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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti BRUZZONE SIMONA e CORDA ELISA, Parte_1
giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti REMBADO GIUSEPPE e REMBADO CP_1
GIOVANNI, giusta delega in atti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del Curatore Speciale Avv. Flavia Rossi;
Controparte_2
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore CP_2
(nato il [...]), come, da ultimo, concordemente richiesto da entrambe le parti del
[...]
giudizio e come suggerito anche dalla CTU svolta nel corso del presente giudizio.
Si osserva, infatti, che nel corso della presente controversia non sono emerse inidoneità o criticità
genitoriali in capo alle parti dell'odierno giudizio, tali da giustificare una deroga rispetto al regime ordinario di affidamento.
Tuttavia, risultano sussistenti importanti difficoltà di comunicazione tra i genitori, principalmente in relazione alle questioni economiche (cfr. sul punto anche pagg. 29-30 CTU, ove si legge: “Tutta la
situazione è scaturita da problemi di tipo economico in cui tra i due genitori si sono esasperate
conflittualità prima controllate e nascoste. I rapporti tra la signora ed il signor si sono Pt_1 CP_1
fissati su posizioni di provocazione e non comunicabilità, in cui il minore, suo malgrado, si è
trovato ad essere protagonista e al tempo stesso strumento in questa situazione, subendo ed
assistendo all'esasperazione di uno stato di conflittualità. (…) Nonostante la criticità dei rapporti
tra il padre e la madre di , all'interno della CTU sono avvenute delle modificazioni CP_2
importanti, che hanno consentito uno sblocco della situazione. In particolare: la signora ha Pt_1
cercato una posizione di incontro con il signor nel tentativo di aiutarlo a superare le CP_1
difficoltà presenti nel rapporto con . Il signor ha accettato le esigenze del figlio CP_2 CP_1
che hanno implicato una sostanziale modifica della loro modalità di rapporto, frenando il suo
istinto di “invadere” la vita del figlio e riconoscendo il suo bisogno di autonomia e indipendenza.
Entrambi hanno convogliato il discorso economico in altra sede separandolo dalle argomentazioni
legate a . In generale si è potuto notare come la conflittualità sia scaturita da problemi CP_2
materiali e da tratti caratteriali di ognuno, ma non si evidenziano divergenze di fondo nelle scelte
educative del figlio né atteggiamenti di alienazione dell'altro genitore”). Tale situazione è emersa anche nell'ambito del supplemento di CTU svolto in corso di causa, ove si è evidenziata, oltre alla difficoltà paterna di “stare al passo” con la crescita del figlio ormai in fase adolescenziale (cfr. pag.
20 supplemento di perizia: “Il signor sembra faticare a riconoscere la crescita del figlio e CP_1
richiama in maniera nostalgica il momento della sua infanzia, quando facevano molte cose insieme,
come unico punto possibile di benessere. Fatica anche ad affrontare un momento di confronto con
il figlio in quanto ha un costante timore che questo possa portare ad un rifiuto nei suoi confronti.
(…) La sua preoccupazione per sé stesso lo porta a non riuscire ad occuparsi obiettivamente del
figlio, spesso confondendo i suoi problemi personali con quelli legati al ruolo genitoriale”), anche le problematiche di comunicazione tra i coniugi, attivate dalla questione economica (cfr. pag. 17
supplemento di CTU, ove si legge: “Emerge anche in questo contesto come il loro dialogo si
interrompa quando iniziano le richieste economiche del signor ”). A tal proposito, la CTU ha CP_1
condivisibilmente concluso che: “Al fine di poter mantenere un affidamento congiunto dei genitori
è essenziale che venga costituito un contesto strutturato in cui i due genitori mantengano aperto un
dialogo ed un confronto sulla crescita e le scelte evolutive per il loro figlio. (…) Il passo essenziale
perché la condizione di affidamento congiunto possa essere confermata è che entrambi accettino di
recuperare e mantenere un dialogo sinergico, condizioni raggiungibile solo attraverso la
strutturazione di un contesto e di un supporto esterno” (cfr. pagg.20-21 supplemento di CTU). A tal proposito la CTU ha inoltre evidenziato la necessità che i genitori frequentino congiuntamente il percorso di sostegno alla genitorialità “in modo da trovare un contesto che preservi effettivamente
la loro comunicazione rispetto alla genitorialità dalle contaminazioni legate a conflittualità di tipo
diverso” ed anche al fine di fornire al minore delle “risposte comuni e condivise che aiutino
a sentire garantita una propria serenità e prevengano il rischio di posizioni dicotomiche CP_2
che possano causare l'esclusione o l'allontanamento del genitore nella posizione più frustrante”
(cfr. pagg. 20 e 21 supplemento CTU). Pertanto, i Servizi Sociali territorialmente competenti devono essere incaricati di predisporre, in favore di entrambi i genitori, un percorso di sostegno alla genitorialità, con gli obiettivi sopra indicati, da svolgere in maniera congiunta.
Il Collegio, ovviamente, può solo consigliare alle parti la partecipazione al suddetto percorso di sostegno alla genitorialità – al quale, comunque, entrambi i genitori hanno dichiarato di voler aderire – e, tuttavia, giova precisare che l'elevata conflittualità tra i genitori – innescata nel caso specifico dalle difficoltà di comunicazioni relativamente alle questioni economiche – costituisce di per sé indice di inidoneità genitoriale quando si traduca in un pregiudizio per la sana e serena crescita dei figli minori, potendo pertanto comportare limitazioni all'esercizio della responsabilità
genitoriale, che potranno essere, se del caso, adottate nel corso di eventuali futuri giudizi, ove verrà
attentamente valutata anche la disponibilità, l'impegno e la costanza dei genitori ad effettuare i percorsi necessari al fine di migliorare ed implementare le rispettive competenze genitoriali.
Quanto alla collocazione del minore, la stessa deve essere confermata presso la madre, come peraltro richiesto da entrambe le parti del giudizio e tenuto conto del fatto che Controparte_2
ha sempre convissuto con la ricorrente sin dalla disgregazione dell'unità famigliare, ormai risalente all'anno 2021.
Quanto agli incontri tra il padre ed il figlio deve darsi atto del miglioramento della situazione avvenuto nel corso del presente giudizio: alla data di radicazione della controversia, infatti, padre e figlio non avevano alcun rapporto e rifiutava categoricamente ogni contatto Controparte_2
con l'odierno resistente;
ad oggi, secondo quanto concordemente riferito dalle parti, padre e figlio si vedono quotidianamente (alle ore 14.00 il padre si reca a Varigotti ed incontra il figlio che torna da scuola ed, alle ore 18.30, padre e figlio si vedono nuovamente per portare il cane di a fare CP_2
una passeggiata;
ci sono stati poi ulteriori incontri nei quali si è spontaneamente recato a CP_2
casa del padre per fargli visita). A tal proposito, dalla CTU svolta nel corso del giudizio è emerso come sia fondamentale per il minore e nell'ottica di una ripresa dei rapporti padre-figlio che le frequentazioni con il genitore non collocatario rispettino le esigenze del minore e che lo stesso non si senta “più costretto a frequentare il padre secondo gli schemi fissati precedentemente” (cfr. pag.
31 CTU). Sotto tale profilo deve darsi atto della disponibilità manifestata dal padre che “nonostante
il suo temperamento, ha messo in campo uno sforzo utile e significativo per rispettare le richieste
del figlio rispetto al non essere con lui così pressante e non coinvolgere i suoi amici o i loro
genitori nella ricerca di un contatto con lui” (cfr. pag. 23 CTU). Pertanto, relativamente alle visite tra il minore ed il genitore non collocatario, il Collegio ritiene di dover disporre, anche vista l'età di che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio quando lo desideri Controparte_2
previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-
ricreativi del minore, aventi valenza prevalente, e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per il minore.
Passando alla questione economica deve innanzi tutto confermarsi la revoca del contributo posto a carico della madre a titolo di mantenimento del figlio minore (fissato dalle parti in sede di separazione nella misura di euro 1.500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie) e ciò tenuto conto del fatto che il minore risulta stabilmente e prevalentemente collocato presso la casa materna,
mentre le visite del minore con il padre paiono, allo stato, limitate soprattutto nei tempi, non prevedendo pernotti o comunque lunghi periodi di presso il padre. Controparte_2
Viceversa, stante il collocamento del minore presso la madre, deve porsi a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento del figlio minore.
A tal proposito, per ciò che attiene alle condizioni economiche delle parti si osserva quanto segue:
1. la madre, di anni 53, gestisce un albergo sito in Varigotti, nel quale precedentemente alla separazione lavoravano entrambi i coniugi e di cui, dopo la cessazione della convivenza matrimoniale, la si è occupata in via esclusiva, sulla base degli accordi interventi tra le parti;
Pt_1
2. la madre vive, unitamente al figlio minore, in un appartamento sito all'interno dell'albergo che gestisce;
3. all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., la ricorrente ha dichiarato di percepire, dalla gestione dell'albergo sito in Varigotti, un importo netto annuo oscillante tra euro 50.000,00 ed euro
80.000,00: nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente - la quale ha sempre gestito l'albergo sito in Varigotti per il tramite di una ditta individuale - abbia costituito una s.r.l., unitamente ad altri due soci, al fine di gestire l'albergo in oggetto, percependo uno stipendio mensile pari ad euro
3.500,00: tale circostanza, dedotta da entrambe le parti, risulta tuttavia priva di qualunque supporto documentale ed, inoltre, dalla documentazione e dalle allegazioni presenti agli atti del giudizio non si rivengono ragioni che giustifichino la scelta della ricorrente di limitare i propri compensi alla sola cifra di euro 3.500,00 mensile: tale scelta, pertanto, non può ricadere in danno del figlio e del marito;
4. la ricorrente ha versato in atti le dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta
2019 (pari ad euro 97.730,00), all'anno 2020 (pari ad euro 35.522,00), all'anno 2021 (pari ad euro
94.925,00) ed all'anno 2022 (pari ad euro 118.361,00);
5. la ha inoltre versato in atti gli Pt_1
estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso Intesa Sanpaolo con saldo passivo alla data del 30.06.2023 pari ad euro 10.175,00: tale conto risulta alimentato da bonifici effettuati da Hobex
AG di importi variabili, anche consistenti, mentre in uscita si registra il pagamento di un mutuo con rata mensile di euro 1.081,00 e vari pagamenti effettuati in favore di vari soggetti;
la ricorrente ha depositato anche gli estratti di un altro conto corrente a sé intestato acceso presso Unicredit con saldo attivo alla data del 31.12.2023 pari ad euro 107.872,00: tale conto pare essere utilizzato per la gestione dell'albergo, rinvenendosi diversi incassi pos e pagamenti vari;
in nessuno dei conti correnti sopra indicati si rinvengono, tuttavia, prelievi di denaro contante adeguati alle esigenze di vita della ricorrente e del figlio minore: deve, pertanto, concludersi che la ricorrente possa contare su ulteriori disponibilità non transitate sui conti correnti versati in atti;
6. si osserva, pertanto, che parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito la prova del dedotto peggioramento della sua condizione economica rispetto alla data di separazione, ove le parti hanno,
concordemente, pattuito le condizioni economiche sopra indicate;
7. viceversa, il resistente, di anni
72, non svolge alcuna attività lavorativa a far data dalla separazione;
8. dall'anno 2022 il CP_1
percepisce una pensione pari, secondo quanto dichiarato, ad euro 500,00; 9. in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. il ricorrente ha dichiarato di percepire anche un importo pari a circa euro
5.000,00/6.000,00 annui dalla locazione di un appartamento di sua proprietà;
9. il resistente vive in un immobile di sua proprietà sul quale grava un mutuo con rata mensile di circa euro 1.500,00
mensili che si estinguerà a febbraio 2026; 10. il ha dichiarato redditi annui lordi pari ad euro CP_1
18.023,00 nell'anno 2021 e ad ad euro 31.773,00 nell'anno di imposta 2022; 11. il resistente ha versato in atti gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso BPM con saldo attivo alla data del 31.10.2023 pari ad euro 136,00: tale conto risulta alimentato per lo più da versamenti effettuati dalla e da alcuni giroconti eseguiti dal medesimo mentre in uscita si registra Pt_1 CP_1
il pagamento della rata del mutuo pari a circa euro 4.400,00 trimestrali;
12. il ha versato in CP_1
atti anche gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso , con saldo attivo, alla CP_3
data del 31.12.2023, pari ad euro 630,00: tale conto risulta alimentato dai versamenti effettuati dalla per il mantenimento del figlio e del coniuge, oltre che dalla pensione percepita dal resistente Pt_1
(pari, da ultimo, a circa euro 570,00 mensili), dall'assegno unico in favore del figlio minore (pari a circa euro 170,00 mensili) e dai bonifici effettuati da alcune piattaforme online per l'affitto della casa di proprietà del ed infine da alcuni, sporadici, versamenti di denaro contante;
13. il CP_1
risulta proprietario di due appartamenti siti in Finale Ligure e relativi posti auto. CP_1
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra riportate e valutata in particolare la scarsa capacita lavorativa del tenuto conto dell'età (73 anni), considerata l'età CP_1
del figlio minore (che ha appena compiuto 13 anni) e valutati i tempi di permanenza di CP_2
presso ciascun genitore, il Collegio ritiene di dover porre a carico del padre, a titolo di
[...]
contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di euro 100,00, oltre al 10% delle spese straordinarie. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, ritiene il
Collegio di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida: * Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Per ciò che attiene alla domanda relativa alla riduzione dell'assegno posto a carico della per il Pt_1
mantenimento del la stessa è fondata per quanto di ragione. Infatti, dalla situazione CP_1
economica delle parti come sopra esposta, si evince che permane, nel caso specifico, una forte sproporzione reddituale tra la ricorrente ed il resistente, la cui capacità lavorativa, tenuto conto dell'età (73 anni) pare assai scarsa. Tuttavia, rispetto alla data della separazione può affermarsi che la situazione dell'odierno resistente sia migliorata tenuto conto della percezione da parte dello stesso della pensione, pari, da ultimo, a circa euro 570,00 mensili. Pertanto, tenuto conto di tale circostanza e valutata il patrimonio immobiliare detenuto dal che può essere messo a reddito CP_1
e considerato, altresì, che, di fatto, la sta provvedendo al pagamento delle spese anche del Pt_1
mutuo gravante sulla casa intestata al solo che scadrà il prossimo febbraio 2026, andando ad CP_1
ulteriormente migliorare la situazione del resistente, il Collegio ritiene di dover ridurre l'assegno mensile posto a carico della ricorrente, a titolo di mantenimento del marito, dagli attuali euro
2.000,00 mensili ad euro 1.300,00 mensili.
Attesa la soccombenza reciproca e visti gli esiti del giudizio deve procedersi all'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Viceversa, i genitori devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute dal , con distrazione in favore dell'Erario: si osserva che nel caso Controparte_4
specifico la nomina di un soggetto terzo che rappresentasse l'interesse del minore si è resa necessaria a causa delle lacune genitoriali manifestate da entrambi i genitori – e segnatamente tenuto conto dell'elevata conflittualità e delle difficoltà di comunicazione sussistenti tra le parti dell'odierno giudizio – che, dunque, con il loro comportamento hanno dato causa alla nomina del
Curatore, le cui spese devono, pertanto, sugli stessi gravare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Controparte_2
collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
* dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano a predisporre, in favore di entrambi i genitori, qualora dagli stessi richiesti, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità, da svolgersi congiuntamente e con gli obiettivi di cui in parte motiva;
* dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio minore quando lo desideri previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore, aventi valenza prevalente, e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per il minore;
* revoca l'assegno posto a carico della madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
* pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
la somma mensile di euro 100,00 da corrispondersi entro i primi cinque giorni Controparte_2
di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 10% delle spese straordinarie come in motivazione;
* pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del marito, Parte_1 CP_1
, la somma mensile di euro 1.300,00 da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni
[...]
mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla presente decisione;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, liquidate come da separati provvedimenti;
* condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_1 CP_1
lite necessarie per la costituzione in giudizio del Curatore Speciale, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario.
Savona, camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Mele dott. Alberto Princiotta