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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/10/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2181/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2181 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. (correntemente nata il [...] a Controparte_1 Per_1
Parma, Ohio (Stati Uniti d'America) e residente in 1341 West 21ST Street, San Pedro, CA
90732 (Stati Uniti d'America) c.f. C.F._1
2. nata il [...] a [...], California (Stati Uniti Parte_1
d'America), c.f. , minore rappresentato dai genitori C.F._2 [...]
(correntemente nata il [...] a [...], Ohio (Stati Controparte_1 Per_1
Uniti d'America) e nato il [...] a [...], Ohio Parte_2
(Stati Uniti d'America); 3. nata il [...] a [...], California (Stati Uniti Parte_3
d'America), c.f. minore rappresentato dai genitori C.F._3 [...]
(correntemente nata il [...] a [...], Ohio (Stati Controparte_1 Per_1
Uniti d'America) e nato il [...] a [...], Ohio Parte_2
(Stati Uniti d'America); 4. nato il [...] a [...], California (Stati Uniti Parte_4
d'America), c.f. minore rappresentato dai genitori C.F._4 [...]
(correntemente nata il [...] a [...], Ohio (Stati Controparte_1 Per_1
Uniti d'America) e nato il [...] a [...], Ohio Parte_2
(Stati Uniti d'America); tutti residenti in 1341 West 21ST Street, San Pedro, CA 90732 (Stati Uniti d'America) e rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Marco Permunian (PEC E ' ) e Andrea Permunian (PEC Email_1
1 ' t'), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Email_3 primo difensore sito in Rovigo, Corso del Popolo n. 222;
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_2
(convenuto contumace)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_2 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 15 settembre 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato in [...] e precisamente a Baranello (CB) il Persona_2
25/07/1894 e da , nata in Italia, a [...] il [...], Persona_3 successivamente emigrati negli Stati Uniti d'America ove contraevano matrimonio il 09/11/1918.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
2 La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , alla di lei figlia , nata in data [...]; Persona_3 Persona_4
- Da , alla di lei figlia , nata il [...]; Persona_4 Persona_5
- Da alla di lei figlia , nata il Persona_5 Controparte_1
31.03.1985 (odierna ricorrente);
- Da ai di lei figli: Controparte_1
- , nato il [...](odierno ricorrente). Parte_1
- , nato il [...](odierno ricorrente). Parte_3
- , nato il [...] (odierno ricorrente). Parte_4
Invero dalla documentazione versata in atti emerge come veniva a Persona_2 naturalizzarsi cittadino statunitense in data 08/01/1943 (cfr. doc. 7), ossia in costanza di matrimonio con , nonché durante la minore età della figlia;
Persona_3 Persona_4 viceversa non rinunciò mai alla cittadinanza italiana (cfr. doc9). Persona_3
Tali circostanze impongono una disamina della fattispecie alla luce della normativa all'epoca vigente.
Ebbene, l'art. 12 della L. n. 555/1912 prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”. Sotto la vigenza dell'art.11 della l. n. 555/1912, il comma 1 disponeva “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Questo Tribunale non ignora il contrasto esistente in giurisprudenza sulla portata e sull'interpretazione di tale norma in relazione all'art. 7 della medesima L. n. 555/1912 (a tenore del quale “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”), nonché la tesi secondo cui il citato art. 7 debba trovare applicazione anche nel caso – come quello che occupa - in cui durante la minore età dei figli il genitore abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, e che prevalga o costituisca norma speciale rispetto al già citato articolo 12.
Tuttavia, si ritiene di dover aderire al recente orientamento della Corte di Cassazione Sez. I., sentenza n. 454/2024, e concludere nel senso che nelle ipotesi di naturalizzazione del genitore durante la minore età del figlio, anche il figlio venisse a perdere la cittadinanza italiana in applicazione dell'art.12 della l. n. 555/1912.
Sennonché nel caso che occupa, e senza indugiare oltre sull'argomento, deve ritenersi che l'intervenuta naturalizzazione del padre non possa aver determinato tout court la perdita della cittadinanza italiana in capo alla figlia, per la rilevante circostanza che accanto alla linea di
3 discendenza maschile esisteva anche una linea femminile di cui oggi non può non tenersi conto, pena la vanificazione delle note sentenze di costituzionalità (di cui si dirà appresso) che hanno fatto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per via materna.
Del resto, una diversa lettura determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie sostanzialmente assimilabili, ossia tra quelle della madre italiana sposata con un cittadino straniero, la quale in base alle note sentenze di incostituzionalità può aver trasmesso la cittadinanza, e quella della madre italiana sposata con un cittadino italiano poi naturalizzatosi straniero, che invece non potrebbe aver trasmesso la cittadinanza.
La seconda norma che occorre richiamare è l'art. 11 della L. n. 555/1912 che disponeva “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Ancorché la norma sembrerebbe deporre nel senso dell'automatica perdita della cittadinanza da parte dell'ava per il fatto stesso della naturalizzazione del marito, una lettura costituzionalmente orientata della stessa impone di ritenere che, al contrario, non si possa prescindere da un atto di volontà della donna, e che pertanto avesse conservato Persona_3 la cittadinanza italiana nonostante il marito l'avesse perduta.
Tale considerazione appare peraltro avvalorata anche dalla documentazione in atti, la quale attesta come non si naturalizzò mai cittadina statunitense, mantenendo così la Persona_3 cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, va escluso che la naturalizzazione di abbia Persona_2 impedito la trasmissibilità della cittadinanza per via materna e la richiesta dei ricorrenti può essere esaminata con riferimento alla linea di trasmissione per via materna.
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza vi sono tre passaggi per linea femminile: uno anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, ossia da (coniugatasi nel Persona_3
1918 con cittadino italiano) alla di lei figlia , nata il [...]; gli altri Persona_4 successivi all'entrata in vigore della Costituzione.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
4 Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a che in base alla legge dell'epoca non l'aveva acquistata Persona_4 perché nata anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Invero tutti i successivi matrimoni, celebrati dopo il 1948 con cittadini stranieri, nonché la stessa nascita dei rispettivi figli, essendo successivi al 1948 e, dunque, all'entrata in vigore della Costituzione, se non addirittura al 1992, non hanno determinato la perdita della cittadinanza italiana, che si è così trasmessa ai discendenti, odierni ricorrenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava
[...]
agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, Per_3 in capo a ciascuno di essi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
5 Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_2 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_2 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2181/2024, così provvede:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 15.10.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2181 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. (correntemente nata il [...] a Controparte_1 Per_1
Parma, Ohio (Stati Uniti d'America) e residente in 1341 West 21ST Street, San Pedro, CA
90732 (Stati Uniti d'America) c.f. C.F._1
2. nata il [...] a [...], California (Stati Uniti Parte_1
d'America), c.f. , minore rappresentato dai genitori C.F._2 [...]
(correntemente nata il [...] a [...], Ohio (Stati Controparte_1 Per_1
Uniti d'America) e nato il [...] a [...], Ohio Parte_2
(Stati Uniti d'America); 3. nata il [...] a [...], California (Stati Uniti Parte_3
d'America), c.f. minore rappresentato dai genitori C.F._3 [...]
(correntemente nata il [...] a [...], Ohio (Stati Controparte_1 Per_1
Uniti d'America) e nato il [...] a [...], Ohio Parte_2
(Stati Uniti d'America); 4. nato il [...] a [...], California (Stati Uniti Parte_4
d'America), c.f. minore rappresentato dai genitori C.F._4 [...]
(correntemente nata il [...] a [...], Ohio (Stati Controparte_1 Per_1
Uniti d'America) e nato il [...] a [...], Ohio Parte_2
(Stati Uniti d'America); tutti residenti in 1341 West 21ST Street, San Pedro, CA 90732 (Stati Uniti d'America) e rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Marco Permunian (PEC E ' ) e Andrea Permunian (PEC Email_1
1 ' t'), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Email_3 primo difensore sito in Rovigo, Corso del Popolo n. 222;
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_2
(convenuto contumace)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_2 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 15 settembre 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato in [...] e precisamente a Baranello (CB) il Persona_2
25/07/1894 e da , nata in Italia, a [...] il [...], Persona_3 successivamente emigrati negli Stati Uniti d'America ove contraevano matrimonio il 09/11/1918.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
2 La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , alla di lei figlia , nata in data [...]; Persona_3 Persona_4
- Da , alla di lei figlia , nata il [...]; Persona_4 Persona_5
- Da alla di lei figlia , nata il Persona_5 Controparte_1
31.03.1985 (odierna ricorrente);
- Da ai di lei figli: Controparte_1
- , nato il [...](odierno ricorrente). Parte_1
- , nato il [...](odierno ricorrente). Parte_3
- , nato il [...] (odierno ricorrente). Parte_4
Invero dalla documentazione versata in atti emerge come veniva a Persona_2 naturalizzarsi cittadino statunitense in data 08/01/1943 (cfr. doc. 7), ossia in costanza di matrimonio con , nonché durante la minore età della figlia;
Persona_3 Persona_4 viceversa non rinunciò mai alla cittadinanza italiana (cfr. doc9). Persona_3
Tali circostanze impongono una disamina della fattispecie alla luce della normativa all'epoca vigente.
Ebbene, l'art. 12 della L. n. 555/1912 prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”. Sotto la vigenza dell'art.11 della l. n. 555/1912, il comma 1 disponeva “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Questo Tribunale non ignora il contrasto esistente in giurisprudenza sulla portata e sull'interpretazione di tale norma in relazione all'art. 7 della medesima L. n. 555/1912 (a tenore del quale “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”), nonché la tesi secondo cui il citato art. 7 debba trovare applicazione anche nel caso – come quello che occupa - in cui durante la minore età dei figli il genitore abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, e che prevalga o costituisca norma speciale rispetto al già citato articolo 12.
Tuttavia, si ritiene di dover aderire al recente orientamento della Corte di Cassazione Sez. I., sentenza n. 454/2024, e concludere nel senso che nelle ipotesi di naturalizzazione del genitore durante la minore età del figlio, anche il figlio venisse a perdere la cittadinanza italiana in applicazione dell'art.12 della l. n. 555/1912.
Sennonché nel caso che occupa, e senza indugiare oltre sull'argomento, deve ritenersi che l'intervenuta naturalizzazione del padre non possa aver determinato tout court la perdita della cittadinanza italiana in capo alla figlia, per la rilevante circostanza che accanto alla linea di
3 discendenza maschile esisteva anche una linea femminile di cui oggi non può non tenersi conto, pena la vanificazione delle note sentenze di costituzionalità (di cui si dirà appresso) che hanno fatto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per via materna.
Del resto, una diversa lettura determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie sostanzialmente assimilabili, ossia tra quelle della madre italiana sposata con un cittadino straniero, la quale in base alle note sentenze di incostituzionalità può aver trasmesso la cittadinanza, e quella della madre italiana sposata con un cittadino italiano poi naturalizzatosi straniero, che invece non potrebbe aver trasmesso la cittadinanza.
La seconda norma che occorre richiamare è l'art. 11 della L. n. 555/1912 che disponeva “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Ancorché la norma sembrerebbe deporre nel senso dell'automatica perdita della cittadinanza da parte dell'ava per il fatto stesso della naturalizzazione del marito, una lettura costituzionalmente orientata della stessa impone di ritenere che, al contrario, non si possa prescindere da un atto di volontà della donna, e che pertanto avesse conservato Persona_3 la cittadinanza italiana nonostante il marito l'avesse perduta.
Tale considerazione appare peraltro avvalorata anche dalla documentazione in atti, la quale attesta come non si naturalizzò mai cittadina statunitense, mantenendo così la Persona_3 cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, va escluso che la naturalizzazione di abbia Persona_2 impedito la trasmissibilità della cittadinanza per via materna e la richiesta dei ricorrenti può essere esaminata con riferimento alla linea di trasmissione per via materna.
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza vi sono tre passaggi per linea femminile: uno anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, ossia da (coniugatasi nel Persona_3
1918 con cittadino italiano) alla di lei figlia , nata il [...]; gli altri Persona_4 successivi all'entrata in vigore della Costituzione.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
4 Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a che in base alla legge dell'epoca non l'aveva acquistata Persona_4 perché nata anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Invero tutti i successivi matrimoni, celebrati dopo il 1948 con cittadini stranieri, nonché la stessa nascita dei rispettivi figli, essendo successivi al 1948 e, dunque, all'entrata in vigore della Costituzione, se non addirittura al 1992, non hanno determinato la perdita della cittadinanza italiana, che si è così trasmessa ai discendenti, odierni ricorrenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava
[...]
agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, Per_3 in capo a ciascuno di essi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
5 Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_2 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_2 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2181/2024, così provvede:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 15.10.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
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