Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 604/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 604 /2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Via Luigi Settembrini n. 13/A, San Mariano di Corciano (PG), presso lo studio dell'Avv.to Elisa Sardara che la difende come da procura in atti
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. MANGIALARDI GIOVANNI e dell'avv. CANONICO MARCO con domicilio digitale eletto ai fini delle comunicazioni e notificazioni inerenti il procedimento al seguente indirizzo pec:
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APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad
OGGETTO
Concorrenza sleale – Impugnazione sentenza n. 1204/2022 Tribunale di Perugia pubblicata in data
6/9/2022 sulle pagina 1 di 6
Ragioni di fatto e di diritto della decisione adiva il Tribunale di Perugia chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni: - “ritenuto che il comportamento di a far data dall'ottobre 1999 fino ad Controparte_1
oggi, nell'attuazione delle trasmissioni radiofoniche di Radio Capital abbia illegittimamente ed illecitamente prodotto interferenze dannose alle trasmissioni radiofoniche di Parte_1
nell'ambito del territorio della Provincia di Perugia nella quale esercita il relativo Parte_1
ramo d'impresa radiofonico sia da considerarsi atto di concorrenza sleale ex art.2598 c.c. o, quantomeno, illecito ex art.2043 c.c. ordinare, ad ogni effetto di legge e con efficacia di giudicato, a di adottare tutti gli accorgimenti tecnici al fine di eliminare ogni interferenza provocata Controparte_1
dalle trasmissioni dell'impianto di Poggio IB (VT) sulla frequenza FM 95,200 MHz fino al 6.11.2013
e sulla frequenza 95.100 MHz da allora a tutto oggi, alle trasmissioni di Parte_1
prodotte dall'impianto di M.BE (PG) sulla frequenza 95.200 MHz, utili e necessari a mantenere un rapporto di protezione tra i due segnali non inferiore 45 DB (in caso di riutilizzo della frequenza 95.200
MHz) o di 33 dB (in caso di mantenimento dell'attuale frequenza 95.100 MHz) -come da normativa tecnica di riferimento, con specifico ordine di inibizione anche in futuro;
- ai sensi dell'art.614-bis c.p.c. stabilire in danno di la somma equa di denaro dovuta a Controparte_1 Parte_1
nell'ipotesi di ogni eventuale violazione successiva del presente provvedimento di inibitoria;
- condannare al risarcimento di tutti danni patrimoniali (danno emergente e lucro Controparte_1
cessante) e non patrimoniali conseguenti alla suindicata attività nella somma che sarà meglio individuata ad istruttoria esperita con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- considerato e ritenuto che la condotta di di interferire le trasmissioni radiofoniche di , CP_1 Parte_1
abbia integrato la previsione della condotta p. e p. dall'art.635 c.p. così come richiamato dall'art. 97 del
D.L.vo 259/03, per l'effetto e per i soli fini peculiari del presente giudizio civile, accertare e dichiarare che tale condotta iniziata nell'ottobre 1999 ed accertata dall'Ispettorato Territoriale competente in data 1.9.2009 e successivamente fino ad oggi, sia sussumibile nella condotta p. e p. dall'art.635 c.p. e per l'effetto, condannare quale responsabile civile, al risarcimento di tutti danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniale non patrimoniali nella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia ad istruttoria esperita;
- Ordinarsi in danno e spese di la pubblicazione per estratto Controparte_1
pagina 2 di 6 dell'emananda sentenza sui maggiori quotidiani locali della provincia di Perugia;
- condannare CP_1
alla rifusione delle spese legali del presente giudizio gravate da Iva, Cap e Ci come per legge.
contestava le avverse pretese, a seguito di CTU tecnica e contabile con la sentenza CP_1
impugnata il giudice riteneva sussistente l'illecita interferenza ma rigettava la domanda di risarcimento del danno ritenendolo non comprovato, escludendo altresì la configurabilità del reato di cui all'art. 635
c.p.
, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Controparte_2
resiste proponendo appello incidentale condizionato. CP_3
Il primo motivo riguarda la configurabilità del reato di cui all'art. 635 c.p. che la parte appellante ritiene integrato sia sotto il profilo oggettivoche soggettivo.
Il motivo è infondato in quanto si ritiene che non sussista l'elemento soggettivo della fattispecie di reato, in quanto come specificato dalla Suprema Corte in tema di reato di danneggiamento, per l'affermazione… della sussistenza del fatto - reato … non è sufficiente il mero dato oggettivo dell'interferenza sui segnali irradiati da altra emittente nella stessa zona di frequenza, perché esso può essere effetto di una molteplicità di fattori specie quando le interferenze si abbiano a verificare in una cosiddetta "zona di confine" tra diverse emittenze;
occorre infatti la verifica dell'elemento psicologico, che consiste nella coscienza e volontà di distruggere o deteriorare la cosa altrui, e cioè, nella specie, nella volontà e nella consapevolezza di danneggiare l'energia prodotta dalle onde radioelettriche di altra emittente (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 45877 del 27/10/2005); dagli atti di causa non emerge tale volontà, posto che le condotte appaiono frutto di una situazione del tutto accidentale potendosi al più rimproverare ad una condotta colposa, anche tenuto conto del fatto che CP_1
essa si è attenuta alle prescrizioni impartite di volta in volta dal . CP_4
Il secondo motivo censura il rigetto della tutela inibitoria.
La tutela inibitoria, ai sensi dell'art. 2599 c.c. implica l'ordine di cessare i comportamenti di concorrenza sleale e l'adozione di provvedimenti volti ad eliminarne gli effetti. Nel caso di specie, ferma la natura illegittima della condotta di parte convenuta, con riguardo alle interferenze provocate dalle trasmissioni di sulla frequenza FM 95,200 MHz, si deve dare atto che le stesse Controparte_1
risultano già cessate a far data dal 6/11/2013, come peraltro ammesso anche dalla stessa parte attrice.
Dopo l'ordine del Ministero ad di ritrasmettere il segnale dal traliccio originario Controparte_1
“Assitel” e l'ordine di utilizzare la frequenza originaria 95,100 MHz in luogo della frequenza 95,200
MHz, non sono state registrate interferenze tra le trasmissioni di sulla frequenza Controparte_1
pagina 3 di 6 95,100 MHz da Poggio IB e le trasmissioni di sulla frequenza FM 95,200 MHz da Parte_1
Monte BE. Non sono stati dedotti elementi dai quali presumere un pericolo di reiterazione delle condotte. In caso la condotta sia cessata, per l'applicazione della tutela si richiede la presentazione di elementi concreti da cui desumere che la stessa condotta possa essere ripresa, ma ciò non risulta allegato in atti, tanto meno dimostrato.
In merito al motivo di appello inerente il rigetto della pretesa risarcitoria, si premette che si ritengono utilizzabili i bilanci successivi al periodo di interferenza, che erano stati prodotti dall'attore su richiesta del CTU del 12.8.2019 con decreto del 23.8.2019, in quanto la documentazione di bilancio è stata ritenuta utile dal CTU per l'esame contabile di cui all'art. 198 c.p.c., ai fini di rispondere al quesito ed è stata acquisita -come evidenziato dal Giudice – su accordo delle parti (cfr. Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 26144 del 07/09/2023 ).
Dunque si fa riferimento ai contenuti della perizia depositata il 30.11.2020 quanto ai dati riferiti soprattutto ai fini della verifica del nesso causale tra il fatto illecito e il danno, evidenziandosi comunque che, quanto a conclusioni, quelle della prima perizia comunque non divergono dalle conclusioni della perizia integrativa depositata il successivo 15.4.2021 (nella quale però il CTU teneva conto del quesito richiedente di rispondere al quesito originario ma “senza tener conto della documentazione acquisita con autorizzazione del 28.06.2019”).
Ebbene, dalla relazione di CTU del 30.11.2020 risulta che esaminati i bilanci, relativi al periodo
2005 - 2008 (periodo ante interferenze) al periodo 2009 - 2013 (periodo in cui sono state rilevate le interferenze) e al periodo 2014 - 2017 (periodo post interferenze), al fine di verificare, mediante un'analisi comparativa degli stessi, l'incidenza dell'eventuale danno in ordine al fatturato, ai margini e all'avviamento, il CTU riscontrava che il “valore della produzione” conseguito negli anni 2005 - 2008
(periodo ante interferenze) aveva avuto una crescita media del 12,68% (dovuta esclusivamente all'incremento 2005/2006), quello degli anni 2009 - 2013 (periodo in cui sono state rilevate le interferenze) aveva subito un decremento medio del 4,81% mentre negli anni 2014 - 2017 (periodo post interferenze) il valore della produzione aveva pure subito un decremento medio addirittura dell'
8,74%. Considerando, invece, la sola voce “ricavi delle vendite”, una delle componenti del “valore della produzione”, negli anni 2005 - 2008 (periodo ante interferenze) si evidenziava una crescita media del
9,74% (dovuta esclusivamente all'incremento 2005/2006), negli anni 2009 - 2013 (periodo in cui sono state rilevate le interferenze) un decremento medio del 7,20% mentre negli anni 2014 - 2017 (periodo post interferenze) pure un decremento medio del 5,88%.
pagina 4 di 6 Tra l'altro il CTU segnala anche che nel periodo 2009 - 2013 (in cui sono state rilevate le interferenze) i ricavi pubblicitari su radio, a livello nazionale (fonte datamediahub), in termini percentuali registravano un decremento medio del 3,95%.
Il CTU ha pertanto evidenziato nella risposta alle osservazioni del ctp di parte attrice che, una volta eliminate le interferenze di su , il fatturato complessivo di CP_1 Parte_1 Parte_1
è diminuito, facendo presupporre che il calo di fatturato non può di certo ascriversi (solo) alle
[...]
interferenze lamentate
A fronte di tale premessa, si osserva che il Tribunale ha rilevato che Parte attrice si è limitata a dimostrare il calo del fatturato, senza nulla provare però in ordine al nesso di causalità con le interferenze subite. Manca, in primo luogo, la prova che negli anni interessati dalle predette interferenze vi sia stata una effettiva diminuzione dell'audience dell'emittente locale. Manca, in secondo luogo, la prova che l'eventuale riduzione dell'audience sia stata determinata proprio dalle difficoltà di ascolto del canale radio sulla frequenza interessata dalle interferenze.
In merito a tale argomento l'appello non offre validi argomenti di contrasto.
Sostiene l'appellante che sebbene le interferenze abbiano riguardato solo una delle 19 frequenze dalle quali trasmette, tuttavia il bacino di utenza più vasto, più Parte_1
interessante e più produttivo è costituito dalla Provincia di Perugia e il 90 % del fatturato ROL è prodotto dalla Provincia di Perugia, sostenendo poi che le alte tre frequenze che servono la città di
Perugia offrono un segnale meno potente e non possono quindi essere considerate come fonte alternative in area non pertinente;
inoltre, se anche il 72% degli ascolti avviene via autoradio su cui opera automaticamente il sistema RDS di risintonizzazione automatica, il segnale risintonizzato è da frequenza più lontana , debole e di qualità inferiore tale da indurre l'ascoltatore a cambiare stazione.
Ebbene, tutti tali assunti sono sprovvisti di prova e peraltro riguardano circostanze dedotte solo Cont in appello. In particolare non risulta comprovato che il 90 % del fatturato proviene dalla provincia di Perugia, ed inoltre un conto è il territorio provinciale, un conto il territorio comunale (unico toccato dalle interferenze). La prova mancante, in particolare, è quella relativa al calo di audience , alle cause del medesimo, al nesso tra questo e il calo di fatturato, che proprio in ragione degli argomenti utilizzati dal Giudice, ma ancor prima di quelli emergenti dai dati della CTU, appaiono non dimostrati.
Quanto al danno emergente, esso inerendo a spese doveva essere concretamente dimostrato dall'appellante, mentre in atti non solo non vi è alcuna prova, ma mancano censure serie alla pronuncia di primo grado, sostanziandosi l'appello in una ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado.
pagina 5 di 6 Egualmente generica è la richiesta di danni non patrimoniali, che l'appellante collega automaticamente al riconoscimento della fattispecie di reato, come visto da escludersi.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
L'appello incidentale condizionato dell'appellata resta assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello al rimborso in favore di delle spese di lite del Controparte_6 Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.236,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 15/04/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6