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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 08/07/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 442/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria EL Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 442/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. DI PENTA LUIGI, e nato a [...] Parte_2
(CH) il 22/10/1973, rappresentato e difeso dall'avv. SABATINO DIEGO;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi nata in [...] il Parte_1
19.11.1976 e nato in [...] il [...], Parte_2 celebrato in data 31 luglio 2004 in Atessa e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Atessa al N° 18, Parte II, Serie
A, Anno 2004, alle seguenti condizioni:
a ) La casa adibita a residenza familiare sita in San Salvo alla Via
Leon Battista Alberti N° 37 , compresi i mobili e le suppellettili ivi presenti, di proprietà esclusiva del IG. resta Parte_2 assegnata alla IG.ra affinchè vi abiti unitamente Parte_1
a figli minori;
b) le figli e minori, EL e , saranno affidate ad entrambi i Per_1 genitori in modo condiviso con domicilio privilegiato presso la madre e con facoltà per l'altro genitore di frequentarli e di tenerli con sé, previe intese con l'altro coniuge e sempre nel rispetto delle volontà di essi minori;
c) in ogni caso, e solo nell'ipotesi di contrasto, le figli e minori staranno con il padre: a) - due pomeriggi a settimana secondo le disponibilità delle figlie, dalle ore 1 9:00 alle ore 21: 30; b) -
a week – end alterni dalle ore 1 5 , 30 del sabato, o al termine delle lezioni scolastiche, alle ore 2 1 , 30 della domenica;
c) - per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) - per due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo.
Durante in periodo estivo le figlie, sempre secondo le loro disponibilità e volontà, trascorreranno dieci giorni consecutivi nel mese di luglio e dieci giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre;
d ) quale contributo per il mantenimento delle Parte_2 figli e minori, si impegna a corrispondere un assegno mensile dell'importo di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie - comprese quelle mediche ed odontoiatriche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale -, delle spese scolastiche, comprese le attività complementari, delle spese ricreative, ludiche e sportive in relazione alle aspirazioni dei figli minori, il tutto meglio specificato nel protocollo attualmente in vigore redatto dal
Consiglio Nazionale Forense;
e ) i coniugi concordano nel corrispondere in parti uguali (50%) le restanti rate di ammortamento del finanziamento in essere con la
; CP_1 f) l'Assegno Unico sarà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra
; Parte_1
2) ordinare che l'emananda sentenza sia trasmessa, a cura della
Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Atessa per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3 - 11 -2000 n. 396, della stessa sul relativo atto di matrimonio (N° 18, Parte II, Serie A, Anno 2004), al momento del suo passaggio in giudicato;
3) dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Ferme le ulteriori condizioni stabilite in sede di separazione personale consensuale.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati ad Atessa il 31/07/2004, hanno Parte_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda la cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del
30/09/2024 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti ad Atessa il 31/07/2004, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Atessa al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 2004.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori.
7. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e ad Atessa il 31/07/2004 e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Atessa al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 2004; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Atessa di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 08/07/2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria EL Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 442/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. DI PENTA LUIGI, e nato a [...] Parte_2
(CH) il 22/10/1973, rappresentato e difeso dall'avv. SABATINO DIEGO;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi nata in [...] il Parte_1
19.11.1976 e nato in [...] il [...], Parte_2 celebrato in data 31 luglio 2004 in Atessa e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Atessa al N° 18, Parte II, Serie
A, Anno 2004, alle seguenti condizioni:
a ) La casa adibita a residenza familiare sita in San Salvo alla Via
Leon Battista Alberti N° 37 , compresi i mobili e le suppellettili ivi presenti, di proprietà esclusiva del IG. resta Parte_2 assegnata alla IG.ra affinchè vi abiti unitamente Parte_1
a figli minori;
b) le figli e minori, EL e , saranno affidate ad entrambi i Per_1 genitori in modo condiviso con domicilio privilegiato presso la madre e con facoltà per l'altro genitore di frequentarli e di tenerli con sé, previe intese con l'altro coniuge e sempre nel rispetto delle volontà di essi minori;
c) in ogni caso, e solo nell'ipotesi di contrasto, le figli e minori staranno con il padre: a) - due pomeriggi a settimana secondo le disponibilità delle figlie, dalle ore 1 9:00 alle ore 21: 30; b) -
a week – end alterni dalle ore 1 5 , 30 del sabato, o al termine delle lezioni scolastiche, alle ore 2 1 , 30 della domenica;
c) - per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) - per due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo.
Durante in periodo estivo le figlie, sempre secondo le loro disponibilità e volontà, trascorreranno dieci giorni consecutivi nel mese di luglio e dieci giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre;
d ) quale contributo per il mantenimento delle Parte_2 figli e minori, si impegna a corrispondere un assegno mensile dell'importo di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie - comprese quelle mediche ed odontoiatriche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale -, delle spese scolastiche, comprese le attività complementari, delle spese ricreative, ludiche e sportive in relazione alle aspirazioni dei figli minori, il tutto meglio specificato nel protocollo attualmente in vigore redatto dal
Consiglio Nazionale Forense;
e ) i coniugi concordano nel corrispondere in parti uguali (50%) le restanti rate di ammortamento del finanziamento in essere con la
; CP_1 f) l'Assegno Unico sarà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra
; Parte_1
2) ordinare che l'emananda sentenza sia trasmessa, a cura della
Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Atessa per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3 - 11 -2000 n. 396, della stessa sul relativo atto di matrimonio (N° 18, Parte II, Serie A, Anno 2004), al momento del suo passaggio in giudicato;
3) dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Ferme le ulteriori condizioni stabilite in sede di separazione personale consensuale.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati ad Atessa il 31/07/2004, hanno Parte_2 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda la cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del
30/09/2024 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti ad Atessa il 31/07/2004, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Atessa al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 2004.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori.
7. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e ad Atessa il 31/07/2004 e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Atessa al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 2004; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Atessa di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 08/07/2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Izzi