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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 323/2020 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 323/2020, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente dagli avv.ti Giovanni Nicolini, Alessandro Ferrara, Salvatore Costantino Belvedere, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Siderno, C.so G.
Garibaldi nr. 84;
(PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4 CP_4
(C.F. ), tutti nella qualità di eredi di (c.f. C.F._5 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Michele Sesta, dall'avv. Aldo Valentini e C.F._6 dall'avv. Nicola Monteleone, elettivamente domiciliati presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Locri, via Matteotti n. 45;
(PEC: Email_2 Email_3
Email_4 avente ad oggetto: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il c ui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso degli anni 1991-1996, , al fine di aiutare il TE minore Persona_1 Parte_1
nelle proprie iniziative economiche, concedeva al medesimo finanziamenti per €
[...]
717.296,21 quale debito personale ed € 464.574,14 quale importo mutuato a Controparte_5 uale società di proprietà di (quota pari al 98%). Il tutto veniva garantito
[...] Parte_1
da assegni ed effetti cambiari.
Per Successivamente devolveva il suo patrimonio immobiliare in un fondo Parte_1
patrimoniale, giusto rogito del 13 giugno 2001 a firma del notaio . Per_2
Appresa la costituzione del predetto fondo soltanto a mezzo di certificazioni ipocatastali, Persona_1
allegava tale carteggio alla richiesta formale di restituzione delle somme mutuate, avanzata
[...]
a e alla di lui moglie, , tramite lettera raccomandata del 18 Parte_1 Persona_3
settembre 2001.
In riscontro, negava l'esistenza del debito richiamando l'intervenuta scrittura Parte_1
privata datata 22 agosto 2001 asseritamente sottoscritta dalle parti in Siderno a definizione di ogni pregresso rapporto.
A seguito del ricevimento di tale missiva, , certo di non aver mai stipulato né Persona_1
sottoscritto il predetto documento, in data 21 febbraio 2002 sporgeva denuncia/querela presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro per i reati di cui agli artt. 485, 488 e 597 c.p. nei confronti di ed altri. Egli dava altresì corso all'azione monitoria avanti al Parte_1
Tribunale di Ravenna in forza degli assegni e delle cambiali illo tempore rilasciati a garanzia delle somme mutuate.
Con decreto ingiuntivo n. 225/02 emesso in data 16 marzo 2002, il Tribunale di Ravenna ingiungeva a di pagare al TE la somma di Lire 1.338.879.145, pari ad € Parte_1 Per_1
717.296,22 per i crediti maturati a fronte delle somme mutuate;
disponeva analoga ingiunzione per complessivi € 464.574,14 nei confronti di in relazione alle somme Controparte_5 corrisposte direttamente a quest'ultima.
, nel proporre opposizione avverso i predetti decreti ingiuntivi, negava di essere Parte_1
debitore del TE , producendo in atti, sebbene in copia, la scrittura privata asseritamente Per_1 sottoscritta da in data 22 agosto 2001, il quale, costituendosi in giudizio, Persona_1 negava in toto l'autenticità del documento.
Indi, in data 1 luglio 2002, presentava un ulteriore atto di denunzia – querela Persona_1
dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, per i reati di cui agli artt. 81,
488, 485, 368, 595 c.p.
I procedimenti penali instauratasi a seguito delle denunce venivano archiviati: non essendo stato rinvenuto l'originale del documento oggetto dei reati denunciati, ogni accertamento si palesava impossibile.
Con sentenza n. 1031/2005, il Tribunale di Ravenna respingeva poi l'opposizione, quindi confermava il decreto ingiuntivo n. 225 del 16 marzo 2002. Sicché, in forza di tale statuizione, Persona_1
agiva in via esecutiva sul patrimonio del TE , il quale otteneva la conversione
[...] Parte_1
rateizzata del pignoramento.
Nelle more, con atto di gravame notificato in data 26 settembre 2006, Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Ravenna avanti la Corte d'Appello di Bologna, riproponendo i medesimi assunti difensivi già formulati in primo grado ma, stavolta, producendo in originale la scrittura privata del 22 agosto 2001 di cui ne domandava la verificazione.
Costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la rinuncia definitiva Persona_1
in primo grado a valersi della scrittura de quo da parte del TE per non aver mai prodotto Parte_1
l'originale, l'inammissibilità in appello della produzione dell'originale e della istanza di verificazione della scrittura, in spregio alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. nonché l'irritualità ed inammissibilità del documento originale depositato in plico chiuso. Nel merito, confermava la falsità della scrittura prodotta in originale, espressamente disconoscendone la sottoscrizione.
La Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza depositata in data 19 febbraio 2007, ammetteva la verificazione della scrittura prodotta dall'appellante, quindi disponeva CTU grafologica.
All'esito dell'indagine peritale, acquisita la produzione di copia fotostatica di lettera raccomandata del 18 settembre 2001 riportante una sottoscrizione asseritamente più netta nel tratto di Persona_1
tale da poter essere sovrapponibile a quella vergata sul documento datato 22 agosto 2001,
[...] la Corte d'appello adita, respinta ogni ulteriore istanza istruttoria, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 20 maggio 2008.
Il giudizio di gravame veniva tuttavia sospeso, in considerazione dell'azione per querela di falso proposta da dinanzi al Tribunale di Locri. Precisamente, con atto di citazione Persona_1
ritualmente notificato in data 23 gennaio 2008, egli conveniva in giudizio il TE Parte_1 formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, dichiarare falso nella sottoscrizione di il documento denominato “scrittura Persona_1 privata 22.8.2001” prodotto da , nel procedimento civile rubricato al n. Parte_1
1646/06 R.G. Corte di Appello di Bologna, in quanto contraffatta mediante riproduzione meccanica
e/o con tecniche similari, e comunque apocrifo, per le ragioni esposte nella superiore narrativa e, per l'effetto, dichiarare tale atto nullo e privo di efficacia, così come ogni atto conseguente posto in essere in forza di tale scrittura dichiarata falsa. In subordine, dichiarare il documento denominato
“scrittura privata 22.8.2001” prodotto da , nel procedimento civile rubricato Parte_1
al n. 1646/06 R.G. Corte di Appello di Bologna, falso in quanto frutto di abusivo riempimento di foglio in bianco e, per l'effetto, dichiarare tale atto nullo e privo di efficacia, così come ogni atto conseguente posto in essere in forza di tale scrittura dichiarata falsa. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa, come per legge, oltre accessorie”.
Con atto a difesa depositato all'udienza del 3 ottobre 2008, si costituiva in giudizio Parte_1
chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione per
[...]
querela promossa in via principale;
nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con piena vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, e successive occorrende tutte.
All'udienza del 12 novembre 2010 il procedimento veniva sospeso, ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del procedimento penale n. 3502/08 RGNR nel frattempo instaurato su denuncia di nei confronti di . Persona_1 Parte_1
Quest'ultimo, dapprima rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 48, 56, 479 (capo A), e 485 (capo
B), in relazione alla scrittura privata del 22 agosto 2001, veniva successivamente assolto, giusta sentenza n. 5019/2018 della Corte d'Appello di Bologna passata in giudicato in data 22 dicembre
2018.
Il procedimento civile veniva riassunto dagli eredi di dinanzi al Tribunale di Persona_1
Locri di talché reiterava la sua costituzione. Parte_1
Istruito il giudizio con la sola documentazione in atti, all'udienza del 28 novembre 2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza nr. 169/2020 pubblicata il 26 febbraio 2020, il Tribunale di Locri così statuiva: “a) accoglie la proposta querela di falso e per l'effetto dichiara la falsità della scrittura privata del 22 agosto 2001, in relazione alla sottoscrizione a nome di appostavi in calce;
b) Persona_1 visto l'art. 226, comma 2, c.p.c., ordina la cancellazione della sottoscrizione attribuita a Persona_1
apposta alla scrittura di cui al punto precedente, disponendo l'annotazione della presente
[...]
sentenza a cura della Cancelleria sulla copia conforme all'originale in atti;
c) condanna Parte_1
a rimborsare agli eredi di le spese del procedimento, che vengono
[...] Persona_1 liquidate nella somma complessiva di € 12.172,32, di cui € 11.810,00 per compensi ed € 362,32 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , lamentandone l'erroneità e Parte_1
l'ingiustizia, proponeva appello avverso la menzionata sentenza, all'uopo convenendo in giudizio
, , , e formulando le seguenti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 conclusioni: “Voglia la l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile o, in via subordinata, infondata e non provata, la domanda principale proposta da
nei confronti di con atto di citazione datato 20 gennaio Persona_1 Parte_1
2008 e riproposta dai suoi eredi , , ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
con atto di riassunzione datato 15 marzo 2019 e, comunque, respingere ogni domanda CP_4 formulata nei confronti di con i predetti atti. Con vittoria di spese e onorari Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio”.
Con atto a difesa depositato in data 26 febbraio 2021, si costituivano in giudizio i precitati appellati, tutti eredi di , resistendo e concludendo per il rigetto dell'appello, siccome Persona_1
infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in ultimo in data 11 gennaio 2024, sostituita con la trattazione del giudizio secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 12 febbraio 2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, giudicava errata e pregiudizievole la Parte_1
sentenza nr. 169/2020 del Tribunale di Locri nella parte in cui riteneva ammissibile la domanda principale attorea, mirante ad ottenere la dichiarazione di falsità della sottoscrizione di Persona_1
in calce alla scrittura privata del 22 agosto 2001, benché proposta dopo l'intervenuta
[...] verificazione dell'autenticità della medesima sottoscrizione.
Giova muovere dal rilievo che il caso in esame non si presta a essere pienamente sovrapposto a quello esaminato dalla pronuncia, richiamata nell'atto di appello e nella sentenza gravata, di Cass. n. 4728 del 2007.
Le differenze, come si vedrà, sono tali da rendere il principio affermato da quel precedente (e da ultimo ribadito da Cass. 17/02/2020, n. 3891) pertinente ma insoddisfacente rispetto all'opera qualificatoria da compiere;
ciò per limiti intrinseci a quel principio, che ne rendono necessaria una rivisitazione.
Ed invero, nel caso ad oggetto del menzionato precedente del 2007 era accaduto che, disconosciuta l'autenticità della sottoscrizione apposta alla scrittura (fideiussione) posta a fondamento della pretesa creditoria e disposta la sua verificazione con esito positivo, l'ingiunto opponente aveva proposto, già nel corso del giudizio di primo grado, querela di falso, che fu dichiarata inammissibile dal primo giudice con decisione confermata dalla Corte d'appello.
La Suprema Corte si trovò, dunque, a decidere sulla correttezza, in iure, di tale valutazione di inammissibilità della querela di falso nell'ambito dello stesso giudizio nel quale era già stata disconosciuta la sottoscrizione apposta in calce al documento e operata la chiesta verificazione della autenticità.
La decisione, confermativa di tale valutazione di inammissibilità, venne motivata essenzialmente sulla base del rilievo che - ferma la differenza, morfologica e funzionale, tra i due rimedi
(disconoscimento e querela di falso) e ferma la proponibilità della querela in qualunque stato e grado del giudizio, fino a quando la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, nondimeno “non appare corretto sostenere che l'esercizio di tale facoltà resti libero e ne sia consentita la sperimentazione all'interno dello stesso processo anche quando sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, e la querela venga proposta per finalità pari a quelle con il primo perseguite”.
“Diversamente opinando - si legge nel menzionato arresto - la querela che fosse ammessa per impugnare la riferibilità verificata del documento a chi appare esserne autore potrebbe produrre insanabili contraddizioni all'interno dello stesso giudizio, nel quale al risultato della verificazione si opporrebbe quello derivato dall'esito della querela, eventualmente di segno contrario, sullo stesso oggetto della controversia”.
Così focalizzato il nucleo della decisione, ne appaiono evidenti i limiti.
Le ragioni a sostegno della valutazione di inammissibilità, infatti, a ben vedere, identificano il problema ma non la soluzione.
Ammettere la querela nel corso dello stesso giudizio nel quale è stata già disposta ed operata la verificazione potrebbe, certo, portare ad esiti contrastanti;
dire però che, per evitare tale possibile esito, la querela successiva non va ammessa significa rimuovere il problema ovvero risolverlo con l'attribuzione della prevalenza, sempre e comunque, alla verificazione, senza però fornire di ciò una spiegazione esauriente, che non sia il dato meramente cronologico della sua anteriorità rispetto alla proposizione della querela di falso. Il principio, inoltre, non offre risposta al problema del pur ipotizzato possibile conflitto di decisioni, nel caso in cui la querela di falso, nonostante la supposta inammissibilità, venga comunque di fatto ammessa ed esiti in un giudizio di falsità del documento, passato in giudicato.
Non maggiori lumi offre il precedente di Cass. n. 3891 del 2020, richiamato dall'appellante, che non ha fatto altro che confermare tale decisione di inammissibilità richiamando la massima di Cass. n.
4728 del 2007.
Nel caso in esame si tratta di stabilire se possa/debba assumere rilievo (nel senso di escluderla)
l'accertamento positivo dell'autenticità della sottoscrizione del documento giù operato in primo grado a seguito di istanza di verificazione ex artt. 214 - 220 c.p.c.; se cioè, il pregresso accertamento dell'autenticità all'esito di giudizio di verificazione, renda inammissibile la querela proposta, nello stesso giudizio, in grado d'appello.
La risposta non può non discendere dal recente pronunciamento della Suprema Corte, menzionato anche da parte appellata, di cui alla sentenza n. 3891/2020 pronunciata a seguito di dibattimento: “La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla
e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga omnes. «Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione è passato in giudicato;
b) la querela è proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato. «La querela è, per converso, ammissibile ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'accertamento operato in sede di verificazione non
è passato in giudicato;
b) pur essendosi formato il giudicato sull'accertata autenticità della sottoscrizione, la querela è finalizzata a contestare (solo o anche) la verità del contenuto del documento”.
Sulla scorta di tale principio può passarsi al vaglio del primo motivo di gravame.
Nel caso in esame deve escludersi che l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operata nel giudizio di primo grado all'esito della disposta verificazione sia passato in cosa giudicata.
Non può dubitarsi che il gravame proposto innanzi alla Corte d'appello di Bologna, tutt'ora pendente, fosse volto anzitutto a contestare l'esito del giudizio di verificazione e che abbia con ciò impedito la formazione di un giudicato sul relativo accertamento, non ostando a tanto che, al medesimo fine,
l'appellante abbia contestualmente proposto anche querela di falso.
Non sussistendo alcun limite alla proposizione della querela, questo Collegio la ritiene ammissibile ed il primo motivo di gravame deve essere rigettato. Con il secondo motivo di appello, gravava la sentenza nr. 169/2020 del Parte_1
Tribunale di Locri nella parte in cui riteneva accertata con giudicato penale vincolante ex art. 654
c.p.p. la falsità della sottoscrizione di in calce alla scrittura privata del 22 Persona_1 agosto 2001, per effetto del procedimento penale iscritto a carico di , imputato: Parte_1
A) Del reato p. e p. dagli artt. 48, 56, 479 c.p., nel concorso della causa d'appello 1646/06 dal medesimo instaurata per impugnare la sentenza del Tribunale di Ravenna che lo condannava al pagamento a favore di della somma di € 717.296,22, producendo una Persona_1 scrittura privata falsa apparentemente redatta e firmata il 22.8.2001, nella quale Persona_1
e dichiaravano che tra loro non vi era alcuna più posizione
[...] Parte_1 debitoria, compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco a determinare l'emissione di una sentenza ideologicamente falsa, in quanto fondata su presupposto inesistente e falsamente rappresentato, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà;
B) Per il reato p. e p. dall'art. 485 c.p. per aver formato la scrittura falsa di cui al capo a) apponendovi al posto della firma di un timbro realizzato utilizzando Persona_1
come matrice la riproduzione della firma apposta su altro documento a firma
[...]
, e ne faceva uso depositandola nel corso del giudizio davanti alla Corte d'Appello Per_1
di Bologna III Sezione Civile.
In Bologna il 26.09.2006.
Come premesso, il precitato procedimento penale veniva definito con sentenza n. 5019/2018 della
Corte di Appello di Bologna, la quale tuttavia – secondo l'appellante - non compiva alcun accertamento sull'ipotizzata falsità della sottoscrizione, in quanto del tutto superfluo in relazione alle formule di assoluzione da essa ritenute applicabili, ovvero “perché il fatto non sussiste” con riferimento all'imputazione di cui al capo A), e “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” con riferimento all'imputazione di cui al capo B).
Giova premettere che il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi ad un'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono sostanzialmente differenti tra loro: il primo tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione;
il secondo, mira anche ad identificare l'autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge.
La querela di falso di cui all'art. 221 c.p.c. e la denuncia in sede penale hanno, quindi, funzioni diverse, salvo l'obbligo del giudice civile di sospendere il giudizio civile sulla querela allorché sia iniziato il procedimento penale, in relazione al disposto di cui all'art. 295 c.p.c. e, considerata l'efficacia propria della sentenza penale sul giudizio civile, ai sensi dell'art. 654 c.p.p. È sufficiente reiterare gli insegnamenti della Suprema Corte alla cui stregua, se è vero che il codice di procedura penale del 1988 detta la regola, innovativa e generale, dell'autonomia tra il giudizio civile ed il giudizio penale, nondimeno di tale regola le norme di cui all'art. 651 c.p.p. e ss., costituiscono altrettante eccezioni.
Come noto, infatti, gli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p., individuano tre categorie di giudizi, quella
(civile e amministrativa) dei giudizi di "danno", quella dei giudizi "disciplinari" e quella genericamente qualificabile come "altri giudizi civili e amministrativi"; alla cui stregua, ancora, nell'ambito di tale ultima categoria la sentenza di assoluzione o di condanna fa indifferentemente stato, tout court, sui fatti accertati dal giudice penale e rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass. 2.8.2004, n. 14770).
Più esattamente, il giudicato penale ha autorità, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nel giudizio civile diverso da quello risarcitorio, quando oggetto del giudizio civile è un diritto o un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti che sono oggetto del giudizio penale e la legge civile non ponga limitazione alla prova "della posizione soggettiva controversa" (cfr. Cass.
13.1.2003, n. 314; Cass. 19.3.2002, n. 3961).
Sulla scorta di ciò, questo Collegio rigetta il secondo motivo di ricorso così come proposto posto che i fatti sottoposti al vaglio della Corte di Appello di Bologna in sede penale e quelli oggetto del presente giudizio civile sono esattamente gli stessi.
E' infatti indubitabile che il buon esito della querela di falso fosse ancorato al riscontro della autenticità materiale o meno della scrittura privata 22 agosto 2001 con in calce la sottoscrizione a nome di e, quindi, al riscontro della storica veridicità o meno degli stessi fatti Persona_1
sostanzianti l'imputazione per i delitti sopra meglio descritti.
In questo quadro le affermazioni segnatamente di cui alla sentenza n. 5019/2018 pronunciata dalla
Sezione penale della Corte di Appello di Bologna non possono non fare "stato" nella vicenda civile de qua nel cui seno sono contrapposte le medesime parti.
Inoltre, sia nel giudizio civile sia nel giudizio penale oggetto di controversia erano gli stessi fatti materiali ovvero la genuinità della scrittura privata, quale presupposto indispensabile, in civile, per la valutazione della fondatezza o meno della querela di falso proposta da parte di Persona_1
e riassunta dai suoi eredi, in penale, della condanna o meno del medesimo per i reati sopra descritti.
Occorre tener conto che per delineare l'ambito di operatività della sentenza e quindi per verificare se la decisione adottata sia capace di provocare gli effetti preclusivi indicati negli artt. 652, 653 e 654
c.p.p., è necessario far riferimento (oltre che al dispositivo) anche alla motivazione (cfr. Cass. pen.
9.1.1990, n. 7961). E, nel caso di specie, nella motivazione della sentenza n. 5019/2018 vi è affermazione di sicura non autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata 22 agosto 2001 con l'ulteriore specificazione che, se anche lo fosse, la stessa sarebbe stata apposta per sovrapposizione rispetto alla lettera raccomandata del 18 settembre 2001.
A pag. 5 viene infatti statuito: “La falsità della scrittura privata di transazione non può essere ragionevolmente esclusa. La dott.ssa consulente tecnico del giudice civile ha ammesso, nel Per_4 corso della sua deposizione, due circostanze di decisiva rilevanza: la firma del D Persona_1 ha una colorazione “abbastanza insolita”; non è possibile la piena sovrapposizione in dettaglio di due firme ancorché dello stesso autore. La sovrapposizione delle due sottoscrizioni costituisce dunque un fatto pacifico ed emblematico della falsità quanto meno di una delle due scritture comparate. La falsità non può che investire la scrittura privata, non certo la lettera raccomandata del 18/09/2001. La presenza di un puntino presente sulla “i” minuscola di nella scrittura Per_1
privata di transazione non è necessariamente indice della anteriorità della scrittura stessa rispetto alla lettera raccomandata del 18/09/1987, ben potendo trattarsi di un elemento differenziatore volutamente posto in essere dal falsario per precostituirsi un futuro argomento difensivo. La presenza di un solco è compatibile anche con l'apposizione della firma a mezzo di un timbro riproducente la sottoscrizione di in calce alla lettera del 18/09/2001. I periti della parte offesa e del Per_1
Pubblico Ministero sono giunti a conclusioni univoche. Non va poi trascurata la prova logica. E' il debitore – nel caso di specie – ad avere interesse a formare una scrittura di transazione Parte_1 contenente l'attestazione che il debito è stato interamente pagato, e per il rilevante importo di lire
3.000.000.000. D'altra parte, l'imputato non ha fornito una versione alternativa e si è avvalso della facoltà di non rispondere”.
A ciò si aggiunga che l'art. 654 c.p.p. limita sotto l'aspetto soggettivo gli effetti del giudicato penale ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parti del processo penale, sicché tali effetti non possono profilarsi a vantaggio dell'imputato e nei confronti delle altre parti del giudizio civile, se queste ultime non si siano costituite parti civili nel processo penale (cfr. Cass. 15.2.2005, n. 2975).
E nel caso di specie - lo si è parimenti premesso – prima ed i suoi eredi poi Persona_1
ebbero a prender parte al processo penale in veste di parti civili.
Per completezza, si evidenzia che il reato rispetto al quale veniva assolto con Parte_1 la formula “perché il fatto non sussiste” non era quello di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p., capo B) ma il reato previsto dall'art. 479 c.p. Relativamente al reato di cui al capo B), - che maggiormente qui rileva - invece, l'assoluzione dell'imputato avveniva in ragione dell'intervenuta depenalizzazione. Ergo, il fatto contestato veniva giudicato commesso ma la relativa norma di legge aveva perso efficacia.
Nei termini esposti e considerato il passaggio in giudicato della sentenza n. 5019/2018 emessa dalla
Corte di Appello di Bologna, non vi è nel caso di specie margine alcuno per sostenere che l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 654 c.p.p.. Anche il secondo motivo di appello non merita, dunque, accoglimento.
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censurava la sentenza gravata nella parte in cui riteneva che le prove raccolte nel processo penale conclusosi con sentenza n. 5019/2018 della Corte di Appello di Bologna e nel processo penale conclusosi con sentenza n. 853/2019 del Tribunale di
Locri provavano la falsità della dichiarazione per cui è causa. A sostegno, Parte_1 affermava l'erroneità delle risultanze del CTU Dott. , facendo richiamo alle consulenze dei Per_5
propri periti di parte, alla CTU a firma della dott.ssa e alle dichiarazioni rese Persona_6
dalla stessa in sede penale.
Trattasi di doglianza infondata, disattesa già dai Giudici che, prima di questo Collegio, condivisibilmente accertavano la falsità della sottoscrizione per cui è causa.
Analizzando le sole statuizioni oggetto di contestazioni si evince quanto in appresso.
Il Tribunale penale di Locri escuteva - quale teste della difesa dell'allora imputato Parte_1
- la dott.ssa la quale, dapprima nominata CTU dalla Corte di Appello
[...] Persona_6
di Bologna – Sezione civile, concludeva la relazione peritale ritenendo che la firma apposta in calce alla scrittura privata del 22.08.2001 era riconducibile con sicurezza a il quale Persona_1 probabilmente l'aveva vergata a mano, con l'uso di uno strumento ad inchiostro fluido.
Sentita dinanzi al Tribunale penale di Locri, ella dichiarava di essere pervenuta alla precitata conclusione avvalendosi dei tradizionali metodi di indagine (ultravioletto e microscopio) ed esaminando la firma apposta sulla scrittura privata esclusivamente tramite comparazione visiva e grafometrica con altre firme di , ad eccezione di quella asseritamente apposta Persona_1
nella missiva del 18 settembre 2001 mai ricevuta né in originale né in copia e della cui esistenza aveva avuto contezza soltanto in data successiva.
Il Giudicante riteneva tale circostanza un elemento di parzialità valutativa, pienamente superato dalla più completa consulenza redatta dal TP , nominato da Persona_7 Persona_1
nella causa civile celebratasi davanti alla Corte di Appello di Bologna. A conclusioni analoghe perveniva il CT del PM, dott.ssa Entrambi venivano escussi quali testi e, Persona_8
esaminando l'originale della scrittura privata data 22.8.2001, concludevano che la firma Persona_1
era stata apposta tramite l'uso di un timbro.
[...]
Non possono condividersi le doglianze mosse dall'appellante considerato che la CTU a firma del dott.ssa è stata oggetto di accertamento in via definitiva da parte della Corte d'Appello penale Per_4
di Bologna - alla cui statuizione, si ribadisce, viene attribuita efficacia di giudicato- che, nel pronunciare l'assoluzione dell'odierno appellante rispetto al capo A) di imputazione, ravvisava l'errore per induzione proprio nella prova scientifica costituita dalla perizia grafologica condotta sulla scrittura da parte della predetta Consulente.
L'esame da questa condotto, nei termini e nei limiti sopra esposti, non può che ritenersi meno satisfattivo rispetto a quello oggettivo compiuto dalla dott.ssa , essendo quest'ultimo Per_5 sorretto dall'esito delle analisi strumentali compiute dal laboratorio Forinst-Forensic Instruments di
Torino attraverso la tecnica della cd. “scansione tridimensionale”.
La CTU concludeva affermando testualmente: “la firma apposta sulla scrittura privata Per_5
22/08/2001 non è stata apposta personalmente da ma mediante timbro Persona_1
contenente la riproduzione della firma. La firma sulla scrittura 22/08/2001 non può essere stata apposta con pennarello dal Sig. ”. Persona_1
La falsità della scrittura privata 22 agosto 2001, confutata dalle prove emerse nei procedimenti penali, può sostenersi anche sulla base di dati logici.
E' impossibile vergare di proprio pugno due firme identiche, quali sono quelle apposte in calce al documento per cui è causa.
Indubbio, anche a parere di questa Corte, che la sottoscrizione inveritiera sia questa, e non quella che ebbe ad opporre nella lettera raccomandata del 18 settembre 2001 in quanto Persona_1
priva di valore sostanziale.
A ciò si aggiunge la mancata produzione di assegni, bonifici ovvero di carteggio comprovante i versamenti asseritamente effettuati a mezzo denaro contante, quindi l'effettiva soddisfazione delle ragioni creditorie.
Per questi motivi
, anche il terzo ed ultimo motivo di appello non si giudica meritevole di accoglimento con conseguente superfluità di pronunciamento sulla domanda subordinata di parte appellata.
Spese processuali
L'appello è integralmente rigettato;
pertanto, va confermata la regolamentazione delle spese processuali del primo grado stabilita dalla sentenza impugnata.
In ordine alle spese processuali del secondo grado di giudizio, il rigetto dell'appello giustifica la soccombenza.
Tali spese processuali sono liquidate, tenendo conto del valore indeterminabile della causa, della complessità media della predetta e delle Tabelle previste D.M. n. 55/2014 ed aggiornate con il D.M.
n. 147 del 13/08/2022, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22
(Cass. 21704/21), tenendo conto dei parametri medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata secondo i criteri minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta– le spese a favore delle parti appellate devono essere liquidate in complessivi € 10.313,00 così determinati: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Parte_1
tutti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 nella qualità di eredi di , avverso la sentenza nr. 169/2020 pubblicata dal Persona_1
Tribunale di Locri il 26 febbraio 2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado in Parte_1
favore di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
che liquida in complessivi € 10.313,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del
[...]
compenso totale ed IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
La cons. est. La Presidente
dr.ssa Federica Rende dr.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 323/2020, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente dagli avv.ti Giovanni Nicolini, Alessandro Ferrara, Salvatore Costantino Belvedere, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Siderno, C.so G.
Garibaldi nr. 84;
(PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4 CP_4
(C.F. ), tutti nella qualità di eredi di (c.f. C.F._5 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Michele Sesta, dall'avv. Aldo Valentini e C.F._6 dall'avv. Nicola Monteleone, elettivamente domiciliati presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Locri, via Matteotti n. 45;
(PEC: Email_2 Email_3
Email_4 avente ad oggetto: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il c ui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso degli anni 1991-1996, , al fine di aiutare il TE minore Persona_1 Parte_1
nelle proprie iniziative economiche, concedeva al medesimo finanziamenti per €
[...]
717.296,21 quale debito personale ed € 464.574,14 quale importo mutuato a Controparte_5 uale società di proprietà di (quota pari al 98%). Il tutto veniva garantito
[...] Parte_1
da assegni ed effetti cambiari.
Per Successivamente devolveva il suo patrimonio immobiliare in un fondo Parte_1
patrimoniale, giusto rogito del 13 giugno 2001 a firma del notaio . Per_2
Appresa la costituzione del predetto fondo soltanto a mezzo di certificazioni ipocatastali, Persona_1
allegava tale carteggio alla richiesta formale di restituzione delle somme mutuate, avanzata
[...]
a e alla di lui moglie, , tramite lettera raccomandata del 18 Parte_1 Persona_3
settembre 2001.
In riscontro, negava l'esistenza del debito richiamando l'intervenuta scrittura Parte_1
privata datata 22 agosto 2001 asseritamente sottoscritta dalle parti in Siderno a definizione di ogni pregresso rapporto.
A seguito del ricevimento di tale missiva, , certo di non aver mai stipulato né Persona_1
sottoscritto il predetto documento, in data 21 febbraio 2002 sporgeva denuncia/querela presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro per i reati di cui agli artt. 485, 488 e 597 c.p. nei confronti di ed altri. Egli dava altresì corso all'azione monitoria avanti al Parte_1
Tribunale di Ravenna in forza degli assegni e delle cambiali illo tempore rilasciati a garanzia delle somme mutuate.
Con decreto ingiuntivo n. 225/02 emesso in data 16 marzo 2002, il Tribunale di Ravenna ingiungeva a di pagare al TE la somma di Lire 1.338.879.145, pari ad € Parte_1 Per_1
717.296,22 per i crediti maturati a fronte delle somme mutuate;
disponeva analoga ingiunzione per complessivi € 464.574,14 nei confronti di in relazione alle somme Controparte_5 corrisposte direttamente a quest'ultima.
, nel proporre opposizione avverso i predetti decreti ingiuntivi, negava di essere Parte_1
debitore del TE , producendo in atti, sebbene in copia, la scrittura privata asseritamente Per_1 sottoscritta da in data 22 agosto 2001, il quale, costituendosi in giudizio, Persona_1 negava in toto l'autenticità del documento.
Indi, in data 1 luglio 2002, presentava un ulteriore atto di denunzia – querela Persona_1
dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, per i reati di cui agli artt. 81,
488, 485, 368, 595 c.p.
I procedimenti penali instauratasi a seguito delle denunce venivano archiviati: non essendo stato rinvenuto l'originale del documento oggetto dei reati denunciati, ogni accertamento si palesava impossibile.
Con sentenza n. 1031/2005, il Tribunale di Ravenna respingeva poi l'opposizione, quindi confermava il decreto ingiuntivo n. 225 del 16 marzo 2002. Sicché, in forza di tale statuizione, Persona_1
agiva in via esecutiva sul patrimonio del TE , il quale otteneva la conversione
[...] Parte_1
rateizzata del pignoramento.
Nelle more, con atto di gravame notificato in data 26 settembre 2006, Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Ravenna avanti la Corte d'Appello di Bologna, riproponendo i medesimi assunti difensivi già formulati in primo grado ma, stavolta, producendo in originale la scrittura privata del 22 agosto 2001 di cui ne domandava la verificazione.
Costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la rinuncia definitiva Persona_1
in primo grado a valersi della scrittura de quo da parte del TE per non aver mai prodotto Parte_1
l'originale, l'inammissibilità in appello della produzione dell'originale e della istanza di verificazione della scrittura, in spregio alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. nonché l'irritualità ed inammissibilità del documento originale depositato in plico chiuso. Nel merito, confermava la falsità della scrittura prodotta in originale, espressamente disconoscendone la sottoscrizione.
La Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza depositata in data 19 febbraio 2007, ammetteva la verificazione della scrittura prodotta dall'appellante, quindi disponeva CTU grafologica.
All'esito dell'indagine peritale, acquisita la produzione di copia fotostatica di lettera raccomandata del 18 settembre 2001 riportante una sottoscrizione asseritamente più netta nel tratto di Persona_1
tale da poter essere sovrapponibile a quella vergata sul documento datato 22 agosto 2001,
[...] la Corte d'appello adita, respinta ogni ulteriore istanza istruttoria, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 20 maggio 2008.
Il giudizio di gravame veniva tuttavia sospeso, in considerazione dell'azione per querela di falso proposta da dinanzi al Tribunale di Locri. Precisamente, con atto di citazione Persona_1
ritualmente notificato in data 23 gennaio 2008, egli conveniva in giudizio il TE Parte_1 formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, dichiarare falso nella sottoscrizione di il documento denominato “scrittura Persona_1 privata 22.8.2001” prodotto da , nel procedimento civile rubricato al n. Parte_1
1646/06 R.G. Corte di Appello di Bologna, in quanto contraffatta mediante riproduzione meccanica
e/o con tecniche similari, e comunque apocrifo, per le ragioni esposte nella superiore narrativa e, per l'effetto, dichiarare tale atto nullo e privo di efficacia, così come ogni atto conseguente posto in essere in forza di tale scrittura dichiarata falsa. In subordine, dichiarare il documento denominato
“scrittura privata 22.8.2001” prodotto da , nel procedimento civile rubricato Parte_1
al n. 1646/06 R.G. Corte di Appello di Bologna, falso in quanto frutto di abusivo riempimento di foglio in bianco e, per l'effetto, dichiarare tale atto nullo e privo di efficacia, così come ogni atto conseguente posto in essere in forza di tale scrittura dichiarata falsa. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa, come per legge, oltre accessorie”.
Con atto a difesa depositato all'udienza del 3 ottobre 2008, si costituiva in giudizio Parte_1
chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione per
[...]
querela promossa in via principale;
nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con piena vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, e successive occorrende tutte.
All'udienza del 12 novembre 2010 il procedimento veniva sospeso, ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del procedimento penale n. 3502/08 RGNR nel frattempo instaurato su denuncia di nei confronti di . Persona_1 Parte_1
Quest'ultimo, dapprima rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 48, 56, 479 (capo A), e 485 (capo
B), in relazione alla scrittura privata del 22 agosto 2001, veniva successivamente assolto, giusta sentenza n. 5019/2018 della Corte d'Appello di Bologna passata in giudicato in data 22 dicembre
2018.
Il procedimento civile veniva riassunto dagli eredi di dinanzi al Tribunale di Persona_1
Locri di talché reiterava la sua costituzione. Parte_1
Istruito il giudizio con la sola documentazione in atti, all'udienza del 28 novembre 2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza nr. 169/2020 pubblicata il 26 febbraio 2020, il Tribunale di Locri così statuiva: “a) accoglie la proposta querela di falso e per l'effetto dichiara la falsità della scrittura privata del 22 agosto 2001, in relazione alla sottoscrizione a nome di appostavi in calce;
b) Persona_1 visto l'art. 226, comma 2, c.p.c., ordina la cancellazione della sottoscrizione attribuita a Persona_1
apposta alla scrittura di cui al punto precedente, disponendo l'annotazione della presente
[...]
sentenza a cura della Cancelleria sulla copia conforme all'originale in atti;
c) condanna Parte_1
a rimborsare agli eredi di le spese del procedimento, che vengono
[...] Persona_1 liquidate nella somma complessiva di € 12.172,32, di cui € 11.810,00 per compensi ed € 362,32 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , lamentandone l'erroneità e Parte_1
l'ingiustizia, proponeva appello avverso la menzionata sentenza, all'uopo convenendo in giudizio
, , , e formulando le seguenti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 conclusioni: “Voglia la l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile o, in via subordinata, infondata e non provata, la domanda principale proposta da
nei confronti di con atto di citazione datato 20 gennaio Persona_1 Parte_1
2008 e riproposta dai suoi eredi , , ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
con atto di riassunzione datato 15 marzo 2019 e, comunque, respingere ogni domanda CP_4 formulata nei confronti di con i predetti atti. Con vittoria di spese e onorari Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio”.
Con atto a difesa depositato in data 26 febbraio 2021, si costituivano in giudizio i precitati appellati, tutti eredi di , resistendo e concludendo per il rigetto dell'appello, siccome Persona_1
infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in ultimo in data 11 gennaio 2024, sostituita con la trattazione del giudizio secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 12 febbraio 2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, giudicava errata e pregiudizievole la Parte_1
sentenza nr. 169/2020 del Tribunale di Locri nella parte in cui riteneva ammissibile la domanda principale attorea, mirante ad ottenere la dichiarazione di falsità della sottoscrizione di Persona_1
in calce alla scrittura privata del 22 agosto 2001, benché proposta dopo l'intervenuta
[...] verificazione dell'autenticità della medesima sottoscrizione.
Giova muovere dal rilievo che il caso in esame non si presta a essere pienamente sovrapposto a quello esaminato dalla pronuncia, richiamata nell'atto di appello e nella sentenza gravata, di Cass. n. 4728 del 2007.
Le differenze, come si vedrà, sono tali da rendere il principio affermato da quel precedente (e da ultimo ribadito da Cass. 17/02/2020, n. 3891) pertinente ma insoddisfacente rispetto all'opera qualificatoria da compiere;
ciò per limiti intrinseci a quel principio, che ne rendono necessaria una rivisitazione.
Ed invero, nel caso ad oggetto del menzionato precedente del 2007 era accaduto che, disconosciuta l'autenticità della sottoscrizione apposta alla scrittura (fideiussione) posta a fondamento della pretesa creditoria e disposta la sua verificazione con esito positivo, l'ingiunto opponente aveva proposto, già nel corso del giudizio di primo grado, querela di falso, che fu dichiarata inammissibile dal primo giudice con decisione confermata dalla Corte d'appello.
La Suprema Corte si trovò, dunque, a decidere sulla correttezza, in iure, di tale valutazione di inammissibilità della querela di falso nell'ambito dello stesso giudizio nel quale era già stata disconosciuta la sottoscrizione apposta in calce al documento e operata la chiesta verificazione della autenticità.
La decisione, confermativa di tale valutazione di inammissibilità, venne motivata essenzialmente sulla base del rilievo che - ferma la differenza, morfologica e funzionale, tra i due rimedi
(disconoscimento e querela di falso) e ferma la proponibilità della querela in qualunque stato e grado del giudizio, fino a quando la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, nondimeno “non appare corretto sostenere che l'esercizio di tale facoltà resti libero e ne sia consentita la sperimentazione all'interno dello stesso processo anche quando sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, e la querela venga proposta per finalità pari a quelle con il primo perseguite”.
“Diversamente opinando - si legge nel menzionato arresto - la querela che fosse ammessa per impugnare la riferibilità verificata del documento a chi appare esserne autore potrebbe produrre insanabili contraddizioni all'interno dello stesso giudizio, nel quale al risultato della verificazione si opporrebbe quello derivato dall'esito della querela, eventualmente di segno contrario, sullo stesso oggetto della controversia”.
Così focalizzato il nucleo della decisione, ne appaiono evidenti i limiti.
Le ragioni a sostegno della valutazione di inammissibilità, infatti, a ben vedere, identificano il problema ma non la soluzione.
Ammettere la querela nel corso dello stesso giudizio nel quale è stata già disposta ed operata la verificazione potrebbe, certo, portare ad esiti contrastanti;
dire però che, per evitare tale possibile esito, la querela successiva non va ammessa significa rimuovere il problema ovvero risolverlo con l'attribuzione della prevalenza, sempre e comunque, alla verificazione, senza però fornire di ciò una spiegazione esauriente, che non sia il dato meramente cronologico della sua anteriorità rispetto alla proposizione della querela di falso. Il principio, inoltre, non offre risposta al problema del pur ipotizzato possibile conflitto di decisioni, nel caso in cui la querela di falso, nonostante la supposta inammissibilità, venga comunque di fatto ammessa ed esiti in un giudizio di falsità del documento, passato in giudicato.
Non maggiori lumi offre il precedente di Cass. n. 3891 del 2020, richiamato dall'appellante, che non ha fatto altro che confermare tale decisione di inammissibilità richiamando la massima di Cass. n.
4728 del 2007.
Nel caso in esame si tratta di stabilire se possa/debba assumere rilievo (nel senso di escluderla)
l'accertamento positivo dell'autenticità della sottoscrizione del documento giù operato in primo grado a seguito di istanza di verificazione ex artt. 214 - 220 c.p.c.; se cioè, il pregresso accertamento dell'autenticità all'esito di giudizio di verificazione, renda inammissibile la querela proposta, nello stesso giudizio, in grado d'appello.
La risposta non può non discendere dal recente pronunciamento della Suprema Corte, menzionato anche da parte appellata, di cui alla sentenza n. 3891/2020 pronunciata a seguito di dibattimento: “La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla
e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga omnes. «Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione è passato in giudicato;
b) la querela è proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato. «La querela è, per converso, ammissibile ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'accertamento operato in sede di verificazione non
è passato in giudicato;
b) pur essendosi formato il giudicato sull'accertata autenticità della sottoscrizione, la querela è finalizzata a contestare (solo o anche) la verità del contenuto del documento”.
Sulla scorta di tale principio può passarsi al vaglio del primo motivo di gravame.
Nel caso in esame deve escludersi che l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operata nel giudizio di primo grado all'esito della disposta verificazione sia passato in cosa giudicata.
Non può dubitarsi che il gravame proposto innanzi alla Corte d'appello di Bologna, tutt'ora pendente, fosse volto anzitutto a contestare l'esito del giudizio di verificazione e che abbia con ciò impedito la formazione di un giudicato sul relativo accertamento, non ostando a tanto che, al medesimo fine,
l'appellante abbia contestualmente proposto anche querela di falso.
Non sussistendo alcun limite alla proposizione della querela, questo Collegio la ritiene ammissibile ed il primo motivo di gravame deve essere rigettato. Con il secondo motivo di appello, gravava la sentenza nr. 169/2020 del Parte_1
Tribunale di Locri nella parte in cui riteneva accertata con giudicato penale vincolante ex art. 654
c.p.p. la falsità della sottoscrizione di in calce alla scrittura privata del 22 Persona_1 agosto 2001, per effetto del procedimento penale iscritto a carico di , imputato: Parte_1
A) Del reato p. e p. dagli artt. 48, 56, 479 c.p., nel concorso della causa d'appello 1646/06 dal medesimo instaurata per impugnare la sentenza del Tribunale di Ravenna che lo condannava al pagamento a favore di della somma di € 717.296,22, producendo una Persona_1 scrittura privata falsa apparentemente redatta e firmata il 22.8.2001, nella quale Persona_1
e dichiaravano che tra loro non vi era alcuna più posizione
[...] Parte_1 debitoria, compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco a determinare l'emissione di una sentenza ideologicamente falsa, in quanto fondata su presupposto inesistente e falsamente rappresentato, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà;
B) Per il reato p. e p. dall'art. 485 c.p. per aver formato la scrittura falsa di cui al capo a) apponendovi al posto della firma di un timbro realizzato utilizzando Persona_1
come matrice la riproduzione della firma apposta su altro documento a firma
[...]
, e ne faceva uso depositandola nel corso del giudizio davanti alla Corte d'Appello Per_1
di Bologna III Sezione Civile.
In Bologna il 26.09.2006.
Come premesso, il precitato procedimento penale veniva definito con sentenza n. 5019/2018 della
Corte di Appello di Bologna, la quale tuttavia – secondo l'appellante - non compiva alcun accertamento sull'ipotizzata falsità della sottoscrizione, in quanto del tutto superfluo in relazione alle formule di assoluzione da essa ritenute applicabili, ovvero “perché il fatto non sussiste” con riferimento all'imputazione di cui al capo A), e “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” con riferimento all'imputazione di cui al capo B).
Giova premettere che il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi ad un'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono sostanzialmente differenti tra loro: il primo tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione;
il secondo, mira anche ad identificare l'autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge.
La querela di falso di cui all'art. 221 c.p.c. e la denuncia in sede penale hanno, quindi, funzioni diverse, salvo l'obbligo del giudice civile di sospendere il giudizio civile sulla querela allorché sia iniziato il procedimento penale, in relazione al disposto di cui all'art. 295 c.p.c. e, considerata l'efficacia propria della sentenza penale sul giudizio civile, ai sensi dell'art. 654 c.p.p. È sufficiente reiterare gli insegnamenti della Suprema Corte alla cui stregua, se è vero che il codice di procedura penale del 1988 detta la regola, innovativa e generale, dell'autonomia tra il giudizio civile ed il giudizio penale, nondimeno di tale regola le norme di cui all'art. 651 c.p.p. e ss., costituiscono altrettante eccezioni.
Come noto, infatti, gli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p., individuano tre categorie di giudizi, quella
(civile e amministrativa) dei giudizi di "danno", quella dei giudizi "disciplinari" e quella genericamente qualificabile come "altri giudizi civili e amministrativi"; alla cui stregua, ancora, nell'ambito di tale ultima categoria la sentenza di assoluzione o di condanna fa indifferentemente stato, tout court, sui fatti accertati dal giudice penale e rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass. 2.8.2004, n. 14770).
Più esattamente, il giudicato penale ha autorità, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nel giudizio civile diverso da quello risarcitorio, quando oggetto del giudizio civile è un diritto o un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti che sono oggetto del giudizio penale e la legge civile non ponga limitazione alla prova "della posizione soggettiva controversa" (cfr. Cass.
13.1.2003, n. 314; Cass. 19.3.2002, n. 3961).
Sulla scorta di ciò, questo Collegio rigetta il secondo motivo di ricorso così come proposto posto che i fatti sottoposti al vaglio della Corte di Appello di Bologna in sede penale e quelli oggetto del presente giudizio civile sono esattamente gli stessi.
E' infatti indubitabile che il buon esito della querela di falso fosse ancorato al riscontro della autenticità materiale o meno della scrittura privata 22 agosto 2001 con in calce la sottoscrizione a nome di e, quindi, al riscontro della storica veridicità o meno degli stessi fatti Persona_1
sostanzianti l'imputazione per i delitti sopra meglio descritti.
In questo quadro le affermazioni segnatamente di cui alla sentenza n. 5019/2018 pronunciata dalla
Sezione penale della Corte di Appello di Bologna non possono non fare "stato" nella vicenda civile de qua nel cui seno sono contrapposte le medesime parti.
Inoltre, sia nel giudizio civile sia nel giudizio penale oggetto di controversia erano gli stessi fatti materiali ovvero la genuinità della scrittura privata, quale presupposto indispensabile, in civile, per la valutazione della fondatezza o meno della querela di falso proposta da parte di Persona_1
e riassunta dai suoi eredi, in penale, della condanna o meno del medesimo per i reati sopra descritti.
Occorre tener conto che per delineare l'ambito di operatività della sentenza e quindi per verificare se la decisione adottata sia capace di provocare gli effetti preclusivi indicati negli artt. 652, 653 e 654
c.p.p., è necessario far riferimento (oltre che al dispositivo) anche alla motivazione (cfr. Cass. pen.
9.1.1990, n. 7961). E, nel caso di specie, nella motivazione della sentenza n. 5019/2018 vi è affermazione di sicura non autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata 22 agosto 2001 con l'ulteriore specificazione che, se anche lo fosse, la stessa sarebbe stata apposta per sovrapposizione rispetto alla lettera raccomandata del 18 settembre 2001.
A pag. 5 viene infatti statuito: “La falsità della scrittura privata di transazione non può essere ragionevolmente esclusa. La dott.ssa consulente tecnico del giudice civile ha ammesso, nel Per_4 corso della sua deposizione, due circostanze di decisiva rilevanza: la firma del D Persona_1 ha una colorazione “abbastanza insolita”; non è possibile la piena sovrapposizione in dettaglio di due firme ancorché dello stesso autore. La sovrapposizione delle due sottoscrizioni costituisce dunque un fatto pacifico ed emblematico della falsità quanto meno di una delle due scritture comparate. La falsità non può che investire la scrittura privata, non certo la lettera raccomandata del 18/09/2001. La presenza di un puntino presente sulla “i” minuscola di nella scrittura Per_1
privata di transazione non è necessariamente indice della anteriorità della scrittura stessa rispetto alla lettera raccomandata del 18/09/1987, ben potendo trattarsi di un elemento differenziatore volutamente posto in essere dal falsario per precostituirsi un futuro argomento difensivo. La presenza di un solco è compatibile anche con l'apposizione della firma a mezzo di un timbro riproducente la sottoscrizione di in calce alla lettera del 18/09/2001. I periti della parte offesa e del Per_1
Pubblico Ministero sono giunti a conclusioni univoche. Non va poi trascurata la prova logica. E' il debitore – nel caso di specie – ad avere interesse a formare una scrittura di transazione Parte_1 contenente l'attestazione che il debito è stato interamente pagato, e per il rilevante importo di lire
3.000.000.000. D'altra parte, l'imputato non ha fornito una versione alternativa e si è avvalso della facoltà di non rispondere”.
A ciò si aggiunga che l'art. 654 c.p.p. limita sotto l'aspetto soggettivo gli effetti del giudicato penale ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parti del processo penale, sicché tali effetti non possono profilarsi a vantaggio dell'imputato e nei confronti delle altre parti del giudizio civile, se queste ultime non si siano costituite parti civili nel processo penale (cfr. Cass. 15.2.2005, n. 2975).
E nel caso di specie - lo si è parimenti premesso – prima ed i suoi eredi poi Persona_1
ebbero a prender parte al processo penale in veste di parti civili.
Per completezza, si evidenzia che il reato rispetto al quale veniva assolto con Parte_1 la formula “perché il fatto non sussiste” non era quello di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p., capo B) ma il reato previsto dall'art. 479 c.p. Relativamente al reato di cui al capo B), - che maggiormente qui rileva - invece, l'assoluzione dell'imputato avveniva in ragione dell'intervenuta depenalizzazione. Ergo, il fatto contestato veniva giudicato commesso ma la relativa norma di legge aveva perso efficacia.
Nei termini esposti e considerato il passaggio in giudicato della sentenza n. 5019/2018 emessa dalla
Corte di Appello di Bologna, non vi è nel caso di specie margine alcuno per sostenere che l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 654 c.p.p.. Anche il secondo motivo di appello non merita, dunque, accoglimento.
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censurava la sentenza gravata nella parte in cui riteneva che le prove raccolte nel processo penale conclusosi con sentenza n. 5019/2018 della Corte di Appello di Bologna e nel processo penale conclusosi con sentenza n. 853/2019 del Tribunale di
Locri provavano la falsità della dichiarazione per cui è causa. A sostegno, Parte_1 affermava l'erroneità delle risultanze del CTU Dott. , facendo richiamo alle consulenze dei Per_5
propri periti di parte, alla CTU a firma della dott.ssa e alle dichiarazioni rese Persona_6
dalla stessa in sede penale.
Trattasi di doglianza infondata, disattesa già dai Giudici che, prima di questo Collegio, condivisibilmente accertavano la falsità della sottoscrizione per cui è causa.
Analizzando le sole statuizioni oggetto di contestazioni si evince quanto in appresso.
Il Tribunale penale di Locri escuteva - quale teste della difesa dell'allora imputato Parte_1
- la dott.ssa la quale, dapprima nominata CTU dalla Corte di Appello
[...] Persona_6
di Bologna – Sezione civile, concludeva la relazione peritale ritenendo che la firma apposta in calce alla scrittura privata del 22.08.2001 era riconducibile con sicurezza a il quale Persona_1 probabilmente l'aveva vergata a mano, con l'uso di uno strumento ad inchiostro fluido.
Sentita dinanzi al Tribunale penale di Locri, ella dichiarava di essere pervenuta alla precitata conclusione avvalendosi dei tradizionali metodi di indagine (ultravioletto e microscopio) ed esaminando la firma apposta sulla scrittura privata esclusivamente tramite comparazione visiva e grafometrica con altre firme di , ad eccezione di quella asseritamente apposta Persona_1
nella missiva del 18 settembre 2001 mai ricevuta né in originale né in copia e della cui esistenza aveva avuto contezza soltanto in data successiva.
Il Giudicante riteneva tale circostanza un elemento di parzialità valutativa, pienamente superato dalla più completa consulenza redatta dal TP , nominato da Persona_7 Persona_1
nella causa civile celebratasi davanti alla Corte di Appello di Bologna. A conclusioni analoghe perveniva il CT del PM, dott.ssa Entrambi venivano escussi quali testi e, Persona_8
esaminando l'originale della scrittura privata data 22.8.2001, concludevano che la firma Persona_1
era stata apposta tramite l'uso di un timbro.
[...]
Non possono condividersi le doglianze mosse dall'appellante considerato che la CTU a firma del dott.ssa è stata oggetto di accertamento in via definitiva da parte della Corte d'Appello penale Per_4
di Bologna - alla cui statuizione, si ribadisce, viene attribuita efficacia di giudicato- che, nel pronunciare l'assoluzione dell'odierno appellante rispetto al capo A) di imputazione, ravvisava l'errore per induzione proprio nella prova scientifica costituita dalla perizia grafologica condotta sulla scrittura da parte della predetta Consulente.
L'esame da questa condotto, nei termini e nei limiti sopra esposti, non può che ritenersi meno satisfattivo rispetto a quello oggettivo compiuto dalla dott.ssa , essendo quest'ultimo Per_5 sorretto dall'esito delle analisi strumentali compiute dal laboratorio Forinst-Forensic Instruments di
Torino attraverso la tecnica della cd. “scansione tridimensionale”.
La CTU concludeva affermando testualmente: “la firma apposta sulla scrittura privata Per_5
22/08/2001 non è stata apposta personalmente da ma mediante timbro Persona_1
contenente la riproduzione della firma. La firma sulla scrittura 22/08/2001 non può essere stata apposta con pennarello dal Sig. ”. Persona_1
La falsità della scrittura privata 22 agosto 2001, confutata dalle prove emerse nei procedimenti penali, può sostenersi anche sulla base di dati logici.
E' impossibile vergare di proprio pugno due firme identiche, quali sono quelle apposte in calce al documento per cui è causa.
Indubbio, anche a parere di questa Corte, che la sottoscrizione inveritiera sia questa, e non quella che ebbe ad opporre nella lettera raccomandata del 18 settembre 2001 in quanto Persona_1
priva di valore sostanziale.
A ciò si aggiunge la mancata produzione di assegni, bonifici ovvero di carteggio comprovante i versamenti asseritamente effettuati a mezzo denaro contante, quindi l'effettiva soddisfazione delle ragioni creditorie.
Per questi motivi
, anche il terzo ed ultimo motivo di appello non si giudica meritevole di accoglimento con conseguente superfluità di pronunciamento sulla domanda subordinata di parte appellata.
Spese processuali
L'appello è integralmente rigettato;
pertanto, va confermata la regolamentazione delle spese processuali del primo grado stabilita dalla sentenza impugnata.
In ordine alle spese processuali del secondo grado di giudizio, il rigetto dell'appello giustifica la soccombenza.
Tali spese processuali sono liquidate, tenendo conto del valore indeterminabile della causa, della complessità media della predetta e delle Tabelle previste D.M. n. 55/2014 ed aggiornate con il D.M.
n. 147 del 13/08/2022, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22
(Cass. 21704/21), tenendo conto dei parametri medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata secondo i criteri minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta– le spese a favore delle parti appellate devono essere liquidate in complessivi € 10.313,00 così determinati: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Parte_1
tutti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 nella qualità di eredi di , avverso la sentenza nr. 169/2020 pubblicata dal Persona_1
Tribunale di Locri il 26 febbraio 2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado in Parte_1
favore di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
che liquida in complessivi € 10.313,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del
[...]
compenso totale ed IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
La cons. est. La Presidente
dr.ssa Federica Rende dr.ssa Patrizia Morabito