Accoglimento
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/03/2026, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01700/2026REG.PROV.COLL.
N. 08671/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8671 del 2024, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Ferola, Renato Ferola e Bianca Luisa Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026, il Cons. ER PO e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Davide Di Giorgio e l’avvocato Raffaele Ferola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento adottato nell’adunanza del 31 ottobre 2023, ha deliberato nei confronti della -OMISSIS- s.p.a. la revoca del rating di legalità con decorrenza dal 21 luglio 2023.
Il ricorso proposto dalla -OMISSIS- s.p.a. per l’annullamento di tale atto è stato accolto dal Tar per il Lazio, Sezione Prima, con la sentenza n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2024, sicché l’AGCM ha interposto il presente appello, con cui - nel premettere che la vicenda in esame concerne la portata applicativa dell’art. 2, comma 2, del regolamento rating dell’Autorità laddove, tra le cause ostative al rilascio del rating di legalità per l’impresa richiedente, annovera anche il non essere stati destinatari di un provvedimento sanzionatorio antitrust o di tutela del consumatore confermato con sentenza passata in giudicato – ha impugnato la sentenza nei capi in cui ha interpretato l’art. 2, comma 2, del regolamento rating nel senso di ritenere integrata la causa ostativa al rilascio o al mantenimento del rating di legalità solo quando sono esauriti tutti i mezzi di impugnazione della sentenza resa nel procedimento giudiziale di annullamento di un provvedimento sanzionatorio in materia di tutela della concorrenza o di tutela del consumatore, ivi compresi i mezzi di impugnazione che non attengono al merito del procedimento.
A tal fine, l’Autorità appellante, evidenziato che il rating di legalità, introdotto dall’art. 5-ter del d.l. n. 1 del 2012, è caratterizzato da una ratio premiale, essendo volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, ha articolato le seguenti doglianze:
- la sentenza appellata non terrebbe nel debito conto che il Consiglio di Stato è l’organo di ultima istanza della giurisdizione amministrativa e, pertanto, l’elemento ostativo al rilascio del rating sorgerebbe con l’accertamento definitivo a conclusione del contenzioso dinanzi a tale giudice;
- il passaggio in giudicato avrebbe ad oggetto l’accertamento di merito sul provvedimento amministrativo, di cui il Consiglio di Stato ha cognizione piena, con ciò non potendo estendere al giudizio di revocazione ordinaria, ossia un mezzo di impugnazione a critica vincolata inerente solo ad errori di fatto o contrarietà ad altra sentenza passata in giudicato, la condizione di non definitività dell’accertamento;
- il ricorso per IO per motivi inerenti alla giurisdizione sarebbe esperibile avverso la sentenza di revoca nei soli casi in cui avrebbe potuto essere esperito avverso la sentenza oggetto di revocazione, per cui, in base al combinato disposto degli articoli 107, comma 1, e 9, comma 1, secondo periodo, c.p.a., affinché il difetto di giurisdizione possa essere rilevato o dedotto nei giudizi di impugnazione sarebbe necessario uno specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, implicitamente o esplicitamente, abbia statuito sulla giurisdizione;
- avverso una sentenza di inammissibilità della revocazione, quindi, non sarebbe ammesso il ricorso per revocazione, non potendosi configurare da parte di tale sentenza una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione;
- il ricorso per IO avverso la sentenza del Consiglio di Stato resa al termine di un giudizio di revocazione non atterrebbe alla valutazione sull’esercizio del potere amministrativo nell’adozione del provvedimento impugnato, bensì alla valutazione sull’esercizio del potere giurisdizionale;
- anche se non si volesse accedere alla tesi secondo cui sarebbe sufficiente la sola sentenza di merito del Consiglio di Stato per poter ritenere integrata la causa ostativa di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento, la locuzione “provvedimenti confermati con sentenza passata in giudicato” dovrebbe in ogni caso essere intesa nel senso di riferirsi alla sentenza resa dal Consiglio di Stato “in sede di revocazione”.
-OMISSIS- ha analiticamente controdedotto, concludendo per il rigetto dell’appello.
Le parti hanno prodotto altre memorie a sostegno delle rispettive ragioni.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato e va di conseguenza accolto.
3. Il legislatore ha istituito il rating di legalità al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, per cui la sua attribuzione e conservazione richiede il rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese e misura, premiandola, una gestione aziendale trasparente, etica e virtuosa.
L’art. 5-ter del d.l. n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012, ha conferito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la competenza ad emanare un regolamento per individuare criteri e modalità di attribuzione di un rating di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza.
L’art. 2, comma 2, lett. d), del regolamento rating prevede che l’impresa deve dichiarare “di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo”.
4. Il provvedimento in contestazione, che ha revocato il rating di legalità alla -OMISSIS- con decorrenza dal 21 luglio 2023, è basato sulla seguente motivazione.
“deve ritenersi che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3570/2022, che ha confermato la legittimità del provvedimento antitrust n. 27646 del 17 aprile 2019, sia passata in giudicato quantomeno dal 21 luglio 2023, data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7153/2023 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato da codesta Società avverso la citata sentenza. Avverso detta declaratoria di inammissibilità non può, infatti, ritenersi ammesso il ricorso per IO, non potendosi configurare una violazione dei limiti esterni della giurisdizione
Il passaggio in giudicato della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3570 osta pertanto al mantenimento del rating di legalità ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera d), del Regolamento”.
5. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso in ragione delle seguenti statuizioni:
“ … la questione centrale sottesa alla presente controversia sia quella riguardante la corretta interpretazione dell'articolo 2, comma 2, lett. d), del Regolamento Rating.
Si tratta cioè di verificare se, nel caso di specie, si fosse in presenza di una sanzione antitrust “confermata con sentenza passata in giudicato”, presupposto solo che poteva consentire, ai sensi della predetta disposizione regolamentare, la revoca del rating.
Orbene, il Collegio ritiene di fornire una risposta negativa al predetto quesito e di accogliere, pertanto, il primo (assorbente) motivo di gravame.
Rileva invero il tenore testuale della predetta disposizione, la quale prevedendo, quale prima condizione per la revoca, l’inoppugnabilità della sanzione antitrust, si riferisce evidentemente ad un accertamento definitivo e, per così dire, “tombale”. Di conseguenza, tale definitività (irretrattabilità) deve essere intesa anche laddove la sanzione sia stata oggetto di impugnazione.
Deve cioè farsi luogo ad una nozione “forte” di giudicato, che faccia leva su di un accertamento giudiziario (interno) irretrattabile e definitivo circa la legittimità della sanzione.
Orbene, nel caso de quo, come visto, la sentenza n.3570/2022 del 9 maggio 2022 del Consiglio di Stato, che ha accertato la legittimità del provvedimento sanzionatorio, è stata oggetto di ricorso per revocazione ai sensi degli articoli 106 del codice di rito e 345 n.4 del codice di procedura civile.
A sua volta, la sentenza n. 7153/2023, pubblicata il 21 luglio 2023, con cui il Consiglio di Stato ha giudicato inammissibile il ricorso per revocazione, è stata impugnata innanzi alle SSUU della IO per motivi di giurisdizione.
Di conseguenza, laddove la IO annullasse la predetta sentenza del giudice amministrativo, costui, in fase rescissoria, potrebbe, in ipotesi, intervenire sulla sentenza del Consiglio di Stato del 2022, che ha accertato la legittimità della sanzione antitrust.
Ne deriva, per l’effetto, che esiste ancora una situazione giuridicamente caratterizzata da incertezza, non potendosi opinare che si sia integrata quella fattispecie “tombale” prescritta dall'articolo 2, comma 2, lett. d) del Regolamento, cui solo è ricollegata la revoca del rating.
Del resto, l’articolo 324 del codice di procedura civile, che disciplina l’istituto della cosa giudicata formale, intende per “passata in giudicato” la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 cpc.
Nel caso di specie, il ricorso alle SS.UU., seppur rivolto non avverso alla prima sentenza del Consiglio di Stato (che ha confermato la legittimità della sanzione), bensì avverso la seconda sentenza che ha dichiarato inammissibile la revocazione, produce, di fatto, una situazione di pendenza e di perdurante incertezza circa la stabilità dell’accertamento giudiziale sul provvedimento antitrust (preclusivo del rating).
Né può condividersi quanto assume la difesa erariale, laddove osserva che, poiché la sentenza n. 7153 del 2023 del Consiglio di Stato si sarebbe arrestata alla sola fase rescindente (dichiarando inammissibile la revocazione), senza affrontare il merito della controversia, il ricorso in IO sarebbe precluso e andrebbe dichiarato inammissibile, con conseguente definitività della decisione sulla revocazione e dunque dell’accertamento sulla legittimità della sanzione.
E’ invero agevole rilevare che solo la Corte di IO può assumere una decisione in ordine all’ammissibilità del ricorso, non potendosi certo operare in questa sede una prognosi sugli esiti del giudizio dinanzi alle SS.UU.
Ciò che rileva, rebus sic stantibus, è che il proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità della revocazione rende ancora non irretrattabile l'accertamento della legittimità della sanzione antitrust, così impedendo la realizzazione della fattispecie tipica prevista dal citato articolo 2, comma 2, lett. d) del Regolamento rating
La gravata revoca deve dunque essere annullata per la ricorrenza dei vizi denunciati con il primo motivo di ricorso, posto che, alla data di apertura del procedimento per la revoca e ancora alla data della deliberazione di revoca, era pendente il termine per impugnare la sentenza di revocazione dinanzi alla Suprema Corte (cosa come detto poi avvenuta mediante notificazione, a cura della società istante, di apposito ricorso in data 20 novembre 2023) ”.
6. L’appello è fondato, in quanto, nel caso di specie, ricorre la condizione ostativa all’attribuzione o conservazione del rating di legalità di cui all’art. 2, comma 2, lett. d) del relativo regolamento, costituita dall’essere stata l’impresa appellata destinataria di un provvedimento sanzionatorio per illecito antitrust confermato con sentenza passata in giudicato.
6.1. In primo luogo, occorre fare riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni IT della IO Civile che, già in data antecedente all’adozione del contestato provvedimento dell’Autorità antitrust, hanno rappresentato che:
“ … conformemente al costante orientamento di questa Corte, secondo cui in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha pronunciato sull'impugnazione per revocazione, può insorgere questione di giurisdizione soltanto con riguardo al potere giurisdizionale esercitato mediante la statuizione adottata sulla revocazione stessa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 31031 del 2019, n. 23101 del 2019, 27/01/2016, n. 1520; 23/07/2014 n. 16754; 5 30/07/2008, n. 20600; 24/11/1986, n. 6891; 19/02/1982, n. 1049). Tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, trova applicazione, in particolare, allorché, come nella specie, vi sia stata la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, dovendo in tal caso escludersi in linea di principio l'ammissibilità del ricorso per cassazione, giacché con esso non potrebbe venire in discussione la sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione, e dunque una violazione di quei limiti esterni alla giurisdizione del Giudice amministrativo rispetto alla quale soltanto è ammesso il ricorso in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 23101 del 2019; Cass. Sez. Un. 28214 del 2019; Cass., Sez. Un., 8/04/2008, n. 9150).
Non bisogna infatti perdere di vista che qui non è impugnata una sentenza del Consiglio di Stato resa come giudice ultimo della giurisdizione amministrativa, pur sempre sindacabile seppur entro i ristretti limiti posti dall'art. 362 c.p.c., ma una pronuncia resa dal Consiglio di Stato in sede di impugnazione straordinaria per revocazione, in cui, all'esito della preliminare fase rescindente, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. Quindi, vi è già stata la decisione del Consiglio di Stato come giudice di ultima istanza della giurisdizione amministrativa, e vi è anche stata la decisione del Consiglio di Stato come giudice della revocazione, che si è chiusa al termine della fase rescindente con una valutazione preliminare di inammissibilità della impugnazione proposta. In questa tipologia di situazioni deve affermarsi che non vi sia spazio, di regola, per il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato in limine inammissibile, considerato:
- che il ricorso per cassazione, avverso le decisioni del giudice amministrativo, è proponibile sempre e soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, nella attuale circoscritta interpretazione del sindacato sulla violazione dei limiti esterni della giurisdizione;
- che, in caso di sentenza resa in sede di revocazione, l'eccesso di potere giurisdizionale qui denunciabile potrebbe essersi verificato solo nell'ambito dell'esercizio di potere giurisdizionale esplicato con la statuizione avente ad oggetto la configurabilità o meno dell'ipotesi denunciata di revocazione e l'astratta decisività di essa.
Se, come nella specie, la decisione del Consiglio di Stato si sia fermata a valutare le condizioni di ammissibilità della istanza di revocazione (escludendole, a conclusione della fase rescindente), nel compiere questo giudizio non è neppure astrattamente prospettabile la possibilità che il giudice sia incorso nella violazione dei limiti esterni della giurisdizione, rispetto ai quali soltanto è ammesso il ricorso in sede di legittimità, proprio per l'oggetto circoscritto del giudizio rescindente, nel corso del quale il giudice incaricato è tenuto a valutare, preliminarmente, se l'ipotesi revocatoria denunciata è rientrante nella categoria tassative delle ipotesi descritte dall'art. 395 c.p.c.: è quindi innanzi tutto un giudizio sul giudizio, in cui, anche laddove fosse ipotizzabile una violazione di legge, essa ricadrebbe sull'applicazione di quella regola del processo, e quindi si collocherebbe comunque fuori dai limiti di una censura attinente all'esercizio della giurisdizione.
La fase rescindente non consta peraltro soltanto di una valutazione processuale ma anche della considerazione di decisività del vizio denunciato, ove esistente. La censura su questa delibazione si tradurrebbe comunque nella denuncia di un errore in iudicando compiuto dal giudice della revocazione, comunque esulante dal perimetro del ricorso per motivi di giurisdizione” (Corte di IO, Sezioni IT, ordinanza n. 1603 del 19 gennaio 2022.
6.2. Pertanto, se la proposizione della revocazione ordinaria, costituendo uno dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 91 c.p.a., è ostativa alla immediata formazione del giudicato sulla sentenza revocanda, non altrettanto può dirsi quando, a seguito della pubblicazione della sentenza di inammissibilità del ricorso per revocazione, tale ultima sentenza non sia passibile del ricorso per IO.
In proposito, ove sia stato introdotto un giudizio revocatorio che si concluda con una declaratoria di inammissibilità, può in linea di massima sostenersi che la sentenza del giudice amministrativo passa in giudicato con la pubblicazione della sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
6.3. Nello stesso senso, la giurisprudenza amministrativa (Cgars, sezione giurisdizionale, sentenza n. 488 del 27 luglio 2023), partendo dall’interpretazione del combinato disposto dell’art. 107, comma 1, c.p.a. e dell’articolo 9, comma 1, secondo periodo c.p.a., ha evidenziato che il ricorso per IO per motivi attinenti alla giurisdizione è precluso nell’ipotesi in cui il giudizio di revocazione si è concluso con una sentenza che, lungi dall’affrontare il merito della controversia, si è limitata alla fase rescindente, dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione, con conseguente passaggio in decisione della sentenza dal giorno della pubblicazione della sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione..
6.4. Ad ogni buon conto, anche volendo ipotizzare che, avverso la sentenza del Consiglio di Stato che dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, possa essere ammesso il ricorso per IO nei ristrettissimi limiti legati al concetto di eccesso di potere giurisdizionale sotto forma di supposto rifiuto (o arretramento) di giurisdizione, il Collegio – tenuto anche conto dell’evidenziata ratio sottesa all’introduzione del rating di legalità – è dell’avviso che l’esegesi della norma regolamentare non possa spingersi a ritenere che il concetto di “sentenza passata in giudicato” comprenda anche l’ipotesi, quale quella in discussione, in cui il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e sia pendente il termine del ricorso per IO per motivi inerenti alla giurisdizione.
In altri termini, considerata la ratio premiale legata all’attribuzione del rating di legalità, risulta del tutto implausibile interpretare la norma regolamentare, dettata dalla stessa Autorità tenuta all’applicazione del regolamento, nel senso che la locuzione “sentenza passata in giudicato” sia comprensiva anche dell’ipotesi in discorso, una volta che il Consiglio di Stato si sia già pronunciato quale giudice di ultima istanza della giurisdizione amministrativa nonché come giudice della revocazione, concludendo la fase rescindente con una decisione di inammissibilità.
Il concetto di passaggio in giudicato indicato dalla norma del regolamento rating è evidentemente riferito alle statuizioni giudiziali di merito relative al contenuto del provvedimento amministrativo, che hanno respinto le doglianze con cui la parte ha dedotto l’illegittimità del grave provvedimento antitrust, per cui il perimetro applicativo della norma è tale da vincolare, del tutto coerentemente, l’Autorità a revocare (o non attribuire) il rating ove il giudizio di revocazione sia stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato e non vi sia più spazio per ulteriori valutazioni di merito.
6.5. Ad abundantiam, occorre considerare che le Sezioni IT della Corte di IO, con l’ordinanza n. 22687 dell’11 giugno 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per IO proposto nella fattispecie in esame, in relazione ai due motivi proposti, ha rappresentato quanto segue:
- in relazione al primo, “Il motivo è inammissibile. La censura in esame è stata formulata in termini di arretramento della giurisdizione per avere il giudice amministrativo rifiutato di accertare i fatti e di esercitare quindi i propri poteri istruttori, anche in relazione all'intervenuto giudicato penale. Il diniego di giurisdizione corrisponderebbe quindi all'omesso accertamento del fatto. La carenza del giudizio di fatto è tuttavia vizio endo-giurisdizionale, perché rinvia ad un cattivo esercizio della giurisdizione. Non vi è quindi violazione del limite esterno della giurisdizione, sub specie di diniego di giustizia, ma esercizio della giurisdizione che, secondo i ricorrenti, sarebbe stato svolto in modo monco dell'accertamento del fatto. In tal modo la censura rifluisce in un error in iudicando, se non in procedendo, ove si consideri il denunciato mancato esercizio di attività istruttoria e di valorizzazione dei mezzi di prova. Sotto altro profilo, di una sentenza carente della esposizione delle ragioni di fatto, quale risultanza dell'assenza del giudizio di fatto, è predicabile soltanto la nullità processuale per mancanza del requisito motivazionale dell'atto (Cass. n. 4166 del 2024), e dunque ancora un vizio endo-giurisdizionale.
In realtà, come si evince dalla censura, il vizio denunciato (diniego di giurisdizione mediante il diniego dell'accertamento del fatto) si annida già nella sentenza di appello, per cui vale rammentare che "nel ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato emessa su impugnazione per revocazione, non vi è spazio per una questione di giurisdizione quando il vizio di eccesso di potere denunciato ... in realtà si annidi, secondo la deduzione della stessa parte ricorrente, nella sentenza di appello del giudice amministrativo, per poi riflettersi per ricaduta - ma soltanto in conseguenza del non superamento di quell'esito decisorio per effetto della valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione- nella sentenza che dichiara inammissibile la revocazione" (Cass. Sez. U. n. 8676 del 2023)”;
- in relazione al secondo, “Il motivo è inammissibile. Va rammentato che secondo il consolidato orientamento di queste Sezioni IT in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato (o della Corte dei Conti) pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione soltanto con riferimento al potere giurisdizionale relativo alla statuizione sulla revocazione medesima, mentre resta comunque esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere giurisdizionale sulla precedente decisione di merito (fra le tante, Cass. Sez. U. n. 15892 del 2024; n. 4335 del 2023; n. 27545 del 2021; n. 20688 del 2021; n. 4879 del 2017; n. 1520 del 2016). La denuncia di violazione del limite esterno deve attenere quindi alla sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione proposta e non all'oggetto della detta valutazione, ricadendosi, in questo secondo caso, inevitabilmente nell'error in iudicando. Trattasi, in definitiva, di un giudizio di secondo grado, avente ad oggetto il potere di valutare e non l'oggetto della valutazione. Una volta che il giudice della revocazione abbia valutato le condizioni di ammissibilità del ricorso, escludendo la sussistenza del presupposto invece invocato nel motivo di impugnazione, la censura si colloca all'interno dei confini della giurisdizione esercitata, poiché si denuncia l'errore di diritto proprio in relazione alla valutazione delle condizioni di ammissibilità della revocazione. In tal senso è il costante orientamento di queste Sezioni IT (da ultimo Cass. Sez. U. n. 11363 del 2024). Il richiamo nel motivo al venir meno del potere giurisdizionale, a causa del divieto di bis in idem, non vale a spostare la controversia sul piano dei limiti esterni della giurisdizione, perché ciò che si invoca è invece la sussunzione nel paradigma del giudizio di revocazione di un motivo avente ad oggetto il divieto di un secondo giudizio una volta che sia intervenuto il giudicato penale … ma l'errore di sussunzione rientra, come e evidente, nei confini della giurisdizione esercitata.
Al riguardo, richiamandone qui la motivazione, va data continuità a Cass. Sez. U. n. 1603 del 2022, relativa ad una analoga fattispecie di concorso di sentenza penale assolutoria e giudizio di revocazione …”
7. In conclusione, l’appello proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è fondato nei sensi di quanto indicato e ciò determina il suo accoglimento, nonché, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto in primo grado dalla Romeo gestioni s.p.a.
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge, sono poste a carico della -OMISSIS- s.p.a. ed a favore dell’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 8671 del 2024) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla -OMISSIS- s.p.a.
Condanna la -OMISSIS- s.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge, in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
SE De CE, Presidente
ER PO, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER PO | SE De CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.