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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/12/2024, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2458 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato D'ACUNZO OLGA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pagina 1 di 6 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso depositato in data 14/05/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Guspini (CA) in data
12/08/1990 e dalla loro unione sono nati i figli (in data 08/02/1991), Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (in data 17/05/1997), Persona_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed (in data Persona_3
04/09/2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono separati consensualmente dinanzi al presidente di questo Tribunale
in data 03/12/2013, in seno al procedimento n. 6085/2013, nel cui ambito è stato pronunciato, in data 18/12/2013, decreto di omologazione.
2. Con ricorso del 14/05/2024, ha chiesto la dichiarazione di Parte_1
cessazione di effetti civili del matrimonio e la pronuncia dell'obbligo, in capo a di corrispondere mensilmente la somma di € 233,37 a titolo di CP_1
mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Persona_3
autosufficiente e convivente con la madre, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace, nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. All'esito dell'udienza del 06/11/2024, presente solo la parte ricorrente, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 6 §
La domanda principale, volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alla domanda relativa all'assegno per il mantenimento della prole, essa merita di essere accolta. Invero, in assenza di indicazioni in ordine al reddito e alla situazione patrimoniale del convenuto, appare congruo stabilire che CP_1
contribuisca al mantenimento della figlia tramite il versamento di un assegno Per_3
mensile pari a € 233,37, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale ammontare, del resto, si pone in continuità con quanto convenuto tra le parti in sede di separazione consensuale: i coniugi, infatti, si erano in tale sede accordati nel senso che l'odierno resistente sarebbe stato tenuto, a titolo di contributo al mantenimento della figlia al versamento mensile della somma di € 200,00. Per_3
Nulla in punto di assegno di divorzio, avendo la ricorrente rappresentato l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi e l'assenza dei presupposti, in fatto e in diritto, per porre a carico di alcuno dei coniugi qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
pagina 3 di 6 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12/08/1990 in GUSPINI (CA) da (nata a [...] Parte_1
GAVINO MONREALE (CA) il 31/07/1971) con (nato a CP_1
ARBUS (CA) il 03/11/1964), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di GUSPINI (SU), atto n. 36, parte II, serie A, anno 1990;
2. obbliga a versare a euro 233,37 mensili a titolo CP_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , in via anticipata entro Per_3
il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di
Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 4 di 6 • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito pagina 5 di 6 idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
3. condanna alla refusione in favore della ricorrente delle spese CP_1
di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre Iva, cpa e al 15% di spese forfettarie come per legge;
4. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GUSPINI (SU)
per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
27/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
dott.ssa Susanna Zavaglia Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2458 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato D'ACUNZO OLGA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pagina 1 di 6 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso depositato in data 14/05/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Guspini (CA) in data
12/08/1990 e dalla loro unione sono nati i figli (in data 08/02/1991), Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (in data 17/05/1997), Persona_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed (in data Persona_3
04/09/2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono separati consensualmente dinanzi al presidente di questo Tribunale
in data 03/12/2013, in seno al procedimento n. 6085/2013, nel cui ambito è stato pronunciato, in data 18/12/2013, decreto di omologazione.
2. Con ricorso del 14/05/2024, ha chiesto la dichiarazione di Parte_1
cessazione di effetti civili del matrimonio e la pronuncia dell'obbligo, in capo a di corrispondere mensilmente la somma di € 233,37 a titolo di CP_1
mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Persona_3
autosufficiente e convivente con la madre, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace, nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. All'esito dell'udienza del 06/11/2024, presente solo la parte ricorrente, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 6 §
La domanda principale, volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alla domanda relativa all'assegno per il mantenimento della prole, essa merita di essere accolta. Invero, in assenza di indicazioni in ordine al reddito e alla situazione patrimoniale del convenuto, appare congruo stabilire che CP_1
contribuisca al mantenimento della figlia tramite il versamento di un assegno Per_3
mensile pari a € 233,37, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale ammontare, del resto, si pone in continuità con quanto convenuto tra le parti in sede di separazione consensuale: i coniugi, infatti, si erano in tale sede accordati nel senso che l'odierno resistente sarebbe stato tenuto, a titolo di contributo al mantenimento della figlia al versamento mensile della somma di € 200,00. Per_3
Nulla in punto di assegno di divorzio, avendo la ricorrente rappresentato l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi e l'assenza dei presupposti, in fatto e in diritto, per porre a carico di alcuno dei coniugi qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
pagina 3 di 6 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12/08/1990 in GUSPINI (CA) da (nata a [...] Parte_1
GAVINO MONREALE (CA) il 31/07/1971) con (nato a CP_1
ARBUS (CA) il 03/11/1964), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di GUSPINI (SU), atto n. 36, parte II, serie A, anno 1990;
2. obbliga a versare a euro 233,37 mensili a titolo CP_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , in via anticipata entro Per_3
il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di
Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 4 di 6 • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito pagina 5 di 6 idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
3. condanna alla refusione in favore della ricorrente delle spese CP_1
di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre Iva, cpa e al 15% di spese forfettarie come per legge;
4. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GUSPINI (SU)
per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
27/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
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