Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09970/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9970 del 2022, proposto da Condominio di via Cardinale Garampi 184, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Podda, Luca D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca D'Agostino in Roma, via Giuseppe Mercalli, 13;
contro
Azienda Municpale Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Libretti, Elisa D'Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI Di IN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A. del Piano di posizionamento dei contenitori stradali del Municipio XIV approvato in data 06.06.2022 per effetto del decorso di sessanta giorni dalla data di trasmissione del piano a Roma Capitale da parte di Ama S.p.A., avvenuta con nota prot n. 0027907.U del 07/04/2022 (doc. 1), ai sensi dell'art. 19 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del 13 maggio 2021, nella parte in cui colloca n. 7 cassonetti per la raccolta dei rifiuti in via Cardinale Garampi n. 184;
B. ove occorra, della medesima nota prot. nota 0027907.U del 07/04/2022 adottata da Ama S.p.A. e trasmessa a Roma Capitale in pari data e di tutti i relativi allegati (doc. 2);
C. ove occorra, del silenzio serbato da Roma Capitale sulla richiesta di modifica del Piano di posizionamento dei contenitori stradali presentata dal Condominio ricorrente in data 4 maggio 2022 (doc. 3);
D. nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, con cui le amministrazioni evocate in giudizio hanno inteso confermare il Piano di posizionamento dei contenitori stradali del Municipio XIV impugnato sub lett. A).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Municpale Ambiente S.p.A. e di Roma Capitale;
Vista la nota del 18 gennaio 2024 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. CI LE PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, è stato principalmente impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, relativo al posizionamento dei contenitori stradali del Municipio XIV approvato in data 06.06.2022, nella parte in cui collocava n. 7 cassonetti per la raccolta dei rifiuti in via Cardinale Garampi n. 184, in prossimità del condominio ricorrente.
2. Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le parti resistenti.
3. Con nota del 18 gennaio 2024, parte ricorrente dichiarava l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’azienda resistente rimosso i contenitori.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 9.1.2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a.
5. Il Collegio deve prendere atto della nota del 18 gennaio 2024, con la quale parte ricorrente ha comunicato la ricollocazione dei cassonetti e la piena realizzazione dell’interesse sotteso alla proposizione del ricorso.
Non resta dunque che prendere atto di quanto sopra e dichiarare cessata la materia del contendere.
6. Può disporsi la compensazione delle spese di giudizio che da richiesta di parte ricorrente, cui parte resistente non si è opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR BA AV, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
CI LE PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI LE PI | AR BA AV |
IL SEGRETARIO