. 478 del 17 ottobre 2023, il quale era stato ritenuto viziato in sede di controllo contabile;
b) visto apposto al citato decreto n. 8813 dalla , con Parte_3 atto n. 7461 del 18 settembre 2025.
Infatti, da essi risulta integrale rivalutazione in sede amministrativa della posizione giuridica ed economica della ricorrente, in termini conformi alla sua prospettazione, meglio sopra esposta.
Ne è conseguito il pieno riconoscimento della fondatezza delle sue pretese quanto agli arretrati stipendiali, nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dalla messa in mora del on diffida dell'11 aprile 2022. CP_5
Invero, si sottolinea che le rivendicazioni economiche avanzate da con Parte_1 il ricorso già erano depurate da somme dovute sia per annualità prescritte, sia per il blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito
9 con modificazioni dall'art. 1, comma 1 l. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 l.
15 luglio 2011, n. 111.
Inoltre, la docente dava atto e teneva conto dell'orario di lavoro part-time 66,67% di 12 ore settimanali (rispetto all'orario completo di 18 ore settimanali).
Si osserva che la ricorrente, con nota conclusiva del 3 dicembre 2025, chiedeva un breve differimento, in quanto evidenziava che il nuovo decreto di ricostruzione n.
8813 del 7 agosto 2025 emesso dal dirigente del Liceo “Niccolò Copernico” di
Brescia, che annullava e sostituiva il precedente n. 478 del 17 ottobre 2023, a quella data non aveva ancora avuto attuazione, tanto che nella busta paga di novembre 2025 risulta ancora inserita nella fascia stipendiale “28” con Parte_1
“Scadenza: 31/08/2029”, laddove sarebbe dovuta essere inclusa nella superiore fascia stipendiale da anni 35 già a decorrere dall'1 settembre 2025.
Reputa la Decidente che questa circostanza sia anodina ai fini della decisione della vertenza, da un lato in quanto si tratta di mero asserto rimasto sfornito di riscontro documentale e, dall'altro lato, in quanto il non ritrattava il CP_5 proprio dictum; le conseguenze invocate dall'insegnante sono in ogni caso destinate a scaturire in modo automatico in fase esecutiva del decreto n.
8813/2025.
Dall'altro lato ancora, non va tralasciato che l'Amministrazione resistente, nel provvedimento di annullamento in autotutela e di accoglimento delle istanze di
- decreto n. 478/2023 del Dirigente ST del liceo scientifico Parte_1
“Niccolò Copernico” - espressamente individuava la provvista finanziaria cui attingere per l'adempimento: La spesa graverà sul capitolo del bilancio del
Controparte_7
corrispondente alla tipologia di spesa con codifica 7992>.
[...]
Osserva la Giudice che in presenza di simili sopravvenienze di fatto, possono verificarsi la cessazione della materia del contendere, ovvero la sopravvenuta carenza di interesse.
Sebbene i due istituti vengano talora accomunati (come quando si sostiene che
«la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia
10 processuale di sopravvenuta carenza di interesse», Corte di Cass., ord. n.
18530/16), conviene distinguere:
• il primo postula il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di «fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti» (Corte di Cass., ord. n. 26537/18), Il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti;
nel processo tributario, dalla rimozione in autotutela dell'atto impugnato (Corte di
Cass., ord. n. 5098/22 e sent. n. 15432/22). In materia di immigrazione, è stato parimenti affermato che «nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere» (Corte di
Cass., ordd. n. 14268/14 e n. 109/20);
• il secondo si verifica invece quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale - come condizione dell'azione - deve persistere fino al momento della decisione (Corte di Cass., Sez. Un., sent. n.
10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Corte di Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte di Cass., ord. n.
3991/20).
Nel caso di specie, la ricorrente ha ottenuto il bene della vita cui ambiva, a causa della piena resipiscenza dell'Amministrazione, che sposava la sua tesi difensiva.
Per quanto precede, questa situazione va ricondotta alla cessazione della materia del contendere, in quanto non residuano spazi di denegata tutela.
7. Quanto alle spese processuali, la questione deve essere esaminata facendo applicazione della regola della soccombenza virtuale.
Il codice di rito non contempla espressamente i due istituti sopra citati e, di conseguenza, non prevede le relative conseguenze processuali.
11 Al contrario, l'art. 34 del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. n.
104/10, dispone che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere» con una pronuncia di merito [l'art. 35 lett. c) c.p.a. prevede d'altronde che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con una pronuncia di rito,
«quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione»; cfr. sul punto Consiglio di Stato, sent. n. 230/22].
Questa impostazione - adottata dal legislatore per un processo certamente diverso dal presente, con cui nondimeno condivide l'instaurazione mediante ricorso avverso un provvedimento amministrativo - possa essere condivisa ed estesa, nel senso che la cessazione della materia del contendere conduca a una pronuncia di merito.
In questo senso, dopo varie incertezze della giurisprudenza di legittimità, si è orientata Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 8980/18: «La declaratoria della cessazione della materia del contendere [in quel caso, per intervenuto regolamento negoziale di risoluzione della controversia, n.d.r.] esprime in questo senso il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al “merito” della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice risulta regolata fra le parti sulla base di un accordo negoziale […] Mette conto di rilevare che la situazione di cui ci si occupa non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita [in quel caso, dall'accordo negoziale, n.d.r.]».
«Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale» (Corte di Cass., ord. n. 26537/18; cfr. anche Corte di Cass., sent. n.
17312/15).
Ragioni di giustizia, infatti, impongono di porre gli oneri del processo a carico di chi aveva agito o resistito con ragione.
12 Tale soccombenza dovrà essere individuata in base a una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa di parte ricorrente su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche a una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo), ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale).
Tanto premesso, si ritiene che nel merito il ricorso avrebbe dovuto essere accolto, per la piena fondatezza della pretesa azionata da come plasticamente Parte_1 dimostra il provvedimento del Dirigente ST del liceo scientifico “Niccolò
Copernico” n. 8813 del 7 agosto 2025, di recepimento - seppur tardivo - della tesi propugnata dalla docente di passaggio alla posizione stipendiale da anni 21 a 27 alla data dell'1 settembre 2010.
Di conseguenza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente, in quanto (virtualmente) soccombente, in applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Quindi, tenuto conto della non perspicua difficoltà della controversia e del suo esito, cui contribuiva in modo decisivo il remissivo comportamento della convenuta, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
13 Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.695,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
2) condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.695,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 16 dicembre 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
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