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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/05/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 316 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. 316/2020 r. g., viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Fabrizio Spinelli, nell'interesse dell' attrice;
Parte_1
dall'Avv. Cinzia R. G. Capizzi nell'interesse della parte convenuta, e Controparte_1
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità CP_2
genitoriale sul minore , sulla scorta del provvedimento di Persona_1
regolamentazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - adottato con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 06.12.2024 - e fissata udienza di rinvio al 05.05.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, (c.f. ), , (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2 [...]
, in proprio e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2
minore (c.f. ), elettivamente Persona_1 CodiceFiscale_3
domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Rita Gloriana
Capizzi, giusta procura in atti.
ATTORI
C O N T R O
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Milazzo Via Parte_1 C.F._4
Tre Monti, 70, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Spinelli che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti.
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c.
Pag. 1 a 15 R. G. n. 316 / 2020
In fatto e in diritto
La vicenda processuale al vaglio del Tribunale scaturisce dall'atto di citazione notificato il 21.02.2020 ad istanza di , in proprio Controparte_1 CP_2
e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
i quali convenivano in giudizio , per sentirla condannare,
[...] Parte_1
previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in € 10.000,00, patiti in conseguenza della richiesta di distacco dell'utenza idrica inoltrata dalla convenuta al relativa Controparte_3
all'immobile di proprietà della stessa, concesso in locazione alla attrice, Pt_1
. Controparte_1
, infatti, aveva sottoscritto, in data 24.04.2012, contratto di locazione Controparte_1
(durata 4+4 e con canone dichiarato pari ad € 200,00 mensili) dell'immobile di proprietà , sito in Milazzo, via Francesco Bonaccorsi n.20, al cui Parte_1
interno si era traferito l'intero nucleo familiare, composto dai due coniugi CP_4
e dal minore (all'epoca dei fatti di età pari a 7 anni).
[...] Persona_1
La convenuta, tuttavia, prima della scadenza del primo quadriennio, inoltrava ai conduttori formale disdetta, invitandoli a rilasciare l'immobile entro il 23.04.2016,
per destinarlo ad uso abitativo della propria figlia, previa ristrutturazione.
Il nucleo familiare riconducibile alla odierna parte attrice, tuttavia, assumendo il benestare della convenuta , non rilasciava l'immobile entro la data di Pt_1
scadenza, così continuando a risiedervi fino a quando, nel Novembre del 2016, a seguito di contrasti insorti tra le parti, la locatrice si determinava a conseguire il rilascio dell'immobile.
Pag. 2 a 15 R. G. n. 316 / 2020
Avviato, nel Gennaio del 2017, il procedimento di mediazione - conclusosi con esito negativo – la locatrice odierna convenuta richiedeva, pochi mesi dopo (marzo
2017), copia delle ricevute di pagamento dell'utenza idrica intimando, in caso di inottemperanza, il distacco dell'utenza.
Accadeva che parte attrice non esibiva le ricevute di pagamento, giacché le fatture non venivano recapitate al proprio indirizzo perché intestate al padre della , Pt_1
oramai deceduto e, per tale ragione mai state in suo possesso.
Secondo parte attrice, peraltro, il pagamento delle fatture relative al consumo idrico, gravava – in virtù di accordi tra le parti - sulla proprietaria dell'immobile.
A supporto di tale tesi, infatti, l'attrice esponeva che il canone di locazione non era pari ad € 200,00 - come dichiarato nel contratto registrato - bensì pari a € 400,00 e che nell'importo di € 200,00 - corrisposto in nero - era ricompreso anche il pagamento dell'utenza idrica.
La vicenda trovava il suo epilogo quando, in data 19.04.2017, richiesto dalla locatrice ( ), il comune di Milazzo procedeva al distacco della fornitura ed il Pt_1
nucleo familiare attoreo rimaneva senza fornitura di acqua fino al 26.04.2017 (ben 8
giorni) con gravi disagi, amplificati dalla residenza, nell'immobile condotto in locazione, del figlio minore.
Presentata, da parte attrice, formale denuncia innanzi alla Procura di Barcellona
P.G. (1360/17 R.G.N.R e 1180/18 R.G.T.) con annessa costituzione di parte civile nel procedimento instauratosi e con richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, ascrivibili alla condotta di parte convenuta, il procedimento si concludeva con sentenza di patteggiamento n. 327/2019 Reg. Sent. 20 marzo 2019 pubblicata in data
Pag. 3 a 15 R. G. n. 316 / 2020
23 agosto 2019 con la quale si disponeva a carico di la pena di € Parte_1
240,00 di ammenda e la condanna alle spese di costituzione di parte civile.
La sentenza di patteggiamento, tuttavia, non si pronunciava sulla domanda di risarcimento.
Di qui la determinazione di parte attrice a promuovere l'azione di risarcimento danni innanzi all'autorità giudiziaria civile.
Il procedimento si svolgeva nella resistenza della convenuta , Parte_1
costituitasi con comparsa del 28.07.2020, con la quale contestava la ricostruzione dei fatti e concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree.
Formulava, altresì, apposita domanda riconvenzionale al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di occupazione nell'ammontare complessivo di €
3.000,00 (pari 15 mensilità non pagate) nonché la condanna al pagamento del consumo idrico quantificato in € 579,00.
Nel contestare la narrativa dei fatti, in particolare, eccepiva: a) la permanenza, di parte attrice, pure dopo la conclusione del quadriennio, nell'immobile di sua proprietà, in assenza di benestare alcuno, così determinando una situazione di occupazione sine titulo e senza versamento dell'indennità di occupazione dovuta;
b)
l'omessa partecipazione di parte attrice alla mediazione avviata;
c) la proposizione
(21 febbraio 2017) di ricorso ex art. 447 bis c.p.c. (esitato nel procedimento NRG
285/2017) avente ad oggetto la richiesta di emissione di ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio dell'immobile unitamente all'accertamento della legittimità del recesso con la condanna della conduttrice/occupante al pagamento Controparte_1
della indennità di occupazione;
d) la omessa volturazione, imputabile a parte
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attrice, dell'utenza idrica – procedendovi solo in data 24.04.2017- così maturando una spesa per consumo dell'acqua negli anni 2012-2013-2024 pari a € 579,00, per gli ulteriori anni era in corso di quantificazione.
Sosteneva, inoltre, che il consumo idrico fosse a carico della conduttrice occupante
( ) anche alla luce dell'esiguità del canone di locazione previsto in Controparte_1
contratto, pari ad € 200,00; e lamentava il rilascio dell'immobile solo in data
28.07.2027 (con una maturazione di 15 mesi di occupazione illegittima) senza aver corrisposto le 15 mensilità di indennità di occupazione sine titulo e senza aver corrisposto gli importi del consumo idrico quantificati in € 579,00 fino all'anno
2014.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale di e l'escussione dei testi , Controparte_1 Testimone_1
, . Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione con le forme ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.04.2025, previa l'assegnazione di termine sino a trenta giorni prima per il deposito di note conclusive.
Le Parti attrici venivano ammesse al gratuito patrocinio giusta delibera del consiglio dell'Ordine del 10.12.2019 con successiva richiesta di revoca depositata in data 25.01.2023 con decorrenza dall'anno 2023.
Alla luce del compendio assertivo e documentale acquisto - inclusa la documentazione relativa agli atti del procedimento penale, la domanda attrice può
trovare accoglimento.
La domanda proposta, tratteggiata nella narrativa in fatto sopra riportata, è Pag. 5 a 15 R. G. n. 316 / 2020
soggetta alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. secondo il quale: “Qualunque fatto
doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno”.
Presupposto fondamentale è procedere, alla ricostruzione della concreta vicenda fattuale sottesa, al fine di circoscrivere la responsabilità delle parti in causa secondo i rispettivi titoli per i quali ciascuna è chiamata a rispondere.
Occorre, in primo luogo, chiarire i fatti connessi al pagamento dell'utenza idrica dalla quale trae origine la domanda di parte attrice.
Al riguardo, dalla lettura del contratto di locazione emerge, al punto 13, la mancata indicazione ovvero la specifica delle spese poste a carico del conduttore, da inserirsi nell'apposito spazio lasciato in bianco (cfr. all.1 fascicolo parte convenuta).
La stessa clausola, tuttavia, definisce alcune regole sulle modalità di pagamento e precisamente: “Prima di effettuarne il pagamento, il conduttore avrà diritto di ottenere
l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione, come pure di
prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate”.
Dalla citata clausola si desume che le spese per utenze/consumi non direttamente intestate/intestati al conduttore devono essere portate a conoscenza prima di effettuarne il pagamento.
Risulta, al riguardo, pacifico che il contatore idrico era intestato al defunto padre della convenuta ( ) e che le bollette di pagamento erano trasmesse Persona_2
dai competenti uffici comunali all'indirizzo di parte convenuta.
Sicché, parte attrice, per poter procedere al pagamento delle utenze dell'acqua,
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doveva prima ricevere copia delle fatture in cui si trovano normalmente tutti i riferimenti necessari al pagamento. Di ciò infatti non emerge prova dalle risultanze processuali.
Su tale profilo, infatti, parte convenuta entra in contraddizione: nella memoria II
termine del 14.04.2021 dichiara che “la sig.ra non appena pervenivano da parte Pt_1
del Comune di Milazzo le fatture di consumo idrico relative all'immobile locato, badava a
girarle alla sig.ra affinché, la stessa, provvedesse al relativo pagamento” CP_1
circostanza confermata, peraltro, pure dalle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
(marito della convenuta) il quale in fase di escussione dichiarava: ”confermo
[...]
anche la circostanza n. 5 che mi viene letta (5) Vero o no che la sig.ra non appena Pt_1
arrivavano le fatture di consumo idrico relative all'immobile locato provvedeva a
consegnarle alla sig.ra per il relativo pagamento). CP_1
Sul medesimo articolato di prova, invece, sebbene le dichiarazioni della teste
, (figlia della ) appaiano anch'esse convergenti sulla Testimone_2 Pt_1
circostanza che le fatture erano recapitate alla conduttrice - ovvero “confermo che
non abbia pagato i costi del consumo idrico e che gli stessi non erano Controparte_1
inclusi nel canone di locazione;
ciò lo posso dire in quanto ero io stessa a portare le bollette
alla ed a lasciarle alla stessa perché fossero pagate;
alla fine io stesso ho portato il CP_1
resoconto del consumo idrico e dei costi che includeva quelli delle bollette in precedenza
portate da me alla ” – tuttavia risultano contraddittorie allorquando si CP_1
riferiscono alla persona (madre o figlia) che di fatto consegnava le fatture .
Conforta il quadro processuale di carenza probatoria circa l'esistenza di accordo sulla attribuzione, a carico della conduttrice, del pagamento dell'utenza idrica la circostanza, non smentita da parte convenuta, che il contatore dell'acqua oltre a
Pag. 7 a 15 R. G. n. 316 / 2020
servire l'immobile locato fosse utilizzato anche per l'erogazione delle parti esterne condominiali (come, per esempio, per l'innaffiamento delle aiuole). È, al riguardo,
inverosimile ritenere che parte attrice si sia fatta carico, oltre del consumo abitativo anche di quello idrico condominiale senza che fosse concordata alcuna decurtazione e sebbene gli importi annuali del consumo idrico fossero comunque contenuti (€ 209,00 per l'anno 2012 – importo, comunque, non interamente addebitabile in quanto il rapporto locativo aveva avuto inizio nell'aprile di quell'anno - € 299,00 per il 2013 ed € 71,00 per il 2014).
Inoltre, appare improbabile che nel corso degli anni parte convenuta non si sia fatta rilasciare copia delle ricevute di pagamento e quindi non si sia accertata della regolarità dei pagamenti.
Piuttosto, dal compendio assertivo e documentale, è evidente che la questione del pagamento dell'acqua sia sorta quando la unilateralmente – e, CP_1
precisamente, a decorrere dal mese di dicembre 2016 (come dichiarato da parte attrice nelle memorie conclusive del 04.04.2024 pag.16) – aveva assunto la decisione di non corrispondere l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile divenuta, in forza di disdetta tempestiva, sine titulo così ingenerando, nella proprietaria parte convenuta, la determinazione di far cessare il prima possibile lo stato di illegittima occupazione dell'immobile, poiché la non solo non pagava più alcun CP_1
indennizzo ma continuava ad avvalersi del servizio idrico i cui costi sarebbero ricaduti sulla proprietaria . Pt_1
È, dunque, verosimile desumere che quest'ultima si sia avvalsa del mancato pagamento della utenza idrica come grimaldello per costringere la o a CP_1
volturare il contatore o a mali estremi, come in effetti è avvenuto in data 26.04.2017,
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a richiedere un nuovo contatore anche se per un breve periodo, considerato che pochi mesi dopo la lasciava l'immobile. CP_1
Tale ricostruzione, d'altronde, trova conferma nelle stesse dichiarazioni contenute nelle note autorizzate di parte convenuta del 04.04.2025 pag.5 laddove afferma
“…Dalla reale situazione di fatto chiaramente emerge che la sig.ra non ha commesso Pt_1
il reato contestatogli;
infatti nel comportamento della non si rinviene alcun dolo e Pt_1
tanto meno dolo specifico e ciò tenuto conto che la stessa ha solo voluto regolarizzare una
situazione (voltura del contatore dell'acqua) che già doveva essere risolta da diversi anni
dalla controparte e ciò tenuto conto che la sig.ra non solo da diversi mesi si era fatta CP_1
lecita non pagare l'indennità di occupazione illegittima ma si era pure rifiutata di pagare
l'acqua consumata dalla stessa e dalla propria famiglia”.
Appaiono, pertanto, integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie 2043 c.c.
ovvero: l'esistenza di una condotta antigiuridica – comprovata, tra le altre, anche dagli atti del procedimento penale sfociato nella sentenza di patteggiamento –
riferibile alla convenuta che ha colto l'occasione della decisione della occupante di non dare più seguito al pagamento delle indennità per l'occupazione del proprio immobile, al fine di ottenere, mediante distacco della fornitura idrica da parte del comune erogante (e pure nel contesto in cui le fatture della fornitura non erano recapitate alla conduttrice né il contratto registrato prevedeva alcuna specifica clausola al riguardo) la voltura del contatore dell'acqua; l'esistenza di un nocumento, il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica – quantomeno caratterizzata dalla colpa, se non dal dolo, come dimostra l'iniziativa assunta dalla convenuta presso il comune di Milazzo, rivelatrice delle sue intenzioni soggettive –
e il nocumento.
Pag. 9 a 15 R. G. n. 316 / 2020
A proposito del danno ingiusto subito da parte attrice, lo stesso è apprezzabile nella lesione del diritto all'acqua potabile per uso domestico che è un profilo essenziale per la tutela della persona umana ancorato anche alla Costituzione italiana, (cfr.
artt.
2-3 Cost.). Tale danno ingiusto è nella fattispecie aggravato dalla presenza di un minore nel nucleo familiare.
Né escludono la responsabilità della locatrice odierna convenuta, le circostanze relative: al preavviso della , per poter effettuare la voltura del contatore (cfr. Pt_1
all.7 fascicolo di parte convenuta); alla vicinanza – e, quindi, disponibilità -
dell'appartamento della famiglia di origine di (in cui risiedevano, Controparte_1
in particolare, la madre ed il fratello i quali Testimone_3 Testimone_4
avevano fornito supporto nei giorni del distacco dall'utenza idrica). Tali circostanze confermano che anche se l'inquilino non paga le bollette o il canone mensile, il proprietario non può arbitrariamente staccare luce, gas o acqua. L'unica soluzione percorribile è quella legale.
Procedendo, quindi, alla valutazione del danno non patrimoniale ricollegabile alla condotta della convenuta – qualificata come esercizio arbitrario delle ragioni - a titolo di incidenza lesiva nella sfera personale e familiare facente capo alla attrice,
derivante dalla mancata fruizione di acqua ad uso domestico per l'intero nucleo familiare - composto da e oltreché dal figlio Controparte_1 CP_2
minore - la liquidazione va operata in via equitativa.
Trattandosi di valutazione equitativa – e fermo restando che la privazione continua,
per un arco di tempo che va oltre l'unità giornaliera, di acqua ad uso domestico
(anche potabile) necessaria a soddisfare i bisogni umani primari quali quelli legati alla persona (pulizia, alimentazione) a maggior ragione quando vi sia un minore
Pag. 10 a 15 R. G. n. 316 / 2020
nel nucleo familiare, rappresenta un danno inteso ai sensi dell' art. 2059 c.c. poiché
non solo incide su un interesse costituzionalmente protetto ma anche in quanto
“…Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge: (a) quando la
risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli
estremi di un reato); (b) quando la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo
espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una
interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito
vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla
Costituzione…” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 11/11/2008, n. 26972), occorre individuare dei parametri di massima con riferimento all'oggettività del fatto e alle condizioni soggettive del soggetto leso.
Nella specie, tenuto conto della composizione del nucleo familiare (tre membri di cui un minore che, come detto, rende maggiormente apprezzabile la lesione derivante dalla privazione di un bene essenziale) della durata della privazione dell'acqua (giorni 8), equo appare, pertanto, quantificare tale nocumento in misura pari – a valori monetari già espressi all'attualità - a complessivi € 3.000,00,
Trattandosi di credito risarcitorio (di valore) sono dovuti sia gli interessi compensativi sia il danno da svalutazione monetaria (nella specie già liquidato tramite la prevista liquidazione alla attualità) a prescindere da una esplicita domanda (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 32985/2022, del 9 novembre 2022). Gli interessi sono dovuti in misura legale, sino al soddisfo, per compensare il danno da ritardato pagamento (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/02/2023, n.3018).
Anche la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta si presta ad esiti di accoglibilità.
Pag. 11 a 15 R. G. n. 316 / 2020
Al riguardo, le dichiarazioni di Parte attrice, in merito ai pagamenti del canone,
presentano elementi di contraddittorietà in quanto la stessa sentita a sommarie informazioni – nel procedimento penale a carico della convenuta - ha dichiarato di aver corrisposto inizialmente per i primi sette/otto mesi un canone di locazione pari ad € 200,00 mentre per i restanti mesi - fino a luglio 2017 un canone mensile di €
400,00 e precisamente:” io ho materialmente lasciato l'immobile in data 30.07.2017 una
volta raggiunto che i nostri legali hanno raggiunto un accordo le cui condizioni sono state
sottoscritte in apposito atto all'uopo predisposto, controfirmato da entrambe le parti. Mi
riservo di esibire e consegnare copia di detto atto. Fatta eccezione per i primi sette/otto mesi
del contratto, durante i quali ho pagato un canone mensile di € 200,00 come da contratto,
nei restanti mesi fino al mese di luglio del 2017 ho sempre pagato un canone mensile di €
400,00” (cfr. pag.31 fascicolo proc. Penale-Verbale di sommarie informazione rilasciate dalla alla Guardia di Finanza). CP_1
Al contrario, nelle memorie conclusive del 04.04.2024 (pag.16) parte attrice ha dichiarato di aver pagato € 400,00 a titolo di indennità fino a Novembre 2016 e precisamente: “Con riferimento, poi, alla domanda riconvenzionale avversaria, ne
contestavano i presupposti e ne chiedevano il rigetto rilevando come non corrispondesse
assolutamente al vero la circostanza secondo la quale, come riferito da controparte, per ben
15 mesi dopo il diniego di rinnovo - e, dunque, da maggio 2016 sino alla data del rilascio
dell'immobile, nel luglio 2017 - la signora non avrebbe corrisposto alcunché a titolo CP_1
di indennità di occupazione. Ribadendo, di contro, che nel periodo maggio/novembre 2016 la
signora ha continuato a corrispondere in favore della Signora l'importo di € CP_1 Pt_1
400,00 al mese - e così per un totale di € 2.800,00 (cioè € 400 * 7 mesi) che, già di per sé soli
considerati, raggiungono, di fatto, l'ammontare rivendicato in domanda riconvenzionale -
Pag. 12 a 15 R. G. n. 316 / 2020
chiedevano, per tali ragioni, il rigetto della detta domanda evidenziando come la richiesta
avversaria debba essere, a maggior ragione respinta, se si tengono nella dovuta
considerazione tutti gli importi indebitamente pretesi e percepiti dalla convenuta nel corso
del rapporto locativo, esattamente pari al doppio di quelli dichiarati in contratto” .
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha fornito alcuna prova documentale dei pagamenti nel periodo di vigenza contrattuale né nel periodo di occupazione sine
titulo.
Anche le dichiarazioni testimoniali rese da nel procedimento Testimone_3
civile ed anche in veste di persona informata sui fatti nel procedimento penale (cfr.
pag.25 fascicolo penale) sono generiche in quanto non consentono di poter risalire alle mensilità corrisposte o se eventualmente i pagamenti effettuati possano ricondursi a mensilità pregresse visto che in certe circostanze la madre aiutava la nei pagamenti prestandole delle somme: “ mia figlia pagava un canone CP_1
mensile di € 400,00; ciò ne ho assoluta certezza in quanto in più di unna occasione sono
stata personalmente io a corrispondere alla sig.ra il relativo fitto mensile” ed Pt_1
ancora” in qualche occasione ho pure dato detta somma a mia figlia affinchè la desse alla
a titolo di pagamento del canone”. Pt_1
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda riconvenzionale in merito alla corresponsione delle 15 mensilità dell'indennità di occupazione sine titulo (€
200,00 per ciascuna mensilità) deve essere accolta.
L'indennità da occupazione sine titulo non è, invece, un credito di valore e, quindi,
non spetta la rivalutazione. Spettano gli interessi in misura legale, decorrenti dalla data della messa in mora, coincidente con la proposizione di domanda di
Pag. 13 a 15 R. G. n. 316 / 2020
mediazione.
Va rigettata, invece, la richiesta di pagamento delle bollette dell'utenza idrica quantificate in € 579,00 in quanto: a) nel contratto di affitto non è indicata alcuna spesa (vedi punto 13) a carico del conduttore ivi comprese le spese dell'utenza idrica, risultando lasciato in bianco il relativo spazio;
b) il contatore non era ad esclusivo servizio dell'abitazione locata ma era utilizzato anche per i servizi idrici esterni dello stabile;
c) non c'è prova dell'accordo, dedotto da parte convenuta, di pagamento dell'utenza idrica a carico della parte conduttrice, sulla quale incombeva l'onere della relativa prova dal momento che le fatture risultavano intestate al padre della convenuta . Pt_1
Non può trovare accoglimento la richiesta/eccezione di compensazione formulata tardivamente, per la prima volta negli scritti conclusionali ai sensi dell'art. 1241 c.c.
(cfr. pag. 12 note conclusive parte convenuta).
Le spese processuali in considerazione della reciproca soccombenza e del contegno processuale delle parti, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 316/2020, così provvede:
1. ACCOGLIE le domande di parte attrice e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento dell'importo di € 3.000,00 oltre interessi in misura legale sino al soddisfo e rivalutazione monetaria per come motivato;
2. ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna parte attrice al pagamento di € 3.000,00 oltre interessi come Pag. 14 a 15 R. G. n. 316 / 2020
in parte motiva;
3. COMPENSA le spese processuali per le ragioni di cui in narrativa;
P.G. 19.05.2025. CP_5
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
Pag. 15 a 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. 316/2020 r. g., viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Fabrizio Spinelli, nell'interesse dell' attrice;
Parte_1
dall'Avv. Cinzia R. G. Capizzi nell'interesse della parte convenuta, e Controparte_1
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità CP_2
genitoriale sul minore , sulla scorta del provvedimento di Persona_1
regolamentazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - adottato con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 06.12.2024 - e fissata udienza di rinvio al 05.05.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, (c.f. ), , (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2 [...]
, in proprio e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2
minore (c.f. ), elettivamente Persona_1 CodiceFiscale_3
domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Rita Gloriana
Capizzi, giusta procura in atti.
ATTORI
C O N T R O
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Milazzo Via Parte_1 C.F._4
Tre Monti, 70, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Spinelli che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti.
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c.
Pag. 1 a 15 R. G. n. 316 / 2020
In fatto e in diritto
La vicenda processuale al vaglio del Tribunale scaturisce dall'atto di citazione notificato il 21.02.2020 ad istanza di , in proprio Controparte_1 CP_2
e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
i quali convenivano in giudizio , per sentirla condannare,
[...] Parte_1
previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in € 10.000,00, patiti in conseguenza della richiesta di distacco dell'utenza idrica inoltrata dalla convenuta al relativa Controparte_3
all'immobile di proprietà della stessa, concesso in locazione alla attrice, Pt_1
. Controparte_1
, infatti, aveva sottoscritto, in data 24.04.2012, contratto di locazione Controparte_1
(durata 4+4 e con canone dichiarato pari ad € 200,00 mensili) dell'immobile di proprietà , sito in Milazzo, via Francesco Bonaccorsi n.20, al cui Parte_1
interno si era traferito l'intero nucleo familiare, composto dai due coniugi CP_4
e dal minore (all'epoca dei fatti di età pari a 7 anni).
[...] Persona_1
La convenuta, tuttavia, prima della scadenza del primo quadriennio, inoltrava ai conduttori formale disdetta, invitandoli a rilasciare l'immobile entro il 23.04.2016,
per destinarlo ad uso abitativo della propria figlia, previa ristrutturazione.
Il nucleo familiare riconducibile alla odierna parte attrice, tuttavia, assumendo il benestare della convenuta , non rilasciava l'immobile entro la data di Pt_1
scadenza, così continuando a risiedervi fino a quando, nel Novembre del 2016, a seguito di contrasti insorti tra le parti, la locatrice si determinava a conseguire il rilascio dell'immobile.
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Avviato, nel Gennaio del 2017, il procedimento di mediazione - conclusosi con esito negativo – la locatrice odierna convenuta richiedeva, pochi mesi dopo (marzo
2017), copia delle ricevute di pagamento dell'utenza idrica intimando, in caso di inottemperanza, il distacco dell'utenza.
Accadeva che parte attrice non esibiva le ricevute di pagamento, giacché le fatture non venivano recapitate al proprio indirizzo perché intestate al padre della , Pt_1
oramai deceduto e, per tale ragione mai state in suo possesso.
Secondo parte attrice, peraltro, il pagamento delle fatture relative al consumo idrico, gravava – in virtù di accordi tra le parti - sulla proprietaria dell'immobile.
A supporto di tale tesi, infatti, l'attrice esponeva che il canone di locazione non era pari ad € 200,00 - come dichiarato nel contratto registrato - bensì pari a € 400,00 e che nell'importo di € 200,00 - corrisposto in nero - era ricompreso anche il pagamento dell'utenza idrica.
La vicenda trovava il suo epilogo quando, in data 19.04.2017, richiesto dalla locatrice ( ), il comune di Milazzo procedeva al distacco della fornitura ed il Pt_1
nucleo familiare attoreo rimaneva senza fornitura di acqua fino al 26.04.2017 (ben 8
giorni) con gravi disagi, amplificati dalla residenza, nell'immobile condotto in locazione, del figlio minore.
Presentata, da parte attrice, formale denuncia innanzi alla Procura di Barcellona
P.G. (1360/17 R.G.N.R e 1180/18 R.G.T.) con annessa costituzione di parte civile nel procedimento instauratosi e con richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, ascrivibili alla condotta di parte convenuta, il procedimento si concludeva con sentenza di patteggiamento n. 327/2019 Reg. Sent. 20 marzo 2019 pubblicata in data
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23 agosto 2019 con la quale si disponeva a carico di la pena di € Parte_1
240,00 di ammenda e la condanna alle spese di costituzione di parte civile.
La sentenza di patteggiamento, tuttavia, non si pronunciava sulla domanda di risarcimento.
Di qui la determinazione di parte attrice a promuovere l'azione di risarcimento danni innanzi all'autorità giudiziaria civile.
Il procedimento si svolgeva nella resistenza della convenuta , Parte_1
costituitasi con comparsa del 28.07.2020, con la quale contestava la ricostruzione dei fatti e concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree.
Formulava, altresì, apposita domanda riconvenzionale al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di occupazione nell'ammontare complessivo di €
3.000,00 (pari 15 mensilità non pagate) nonché la condanna al pagamento del consumo idrico quantificato in € 579,00.
Nel contestare la narrativa dei fatti, in particolare, eccepiva: a) la permanenza, di parte attrice, pure dopo la conclusione del quadriennio, nell'immobile di sua proprietà, in assenza di benestare alcuno, così determinando una situazione di occupazione sine titulo e senza versamento dell'indennità di occupazione dovuta;
b)
l'omessa partecipazione di parte attrice alla mediazione avviata;
c) la proposizione
(21 febbraio 2017) di ricorso ex art. 447 bis c.p.c. (esitato nel procedimento NRG
285/2017) avente ad oggetto la richiesta di emissione di ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio dell'immobile unitamente all'accertamento della legittimità del recesso con la condanna della conduttrice/occupante al pagamento Controparte_1
della indennità di occupazione;
d) la omessa volturazione, imputabile a parte
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attrice, dell'utenza idrica – procedendovi solo in data 24.04.2017- così maturando una spesa per consumo dell'acqua negli anni 2012-2013-2024 pari a € 579,00, per gli ulteriori anni era in corso di quantificazione.
Sosteneva, inoltre, che il consumo idrico fosse a carico della conduttrice occupante
( ) anche alla luce dell'esiguità del canone di locazione previsto in Controparte_1
contratto, pari ad € 200,00; e lamentava il rilascio dell'immobile solo in data
28.07.2027 (con una maturazione di 15 mesi di occupazione illegittima) senza aver corrisposto le 15 mensilità di indennità di occupazione sine titulo e senza aver corrisposto gli importi del consumo idrico quantificati in € 579,00 fino all'anno
2014.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale di e l'escussione dei testi , Controparte_1 Testimone_1
, . Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione con le forme ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.04.2025, previa l'assegnazione di termine sino a trenta giorni prima per il deposito di note conclusive.
Le Parti attrici venivano ammesse al gratuito patrocinio giusta delibera del consiglio dell'Ordine del 10.12.2019 con successiva richiesta di revoca depositata in data 25.01.2023 con decorrenza dall'anno 2023.
Alla luce del compendio assertivo e documentale acquisto - inclusa la documentazione relativa agli atti del procedimento penale, la domanda attrice può
trovare accoglimento.
La domanda proposta, tratteggiata nella narrativa in fatto sopra riportata, è Pag. 5 a 15 R. G. n. 316 / 2020
soggetta alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c. secondo il quale: “Qualunque fatto
doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno”.
Presupposto fondamentale è procedere, alla ricostruzione della concreta vicenda fattuale sottesa, al fine di circoscrivere la responsabilità delle parti in causa secondo i rispettivi titoli per i quali ciascuna è chiamata a rispondere.
Occorre, in primo luogo, chiarire i fatti connessi al pagamento dell'utenza idrica dalla quale trae origine la domanda di parte attrice.
Al riguardo, dalla lettura del contratto di locazione emerge, al punto 13, la mancata indicazione ovvero la specifica delle spese poste a carico del conduttore, da inserirsi nell'apposito spazio lasciato in bianco (cfr. all.1 fascicolo parte convenuta).
La stessa clausola, tuttavia, definisce alcune regole sulle modalità di pagamento e precisamente: “Prima di effettuarne il pagamento, il conduttore avrà diritto di ottenere
l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione, come pure di
prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate”.
Dalla citata clausola si desume che le spese per utenze/consumi non direttamente intestate/intestati al conduttore devono essere portate a conoscenza prima di effettuarne il pagamento.
Risulta, al riguardo, pacifico che il contatore idrico era intestato al defunto padre della convenuta ( ) e che le bollette di pagamento erano trasmesse Persona_2
dai competenti uffici comunali all'indirizzo di parte convenuta.
Sicché, parte attrice, per poter procedere al pagamento delle utenze dell'acqua,
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doveva prima ricevere copia delle fatture in cui si trovano normalmente tutti i riferimenti necessari al pagamento. Di ciò infatti non emerge prova dalle risultanze processuali.
Su tale profilo, infatti, parte convenuta entra in contraddizione: nella memoria II
termine del 14.04.2021 dichiara che “la sig.ra non appena pervenivano da parte Pt_1
del Comune di Milazzo le fatture di consumo idrico relative all'immobile locato, badava a
girarle alla sig.ra affinché, la stessa, provvedesse al relativo pagamento” CP_1
circostanza confermata, peraltro, pure dalle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
(marito della convenuta) il quale in fase di escussione dichiarava: ”confermo
[...]
anche la circostanza n. 5 che mi viene letta (5) Vero o no che la sig.ra non appena Pt_1
arrivavano le fatture di consumo idrico relative all'immobile locato provvedeva a
consegnarle alla sig.ra per il relativo pagamento). CP_1
Sul medesimo articolato di prova, invece, sebbene le dichiarazioni della teste
, (figlia della ) appaiano anch'esse convergenti sulla Testimone_2 Pt_1
circostanza che le fatture erano recapitate alla conduttrice - ovvero “confermo che
non abbia pagato i costi del consumo idrico e che gli stessi non erano Controparte_1
inclusi nel canone di locazione;
ciò lo posso dire in quanto ero io stessa a portare le bollette
alla ed a lasciarle alla stessa perché fossero pagate;
alla fine io stesso ho portato il CP_1
resoconto del consumo idrico e dei costi che includeva quelli delle bollette in precedenza
portate da me alla ” – tuttavia risultano contraddittorie allorquando si CP_1
riferiscono alla persona (madre o figlia) che di fatto consegnava le fatture .
Conforta il quadro processuale di carenza probatoria circa l'esistenza di accordo sulla attribuzione, a carico della conduttrice, del pagamento dell'utenza idrica la circostanza, non smentita da parte convenuta, che il contatore dell'acqua oltre a
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servire l'immobile locato fosse utilizzato anche per l'erogazione delle parti esterne condominiali (come, per esempio, per l'innaffiamento delle aiuole). È, al riguardo,
inverosimile ritenere che parte attrice si sia fatta carico, oltre del consumo abitativo anche di quello idrico condominiale senza che fosse concordata alcuna decurtazione e sebbene gli importi annuali del consumo idrico fossero comunque contenuti (€ 209,00 per l'anno 2012 – importo, comunque, non interamente addebitabile in quanto il rapporto locativo aveva avuto inizio nell'aprile di quell'anno - € 299,00 per il 2013 ed € 71,00 per il 2014).
Inoltre, appare improbabile che nel corso degli anni parte convenuta non si sia fatta rilasciare copia delle ricevute di pagamento e quindi non si sia accertata della regolarità dei pagamenti.
Piuttosto, dal compendio assertivo e documentale, è evidente che la questione del pagamento dell'acqua sia sorta quando la unilateralmente – e, CP_1
precisamente, a decorrere dal mese di dicembre 2016 (come dichiarato da parte attrice nelle memorie conclusive del 04.04.2024 pag.16) – aveva assunto la decisione di non corrispondere l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile divenuta, in forza di disdetta tempestiva, sine titulo così ingenerando, nella proprietaria parte convenuta, la determinazione di far cessare il prima possibile lo stato di illegittima occupazione dell'immobile, poiché la non solo non pagava più alcun CP_1
indennizzo ma continuava ad avvalersi del servizio idrico i cui costi sarebbero ricaduti sulla proprietaria . Pt_1
È, dunque, verosimile desumere che quest'ultima si sia avvalsa del mancato pagamento della utenza idrica come grimaldello per costringere la o a CP_1
volturare il contatore o a mali estremi, come in effetti è avvenuto in data 26.04.2017,
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a richiedere un nuovo contatore anche se per un breve periodo, considerato che pochi mesi dopo la lasciava l'immobile. CP_1
Tale ricostruzione, d'altronde, trova conferma nelle stesse dichiarazioni contenute nelle note autorizzate di parte convenuta del 04.04.2025 pag.5 laddove afferma
“…Dalla reale situazione di fatto chiaramente emerge che la sig.ra non ha commesso Pt_1
il reato contestatogli;
infatti nel comportamento della non si rinviene alcun dolo e Pt_1
tanto meno dolo specifico e ciò tenuto conto che la stessa ha solo voluto regolarizzare una
situazione (voltura del contatore dell'acqua) che già doveva essere risolta da diversi anni
dalla controparte e ciò tenuto conto che la sig.ra non solo da diversi mesi si era fatta CP_1
lecita non pagare l'indennità di occupazione illegittima ma si era pure rifiutata di pagare
l'acqua consumata dalla stessa e dalla propria famiglia”.
Appaiono, pertanto, integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie 2043 c.c.
ovvero: l'esistenza di una condotta antigiuridica – comprovata, tra le altre, anche dagli atti del procedimento penale sfociato nella sentenza di patteggiamento –
riferibile alla convenuta che ha colto l'occasione della decisione della occupante di non dare più seguito al pagamento delle indennità per l'occupazione del proprio immobile, al fine di ottenere, mediante distacco della fornitura idrica da parte del comune erogante (e pure nel contesto in cui le fatture della fornitura non erano recapitate alla conduttrice né il contratto registrato prevedeva alcuna specifica clausola al riguardo) la voltura del contatore dell'acqua; l'esistenza di un nocumento, il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica – quantomeno caratterizzata dalla colpa, se non dal dolo, come dimostra l'iniziativa assunta dalla convenuta presso il comune di Milazzo, rivelatrice delle sue intenzioni soggettive –
e il nocumento.
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A proposito del danno ingiusto subito da parte attrice, lo stesso è apprezzabile nella lesione del diritto all'acqua potabile per uso domestico che è un profilo essenziale per la tutela della persona umana ancorato anche alla Costituzione italiana, (cfr.
artt.
2-3 Cost.). Tale danno ingiusto è nella fattispecie aggravato dalla presenza di un minore nel nucleo familiare.
Né escludono la responsabilità della locatrice odierna convenuta, le circostanze relative: al preavviso della , per poter effettuare la voltura del contatore (cfr. Pt_1
all.7 fascicolo di parte convenuta); alla vicinanza – e, quindi, disponibilità -
dell'appartamento della famiglia di origine di (in cui risiedevano, Controparte_1
in particolare, la madre ed il fratello i quali Testimone_3 Testimone_4
avevano fornito supporto nei giorni del distacco dall'utenza idrica). Tali circostanze confermano che anche se l'inquilino non paga le bollette o il canone mensile, il proprietario non può arbitrariamente staccare luce, gas o acqua. L'unica soluzione percorribile è quella legale.
Procedendo, quindi, alla valutazione del danno non patrimoniale ricollegabile alla condotta della convenuta – qualificata come esercizio arbitrario delle ragioni - a titolo di incidenza lesiva nella sfera personale e familiare facente capo alla attrice,
derivante dalla mancata fruizione di acqua ad uso domestico per l'intero nucleo familiare - composto da e oltreché dal figlio Controparte_1 CP_2
minore - la liquidazione va operata in via equitativa.
Trattandosi di valutazione equitativa – e fermo restando che la privazione continua,
per un arco di tempo che va oltre l'unità giornaliera, di acqua ad uso domestico
(anche potabile) necessaria a soddisfare i bisogni umani primari quali quelli legati alla persona (pulizia, alimentazione) a maggior ragione quando vi sia un minore
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nel nucleo familiare, rappresenta un danno inteso ai sensi dell' art. 2059 c.c. poiché
non solo incide su un interesse costituzionalmente protetto ma anche in quanto
“…Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge: (a) quando la
risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli
estremi di un reato); (b) quando la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo
espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una
interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito
vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla
Costituzione…” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 11/11/2008, n. 26972), occorre individuare dei parametri di massima con riferimento all'oggettività del fatto e alle condizioni soggettive del soggetto leso.
Nella specie, tenuto conto della composizione del nucleo familiare (tre membri di cui un minore che, come detto, rende maggiormente apprezzabile la lesione derivante dalla privazione di un bene essenziale) della durata della privazione dell'acqua (giorni 8), equo appare, pertanto, quantificare tale nocumento in misura pari – a valori monetari già espressi all'attualità - a complessivi € 3.000,00,
Trattandosi di credito risarcitorio (di valore) sono dovuti sia gli interessi compensativi sia il danno da svalutazione monetaria (nella specie già liquidato tramite la prevista liquidazione alla attualità) a prescindere da una esplicita domanda (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 32985/2022, del 9 novembre 2022). Gli interessi sono dovuti in misura legale, sino al soddisfo, per compensare il danno da ritardato pagamento (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/02/2023, n.3018).
Anche la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta si presta ad esiti di accoglibilità.
Pag. 11 a 15 R. G. n. 316 / 2020
Al riguardo, le dichiarazioni di Parte attrice, in merito ai pagamenti del canone,
presentano elementi di contraddittorietà in quanto la stessa sentita a sommarie informazioni – nel procedimento penale a carico della convenuta - ha dichiarato di aver corrisposto inizialmente per i primi sette/otto mesi un canone di locazione pari ad € 200,00 mentre per i restanti mesi - fino a luglio 2017 un canone mensile di €
400,00 e precisamente:” io ho materialmente lasciato l'immobile in data 30.07.2017 una
volta raggiunto che i nostri legali hanno raggiunto un accordo le cui condizioni sono state
sottoscritte in apposito atto all'uopo predisposto, controfirmato da entrambe le parti. Mi
riservo di esibire e consegnare copia di detto atto. Fatta eccezione per i primi sette/otto mesi
del contratto, durante i quali ho pagato un canone mensile di € 200,00 come da contratto,
nei restanti mesi fino al mese di luglio del 2017 ho sempre pagato un canone mensile di €
400,00” (cfr. pag.31 fascicolo proc. Penale-Verbale di sommarie informazione rilasciate dalla alla Guardia di Finanza). CP_1
Al contrario, nelle memorie conclusive del 04.04.2024 (pag.16) parte attrice ha dichiarato di aver pagato € 400,00 a titolo di indennità fino a Novembre 2016 e precisamente: “Con riferimento, poi, alla domanda riconvenzionale avversaria, ne
contestavano i presupposti e ne chiedevano il rigetto rilevando come non corrispondesse
assolutamente al vero la circostanza secondo la quale, come riferito da controparte, per ben
15 mesi dopo il diniego di rinnovo - e, dunque, da maggio 2016 sino alla data del rilascio
dell'immobile, nel luglio 2017 - la signora non avrebbe corrisposto alcunché a titolo CP_1
di indennità di occupazione. Ribadendo, di contro, che nel periodo maggio/novembre 2016 la
signora ha continuato a corrispondere in favore della Signora l'importo di € CP_1 Pt_1
400,00 al mese - e così per un totale di € 2.800,00 (cioè € 400 * 7 mesi) che, già di per sé soli
considerati, raggiungono, di fatto, l'ammontare rivendicato in domanda riconvenzionale -
Pag. 12 a 15 R. G. n. 316 / 2020
chiedevano, per tali ragioni, il rigetto della detta domanda evidenziando come la richiesta
avversaria debba essere, a maggior ragione respinta, se si tengono nella dovuta
considerazione tutti gli importi indebitamente pretesi e percepiti dalla convenuta nel corso
del rapporto locativo, esattamente pari al doppio di quelli dichiarati in contratto” .
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha fornito alcuna prova documentale dei pagamenti nel periodo di vigenza contrattuale né nel periodo di occupazione sine
titulo.
Anche le dichiarazioni testimoniali rese da nel procedimento Testimone_3
civile ed anche in veste di persona informata sui fatti nel procedimento penale (cfr.
pag.25 fascicolo penale) sono generiche in quanto non consentono di poter risalire alle mensilità corrisposte o se eventualmente i pagamenti effettuati possano ricondursi a mensilità pregresse visto che in certe circostanze la madre aiutava la nei pagamenti prestandole delle somme: “ mia figlia pagava un canone CP_1
mensile di € 400,00; ciò ne ho assoluta certezza in quanto in più di unna occasione sono
stata personalmente io a corrispondere alla sig.ra il relativo fitto mensile” ed Pt_1
ancora” in qualche occasione ho pure dato detta somma a mia figlia affinchè la desse alla
a titolo di pagamento del canone”. Pt_1
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda riconvenzionale in merito alla corresponsione delle 15 mensilità dell'indennità di occupazione sine titulo (€
200,00 per ciascuna mensilità) deve essere accolta.
L'indennità da occupazione sine titulo non è, invece, un credito di valore e, quindi,
non spetta la rivalutazione. Spettano gli interessi in misura legale, decorrenti dalla data della messa in mora, coincidente con la proposizione di domanda di
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mediazione.
Va rigettata, invece, la richiesta di pagamento delle bollette dell'utenza idrica quantificate in € 579,00 in quanto: a) nel contratto di affitto non è indicata alcuna spesa (vedi punto 13) a carico del conduttore ivi comprese le spese dell'utenza idrica, risultando lasciato in bianco il relativo spazio;
b) il contatore non era ad esclusivo servizio dell'abitazione locata ma era utilizzato anche per i servizi idrici esterni dello stabile;
c) non c'è prova dell'accordo, dedotto da parte convenuta, di pagamento dell'utenza idrica a carico della parte conduttrice, sulla quale incombeva l'onere della relativa prova dal momento che le fatture risultavano intestate al padre della convenuta . Pt_1
Non può trovare accoglimento la richiesta/eccezione di compensazione formulata tardivamente, per la prima volta negli scritti conclusionali ai sensi dell'art. 1241 c.c.
(cfr. pag. 12 note conclusive parte convenuta).
Le spese processuali in considerazione della reciproca soccombenza e del contegno processuale delle parti, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 316/2020, così provvede:
1. ACCOGLIE le domande di parte attrice e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento dell'importo di € 3.000,00 oltre interessi in misura legale sino al soddisfo e rivalutazione monetaria per come motivato;
2. ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna parte attrice al pagamento di € 3.000,00 oltre interessi come Pag. 14 a 15 R. G. n. 316 / 2020
in parte motiva;
3. COMPENSA le spese processuali per le ragioni di cui in narrativa;
P.G. 19.05.2025. CP_5
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
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