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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 782/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Gianluca Blasi, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, corso Venezia n. 24
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa
Giuseppina Falco e dal dott. Matteo Mariani, funzionari in servizio presso l'U.s.r.
[...] di Monza, con domicilio telematico pec Controparte_2
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: retribuzione professionale docenti per supplenze temporanee
Svolgimento del processo Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 22.3.2024, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. del
31.8.1999 per i contratti di supplenze brevi e saltuarie stipulati con il convenuto CP_1
nell'anno scolastico 2018/2019 e per sentir conseguentemente condannare il CP_1
convenuto a corrispondergli la somma di € 692,18; il tutto oltre interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Pagina 1 di 5 Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto in via principale ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto poiché il ricorrente ha svolto incarichi di supplenza non caratterizzati dalla realizzazione di processi innovatori, in subordine ha evidenziato che l'importo eventualmente dovuto in pagamento non è correttamente determinato per intervenuta prescrizione dei ratei antecedenti al 24.3.2019; in ogni caso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c. e istruita la causa allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
È pacifico tra le parti e risulta anche documentalmente che il ricorrente, nell'anno scolastico 2018/2019 ha svolto i seguenti periodi di supplenza breve e saltuaria (cfr. doc. 1 fasc. conv.):
- dal 6.2.2019 al 15.3.2019 supplenza breve con orario settimanale completo;
- dal 16.3.2019 al 16.5.2019: supplenza breve, orario settimanale completo;
- dal 19.5.2019 al 9.6.2019: supplenza breve, orario settimanale completo.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 […]".
Il citato art. 25, a sua volta, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione
Pagina 2 di 5 di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate - sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del c.c.n.l del 24.7.2003 e art. 83 del c.c.n.l. del 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
Ne consegue che non vi è dubbio, che tale emolumento rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass., n. 2015/2018 e n. 6293/2020). La clausola 4 dell'Accordo quadro, infatti, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha evidenziato quanto segue:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 153, n. 5), del Trattato "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (cfr. , punto 42); Controparte_3
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può
Pagina 3 di 5 essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
La domanda di attribuzione della retribuzione professionale docenti in favore di parte ricorrente deve dunque essere accolta, in considerazione della interpretazione delle norme offerta dalla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 2468/2016, n. 12309/2024);
Facendo applicazione degli indicati principi e richiamato l'orientamento di legittimità sopra ricordato, deve ritenersi che l'art. 7 del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola - interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Circa il quantum dovuto in favore del ricorrente, deve rilevarsi che il CP_1
convenuto, ente particolarmente qualificato e dunque maggiormente attendibile, non ha specificamente contestato l'importo richiesto da parte attorea a titolo di retribuzione professionale docenti ed ha opposto sul punto esclusivamente l'intervenuta prescrizione dei ratei antecedenti al 24.3.2019.
L'eccezione ministeriale, però, non è fondata, dal momento che – a fronte del primo contratto di supplenza avente decorrenza dal 6.2.2019 al 15.3.2019 e del secondo contratto avente decorrenza dal 16.3.2019 al 16.5.2019 – il ricorrente ha inviato atto di diffida e messa in mora in data 30.1.2024, così validamente interrompendo il decorso del termine di prescrizione quinquennale (cfr. doc. 5 e 5bis fasc. ric.).
Deve dunque essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo di € 692,18
Pagina 4 di 5 a titolo di retribuzione professionale docenti complessivamente dovuta per gli per l'anno scolastico 2018/2019, tenuto conto che nella determinazione del quantum richiesto parte attorea ha riproporzionato il valore della retribuzione professionale docenti all'effettivo numero di giorni di supplenza (cfr. doc. 9 fasc. ric.).
Il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della predetta somma di € 692,18, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa determinato sulla base del valore della domanda (inferiore ad € 1.100,00), in misura parametrata ai minimi (€ 258,00), senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) e tenuto conto della serialità del contenzioso e della decisione della controversia allo stato degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto a conseguire Parte_1
la retribuzione professionale docenti per le attività di supplenza svolte nell'anno scolastico 2018/2019;
2. Condanna il ad erogare in favore del ricorrente Controparte_1
l'importo di € 692,18 quale retribuzione professionale del docente relativa all'anno scolastico 2018/2019, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. Condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di Controparte_1
lite, liquidate in complessivi € 258,00, oltre € 49,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 14 aprile 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 782/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Gianluca Blasi, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, corso Venezia n. 24
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa
Giuseppina Falco e dal dott. Matteo Mariani, funzionari in servizio presso l'U.s.r.
[...] di Monza, con domicilio telematico pec Controparte_2
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: retribuzione professionale docenti per supplenze temporanee
Svolgimento del processo Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 22.3.2024, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. del
31.8.1999 per i contratti di supplenze brevi e saltuarie stipulati con il convenuto CP_1
nell'anno scolastico 2018/2019 e per sentir conseguentemente condannare il CP_1
convenuto a corrispondergli la somma di € 692,18; il tutto oltre interessi legali e con il favore delle spese di lite.
Pagina 1 di 5 Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto in via principale ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto poiché il ricorrente ha svolto incarichi di supplenza non caratterizzati dalla realizzazione di processi innovatori, in subordine ha evidenziato che l'importo eventualmente dovuto in pagamento non è correttamente determinato per intervenuta prescrizione dei ratei antecedenti al 24.3.2019; in ogni caso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c. e istruita la causa allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
È pacifico tra le parti e risulta anche documentalmente che il ricorrente, nell'anno scolastico 2018/2019 ha svolto i seguenti periodi di supplenza breve e saltuaria (cfr. doc. 1 fasc. conv.):
- dal 6.2.2019 al 15.3.2019 supplenza breve con orario settimanale completo;
- dal 16.3.2019 al 16.5.2019: supplenza breve, orario settimanale completo;
- dal 19.5.2019 al 9.6.2019: supplenza breve, orario settimanale completo.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 […]".
Il citato art. 25, a sua volta, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione
Pagina 2 di 5 di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate - sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del c.c.n.l del 24.7.2003 e art. 83 del c.c.n.l. del 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
Ne consegue che non vi è dubbio, che tale emolumento rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass., n. 2015/2018 e n. 6293/2020). La clausola 4 dell'Accordo quadro, infatti, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha evidenziato quanto segue:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 153, n. 5), del Trattato "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (cfr. , punto 42); Controparte_3
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può
Pagina 3 di 5 essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
La domanda di attribuzione della retribuzione professionale docenti in favore di parte ricorrente deve dunque essere accolta, in considerazione della interpretazione delle norme offerta dalla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 2468/2016, n. 12309/2024);
Facendo applicazione degli indicati principi e richiamato l'orientamento di legittimità sopra ricordato, deve ritenersi che l'art. 7 del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola - interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Circa il quantum dovuto in favore del ricorrente, deve rilevarsi che il CP_1
convenuto, ente particolarmente qualificato e dunque maggiormente attendibile, non ha specificamente contestato l'importo richiesto da parte attorea a titolo di retribuzione professionale docenti ed ha opposto sul punto esclusivamente l'intervenuta prescrizione dei ratei antecedenti al 24.3.2019.
L'eccezione ministeriale, però, non è fondata, dal momento che – a fronte del primo contratto di supplenza avente decorrenza dal 6.2.2019 al 15.3.2019 e del secondo contratto avente decorrenza dal 16.3.2019 al 16.5.2019 – il ricorrente ha inviato atto di diffida e messa in mora in data 30.1.2024, così validamente interrompendo il decorso del termine di prescrizione quinquennale (cfr. doc. 5 e 5bis fasc. ric.).
Deve dunque essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo di € 692,18
Pagina 4 di 5 a titolo di retribuzione professionale docenti complessivamente dovuta per gli per l'anno scolastico 2018/2019, tenuto conto che nella determinazione del quantum richiesto parte attorea ha riproporzionato il valore della retribuzione professionale docenti all'effettivo numero di giorni di supplenza (cfr. doc. 9 fasc. ric.).
Il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della predetta somma di € 692,18, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa determinato sulla base del valore della domanda (inferiore ad € 1.100,00), in misura parametrata ai minimi (€ 258,00), senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) e tenuto conto della serialità del contenzioso e della decisione della controversia allo stato degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto a conseguire Parte_1
la retribuzione professionale docenti per le attività di supplenza svolte nell'anno scolastico 2018/2019;
2. Condanna il ad erogare in favore del ricorrente Controparte_1
l'importo di € 692,18 quale retribuzione professionale del docente relativa all'anno scolastico 2018/2019, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. Condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di Controparte_1
lite, liquidate in complessivi € 258,00, oltre € 49,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 14 aprile 2025
Il Giudice Elena Greco
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