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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 3274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3274/2024, promosso da rappresentato/a e difeso/a dall'avv. SECCHI ADRIANO Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DE CRISTOFARO Controparte_1
BARBARA e dall'avv. GAMPER HERALD JÖRG
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Il Tribunale
pagina 1 di 3 rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto tra (nato a [...] Parte_1
(BZ) il 11/03/1977), e (nata a [...] il Controparte_1
09/08/1974), celebrato in data 13/09/2014 in Garda (VR) e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Garda quale atto n. N.7 Parte II Serie C Anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Garda di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che il divorzio sia regolamentato dalle seguenti
CONDIZIONI:
1.) I comuni figli dei coniugi, (nato a [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nata a [...] il [...]) vengono affidati ad entrambi i genitori, in Persona_2 affidamento condiviso;
i predetti minori rimarranno a convivere con la madre Pt_1
conservando la residenza presso la medesima;
[...]
2.) Al padre viene concesso di frequentare i figli minori senza Controparte_1 restrizioni di sorta e con la massima opportuna frequenza, secondo orari da concordare con la ricorrente;
per l'ipotesi che tra i genitori non si possa giungere a ragionevoli accordi sui tempi e sulle modalità della frequentazione tra padre e figli, viene stabilito che
[...]
vada a trascorrere con i minori: CP_1
pagina 2 di 3 - Il pomeriggio di un giorno lavorativo infrasettimanale, dall'uscita dalla scuola sino alla mattina successiva (con pernottamento), in giornata da concordarsi tra i genitori (e che, in mancanza di intesa, dovrà farsi coincidere con la giornata del mercoledì);
- Ogni secondo fine settimana da venerdì (uscita scuola) fino alla domenica (ore 19.00
- con pernottamento);
3.) I figli trascorrono con ogni genitore metà delle ferie scolastiche nonché tre settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive, da concordare tra i genitori entro il 30 marzo di ogni anno;
4.) A carico di viene posto l'obbligo di versare a a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ed all'istruzione dei predetti figli minori, un assegno periodico fissato in € 300,00 mensili per figlio e così in € 600,00 mensili complessivamente, importi soggetti ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano (con prima rivalutazione in aprile 2020) e che saranno da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1
5.) Le spese straordinarie per entrambi i figli vengono poste a carico di entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
le parti si riportano al relativo protocollo in vigore presso il
Tribunale di Bolzano;
6.) Ciascuno dei genitori potrà usufruire delle ritenute fiscali per i figli a carico in ragione del 50% mentre gli assegni familiari, l'assegno unico ed i sussidi pubblici di altro genere spettanti per i minori saranno da erogare esclusivamente a Parte_1
7.) Le parti dichiarano di aver concordato gli importi di mantenimento di cui sopra considerando già la possibilità/probabilità di un aumento in futuro delle ore di lavoro e, di conseguenza, di un incremento dello stipendio da parte della sig.ra ragion per cui Pt_1 la relativa variazione non costituirà di per se solo titolo per chiedere la modifica degli accordi economici pattuiti;
8.) Spese di lite del presente giudizio compensate.
Così deciso in Bolzano il 26/03/2025
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3274/2024, promosso da rappresentato/a e difeso/a dall'avv. SECCHI ADRIANO Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DE CRISTOFARO Controparte_1
BARBARA e dall'avv. GAMPER HERALD JÖRG
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Il Tribunale
pagina 1 di 3 rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto tra (nato a [...] Parte_1
(BZ) il 11/03/1977), e (nata a [...] il Controparte_1
09/08/1974), celebrato in data 13/09/2014 in Garda (VR) e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Garda quale atto n. N.7 Parte II Serie C Anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Garda di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che il divorzio sia regolamentato dalle seguenti
CONDIZIONI:
1.) I comuni figli dei coniugi, (nato a [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nata a [...] il [...]) vengono affidati ad entrambi i genitori, in Persona_2 affidamento condiviso;
i predetti minori rimarranno a convivere con la madre Pt_1
conservando la residenza presso la medesima;
[...]
2.) Al padre viene concesso di frequentare i figli minori senza Controparte_1 restrizioni di sorta e con la massima opportuna frequenza, secondo orari da concordare con la ricorrente;
per l'ipotesi che tra i genitori non si possa giungere a ragionevoli accordi sui tempi e sulle modalità della frequentazione tra padre e figli, viene stabilito che
[...]
vada a trascorrere con i minori: CP_1
pagina 2 di 3 - Il pomeriggio di un giorno lavorativo infrasettimanale, dall'uscita dalla scuola sino alla mattina successiva (con pernottamento), in giornata da concordarsi tra i genitori (e che, in mancanza di intesa, dovrà farsi coincidere con la giornata del mercoledì);
- Ogni secondo fine settimana da venerdì (uscita scuola) fino alla domenica (ore 19.00
- con pernottamento);
3.) I figli trascorrono con ogni genitore metà delle ferie scolastiche nonché tre settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive, da concordare tra i genitori entro il 30 marzo di ogni anno;
4.) A carico di viene posto l'obbligo di versare a a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ed all'istruzione dei predetti figli minori, un assegno periodico fissato in € 300,00 mensili per figlio e così in € 600,00 mensili complessivamente, importi soggetti ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano (con prima rivalutazione in aprile 2020) e che saranno da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1
5.) Le spese straordinarie per entrambi i figli vengono poste a carico di entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
le parti si riportano al relativo protocollo in vigore presso il
Tribunale di Bolzano;
6.) Ciascuno dei genitori potrà usufruire delle ritenute fiscali per i figli a carico in ragione del 50% mentre gli assegni familiari, l'assegno unico ed i sussidi pubblici di altro genere spettanti per i minori saranno da erogare esclusivamente a Parte_1
7.) Le parti dichiarano di aver concordato gli importi di mantenimento di cui sopra considerando già la possibilità/probabilità di un aumento in futuro delle ore di lavoro e, di conseguenza, di un incremento dello stipendio da parte della sig.ra ragion per cui Pt_1 la relativa variazione non costituirà di per se solo titolo per chiedere la modifica degli accordi economici pattuiti;
8.) Spese di lite del presente giudizio compensate.
Così deciso in Bolzano il 26/03/2025
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
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