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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4856/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH CU, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4856/2023, promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(
[...] C.F._2 Parte_3
( ), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Barone C.F._3
Antonio;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
, Controparte_1 Controparte_3
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] P.IVA_1 [...]
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 P.IVA_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
E
( ), in Controparte_5 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Velardi Francesco;
-resistenti-
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.04.2023 le ricorrenti in epigrafe indicate hanno dedotto: di avere prestato attività lavorativa per l'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico (AAPIT) di Catania quali lavoratrici socialmente utili ( e Pt_1 Pt_2 quali architetti e quale archeologa); di essere state successivamente assunte dalla Pt_3 stessa AAPIT con contratto a tempo determinato e inquadramento in categoria C e di essere successivamente state stabilizzate a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria inferiore B;
di avere prestato sempre attività lavorativa subordinata e di avere subito, al momento dell'assunzione a tempo determinato, un demansionamento e una dequalificazione atteso che “laddove il lavoratore era stato avviato come LPU nel livello D, è stato poi contrattualizzato in categoria C, ed infine stabilizzato in categoria B”. In punto di diritto, richiamata la normativa che ha disciplinato la soppressione delle AAPIT e la giurisprudenza eurounitaria e di legittimità in materia di divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, le ricorrenti hanno affermato il diritto a mantenere il livello originario di inquadramento, anche ai sensi degli artt. 2103 c.c. e 52 del D.lgs. 165/2001, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento e affermare il diritto dei ricorrenti a conservare il superiore livello di inquadramento attribuito in costanza del rapporto a tempo determinato e per l'effetto riconoscere il diritto al riconoscimento di tutte le differenze retributive maturate in base al superiore livello di inquadramento dal momento dell'illegittima dequalificazione, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- Condannare l'Amministrazione resistente a reinquadrare i ricorrenti nel superiore livello di inquadramento posseduto in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato per come evincibile per ciascun ricorrente e condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di tutte le differenze retributive determinate dall'illegittimo demansionamento dal momento della cessazione del rapporto a tempo determinato e fino all'effettivo reinquadramento, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost.
2 - Condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere all' e/o al CP_5 [...]
tutte le differenze contributive maturate per l'inquadramento maggiore di cui Controparte_4
i ricorrenti hanno diritto;
- In subordine, ove ritenuto legittimato passivo l Controparte_2
disporre nei confronti di quest'ultimo tutte le attività di accertamento
[...]
e condanna su richieste in via principale nei confronti dell'Assessorato datore di lavoro resistente;
- Con condanna, comunque, della parte resistente, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre cpa, iva e spese generali”.
1.2. Si è costituito in giudizio l chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza della CP_5 domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale delle parti ricorrenti con conseguente condanna, nei limiti della prescrizione, al versamento dei contributi dovuti in favore dell'Ente.
1.3. Con memoria del 27.10.2023 si sono costituiti tardivamente l'
[...]
, l' Controparte_2 Controparte_6
e il , eccependo in primo luogo il difetto di
[...] Controparte_4 legittimazione passiva dell e del . Controparte_6 Controparte_4
Hanno poi contestato nel merito la fondatezza del ricorso, stante l'istaurazione di un nuovo rapporto di lavoro per effetto della stabilizzazione, deducendo inoltre l'esclusione della natura subordinata del lavoro socialmente utile e, in ogni caso, l'assenza di prova dei caratteri propri della subordinazione.
1.4. Senza necessità di istruttoria stante il carattere generico e valutativo dei capitoli di prova articolati in ricorso, la causa è stata trattata per discussione e decisione all'udienza del
10.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti;
verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, il procedimento è definito con la presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto di causa è l'accertamento del diritto delle ricorrenti, lavoratrici LPU a far data dal 2000 delle ex AAPIT, poi assunte a tempo determinato nel 2005 e successivamente stabilizzate presso l nel 2010, a mantenere il medesimo Controparte_3 inquadramento contrattuale attribuito nel periodo di assunzione a tempo determinato e successivamente non riconosciuto in fase di stabilizzazione.
3 2.1. In punto di fatto, dalla documentazione versata in atti dalle parti ricorrenti si evince che le ricorrenti sono state impiegate dall'anno 2000 all'anno 2005 in lavori di pubblica utilità
e attività socialmente utili avviate dall'AAPIT di Catania;
fino all'aprile 2007 sono state assunte dalla medesima AAPIT con contratto a tempo determinato quinquennale, stipulato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21/2003, con inquadramento nella categoria C;
dalla fine di aprile 2007 sono state assunte con ulteriore contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 8 della
L.R. 16/2006, nell'ambito delle procedure per la stabilizzazione dei dipendenti AAPIT, enti in via di soppressione, con inquadramento nella categoria B;
tali rapporti sono stati poi trasformati nel 2010 in rapporti a tempo indeterminato con mantenimento della categoria B di inquadramento (cfr. doc. allegata al ricorso;
doc. 1 allegato alla memoria dell'Avvocatura).
Risulta dunque che, una volta avviato il processo di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della L.R. 16/2006, le ricorrenti sono state inquadrate nella categoria B, con mutamento rispetto al precedente inquadramento in categoria C, dal che discenderebbe la pretesa alla conservazione della precedente qualifica di inquadramento e il lamentato demansionamento.
2.2. All'affermazione del diritto alla conservazione dell'inquadramento osta, in via assorbente, rilevare che non è possibile ravvisare alcuna continuità tra i rapporti di lavoro antecedenti e successivi alla stabilizzazione, circostanza che rende peraltro superflua ogni considerazione in punto di natura e qualificazione giuridica del rapporto di impiego delle ricorrenti quali LSU.
Si richiamano a tal fine le condivisibili affermazioni della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di esame nel presente giudizio.
“Ai fini dell'analisi della fattispecie in esame occorre far in primo luogo riferimento alla
L.R. siciliana n. 85 del 1995 quale prima fonte normativa regionale che ha disciplinato, tra
l'altro, la realizzazione da parte degli enti locali di progetti di pubblica utilità mediante la stipula di contratti di diritto privato.
Gli artt. 11 e 12 di tale legge sono stati sottoposti al vaglio della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 271 del 1996, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto sussistere la potestà legislativa regionale concorrente nella materia della legislazione sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f dello statuto speciale, nei limiti dei principi ed interessi generali che informano la legislazione dello Stato, come esercitata, anche in ragione dell'interesse nazionale positivizzato dalla legislazione statale. Ciò in considerazione della circostanza che la regolamentazione dell'avviamento dei giovani al lavoro nelle aree ad alta
4 disoccupazione (finalità alla quale il Giudice delle Leggi riconduce i lavori socialmente utili, i progetti di pubblica utilità e la disciplina regionale in esame), non precludeva autonomi interventi delle Regioni nell'esercizio delle rispettive competenze costituzionali (in termini
Cass. n. 25675 del 2017).
Sempre ai fini del corretto inquadramento del caso in esame occorre, inoltre, tener conto dell'orientamento espresso da Cass. n. 17372 del 2017 che, sia pure con riguardo alla diversa controversia relativa alla applicazione della progressione economica orizzontale a lavoratori assunti dall'amministrazione comunale con contratti a tempo determinato e parziale ex lege n.
85 del 1995, ha ritenuto che l'esame della fattispecie in ragione della disciplina legale, statale, regionale, ed eurounitaria non può prescindere dal vaglio analitico del contratto posto a fondamento della domanda, non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale.
Nel caso in esame, la motivazione della sentenza della Corte territoriale parte dal presupposto di fatto, non costituente oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, che quest'ultima è rientrata nel bacino dei lavoratori a termine ammessi alla stabilizzazione quale lavoratrice AS […], con la quale aveva stipulato un primo contratto a termine in forza dell'art. 25 legge regionale n. 21 del 29.12.2003.
Con tale intervento normativo, il legislatore regionale ha agevolato la "fuoriuscita" dei lavoratori socialmente utili, individuando le tipologie di contratto di lavoro che gli enti potevano scegliere nelle seguenti: contratti quinquennali di diritto privato;
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto;
assunzioni ai sensi del D.Lgs.
1 dicembre 1997, n. 468, art. 12, comma 4, e successive modifiche ed integrazioni;
assunzioni ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 6, e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.
Il titolo vantato […] per rientrare nel processo di stabilizzazione è, dunque, la titolarità di un contratto a termine alle dipendenze l' […], Parte_4 stipulato ai sensi della L.R. n. 21 del 2003.
A tale legge fa riferimento il nuovo intervento legislativo nella materia in esame, rappresentato dalla L.R. 14 aprile 2006, art. 16 che, all'art. 8, intitolato "personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti" prevede che "il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui alla L.R.
21 dicembre 1995, n. 85, art. 12 e con contratto a termine di cui alla L.R. 29 dicembre 2003,
5 n. 21, art. 25 o impegnato in attività socialmente utili presso le Aziende Provinciali per
l'incremento turistico, presso le Aziende Autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonchè presso gli Enti
Parco rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla . CP_1
Le modalità con le quali il legislatore regionale è nuovamente intervenuto a disciplinare il processo di stabilizzazione, cui la ricorrente aveva diritto a partecipare, non prevedono la conversione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato in essere, ma
l'inserimento nel processo di stabilizzazione dei dipendenti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili, mediante stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato.
Tali modalità di attuazione del processo di stabilizzazione escludono, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che la disposizione di cui alla L.R. Sicilia n. 16 del 2006, art.
8 consenta assunzioni nel ruolo regionale e, conseguentemente, che i lavoratori ammessi a tale processo possano vantare diritti, come quello dedotto in giudizio dalla ricorrente, al mantenimento della qualifica conseguita nel corso del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.
Infondate sono, dunque, le doglianze formulate in ricorso, dirette a censurare la sentenza impugnata sulla base della "ratio" della L.R. n. 16 del 2006 (prospettata dalla ricorrente come esposto al punto 3) in quanto il legislatore regionale non ha previsto la successione della nel contratto stipulato dalla A. con la , ma CP_1 Controparte_7 la conclusione di un nuovo contratto a tempo determinato tra la e la ricorrente, nel CP_1 quale è stato, pertanto, legittimamente attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito dalla medesima ricorrente nel corso del precedente rapporto alle dipendenze di altro datore di lavoro ( ). Controparte_7
Ne consegue che deve condividersi la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto dirimente la circostanza della sussistenza di una soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro” (cfr. Cass. n. 8134/2018; in conforme, Cass. n. 297/2023; Cass. n. 15664/2024).
Dunque, posto che i processi di stabilizzazione determinano l'instaurazione di rapporti di lavoro nuovi, che non si pongono in continuità con altri e precedenti rapporti intercorsi tra le parti, non può riconoscersi alle ricorrenti il diritto alla conservazione del diverso e superiore inquadramento nella categoria C, dovendo considerarsi pienamente legittima la stipula di nuovi contratti con inquadramento in categoria B.
2.3. Le domande risultano infondate anche laddove dovessero qualificarsi come dirette all'accertamento del concreto svolgimento di mansioni superiori, atteso che nel corpo del
6 ricorso le ricorrenti hanno affermato di aver subito una retrocessione ad una categoria inferiore
“senza peraltro modificarne la mansione svolta” (cfr. pag. 9 del ricorso).
A riguardo occorre premettere che l'eventuale svolgimento di mansioni superiori, pur ove fosse accertato nel caso di specie, non potrebbe ad ogni modo condurre all'acquisizione del superiore inquadramento preteso, dal momento che a ciò osta il disposto dell'art. 52 co. 1 del
D.lgs. 165/2001, ai sensi del quale “L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione a incarichi di direzione”; lo svolgimento di mansioni superiori può al più determinare il diritto ad ottenere il trattamento economico per la qualifica superiore svolta, ai sensi del successivo co. 5.
Tuttavia, sotto tale profilo il ricorso è del tutto carente di allegazioni. Le ricorrenti non hanno infatti compiuto alcuna, nemmeno minima, descrizione delle mansioni in concreto ed effettivamente svolte in costanza di rapporto, né hanno argomentato in ordine alla loro riconducibilità al livello di inquadramento superiore a quello di appartenenza. Ne discende che la domanda non può che ritenersi infondata.
3. Dalla infondatezza delle superiori domande discende il rigetto delle ulteriori pretese avanzate ai fini contributivi.
4. Le spese di lite tra le ricorrenti e le Amministrazioni regionali difese dall'Avvocatura dello Stato seguono la soccombenza e sono poste a carico delle prime, nella misura liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale e del valore indeterminabile della causa (scaglione fino a € 52.000,00).
Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti tra le ricorrenti ed , tenuto CP_5 conto della estraneità dell'Ente previdenziale al merito della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH CU, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4856/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dell'
[...]
, dell' Controparte_2 Controparte_6
e del delle spese di lite, liquidate nella somma
[...] Controparte_4
7 complessiva di € 4.628,5 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite fra le ricorrenti e . CP_5
Catania, 31/10/2025
La giudice del lavoro
CH CU
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH CU, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4856/2023, promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(
[...] C.F._2 Parte_3
( ), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Barone C.F._3
Antonio;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
, Controparte_1 Controparte_3
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] P.IVA_1 [...]
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 P.IVA_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
E
( ), in Controparte_5 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Velardi Francesco;
-resistenti-
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.04.2023 le ricorrenti in epigrafe indicate hanno dedotto: di avere prestato attività lavorativa per l'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico (AAPIT) di Catania quali lavoratrici socialmente utili ( e Pt_1 Pt_2 quali architetti e quale archeologa); di essere state successivamente assunte dalla Pt_3 stessa AAPIT con contratto a tempo determinato e inquadramento in categoria C e di essere successivamente state stabilizzate a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria inferiore B;
di avere prestato sempre attività lavorativa subordinata e di avere subito, al momento dell'assunzione a tempo determinato, un demansionamento e una dequalificazione atteso che “laddove il lavoratore era stato avviato come LPU nel livello D, è stato poi contrattualizzato in categoria C, ed infine stabilizzato in categoria B”. In punto di diritto, richiamata la normativa che ha disciplinato la soppressione delle AAPIT e la giurisprudenza eurounitaria e di legittimità in materia di divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, le ricorrenti hanno affermato il diritto a mantenere il livello originario di inquadramento, anche ai sensi degli artt. 2103 c.c. e 52 del D.lgs. 165/2001, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento e affermare il diritto dei ricorrenti a conservare il superiore livello di inquadramento attribuito in costanza del rapporto a tempo determinato e per l'effetto riconoscere il diritto al riconoscimento di tutte le differenze retributive maturate in base al superiore livello di inquadramento dal momento dell'illegittima dequalificazione, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- Condannare l'Amministrazione resistente a reinquadrare i ricorrenti nel superiore livello di inquadramento posseduto in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato per come evincibile per ciascun ricorrente e condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di tutte le differenze retributive determinate dall'illegittimo demansionamento dal momento della cessazione del rapporto a tempo determinato e fino all'effettivo reinquadramento, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost.
2 - Condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere all' e/o al CP_5 [...]
tutte le differenze contributive maturate per l'inquadramento maggiore di cui Controparte_4
i ricorrenti hanno diritto;
- In subordine, ove ritenuto legittimato passivo l Controparte_2
disporre nei confronti di quest'ultimo tutte le attività di accertamento
[...]
e condanna su richieste in via principale nei confronti dell'Assessorato datore di lavoro resistente;
- Con condanna, comunque, della parte resistente, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre cpa, iva e spese generali”.
1.2. Si è costituito in giudizio l chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza della CP_5 domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale delle parti ricorrenti con conseguente condanna, nei limiti della prescrizione, al versamento dei contributi dovuti in favore dell'Ente.
1.3. Con memoria del 27.10.2023 si sono costituiti tardivamente l'
[...]
, l' Controparte_2 Controparte_6
e il , eccependo in primo luogo il difetto di
[...] Controparte_4 legittimazione passiva dell e del . Controparte_6 Controparte_4
Hanno poi contestato nel merito la fondatezza del ricorso, stante l'istaurazione di un nuovo rapporto di lavoro per effetto della stabilizzazione, deducendo inoltre l'esclusione della natura subordinata del lavoro socialmente utile e, in ogni caso, l'assenza di prova dei caratteri propri della subordinazione.
1.4. Senza necessità di istruttoria stante il carattere generico e valutativo dei capitoli di prova articolati in ricorso, la causa è stata trattata per discussione e decisione all'udienza del
10.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti;
verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, il procedimento è definito con la presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto di causa è l'accertamento del diritto delle ricorrenti, lavoratrici LPU a far data dal 2000 delle ex AAPIT, poi assunte a tempo determinato nel 2005 e successivamente stabilizzate presso l nel 2010, a mantenere il medesimo Controparte_3 inquadramento contrattuale attribuito nel periodo di assunzione a tempo determinato e successivamente non riconosciuto in fase di stabilizzazione.
3 2.1. In punto di fatto, dalla documentazione versata in atti dalle parti ricorrenti si evince che le ricorrenti sono state impiegate dall'anno 2000 all'anno 2005 in lavori di pubblica utilità
e attività socialmente utili avviate dall'AAPIT di Catania;
fino all'aprile 2007 sono state assunte dalla medesima AAPIT con contratto a tempo determinato quinquennale, stipulato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21/2003, con inquadramento nella categoria C;
dalla fine di aprile 2007 sono state assunte con ulteriore contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 8 della
L.R. 16/2006, nell'ambito delle procedure per la stabilizzazione dei dipendenti AAPIT, enti in via di soppressione, con inquadramento nella categoria B;
tali rapporti sono stati poi trasformati nel 2010 in rapporti a tempo indeterminato con mantenimento della categoria B di inquadramento (cfr. doc. allegata al ricorso;
doc. 1 allegato alla memoria dell'Avvocatura).
Risulta dunque che, una volta avviato il processo di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della L.R. 16/2006, le ricorrenti sono state inquadrate nella categoria B, con mutamento rispetto al precedente inquadramento in categoria C, dal che discenderebbe la pretesa alla conservazione della precedente qualifica di inquadramento e il lamentato demansionamento.
2.2. All'affermazione del diritto alla conservazione dell'inquadramento osta, in via assorbente, rilevare che non è possibile ravvisare alcuna continuità tra i rapporti di lavoro antecedenti e successivi alla stabilizzazione, circostanza che rende peraltro superflua ogni considerazione in punto di natura e qualificazione giuridica del rapporto di impiego delle ricorrenti quali LSU.
Si richiamano a tal fine le condivisibili affermazioni della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di esame nel presente giudizio.
“Ai fini dell'analisi della fattispecie in esame occorre far in primo luogo riferimento alla
L.R. siciliana n. 85 del 1995 quale prima fonte normativa regionale che ha disciplinato, tra
l'altro, la realizzazione da parte degli enti locali di progetti di pubblica utilità mediante la stipula di contratti di diritto privato.
Gli artt. 11 e 12 di tale legge sono stati sottoposti al vaglio della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 271 del 1996, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto sussistere la potestà legislativa regionale concorrente nella materia della legislazione sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f dello statuto speciale, nei limiti dei principi ed interessi generali che informano la legislazione dello Stato, come esercitata, anche in ragione dell'interesse nazionale positivizzato dalla legislazione statale. Ciò in considerazione della circostanza che la regolamentazione dell'avviamento dei giovani al lavoro nelle aree ad alta
4 disoccupazione (finalità alla quale il Giudice delle Leggi riconduce i lavori socialmente utili, i progetti di pubblica utilità e la disciplina regionale in esame), non precludeva autonomi interventi delle Regioni nell'esercizio delle rispettive competenze costituzionali (in termini
Cass. n. 25675 del 2017).
Sempre ai fini del corretto inquadramento del caso in esame occorre, inoltre, tener conto dell'orientamento espresso da Cass. n. 17372 del 2017 che, sia pure con riguardo alla diversa controversia relativa alla applicazione della progressione economica orizzontale a lavoratori assunti dall'amministrazione comunale con contratti a tempo determinato e parziale ex lege n.
85 del 1995, ha ritenuto che l'esame della fattispecie in ragione della disciplina legale, statale, regionale, ed eurounitaria non può prescindere dal vaglio analitico del contratto posto a fondamento della domanda, non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale.
Nel caso in esame, la motivazione della sentenza della Corte territoriale parte dal presupposto di fatto, non costituente oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, che quest'ultima è rientrata nel bacino dei lavoratori a termine ammessi alla stabilizzazione quale lavoratrice AS […], con la quale aveva stipulato un primo contratto a termine in forza dell'art. 25 legge regionale n. 21 del 29.12.2003.
Con tale intervento normativo, il legislatore regionale ha agevolato la "fuoriuscita" dei lavoratori socialmente utili, individuando le tipologie di contratto di lavoro che gli enti potevano scegliere nelle seguenti: contratti quinquennali di diritto privato;
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto;
assunzioni ai sensi del D.Lgs.
1 dicembre 1997, n. 468, art. 12, comma 4, e successive modifiche ed integrazioni;
assunzioni ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 6, e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.
Il titolo vantato […] per rientrare nel processo di stabilizzazione è, dunque, la titolarità di un contratto a termine alle dipendenze l' […], Parte_4 stipulato ai sensi della L.R. n. 21 del 2003.
A tale legge fa riferimento il nuovo intervento legislativo nella materia in esame, rappresentato dalla L.R. 14 aprile 2006, art. 16 che, all'art. 8, intitolato "personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti" prevede che "il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui alla L.R.
21 dicembre 1995, n. 85, art. 12 e con contratto a termine di cui alla L.R. 29 dicembre 2003,
5 n. 21, art. 25 o impegnato in attività socialmente utili presso le Aziende Provinciali per
l'incremento turistico, presso le Aziende Autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonchè presso gli Enti
Parco rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla . CP_1
Le modalità con le quali il legislatore regionale è nuovamente intervenuto a disciplinare il processo di stabilizzazione, cui la ricorrente aveva diritto a partecipare, non prevedono la conversione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato in essere, ma
l'inserimento nel processo di stabilizzazione dei dipendenti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili, mediante stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato.
Tali modalità di attuazione del processo di stabilizzazione escludono, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che la disposizione di cui alla L.R. Sicilia n. 16 del 2006, art.
8 consenta assunzioni nel ruolo regionale e, conseguentemente, che i lavoratori ammessi a tale processo possano vantare diritti, come quello dedotto in giudizio dalla ricorrente, al mantenimento della qualifica conseguita nel corso del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.
Infondate sono, dunque, le doglianze formulate in ricorso, dirette a censurare la sentenza impugnata sulla base della "ratio" della L.R. n. 16 del 2006 (prospettata dalla ricorrente come esposto al punto 3) in quanto il legislatore regionale non ha previsto la successione della nel contratto stipulato dalla A. con la , ma CP_1 Controparte_7 la conclusione di un nuovo contratto a tempo determinato tra la e la ricorrente, nel CP_1 quale è stato, pertanto, legittimamente attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito dalla medesima ricorrente nel corso del precedente rapporto alle dipendenze di altro datore di lavoro ( ). Controparte_7
Ne consegue che deve condividersi la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto dirimente la circostanza della sussistenza di una soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro” (cfr. Cass. n. 8134/2018; in conforme, Cass. n. 297/2023; Cass. n. 15664/2024).
Dunque, posto che i processi di stabilizzazione determinano l'instaurazione di rapporti di lavoro nuovi, che non si pongono in continuità con altri e precedenti rapporti intercorsi tra le parti, non può riconoscersi alle ricorrenti il diritto alla conservazione del diverso e superiore inquadramento nella categoria C, dovendo considerarsi pienamente legittima la stipula di nuovi contratti con inquadramento in categoria B.
2.3. Le domande risultano infondate anche laddove dovessero qualificarsi come dirette all'accertamento del concreto svolgimento di mansioni superiori, atteso che nel corpo del
6 ricorso le ricorrenti hanno affermato di aver subito una retrocessione ad una categoria inferiore
“senza peraltro modificarne la mansione svolta” (cfr. pag. 9 del ricorso).
A riguardo occorre premettere che l'eventuale svolgimento di mansioni superiori, pur ove fosse accertato nel caso di specie, non potrebbe ad ogni modo condurre all'acquisizione del superiore inquadramento preteso, dal momento che a ciò osta il disposto dell'art. 52 co. 1 del
D.lgs. 165/2001, ai sensi del quale “L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione a incarichi di direzione”; lo svolgimento di mansioni superiori può al più determinare il diritto ad ottenere il trattamento economico per la qualifica superiore svolta, ai sensi del successivo co. 5.
Tuttavia, sotto tale profilo il ricorso è del tutto carente di allegazioni. Le ricorrenti non hanno infatti compiuto alcuna, nemmeno minima, descrizione delle mansioni in concreto ed effettivamente svolte in costanza di rapporto, né hanno argomentato in ordine alla loro riconducibilità al livello di inquadramento superiore a quello di appartenenza. Ne discende che la domanda non può che ritenersi infondata.
3. Dalla infondatezza delle superiori domande discende il rigetto delle ulteriori pretese avanzate ai fini contributivi.
4. Le spese di lite tra le ricorrenti e le Amministrazioni regionali difese dall'Avvocatura dello Stato seguono la soccombenza e sono poste a carico delle prime, nella misura liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale e del valore indeterminabile della causa (scaglione fino a € 52.000,00).
Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti tra le ricorrenti ed , tenuto CP_5 conto della estraneità dell'Ente previdenziale al merito della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH CU, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4856/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dell'
[...]
, dell' Controparte_2 Controparte_6
e del delle spese di lite, liquidate nella somma
[...] Controparte_4
7 complessiva di € 4.628,5 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite fra le ricorrenti e . CP_5
Catania, 31/10/2025
La giudice del lavoro
CH CU
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