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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/07/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 208/2023 R.G., avente ad oggetto: “altri istituti e leggi speciali”- opposizione a decreto ingiuntivo
TRA con sede in Osoppo (UD), , p.i. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del procuratore dott. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_3
Nunzia Barra, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Udine alla via Dante n. 16;
ATTORE OPPONENTE
E
Controparte_1
, con sede in Tito Scalo (PZ) alla Zona , p.i. , in persona
[...] Parte_2 P.IVA_2 del commissario liquidatore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Agostino
Parisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Tito Scalo (PZ) via E. De Nicola n. 40;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza a trattazione scritta del 19.03.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da note telematiche all'uopo depositate e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_1
per ottenere la revoca/annullamento/dichiarazione di invalidità ed
[...] inefficacia del decreto ingiuntivo n. 837/2022 emesso dal Tribunale di Potenza il 9.12.2022, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento dell'importo di euro 156.342,34 - oltre interessi e spese - a pagamento di due fatture, la n. 2761 e la n. 2775, entrambe emesse il 13.10.2021,
1 a titolo di saldo del conguaglio per differenza tariffaria calcolata sulla base dei consumi fatturati per il periodo giugno 2019 - dicembre 2020.
2. Si costituiva in giudizio il al fine di ottenere, previa concessione Controparte_1 dell'esecuzione provvisoria, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con rigetto dell'opposizione.
3. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si procedeva all'istruzione della causa con l'espletamento della prova testimoniale sui capitoli articolati dalla parte opposta, come ammessi dal giudice, con abilitazione della parte opponente alla prova contraria.
4. La causa, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19.3.2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. L'opposizione è parzialmente fondata e il decreto ingiuntivo va revocato con rideterminazione del credito nella titolarità del creditore opposto.
6. La controversia ha ad oggetto la contestazione, da parte della , della richiesta di Parte_1 pagamento dell'importo fatturato dal a titolo di saldo del conguaglio per differenza CP_1 tariffaria calcolata con riferimento ai consumi fatturati per il periodo giugno 2019 - dicembre
2020, sulla cui base il Tribunale di Potenza ha emesso il decreto ingiuntivo n. 837/2022 (R.G.
2838/2022).
7. La , costituita nel maggio 2019, è società beneficiaria della scissione parziale Parte_1 proporzionale della Ferriere Nord S.p.A. con decorrenza, ex art. 2506 quater c.c., dal 1.1.2020
(cfr. la visura societaria, in atti).
Per effetto di tale scissione e a partire dalla data di relativa efficacia, la Siderpotenza è, tra l'altro, subentrata nei rapporti con il Consorzio Industriale, risultando conseguentemente beneficiaria dei relativi servizi, tra cui quello relativo alla fornitura di acqua ad uso industriale.
A fronte di tale servizio, il ha dapprima emesso – applicando la tariffazione provvisoria CP_1 giusta delibera n. 163/2019 (cfr. di seguito) – n. 3 fatture per il periodo giugno-dicembre 2019 per un totale di mc 501.179 nei confronti della Ferriere Nord S.p.A., e n. 11 fatture per il periodo gennaio- dicembre 2020 per un totale di mc 514.031 nei confronti della (fatture tutte depositate Parte_1 in atti).
Alla suddetta tariffazione provvisoria, stabilita nella tariffa €/mc 0,23, il ha dato CP_1 applicazione con la succitata delibera n. 163/2019 (in atti), a fronte dell'annullamento da parte del per la Basilicata della delibera consortile n. 27/2018 (in atti), con la quale l'ente aveva Pt_4 stabilito, tra l'altro, di adottare il nuovo regime tariffario per la fornitura di acqua ad uso industriale,
2 prevedendo al riguardo la tariffa di €/mc 0,37, e ciò in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto dal avverso la sentenza di primo grado. CP_1
Nella delibera consortile n. 163/2019 cit. si dà atto, infatti, di come si sia stabilito di “assumere come riferimento per la fatturazione mensile, sempre in regime provvisorio e transitorio e salvo conguaglio
- positivo o negativo - e con riferimento ai consumi e servizi consortili erogati alle aziende insediate nelle aree industriali sin dal mese di giugno 2019 e fino alla pubblicazione della sentenza del
Consiglio di Stato sull'appello proposto dal - ed a meno che l' non provveda a CP_1 CP_2 comunicare le tariffe da adottare - al solo fine di assicurare la continuità dei servizi nelle aree industriali, i seguenti parametri di base: a) per la fornitura di acqua ad uso industriale €/mc 0,23;
[….] pur con la consapevolezza che tali parametri non risultano in linea con il principio di economicità giusta quanto previsto al comma 2 dell'art.4 della L.R. n. 18/2010 e fermo restando ed impregiudicate le motivazioni e analisi assunte nella delibera commissariale n. 27 del 7.2.2018 nonché le censure articolate nell'appello al Consiglio di Stato con le quali si è riaffermata la sussistenza della competenza della Regione Basilicata e del Controparte_1
– allo stato attuale degli atti normativi, regolamentari e convenzionali –
[...]
a determinare le tariffe per i servizi idrici industriali”.
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3800/2021, che ha accolto l'appello del CP_1 ritenendo le maggiorazioni percentuali da questo stabilite “non particolarmente gravose” nonché
“adeguatamente motivate ed in grado di assicurare una giusta remunerazione per il servizio che non risulta sproporzionata per i destinatari dello stesso” (riformando così la sentenza del per la Pt_4
Basilicata con la reiezione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), il ha CP_1 proceduto a fatturare gli importi relativi ai consumi per il periodo giugno 2019 - dicembre 2020 applicando il nuovo regime tariffario di €/mc 0,37 di cui alla “riabilitata” delibera n. 27/2018.
A ciò il ha provveduto applicando il differenziale di €/mc 0,14 (rinveniente, appunto, dal CP_1 calcolo della differenza tra la nuova tariffa pari €/mc 0,37 e quella applicata provvisoriamente pari a
€/mc 0,23) ai consumi già fatturati provvisoriamente nel periodo considerato, corrispondenti, come supra esposto, a mc 501.179 per i mesi giugno-dicembre 2019 e mc 514.031 per i mesi gennaio- dicembre 2020, per un totale di euro 142.129,4 (ovvero euro 70.165,06 + euro 71.964,34, di cui, rispettivamente, alle fatture nn. 2775 e 2761 del 13 ottobre 2021), importo che, sommato all'IVA al
10%, ammonta ad euro 156.342,34 (i.e. corrispondente alla somma oggetto dell'ingiunzione di pagamento).
8. Non vi è stata, dunque, alcuna duplice fatturazione a fronte dei medesimi consumi, come sostenuto dall'attrice, trattandosi piuttosto di un mero calcolo matematico ottenuto moltiplicando la quantità dei consumi relativi al periodo giugno 2019 - dicembre 2020 per il differenziale di €/mc 0,14, rinveniente, appunto, dalla differenza tra la nuova tariffa (i.e. €/mc
3 0,37) “riabilitata” a seguito della pronuncia del giudice amministrativo d'appello e la tariffa provvisoria (i.e. €/mc 0,23) precedentemente applicata ai predetti consumi (che erano stati quindi già fatturati).
Tale circostanza risulta, altresì, comprovata in virtù dell'escussione del teste di parte opposta, il quale ha confermato come le due fatture a conguaglio in questione fossero state emesse sulla scorta del differenziale scaturente tra la tariffa provvisoria applicata con delibera n. 163/2019 e la tariffa prevista antecedentemente con deliberazione n. 27/2018. Inoltre, alla domanda “Vero che le fatture azionat,e in monitorio e riferite ai consumi effettivamente sostenuti dalla Siderpotenza nel periodo giugno 2019
– dicembre 2020 riportano gli stessi quantitativi di acqua già pagati con le fatture provvisorie”, lo stesso teste ha risposto: “è vero, era un mero conguaglio”.
9. Al riguardo deve evidenziarsi come la circostanza che entrambe le fatture nn. 2761 e 2775 del
13 ottobre 2021 rechino il riferimento al medesimo periodo (i.e. “giugno 2019 - dicembre
2020”) attiene ad un piano meramente formale, risultando evidente come nella specie si tratti di un errore materiale, visto che le due fatture - correttamente - indicano due quantità diverse di mc (514.031 nella fatt. n. 2761 e 501.179 nella fatt. n. 2775) e, conseguentemente, due importi diversi (risultanti dalla moltiplicazione delle quantità di mc predette per il prezzo unitario corrispondente, come detto, ad euro 0,14).
Una siffatta evidenza di errore è d'altronde sottolineata dal difensore di parte attrice nella comunicazione pec in data del 2.11.2021 (in atti), in cui lo stesso, nel “respingere” la fatt. n. 2761, rileva “l'erronea indicazione del periodo giugno 2019 anziché gennaio 2020”, per poi altresì
“respingere” la fatt. n. 2775 “posto che nella descrizione è indicato il periodo giugno 2019 - dicembre
2020 anziché dicembre 2019 in quanto trattasi di importi erroneamente imputati alla Parte_1
.
[...]
10. Né risulta dirimente l'eccezione di parte attrice secondo cui la pretesa del sarebbe CP_1 illegittima in quanto nella delibera n. 163/2019 era previsto che le fatture relative ai consumi registrati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2019 dovevano recare la dicitura “trattasi di fatturazione effettuata in regime provvisorio e transitorio e salvo conguaglio - positivo o negativo - da effettuarsi all'esito del contenzioso in essere presso il
Consiglio di Stato ovvero a seguito di decisione dell' sulle tariffe da adottare” (si CP_2 precisa, comunque, che la delibera in questione prevede una tale indicazione con riguardo alle
“fatture da emettere”, non limitandola quindi a quelle relative alle mensilità surriferite, per le quali peraltro stabilisce l'immediata fatturazione dei relativi consumi in un'unica soluzione).
In primo luogo, infatti, si tratta di un appunto meramente formale che in alcun modo inficia la legittimità della pretesa dell'ente; in secondo luogo, l'interpretazione di parte attrice incontrerebbe il limite della ragionevolezza e buona fede, essendo evidente come il carattere
4 provvisorio del regime tariffario adottato dal nelle more della decisione del CP_1
Consiglio di Stato si colleghi indissolubilmente alla finalità di assicurare continuità nell'erogazione dei servizi nelle aree industriali, “pur con la consapevolezza che tali parametri non risultano in linea con il principio di economicità […]”.
11. Merita invece accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata da parte attrice con riguardo alla pretesa creditoria riferita al periodo giugno-dicembre 2019.
12. Come anticipato, la è società beneficiaria della scissione effettuata dalla Ferriere Parte_1
Nord s.p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2020. In caso di scissione di società, l'art. 2506 quater, comma 3, c.c. prevede che ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
13. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare come la predetta norma non riconosca un beneficio di previa escussione, perchè, nei casi in cui è previsto, tale beneficio è sempre riferito al patrimonio o al debitore da sottoporre a esecuzione forzata, mentre la norma in esame presuppone solo che i crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti, prevedendo dunque solo un beneficium ordinis, che presuppone esclusivamente la costituzione in mora del debitore (così Cass. Civ., sez. I, n. 4455/2016; cfr. altresì Trib. Roma, sez. IV, n.
5470/2019).
14. Ne deriva che l'odierna società attrice non possa essere chiamata a rispondere dei consumi relativi al periodo giugno-dicembre 2019 non già in quanto inattiva (dal dato di una tale inattività - peraltro meramente formale - non potendo conseguire sic et simpliciter la prova della mancanza di consumi), ma in virtù della mancata prova, in capo al , Controparte_1 della preventiva costituzione in mora della Ferriere Nord S.p.A., cui tale debito fa carico.
Al riguardo, peraltro, si deve constatare come a fondamento dell'eccezione del Controparte_1 secondo cui le fatture emesse sulla base della tariffa provvisoria sono state pagate (nella prospettazione di parte opposta, l'attrice, infatti, non avrebbe contestato la quantità di acqua erogata e non si comprenderebbe come quest'ultima possa affermare che trattasi di consumi alla stessa non attribuibili in quanto “se così fosse non avrebbe pagato neppure le fatture “provvisorie” contenenti gli stessi quantitativi che sommati hanno portato all'emissione delle fatture a conguaglio”), lo stesso produce un estratto conto che, tuttavia, fa riferimento esclusivamente ai pagamenti CP_1 effettuati dalla successivamente alla data di efficacia della scissione (non anche a quelli Parte_1 per i consumi del 2019, che d'altronde erano stati fatturati alla Ferriere Nord).
15. Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, il decreto ingiuntivo va revocato, e va rideterminata la somma dovuta dalla al in Parte_1 Controparte_1 euro 79.160,77 (IVA compresa), come da fattura n. 2761 del 13.10.2021 riferita alla quantità
5 dei consumi – pari a mc 514.031 – relativa al periodo gennaio-dicembre 2020, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
16. Quanto alle spese di lite, il riconoscimento di un credito in capo all'opposto, sia pure in importo inferiore rispetto a quello di cui al decreto ingiuntivo opposto, integra grave ed eccezionale ragione per compensare tra le parti in misura di 1/2. Si richiama, al riguardo,
l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli art. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (Cass. civ., sez. I, n. 19120/2009).
Pertanto le spese di lite, al lordo della quota compensata, sono liquidate in euro 8.000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, somma determinata in base al valore della causa, alla natura della stessa e alle attività processuali in concreto svolte, facendo applicazione dei criteri tariffari di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., in somma sostanzialmente prossima ai minimi di tariffa in considerazione della non elevata complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 208/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della minor somma di euro
79.160,77, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. dal dovuto al saldo, stante la natura del credito e la qualità delle parti;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della metà delle spese di lite, quota che si liquida in euro 4.000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, compensando la restante quota.
Potenza, 9.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO
6 Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Annamaria Briamonte
7
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 208/2023 R.G., avente ad oggetto: “altri istituti e leggi speciali”- opposizione a decreto ingiuntivo
TRA con sede in Osoppo (UD), , p.i. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del procuratore dott. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_3
Nunzia Barra, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Udine alla via Dante n. 16;
ATTORE OPPONENTE
E
Controparte_1
, con sede in Tito Scalo (PZ) alla Zona , p.i. , in persona
[...] Parte_2 P.IVA_2 del commissario liquidatore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Agostino
Parisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Tito Scalo (PZ) via E. De Nicola n. 40;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza a trattazione scritta del 19.03.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da note telematiche all'uopo depositate e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_1
per ottenere la revoca/annullamento/dichiarazione di invalidità ed
[...] inefficacia del decreto ingiuntivo n. 837/2022 emesso dal Tribunale di Potenza il 9.12.2022, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento dell'importo di euro 156.342,34 - oltre interessi e spese - a pagamento di due fatture, la n. 2761 e la n. 2775, entrambe emesse il 13.10.2021,
1 a titolo di saldo del conguaglio per differenza tariffaria calcolata sulla base dei consumi fatturati per il periodo giugno 2019 - dicembre 2020.
2. Si costituiva in giudizio il al fine di ottenere, previa concessione Controparte_1 dell'esecuzione provvisoria, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con rigetto dell'opposizione.
3. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si procedeva all'istruzione della causa con l'espletamento della prova testimoniale sui capitoli articolati dalla parte opposta, come ammessi dal giudice, con abilitazione della parte opponente alla prova contraria.
4. La causa, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19.3.2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. L'opposizione è parzialmente fondata e il decreto ingiuntivo va revocato con rideterminazione del credito nella titolarità del creditore opposto.
6. La controversia ha ad oggetto la contestazione, da parte della , della richiesta di Parte_1 pagamento dell'importo fatturato dal a titolo di saldo del conguaglio per differenza CP_1 tariffaria calcolata con riferimento ai consumi fatturati per il periodo giugno 2019 - dicembre
2020, sulla cui base il Tribunale di Potenza ha emesso il decreto ingiuntivo n. 837/2022 (R.G.
2838/2022).
7. La , costituita nel maggio 2019, è società beneficiaria della scissione parziale Parte_1 proporzionale della Ferriere Nord S.p.A. con decorrenza, ex art. 2506 quater c.c., dal 1.1.2020
(cfr. la visura societaria, in atti).
Per effetto di tale scissione e a partire dalla data di relativa efficacia, la Siderpotenza è, tra l'altro, subentrata nei rapporti con il Consorzio Industriale, risultando conseguentemente beneficiaria dei relativi servizi, tra cui quello relativo alla fornitura di acqua ad uso industriale.
A fronte di tale servizio, il ha dapprima emesso – applicando la tariffazione provvisoria CP_1 giusta delibera n. 163/2019 (cfr. di seguito) – n. 3 fatture per il periodo giugno-dicembre 2019 per un totale di mc 501.179 nei confronti della Ferriere Nord S.p.A., e n. 11 fatture per il periodo gennaio- dicembre 2020 per un totale di mc 514.031 nei confronti della (fatture tutte depositate Parte_1 in atti).
Alla suddetta tariffazione provvisoria, stabilita nella tariffa €/mc 0,23, il ha dato CP_1 applicazione con la succitata delibera n. 163/2019 (in atti), a fronte dell'annullamento da parte del per la Basilicata della delibera consortile n. 27/2018 (in atti), con la quale l'ente aveva Pt_4 stabilito, tra l'altro, di adottare il nuovo regime tariffario per la fornitura di acqua ad uso industriale,
2 prevedendo al riguardo la tariffa di €/mc 0,37, e ciò in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto dal avverso la sentenza di primo grado. CP_1
Nella delibera consortile n. 163/2019 cit. si dà atto, infatti, di come si sia stabilito di “assumere come riferimento per la fatturazione mensile, sempre in regime provvisorio e transitorio e salvo conguaglio
- positivo o negativo - e con riferimento ai consumi e servizi consortili erogati alle aziende insediate nelle aree industriali sin dal mese di giugno 2019 e fino alla pubblicazione della sentenza del
Consiglio di Stato sull'appello proposto dal - ed a meno che l' non provveda a CP_1 CP_2 comunicare le tariffe da adottare - al solo fine di assicurare la continuità dei servizi nelle aree industriali, i seguenti parametri di base: a) per la fornitura di acqua ad uso industriale €/mc 0,23;
[….] pur con la consapevolezza che tali parametri non risultano in linea con il principio di economicità giusta quanto previsto al comma 2 dell'art.4 della L.R. n. 18/2010 e fermo restando ed impregiudicate le motivazioni e analisi assunte nella delibera commissariale n. 27 del 7.2.2018 nonché le censure articolate nell'appello al Consiglio di Stato con le quali si è riaffermata la sussistenza della competenza della Regione Basilicata e del Controparte_1
– allo stato attuale degli atti normativi, regolamentari e convenzionali –
[...]
a determinare le tariffe per i servizi idrici industriali”.
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3800/2021, che ha accolto l'appello del CP_1 ritenendo le maggiorazioni percentuali da questo stabilite “non particolarmente gravose” nonché
“adeguatamente motivate ed in grado di assicurare una giusta remunerazione per il servizio che non risulta sproporzionata per i destinatari dello stesso” (riformando così la sentenza del per la Pt_4
Basilicata con la reiezione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), il ha CP_1 proceduto a fatturare gli importi relativi ai consumi per il periodo giugno 2019 - dicembre 2020 applicando il nuovo regime tariffario di €/mc 0,37 di cui alla “riabilitata” delibera n. 27/2018.
A ciò il ha provveduto applicando il differenziale di €/mc 0,14 (rinveniente, appunto, dal CP_1 calcolo della differenza tra la nuova tariffa pari €/mc 0,37 e quella applicata provvisoriamente pari a
€/mc 0,23) ai consumi già fatturati provvisoriamente nel periodo considerato, corrispondenti, come supra esposto, a mc 501.179 per i mesi giugno-dicembre 2019 e mc 514.031 per i mesi gennaio- dicembre 2020, per un totale di euro 142.129,4 (ovvero euro 70.165,06 + euro 71.964,34, di cui, rispettivamente, alle fatture nn. 2775 e 2761 del 13 ottobre 2021), importo che, sommato all'IVA al
10%, ammonta ad euro 156.342,34 (i.e. corrispondente alla somma oggetto dell'ingiunzione di pagamento).
8. Non vi è stata, dunque, alcuna duplice fatturazione a fronte dei medesimi consumi, come sostenuto dall'attrice, trattandosi piuttosto di un mero calcolo matematico ottenuto moltiplicando la quantità dei consumi relativi al periodo giugno 2019 - dicembre 2020 per il differenziale di €/mc 0,14, rinveniente, appunto, dalla differenza tra la nuova tariffa (i.e. €/mc
3 0,37) “riabilitata” a seguito della pronuncia del giudice amministrativo d'appello e la tariffa provvisoria (i.e. €/mc 0,23) precedentemente applicata ai predetti consumi (che erano stati quindi già fatturati).
Tale circostanza risulta, altresì, comprovata in virtù dell'escussione del teste di parte opposta, il quale ha confermato come le due fatture a conguaglio in questione fossero state emesse sulla scorta del differenziale scaturente tra la tariffa provvisoria applicata con delibera n. 163/2019 e la tariffa prevista antecedentemente con deliberazione n. 27/2018. Inoltre, alla domanda “Vero che le fatture azionat,e in monitorio e riferite ai consumi effettivamente sostenuti dalla Siderpotenza nel periodo giugno 2019
– dicembre 2020 riportano gli stessi quantitativi di acqua già pagati con le fatture provvisorie”, lo stesso teste ha risposto: “è vero, era un mero conguaglio”.
9. Al riguardo deve evidenziarsi come la circostanza che entrambe le fatture nn. 2761 e 2775 del
13 ottobre 2021 rechino il riferimento al medesimo periodo (i.e. “giugno 2019 - dicembre
2020”) attiene ad un piano meramente formale, risultando evidente come nella specie si tratti di un errore materiale, visto che le due fatture - correttamente - indicano due quantità diverse di mc (514.031 nella fatt. n. 2761 e 501.179 nella fatt. n. 2775) e, conseguentemente, due importi diversi (risultanti dalla moltiplicazione delle quantità di mc predette per il prezzo unitario corrispondente, come detto, ad euro 0,14).
Una siffatta evidenza di errore è d'altronde sottolineata dal difensore di parte attrice nella comunicazione pec in data del 2.11.2021 (in atti), in cui lo stesso, nel “respingere” la fatt. n. 2761, rileva “l'erronea indicazione del periodo giugno 2019 anziché gennaio 2020”, per poi altresì
“respingere” la fatt. n. 2775 “posto che nella descrizione è indicato il periodo giugno 2019 - dicembre
2020 anziché dicembre 2019 in quanto trattasi di importi erroneamente imputati alla Parte_1
.
[...]
10. Né risulta dirimente l'eccezione di parte attrice secondo cui la pretesa del sarebbe CP_1 illegittima in quanto nella delibera n. 163/2019 era previsto che le fatture relative ai consumi registrati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2019 dovevano recare la dicitura “trattasi di fatturazione effettuata in regime provvisorio e transitorio e salvo conguaglio - positivo o negativo - da effettuarsi all'esito del contenzioso in essere presso il
Consiglio di Stato ovvero a seguito di decisione dell' sulle tariffe da adottare” (si CP_2 precisa, comunque, che la delibera in questione prevede una tale indicazione con riguardo alle
“fatture da emettere”, non limitandola quindi a quelle relative alle mensilità surriferite, per le quali peraltro stabilisce l'immediata fatturazione dei relativi consumi in un'unica soluzione).
In primo luogo, infatti, si tratta di un appunto meramente formale che in alcun modo inficia la legittimità della pretesa dell'ente; in secondo luogo, l'interpretazione di parte attrice incontrerebbe il limite della ragionevolezza e buona fede, essendo evidente come il carattere
4 provvisorio del regime tariffario adottato dal nelle more della decisione del CP_1
Consiglio di Stato si colleghi indissolubilmente alla finalità di assicurare continuità nell'erogazione dei servizi nelle aree industriali, “pur con la consapevolezza che tali parametri non risultano in linea con il principio di economicità […]”.
11. Merita invece accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata da parte attrice con riguardo alla pretesa creditoria riferita al periodo giugno-dicembre 2019.
12. Come anticipato, la è società beneficiaria della scissione effettuata dalla Ferriere Parte_1
Nord s.p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2020. In caso di scissione di società, l'art. 2506 quater, comma 3, c.c. prevede che ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
13. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare come la predetta norma non riconosca un beneficio di previa escussione, perchè, nei casi in cui è previsto, tale beneficio è sempre riferito al patrimonio o al debitore da sottoporre a esecuzione forzata, mentre la norma in esame presuppone solo che i crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti, prevedendo dunque solo un beneficium ordinis, che presuppone esclusivamente la costituzione in mora del debitore (così Cass. Civ., sez. I, n. 4455/2016; cfr. altresì Trib. Roma, sez. IV, n.
5470/2019).
14. Ne deriva che l'odierna società attrice non possa essere chiamata a rispondere dei consumi relativi al periodo giugno-dicembre 2019 non già in quanto inattiva (dal dato di una tale inattività - peraltro meramente formale - non potendo conseguire sic et simpliciter la prova della mancanza di consumi), ma in virtù della mancata prova, in capo al , Controparte_1 della preventiva costituzione in mora della Ferriere Nord S.p.A., cui tale debito fa carico.
Al riguardo, peraltro, si deve constatare come a fondamento dell'eccezione del Controparte_1 secondo cui le fatture emesse sulla base della tariffa provvisoria sono state pagate (nella prospettazione di parte opposta, l'attrice, infatti, non avrebbe contestato la quantità di acqua erogata e non si comprenderebbe come quest'ultima possa affermare che trattasi di consumi alla stessa non attribuibili in quanto “se così fosse non avrebbe pagato neppure le fatture “provvisorie” contenenti gli stessi quantitativi che sommati hanno portato all'emissione delle fatture a conguaglio”), lo stesso produce un estratto conto che, tuttavia, fa riferimento esclusivamente ai pagamenti CP_1 effettuati dalla successivamente alla data di efficacia della scissione (non anche a quelli Parte_1 per i consumi del 2019, che d'altronde erano stati fatturati alla Ferriere Nord).
15. Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, il decreto ingiuntivo va revocato, e va rideterminata la somma dovuta dalla al in Parte_1 Controparte_1 euro 79.160,77 (IVA compresa), come da fattura n. 2761 del 13.10.2021 riferita alla quantità
5 dei consumi – pari a mc 514.031 – relativa al periodo gennaio-dicembre 2020, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
16. Quanto alle spese di lite, il riconoscimento di un credito in capo all'opposto, sia pure in importo inferiore rispetto a quello di cui al decreto ingiuntivo opposto, integra grave ed eccezionale ragione per compensare tra le parti in misura di 1/2. Si richiama, al riguardo,
l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli art. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (Cass. civ., sez. I, n. 19120/2009).
Pertanto le spese di lite, al lordo della quota compensata, sono liquidate in euro 8.000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, somma determinata in base al valore della causa, alla natura della stessa e alle attività processuali in concreto svolte, facendo applicazione dei criteri tariffari di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., in somma sostanzialmente prossima ai minimi di tariffa in considerazione della non elevata complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 208/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della minor somma di euro
79.160,77, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. dal dovuto al saldo, stante la natura del credito e la qualità delle parti;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della metà delle spese di lite, quota che si liquida in euro 4.000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, compensando la restante quota.
Potenza, 9.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO
6 Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Annamaria Briamonte
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