TRIB
Decreto 8 gennaio 2025
Decreto 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, decreto 08/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15983 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice, dott. Silvia Antonioni procedimento n. 15983 /2024 R .G. promosso da , cod. fisc. (Avv. Parte_1 C.F._1
MACIEJAK FRANCESCA e MACIEJAK ROMUALDO) nei confronti dell' (funz. Dott. ) CP_1 Persona_1
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445-bis c.p.c. visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto di contestazione delle conclusioni del
C.T.U.;
OMOLOGA
l'accertamento positivo del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., relative alla sussistenza delle condizioni sanitarie di cui alla provvidenza ex invalido in misura non inferiore al 67% (esonero parziale ticket);
condizione di handicap con gravità ex art. 3, comma III, della legge 104/92; con decorrenza
- dalla domanda amministrativa e l'accertamento negativo relativo alla sussistenza del requisito sanitario relativo a art. 12 della legge n. 118/71 (pensione di inabilità);
CONDANNA
l a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in €. 1.550,00, oltre CP_1
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, ove dichiaratosi antistatario;
PONE A CARICO dell le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto. CP_1
DICHIARA chiusa la procedura di accertamento tecnico preventivo.
Roma, 8/11/2025
il Giudice
Silvia Antonioni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice, dott. Silvia Antonioni procedimento n. 15983 /2024 R .G. promosso da , cod. fisc. (Avv. Parte_1 C.F._1
MACIEJAK FRANCESCA e MACIEJAK ROMUALDO) nei confronti dell' (funz. Dott. ) CP_1 Persona_1
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445-bis c.p.c. visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto di contestazione delle conclusioni del
C.T.U.;
OMOLOGA
l'accertamento positivo del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., relative alla sussistenza delle condizioni sanitarie di cui alla provvidenza ex invalido in misura non inferiore al 67% (esonero parziale ticket);
condizione di handicap con gravità ex art. 3, comma III, della legge 104/92; con decorrenza
- dalla domanda amministrativa e l'accertamento negativo relativo alla sussistenza del requisito sanitario relativo a art. 12 della legge n. 118/71 (pensione di inabilità);
CONDANNA
l a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in €. 1.550,00, oltre CP_1
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, ove dichiaratosi antistatario;
PONE A CARICO dell le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto. CP_1
DICHIARA chiusa la procedura di accertamento tecnico preventivo.
Roma, 8/11/2025
il Giudice
Silvia Antonioni