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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5967 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 35167/2020 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Arachi e Ivana Parte_1
Clementi, come da procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Votano, come da procura in Controparte_1
atti; resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.7.2020 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nate le figlie (in data Per_1
17.10.2008), (in data 4.3.2010) e (in data 26.8.2013) e di avere Per_2 Per_3
ottenuto sentenza non definitiva di separazione in data 13.12.2016 e definitiva in data
27.1.2020 (appellata e procedimento definito con sentenza della Corte d'Appello datata 7.7.2022, cfr. sentenze, in atti), chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso delle figlie minori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso e nelle note di precisazione delle conclusioni, con la determinazione di un assegno di mantenimento a suo carico per le sole figlie pari ad euro 1.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse di cui al protocollo di questo Tribunale.
In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente chiedeva di corrispondere per le figlie la somma di euro 1.200,00 mensili e, in via subordinata per l'assegno divorzile, una somma inferiore a quella vigente, inalterate le altre domande.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla pronuncia di divorzio e chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie minori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre come meglio indicato nella comparsa di costituzione e risposta e nelle note di precisazione delle conclusioni, con la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per le figlie pari ad euro 2.400,00 mensili e di un assegno divorzile pari ad euro 2.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie per le figlie a carico del padre.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, dunque: affidamento condiviso delle minori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre come meglio indicato nella citata sentenza di separazione;
un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per le figlie pari ad euro
2.400,00 mensili (allora non era ancora stata emessa la sentenza della Corte d'Appello che diminuirà detta somma ad euro 2.000,00 mensili) e per la moglie pari ad euro
2.000,00 mensili, oltre a tutte le spese straordinarie per le figlie a carico dell' (la Parte_1
citata sentenza della Corte d'Appello suddividerà dette spese tra le parti al 50% ciascuno). In questo giudizio è già stata emessa sentenza sullo status.
In ordine, poi, alle determinazioni relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita delle tre figlie minori, si ritiene di confermare le statuizioni vigenti, valutato l'interesse delle due ragazze.
Quanto all'assegno divorzile, si rileva che risulta provato che la moglie nel corso del matrimonio si sia dedicata alla famiglia, marito e figlie, anche prestando attività lavorativa in aiuto al coniuge che gestiva una macelleria, senza retribuzione e di mattina, così da potersi dedicare alle figlie il resto della giornata (cfr. sul punto dichiarazioni rese dalla teste e dalla teste ). Testimone_1 Testimone_2
Quanto, poi, alle condizioni economiche delle parti, si osserva quanto segue, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, gli estratti conto, nonchè i contratti di locazione degli immobili in proprietà all' , in atti: Parte_1
il ricorrente percepisce elevati redditi dai canoni di locazione degli immobili in sua proprietà, anche ad uso commerciale, pari ad euro 3.250,00 lordi mensili stando alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2011 e pari ad euro 6.400,00 mensili secondo i n. 9 contratti depositati dal ricorrente in data 15.5.2023 (due degli immobili sono intestati ad una società di cui il ricorrente è socio unico, cfr. dichiarazione cit. e visura camerale, in atti), somme che devono comunque considerarsi retraibili dai detti cespiti, risultando anche titolare di somme investite per euro 185.183,00 al settembre
2021; la non svolge attività lavorativa, è proprietaria di un immobile di 45 mq e CP_1
dell'annesso garage siti a Roma (già locato ad euro 650,00 mensili, pur se sfitto dal
2017, come dedotto anche in sede di memoria conclusionale dalla stessa resistente, somma da considerarsi in ogni caso retraibile del citato immobile) e risulta onerata del canone di locazione dell'abitazione dove vive con le figlie pari ad euro 1.300,00 mensili.
La Suprema Corte ha anche di recente statuito che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”,
(Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).
Ciò premesso, valutata la capacità lavorativa di entrambe le parti, nulla di diverso essendo emerso, si ritiene di determinare a carico del ricorrente, a far data dalla sentenza di divorzio, un assegno divorzile pari ad euro 1.700,00 mensili, oltre Istat, e di confermare l'assegno di mantenimento a carico dell' per le tre figlie pari Parte_1
ad euro 2.000,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (somme mensili da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla , oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie per le tre minori di cui al protocollo di questo Tribunale.
Considerata la natura del giudizio, nonchè la soccombenza del ricorrente sulla domanda di assegno divorzile, si condanna l alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute dalla nella misura di un terzo, liquidate come in dispositivo, CP_1
compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida le tre figlie minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-conferma il vigente assegno di mantenimento a carico dell' per le tre figlie, pari Parte_1
ad euro 2.000,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie per le tre minori di cui al protocollo di questo Tribunale;
- determina a carico dell' , a far data dalla sentenza di divorzio, un assegno Parte_1
divorzile pari ad euro 1.700,00 mensili, oltre Istat;
-dispone che le somme mensili vengano versate dall' alla entro il g. 5 Parte_1 CP_1
di ogni mese;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella Parte_1 CP_1
misura di un terzo, liquidate in euro 1.015,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 8.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 35167/2020 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Arachi e Ivana Parte_1
Clementi, come da procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Votano, come da procura in Controparte_1
atti; resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.7.2020 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nate le figlie (in data Per_1
17.10.2008), (in data 4.3.2010) e (in data 26.8.2013) e di avere Per_2 Per_3
ottenuto sentenza non definitiva di separazione in data 13.12.2016 e definitiva in data
27.1.2020 (appellata e procedimento definito con sentenza della Corte d'Appello datata 7.7.2022, cfr. sentenze, in atti), chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso delle figlie minori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso e nelle note di precisazione delle conclusioni, con la determinazione di un assegno di mantenimento a suo carico per le sole figlie pari ad euro 1.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse di cui al protocollo di questo Tribunale.
In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente chiedeva di corrispondere per le figlie la somma di euro 1.200,00 mensili e, in via subordinata per l'assegno divorzile, una somma inferiore a quella vigente, inalterate le altre domande.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla pronuncia di divorzio e chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie minori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre come meglio indicato nella comparsa di costituzione e risposta e nelle note di precisazione delle conclusioni, con la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per le figlie pari ad euro 2.400,00 mensili e di un assegno divorzile pari ad euro 2.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie per le figlie a carico del padre.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, dunque: affidamento condiviso delle minori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre come meglio indicato nella citata sentenza di separazione;
un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per le figlie pari ad euro
2.400,00 mensili (allora non era ancora stata emessa la sentenza della Corte d'Appello che diminuirà detta somma ad euro 2.000,00 mensili) e per la moglie pari ad euro
2.000,00 mensili, oltre a tutte le spese straordinarie per le figlie a carico dell' (la Parte_1
citata sentenza della Corte d'Appello suddividerà dette spese tra le parti al 50% ciascuno). In questo giudizio è già stata emessa sentenza sullo status.
In ordine, poi, alle determinazioni relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita delle tre figlie minori, si ritiene di confermare le statuizioni vigenti, valutato l'interesse delle due ragazze.
Quanto all'assegno divorzile, si rileva che risulta provato che la moglie nel corso del matrimonio si sia dedicata alla famiglia, marito e figlie, anche prestando attività lavorativa in aiuto al coniuge che gestiva una macelleria, senza retribuzione e di mattina, così da potersi dedicare alle figlie il resto della giornata (cfr. sul punto dichiarazioni rese dalla teste e dalla teste ). Testimone_1 Testimone_2
Quanto, poi, alle condizioni economiche delle parti, si osserva quanto segue, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, gli estratti conto, nonchè i contratti di locazione degli immobili in proprietà all' , in atti: Parte_1
il ricorrente percepisce elevati redditi dai canoni di locazione degli immobili in sua proprietà, anche ad uso commerciale, pari ad euro 3.250,00 lordi mensili stando alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2011 e pari ad euro 6.400,00 mensili secondo i n. 9 contratti depositati dal ricorrente in data 15.5.2023 (due degli immobili sono intestati ad una società di cui il ricorrente è socio unico, cfr. dichiarazione cit. e visura camerale, in atti), somme che devono comunque considerarsi retraibili dai detti cespiti, risultando anche titolare di somme investite per euro 185.183,00 al settembre
2021; la non svolge attività lavorativa, è proprietaria di un immobile di 45 mq e CP_1
dell'annesso garage siti a Roma (già locato ad euro 650,00 mensili, pur se sfitto dal
2017, come dedotto anche in sede di memoria conclusionale dalla stessa resistente, somma da considerarsi in ogni caso retraibile del citato immobile) e risulta onerata del canone di locazione dell'abitazione dove vive con le figlie pari ad euro 1.300,00 mensili.
La Suprema Corte ha anche di recente statuito che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.”,
(Cass., sent del 19.12.2023, n. 35434).
Ciò premesso, valutata la capacità lavorativa di entrambe le parti, nulla di diverso essendo emerso, si ritiene di determinare a carico del ricorrente, a far data dalla sentenza di divorzio, un assegno divorzile pari ad euro 1.700,00 mensili, oltre Istat, e di confermare l'assegno di mantenimento a carico dell' per le tre figlie pari Parte_1
ad euro 2.000,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (somme mensili da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla , oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie per le tre minori di cui al protocollo di questo Tribunale.
Considerata la natura del giudizio, nonchè la soccombenza del ricorrente sulla domanda di assegno divorzile, si condanna l alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute dalla nella misura di un terzo, liquidate come in dispositivo, CP_1
compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida le tre figlie minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-conferma il vigente assegno di mantenimento a carico dell' per le tre figlie, pari Parte_1
ad euro 2.000,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie per le tre minori di cui al protocollo di questo Tribunale;
- determina a carico dell' , a far data dalla sentenza di divorzio, un assegno Parte_1
divorzile pari ad euro 1.700,00 mensili, oltre Istat;
-dispone che le somme mensili vengano versate dall' alla entro il g. 5 Parte_1 CP_1
di ogni mese;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella Parte_1 CP_1
misura di un terzo, liquidate in euro 1.015,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 8.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi