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Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 11135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11135 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GL AN NI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 15.9.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA AR che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Giovanni Cadavero, in difesa di AN GL, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15.9.2022 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla istanza di riesame proposta nell'interesse di AN NI GL, ha sostituito, con quella degli arresti domiciliari, la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli con provvedimento del GIP reso in data 2.8.2022 che aveva ravvisato, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al capo Penale Sent. Sez. 2 Num. 11135 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 24/01/2023 103 della provvisoria incolpazione nonché la sussistenza di esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili;
2. ricorre per cassazione il difensore del GL deducendo violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, 273 e 274 cod. proc. pen. e 416bis.1 cod. pen.: sui gravi indizi di colpevolezza e sulla contestazione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.: rileva che al ricorrente viene contestata una estorsione in cui egli avrebbe fatto da intermediario nella consegna di somme di denaro dovute da tale AS NT a fornitori di sostanza stupefacente, contestazione che sarebbe sorretta dagli esiti dei servizi di OCP, delle intercettazioni e dalle dichiarazioni della persona offesa che, tuttavia, non hanno riguardato in alcun modo il ricorrente;
né, aggiunge, dalle intercettazioni risulta che il GL avesse svolto alcun ruolo nella cessione di stupefacente e richiama, a tal proposito, la conversazione del 26.7.2019, pure evocata dal Tribunale, ma da cui non sarebbe possibile evincere alcun riferimento a sostanza stupefacente;
per altro verso, rileva, il ricorrente non ha mai ricevuto alcun mandato da AD D'MB per recuperare la somma dovuta;
segnala, ancora, come dal contenuto delle numerosissime intercettazioni confluite nella richiesta del PM, il GL viene individuato come mero assuntore di sostanza stupefacente essendo peraltro evidente l'assenza di un suo personale interesse economico;
richiama, a tal proposito, la intercettazione riportata a pag. 2 della memoria difensiva il cui chiaro tenore letterale non consente interpretazioni alternative rispetto a quella sostenuta dalla difesa, di un prestito del ricorrente al NT per sanare il debito;
rileva, ancora, come anche la aggravante della agevolazione di un sodalizio di stampo mafioso sia stata motivata in termini inadeguati essendo mancato, ad oggi, un accertamento sulla esistenza del "gruppo D'MB" non rilevando, a tal fine, la preesistente condanna di AD D'MB; sulle esigenze cautelari: richiama la motivazione con cui il GIP aveva optato per la più grave delle misure personali e ribadisce, a tal proposito, che il GL è assolutamente incensurato laddove la condotta contestatagli risulta strumentale rispetto ai fatti contestati ai concorrenti;
richiama la motivazione con cui il Tribunale ha evocato la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. segnalando come la difesa avesse dimostrato il trasferimento del ricorrente in Comune di Bellusco, in Provincia di Monza Brianza, dove ha acquistato una casa e dove vive con la moglie lavorando come rappresentante sindacale, con conseguente ed indiscutibile rescissione di ogni legame con il contesto in cui 2 sarebbe stato consumato il delitto contestatogli, tanto che, successivamente, non si sono registrate, da parte sua, condotte delittuose di alcun genere;
3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che, a fronte del contenuto della ordinanza impugnata, che ha esposto un quadro indiziario dotato di effettiva consistenza, la difesa si limita a argomentazioni generiche, non potendo nemmeno rilevare l'assenza di sentenze che accertino l'esistenza del clan facente capo al D'MB; aggiunge che, sotto il profilo della cautela, risulta contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che fonda la presunzione di sussistenza delle stesse e della adeguatezza della misura custodiale, peraltro superata dal Tribunale che ha applicato al ricorrente la misura degli AA.DD.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. Con riguardo ai rilievi difensivi articolati in punto di fumus, ovvero di gravità indiziaria, non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale;
è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, 3 Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 2.1 Tanto opportunamente premesso, si deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati. I giudici del riesame hanno, infatti, spiegato che la misura di cui si discute era stata adottata all'esito di una complessa indagine che aveva svelato l'esistenza di una sorta di "confederazione" di 'ndrangheta operante nel territorio cosentino e e costituita dal gruppo UC (al cui apice vi è UC FR) operante in Comune di Cosenza;
dal gruppo PO (con all'apice BE PO), operante in Cosenza;
dal gruppo GA ZE (Banana), operante in Cosenza;
dal gruppo "gli altri GA"; dal gruppo Presta, operante in Roggiano Gravina;
dal gruppo Di Puppo, operante in Rende;
dal gruppo D'MB, con vocazione pretta mente "estorsiva". L'imputazione provvisoria elevata nei confronti di AN GL riguarda il suo concorso nella estorsione che sarebbe stata perpetrata in danno di tale AS NT per il recupero di una somma (dovuta in pagamento di sostanza stupefacente) di euro 700 da parte di AD D'MB ed altri e per la quale il GL si era fatto tramite ed intermediario nei confronti della persona offesa concorrendo anche nella sottrazione, a quest'ultima, della sua autovettura, come strumento ulteriore di pressione. Il Tribunale, come accennato, ha dato conto, in maniera del tutto esaustiva, degli elementi acquisiti a carico del ricorrente e tali da integrare un compendio 4 indiziario del tutto idoneo, per consistenza e gravità, a giustificare la adozione della misura. A tal fine, infatti, ha richiamato la conversazione delle ore 22,13 del 26.7.2019; quella del 6.8.2019 ed il significativo riferimento, operato dal ricorrente, a AD D'MB ed a tale —IO" (IA NN) coindagato per la medesima vicenda;
la conversazione del 28.8.2019, ancora tra il GL ed il NT, vertente sul debito del primo nei confronti di D'MB; la conversazione tra il NN e D'MB del 28.8.2019 (cfr., nota n. 1 di pag. 7 dell'ordinanza in verifica) e l'altrettanto significativo accenno fatto dai due alla persona del GL per il tramite del quale era stata rintracciata la persona che era in debito con quest'ultimo; e, ancora, le conversazioni ivi richiamate (cfr., la nota n. 2 della stessa pag. 7) ed intercorrenti tra GL e NT e tra GL e NN IA (alias IO). Il Tribunale ha, poi, fatto riferimento alla conversazione del 30.8.2019 delle 19.59, intercorsa tra il GL ed il NT il quale aveva chiesto un differimento per pagare il dovuto sostenendo che si era in ospedale dove, tuttavia, il GL gli aveva falsamente detto che vi si trovava anche il NN il quale, dalle risultanze dei servizi di OCP, risultava invece insieme al GL ed al D'MB. Particolarmente emblematica, nell'ottica seguita dal Tribunale, è la conversazione delle ore 20,17 del giorno 30.8.2019, in cui il NN aveva chiesto al GL il colore e la targa dell'auto del NT che, infatti, sarebbe stata sottratta alla persona offesa dallo stesso NN e da tale TU, quale ulteriore strumento di minaccia nei confronti della persona offesa per indurlo a pagare il "debito". Altrettanto rilevante, è stata ritenuta la conversazione del 30.8.2019 in cui NT si era rivolto a GL dicendogli di non volersi recare personalmente dal D'MB che lo aveva già picchiato in ragione del debito ed il GL replicava che D'MB era "imbestialito" e gli consigliava di contattare il NN, come sarebbe accaduto. Ma il Tribunale ha motivato anche sulla valenza dimostrativa della intercettazione in cui, secondo la difesa, parrebbe che, anzi, era stato proprio il GL ad aiutare il NT (cfr., pag. 11), riportandone integralmente il contenuto ed argomentando sulle ragioni per le quali essa assumeva, sicuramente, una portata indiziante. Ed è appena il caso di ribadire che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di 5 merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. 3 - , n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 01; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 - 01). I giudici del riesame hanno inoltre esaustivamente argomentato quanto al ricorrere della aggravante del "metodo mafioso" che, come è noto, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (cfr., da ultimo, Sez. 4 - , n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 - 02). Errata, in diritto, è inoltre la affermazione del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe ritenuto la aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo della agevolazione, pur in assenza di un previo accertamento sulla esistenza del sodalizio nel cui interesse ed in cui favore sarebbe stata tenuta la condotta delittuosa. Questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che, ai fini del riconoscimento della aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.), il giudice, anche in assenza di formale contestazione, nell'ambito del procedimento, del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., può effettuare una valutazione incidentale, allo stato degli atti, di sussistenza di una compagine associativa ancorché, si è detto, tale accertamento non possa essere compiuto sulla sola base dell'emissione, in un diverso procedimento penale, di una misura cautelare per il predetto reato associativo, necessitando della contestuale acquisizione degli elementi di prova posti a fondamento di tale misura (cfr., Sez. 3, n. 8505 del 14/01/2021, Rinzivillo, Rv. 281163 - 01; Sez. 1, n. 24524 del 18/02/2014, Griner, Rv. 259620 - 01: conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 36016 del 16.4.2019, Favara;
Sez. 1, 12288 del 2.7.2017, Abbruzzese;
Sez. 2, n. 47062 del 21.9.2017; cfr., anche, Sez. 2, n. 13504 del 28/02/2013, Pelle, Rv. 254909 - 01, in cui la Corte ha affermato che la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge n. 203 del 1991, è configurabile anche se la condotta sia posta in essere in relazione ad associazione di tipo mafioso la cui esistenza non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato e se il dedotto capo di questa, destinatario della condotta agevolativa, sia stato precedentemente assolto da imputazioni relative al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quando l'operatività del sodalizio ed il 6 ruolo svolto dal soggetto agevolato siano desumibili da risultanze acquisite successivamente alla sentenza di assoluzione). 2.2 Il ricorso è infondato anche con riguardo alle censure articolate in punto di esigenze cautelari avendo il Tribunale congruamente motivato sulla persistenza delle stesse in considerazione del perdurante rischio di recidivanza legato al contesto associativo in cui era maturata la vicenda in esame e che non consentiva di superare la presunzione relativa dl sussistenza delle esigenze ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.. Non senza ribadire la considerazione, condivisa dal collegio, secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr., Sez. 2 - , n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 5 - , n. 4950 del 07/12/2021, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sez. 1 - , n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali Rv. 282004 - 01). 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24.1.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA AR che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Giovanni Cadavero, in difesa di AN GL, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15.9.2022 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla istanza di riesame proposta nell'interesse di AN NI GL, ha sostituito, con quella degli arresti domiciliari, la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli con provvedimento del GIP reso in data 2.8.2022 che aveva ravvisato, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al capo Penale Sent. Sez. 2 Num. 11135 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 24/01/2023 103 della provvisoria incolpazione nonché la sussistenza di esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili;
2. ricorre per cassazione il difensore del GL deducendo violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, 273 e 274 cod. proc. pen. e 416bis.1 cod. pen.: sui gravi indizi di colpevolezza e sulla contestazione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.: rileva che al ricorrente viene contestata una estorsione in cui egli avrebbe fatto da intermediario nella consegna di somme di denaro dovute da tale AS NT a fornitori di sostanza stupefacente, contestazione che sarebbe sorretta dagli esiti dei servizi di OCP, delle intercettazioni e dalle dichiarazioni della persona offesa che, tuttavia, non hanno riguardato in alcun modo il ricorrente;
né, aggiunge, dalle intercettazioni risulta che il GL avesse svolto alcun ruolo nella cessione di stupefacente e richiama, a tal proposito, la conversazione del 26.7.2019, pure evocata dal Tribunale, ma da cui non sarebbe possibile evincere alcun riferimento a sostanza stupefacente;
per altro verso, rileva, il ricorrente non ha mai ricevuto alcun mandato da AD D'MB per recuperare la somma dovuta;
segnala, ancora, come dal contenuto delle numerosissime intercettazioni confluite nella richiesta del PM, il GL viene individuato come mero assuntore di sostanza stupefacente essendo peraltro evidente l'assenza di un suo personale interesse economico;
richiama, a tal proposito, la intercettazione riportata a pag. 2 della memoria difensiva il cui chiaro tenore letterale non consente interpretazioni alternative rispetto a quella sostenuta dalla difesa, di un prestito del ricorrente al NT per sanare il debito;
rileva, ancora, come anche la aggravante della agevolazione di un sodalizio di stampo mafioso sia stata motivata in termini inadeguati essendo mancato, ad oggi, un accertamento sulla esistenza del "gruppo D'MB" non rilevando, a tal fine, la preesistente condanna di AD D'MB; sulle esigenze cautelari: richiama la motivazione con cui il GIP aveva optato per la più grave delle misure personali e ribadisce, a tal proposito, che il GL è assolutamente incensurato laddove la condotta contestatagli risulta strumentale rispetto ai fatti contestati ai concorrenti;
richiama la motivazione con cui il Tribunale ha evocato la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. segnalando come la difesa avesse dimostrato il trasferimento del ricorrente in Comune di Bellusco, in Provincia di Monza Brianza, dove ha acquistato una casa e dove vive con la moglie lavorando come rappresentante sindacale, con conseguente ed indiscutibile rescissione di ogni legame con il contesto in cui 2 sarebbe stato consumato il delitto contestatogli, tanto che, successivamente, non si sono registrate, da parte sua, condotte delittuose di alcun genere;
3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che, a fronte del contenuto della ordinanza impugnata, che ha esposto un quadro indiziario dotato di effettiva consistenza, la difesa si limita a argomentazioni generiche, non potendo nemmeno rilevare l'assenza di sentenze che accertino l'esistenza del clan facente capo al D'MB; aggiunge che, sotto il profilo della cautela, risulta contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che fonda la presunzione di sussistenza delle stesse e della adeguatezza della misura custodiale, peraltro superata dal Tribunale che ha applicato al ricorrente la misura degli AA.DD.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. Con riguardo ai rilievi difensivi articolati in punto di fumus, ovvero di gravità indiziaria, non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale;
è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, 3 Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 2.1 Tanto opportunamente premesso, si deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati. I giudici del riesame hanno, infatti, spiegato che la misura di cui si discute era stata adottata all'esito di una complessa indagine che aveva svelato l'esistenza di una sorta di "confederazione" di 'ndrangheta operante nel territorio cosentino e e costituita dal gruppo UC (al cui apice vi è UC FR) operante in Comune di Cosenza;
dal gruppo PO (con all'apice BE PO), operante in Cosenza;
dal gruppo GA ZE (Banana), operante in Cosenza;
dal gruppo "gli altri GA"; dal gruppo Presta, operante in Roggiano Gravina;
dal gruppo Di Puppo, operante in Rende;
dal gruppo D'MB, con vocazione pretta mente "estorsiva". L'imputazione provvisoria elevata nei confronti di AN GL riguarda il suo concorso nella estorsione che sarebbe stata perpetrata in danno di tale AS NT per il recupero di una somma (dovuta in pagamento di sostanza stupefacente) di euro 700 da parte di AD D'MB ed altri e per la quale il GL si era fatto tramite ed intermediario nei confronti della persona offesa concorrendo anche nella sottrazione, a quest'ultima, della sua autovettura, come strumento ulteriore di pressione. Il Tribunale, come accennato, ha dato conto, in maniera del tutto esaustiva, degli elementi acquisiti a carico del ricorrente e tali da integrare un compendio 4 indiziario del tutto idoneo, per consistenza e gravità, a giustificare la adozione della misura. A tal fine, infatti, ha richiamato la conversazione delle ore 22,13 del 26.7.2019; quella del 6.8.2019 ed il significativo riferimento, operato dal ricorrente, a AD D'MB ed a tale —IO" (IA NN) coindagato per la medesima vicenda;
la conversazione del 28.8.2019, ancora tra il GL ed il NT, vertente sul debito del primo nei confronti di D'MB; la conversazione tra il NN e D'MB del 28.8.2019 (cfr., nota n. 1 di pag. 7 dell'ordinanza in verifica) e l'altrettanto significativo accenno fatto dai due alla persona del GL per il tramite del quale era stata rintracciata la persona che era in debito con quest'ultimo; e, ancora, le conversazioni ivi richiamate (cfr., la nota n. 2 della stessa pag. 7) ed intercorrenti tra GL e NT e tra GL e NN IA (alias IO). Il Tribunale ha, poi, fatto riferimento alla conversazione del 30.8.2019 delle 19.59, intercorsa tra il GL ed il NT il quale aveva chiesto un differimento per pagare il dovuto sostenendo che si era in ospedale dove, tuttavia, il GL gli aveva falsamente detto che vi si trovava anche il NN il quale, dalle risultanze dei servizi di OCP, risultava invece insieme al GL ed al D'MB. Particolarmente emblematica, nell'ottica seguita dal Tribunale, è la conversazione delle ore 20,17 del giorno 30.8.2019, in cui il NN aveva chiesto al GL il colore e la targa dell'auto del NT che, infatti, sarebbe stata sottratta alla persona offesa dallo stesso NN e da tale TU, quale ulteriore strumento di minaccia nei confronti della persona offesa per indurlo a pagare il "debito". Altrettanto rilevante, è stata ritenuta la conversazione del 30.8.2019 in cui NT si era rivolto a GL dicendogli di non volersi recare personalmente dal D'MB che lo aveva già picchiato in ragione del debito ed il GL replicava che D'MB era "imbestialito" e gli consigliava di contattare il NN, come sarebbe accaduto. Ma il Tribunale ha motivato anche sulla valenza dimostrativa della intercettazione in cui, secondo la difesa, parrebbe che, anzi, era stato proprio il GL ad aiutare il NT (cfr., pag. 11), riportandone integralmente il contenuto ed argomentando sulle ragioni per le quali essa assumeva, sicuramente, una portata indiziante. Ed è appena il caso di ribadire che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di 5 merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. 3 - , n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 01; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 - 01). I giudici del riesame hanno inoltre esaustivamente argomentato quanto al ricorrere della aggravante del "metodo mafioso" che, come è noto, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (cfr., da ultimo, Sez. 4 - , n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 - 02). Errata, in diritto, è inoltre la affermazione del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe ritenuto la aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo della agevolazione, pur in assenza di un previo accertamento sulla esistenza del sodalizio nel cui interesse ed in cui favore sarebbe stata tenuta la condotta delittuosa. Questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che, ai fini del riconoscimento della aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.), il giudice, anche in assenza di formale contestazione, nell'ambito del procedimento, del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., può effettuare una valutazione incidentale, allo stato degli atti, di sussistenza di una compagine associativa ancorché, si è detto, tale accertamento non possa essere compiuto sulla sola base dell'emissione, in un diverso procedimento penale, di una misura cautelare per il predetto reato associativo, necessitando della contestuale acquisizione degli elementi di prova posti a fondamento di tale misura (cfr., Sez. 3, n. 8505 del 14/01/2021, Rinzivillo, Rv. 281163 - 01; Sez. 1, n. 24524 del 18/02/2014, Griner, Rv. 259620 - 01: conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 36016 del 16.4.2019, Favara;
Sez. 1, 12288 del 2.7.2017, Abbruzzese;
Sez. 2, n. 47062 del 21.9.2017; cfr., anche, Sez. 2, n. 13504 del 28/02/2013, Pelle, Rv. 254909 - 01, in cui la Corte ha affermato che la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge n. 203 del 1991, è configurabile anche se la condotta sia posta in essere in relazione ad associazione di tipo mafioso la cui esistenza non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato e se il dedotto capo di questa, destinatario della condotta agevolativa, sia stato precedentemente assolto da imputazioni relative al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quando l'operatività del sodalizio ed il 6 ruolo svolto dal soggetto agevolato siano desumibili da risultanze acquisite successivamente alla sentenza di assoluzione). 2.2 Il ricorso è infondato anche con riguardo alle censure articolate in punto di esigenze cautelari avendo il Tribunale congruamente motivato sulla persistenza delle stesse in considerazione del perdurante rischio di recidivanza legato al contesto associativo in cui era maturata la vicenda in esame e che non consentiva di superare la presunzione relativa dl sussistenza delle esigenze ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.. Non senza ribadire la considerazione, condivisa dal collegio, secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr., Sez. 2 - , n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 5 - , n. 4950 del 07/12/2021, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sez. 1 - , n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali Rv. 282004 - 01). 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24.1.2023