CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6936 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
IA OS RI Presidente
IA ER FE Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 2979 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19.11.2025, a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in via del Pt_1
Tempio di Giove 12, con l'avvocato Fiammetta Lorenzetti (c.f.
) che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._1
APPELLANTE PRINCIPALE -
E
c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Alba Torrese
(c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello principale di e appello incidentale di Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. Controparte_1
2599/2022, in data 16/02/2022, a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 34040/2020,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 promosso da nei confronti di Parte_2 Parte_3 senza titolo e risarcimento del danno-
[...]
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Società nella qualità di proprietaria del complesso Controparte_1 immobiliare sito in sito in Ostia Lido, in Via delle Azzorre ai numeri da 247 a Pt_1
277 e in Piazza Ener Bettica ai numeri da 1 a 10, composto da due fabbricati, ad uso residenziale, con ricorso ex art. 447 bis cpc, ritualmente depositato e notificato a mezzo pec unitamente al decreto di fissazione udienza, in data 03.08.2020, conviene in giudizio, dinanzi al primo Giudice, e rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
“ (…) condannare in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a risarcire, ex art. 1591 c.c., il maggior danno causato alla attrice, per il ritardato rilascio degli immobili, di cui la società è proprietaria, a far data dal dì della scadenza del contratto e fino alla data del rilascio del bene, da determinare, anche occorrendo mediante nomina di un CTU, in misura quanto meno pari alla differenza tra
l'indennizzo corrisposto dal e il reale valore locatizio degli immobili sul CP_2 mercato, che tenga conto anche degli ulteriori danni, derivati al patrimonio della azienda, che non è possibile quantificare nella loro esatta misura, ove il Tribunale non ritenga di ricorrere alla liquidazione equitativa di essi, ex art. 1226 c.c.. Con condanna alla corresponsione di interessi, al tasso legale, dal dì del dovuto fino alla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. 1284, co. 1; e al tasso previsto dalla legislazione speciale, relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284, 4 co., c.c., a decorrere dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo”.
A sostegno delle riportate conclusioni, la società allega.
- Con contratto del 13.07.2001 registrato il 30.07.2001, l'immobile è concesso in locazione al Comune di per la durata di anni sei, tacitamente rinnovabile, Pt_1 di sei anni in sei anni, salvo disdetta da inviare a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della sua naturale scadenza, al canone di locazione di lire
777.239.203 complessive ( lire 697.442.645 per appartamenti e relative pertinenze, esenti da Iva oltre lire 79.796.558, assoggettate ad Iva, per le unità commerciali).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - Di avere rinunciato alla disdetta alla prima scadenza del predetto contratto.
- La stipula del contratto segue un accordo transattivo intervenuto tra le parti, con il quale si prevede l'esecuzione, da parte della locatrice, di importanti lavori di ristrutturazione sugli immobili in oggetto che, pertanto, deve ritenersi essere stati in ottimo stato di manutenzione.
- L'entrata in vigore dell'euro (01.01.2002). determina un sostanziale dimezzamento del valore reale del corrispettivo convenuto, con la conseguenza che il contratto diventa particolarmente oneroso, dunque il 12.06.2012, la società intima la disdetta dal contratto.
- Il Comune trasmette proposta economica per euro 511.922 annui, declinata dalla locatrice;
non rinnova il contratto e non rilascia gli immobili locati, per i quali, a titolo di indennizzo, corrisponde un importo pari al canone pattuito con il contratto scaduto, inferiore, del 50%, al reale valore locatizio del bene, con conseguente danno della locatrice, stante l'impossibilità di ricollocare,
l'immobile, sul mercato.
- Il Comune, per gli immobili in oggetto, a far data dalla entrata in vigore della moneta europea, stipula contratti di locazione superiori a quelli applicati nel rapporto tra le parti in causa, avvantaggiandosi della maggior somma.
Con comparsa depositata in data 25.01.2021 si costituisce resiste alle Parte_1 domande della società e ne chiede il rigetto.
A sostegno delle riportate conclusione e per quanto di rilievo per la valutazione delle censure proposte in questa sede, allega:
- di aver sempre corrisposto l'indennità di occupazione dovuta, commisurata al canone pattuito;
- che il danno ulteriore da ritardata consegna e occupazione sine titulo deve essere provato secondo le normali regole probatorie;
- che per l'art. 3, comma 1, D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012,
l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat non è dovuto per il canone di locazione a carico delle amministrazioni;
- che per l'art. 3, comma quarto, D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, il canone convenuto deve essere decurtato del 15%, a decorrere dal 01.07.2014, per i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 - i valori offerti nel 2015 si basano sulle valutazioni del proprio Ufficio Gestione
Stime;
- l'indennità dovuta ai sensi dell'art. 1591 cc deve essere commisurata al canone convenuto nel contratto di locazione;
- non ha rilievo l'ingresso della nuova moneta europea;
- nella determinazione degli importi dovuti per il periodo di occupazione, deve tenersi conto della crisi immobiliare del 2008 e di quella conseguita alla pandemia.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…) 1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di a titolo di residuo ancora non Controparte_1 corrisposto dell'indennità di occupazione senza titolo per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 gennaio 2022, in relazione al complesso immobiliare, composto da due fabbricati siti in Ostia Lido, via delle Azzorre, nn. 247/277 e piazza Ener Bettica, nn. 1/10, Pt_1 di euro 2.076.298,91, oltre agli interessi, al tasso legale, dal giorno delle singole mensilità fino alla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. 1284, comma 1, c.c. e al tasso previsto dalla legislazione speciale, relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, ex art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo;
2) condanna
[...]
al pagamento, in favore di di euro 1.919,29 al Pt_1 Controparte_1 giorno, a titolo indennitario per l'intero complesso immobiliare su descritto, dal 1° febbraio 2022 fino alla cessazione dell'occupazione senza titolo;
3) respinge ogni altra domanda;
4) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 12.603, oltre
[...] al 15% per spese generali, Iva e cpa>>.
Di seguito, le ragioni della decisione, nei limiti di quanto di rilievo per la definizione delle censure proposte in questa sede.
- Non si applica la normativa invocata da che nel concreto agisce Parte_1 iure privatorum ed è assoggettato alla disciplina del Codice civile.
- Nonostante la cessazione degli effetti del contratto di locazione, Parte_1 occupa, ormai priva di un titolo, gli immobili precedentemente locati, corrispondendo, alla società proprietaria degli immobili, un'indennità pari al canone di locazione convenuto con il contratto ormai cessato.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 - Lo stesso determina il canone annuo di Controparte_3 locazione in euro 536.726,00, importo inferiore alla perizia estimativa prodotta dalla ricorrente, ma superiore a quello che l'ente corrisponde per l'occupazione senza titolo degli immobili in oggetto, inadeguato anche secondo i dati dell'osservatorio del mercato immobiliare.
- Il danno sussiste dalla scadenza del contratto (1° luglio 2013), al rilascio del bene ed è pari alla differenza tra l'indennizzo corrisposto alla ricorrente dal
Comune di e il reale valore locatizio degli immobili sul mercato, per il Pt_1 medesimo lasso temporale.
- I pagamenti corrisposti da non sono in contestazione, fatta Parte_1 eccezione per l'importo riferito all'anno 2020 ( l'ente locale allega il versamento di euro 486.435,25 e non di euro 477.646,81, come indicato nella perizia di parte della società), ma la differenza tra i due diversi importi, corrisponde all'Iva applicata sui soli locali ad uso diverso dall'abitativo, pari a euro 8.826,91, che tuttavia non è stata corrisposta da (in qualità di ente pubblico) Parte_1 alla proprietà, ma in ragione del particolare regime applicabile per il quale il debitore dell'Iva, se soggetto pubblico, non corrisponde l'imposta al proprio cedente/prestatore, ma la direttamente al fisco.
- Quanto al valore locatizio degli immobili, la perizia di parte e il suo aggiornamento sono congrui e logicamente motivati, nonché basati sui valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare.
- La società prende a parametro i valori massimi dell'Osservatorio che, trattandosi di immobili non centrali rispetto alla zona Omi di riferimento e di non recente edificazione, in via equitativa di riducono del 20%.
- Il valore locatizio dell'intero complesso immobiliare dal 1° luglio 2013 al 31 gennaio 2022 è pari a 6.136.296,79; da tale importo è detratto quello corrisposto da (pari a euro 3.104.704,26 per il periodo dal 1° luglio 2013 al Parte_1
31 dicembre 2019 e pari a euro 955.293,62 dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio
2022), per un residuo credito della società nei confronti dell'ente locale, pari a euro 2.076.298,91.
- La indennità giornaliera di occupazione, al 01.02.2022 al rilascio, è richiesta nella misura di euro 2.399,11 al giorno, da abbattersi, per le medesime ragioni di cui sopra, del 20%, dunque deve corrispondere alla società la Parte_1 indennità di occupazione giornaliera di euro 1.919,29, dal 01.02.2022 al rilascio.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 - La somma deve essere maggiorata di interessi di legge dal giorno delle singole mensilità fino alla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. 1284, comma 1, c.c. e al tasso previsto dalla legislazione speciale, relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, ex art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al saldo.
- Spese di lite regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) determinare diversamente l'importo residuo dovuto a titolo di indennità di occupazione da a favore di EL Imm.re nella somma di € 350.534,00 Parte_1 per il periodo 1/07/2013 – 31/01/2022, nonché l'indennità di occupazione giornaliera nella somma di € 1.400,00 per il periodo successivo a decorrere dal 1/02/2022, con
l'applicazione dell'ulteriore decurtazione del 15% ex art. 3 comma 4 del D.L. n.
95/2012>>.
Con comparsa depositata il 07.10.2022, la società rassegna le seguenti conclusioni:
<< (…) per la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale proposto da
[...]
o, in subordine, per il rigetto di esso, perché infondato;
per l'accoglimento Pt_1 dell'appello incidentale, proposto dalla società appellata, con conseguente riforma della sentenza, nella parte in cui ha ridotto, del 20%, l'ammontare del danno causato alla Parte per il mancato rilascio dei beni alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art
1591 c.c. Con il favore delle spese>>.
Di seguito, i due motivi di appello articolati, in via principale, da Parte_1
1) Rubricato: “Errata determinazione del quantum dovuto da a Parte_1 titolo di residuo non corrisposto dell'indennità̀ di occupazione senza titolo. in iudicando. Omesso esame o/e errata valutazione dei documenti prodotti CP_4 in causa. Errata applicazione dei valori locativi OMI. Illogicità e contraddittorietà della motivazione”. Vi si censura la decisione nella parte in cui determina la misura della indennità di occupazione. A tal fine, Parte_1 sostiene la errata individuazione dei criteri di quantificazione della indennità; il riferimento esclusivo al valore locatizio del complesso immobiliare così come calcolato nella perizia della società locatrice, considerato nella misura massima, sproporzionata rispetto allo stato di manutenzione reale degli immobili e alla collocazione nell'area di riferimento;
la mancata valutazione delle difese di contenute anche nella valutazione dell'Ufficio Tecnico, in punto Parte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 di mancata esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli appartamenti (ammessi limitatamente ad alcune unità abitative e in ragione della risalente edificazione dell'immobile). Invoca, infine, un ulteriore abbattimento della voce di danno, pari al 10%, in considerazione del fatto che si tratta dell'affitto “in blocco” del compendio immobiliare.
2) Rubricato: “Errata interpretazione ed applicazione del diritto. Errata applicazione della normativa D.L. 95/2012 art. 3 comma 1 ed art. 3 comma 4, convertito in L. n. 135/2012 in materia di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica. Errata/omessa valutazione della normativa in materia di
Edilizia Residenziale Pubblica”. Vi si censura la decisione ancora nella parte in cui determina la misura della indennità di occupazione accertando trattarsi di attività dell'ente territoriale svolta iure privatorum. A tal fine, sostiene di agire per finalità di diritto pubblico, trattandosi di alloggi destinati a dare assistenza alloggiativa alle famiglie in possesso dei requisiti di cui alla legge Regionale del
Lazio n. 12/1999 (edilizia residenziale pubblica), con conseguente applicabilità,
a far data dal 01.07.2014, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 ( blocco dell'adeguamento dei canoni agli indici ISTAT fino al 2022 e la riduzione del canone nella misura del 15 % per i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni Centrali).
Con un unico motivo di appello incidentale, censura la Controparte_1 decisione nella parte applica la riduzione del 20%.
Le censure principali e incidentali riguardano tutte la determinazione del canone;
vengono valutate congiuntamente e hanno pregio nella misura di cui di seguito.
Giova premettere, in diritto, che le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova, ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" (Cass.
n. 25707 del 21/12/2015).
Nel concreto, dette quotazioni sono richiamate come criterio di quantificazione da entrambe le parti (che su tali valori redigono i rispettivi conteggi versati in atto e) che discutono quanto all'utilizzo dei valori medi o massimi (Società), Parte_1 nonché quanto ad abbattimenti di valore da operare.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 In accoglimento delle censure di si applicano i valori medi, non essendo Parte_1 emersi sufficienti elementi per discostarsene e essendo, sul punto, le rispettive allegazioni delle parti, generiche e prive di adeguati riscontri.
Il contratto di locazione in ragione del quale dal 2000, detiene il Parte_1 compendio immobiliare oggetto di causa, è cessato alla scadenza del 30.06.2013 e descrive gli immobili solo per ubicazione e consistenza.
Il contenzioso che avrebbe determinato l'accordo poi confluito in detto contratto, pur richiamato nelle premesse in fatto del contratto di locazione, non è circostanziato e non
è documentato.
Del pari, non è circostanziato il richiamo all'accordo presupposto che non è stato versato in atti, non è stato considerato in sentenza ai fini della determinazione della indennità di occupazione e non può esserlo in questa sede, proprio in quanto non prodotto e genericamente richiamato.
Lo stato di conservazione del compendio immobiliare è descritto come “normale” nella consulenza di parte versata in atti dalla proprietà.
È circostanza pacifica, che per altro risulta dalla documentazione in atti, che il compendio immobiliare è stato edificato nel 1975.
Il compendio immobiliare, sin dal 1975, è concesso in locazione al Comune di Pt_1
(poi, . Parte_1
Il compendio immobiliare, dato che la società, che pure li avrebbe eseguiti, non ne documenta consistenza ed epoca e, invero, neppure li allega in maniera circostanziata, deve ritenersi, nel tempo, interessato da limitati interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dalla proprietà, quelli ammessi da con le proprie difese, nelle Parte_1 quali viene dato atto di singoli interventi eseguiti sui servizi, in prevalenza bagni, necessari in ragione della datazione quarantennale della edificazione, con espressa esclusione di interventi integrali sulle unità immobiliari.
Gli immobili sono nella fascia suburbana di a margine della zona Parte_4 urbanizzata, sul lato opposto al lungomare;
in prossimità di una vasta zona verde e sul lato dell'“idroscalo” e serviti solo da trasporto pubblico su ruote.
Tali dati, complessivamente valutati, in una valutazione equitativa, depongono per l'applicazione di valori prossimi ai valori medi di stima OMI e non consentono di ricondurre il compendio immobiliare nella fascia “altissima dei valori di zona”, come richiesto dalla società (e ritenuto in sentenza, pur con gli abbattimenti di cui sopra).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 Per altra parte, gli stessi elementi depongono, in ciò accogliendosi le censure della società, per la inapplicabilità di decurtazioni a detti valori medi.
Ciò detto, l'indennità dovuta da per la occupazione degli immobili Parte_1 oggetto di causa per il periodo dal 01.07.2013 al 31.01.2022, è pari a euro 6.600.916,20.
Da tale importo deve essere detratto l'importo di euro 4.059.997,88, corrisposto al medesimo titolo, da per il medesimo periodo (circostanza accertata con Parte_1 punto di decisione non oggetto di censure in questa sede).
Residua, per tale periodo, un credito risarcitorio della società pari a euro 2.540.918,32
(pari a euro 6.600.916,20 - euro 4.059.997,88). deve corrispondere alla società a titolo Parte_1 Controparte_5 indennitario, l'ulteriore importo di euro 2.115,28 per ciascun giorno di permanenza nel compendio immobiliare, dal 01.02.2022, al rilascio.
Non rileva in senso diverso il contratto versato in atti dalla società con le note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la odierna udienza, in quanto riguarda un diverso immobile e un diverso bando, a tacere del fatto che si tratta di alloggi in parte arredati.
Non è dato applicare l'abbattimento del 10% invocato da per l'affitto “in Parte_1 blocco” dato che la prospettiva della liquidazione del danno non è quella dell'occupante/conduttore, ma quella della proprietà/ occupata che non è certo tenuta a commercializzare le unità abitative “in blocco”, ben potendo optare per la collocazione sul mercato “per singoli contratti di locazione”.
Quanto alla normativa invocata dall'ente territoriale, appellante principale.
Tale disciplina, in astratto, è applicabile agli enti territoriali, ma nel concreto non ne sono tempestivamente allegati i presupposti di applicazione e certo tali presupposti non sono provati dalla istruttoria: l'ente territoriale, infatti, acquisisce la disponibilità dell'immobile per contratto in data 13.07.2000; l'art. 7 di tale contratto, rubricato:”
Destinazione d'uso degli immobili locati”, prevede che:” Gli immobili oggetto della locazione saranno adibiti dal Comune di all'uso che quest'ultimo riterrà più Pt_1 opportuno e conveniente fermo il rispetto della destinazione d'uso urbanistica delle singole unità immobiliari. La società, senza alcuna eccezione o riserva, consente che
l'amministrazione comunale stabilisca diretti rapporti di sub locazione immettendo negli appartamenti famiglie di sua scelta”; non vi è prova della destinazione concreta degli immobili, convenuta come “libera” a termini di contratto.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 Ciò detto, accolto per quanto di ragione l'appello principale di si Parte_1 applicano i valori medi della zona OMI, escluso, anche in parziale accoglimento dell'appello incidentale della società, qualsivoglia abbattimento o maggiorazione, non essendovi prova degli elementi di fatto o delle previsioni normative invocati dalle parti a tal fine.
Spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.n. 9064 del 12/04/2018).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del dm 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, compensi tra minimi e massimi, con esclusione, per l'appello, della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e Parte_1 sull'appello incidentale di come in atti proposti, Controparte_1 avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma n. 2599/2022, resa in data 16/02/2022, a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 34040/2020, promosso da nei confronti di in Parte_2 Parte_1 parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale, ferma, nel resto, la sentenza impugnata, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore di a Parte_1 Controparte_1 titolo di residuo ancora non corrisposto dell'indennità di occupazione senza titolo per il periodo dal 01.07.2013 al 31.01.2022, in relazione al complesso immobiliare composto da due fabbricati siti in Ostia Lido, via delle Azzorre nn. 247/277 e piazza Ener Pt_1
Bettica nn.1/10, di euro 2.540.918, 32.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 - Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 di euro 2.115,28 al giorno, a titolo indennitario, per il medesimo complesso immobiliare, dal 01.02.2022 e fino al rilascio del compendio immobiliare.
- Condanna a rifondere, a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida, per il primo grado, in euro 16.000,00 per compensi e euro 1713,00, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e, per il grado di appello, in euro 10.000,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Roma, 19.11.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
IA ER FE IA OS RI
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11