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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tri bunal e Civil e di Pi acenza, riuni to in Cam era di Consiglio nell e persone dei Si gg. M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudi ce
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tato i n dat a
1°.8.2024 da
c.f. nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Sara Felloni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Vittorio Veneto n.38 , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(Albania), rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Ferrari, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Via San Marco n.14, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 13.5.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE ED IL RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.: “Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1°.
8.2024 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e successivamente, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con in Maminas (Albania), il 28.8.1996, trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Fiorenzuola d'Arda al n. 32, Parte II, Serie C, anno 2018 precisando: che dall'unione erano nati i figli (il 19.9.1999) e (l'8.10.2005), Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la ricorrente, nel corso della vita matrimoniale, si era sempre occupata della famiglia e della casa, svolgendo solo alcuni lavoretti occasionali;
che la convivenza matrimoniale era diventata intollerabile per le condotte violente e prevaricatrici tenute dal marito nei confronti della moglie, che nel corso del tempo erano andate via via peggiorando, di tal che essa ricorrente, per paura del marito o di una sua reazione, non aveva mai presentato denuncia.
La ricorrente, pertanto, chiedeva di sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a nonché, successivamente, lo scioglimento CP_1
del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto in data 6.8.2024, designato il giudice relatore nella persona della dott.ssa Mariachiara Vanini, veniva fissata l'udienza del 28.11.2024 per la comparizione personale delle parti davanti al giudice, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Successivamente - a seguito del trasferimento della dott.ssa Vanini ad altra sede, assegnata la causa alla Presidente di Sezione dott.ssa Marisella Gatti quale relatore - con memoria in data 28.10.2024 si costituiva in giudizio il resistente contestando quanto rappresentato dalla ricorrente, in particolare chiedendo il rigetto della domanda di addebito formulata nei suoi confronti. All'udienza di comparizione dei coniugi del 28.11.2024 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Sentite liberamente le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente di sezione, in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati e invitava le parti a trovare un accordo sulle condizioni di separazione anche eventualmente concordando la definizione delle ulteriori questioni controverse con particolare riguardo alla divisione dei beni comuni e alla liquidazione della quota della casa in comproprietà oltre a prevedere a carico del marito un contributo da versare alla moglie nell'ipotesi di perdita del lavoro di badante da parte della stessa.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti e disposti al fine di consentire alle stesse di trovare un accordo sulle condizioni di separazione, all'udienza del 13.5.2025, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da foglio depositato telematicamente e, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o
12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Al riguardo, a fronte dell'art. 473 bis.49 c.p.c., che fa riferimento alla domanda cumulativa di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con riguardo al solo giudizio contenzioso, in ogni caso rileva considerare che anche in merito al “procedimento su domanda congiunta” di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. si è pronunciata la Suprema Corte che ha stabilito come “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., sez. I, sent. 16.10.2023, n. 28727).
A fronte di ciò, nel caso in esame – considerato che le Parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e divorzio, precisando congiuntamente le conclusioni - ricorrono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e risalente frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa dalle parti, in un quadro descritto dalla ricorrente nel quale risulta già da tempo in atto una separazione di fatto tra i coniugi - così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, essendo venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, ritiene il Collegio di recepire le condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, laddove le stesse hanno dato atto che i due figli nati dall'unione vivono con il padre, che provvede al loro mantenimento nei periodi in cui gli stessi non lavorano, ed hanno regolato i reciproci rapporti economici, anche prevedendo il versamento da parte del marito a favore della moglie di una somma qualificata come una tantum – da ritenersi equa - e l'obbligo in capo alla moglie di trasferire al marito la sua quota della casa familiare.
Nella specie, le condizioni dirette a definire anche i rapporti economici tra le Parti appaiono funzionali alla definitiva regolamentazione dei rapporti nati dal matrimonio.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione alle condizioni riportate in dispositivo.
Quanto invece alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, si osserva che la relativa domanda non è procedibile prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), legge 898/70, di tal che la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi – decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione – provveda a trattare la domanda di divorzio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
- Stabilisce, in conformità al regolamento concordato dalle parti, le condizioni di separazione nei termini che seguono:
1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere la propria residenza, come già di fatto avviene: il SI. continuerà ad abitare la casa coniugale CP_1
con i figli;
2) entrambi i coniugi dispongono, allo stato, di una stabile occupazione che permette loro di mantenere un tenore di vita dignitoso talchè non è disposto il concorso dell'uno al mantenimento dell'altro, salvo quanto previsto al successivo punto 3);
3) qualora la SI.ra dovesse rimanere, senza sua colpa, priva di Parte_1
occupazione, il SI. si obbliga a corrispondere alla moglie, per il tempo CP_1
strettamente necessario al reperimento di nuova occupazione, a titolo di concorso al mantenimento, l'importo di € 200,00 (euro duecento/00), previa dimostrazione dell'iscrizione alle liste di disoccupazione;
4) i figli, e , sono ad oggi entrambi maggiorenni e vivono con il padre, Per_1 Per_2
SI. che provvede al mantenimento di entrambi nei periodi in cui non CP_1 dispongono di un'occupazione: nessuno onere di concorrere al mantenimento dei figli è posto a carico della SI.ra Parte_1
5) il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra la CP_1 Parte_1 somma omnia di € 30.000,00 (euro trentamila/00) da corrispondersi secondo le seguenti tempistiche:
• I acconto di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) entro 48 ore dal deposito del foglio di precisazioni delle conclusioni congiunte e digitalmente sottoscritte da entrambi i legali da depositarsi nel fascicolo telematico del procedimento n. 1392/24 r.g.c. Trib. PC entro l'udienza del 13.05.2025 a mezzo di bonifico da effettuarsi sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla SI.ra IBAN [...] 0000 4045 1527 Parte_1
Crédit Agricole, Ag. Di Fiorenzuola d'Arda;
• II acconto di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) entro il giorno 31.12.2025 a mezzo di bonifico da effettuarsi sulle coordinate bancarie sopra riportate;
• il saldo di € 10.000,00 (euro diecimila) a mezzo di assegno circolare intestato alla SI.ra alla quale verrà consegnato contestualmente alla stipula dell'atto Parte_1
di trasferimento di cui al punto 5 da stipularsi entro il giorno 31.12.2026;
6) i termini, tutti, previsti dall'art. 5 sono da considerarsi essenziali ai sensi di legge e la loro violazione determinerà la risoluzione di diritto del presente accordo;
7) il versamento dell'importo di cui al punto 5 è da considerarsi versamento una tantum ai sensi di legge;
8) a definizione dei rapporti patrimoniali tutti sorti tra i coniugi durante e a causa del matrimonio, la SI.ra si obbliga a trasferire senza corrispettivo ed in Parte_1
esecuzione del presente accordo la propria quota di proprietà (50%) della casa coniugale, sita in Fiorenzuola D'Arda (PC), Via San Bonifacio 3, censita al CNEU di Fiorenzuola D'Arda, Fgl. 39, P.lla 872, sub 9, z.c. 2, cat. A/2, Cl. 5, vani 5,5, R.C. € 340,86
(appartamento) e Fgl. 39, P.lla 872, sub 5, z.c. 2, cat. C/6, mq 11, R.C. € 54,54 (box), a mezzo di atto di trasferimento notarile da stipularsi entro il 31.12.2026;
9) ai fini della stipula dell'atto di trasferimento immobiliare di cui al punto 8, i coniugi dichiarano fin da ora di volersi avvalere dei benefici di legge previsti per i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio ex art 19 della legge 6 marzo
1987 numero 74;
10) tutti i costi (oneri, imposte ed ogni altro) relativi alla stipula dell'atto di trasferimento immobiliare di cui all'art. 7, saranno sostenuti in via esclusiva dal SI.
CP_1
11) a seguito dell'incasso dell'intero importo di cui al punto 5, la SI.ra Pt_1
rinuncia a qualsiasi pretesa economica, anche non dedotta nel ricorso introduttivo
[...]
della separazione, nei confronti del marito per ragioni derivanti dal matrimonio, anche in riconoscimento dell'attività prestata per la cura della famiglia;
12) la SI.ra dichiara di aver già provveduto al ritiro dei propri effetti Parte_1
personali e di ogni bene di sua pertinenza dalla casa coniugale ed autorizza il SI.
a disfarsi di qualsiasi bene che sia rimasto, esentandolo da qualsiasi CP_1
responsabilità in merito.
Con ciò i coniugi dichiarano di aver suddiviso tra loro i beni acquistati durante il matrimonio con rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa in merito;
13) con la sottoscrizione del presente accordo le Parti rinunciano alle domande, tutte, svolte nel procedimento n. 1392/24 r.g.c. che verrà tramutato in consensuale, a seguito di deposito di conclusioni congiunte, anche ai fini della susseguente sentenza di divorzio;
14) con l'integrale esecuzione degli obblighi sottoscritti nella presente sede transattiva, le Parti dichiarano di aver definito ogni rapporto intercorso e nato durante e a causa del matrimonio e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro;
15) i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Fiorenzuola d'Arda (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge;
- Provvede, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del
Presidente relatore dott.ssa Marisella Gatti;
- Spese di lite al definitivo.
Piacenza, 19 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti