Art. 27.
L'assegno personale e quello mensile previsti dall' art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413 , modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1139 , nonche' gli assegni personali di cui agli articoli 6 e 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , sono ridotti mensilmente sino alla concorrenza dell'assegno perequativo pensionabile istituito con l'art. 1 della presente legge.
L'assegno personale e quello mensile previsti dall' art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413 , modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1139 , nonche' gli assegni personali di cui agli articoli 6 e 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , sono ridotti mensilmente sino alla concorrenza dell'assegno perequativo pensionabile istituito con l'art. 1 della presente legge.