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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 331/2024 RG promossa da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
Gaetano MAZZEO e Giuseppe SAPIENZA
Ricorrente
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Simona SIOTTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio nato fuori del matrimonio
Conclusioni della ricorrente:
Come da verbale di udienza del 18.2.2025:
a) Affidarsi il minore in via super esclusiva alla madre come Persona_1
indicato dai Servizi Sociali;
b)visite padre / figlio come da provvedimenti provvisori, ammonendo il al CP_1
rigoroso rispetto degli orari di visita ed a fornire informazioni precise sul luogo e l'adeguatezza delle condizioni in cui ospita il figlio nel fine settimana di sua pertinenza;
c)assegno a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 400 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla domanda;
d)spese rifuse.
Conclusioni del resistente:
Non ha precisato conclusioni;
per esso le conclusioni si intendono precisate come da comparsa di costituzione:
1) Affidarsi il figlio minore ai genitori in regime di affidamento Persona_1
condiviso, con collocamento prevalente e residenza del medesimo presso la madre.
2) Stabilire il diritto del Sig. di vedere e di tenere con sè il figlio CP_1 Per_1
con le seguenti modalità:
- Due fine settimana al mese, tra di loro alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera, con rientro presso la casa materna entro le ore 20:00;
2 - 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il
Capodanno;
- 3 giorni durante le vacanze Pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedi in Albis;
- un mese (4 settimane) durante le vacanze estive;
- un ponte programmato all'anno, la Festa del papà ed il suo compleanno;
3) Disporre il mantenimento diretto del minore nei periodi di rispettiva competenza paterna e materna, attribuendo alla Sig.ra il 100% dell'assegno unico;
Pt_1
4) In via gradata rispetto alla domanda articolata sub. 3, stabilire a carico del padre
Sig. un contributo ordinario per il mantenimento del minore CP_1 Persona_1
pari ad € 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, da regolamentarsi secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 24.1.2024 adiva l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_2
regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento del figlio nato Per_1
l'11.8.2017 dalla relazione con CP_1
Deduceva la ricorrente che, cessata la relazione ed il rapporto di convivenza tra le parti, il aveva subito lo sfratto per finita locazione dall'immobile sito in CP_1
Arcugnano, già adibito a casa familiare e si era quindi trasferito in Faenza presso l'abitazione della sua nuova compagna;
che lo stesso si era dimostrato padre disattento e poco affidabile rispetto alla gestione del figlio e che mai aveva contribuito al suo mantenimento.
3 Chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio, la regolamentazione del diritto di visita paterno e che fosse determinato in euro 400 (oltre al 50% delle spese straordinarie) il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento del minore.
Con comparsa in data 10.4.2024 si costituiva in giudizio contestando CP_1
quanto dedotto dalla ricorrente in merito alle proprie presunte carenze genitoriali e chiedendo l'affidamento condiviso del piccolo il suo collocamento presso la Per_1
madre, con facoltà per esso resistente di vederlo nei fine settimana, nonché durante le vacanze estive, natalizie e pasquali;
quanto agli aspetti economici, chiedeva di poter contribuire in via diretta al mantenimento del figlio o, in subordine, offriva la somma mensile di euro 150, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 9.5.2024, fissata ai soli fini conciliativi, le parti comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
In data 12.7.2024 veniva celebrata l'udienza di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., all'esito della quale, in via provvisoria ed urgente, il Giudice Relatore affidava il minore ad entrambi i genitori, lo collocava in via prevalente presso la Persona_1
madre, regolamentava il diritto di visita del padre e faceva obbligo a quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di euro 250, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Con la medesima ordinanza veniva disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con incarico di valutare le capacità
genitoriali delle parti ed indicare il regime di affidamento / collocamento maggiormente rispondente all'interesse del minore Persona_1
In data 13.9.2024 il procuratore di rinunciava al mandato difensivo. CP_1
All'esito del deposito della relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 18.2.2025, i
4 procuratori della ricorrente precisavano le conclusioni nei termini in epigrafe riportati e discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio.
La domanda di affidamento esclusivo del minore vanzata dalla Persona_1
madre è fondata e va accolta. Parte_1
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione nelle risultanze della relazione dei Servizi Sociali depositata in atti, dalle quali si evince che CP_1
non è attualmente in grado di esercitare una positiva genitorialità e di comunicare
[...]
con la ex compagna per assumere decisioni nell'interesse del figlio ancora in tenera età.
Si legge nella relazione che in seguito al suo trasferimento in CP_1
provincia di Ravenna, non ha esercitato il diritto di visita al figlio secondo le modalità
ed i tempi indicati nel provvedimento del Tribunale, nonostante la piena disponibilità in tale senso manifestata dalla madre;
ha rifiutato di partecipare al contesto di lavoro organizzato dagli operatori dei Servizi Sociali definendo le proprie diverse priorità (al primo posto il lavoro, al secondo lo studio universitario); ha completamente abdicato al proprio ruolo genitoriale, demandando alla madre tutti i compiti relativi alla crescita,
all'educazione ed alla gestione del minore.
In questa situazione l'affidamento esclusivo alla madre - la quale, come evidenziato
5 dai Servizi Sociali, si è dimostrata pienamente adeguata nello svolgere i compiti di gestione ed educazione del figlio e costituisce l'unica figura genitoriale di riferimento per il piccolo - appare la misura più tutelante per il minore e Persona_1
rispondente ai bisogni attuali dello stesso.
Come suggerito dai Servizi Sociali in ragione del disinteresse paterno, la madre va autorizzata ad assumere da sola anche le decisioni di maggior rilievo relative al figlio riguardo all'istruzione, all'educazione ed alla salute.
Quanto al diritto di visita paterno, ritiene il Collegio che gli incontri tra il resistente ed il figlio possano avvenire secondo i tempi indicati nei provvedimenti provvisori, cui la ricorrente ha prestato adesione, che appaiono equilibrati e tali da consentire al di intrattenere rapporti significativi con il piccolo CP_1 Per_1
Aderendo alle indicazioni dei Servizi Sociali, va ammonito al rispetto CP_1
degli orari di visita ed a fornire informazioni precise alla madre sul luogo e sull'adeguatezza delle condizioni in cui ospita il figlio nei fine settimana di sua competenza.
Quanto infine agli aspetti economici, va considerato che il dovere di mantenere, la prole, secondo il precetto di cui all'art. 337 ter c.c. impone ai genitori, in caso di separazione personale (cui è equiparabile la separazione tra persone conviventi more uxorio) di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo,
scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso
6 negli oneri finanziari, è costituito non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tanto premesso, tenuto conto delle esigenze del minore, dei tempi di permanenza dello stesso presso i due genitori, della condizione della madre (la quale, lavora come operaia con retribuzione netta mensile di circa 1.600 euro, non ha spese abitative in quanto vive con il figlio in casa dei propri genitori), nonché della capacità potenziale di guadagno del resistente (il quale ha dichiarato di essersi iscritto alla Facoltà di Teologia
e di lavorare come cameriere in un ristorante) attraverso lo svolgimento di attività
lavorative di tipo operario, appare equo determinare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio in euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, come già stabilito dal Giudice Relatore in via provvisoria.
Va infine disattesa la richiesta avanzata da di essere ammesso al CP_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non risultando dagli atti alcun provvedimento di diniego da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza
impugnabile avanti il giudice del procedimento ai sensi dell'art. 126 DPR 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al DM Giustizia n.55/2014 e successive modificazioni relativi alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva ed istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza
7 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a)affida il minore n via esclusiva alla madre, con collocamento e Persona_1
residenza presso la stessa e facoltà di assumere da sola anche le decisioni di maggior rilievo relative al figlio riguardo all'istruzione, all'educazione ed alla salute;
b)dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
-un week end ogni 15 giorni, dal sabato alle ore 10 fino alla domenica alle ore 20;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno;
c)fa obbligo a con decorrenza dalla domanda, di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio con la somma di euro 250, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e di farsi carico del 50% delle spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
d)ammonisce al rispetto degli orari di visita ed a fornire informazioni CP_1
precise alla madre sul luogo e sull'adeguatezza delle condizioni in cui ospita il figlio nei fine settimana di sua competenza;
e)condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in CP_1
euro 4.711 a titolo di compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Vicenza il 3.4.2025.
8 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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