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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
La CORTE D'APPELLO di BARI
Terza Sezione Civile
in persona del Consigliere Ausiliario delegato, Dott. Lucia Sardone ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento per equa riparazione ex L. 89/2001, recante il n.r.g 1385/2024 V.G, istanti
, tutte rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 difese dall'Avv. Pece Vincenzo, giusta mandato in atti.
Letto il ricorso depositato il 22 novembre 2024, con cui le ricorrenti hanno chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio civile introdotto, dinanzi al Tribunale di Bari, con atto di citazione notificato l'11.11.2013 e definito con la sentenza n. 4686/2019, del 18.12.2019; sentenza, questa, impugnata con atto notificato il 12.02.2020 ed il cui relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 1620/2023 del 31.10.2023.
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- considerato che, dalla data di notifica dell'atto di citazione relativo al giudizio presupposto
(11.11.2013), alla data di pubblicazione della menzionata sentenza di secondo grado ( 31.10.2023) sono trascorsi complessivamente anni 09, mesi 11 e giorni 20, da cui vanno detratti:
- mesi 02 (tempo intercorso tra il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello);
- mesi 03 (periodo COVID);
- sicchè la durata ragionevole dell'intero giudizio presupposto, pari ad anni 05, risulta, in concreto, superata nella misura di anni 04, mesi 06 e giorni 20;
- che, pertanto, tenuto conto della natura della causa presupposta, stimerebbesi equo liquidare, per danno non patrimoniale, ex art.
2-bis, comma 1 della L. 89/2001, nel testo vigente dal
01.01.2016, la complessiva somma di € 2.000,00, (€ 400,00, per anno, o frazione di anno superiore a 6 mesi), per ciascuna ricorrente;
1 - tuttavia, poiché le ricorrenti sono risultate soccombenti nel doppio grado del giudizio presupposto, ritiene questo giudicante che la suddetta somma vada diminuita di un terzo, ai sensi dell'art.
2-bis, comma 1-ter della L. 89/2001, nel testo vigente, per cui l'indennizzo effettivamente loro spettante ammonta ad € 1.733,00.
Tanto premesso
INGIUNGE
al , in persona del Ministro pro-tempore, l'immediato pagamento, in Controparte_1 favore di , , , della Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 somma di € 1.733,00, per ognuna di esse, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso per equo indennizzo, sino all'effettivo soddisfo ed oltre spese e compensi del presente procedimento, liquidati in € 567,00, oltre € 30,92, per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Si comunichi immediatamente, mediante PEC, al difensore delle ricorrenti, il quale, entro il termine di cui all'art. 5, L. 89/2001, comma 2 dovrà notificare il ricorso introduttivo ed il presente decreto al obbligato, divenendo, altrimenti, il detto provvedimento, inefficace. CP_1
Avverso il detto decreto potrà essere proposta opposizione nel termine di cui all'art. 5 ter, sempre della citata legge.
In caso di sua definitività, il presente decreto sarà comunicato dalla Cancelleria al Procuratore generale della Corte dei Conti – Sezione Puglia, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici interessati al procedimento.
Così deciso in Bari il 27 dicembre 2024
Il Consigliere ausiliario delegato
Dott. Lucia Sardone
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