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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2178/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17727/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is C 2 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259023710936000 TASSA AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2183/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 07120259023710936000 notificata in data 8.8.2025 per l'importo pari ad euro 270,55 in materia di tassa automobilistica anno 2011.
2. Deduceva a fondamento delle sue doglianze:
-la mancata notifica degli atti prodromici;
-la prescrizione della pretesa tributaria, in quanto, anche qualora fosse stata notificata la previa cartella esattoriale in data 3.3.2020, la pretesa tributaria risulterebbe in ogni caso prescritta all'atto della notifica della cartella in oggetto, anche a voler considerare il 'dies a quo' del 3.3.2020;
-la mancanza di motivazione dell'atto impositivo.
3. Si costituiva in giudizio la Regione Campania, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l'avvenuta notifica degli atti prodromici, segnatamente di un avviso di accertamento n. 201300715744, notificato il
7.5.2014, mai impugnato dall'odierno ricorrente;
in subordine, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto agli atti della riscossione, propriamente detti, di competenza escusiva dell'ente per la riscossione.
4.Si costituiva in giudizio, altresì, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la previa, regolare notifica degli atti prodromici, segnatamente della cartella di pagamento, notificata in data 3.3.2020 e mai impugnata dall'odierno ricorrente nei termini perentori di legge;
in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase dell'accertamento di competenza dell'ente impositore;
la piena motivazione dell'atto impositivo;
la mancata prescrizione, attesa anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza ex artt. 67 e 68 dl n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Invero, risulta dagli atti la previa notifica, in data 3.3.2020, della cartella di pagamento suddetta.
3. Tuttavia, la pretesa fiscale risulta irrefutabilmente prescritta alla data di notifica (8.8.2025) della cartella di pagamento in questione, anche a voler considerare quale 'dies a quo' la suddetta data del
3.3.2020, nonostante la sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali di cui agli artt. 67 e 68 dl n.
18/2020 conv. in l. n. 27/2020 e succ. int. e mod., essendo spirato il termine complessivo di sospensione di 582 giorni alla data della notifica (8.8.2025) dell'atto impositivo in oggetto.
4. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli in composizione moonocratica accoglie il ricorso.
Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della parte ricorrente, che liquida in euro 232,00 oltre Iva, Cpa e rimborso fortettario nella misura del
15% e Cut, da attribuirsi al difensore che se ne è dichiarato antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17727/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is C 2 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259023710936000 TASSA AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2183/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 07120259023710936000 notificata in data 8.8.2025 per l'importo pari ad euro 270,55 in materia di tassa automobilistica anno 2011.
2. Deduceva a fondamento delle sue doglianze:
-la mancata notifica degli atti prodromici;
-la prescrizione della pretesa tributaria, in quanto, anche qualora fosse stata notificata la previa cartella esattoriale in data 3.3.2020, la pretesa tributaria risulterebbe in ogni caso prescritta all'atto della notifica della cartella in oggetto, anche a voler considerare il 'dies a quo' del 3.3.2020;
-la mancanza di motivazione dell'atto impositivo.
3. Si costituiva in giudizio la Regione Campania, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l'avvenuta notifica degli atti prodromici, segnatamente di un avviso di accertamento n. 201300715744, notificato il
7.5.2014, mai impugnato dall'odierno ricorrente;
in subordine, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto agli atti della riscossione, propriamente detti, di competenza escusiva dell'ente per la riscossione.
4.Si costituiva in giudizio, altresì, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la previa, regolare notifica degli atti prodromici, segnatamente della cartella di pagamento, notificata in data 3.3.2020 e mai impugnata dall'odierno ricorrente nei termini perentori di legge;
in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase dell'accertamento di competenza dell'ente impositore;
la piena motivazione dell'atto impositivo;
la mancata prescrizione, attesa anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza ex artt. 67 e 68 dl n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Invero, risulta dagli atti la previa notifica, in data 3.3.2020, della cartella di pagamento suddetta.
3. Tuttavia, la pretesa fiscale risulta irrefutabilmente prescritta alla data di notifica (8.8.2025) della cartella di pagamento in questione, anche a voler considerare quale 'dies a quo' la suddetta data del
3.3.2020, nonostante la sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali di cui agli artt. 67 e 68 dl n.
18/2020 conv. in l. n. 27/2020 e succ. int. e mod., essendo spirato il termine complessivo di sospensione di 582 giorni alla data della notifica (8.8.2025) dell'atto impositivo in oggetto.
4. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli in composizione moonocratica accoglie il ricorso.
Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della parte ricorrente, che liquida in euro 232,00 oltre Iva, Cpa e rimborso fortettario nella misura del
15% e Cut, da attribuirsi al difensore che se ne è dichiarato antistatario.