Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est.- riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5251 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 14.01.2025, avente ad oggetto:
Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Rosa Di Caprio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Antonio Battista, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
All'udienza del 14.01.2025 i procuratori costituiti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice delegato, stante la pendenza del giudizio di separazione, riservava la causa in decisione al collegio per la pronuncia sullo status, riservandosi all'esito ogni determinazione in ordine alla riunione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 24.06.2024, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in Villa di Briano (CE) l'01.08.2005 con CP_1
e che con sentenza di Questo Tribunale (recante nr. 4416/2023) del 06.11.2023
[...] veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva:- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre nella misura e con le modalità indicate in ricorso;
-porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli con la somma mensile di € 2.000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, con condanna del resistente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
Con decreto depositato in data 29.07.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 14.01.2025, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o Attestazione Negativa dell'Agenzia delle
Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata in data 12.12.2024, a mezzo della quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava le avverse pretese chiedendo, oltre alla conferma dell'affido condiviso,
a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale resa in sede di separazione giudiziale, disporsi a proprio carico un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento in Per favore del figlio minore e di euro 300,00 in favore della figlia maggiorenne , Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., entrambe le parti comparivano personalmente in data 14.01.2025 dinanzi al giudice delegato, il quale, sentite le parti e i rispettivi difensori e rilevata l'assenza di necessità di adottare provvedimenti provvisori, riservava la causa in decisione al collegio per la pronuncia sullo status, stante la pendenza del giudizio di separazione in merito alle statuizioni accessorie, riservandosi all'esito ogni determinazione in ordine alla riunione.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto, nulla opponendo.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione, conclusosi con sentenza non definitiva sullo status (n.4416/2023) pubblicata il 06.11.2023 con attestazione del passaggio in giudicato del 17.04.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Dovendo la causa continuare per le statuizioni accessorie, va emessa sentenza non definitiva.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Necessitando la causa di opportuna istruttoria in ordine agli ulteriori provvedimenti rispettivamente richiesti dalle parti, ne va disposta la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali, si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Villa di Briano (CE)
l'01.08.2005, tra (c.f.: ) e , Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f.: ) - atto n.43, Parte II, Serie A, anno 2005; C.F._2
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge
1/12/1970 n. 898;
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 26.3.25
3 Il Giudice estensore dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
4