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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
così composta:
dott.ssa Giulia Spadaro Presidente rel dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 18.03.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2551 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Ovidio n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Clemenzi (C.F. e C.F._2 dall'Avv. Silvia Tritto (C.F. ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
APPELLANTE
E
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Controparte_1 P.IVA_1 dei Mellini 24, presso lo studio dell'avv. Michela Urbani (C.F. ) che la CodiceFiscale_4
rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti la al fine di Parte_1 Controparte_1
sentir accertare e dichiarare la responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c. o, in via subordinata ex art. 2043 c.c., per le lesioni subite e, per l'effetto, condannarla al risarcimento per l'importo di Euro
25.616,21 o nella diversa misura maggiore o minore con vittoria delle spese di lite. Assumeva l'attore che, in data 22.06.2015, si trovava in servizio di vigilanza stradale quale Agente della Polizia di Stato
1 sulla SR 578 “Salto Cicolana”, all'altezza della piazzola di sosta attigua alla carreggiata della strada e fermava il veicolo per effettuare una sosta operativa;
che nell'atto di scendere dall'autovettura, scivolava a terra a causa della presenza di brecciolino bituminoso;
che veniva trasportato al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Camillo De Lellis di ove gli veniva diagnosticato un trauma CP_1
distorsivo al ginocchio destro con prognosi di giorni 20 s.c.; che in seguito veniva ricoverato per essere sottoposto ad intervento chirurgico di “ricostruzione artroscopica intrarticolare LCA ginocchio destro”; che in seguito a sopralluogo veniva rilevata la presenza di una rampa di accesso a fondo privato realizzata su una ampia piazzola di sosta attigua alla careggiata della SR 578 idonea a provocare la dispersione dei ciottoli verso la regionale;
che il dott. redigeva perizia Persona_1
medico legale riconoscendo la misura del 9-10% di invalidità permanente, una inabilità temporanea totale al 100% di giorni 60, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 50 e una inabilità
temporanea parziale al 25% di giorni 50. Si costituiva in giudizio la contestando ed Controparte_1 impugnando, sia in fatto che in diritto, l'assunto di parte attrice, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e rilevando la totale assenza di responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro. La causa veniva istruita con le prove testimoniali e con la CTU.
Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 173/2021, pubblicata il 26.04.2021, così statuiva: “
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della per Controparte_1
complessivi Euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali (Euro 500,00 per la fase di studio, Euro
500,00 per la fase introduttiva, Euro 500,00 per la fase istruttoria, Euro 1.000,00 per la fase decisionale) oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15%;
3. pone a carico dell'attore le spese della CTU.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ogni contraria eccezione e deduzione disattesa e respinta, in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza impugnata per tutti i
motivi di cui al presente atto: nel merito/in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità
della nella causazione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento delle lesioni fisiche subite Controparte_1
dall'appellante, che si indicano nella complessiva somma di Euro 25.616,21, di cui Euro 14.641,84
(9%) a titolo di danno biologico, Euro 2.812,80 per invalidità temporanea totale, Euro 1.172,00 per
invalidità temporanea parziale al 50%, Euro 586,00 per invalidità temporanea al 25% ed Euro
6.403,57, a titolo di danno morale (33,3%),. ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di
giustizia e/o nella misura risultante dalla C.t.u. espletata nel giudizio 1^grado ovvero di Euro
2 17.557,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata e/o alternativa: nella denegata ipotesi in cui non si ritenessero sussistenti i presupposti atti a configurare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art.2051 c.c., condannare la medesima ex art.2043 c.c., al risarcimento delle lesioni fisiche subite dall'attore, che
si indicano nella complessiva somma di Euro 25.616,21, di cui Euro 14.641,84 (9%) a titolo di danno
biologico, Euro 2.812,80 per invalidità temporanea totale, Euro 1.172,00 per invalidità temporanea
parziale al 50%, Euro 586,00 per invalidità temporanea al 25% ed Euro 6.403,57 a titolo di danno
morale (33,3%), ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o nella misura
risultante dalla C.t.u. espletata nel giudizio di 1^grado ovvero di Euro 17.557,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo. - Dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante alla - Con condanna, in ciascuna delle ipotesi sopra delineate, Controparte_1
della alla restituzione delle somme che sono state o dovessero essere medio Controparte_1
tempore versate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado. - Con vittoria di spese,
competenze ed onorari relativi a entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore delle scriventi procuratrici antistatarie.”
La nel costituirsi proponeva appello incidentale condizionato e formulava le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Disattesa ogni contraria istanza: - rigettare l'appello principale proposto dal sig. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rieti, n. 173/2021, per le Parte_1
ragioni esposte nel presente atto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello proposti dall'appellante principale, accogliere i motivi di appello incidentale proposti dalla e quindi, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Controparte_1
Rieti n. 173/2021, rigettare comunque la domanda proposta dal per il difetto di titolarità Pt_1
passiva del rapporto sostanziale nei confronti della ” CP_1 CP_1
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale è articolato in tre motivi diretti a censurare il rigetto della domanda attorea.
La sentenza è motivata come segue: “La domanda non è fondata. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta in merito alla propria carenza di CP_1
legittimazione passiva in favore della Regione Lazio e/o della Astral s.p.a..
Occorre richiamare il dettato della L.R n. 14/99, articoli 124 e 125, come modificati con legge regionale del 2 settembre 2003, n. 28, che stabiliva che l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria era delegato alle Province, mentre le attività
3 relative alla manutenzione straordinaria erano affidate dalla Regione Lazio all'
[...]
. Successivamente, dal 3/03/2016, giorno successivo alla pubblicazione della D.G.R. Controparte_2
n. 56/16, in attuazione della L.R. 17/15, le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla viabilità
sono stati trasferiti alla Regione. Dal 1/07/2016, in virtù del contratto di servizio stipulato con la
Regione Lazio è responsabile della manutenzione ordinaria e Controparte_2
straordinaria della rete viaria regionale. Pertanto, nel caso di specie, considerando che il sinistro si
è verificato in data 22.06.2015, si ritiene esistente la legittimazione passiva della che CP_1
all'epoca era l'ente responsabile della manutenzione ordinaria della rete viaria regionale.
L'attore basa la propria domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. sul presupposto dell'asserito negligente comportamento della Provincia di Rieti nella manutenzione della strada regionale denominata SR 578. L'art. 2051 c.c. dispone: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito". L'attore, al fine di dimostrare la CP_ responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' convenuto, avrebbe dovuto dimostrare il nesso di causalità esistente tra la cosa in custodia, ovvero la strada, e il danno lamentato. In realtà, dalla istruttoria
condotta, non è emerso tale nesso di causalità in quanto, la prova della caduta e del danno lamentato dall'attore, quale conseguenza del cattivo stato di manutenzione della piazzola di sosta sulla SR 578, non è stata fornita. L'unico testimone presente al sinistro, collega di servizio dell'attore, ha riferito di aver fermato il veicolo in prossimità della piazzola per effettuare un controllo ad un mezzo che sopraggiungeva e che l'attore scendendo dal veicolo scivolava a terra riferendo che nel tratto di strada era presente del brecciolino bituminoso. Tale affermazione conferma la circostanza che il brecciolino era visibile;
che l'intervento degli agenti era di semplice controllo e non caratterizzato da particolare urgenza. Il fatto che l'attore sia sceso dalla macchina e sia scivolato non può allora che essere collegato ad una condotta dello stesso piuttosto distratta e non improntata a normale
prudenza e cautela e tale comportamento esclude ed interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale
(che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con
affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a. se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso… (Cfr. ex multis Cass.
n. 15383 6/07/2006). Applicando alla fattispecie in giudizio il “principio di autoresponsabilità”, che impone all'utente della strada un comportamento improntato al rispetto delle regole di cautela e
4 prudenza, la responsabilità del sinistro è da ascrivere completamente all'attore con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c., secondo comma, che espressamente esclude il risarcimento dei danni che l'agente avrebbe potuto evitare usando la ordinaria diligenza. Le spese seguono la soccombenza
e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14. Pone a carico di parte attrice le spese per la CTU nella misura già liquidata dal Giudice nel corso del giudizio.”
Con il primo motivo la sentenza è censurata per “omessa, insufficiente e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie”. Secondo l'appellante l'istruttoria di primo grado ha provato la responsabilità dell'appellata nel verificarsi del sinistro, che trova conferma: 1) nei rilevamenti effettuati dagli agenti della Polizia Stradale di intervenuti nell'immediatezza sul luogo del sinistro;
2) nella relazione CP_1 redatta dall'Astral S.p.A. successivamente all'evento; 3) negli accertamenti operati dalla Sezione
Viabilità e Trasporti dello stesso ente convenuto, che dava comunicazione all'Astral S.p.a. di aver provveduto alla “rimozione totale del materiale depositato sulla piazzola di sosta;
4) nell'elaborato peritale. Inoltre il teste ha confermato la dinamica dell'incidente, non risultando il brecciolino visibile,
a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo la sentenza è censurata per violazione dell'art. 2051 c.c. Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto integrato il caso fortuito dalla condotta dell'appellante, riconducendola all'art. 2043 c.c..
Con il terzo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c..
Secondo l'appellante ammesso e non concesso che sussista un qualche profilo di colpa rimproverabile al danneggiato, questo non priverebbe la appellata di responsabilità, intervenendo CP_1
semplicemente sulla percentuale di danno risarcibile.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente essendo strettamente connessi.
È opportuno premettere, in iure, che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (tra le più recenti, Cass. n. 2477/2018: “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale” (cfr. Cass. n. 27724/2018; Cass. n.
20943/2022).
Muovendo da tale considerazione, la S.C. ha, quindi, affermato, per un verso, che grava sul
5 danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, per altro verso, che incombe al custode danneggiante l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato,
orientamento, questo, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso
fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale,
senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U. n. 20943/2022).
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, “Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia,
l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa
considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose),
e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili” (Cass. 6 agosto
1997, n. 7276; v. anche Cass. 15 febbraio 2000, n. 1682; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331)
È, quindi, onere del danneggiato provare che il sinistro è causalmente e logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla cosa nell'ambito di un normale impiego della stessa.
Si è, così, per questa via affermato che “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione” (Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia
6 rimasta assolutamente incerta (principio, questo, di recente ribadito in materia di danni da responsabilità medica: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. 11
novembre 2019, n. 28991; Cass. 11 novembre 2019, n. 28992; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102; Cass.
26 novembre 2020, n. 26907; Cass. 6 luglio 2020, n. 13848).
Fornita, da parte del danneggiato, la prova della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode provare, per sottrarsi da responsabilità,
il caso fortuito, che, come sopra anticipato, può essere rappresentato da fatto naturale, da fatto del terzo e/o da fatto del danneggiato (sull'argomento, v. anche Cass. 10 ottobre 2008, n. 25029; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21727; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25838; Cass. 9 novembre 2017, n. 26533; Cass.
30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. 26 novembre 2019, n. 30729; Cass. 1° dicembre 2021, n. 37708;
Cass. 11 febbraio 2022, n. 4588; Cass., Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
Nell'ipotesi da ultimo considerata, la responsabilità del custode può essere, quindi, esclusa laddove il danno sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23584: “Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di
custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”; v. anche, tra le più recenti, Cass. 17 novembre 2021, n. 34886: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”).
La S.C. ha, altresì, precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non
7 deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi la S.C. ha, così, ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
“quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica
è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. 13 gennaio 2015,
n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 23 maggio 2023, n. 14228).
Con analogo ragionamento la Corte di Cassazione nel confermare la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità del gestore di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali, ha ulteriormente precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. 20 luglio 2023, n. 21675); ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'inquilina di uno stabile a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi lungo la rampa delle scale a causa della dimostrata difettosità di una finestra, escludendo la responsabilità del da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul rilievo che, pur essendo stata dimostrata CP_4
l'esistenza di una situazione di fatto di per sé oggettivamente pericolosa, rappresentata da una chiazza d'acqua, il danno non era risarcibile, essendo l'evento prevedibile ed evitabile, “essendosi lo stesso verificato in un condominio e coinvolgendo un'inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto,
“a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile”, tra cui “la possibilità per l'acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità””(Cass. 13 maggio 2010, n. 11592; v. anche Cass. 22
8 giugno 2016, n. 12895 in una fattispecie nella quale il danneggiato era caduto rovinosamente a terra da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano per sua disattenzione, in considerazione della sussistenza di specifiche circostanze concrete che avrebbero reso superabile la situazione di pericolo creata dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).
Ciò premesso il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra il danno e la cosa, ritenendo prevedibile ed evitabile la situazione di pericolo.
In linea di fatto durante l'istruttoria di primo grado è stato sentito quale teste collega Testimone_1 dell'appellante, il quale ha riferito che il giorno in questione (22.6.2015, con turno di servizio 12:55-
19.08) era alla guida nell'auto di servizio in cui si trovata l'appellante e che si erano fermati per poter effettuare un controllo ad un autocarro che in precedenza aveva attirato la loro attenzione e sulla strada c'era una piazzola dove potersi fermare;
che nello scendere dall'auto di servizio l'appellante è caduto rovinosamente a terra a causa della presenza di brecciolino bituminoso. Il teste ha dichiarato di non essere in grado di dire se il tratto di strada fosse privo di segnaletica indicante il brecciolino,
in quanto era concentrato prima sulla ricerca di un punto adeguato nel quale fermarmi e dopo nel soccorso del collega, precisando che comunque la segnaletica provvisoria verticale a terra non c'era sul posto.
La testimonianza resa da parte del che era con l'appellante al momento dell'incidente, Tes_1
porta a ritenere provato che lo stesso sia caduto nello scendere dalla macchina per la presenza di brecciolino a terra, come d'altronde ritenuto da parte del giudice di primo grado.
L'appellante censura la sentenza per avere escluso il nesso di causalità per essere il brecciolino visibile.
Innanzitutto va evidenziato come l'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado ha valutato erroneamente i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. anche in relazione all'art. 1227 c.c. è infondato.
Infatti come sopra evidenziato secondo l'insegnamento della S.C. l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. n.
14228/2023). Pertanto è sufficiente una condotta colposa del danneggiato per escludere il nesso di causalità. Il che rende irrilevante il rinvio alla documentazione che comprova la situazione di pericolo data dalla presenza del brecciolino.
9 Inoltre in relazione all'art. 1227, comma 1, c.c., che richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. n. 34886/2021).
Nel caso di specie l'incidente si è verificato in pieno giorno (in data 22.6.2015) e quindi in una situazione di piena visibilità del terreno e della situazione di pericolo. A ciò si aggiunga che secondo la stessa prospettazione attorea veniva in rilievo del brecciolino bituminoso nel piazzale di sosta in cui si era verificata la caduta. Dalle foto prodotte risulta che il materiale interessava ampia zona del piazzale. Inoltre se il teste nulla ha riferito in ordine alla visibilità del brecciolino, nulla ha dichiarato in ordine ad elementi che potevano renderlo non visibile. E d'altronde lo stesso appellante non deduce che fosse coperto o comunque non visibile per qualche ragione, limitandosi a sostenere la caduta a causa di brecciolino a terra.
Ne consegue che, a fronte di una situazione di pericolo facilmente evitabile con l'ordinaria diligenza, semplicemente guardando dove si mettevano i piedi prima di scendere dalla macchina,
condivisibilmente il giudice di primo grado ha escluso in nesso di causalità, ritenendo escluso il nesso di causalità attesa la condotta colposa dell'appellante. E sul punto il giudice di primo grado ha attribuito anche rilevanza al fatto, non censurato, che non vi era alcuna urgenza nella condotta dell'appellante di discesa della macchina.
Inoltre non può essere condiviso l'assunto secondo cui la presenza del brecciolino nella strada non fosse in alcun modo prevedibile, trattandosi di strada pubblica nella quale, proprio per l'uso generalizzato e la difficoltà per la pa di un controllo generalizzato, gli utenti possono prevedere la presenza di anomalie. Pertanto siamo dinanzi ad una situazione di pericolo percepibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza.
Infine, il fatto che la situazione di pericolo fosse facilmente percepibile ed evitabile esclude in radice il nesso di causalità, non operando quindi in relazione all'art. 1227 c.c..
In definitiva l'appello è infondato.
La ha proposto appello incidentale condizionato censurando la sentenza per avere CP_1 CP_1
10 ritenuto la sua legittimazione. Il rigetto dell'appello principale assorbe l'esame dell'appello incidentale condizionato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 25.000, valori nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale condizionato proposto dalla così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore della Provincia delle spese del grado che Parte_1 CP_1
liquida in € 2.910,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, 18.3.2025
Il presidente est.
Giulia Spadaro
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