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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 971/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ con sede legale in , alla via G. Vicinanza, Parte_1 Pt_1
n. 11, p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ing. P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Giovanni
Colacurcio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Serino, alla via Terminio, n. 48; appellante
E
1. , nato a [...][...], cod. fisc. Controparte_1 Pt_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._1
di costituzione, dagli avv.ti Giovanni Capo, Gianluigi Comeglio e Luigi Salerno, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in , piazza Alario, n. 1; Pt_1
appellato
2. con sede in , alla via G. TE Pt_1
Vicinanza, n. 11, cod. fisc. , in persona del curatore pro tempore, dott. P.IVA_2
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Controparte_2 risposta, dall'avv. Roberto Rosapepe, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in , al corso Garibaldi, n. 164; Pt_1
intimato ex art. 332, comma 2, c.p.c. 1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3103/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – AZIONE DI RESPONSABILITA' EX ART. 146 R.D. N.
267/1942 E AZIONE DI REGRESSO;
NONCHE'
nella riunita causa iscritta al n. 983/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...][...], cod. fisc. Controparte_1 Pt_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._1
appello, dagli avv.ti Giovanni Capo, Gianluigi Comeglio e Luigi Salerno, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in , piazza Alario, n. 1; Pt_1
appellante
E
1. con sede in , alla via G. TE Pt_1
Vicinanza, n. 11, cod. fisc. , in persona del curatore pro tempore, dott. P.IVA_2
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Controparte_2 risposta, dall'avv. Roberto Rosapepe, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in , al corso Garibaldi, n. 164; Pt_1
2. “ ”, con sede legale in , alla via G. Parte_1 Pt_1
Vicinanza, n. 11, p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ing. P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Parte_2
costituzione, dall'avv. Giovanni Colacurcio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Serino, alla via Terminio, n. 48; appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3103/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – AZIONE DI RESPONSABILITA' EX ART. 146 R.D. N.
267/1942 E AZIONE DI REGRESSO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante “ ” nel giudizio n. 971/2023 RGC (come da Parte_1
atto di appello) – “1. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e
- in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno – I Sez Civile … n. 3103/2023 emessa a definizione del procedimento n RG n. 8672/2009, pubblicata il 07/07/2023 e notificata in data 24.07.2023 nella parte in cui il Giudice, definitivamente pronunciando, al punto 2
2 'condanna l' a mantenere indenne il convenuto Parte_1 Controparte_1 dell'importo che lo stesso è tenuto a pagare all'attore, sino alla concorrenza dell'importo di € 138.298,55', al punto 4 “compensa integralmente le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata in causa ed al punto 5 Controparte_1 Parte_1
'pone i costi della c.t.u. definitivamente a carico dell' , nella Parte_1
misura di un terzo, e del convenuto nella residua parte di due terzi' - Controparte_1
rigettare ogni domanda avanzata contro la terza chiamata in casa . Controparte_3
In subordine accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e – in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno – I Sez Civile … n. 3103/2023 emessa a definizione del procedimento n RG n. 8672/2009, pubblicata il 07/07/2023 e notificata in data 24.07.2023 – rideterminare, in maniera inferiore a quello stabilito in primo grado,
l'importo per il quale l' è tenuto a mantenere indenne il sig. Controparte_3 [...]
rispetto alla somma che lo stesso è tenuto a pagare all'attore di primo grado e, P_ conseguentemente, al più, condannare l' ad una somma inferiore a quella CP_4
determinata in primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario
… IVA e CPA … relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione”; per l'appellato nel giudizio n. 971/2023 RGC (come da comparsa di Controparte_1 costituzione) – “- rigettarsi l'appello proposto da;
- Parte_4
riformarsi la sentenza n. 3103/2023 resa il 7 luglio 2023 dal Tribunale di Salerno … notificata il giorno 24 luglio 2023, che, pronunciandosi sulle domande proposte dal fallimento della nei confronti del dott. nel giudizio Parte_5 Controparte_1 contraddistinto dal n.r.g. 8672/2009 di quel Tribunale, ha accolto l'azione di responsabilità; - rigettare, conseguentemente, le domande di risarcimento danni proposte nei confronti dello stesso dott. con ogni ulteriore conseguenza di legge;
Controparte_1
- in ogni caso, porre integralmente a carico dell'associazione ' Controparte_5
le somme, nessuna esclusa, che lo stesso dott. fosse
[...] Controparte_1
condannato a corrispondere alla curatela fallimentare;
o, comunque, condannare la detta associazione di … a rivalere integralmente il dott. Parte_4 Pt_1 di tutte le somme e gli oneri che quest'ultimo dovesse pagare o, Controparte_1
comunque, sostenere in favore della curatela fallimentare, nella pur denegata ipotesi di affermazione di sua responsabilità per i fatti di cui è causa;
- con ogni ulteriore conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”; per l'intimato fallimento della “ nel giudizio n. 971/2023 RGC TE
(come da comparsa di risposta) – “conclude per la riunione alla presente causa di quella
3 iscritta al n. 983/23 r.g., che sarà chiamata dallo stesso consigliere istruttore all'udienza del 28.3.2024”; per l'appellante nel giudizio n. 983/2023 RGC (come da atto Controparte_1
depositato il 15 ottobre 2024) – “Il dott. preliminarmente, dichiara di Controparte_1 rinunciare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., all'impugnazione della sentenza n. 3103/2023 del Tribunale di Salerno, esclusivamente con riguardo al capo della stessa con cui è stata accolta la domanda risarcitoria del Fallimento nei suoi confronti.
Resta ferma, peraltro, la prosecuzione del giudizio nei confronti dell' Controparte_6
al fine sia di vedere accolta, per quanto di ragione, l'impugnazione da lui
[...]
proposta con l'atto di citazione del 23.9.2023, sia di veder rigettata l'impugnazione proposta dallo stesso sulla base di tutti i motivi Controparte_6 articolati nell'atto di appello e nella comparsa di costituzione nel giudizio RG n. 971/2023, ai quali si riporta integralmente”; per l'appellato fallimento dell' “ nel giudizio n. 983/2023 RGC TE
(come da atto depositato il 21 ottobre 2024) – “accetta la rinuncia all'impugnazione della sentenza n. 3103/2023 del Tribunale di Salerno limitatamente al capo con cui è stata accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dal fallimento, notificata dal dott. il 16.10.2024. Dichiara altresì che secondo gli accordi intervenuti col Controparte_1 rinunciante le spese del giudizio sono compensate tra le parti”; per l'appellata “ ” nel giudizio n. 983/2023 RGC (come da Parte_1
comparsa di costituzione) – “in via preliminare disporre la riunione del presente giudizio iscritto al n rg n 983/2023 con quello avente r.g. 971.2023. - Nel merito rigettare, per quanto di ragione l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
3103/2023 emessa a definizione del procedimento n RG n. 8672/2009, pubblicata il
07/07/2023 e notificata in data 24.07.2023 nella parte in cui l'appellante richiede 'in ogni caso, porre integralmente a carico dell' … CP_7 Controparte_5
le somme, nessuna esclusa, che lo stesso dott. fosse condannato a Controparte_1
corrispondere alla curatela fallimentare;
o, comunque, condannare la detta associazione di … a rivalere integralmente il dott. di Parte_1 Parte_4 Pt_1 Controparte_1
tutte le somme e gli oneri che quest'ultimo dovesse pagare o, comunque, sostenere in favore della curatela fallimentare, nella pur denegata ipotesi di affermazione di sua responsabilità per i fatti di cui è causa'. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione”.
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3103/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal fallimento dell' “ nei confronti di TE [...]
, ex art. 146, comma 2, R.D. n. 267/1942, con atto di citazione notificato il 3 P_
agosto 2009, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, accertata la responsabilità del quale amministratore unico della per la P_ TE
violazione degli obblighi connessi al ruolo ricoperto, lo condannava al pagamento, in favore del fallimento di tale società, a titolo di risarcimento dei danni causati nell'esercizio delle sue funzioni, della somma di euro 582.146,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione;
2) condannava l'
[...]
”, quale terzo evocato in giudizio dal ai sensi degli artt. 106, 167, c. 2, Parte_1 P_
e 269, c. 2, c.p.c., a mantenere indenne il convenuto dal pagamento delle somme dovute al fallimento dell' “ fino alla concorrenza di euro 138.298,55; 3) TE
condannava il alla refusione delle spese processuali in favore del fallimento dell' P_
; 4) compensava le spese di lite tra il e l' TE P_ Parte_1
”; 5) poneva le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del nella
[...] P_ misura di due terzi e dell' ” per la residua quota di un terzo. Parte_1
Avverso la predetta sentenza l' ” promuoveva il giudizio di Parte_1
appello n. 971/2023 RGC con atto di citazione notificato il 23 settembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado, avendo ritenuto che il P_
aveva spiegato nei confronti del terzo chiamato in causa la domanda di cui all'art. 2497 cod. civ., ne avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, atteso che l'azione diretta a far valere l'abusivo esercizio, da parte di una società o di un ente, dell'attività di direzione e coordinamento di altra società era proponibile soltanto dai soci e dai creditori della società eterodiretta;
2) il giudice di prime cure aveva erroneamente accolto la domanda, non avendo il dimostrato che l'Ente pubblico P_ chiamato in causa deteneva la partecipazione al capitale dell' TE nell'ambito della propria attività imprenditoriale o per finalità di natura economica o finanziaria e svolgeva attività di direzione e coordinamento;
3) il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda spiegata dal senza indicare gli atti e le azioni in cui si P_ sarebbe concretizzato l'esercizio abusivo, da parte dell'Ente chiamato in causa, della sua attività di direzione e coordinamento dell' , il cui decremento TE patrimoniale era ascrivibile soltanto dalle condotte illecite perpetrate dall'amministratore unico per il perseguimento di scopi personali;
4) in ogni caso, il Tribunale di Salerno,
5 avendo ritenuto che il e il terzo chiamato in causa avevano concorso in eguale P_ misura alla causazione della perdita patrimoniale, da parte dell' , della TE
somma di euro 138.298,55, poteva condannare l'Ente pubblico a tenere indenne l'amministratore della società fallita dal pagamento della metà di tale importo e non dell'intero; 5) il giudice di primo grado aveva erroneamente imputato al terzo chiamato in causa la produzione di danni nella misura di euro 138.298,55; invero, l'omessa fatturazione, da parte del della somma di euro 46.088,00 per l'attività di P_ monitoraggio ambientale effettuata dall' per conto dell'Ente non ne TE dimostrava il mancato pagamento da parte di quest'ultimo; inoltre, nessun vantaggio indebito di euro 11.299,55 era derivato all'Ente dall'operazione conclusa dall'
[...]
con la “Interservice s.r.l.”; parimenti, non ricorrevano i presupposti per TE
addebitare all'Ente pubblico il costo di euro 80.911,00 per il personale dell' TE
, avendo i dipendenti della società fallita svolto l'attività lavorativa soltanto in suo
[...]
favore; 6) la compensazione delle spese di lite era stata illegittimamente disposta dal giudice di prime cure, atteso che l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della domanda proposta dal avrebbe dovuto comportare la condanna del convenuto a P_
rifonderle al terzo chiamato in causa, cui, parimenti, non avrebbero potuto essere accollati, neppure in parte, i costi della consulenza tecnica d'ufficio.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 26 gennaio 2024, il fallimento dell' si limitava a chiedere la riunione al giudizio n. TE
971/2023 RGC di quello rubricato al n. 983/2023 RGC.
Con comparsa di costituzione depositata il 28 giugno 2024, il nel riprodurre P_
integralmente il contenuto del proprio atto di appello, introduttivo del giudizio n.
983/20123 RGC, contestava la fondatezza del gravame spiegato dall' Parte_1
”, chiedendone il rigetto.
[...]
Instaurato il giudizio n. 983/2023 RGC con atto di citazione notificato il 23 settembre
2023, il con la comparsa conclusionale depositata il 15 ottobre 2024, dichiarava di P_ rinunciare all'impugnazione della sentenza n. 3103/2023 del Tribunale di Salerno limitatamente al capo di accoglimento della domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti dal fallimento della , a norma dell'art. 306 c.p.c., mentre si TE riportava al motivo di gravame articolato nei riguardi dell' ” Controparte_6
per ottenerne la condanna a manlevarlo dal pagamento dell'intero importo dei danni addebitatigli dal giudice di primo grado sul presupposto che tutti i fatti lesivi contestatigli erano riconducibili a scelte di gestione compiute dall'Ente pubblico.
6 Parte Costituitosi nel giudizio n. 983/2023 RGC l'1 marzo 2024, il fallimento della “
, con atto depositato in data 21 ottobre 2024, accettava la rinuncia TE all'impugnazione spiegata dal dichiarando che l'accordo intercorso con la P_
controparte prevedeva la compensazione delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione depositata il 6 marzo 2024, l' ” Controparte_6
chiedeva, in via preliminare, la riunione del giudizio n. 983/2023 RGC a quello iscritto al n. 971/2023 RGC, contestando la fondatezza dell'appello spiegato dal P_
Disposta la riunione degli appelli ai sensi dell'art. 335 c.p.c. con ordinanza del 2/8 aprile
2024, la causa perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 14 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 5/12 dicembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello n. 983/2023
RGC, con il conseguenziale passaggio in giudicato della sentenza n. 3103/2023 del
Tribunale di Salerno, ai sensi degli artt. 306, 338 e 359 c.p.c., limitatamente ai motivi di gravame articolati dal per censurare il capo della decisione di primo grado con il P_ quale è stato condannato al pagamento, in favore del fallimento dell' , TE
della somma di euro 582.146,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla predetta società nell'esercizio delle funzioni di amministratore unico.
Ed invero, il ha notificato e depositato il 15 ottobre 2024 rituale dichiarazione di P_ rinuncia parziale agli atti del giudizio, mentre il fallimento dell' ha TE
notificato e depositato il 21 ottobre 2024 la relativa accettazione, sebbene non fosse tenuto a prestare tale adesione, non essendo titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del processo, per non poter ottenere un risultato ulteriore e più favorevole rispetto al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. Cass. 19 maggio 1995, n. 5556; Cass. 3 agosto 1999, n. 8387).
Per quanto attiene alle spese relative al giudizio di gravame, può disporsene l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., avendo il fallimento dell' espressamente riconosciuto di avere raggiunto un accordo in tal TE
senso con il quale parte rinunciante. P_
Ciò posto, il perimetro cognitivo della Corte resta circoscritto all'esame dell'appello proposto dall' ” e del motivo di gravame con il quale il Controparte_6 P_
7 chiede che l'Ente pubblico sia condannato a manlevarlo dal pagamento di tutti i danni di cui è stato ritenuto responsabile quale amministratore unico dell' “ . TE
L'appello spiegato dall' ” è parzialmente fondato e, come Controparte_6
tale, va accolto per quanto di ragione.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale viene eccepita l'inammissibilità dell'azione proposta dal occorre preliminarmente osservare che il giudice di merito, P_ nell'indagine diretta all'individuazione della tipologia e della portata delle domande sottoposte alla sua valutazione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti attraverso i quali le medesime sono estrinsecate, dovendo, di contro, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., ex plurimis, Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. 7 gennaio 2016, n. 118; Cass. ord. 14 marzo 2019, n. 7322).
In tale prospettiva, non può revocarsi in dubbio che l'amministratore unico della “
[...]
, al di là della terminologia utilizzata nell'atto introduttivo del giudizio, TE esperiva contro l' ” non l'azione risarcitoria prevista dall'art. Controparte_6
2497, comma 3, cod. civ. nei riguardi dell'ente che ha esercitato un'indebita attività di direzione e coordinamento di società, ma l'azione di regresso che, a norma degli artt. 1298
e 1299 cod. civ., gli amministratori di una società a responsabilità limitata possono promuovere nei confronti dei soci che, avendo intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento degli atti di gestione rivelatisi illegittimi, ne sono solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 2476, comma 7, cod. civ..
Ed invero, il nell'evocare in giudizio l' ” ai sensi degli P_ Controparte_6
artt. 106, 167, comma 2, e 267, comma 2, c.p.c., richiamava l'art. 2497, comma 1, cod. civ. al fine di identificarlo con l'ente che, nel detenere, come socio di maggioranza, il
97,5% del capitale dell' “ e nell'esercitarne, di conseguenza, i poteri di TE
direzione e coordinamento, aveva concorso a porre in essere le fattispecie generatrici dei danni lamentati dal fallimento di tale società, ma non quale disposizione normativa che ne legittimava l'azione nei confronti del terzo chiamato, avendo proposto la generale domanda di regresso che, quale convenuto in una controversia risarcitoria, poteva avanzare nei confronti del soggetto che riteneva corresponsabile degli illeciti ascrittigli per ripartire, nei rapporti interni, le eventuali conseguenze pregiudizievoli della lite.
Pertanto, avendo il agito in giudizio nei confronti dell' P_ Controparte_6
” ai sensi degli artt. 1298 e 1299 cod. civ., l'eccezione sollevata dall'Ente pubblico
[...] in ordine all'inammissibilità della domanda spiegata dall'amministratore unico della
[...]
[..
[...] , per non essere legittimato a promuovere l'azione risarcitoria di cui all'art. CP_8
2497, comma 3, cod. civ., risulta destituita di fondamento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale l' “ Controparte_6
” assume di non aver detenuto la partecipazione al capitale dell'
[...] TE
nell'ambito della propria attività imprenditoriale o per finalità di natura economica
[...]
o finanziaria, né di aver svolto attività di direzione e coordinamento.
In realtà, come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio e, ancor prima, da quella redatta dal consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nell'ambito del procedimento penale n. 9185/2005 RGNR, l' , oltre ad essere stata TE
quasi integralmente partecipata, sin dalla sua costituzione, avvenuta in data 28 aprile 1994, dall' ”, che costituì il socio di maggioranza, per aver detenuto Controparte_6
il 97,5% del capitale sociale, espletò, in maniera pressoché esclusiva, le attività delegatele dall'Ente pubblico, venendo amministrata dal 18 febbraio 1998 alla dichiarazione di fallimento del 9 ottobre 2007 dal che, nello stesso periodo temporale, ne ricoprì P_
anche la carica di direttore generale.
Nello specifico, con contratto del 30 dicembre 2002, l' di ” Parte_1 Pt_1 affidò all' “ l'incarico di “compiere operazioni, di curare e svolgere TE
formalità e di gestire sevizi di sua pertinenza;
in particolar modo la gestione dello sportello tasse di circolazione, quello dell'assistenza automobilistica, quello dell'Ufficio soci nonché la collaborazione nel settore amministrativo”, con la possibilità di
Cont
“demandare ad qualsiasi altra attività che, pervenuta ad dallo stesso TE non possa essere svolta direttamente per carenza di organizzazione e/o personale”.
Per conto e nell'interesse dell' di ”, presso i cui locali ebbe Parte_1 Pt_1
Parte anche la propria sede legale ed operativa, l' “ , tra l'altro, curò il TE
tesseramento degli associati e la riscossione delle quote di iscrizione, gestì il “Metrò del
Mare”, realizzò ed amministrò parcheggi pubblici, condusse in locazione, allestì e ristrutturò il “Centro ACI Paestum”, svolse attività di monitoraggio dell'ambiente e dell'aria, traducendosi, di fatto, in una società priva di una reale autonomia decisionale ed organizzativa e, come tale, asservita agli indirizzi e alle finalità dell'Ente pubblico, che, del resto, era titolare della quasi totalità delle quote del suo capitale (97,5%).
In sostanza, l' costituì un mero strumento operativo dell' TE [...]
”, che ne condizionava l'azione mediante l'imposizione di direttive idonee Controparte_6
ad incidere sulle determinazioni gestionali dell'impresa e, dunque, sulle scelte strategiche di carattere economico, finanziario e commerciale, giungendo a comprimerne qualsiasi
9 forma di indipendenza, sicché non può in alcun modo negarsi che la società fallita venne istituita ed amministrata quale struttura funzionalmente preordinata alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'Ente pubblico.
Né l' ” può sostenere, con il terzo motivo di gravame, che il Parte_1 Controparte_6
Tribunale di Salerno ha accolto la domanda spiegata dal senza indicare gli atti e le P_ azioni in cui si sarebbe concretizzato l'esercizio abusivo della sua attività di direzione e coordinamento dell' . TE
Ed infatti, il giudice di primo grado, nel rilevare ed evidenziare, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che l' “ aveva omesso di fatturare la TE somma di euro 46.088,00 per l'attività di monitoraggio ambientale svolta per conto dell'
”, aveva ceduto all'Ente pubblico n. 8.250 “phon da viaggio” Controparte_6
a un prezzo inferiore a quello di acquisto dall' “Interservice s.r.l.” ed imputatogli costi del proprio personale in misura minore di quanto avrebbe dovuto richiedergli, ha chiaramente individuato nelle predette fattispecie le manifestazioni dell'indebita ingerenza del socio di maggioranza nell'amministrazione della società fallita, per aver agito nel suo interesse in violazione dei principi di gestione imprenditoriale della compagine eterodiretta.
Fondato è il quarto motivo di gravame, con il quale l' ” Controparte_6
lamenta che il Tribunale di Salerno, dopo averlo ritenuto corresponsabile con il P_ nella misura del 50%, della perdita, da parte dell' , della somma di TE euro 138.298,55, lo ha condannato a tenere indenne l'amministratore della società fallita dal pagamento di tale importo e non della sola metà.
In effetti, risulta oltremodo evidente che il giudice di primo grado, nel momento in cui ha sostenuto che, sulla scorta delle emergenze istruttorie, non era possibile stabilire l'esatto riparto delle responsabilità tra il e l' ”, al punto da P_ Controparte_6
presumerne uguali le colpe in applicazione del principio sancito dagli artt. 1298, comma
2, e 2055, comma 3, cod. civ., avrebbe dovuto accogliere la domanda di regresso proposta dall'amministratore unico dell' per la sola quota della metà del TE
complessivo ammontare dei danni reputati ascrivibili anche all'Ente pubblico, proprio in ragione dell'analogo contributo concorsuale fornito nella causazione dei fatti lesivi della consistenza patrimoniale della società fallita.
Privo di fondamento è il quinto motivo di gravame, con il quale l' Controparte_6
” assume che il giudice di primo grado lo ha erroneamente considerato
[...]
Parte corresponsabile delle condotte con le quali il aveva cagionato all' P_ Pt_3
danni nella misura di euro 138.298,55.
[...]
10 Ed invero, non può disconoscersi che l'omessa fatturazione, da parte del della P_ somma di euro 46.088,00 per l'attività di monitoraggio ambientale svolta dall'
[...]
per conto dell' ”, costituendo espressione della TE Controparte_6
mancata riscossione di un credito vantato dalla società fallita, ne determinò inevitabilmente un'ingiustificata diminuzione patrimoniale a vantaggio dell'Ente pubblico, che, del resto, non ha dimostrato di avere estinto la propria obbligazione mediante il pagamento del corrispettivo del servizio ricevuto.
Né l' ” può eccepire che l'omessa fatturazione, consistendo Controparte_6
soltanto in una violazione di natura tributaria, non comproverebbe il proprio inadempimento nel versamento del corrispettivo dovuto e, dunque, il danno subito dalla
, atteso che, a prescindere dalla mancata emissione del documento TE
fiscale, la società fallita, come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio e, ancor prima, da quella predisposta dalla Procura della Repubblica di Salerno nel procedimento penale n.
9185/2005, non incassò giammai la somma di euro 46.088,00, sicché l'Ente pubblico non può ritenersi estraneo alla causazione di tale pregiudizio patrimoniale, avendo tratto dall'indebita condotta del un diretto ed ingiustificato beneficio. P_
Parimenti, avendo l' alienato all' “ ”, al TE Controparte_6
prezzo di euro 44.362,22, n. 8.250 “phon da viaggio” che aveva acquistato dalla
“Interservice s.r.l.” per il maggiore corrispettivo di 55.661,77, l'Ente pubblico, avvalendosi del negligente operato del che non gli imputò tale spesa nella sua P_
interezza, ottenne incontrovertibilmente, in danno della società partecipata, un immotivato beneficio economico di euro 11.299,55.
Infine, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio sulla base delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Salerno, l' , che, negli anni 2002- TE
2005, adibì sei dipendenti (i sigg. , , Parte_6 Persona_1 Persona_2
, e ) allo svolgimento di mansioni di cui Persona_3 Persona_4 Parte_7 necessitava l' “ ”, che disponeva soltanto di quattro unità Controparte_6
lavorative, gli fatturò ed addebitò costi inferiori rispetto a quelli sostenuti per il predetto personale (e, in particolare, euro 31.000,00 a fronte del costo di euro 45.831,00 per l'anno
2003, euro 32.000,00 a fronte del costo di euro 57.398,00 per l'anno 2004, euro 82.000,00
a fronte del costo di euro 98.798,00 per l'anno 2005, euro 96.000,00 a fronte del costo di euro 119.884,00 per l'anno 2006), sicché, per effetto della deficitaria attività gestionale posta in essere dal l'Ente pubblico realizzò un ingiustificato risparmio di spesa di P_
euro 80.911,00 a detrimento della società partecipata.
11 Avendo il consulente tecnico d'ufficio e, in precedenza, quello nominato dalla Procura della Repubblica di Salerno verificato che sei dipendenti dell' “ furono TE preposti ad espletare la propria attività in favore dell' di ”, Parte_1 Pt_1
l'Ente pubblico non può fondatamente asserire, non avendo fornito alcun riscontro documentale idoneo a paralizzare l'accoglimento della domanda di regresso spiegata dal che quello stesso personale venne impiegato anche nell'interesse della società P_
fallita e, dunque, che gli venne correttamente fatturata soltanto la parte dei costi delle prestazioni lavorative svolte a suo beneficio.
Pertanto, non potendo negarsi che l' ”, quale Ente dotato di Controparte_6 poteri di direzione e coordinamento della , per esserne il socio TE
detentore della quasi totalità del capitale, autorizzò consapevolmente il nel proprio P_
esclusivo interesse ed in pregiudizio della sfera patrimoniale della società partecipata, a non procedere al recupero del credito di euro 46.088,00 per l'attività di monitoraggio ambientale e a non emettere la relativa fattura, a cedergli, ad un prezzo inferiore (euro
44.362,22) a quello d'acquisto (euro 55.661,77), gli 8.250 “phon da viaggio” e ad imputargli costi del personale in misura minore (euro 241.000,00) rispetto a quelli effettivamente sostenuti (euro 321.911,00), id est ad omettere atti dovuti o a compiere operazioni lesive, il giudice di primo grado ne ha correttamente ravvisato il paritetico concorso nella produzione dei danni subiti dalla società fallita nella misura di euro
138.298,55 a causa della negligente ed inefficiente gestione del suo amministratore unico.
Infondato è anche l'ultimo motivo di gravame, con il quale l' “ Controparte_6
” sostiene che l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda spiegata dal
[...] P_
avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a condannarlo alla refusione delle spese di lite e a porre a suo esclusivo carico quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
In realtà, essendo la domanda di regresso proposta dal risultata meritevole di P_ accoglimento, sebbene soltanto per alcuni dei fatti generatori dei danni arrecati alla
[...]
, non era configurabile una sua soccombenza, sicché il giudice di primo TE
grado non avrebbe giammai potuto condannarlo, quale parte vittoriosa, alla refusione delle spese processuali in favore dell' di ”, neppure pro quota (cfr., Parte_1 Pt_1
ex ceteris, Cass. 23 gennaio 2018, n. 1572; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061;
Cass. ord. 15 maggio 2023, n. 13212), essendo, al più, legittimato a compensarle, ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, come di fatto avvenuto.
Infondato è il motivo di gravame con il quale il chiede, in parziale riforma della P_ sentenza di primo grado, la condanna dell' “ ” a manlevarlo Controparte_6
12 dal pagamento di tutti danni posti a suo carico dal Tribunale di Salerno e non soltanto di quelli quantificati dall'ausiliario in euro 138.298,55 per le suddette vicende.
Ed invero, alcune delle ulteriori fattispecie lesive ascritte al al Tribunale di Salerno, P_ vale a dire le indebite utilizzazioni delle somme di denaro dell' “ (punto TE
e.1 della consulenza tecnica d'ufficio) e le distrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dei tagliandi per i parcheggi (punti e.6 e e.7 della consulenza tecnica d'ufficio) costituirono illeciti perpetrati dall'amministratore unico della società fallita per il perseguimento di interessi esclusivamente personali e, segnatamente, per l'indebita appropriazione delle altrui entrate patrimoniali, con la conseguenza che non poteva essergli riconosciuto il diritto di agire in regresso nei confronti dell' “ Controparte_6
”, dovendo ritenersi l'Ente pubblico completamente estraneo alla causazione di
[...]
danni che non avrebbero giammai potuto tradursi nella realizzazione di un suo vantaggio.
Analogamente, il distacco di alcuni dipendenti dell' presso l' TE
di Sondrio” (punto e.4 lett. b della consulenza tecnica d'ufficio) e il Parte_1
pagamento di un debito contratto dalla partecipata (punto Controparte_10
e.8 della consulenza tecnica d'ufficio) non generarono alcun profitto o risparmio di spesa in favore all' ”, sicché deve escludersi che i danni patiti dalla Parte_1 CP_6
società fallita per tali operazioni vennero prodotti anche dal consapevole concorso causale dell'Ente pubblico e non soltanto dal suo amministratore unico.
Per quanto attiene ai danni riportati dall' in conseguenza della TE
ristrutturazione e della gestione del “Centro ACI Paestum” (punto e.2 della consulenza tecnica d'ufficio), se, da un lato, tali attività vennero certamente decise ed autorizzate dall'
di ”, dall'altro, la perdita subita dalla società fallita per effetto Parte_1 Pt_1
di un investimento caratterizzato da costi superiori ai ricavi venne determinata unicamente dal negligente operato del che non ebbe la capacità di collocare sul mercato P_
locatizio il complesso immobiliare di cui trattasi ad un canone idoneo almeno a garantire la copertura delle spese sostenute, se non a produrre utili di bilancio.
In sintesi, il Tribunale di Salerno, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha correttamente limitato la responsabilità dell' ” Controparte_6 nella produzione dei danni arrecati dal all' alle ipotesi in cui P_ TE
l'Ente ricavò un indebito vantaggio dall'operato dell'amministratore unico della società fallita, atteso che, soltanto in tali casi, come innanzi evidenziato, la sua attività di direzione e coordinamento, estrinsecatasi nell'esercizio, quale socio pressoché totalitario, del potere decisionale, costituì l'antecedente causale che concorse a deteriorarne il patrimonio.
13 Infine, occorre rilevare la manifesta inammissibilità dell'intervento spiegato dal fallimento dell' , a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., quale TE
cessionario del credito vantato dal in via di regresso nei confronti dell' P_ [...]
” in forza della sentenza di prime cure, giacché avvenuto soltanto con la Controparte_6
memoria di replica depositata il 30 ottobre 2024 e, quindi, in violazione dell'art. 268, comma 1, c.p.c., dopo l'ordinanza del 2/8 aprile 2024, con la quale veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2018, n. 2812).
L'accoglimento del quarto motivo di gravame articolato dall' Controparte_6
” comporta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna
[...] dell'Ente pubblico, quale coobbligato in via di regresso, a corrispondere al fino alla P_
concorrenza di euro 69.149,27 (pari al 50% di euro 138.298,55), le somme che costui ha pagato o pagherà al fallimento dell' . TE
L'accoglimento soltanto parziale dell'appello proposto dall' Controparte_6
” ed il rigetto di quello spiegato dal legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma
[...] P_
2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, la compensazione tra tali parti anche delle spese del secondo grado del giudizio.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione proposta dal integra, ai P_ sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte di tale appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sulle riunite impugnazioni proposte dall' ” e da avverso la sentenza n. Controparte_6 Controparte_1
3103/2023 del Tribunale di Salerno con atti di citazione notificati entrambi il 23 settembre
2023, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello proposto dall' ” e, per Controparte_6
l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna l'Ente pubblico a corrispondere a , fino alla concorrenza di euro 69.149,27, le somme Controparte_1 che costui ha pagato o pagherà al fallimento dell' ; TE
2. dichiara estinto il giudizio di appello introdotto da limitatamente ai Controparte_1 motivi di gravame articolati nei confronti del fallimento dell' ; TE
3. rigetta il motivo di appello formulato da nei confronti dell' Controparte_1
”; Controparte_6
14 4. compensa integralmente tra l' ” e le Controparte_6 Controparte_1
spese del secondo grado del giudizio;
5. compensa integralmente tra e il fallimento della Controparte_1 TE
le spese del secondo grado del giudizio;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Controparte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
15
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 971/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ con sede legale in , alla via G. Vicinanza, Parte_1 Pt_1
n. 11, p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ing. P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Giovanni
Colacurcio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Serino, alla via Terminio, n. 48; appellante
E
1. , nato a [...][...], cod. fisc. Controparte_1 Pt_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._1
di costituzione, dagli avv.ti Giovanni Capo, Gianluigi Comeglio e Luigi Salerno, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in , piazza Alario, n. 1; Pt_1
appellato
2. con sede in , alla via G. TE Pt_1
Vicinanza, n. 11, cod. fisc. , in persona del curatore pro tempore, dott. P.IVA_2
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Controparte_2 risposta, dall'avv. Roberto Rosapepe, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in , al corso Garibaldi, n. 164; Pt_1
intimato ex art. 332, comma 2, c.p.c. 1 AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3103/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – AZIONE DI RESPONSABILITA' EX ART. 146 R.D. N.
267/1942 E AZIONE DI REGRESSO;
NONCHE'
nella riunita causa iscritta al n. 983/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...][...], cod. fisc. Controparte_1 Pt_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._1
appello, dagli avv.ti Giovanni Capo, Gianluigi Comeglio e Luigi Salerno, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in , piazza Alario, n. 1; Pt_1
appellante
E
1. con sede in , alla via G. TE Pt_1
Vicinanza, n. 11, cod. fisc. , in persona del curatore pro tempore, dott. P.IVA_2
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Controparte_2 risposta, dall'avv. Roberto Rosapepe, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in , al corso Garibaldi, n. 164; Pt_1
2. “ ”, con sede legale in , alla via G. Parte_1 Pt_1
Vicinanza, n. 11, p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ing. P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Parte_2
costituzione, dall'avv. Giovanni Colacurcio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Serino, alla via Terminio, n. 48; appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3103/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – AZIONE DI RESPONSABILITA' EX ART. 146 R.D. N.
267/1942 E AZIONE DI REGRESSO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante “ ” nel giudizio n. 971/2023 RGC (come da Parte_1
atto di appello) – “1. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e
- in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno – I Sez Civile … n. 3103/2023 emessa a definizione del procedimento n RG n. 8672/2009, pubblicata il 07/07/2023 e notificata in data 24.07.2023 nella parte in cui il Giudice, definitivamente pronunciando, al punto 2
2 'condanna l' a mantenere indenne il convenuto Parte_1 Controparte_1 dell'importo che lo stesso è tenuto a pagare all'attore, sino alla concorrenza dell'importo di € 138.298,55', al punto 4 “compensa integralmente le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata in causa ed al punto 5 Controparte_1 Parte_1
'pone i costi della c.t.u. definitivamente a carico dell' , nella Parte_1
misura di un terzo, e del convenuto nella residua parte di due terzi' - Controparte_1
rigettare ogni domanda avanzata contro la terza chiamata in casa . Controparte_3
In subordine accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e – in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno – I Sez Civile … n. 3103/2023 emessa a definizione del procedimento n RG n. 8672/2009, pubblicata il 07/07/2023 e notificata in data 24.07.2023 – rideterminare, in maniera inferiore a quello stabilito in primo grado,
l'importo per il quale l' è tenuto a mantenere indenne il sig. Controparte_3 [...]
rispetto alla somma che lo stesso è tenuto a pagare all'attore di primo grado e, P_ conseguentemente, al più, condannare l' ad una somma inferiore a quella CP_4
determinata in primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario
… IVA e CPA … relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione”; per l'appellato nel giudizio n. 971/2023 RGC (come da comparsa di Controparte_1 costituzione) – “- rigettarsi l'appello proposto da;
- Parte_4
riformarsi la sentenza n. 3103/2023 resa il 7 luglio 2023 dal Tribunale di Salerno … notificata il giorno 24 luglio 2023, che, pronunciandosi sulle domande proposte dal fallimento della nei confronti del dott. nel giudizio Parte_5 Controparte_1 contraddistinto dal n.r.g. 8672/2009 di quel Tribunale, ha accolto l'azione di responsabilità; - rigettare, conseguentemente, le domande di risarcimento danni proposte nei confronti dello stesso dott. con ogni ulteriore conseguenza di legge;
Controparte_1
- in ogni caso, porre integralmente a carico dell'associazione ' Controparte_5
le somme, nessuna esclusa, che lo stesso dott. fosse
[...] Controparte_1
condannato a corrispondere alla curatela fallimentare;
o, comunque, condannare la detta associazione di … a rivalere integralmente il dott. Parte_4 Pt_1 di tutte le somme e gli oneri che quest'ultimo dovesse pagare o, Controparte_1
comunque, sostenere in favore della curatela fallimentare, nella pur denegata ipotesi di affermazione di sua responsabilità per i fatti di cui è causa;
- con ogni ulteriore conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”; per l'intimato fallimento della “ nel giudizio n. 971/2023 RGC TE
(come da comparsa di risposta) – “conclude per la riunione alla presente causa di quella
3 iscritta al n. 983/23 r.g., che sarà chiamata dallo stesso consigliere istruttore all'udienza del 28.3.2024”; per l'appellante nel giudizio n. 983/2023 RGC (come da atto Controparte_1
depositato il 15 ottobre 2024) – “Il dott. preliminarmente, dichiara di Controparte_1 rinunciare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., all'impugnazione della sentenza n. 3103/2023 del Tribunale di Salerno, esclusivamente con riguardo al capo della stessa con cui è stata accolta la domanda risarcitoria del Fallimento nei suoi confronti.
Resta ferma, peraltro, la prosecuzione del giudizio nei confronti dell' Controparte_6
al fine sia di vedere accolta, per quanto di ragione, l'impugnazione da lui
[...]
proposta con l'atto di citazione del 23.9.2023, sia di veder rigettata l'impugnazione proposta dallo stesso sulla base di tutti i motivi Controparte_6 articolati nell'atto di appello e nella comparsa di costituzione nel giudizio RG n. 971/2023, ai quali si riporta integralmente”; per l'appellato fallimento dell' “ nel giudizio n. 983/2023 RGC TE
(come da atto depositato il 21 ottobre 2024) – “accetta la rinuncia all'impugnazione della sentenza n. 3103/2023 del Tribunale di Salerno limitatamente al capo con cui è stata accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dal fallimento, notificata dal dott. il 16.10.2024. Dichiara altresì che secondo gli accordi intervenuti col Controparte_1 rinunciante le spese del giudizio sono compensate tra le parti”; per l'appellata “ ” nel giudizio n. 983/2023 RGC (come da Parte_1
comparsa di costituzione) – “in via preliminare disporre la riunione del presente giudizio iscritto al n rg n 983/2023 con quello avente r.g. 971.2023. - Nel merito rigettare, per quanto di ragione l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
3103/2023 emessa a definizione del procedimento n RG n. 8672/2009, pubblicata il
07/07/2023 e notificata in data 24.07.2023 nella parte in cui l'appellante richiede 'in ogni caso, porre integralmente a carico dell' … CP_7 Controparte_5
le somme, nessuna esclusa, che lo stesso dott. fosse condannato a Controparte_1
corrispondere alla curatela fallimentare;
o, comunque, condannare la detta associazione di … a rivalere integralmente il dott. di Parte_1 Parte_4 Pt_1 Controparte_1
tutte le somme e gli oneri che quest'ultimo dovesse pagare o, comunque, sostenere in favore della curatela fallimentare, nella pur denegata ipotesi di affermazione di sua responsabilità per i fatti di cui è causa'. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione”.
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3103/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal fallimento dell' “ nei confronti di TE [...]
, ex art. 146, comma 2, R.D. n. 267/1942, con atto di citazione notificato il 3 P_
agosto 2009, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, accertata la responsabilità del quale amministratore unico della per la P_ TE
violazione degli obblighi connessi al ruolo ricoperto, lo condannava al pagamento, in favore del fallimento di tale società, a titolo di risarcimento dei danni causati nell'esercizio delle sue funzioni, della somma di euro 582.146,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione;
2) condannava l'
[...]
”, quale terzo evocato in giudizio dal ai sensi degli artt. 106, 167, c. 2, Parte_1 P_
e 269, c. 2, c.p.c., a mantenere indenne il convenuto dal pagamento delle somme dovute al fallimento dell' “ fino alla concorrenza di euro 138.298,55; 3) TE
condannava il alla refusione delle spese processuali in favore del fallimento dell' P_
; 4) compensava le spese di lite tra il e l' TE P_ Parte_1
”; 5) poneva le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del nella
[...] P_ misura di due terzi e dell' ” per la residua quota di un terzo. Parte_1
Avverso la predetta sentenza l' ” promuoveva il giudizio di Parte_1
appello n. 971/2023 RGC con atto di citazione notificato il 23 settembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado, avendo ritenuto che il P_
aveva spiegato nei confronti del terzo chiamato in causa la domanda di cui all'art. 2497 cod. civ., ne avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, atteso che l'azione diretta a far valere l'abusivo esercizio, da parte di una società o di un ente, dell'attività di direzione e coordinamento di altra società era proponibile soltanto dai soci e dai creditori della società eterodiretta;
2) il giudice di prime cure aveva erroneamente accolto la domanda, non avendo il dimostrato che l'Ente pubblico P_ chiamato in causa deteneva la partecipazione al capitale dell' TE nell'ambito della propria attività imprenditoriale o per finalità di natura economica o finanziaria e svolgeva attività di direzione e coordinamento;
3) il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda spiegata dal senza indicare gli atti e le azioni in cui si P_ sarebbe concretizzato l'esercizio abusivo, da parte dell'Ente chiamato in causa, della sua attività di direzione e coordinamento dell' , il cui decremento TE patrimoniale era ascrivibile soltanto dalle condotte illecite perpetrate dall'amministratore unico per il perseguimento di scopi personali;
4) in ogni caso, il Tribunale di Salerno,
5 avendo ritenuto che il e il terzo chiamato in causa avevano concorso in eguale P_ misura alla causazione della perdita patrimoniale, da parte dell' , della TE
somma di euro 138.298,55, poteva condannare l'Ente pubblico a tenere indenne l'amministratore della società fallita dal pagamento della metà di tale importo e non dell'intero; 5) il giudice di primo grado aveva erroneamente imputato al terzo chiamato in causa la produzione di danni nella misura di euro 138.298,55; invero, l'omessa fatturazione, da parte del della somma di euro 46.088,00 per l'attività di P_ monitoraggio ambientale effettuata dall' per conto dell'Ente non ne TE dimostrava il mancato pagamento da parte di quest'ultimo; inoltre, nessun vantaggio indebito di euro 11.299,55 era derivato all'Ente dall'operazione conclusa dall'
[...]
con la “Interservice s.r.l.”; parimenti, non ricorrevano i presupposti per TE
addebitare all'Ente pubblico il costo di euro 80.911,00 per il personale dell' TE
, avendo i dipendenti della società fallita svolto l'attività lavorativa soltanto in suo
[...]
favore; 6) la compensazione delle spese di lite era stata illegittimamente disposta dal giudice di prime cure, atteso che l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della domanda proposta dal avrebbe dovuto comportare la condanna del convenuto a P_
rifonderle al terzo chiamato in causa, cui, parimenti, non avrebbero potuto essere accollati, neppure in parte, i costi della consulenza tecnica d'ufficio.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 26 gennaio 2024, il fallimento dell' si limitava a chiedere la riunione al giudizio n. TE
971/2023 RGC di quello rubricato al n. 983/2023 RGC.
Con comparsa di costituzione depositata il 28 giugno 2024, il nel riprodurre P_
integralmente il contenuto del proprio atto di appello, introduttivo del giudizio n.
983/20123 RGC, contestava la fondatezza del gravame spiegato dall' Parte_1
”, chiedendone il rigetto.
[...]
Instaurato il giudizio n. 983/2023 RGC con atto di citazione notificato il 23 settembre
2023, il con la comparsa conclusionale depositata il 15 ottobre 2024, dichiarava di P_ rinunciare all'impugnazione della sentenza n. 3103/2023 del Tribunale di Salerno limitatamente al capo di accoglimento della domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti dal fallimento della , a norma dell'art. 306 c.p.c., mentre si TE riportava al motivo di gravame articolato nei riguardi dell' ” Controparte_6
per ottenerne la condanna a manlevarlo dal pagamento dell'intero importo dei danni addebitatigli dal giudice di primo grado sul presupposto che tutti i fatti lesivi contestatigli erano riconducibili a scelte di gestione compiute dall'Ente pubblico.
6 Parte Costituitosi nel giudizio n. 983/2023 RGC l'1 marzo 2024, il fallimento della “
, con atto depositato in data 21 ottobre 2024, accettava la rinuncia TE all'impugnazione spiegata dal dichiarando che l'accordo intercorso con la P_
controparte prevedeva la compensazione delle spese processuali.
Con comparsa di costituzione depositata il 6 marzo 2024, l' ” Controparte_6
chiedeva, in via preliminare, la riunione del giudizio n. 983/2023 RGC a quello iscritto al n. 971/2023 RGC, contestando la fondatezza dell'appello spiegato dal P_
Disposta la riunione degli appelli ai sensi dell'art. 335 c.p.c. con ordinanza del 2/8 aprile
2024, la causa perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 14 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 5/12 dicembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello n. 983/2023
RGC, con il conseguenziale passaggio in giudicato della sentenza n. 3103/2023 del
Tribunale di Salerno, ai sensi degli artt. 306, 338 e 359 c.p.c., limitatamente ai motivi di gravame articolati dal per censurare il capo della decisione di primo grado con il P_ quale è stato condannato al pagamento, in favore del fallimento dell' , TE
della somma di euro 582.146,00, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla predetta società nell'esercizio delle funzioni di amministratore unico.
Ed invero, il ha notificato e depositato il 15 ottobre 2024 rituale dichiarazione di P_ rinuncia parziale agli atti del giudizio, mentre il fallimento dell' ha TE
notificato e depositato il 21 ottobre 2024 la relativa accettazione, sebbene non fosse tenuto a prestare tale adesione, non essendo titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del processo, per non poter ottenere un risultato ulteriore e più favorevole rispetto al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. Cass. 19 maggio 1995, n. 5556; Cass. 3 agosto 1999, n. 8387).
Per quanto attiene alle spese relative al giudizio di gravame, può disporsene l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., avendo il fallimento dell' espressamente riconosciuto di avere raggiunto un accordo in tal TE
senso con il quale parte rinunciante. P_
Ciò posto, il perimetro cognitivo della Corte resta circoscritto all'esame dell'appello proposto dall' ” e del motivo di gravame con il quale il Controparte_6 P_
7 chiede che l'Ente pubblico sia condannato a manlevarlo dal pagamento di tutti i danni di cui è stato ritenuto responsabile quale amministratore unico dell' “ . TE
L'appello spiegato dall' ” è parzialmente fondato e, come Controparte_6
tale, va accolto per quanto di ragione.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale viene eccepita l'inammissibilità dell'azione proposta dal occorre preliminarmente osservare che il giudice di merito, P_ nell'indagine diretta all'individuazione della tipologia e della portata delle domande sottoposte alla sua valutazione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti attraverso i quali le medesime sono estrinsecate, dovendo, di contro, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., ex plurimis, Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. 7 gennaio 2016, n. 118; Cass. ord. 14 marzo 2019, n. 7322).
In tale prospettiva, non può revocarsi in dubbio che l'amministratore unico della “
[...]
, al di là della terminologia utilizzata nell'atto introduttivo del giudizio, TE esperiva contro l' ” non l'azione risarcitoria prevista dall'art. Controparte_6
2497, comma 3, cod. civ. nei riguardi dell'ente che ha esercitato un'indebita attività di direzione e coordinamento di società, ma l'azione di regresso che, a norma degli artt. 1298
e 1299 cod. civ., gli amministratori di una società a responsabilità limitata possono promuovere nei confronti dei soci che, avendo intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento degli atti di gestione rivelatisi illegittimi, ne sono solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 2476, comma 7, cod. civ..
Ed invero, il nell'evocare in giudizio l' ” ai sensi degli P_ Controparte_6
artt. 106, 167, comma 2, e 267, comma 2, c.p.c., richiamava l'art. 2497, comma 1, cod. civ. al fine di identificarlo con l'ente che, nel detenere, come socio di maggioranza, il
97,5% del capitale dell' “ e nell'esercitarne, di conseguenza, i poteri di TE
direzione e coordinamento, aveva concorso a porre in essere le fattispecie generatrici dei danni lamentati dal fallimento di tale società, ma non quale disposizione normativa che ne legittimava l'azione nei confronti del terzo chiamato, avendo proposto la generale domanda di regresso che, quale convenuto in una controversia risarcitoria, poteva avanzare nei confronti del soggetto che riteneva corresponsabile degli illeciti ascrittigli per ripartire, nei rapporti interni, le eventuali conseguenze pregiudizievoli della lite.
Pertanto, avendo il agito in giudizio nei confronti dell' P_ Controparte_6
” ai sensi degli artt. 1298 e 1299 cod. civ., l'eccezione sollevata dall'Ente pubblico
[...] in ordine all'inammissibilità della domanda spiegata dall'amministratore unico della
[...]
[..
[...] , per non essere legittimato a promuovere l'azione risarcitoria di cui all'art. CP_8
2497, comma 3, cod. civ., risulta destituita di fondamento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale l' “ Controparte_6
” assume di non aver detenuto la partecipazione al capitale dell'
[...] TE
nell'ambito della propria attività imprenditoriale o per finalità di natura economica
[...]
o finanziaria, né di aver svolto attività di direzione e coordinamento.
In realtà, come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio e, ancor prima, da quella redatta dal consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nell'ambito del procedimento penale n. 9185/2005 RGNR, l' , oltre ad essere stata TE
quasi integralmente partecipata, sin dalla sua costituzione, avvenuta in data 28 aprile 1994, dall' ”, che costituì il socio di maggioranza, per aver detenuto Controparte_6
il 97,5% del capitale sociale, espletò, in maniera pressoché esclusiva, le attività delegatele dall'Ente pubblico, venendo amministrata dal 18 febbraio 1998 alla dichiarazione di fallimento del 9 ottobre 2007 dal che, nello stesso periodo temporale, ne ricoprì P_
anche la carica di direttore generale.
Nello specifico, con contratto del 30 dicembre 2002, l' di ” Parte_1 Pt_1 affidò all' “ l'incarico di “compiere operazioni, di curare e svolgere TE
formalità e di gestire sevizi di sua pertinenza;
in particolar modo la gestione dello sportello tasse di circolazione, quello dell'assistenza automobilistica, quello dell'Ufficio soci nonché la collaborazione nel settore amministrativo”, con la possibilità di
Cont
“demandare ad qualsiasi altra attività che, pervenuta ad dallo stesso TE non possa essere svolta direttamente per carenza di organizzazione e/o personale”.
Per conto e nell'interesse dell' di ”, presso i cui locali ebbe Parte_1 Pt_1
Parte anche la propria sede legale ed operativa, l' “ , tra l'altro, curò il TE
tesseramento degli associati e la riscossione delle quote di iscrizione, gestì il “Metrò del
Mare”, realizzò ed amministrò parcheggi pubblici, condusse in locazione, allestì e ristrutturò il “Centro ACI Paestum”, svolse attività di monitoraggio dell'ambiente e dell'aria, traducendosi, di fatto, in una società priva di una reale autonomia decisionale ed organizzativa e, come tale, asservita agli indirizzi e alle finalità dell'Ente pubblico, che, del resto, era titolare della quasi totalità delle quote del suo capitale (97,5%).
In sostanza, l' costituì un mero strumento operativo dell' TE [...]
”, che ne condizionava l'azione mediante l'imposizione di direttive idonee Controparte_6
ad incidere sulle determinazioni gestionali dell'impresa e, dunque, sulle scelte strategiche di carattere economico, finanziario e commerciale, giungendo a comprimerne qualsiasi
9 forma di indipendenza, sicché non può in alcun modo negarsi che la società fallita venne istituita ed amministrata quale struttura funzionalmente preordinata alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'Ente pubblico.
Né l' ” può sostenere, con il terzo motivo di gravame, che il Parte_1 Controparte_6
Tribunale di Salerno ha accolto la domanda spiegata dal senza indicare gli atti e le P_ azioni in cui si sarebbe concretizzato l'esercizio abusivo della sua attività di direzione e coordinamento dell' . TE
Ed infatti, il giudice di primo grado, nel rilevare ed evidenziare, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che l' “ aveva omesso di fatturare la TE somma di euro 46.088,00 per l'attività di monitoraggio ambientale svolta per conto dell'
”, aveva ceduto all'Ente pubblico n. 8.250 “phon da viaggio” Controparte_6
a un prezzo inferiore a quello di acquisto dall' “Interservice s.r.l.” ed imputatogli costi del proprio personale in misura minore di quanto avrebbe dovuto richiedergli, ha chiaramente individuato nelle predette fattispecie le manifestazioni dell'indebita ingerenza del socio di maggioranza nell'amministrazione della società fallita, per aver agito nel suo interesse in violazione dei principi di gestione imprenditoriale della compagine eterodiretta.
Fondato è il quarto motivo di gravame, con il quale l' ” Controparte_6
lamenta che il Tribunale di Salerno, dopo averlo ritenuto corresponsabile con il P_ nella misura del 50%, della perdita, da parte dell' , della somma di TE euro 138.298,55, lo ha condannato a tenere indenne l'amministratore della società fallita dal pagamento di tale importo e non della sola metà.
In effetti, risulta oltremodo evidente che il giudice di primo grado, nel momento in cui ha sostenuto che, sulla scorta delle emergenze istruttorie, non era possibile stabilire l'esatto riparto delle responsabilità tra il e l' ”, al punto da P_ Controparte_6
presumerne uguali le colpe in applicazione del principio sancito dagli artt. 1298, comma
2, e 2055, comma 3, cod. civ., avrebbe dovuto accogliere la domanda di regresso proposta dall'amministratore unico dell' per la sola quota della metà del TE
complessivo ammontare dei danni reputati ascrivibili anche all'Ente pubblico, proprio in ragione dell'analogo contributo concorsuale fornito nella causazione dei fatti lesivi della consistenza patrimoniale della società fallita.
Privo di fondamento è il quinto motivo di gravame, con il quale l' Controparte_6
” assume che il giudice di primo grado lo ha erroneamente considerato
[...]
Parte corresponsabile delle condotte con le quali il aveva cagionato all' P_ Pt_3
danni nella misura di euro 138.298,55.
[...]
10 Ed invero, non può disconoscersi che l'omessa fatturazione, da parte del della P_ somma di euro 46.088,00 per l'attività di monitoraggio ambientale svolta dall'
[...]
per conto dell' ”, costituendo espressione della TE Controparte_6
mancata riscossione di un credito vantato dalla società fallita, ne determinò inevitabilmente un'ingiustificata diminuzione patrimoniale a vantaggio dell'Ente pubblico, che, del resto, non ha dimostrato di avere estinto la propria obbligazione mediante il pagamento del corrispettivo del servizio ricevuto.
Né l' ” può eccepire che l'omessa fatturazione, consistendo Controparte_6
soltanto in una violazione di natura tributaria, non comproverebbe il proprio inadempimento nel versamento del corrispettivo dovuto e, dunque, il danno subito dalla
, atteso che, a prescindere dalla mancata emissione del documento TE
fiscale, la società fallita, come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio e, ancor prima, da quella predisposta dalla Procura della Repubblica di Salerno nel procedimento penale n.
9185/2005, non incassò giammai la somma di euro 46.088,00, sicché l'Ente pubblico non può ritenersi estraneo alla causazione di tale pregiudizio patrimoniale, avendo tratto dall'indebita condotta del un diretto ed ingiustificato beneficio. P_
Parimenti, avendo l' alienato all' “ ”, al TE Controparte_6
prezzo di euro 44.362,22, n. 8.250 “phon da viaggio” che aveva acquistato dalla
“Interservice s.r.l.” per il maggiore corrispettivo di 55.661,77, l'Ente pubblico, avvalendosi del negligente operato del che non gli imputò tale spesa nella sua P_
interezza, ottenne incontrovertibilmente, in danno della società partecipata, un immotivato beneficio economico di euro 11.299,55.
Infine, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio sulla base delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Salerno, l' , che, negli anni 2002- TE
2005, adibì sei dipendenti (i sigg. , , Parte_6 Persona_1 Persona_2
, e ) allo svolgimento di mansioni di cui Persona_3 Persona_4 Parte_7 necessitava l' “ ”, che disponeva soltanto di quattro unità Controparte_6
lavorative, gli fatturò ed addebitò costi inferiori rispetto a quelli sostenuti per il predetto personale (e, in particolare, euro 31.000,00 a fronte del costo di euro 45.831,00 per l'anno
2003, euro 32.000,00 a fronte del costo di euro 57.398,00 per l'anno 2004, euro 82.000,00
a fronte del costo di euro 98.798,00 per l'anno 2005, euro 96.000,00 a fronte del costo di euro 119.884,00 per l'anno 2006), sicché, per effetto della deficitaria attività gestionale posta in essere dal l'Ente pubblico realizzò un ingiustificato risparmio di spesa di P_
euro 80.911,00 a detrimento della società partecipata.
11 Avendo il consulente tecnico d'ufficio e, in precedenza, quello nominato dalla Procura della Repubblica di Salerno verificato che sei dipendenti dell' “ furono TE preposti ad espletare la propria attività in favore dell' di ”, Parte_1 Pt_1
l'Ente pubblico non può fondatamente asserire, non avendo fornito alcun riscontro documentale idoneo a paralizzare l'accoglimento della domanda di regresso spiegata dal che quello stesso personale venne impiegato anche nell'interesse della società P_
fallita e, dunque, che gli venne correttamente fatturata soltanto la parte dei costi delle prestazioni lavorative svolte a suo beneficio.
Pertanto, non potendo negarsi che l' ”, quale Ente dotato di Controparte_6 poteri di direzione e coordinamento della , per esserne il socio TE
detentore della quasi totalità del capitale, autorizzò consapevolmente il nel proprio P_
esclusivo interesse ed in pregiudizio della sfera patrimoniale della società partecipata, a non procedere al recupero del credito di euro 46.088,00 per l'attività di monitoraggio ambientale e a non emettere la relativa fattura, a cedergli, ad un prezzo inferiore (euro
44.362,22) a quello d'acquisto (euro 55.661,77), gli 8.250 “phon da viaggio” e ad imputargli costi del personale in misura minore (euro 241.000,00) rispetto a quelli effettivamente sostenuti (euro 321.911,00), id est ad omettere atti dovuti o a compiere operazioni lesive, il giudice di primo grado ne ha correttamente ravvisato il paritetico concorso nella produzione dei danni subiti dalla società fallita nella misura di euro
138.298,55 a causa della negligente ed inefficiente gestione del suo amministratore unico.
Infondato è anche l'ultimo motivo di gravame, con il quale l' “ Controparte_6
” sostiene che l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda spiegata dal
[...] P_
avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a condannarlo alla refusione delle spese di lite e a porre a suo esclusivo carico quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
In realtà, essendo la domanda di regresso proposta dal risultata meritevole di P_ accoglimento, sebbene soltanto per alcuni dei fatti generatori dei danni arrecati alla
[...]
, non era configurabile una sua soccombenza, sicché il giudice di primo TE
grado non avrebbe giammai potuto condannarlo, quale parte vittoriosa, alla refusione delle spese processuali in favore dell' di ”, neppure pro quota (cfr., Parte_1 Pt_1
ex ceteris, Cass. 23 gennaio 2018, n. 1572; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061;
Cass. ord. 15 maggio 2023, n. 13212), essendo, al più, legittimato a compensarle, ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, come di fatto avvenuto.
Infondato è il motivo di gravame con il quale il chiede, in parziale riforma della P_ sentenza di primo grado, la condanna dell' “ ” a manlevarlo Controparte_6
12 dal pagamento di tutti danni posti a suo carico dal Tribunale di Salerno e non soltanto di quelli quantificati dall'ausiliario in euro 138.298,55 per le suddette vicende.
Ed invero, alcune delle ulteriori fattispecie lesive ascritte al al Tribunale di Salerno, P_ vale a dire le indebite utilizzazioni delle somme di denaro dell' “ (punto TE
e.1 della consulenza tecnica d'ufficio) e le distrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dei tagliandi per i parcheggi (punti e.6 e e.7 della consulenza tecnica d'ufficio) costituirono illeciti perpetrati dall'amministratore unico della società fallita per il perseguimento di interessi esclusivamente personali e, segnatamente, per l'indebita appropriazione delle altrui entrate patrimoniali, con la conseguenza che non poteva essergli riconosciuto il diritto di agire in regresso nei confronti dell' “ Controparte_6
”, dovendo ritenersi l'Ente pubblico completamente estraneo alla causazione di
[...]
danni che non avrebbero giammai potuto tradursi nella realizzazione di un suo vantaggio.
Analogamente, il distacco di alcuni dipendenti dell' presso l' TE
di Sondrio” (punto e.4 lett. b della consulenza tecnica d'ufficio) e il Parte_1
pagamento di un debito contratto dalla partecipata (punto Controparte_10
e.8 della consulenza tecnica d'ufficio) non generarono alcun profitto o risparmio di spesa in favore all' ”, sicché deve escludersi che i danni patiti dalla Parte_1 CP_6
società fallita per tali operazioni vennero prodotti anche dal consapevole concorso causale dell'Ente pubblico e non soltanto dal suo amministratore unico.
Per quanto attiene ai danni riportati dall' in conseguenza della TE
ristrutturazione e della gestione del “Centro ACI Paestum” (punto e.2 della consulenza tecnica d'ufficio), se, da un lato, tali attività vennero certamente decise ed autorizzate dall'
di ”, dall'altro, la perdita subita dalla società fallita per effetto Parte_1 Pt_1
di un investimento caratterizzato da costi superiori ai ricavi venne determinata unicamente dal negligente operato del che non ebbe la capacità di collocare sul mercato P_
locatizio il complesso immobiliare di cui trattasi ad un canone idoneo almeno a garantire la copertura delle spese sostenute, se non a produrre utili di bilancio.
In sintesi, il Tribunale di Salerno, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha correttamente limitato la responsabilità dell' ” Controparte_6 nella produzione dei danni arrecati dal all' alle ipotesi in cui P_ TE
l'Ente ricavò un indebito vantaggio dall'operato dell'amministratore unico della società fallita, atteso che, soltanto in tali casi, come innanzi evidenziato, la sua attività di direzione e coordinamento, estrinsecatasi nell'esercizio, quale socio pressoché totalitario, del potere decisionale, costituì l'antecedente causale che concorse a deteriorarne il patrimonio.
13 Infine, occorre rilevare la manifesta inammissibilità dell'intervento spiegato dal fallimento dell' , a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., quale TE
cessionario del credito vantato dal in via di regresso nei confronti dell' P_ [...]
” in forza della sentenza di prime cure, giacché avvenuto soltanto con la Controparte_6
memoria di replica depositata il 30 ottobre 2024 e, quindi, in violazione dell'art. 268, comma 1, c.p.c., dopo l'ordinanza del 2/8 aprile 2024, con la quale veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2018, n. 2812).
L'accoglimento del quarto motivo di gravame articolato dall' Controparte_6
” comporta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna
[...] dell'Ente pubblico, quale coobbligato in via di regresso, a corrispondere al fino alla P_
concorrenza di euro 69.149,27 (pari al 50% di euro 138.298,55), le somme che costui ha pagato o pagherà al fallimento dell' . TE
L'accoglimento soltanto parziale dell'appello proposto dall' Controparte_6
” ed il rigetto di quello spiegato dal legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma
[...] P_
2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, la compensazione tra tali parti anche delle spese del secondo grado del giudizio.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione proposta dal integra, ai P_ sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte di tale appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sulle riunite impugnazioni proposte dall' ” e da avverso la sentenza n. Controparte_6 Controparte_1
3103/2023 del Tribunale di Salerno con atti di citazione notificati entrambi il 23 settembre
2023, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello proposto dall' ” e, per Controparte_6
l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna l'Ente pubblico a corrispondere a , fino alla concorrenza di euro 69.149,27, le somme Controparte_1 che costui ha pagato o pagherà al fallimento dell' ; TE
2. dichiara estinto il giudizio di appello introdotto da limitatamente ai Controparte_1 motivi di gravame articolati nei confronti del fallimento dell' ; TE
3. rigetta il motivo di appello formulato da nei confronti dell' Controparte_1
”; Controparte_6
14 4. compensa integralmente tra l' ” e le Controparte_6 Controparte_1
spese del secondo grado del giudizio;
5. compensa integralmente tra e il fallimento della Controparte_1 TE
le spese del secondo grado del giudizio;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Controparte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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