Ordinanza cautelare 11 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 23 febbraio 2021
Sentenza 4 gennaio 2022
Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2023
Parere definitivo 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 23/02/2021, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2021
N. 00080/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2021, proposto da
Ne-T By Telerete Nordest s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Zago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Padova, via Enrico Degli Scrovegni n. 29;
contro
Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Santina Cucco, Michele Pozzato e Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Padova via N. Tommaseo n. 60;
nei confronti
Velocar s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Nadia Corà e Guido Paratico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Volta Mantovana, via San Martino 8/B;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Engine s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Occhiena, Fabrizio Fracchia e Roberta Agnoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Mestre, via Torre Belfredo n. 13/4;
per l'annullamento
- del provvedimento con il quale il Comune di Padova ha aggiudicato a Velocar s.r.l. la “ procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 24 postazioni omologate per il servizio di controllo elettronico per la rilevazione delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo - art. 146 c. 2 e 3 ed alle infrazioni ai limiti massimi di velocità - art. 142 C.D.S., e servizi connessi ”, CIG 83801828F3 (Determinazione n. 2020/64/0293 del 16/12/2020 del Settore Polizia Locale e Protezione Civile), comunicato in data 18 dicembre 2020, nonché della stessa nota di comunicazione dell'aggiudicazione;
- per quanto di ragione, di tutti gli atti e verbali di gara, comunque denominati, con i quali e sulla base dei quali l'offerta di Velocar s.r.l. è stata ammessa e non esclusa dalla gara medesima nonché dichiarata aggiudicataria in base ai punteggi illegittimamente attribuiti, ivi compresa la proposta di aggiudicazione;
- della lex specialis di gara ed in particolare del bando-disciplinare, nelle parti investite dai motivi di ricorso;
- di tutti gli atti e provvedimenti precedenti e seguenti, comunque connessi, presupposti o consequenziali, ancorché non conosciuti;
e per la declaratoria di inefficacia
del contratto eventualmente stipulato nel frattempo con l'aggiudicataria;
nonché per il subentro
della ricorrente nell'aggiudicazione, nella stipula del contratto e nell'affidamento e gestione della commessa;
nonché per l'accertamento, ex art. 116 cod. proc. amm.,
del diritto della ricorrente di avere accesso ai documenti richiesti e in particolare all'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicataria Velocar s.r.l., con annullamento, per quanto occorra, del diniego di accesso opposto dal Comune di Padova.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e di Velocar s.r.l.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Il Comune di Padova ha indetto una gara a procedura aperta avente ad oggetto “ l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 24 postazioni omologate per il servizio di controllo elettronico per la rilevazione delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo - art. 146 c. 2 e 3 ed alle infrazioni ai limiti massimi di velocità - art. 142 C.D.S., e servizi connessi ”.
Al termine della procedura il Comune ha aggiudicato la gara alla Società Velocar s.r.l..
La seconda classificata Net-T by Telerete Nordest s.r.l. con il ricorso in epigrafe impugna gli atti della procedura sostenendo che l’offerta della controinteressata non presenti le caratteristiche tecniche richieste dalla lex specialis o comunque non sia conforme alle caratteristiche tecniche approvate ed omologate dal Ministero delle Infrastrutture.
La ricorrente in vista della proposizione del ricorso ha presentato all’Amministrazione una richiesta di accesso all’offerta amministrativa, tecnica ed economica dell’operatore primo classificato.
La controinteressata si è opposta all’ostensibilità dell’offerta tecnica sostenendo che parti della stessa afferiscano a segreti di carattere commerciale o industriale in quanto il layout e le funzionalità dell’interfaccia contengono aspetti operativi, funzionali e tecnici innovativi ed originali.
L’Amministrazione, condividendo le ragioni dell’opposizione formulata dalla controinteressata, ha sottratto all’accesso consistenti parti dell’offerta tecnica.
La ricorrente, con istanza formulata in corso di causa ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., chiede sia accertato il suo diritto di prendere visione di tutte la parti dell’offerta perché l’accesso a tutti i diversi profili è indispensabile per poter verificare se l’offerta medesima rispetti le condizioni minime richieste dalla lex specialis e poter accertare la logicità e congruità delle valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice; una tale verifica e un tale accertamento non possono essere utilmente oggetto di approfondimento in giudizio ove i diversi aspetti dell’offerta non siano conosciuti nel dettaglio.
La controinteressata e l’Amministrazione eccepiscono che si tratta di aspetti dell’offerta sottratti all’accesso perché riconducibili a segreti di carattere commerciale od industriale e comunque non strettamente strumentali all’esercizio del diritto di difesa.
L’istanza di accesso è fondata.
In primo luogo va osservato che la ricorrente è la seconda classificata e la separazione con la prima è di 0,62. La differenza è determinata dal punteggio tecnico in quanto l’offerta economica della ricorrente è risultata migliore di quella della controinteressata.
In tale contesto la ricorrente ha pertanto interesse a conoscere i contenuti dell’offerta tecnica della controinteressata per poter eventualmente contestare la sua ammissibilità rispetto alle numerose e stringenti caratteristiche minime prescritte dalla disciplina di gara ed il punteggio che le è stato attribuito.
In secondo luogo va evidenziato che nell’istanza di esibizione dei documenti e nelle difese esplicate in giudizio, la ricorrente ha illustrato in modo adeguato e sufficiente la strumentalità di tale acquisizione rispetto alla formulazione di censure nuove, all’ulteriore sviluppo o comunque al rafforzamento di quelle già proposte.
Ciò comporta che non possano essere apprezzati favorevolmente gli argomenti sollevati dal Comune circa l’esistenza di segreti di carattere industriale o commerciale nelle numerose parti oscurate dell’offerta tecnica della controinteressata ovvero circa l’irrilevanza della conoscenza di tutte le parti dell’offerta medesima rispetto alla prospettazione di censure già compiutamente formulate.
Una volta accertata l’esistenza di uno stretto nesso di strumentalità tra i documenti oggetto dell’istanza di accesso e le esigenze difensive, la valutazione della sufficienza o meno delle censure già proposte spetta in via esclusiva alla ricorrente in base alle proprie strategie difensive il cui contenuto può essere discrezionalmente modulato e potrà essere definito solo a seguito dell’ostensione dei documenti richiesti.
Nel caso di specie sul diritto alla tutela dei segreti di carattere commerciale od industriale prevale quindi il diritto d’accesso in relazione alla procedura di affidamento del contratto secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. E’ infatti irrilevante la circostanza che i documenti rivestano il carattere della riservatezza in quanto contenenti segreti tecnici e commerciali sottesi all’offerta. Vale infatti l’assorbente rilievo che risulta comprovato, nella specie. quel nesso di stretta indispensabilità per l’esercizio del diritto di difesa che giustifica di per sé l’accesso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451; id., 12 novembre 2019, n. 7743).
Pertanto l’istanza di esibizione dei documenti richiesti, proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., deve essere accolta.
Le spese del giudizio verranno liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accoglie l’stanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. e, per l’effetto, ordina alla parte resistente di ostendere entro trenta giorni i documenti richiesti dalla parte ricorrente indicati in motivazione.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO