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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1531/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. R.G. 1531/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BALLATORI ERICA, CP C.F._1
elettivamente domiciliato in Ponsacco (PI), Largo della Pace n.3, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
G I U L I O Z A N N I N O (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
S T R A Z Z U L L O L U C A , elettivamente domiciliato in Napoli (NA), Via Domenico Fontana
n.40 presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in funzione di sostituzione dell'udienza del 21/11/2024.
Parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, vista la pronuncia della sentenza parziale di separazione, - dichiarare la definitiva separazione dei coniugi;
- accertare e dichiarare l'addebito della separazione a carico del resistente;
- disporre che il SI.
versi, a titolo di contributo al mantenimento della SI.ra , l'importo complessivo Pt_1 CP di € 6.000,00 mensili rivalutabili in base agli indici ISTAT con cadenza annuale a decorrere dal secondo anno successivo alla data della sentenza della separazione. - rigettare le domande di qualsiasi natura ex adverso avanzate. - con condanna della controparte resistente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio”. (come da note scritte del 19/11/2024).
Parte resistente ha precisato le seguenti conclusioni: “ 1) Revocare e/o ridurre proporzionalmente
l'assegno di mantenimento liquidato a titolo provvisorio nella fase a cognizione sommaria, in virtù delle sopravvenute circostanze dedotte e allegate in atti;
2) Rigettare la richiesta di addebito formulata ex adverso, accertando in via riconvenzionale l'addebito della separazione in capo alla odierna ricorrente per la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., in particolare di quello di assistenza morale;
3) Rigettare la richiesta di assegno di mantenimento formulata da parte CP_ ricorrente stanti le entrate patrimoniali della SI.ra legate alla alienazione degli immobili meglio indicati in atti e all'acquisto di un nuovo appartamento;
4) Rigettare le domande a contenuto patrimoniale correlate al pagamento dei mutui di Ponsacco e Firenze siccome inammissibili, oltre che infondate. In via gradata accertare in ogni caso, in ordine a tali domande, la cessata materia del contendere stante l'estinzione dei predetti mutui da parte della ricorrente a seguito della vendita degli immobili di Firenze e Ponsacco, con applicazione, ai fini delle spese di lite, del principio della
c.d. soccombenza virtuale;
5) In via subordinata, ridurre l'importo dell'assegno richiesto da parte ricorrente, limitandolo alla misura strettamente alimentare non superiore ad €. 500,00 mensili, considerata la crisi finanziaria e lo stato di insolvenza del SI. , peraltro non più Pt_1
professionista, ma titolare di pensione di vecchiaia gravata di pignoramenti;
6) In via ulteriormente gradata, escludere l'applicazione dell'adeguamento Istat all'assegno di mantenimento, per le ragioni sopra indicate, in applicazione analogica dell'art. 5 co. 7 L. 898/1970; 7) In via ancora più gradata, e per la denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse la spettanza dell'adeguamento
Istat, disporre che tale aggiornamento non debba in alcun caso essere effettuato ove il relativo calcolo determini in concreto la violazione della norma che preclude il pignoramento della pensione oltre il 50% della stessa. Per l'effetto disporre che l' nel calcolare siffatto aggiornamento _2
Istat, riduca lo stesso nella misura atta a rispettare la norma di legge che vieta il pignoramento della pensione nella misura superiore al 50%; 8) Condannare la signora al pagamento CP
delle spese e competenze professionali di causa” (come da note scritte del 21/11/2024).
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/04/2021, chiedeva fosse pronunciata la separazione CP
giudiziale nei confronti del coniuge , con il quale in data 20/09/1979 ha contratto Parte_2
matrimonio con rito civile presso il Comune di Roma, per poi divorziare con sentenza emessa dal
Tribunale di Firenze in data 27/11/2002 e annotata nell'atto di matrimonio in data 28/01/2004. Dalla suddetta unione è nato il figlio , nato a [...] il [...] e residente in Persona_1
Roma in un immobile di sua proprietà. In data 19/02/2010 la ricorrente ed il SI. hanno Pt_1
nuovamente contratto matrimonio con rito civile presso il Comune di Roma.
Parte ricorrente collocava l'inizio della crisi coniugale verso la metà del mese di agosto 2020, quando il coniuge, inspiegabilmente, le comunicava l'intenzione di lasciare la casa coniugale e andare a vivere presso lo studio professionale sito in Firenze, con una parte abitabile. Nel settembre 2020, il sig. ha formalizzato tramite il proprio difensore l'intenzione di separarsi e, subito dopo, ha Pt_1
notificato alla sig.ra un atto di citazione dinanzi il Tribunale di Pisa per veder riconosciuto CP
un pactum fiduciae avente ad oggetto la proprietà di un immobile in Firenze ove lo stesso svolgeva
CP_ la professione di notaio, di proprietà della sig.ra a lui concesso in comodato. Infine, la ricorrente ha allegato che dal settembre 2020, il sig. ha quasi del tutto cessato di corrispondere alla Pt_1
coniuge qualsiasi sostegno economico, tranne sporadici bonifici. La sig.ra , quindi, ha CP chiesto l'addebito della separazione al marito, la corresponsione dell'assegno di mantenimento,
l'assegnazione della casa coniugale, oltre la condanna al pagamento dei mutui sugli immobili di
Firenze e Ponsacco.
Con Comparsa di costituzione, in data 30/07/2021 si è costituito in giudizio il sig. , Parte_2
imputando invero, l'origine della crisi coniugale alle condotte della moglie nel periodo della ristrutturazione dell'immobile a Ponsacco;
la coniuge lo aveva accusato di una serie di problematiche compreso il dispiacere della stessa di aver abbandonato il proprio lavoro, di vivere in un piccolo paese, oltre alla preoccupazione per l'asserita insicurezza degli introiti notarili. Il resistente ha allegato che si è allontanato dalla casa familiare in quanto c'era stato un graduale allontanamento da parte della moglie e l'accentuata freddezza dei rapporti, i litigi ricorrenti, fino ad un atteggiamento distante e di mancato sostegno del coniuge nella sua dimensione lavorativa. In particolare, la coniuge si era rifiutata di ritrasferire l'immobile di Ponsacco, intestato alla stessa in virtù di un pactum fiduciae. Il resistente, quindi, chiedeva la separazione personale, il rigetto della domanda di addebito, imputabile invero alla ricorrente, il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento e delle domande a contenuto patrimoniale in quanto inammissibili, oltre che infondate, e in via subordinata, un assegno mensile inferiore a quanto richiesto. All'udienza presidenziale del 20/09/2021, la Presidente ha sentito i coniugi ed ha espletato il tentativo di conciliazione, con esito negativo;
il sig. ha dichiarato di aver cessato di svolgere la Parte_2
professione di notaio e di essere in pensione dal luglio 2021.
Con ordinanza del 02/12/2021, la Presidente ha disposto l'obbligo a carico del resistente di versare alla coniuge, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di €.1.500,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
ha quindi nominato sé stessa Giudice istruttore e ha fissato dinanzi a sé l'udienza del 07/04/2022. Ne è seguito il deposito della memoria integrativa della ricorrente, della comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale depositata il 28/03/2022 dal resistente, il quale ha chiesto la pronuncia con sentenza parziale di separazione personale, la revoca e/o riduzione dell'assegno di mantenimento, il rigetto della domanda di addebito, accertando in via riconvenzionale l'addebito della separazione in capo alla ricorrente, il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento, delle domande patrimoniali circa il pagamento dei mutui di Ponsacco e
Firenze, in via subordinata, la riduzione dell'assegno di mantenimento. All'udienza del 07/04/2022, le parti hanno precisato le conclusioni sullo stato, con rinuncia dei termini di cui all'art.190 c.p.c.; il
Giudice ha rimesso al Collegio per la sentenza parziale sullo stato, previa trasmissione al Pubblico
Ministero.
Con sentenza n. 653/2022 del 17/05/2022, il Collegio ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo, concessi i termini di cui all'art.183 c.p.c.; le parti hanno provveduto al deposito delle Memorie.
Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta all'udienza 10/11/2022, sono state ammesse le prove orali, disposta l'acquisizione, a mezzo della Guardia di Finanza, di attività di indagine sul sig.
. Seguivano le udienze di escussione dei testimoni ammessi e l'interrogatorio formale Parte_3
delle parti.
Su richiesta delle parti, è stata disposta l'integrazione documentale e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del 23/01/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ed assegnati i termini massimi di cui all'art.190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva, come da visto del 28/01/2025.
****
Con sentenza parziale n. 653/2022 del 17/05/2022 è già stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
residua, quindi, la decisione nel merito in relazione alle richieste di addebito avanzate da entrambe le parti e di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente. Sulle domande reciproche di addebito
In merito alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente a carico del coniuge, è stato allegato quale motivo principale ed esclusivo, l'atteggiamento egoistico e irresponsabile costantemente tenuto dal sig. , manifestato nel rifiuto di affrontare le problematiche economiche e familiari Parte_2
verificatesi oltre alla decisione unilaterale di allontanarsi dalla casa coniugale nell'agosto 2020.
Sul punto, occorre tenere in considerazione uno dei principi ormai consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi)” (Cass.Civ. Sez.I ordinanza n.11032 del 24/04/2024).
Nel caso di specie, la disamina riguarda le condotte di entrambi i coniugi nella loro interazione nel corso della vita matrimoniale, tra l'altro già caratterizzata da una separazione e divorzio poi seguita da un nuovo matrimonio a seguito della riconciliazione. Le risultanze probatorie, comunque, non hanno fornito elementi sufficienti per poter ascrivere all'uno o all'altra la responsabilità della sopravvenuta nuova intollerabilità della convivenza, per cui, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, entrambe le domande di addebito non sono meritevoli di accoglimento: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. Civ. Sez.
I, ordinanza n.40795 del 20/12/2021).
Il resistente, d'altro canto, ha chiesto l'addebito della separazione a carico della coniuge in quanto la stessa avrebbe violato gli obblighi di cui all'art.143 c.p.c., in particolare quello di assistenza morale.
Sono stati escussi diversi testimoni, i quali hanno dato riscontro, esclusivamente, a fatti oggettivi, come l'attività professionale svolta dal resistente quale Notaio, l'allontanamento dalla casa familiare dello stesso, la circostanza che la coniuge aveva ampia disponibilità di denaro mensile per tutta la vita coniugale, con il quale provvedeva alle necessità familiari, dell'immobile ed anche del figlio, che viveva a Roma. Non si rinvengono, invero, elementi dirimenti per affermare la sussistenza di gravi violazioni tali da poter pronunciare l'addebito della separazione in quanto non è emerso un elemento fondamentale che possa suffragare la statuizione relativa al nesso causale tra l'intollerabilità della convivenza ed uno o più delle condotte riferite ad uno o all'altro coniuge.
Sentito all'udienza del 02/03/2023, il fratello del resistente ha dichiarato che il resistente gli aveva riferito che “c'erano cose che non funzionavano nel suo matrimonio…[omissis] nel settembre 2017 mio fratello mi faceva piccoli accenni, mi diceva che c'erano piccoli screzi con la moglie. A fine luglio, inizi agosto 2020 (me lo ricordo perché entrambi eravamo in vacanza), mio fratello mi disse che era rimasto male che la moglie diceva che voleva andare via di casa, anche perché da quello che sapevo mio fratello versava alla moglie circa 12.000 euro al mese per una serie di spese ( i mutui,
2.000,00 da dare al figlio e 6.000,00 per la gestione familiare), Mio fratello era meravigliato che la moglie volesse andare via di casa…[omissis] La moglie gli diceva di esser stufa di stare in una piccola cittadina senza avere relazioni sociali..[omissis] Circa la moglie ci disse che il matrimonio non andava, che erano quasi separati in casa. Il motivo della crisi con la moglie era economico e di rapporto tra loro”. In riferimento alla decisione del sig. di lasciare la casa familiare, Parte_2
il fratello ha dichiarato che la di lui moglie aveva detto che era sua intenzione andarsene ma che non lo realizzava in quanto non aveva idea di dove andare: “E' stata una doppia mazza: la non riconsegna del bene e il fatto che se ne volesse andare”. È emerso, infine, che già dall'anno 2017 la sig.ra CP
ha iniziato a manifestare sofferenza e ansia. È pur vero che il fratello del resistente ha dichiarato,
[...]
quale incipit della propria testimonianza, di non essere mai stato a casa del sig. , di Parte_2 non aver mai visto la sua abitazione, si sentivano e conosceva “piccole cose della sua situazione”.
Invero, un altro testimone, tributarista e fiscalista del resistente, all'udienza del Testimone_1
29/02/2024 ha riferito che “il rapporto tra i coniugi dopo il secondo matrimonio avvenuto non ricordo l'anno ricordo il 19 febbraio procedeva in modo tranquillo. ADR Ne sono a conoscenza in quanto mi hanno riferito loro stessi che il rapporto procedeva in modo tranquillo oltre al fatto che quando venivano presso il mio studio o io allo studio del Notaio era evidente a me quanto sopra riferito”
Un elemento da considerare, comunque, è la circostanza che il resistente, una volta lasciata la casa coniugale, non ha più provveduto al sostentamento della coniuge, la quale conduceva in costanza di matrimonio una vita agiata grazie ai proventi dell'attività professionale del sig. , Parte_2
notaio, come dallo stesso sostenuto anche in sede di interrogatorio formale, oltre al fatto che la stessa è priva di redditi. Dall'altra parte, la ricorrente ha dichiarato che non aveva alcuna intenzione di andare via di casa e che non era a conoscenza della grave situazione finanziaria della famiglia, quest'ultima circostanza è stata confermata anche dai testi e dallo stesso coniuge.
Sulla richiesta di assegno di mantenimento
Sulle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, è dirimente quanto emerso dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, dalle dichiarazioni testimoniali oltre che dalle risultanze delle indagini economico-patrimoniali e reddituali svolte dalla Guardia di Finanza.
È emerso che la ricorrente si è dedicata interamente alla famiglia ed alla casa, rimanendo vicina al coniuge che ha proseguito la propria carriera notarile con importanti risultati, sia di clientela che di rendimento economico dell'attività, se pur ad un certo punto la situazione finanziaria sia andata sempre più subendo un'involuzione significativa.
Con ordinanza del 02/12/2021, è stato statuito l'obbligo a carico del sig. di versare Parte_2 alla coniuge la somma mensile di €.1.500,00 a titolo di assegno di mantenimento, riscossa tramite versamento diretto da parte dell' , essendo il resistente titolare di pensione, attesa la sua _2
inottemperanza al provvedimento giudiziario.
La ricorrente, nelle precisate conclusioni, ha chiesto l'importo di €.6.000,00 mensile;
il resistente ha CP_ insistito per il rigetto, considerate le entrate patrimoniali della SI.ra legate alla alienazione degli immobili siti in Ponsacco e in Firenze e all'acquisto di un nuovo appartamento. In via subordinata, il resistente ha chiesto la riduzione dell'importo dell'assegno richiesto da parte ricorrente, limitandolo alla misura strettamente alimentare non superiore ad €. 500,00 mensili, considerata la crisi finanziaria e lo stato di insolvenza del SI. , peraltro non più professionista, ma titolare di pensione di Pt_1
vecchiaia gravata di pignoramenti. Infine, in via ulteriormente gradata, ha chiesto di escludere l'applicazione dell'adeguamento Istat all'assegno di mantenimento, in applicazione analogica dell'art. 5 co. 7 L. 898/1970 ed in via ancora più gradata, e per la denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse la spettanza dell'adeguamento Istat, ha chiesto disporre che tale aggiornamento non debba in alcun caso essere effettuato ove il relativo calcolo determini in concreto la violazione della norma che preclude il pignoramento della pensione oltre il 50% della stessa. Per l'effetto disporre che l' , nel calcolare siffatto aggiornamento Istat, riduca lo stesso nella misura atta a rispettare la _2
norma di legge che vieta il pignoramento della pensione nella misura superiore al 50%.
La sig.ra , di anni 69 circa, ha allegato di essere priva di reddito, non avendo mai lavorato CP
per scelta condivisa con il coniuge già dal primo matrimonio e attualmente ha problematiche di salute.
Per quanto riguarda l'immobile in Firenze, ove si trovava lo studio notarile, ha asserito che non ha rappresentato una fonte immediata di reddito sia per le questioni legali correlate alla vertenza giudiziaria sul pactum fiduciae (definito con transazione nel 2024) sia per l'impossibilità di locarlo per le condizioni dell'impianto idraulico e dei danni pregressi, come confermato anche da un testimone all'udienza del 16/11/2023; inoltre su quell'immobile gravava un mutuo in sofferenza.
Quindi, riferiva, la vendita di suddetto immobile ha rappresentato l'unica possibilità per definire i debiti ed utilizzare il ricavato per l'acquisto di una piccola abitazione in Ponsacco ove la stessa è andata a vivere. Inoltre, la ricorrente ha allegato di essersi recata anche alla pur di far fronte CP_3
alla spesa di casa e al pagamento delle bollette. Infine, ha allegato di essere stata costretta a vendere nelle more del giudizio l'immobile di Ponsacco ove era usufruttuaria, per poi trasferirsi a Firenze, ove vive grazie ai soldi residuati dalla vendita del predetto immobile.
Dalla parte del resistente, invero, è stato evidenziato come la sig.ra abbia goduto di beni CP patrimoniali di una certa rilevanza, compresa l'eredità immobiliare (nel 2018, la resistente e la sorella hanno venduto un immobile in comproprietà al 50% con un prezzo di €.350,000,00). Comunque,
l'argomentazione principale sottesa alla domanda di rigetto del mantenimento è rappresentata dalla drastica e progressiva riduzione dei redditi dello stesso resistente, pensionato, che ha appunto la pensione mensile come una fonte di reddito, decurtata a causa dei pignoramenti eseguiti nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e delle somme vincolate per il pagamento dell'assegno di mantenimento nel frattempo erogato con versamento diretto dall' alla sig.ra _2 CP
.
[...]
Occorre, a questo punto, analizzare i dati delle attività delegate alla Guardia di Finanza al fine di estrapolare le informazioni necessarie per statuire sulla richiesta economica avanzata dalla sig.ra CP
, che è da ritenersi fondata nell'an debeatur: “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a
[...]
ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.” (Cass.
Civ. Sez.I ordinanza n.234 del 07/01/2025). Dopo la sentenza del Tribunale di Firenze del 27/11/2002 con la quale era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio, il primo, contratto tra le parti in data
20/09/1979, le stesse, come detto, si sono nuovamente unite in matrimonio con rito civile in data
19/02/2010, per poi addivenire al deposito del ricorso per la separazione personale dei coniugi nell'aprile 2021. Dalla documentazione in atti emerge quanto segue. Il sig. era proprietario di alcuni Parte_2
immobili, uno in Firenze, abitazione di tipo signorile cat.A1, a lui giunto a seguito di domanda giudiziale del settembre 2020, è titolare del diritto di abitazione in un immobile sito in Livorno, cat.
A2 con autorimessa;
è titolare di conti correnti con un saldo di €.861,23 al 31/12/2022, Parte_4 di €.5.180,59 Banca Popolare di Sondrio al 31/01/2023 sul quale è accreditata la pensione, €.165,12
Intesa San Paolo al 01/03/2023; su questo conto, nell'anno 2020 si evincono saldi cospicui. Lo stesso ha percepito redditi di pensione, nell'anno d'imposta 2022 con un reddito di €.19.622,86. A seguito di ordinanza, le parti hanno provveduto al deposito della documentazione economico-reddituale e patrimoniali nell'anno 2024.
La ricorrente ha dato atto che nell'anno 2022 (relativamente all'anno 2021) non aveva redditi, essendo il proprio reddito costituito solo dall'assegno di mantenimento del coniuge (come peraltro oggi), a quel tempo non corrisposto;
nella dichiarazione 2024 (relativa all'annualità 2023) l'indicazione di cui al rigo RC 8 corrisponde agli arretrati dell'assegno di mantenimento corrisposti dal coniuge. Dalla lettura del Modello Persone Fisiche 2023, periodo di imposta 2022, si evincono i seguenti dati.
Quadro RB redditi dei fabbricati e altri dati: RB1 €.3.118,00 (rendita catastale non rivalutata), utilizzo
9, 283 giorni, 100% possesso, abitazione principale soggetta ad IMU €.736,00, Immobili non locati
€.2.538,00, RB2 €.3.118,00, utilizzo 1, giorni 82, 100% possesso, continuazione, RB3 €.1.700,00, utilizzo 1, 283 giorni, 100% possesso, abitazione principale non soggetta a IMU €.820,00, RB4
€.1.007,00, utilizzo 9, 15 giorni, 100% possesso;
RB5 €.71,00 utilizzo 5, 283 giorni, 100% possesso, abitazione principale non soggetta a IMU €.58,00RB6 €.71,00, utilizzo 9, 15 giorni, 100% possesso.
Inoltre €.1.500,00 assegno del coniuge dichiarato, reddito complessivo €.2.378,00. Il reddito complessivo risultante dal Modello Persone Fisiche 2024, periodo di imposta 2023, nel Quadro RB redditi dei fabbricati e altri dati è rimasto solo RB1 di €.3.118,00, rendita catastale non rivalutata, utilizzo 1, 365 giorni, 100% possesso, abitazione principale soggetta a IMU €.3.274,00.
Inoltre, €.1.679,00 assegno del coniuge dichiarato, cui si aggiungono €.28.500,00 ( RC8) per un totale di €.30.179,00 per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con un reddito complessivo di
€.30.179,00 ed €.30.090,00 di reddito imponibile.
Il resistente, con la memoria del 29/07/2022, ha depositato il Modello Persone Fisiche 2022, periodo d'imposta 2021, attestante un reddito imponibile di €.19,346,00, a fronte di un reddito complessivo di €.32.442,00 con €.13.096,00 di oneri deducibili. Con le note del 31/10/2024, ha prodotto il cedolino della pensione del mese di novembre 2024 di €.10.185,33 lorda, cui si devono detrarre €.1.769,13 quale assegno di mantenimento versato direttamente dall' (erroneamente indicato come assegno _2
alimentare ex coniuge), €.1.020,00 trattenute per ufficio legale, con un importo lordo residuo di €.7.396,20 cui si imputano le trattenute IRPEF e addizionali IRPEF e acconto addizionale IRPEF comunale, residuando un importo netto del pagamento di €.3.832,78. Ha, infine, depositato il prospetto riepilogativo CU 2024 unificata : anno d'imposta 2023- riepilogo dati principali CU _2
2024 unificata e conguaglio fiscale da cui emerge: imponibile pensione €.127.422, 28 importo parziale e totale, oltre alla visura aggiornata al 31/10/2024 attestante nessuna proprietà immobiliare.
Il resistente ha documentato anche la propria situazione debitoria con l'Erario oltre che con i propri lavoratori dipendenti, attestanti le procedure di esecuzione e di riscossione coattiva subite. Con comunicazione del 13/06/2024, l' ha comunicato al legale del resistente che la somma trattenuta _2 per un pignoramento con l'Agenzia della Riscossione notificato il 19/12/2022, per una somma pignorata di €.133.217,21 per un debito di tributi/entrate, con ulteriore atto di pignoramento successivo, con altro creditore, notificato a marzo 2023 (doc.n.6 de deposito 31/07/2024).
Delineato, quindi, il quadro economico-reddituale e patrimoniale di entrambi i coniugi, devono anche valutarsi le peculiarità della storia dei coniugi : ben due matrimoni e due separazioni, Parte_5
ma in fondo una lunga vita coniugale (dal 1979 al 2020) sostenuta dalla redditizia attività
CP_ professionale del marito notaio. La sig.ra ha potuto contare sui proventi della stessa e occuparsi prevalentemente del figlio e della casa così che oggi si trova priva di redditi da lavoro o da pensione.
È vero che ella può contare su alcuni immobili, ma tale circostanza, voluta anche dal marito, non la privava in costanza di matrimonio di continuare a beneficiare dei redditi del marito.
Attualmente la situazione non è cambiata se non per l'età avanzata della moglie oggi settantaduenne.
Sussistono quindi i presupposti per l'attribuzione di assegno di separazione.
In ordine alla quantificazione dello stesso, tenuto conto che: “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio.
(Cass. Civ. Sez. I ordinanza n.32349 del 13/12/2024), alla luce della documentata situazione debitoria del resistente, della descritta situazione di proprietà immobiliari delle parti, della notevole pensione spettante a , appare congruo quantificare l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente, Pt_1 nell'importo di €.1.500,00 da rivalutarsi, ad oggi €.1.769,13. Infine, il resistente ha chiesto, in via ulteriormente gradata, escludere l'applicazione dell'adeguamento Istat all'assegno di mantenimento, in applicazione analogica dell'art. 5 co. 7 L.
898/1970 e, in via ancora più gradata, e per la denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse la spettanza dell'adeguamento Istat, disporre che tale aggiornamento non debba in alcun caso essere effettuato ove il relativo calcolo determini in concreto la violazione della norma che preclude il pignoramento della pensione oltre il 50% della stessa. Per l'effetto disporre che l' , nel calcolare _2
siffatto aggiornamento Istat, riduca lo stesso nella misura atta a rispettare la norma di legge che vieta il pignoramento della pensione nella misura superiore al 50%.
La rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento consiste in un adeguamento dello stesso, con la funzione di garantire che il valore reale dell'importo riconosciuto dall'autorità giudiziaria non sia intaccato dall'inflazione; la sua esclusione deve essere statuita sulla base di una valutazione di palese iniquità dello stesso adeguamento. Agli atti, invero, non risulta alcun elemento per ritenere configurata l'iniquità dell'adeguamento dell'assegno di mantenimento, in virtù sia della condizione economica della ricorrente che del resistente, il quale ha, sua sponte, deciso di cessare la carriera notarile sebbene lo studio avesse una clientela avviata e un carico di lavoro degno di rilevanza, come
è risultato anche dalle prove testimoniali. Il sig. è titolare di un trattamento Parte_2
pensionistico, diversamente dalla coniuge, la quale ha dedicato la propria vita alla famiglia;
oltretutto,
a novembre 2024, la somma percepita dal resistente era pari ad €.3.832,78, netti, oltre all'assegno di mantenimento di €.1.769,13 versato direttamente dall' alla sig.ra , del tutto adeguato _2 CP
e proporzionato alla realtà economica di entrambe le parti, in funzione dei presupposti sia dell'assegno di mantenimento sia del relativo adeguamento ISTAT, che deve avvenire nei termini di legge.
Sulle altre domande patrimoniali
Parte resistente, in atti e anche nelle precisate conclusioni, ha chiesto anche il rigetto delle domande a contenuto patrimoniale correlate al pagamento dei mutui di Ponsacco e Firenze in quanto inammissibili, oltre che infondate e, in subordine, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere stante l'estinzione dei predetti mutui da parte della ricorrente con la vendita dei suddetti immobili.
Nelle note del 19/11/2024 depositate dalla ricorrente, invero, non si rinvengono più le domande di condanna del resistente al pagamento dei mutui gravanti sugli immobili di Ponsacco e Firenze.
Tali domande, per la loro natura, sono inammissibili ma, attesa la mancata riproposizione da intendersi quale abbandono delle stesse, nulla deve essere statuito sul punto. Sulle spese processuali
Per quanto riguarda le spese processuali, entrambe le parti sono da considerare parzialmente soccombenti;
non hanno trovato accoglimento le domande della sig.ra in ordine CP all'addebito della separazione a carico del coniuge e, in parte, sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento. Il resistente, invero, non solo è soccombente in punto di domanda di addebito a carico della ricorrente bensì su tutte le altre domande dallo stesso avanzate concernenti l'an ed il quantum debeatur dell'assegno di mantenimento. Le spese di lite, quindi, devono essere compensate solo in parte in quanto, a carico del resistente vanno imputati i 2/3 dell'intero e a carico della ricorrente il restante 1/3 dell'intero, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, avendo già dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 653/2022 del 17/05/2022, definitivamente decidendo nel merito, così provvede:
1. RIGETTA le domande di addebito avanzate da entrambe le parti;
2. PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a Parte_2 CP titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di €. 1.769,13, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versare a favore della stessa tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
3. RIGETTA tutte le altre domande avanzate dal sig. in punto di rivalutazione Parte_2
ISTAT dell'assegno di mantenimento;
4. CONDANNA parte resistente a rifondere in favore di parte ricorrente Parte_2 CP
le spese di lite fino alla concorrenza dei due terzi, spese che liquida per l'intero in €.
[...]
7.500,00 per compensi, oltre al contributo unificato di €.98,00, ad €.46,77 per notifiche, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. R.G. 1531/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BALLATORI ERICA, CP C.F._1
elettivamente domiciliato in Ponsacco (PI), Largo della Pace n.3, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
G I U L I O Z A N N I N O (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
S T R A Z Z U L L O L U C A , elettivamente domiciliato in Napoli (NA), Via Domenico Fontana
n.40 presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in funzione di sostituzione dell'udienza del 21/11/2024.
Parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, vista la pronuncia della sentenza parziale di separazione, - dichiarare la definitiva separazione dei coniugi;
- accertare e dichiarare l'addebito della separazione a carico del resistente;
- disporre che il SI.
versi, a titolo di contributo al mantenimento della SI.ra , l'importo complessivo Pt_1 CP di € 6.000,00 mensili rivalutabili in base agli indici ISTAT con cadenza annuale a decorrere dal secondo anno successivo alla data della sentenza della separazione. - rigettare le domande di qualsiasi natura ex adverso avanzate. - con condanna della controparte resistente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio”. (come da note scritte del 19/11/2024).
Parte resistente ha precisato le seguenti conclusioni: “ 1) Revocare e/o ridurre proporzionalmente
l'assegno di mantenimento liquidato a titolo provvisorio nella fase a cognizione sommaria, in virtù delle sopravvenute circostanze dedotte e allegate in atti;
2) Rigettare la richiesta di addebito formulata ex adverso, accertando in via riconvenzionale l'addebito della separazione in capo alla odierna ricorrente per la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., in particolare di quello di assistenza morale;
3) Rigettare la richiesta di assegno di mantenimento formulata da parte CP_ ricorrente stanti le entrate patrimoniali della SI.ra legate alla alienazione degli immobili meglio indicati in atti e all'acquisto di un nuovo appartamento;
4) Rigettare le domande a contenuto patrimoniale correlate al pagamento dei mutui di Ponsacco e Firenze siccome inammissibili, oltre che infondate. In via gradata accertare in ogni caso, in ordine a tali domande, la cessata materia del contendere stante l'estinzione dei predetti mutui da parte della ricorrente a seguito della vendita degli immobili di Firenze e Ponsacco, con applicazione, ai fini delle spese di lite, del principio della
c.d. soccombenza virtuale;
5) In via subordinata, ridurre l'importo dell'assegno richiesto da parte ricorrente, limitandolo alla misura strettamente alimentare non superiore ad €. 500,00 mensili, considerata la crisi finanziaria e lo stato di insolvenza del SI. , peraltro non più Pt_1
professionista, ma titolare di pensione di vecchiaia gravata di pignoramenti;
6) In via ulteriormente gradata, escludere l'applicazione dell'adeguamento Istat all'assegno di mantenimento, per le ragioni sopra indicate, in applicazione analogica dell'art. 5 co. 7 L. 898/1970; 7) In via ancora più gradata, e per la denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse la spettanza dell'adeguamento
Istat, disporre che tale aggiornamento non debba in alcun caso essere effettuato ove il relativo calcolo determini in concreto la violazione della norma che preclude il pignoramento della pensione oltre il 50% della stessa. Per l'effetto disporre che l' nel calcolare siffatto aggiornamento _2
Istat, riduca lo stesso nella misura atta a rispettare la norma di legge che vieta il pignoramento della pensione nella misura superiore al 50%; 8) Condannare la signora al pagamento CP
delle spese e competenze professionali di causa” (come da note scritte del 21/11/2024).
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/04/2021, chiedeva fosse pronunciata la separazione CP
giudiziale nei confronti del coniuge , con il quale in data 20/09/1979 ha contratto Parte_2
matrimonio con rito civile presso il Comune di Roma, per poi divorziare con sentenza emessa dal
Tribunale di Firenze in data 27/11/2002 e annotata nell'atto di matrimonio in data 28/01/2004. Dalla suddetta unione è nato il figlio , nato a [...] il [...] e residente in Persona_1
Roma in un immobile di sua proprietà. In data 19/02/2010 la ricorrente ed il SI. hanno Pt_1
nuovamente contratto matrimonio con rito civile presso il Comune di Roma.
Parte ricorrente collocava l'inizio della crisi coniugale verso la metà del mese di agosto 2020, quando il coniuge, inspiegabilmente, le comunicava l'intenzione di lasciare la casa coniugale e andare a vivere presso lo studio professionale sito in Firenze, con una parte abitabile. Nel settembre 2020, il sig. ha formalizzato tramite il proprio difensore l'intenzione di separarsi e, subito dopo, ha Pt_1
notificato alla sig.ra un atto di citazione dinanzi il Tribunale di Pisa per veder riconosciuto CP
un pactum fiduciae avente ad oggetto la proprietà di un immobile in Firenze ove lo stesso svolgeva
CP_ la professione di notaio, di proprietà della sig.ra a lui concesso in comodato. Infine, la ricorrente ha allegato che dal settembre 2020, il sig. ha quasi del tutto cessato di corrispondere alla Pt_1
coniuge qualsiasi sostegno economico, tranne sporadici bonifici. La sig.ra , quindi, ha CP chiesto l'addebito della separazione al marito, la corresponsione dell'assegno di mantenimento,
l'assegnazione della casa coniugale, oltre la condanna al pagamento dei mutui sugli immobili di
Firenze e Ponsacco.
Con Comparsa di costituzione, in data 30/07/2021 si è costituito in giudizio il sig. , Parte_2
imputando invero, l'origine della crisi coniugale alle condotte della moglie nel periodo della ristrutturazione dell'immobile a Ponsacco;
la coniuge lo aveva accusato di una serie di problematiche compreso il dispiacere della stessa di aver abbandonato il proprio lavoro, di vivere in un piccolo paese, oltre alla preoccupazione per l'asserita insicurezza degli introiti notarili. Il resistente ha allegato che si è allontanato dalla casa familiare in quanto c'era stato un graduale allontanamento da parte della moglie e l'accentuata freddezza dei rapporti, i litigi ricorrenti, fino ad un atteggiamento distante e di mancato sostegno del coniuge nella sua dimensione lavorativa. In particolare, la coniuge si era rifiutata di ritrasferire l'immobile di Ponsacco, intestato alla stessa in virtù di un pactum fiduciae. Il resistente, quindi, chiedeva la separazione personale, il rigetto della domanda di addebito, imputabile invero alla ricorrente, il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento e delle domande a contenuto patrimoniale in quanto inammissibili, oltre che infondate, e in via subordinata, un assegno mensile inferiore a quanto richiesto. All'udienza presidenziale del 20/09/2021, la Presidente ha sentito i coniugi ed ha espletato il tentativo di conciliazione, con esito negativo;
il sig. ha dichiarato di aver cessato di svolgere la Parte_2
professione di notaio e di essere in pensione dal luglio 2021.
Con ordinanza del 02/12/2021, la Presidente ha disposto l'obbligo a carico del resistente di versare alla coniuge, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di €.1.500,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
ha quindi nominato sé stessa Giudice istruttore e ha fissato dinanzi a sé l'udienza del 07/04/2022. Ne è seguito il deposito della memoria integrativa della ricorrente, della comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale depositata il 28/03/2022 dal resistente, il quale ha chiesto la pronuncia con sentenza parziale di separazione personale, la revoca e/o riduzione dell'assegno di mantenimento, il rigetto della domanda di addebito, accertando in via riconvenzionale l'addebito della separazione in capo alla ricorrente, il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento, delle domande patrimoniali circa il pagamento dei mutui di Ponsacco e
Firenze, in via subordinata, la riduzione dell'assegno di mantenimento. All'udienza del 07/04/2022, le parti hanno precisato le conclusioni sullo stato, con rinuncia dei termini di cui all'art.190 c.p.c.; il
Giudice ha rimesso al Collegio per la sentenza parziale sullo stato, previa trasmissione al Pubblico
Ministero.
Con sentenza n. 653/2022 del 17/05/2022, il Collegio ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo, concessi i termini di cui all'art.183 c.p.c.; le parti hanno provveduto al deposito delle Memorie.
Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta all'udienza 10/11/2022, sono state ammesse le prove orali, disposta l'acquisizione, a mezzo della Guardia di Finanza, di attività di indagine sul sig.
. Seguivano le udienze di escussione dei testimoni ammessi e l'interrogatorio formale Parte_3
delle parti.
Su richiesta delle parti, è stata disposta l'integrazione documentale e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del 23/01/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ed assegnati i termini massimi di cui all'art.190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva, come da visto del 28/01/2025.
****
Con sentenza parziale n. 653/2022 del 17/05/2022 è già stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
residua, quindi, la decisione nel merito in relazione alle richieste di addebito avanzate da entrambe le parti e di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente. Sulle domande reciproche di addebito
In merito alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente a carico del coniuge, è stato allegato quale motivo principale ed esclusivo, l'atteggiamento egoistico e irresponsabile costantemente tenuto dal sig. , manifestato nel rifiuto di affrontare le problematiche economiche e familiari Parte_2
verificatesi oltre alla decisione unilaterale di allontanarsi dalla casa coniugale nell'agosto 2020.
Sul punto, occorre tenere in considerazione uno dei principi ormai consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi)” (Cass.Civ. Sez.I ordinanza n.11032 del 24/04/2024).
Nel caso di specie, la disamina riguarda le condotte di entrambi i coniugi nella loro interazione nel corso della vita matrimoniale, tra l'altro già caratterizzata da una separazione e divorzio poi seguita da un nuovo matrimonio a seguito della riconciliazione. Le risultanze probatorie, comunque, non hanno fornito elementi sufficienti per poter ascrivere all'uno o all'altra la responsabilità della sopravvenuta nuova intollerabilità della convivenza, per cui, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, entrambe le domande di addebito non sono meritevoli di accoglimento: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. Civ. Sez.
I, ordinanza n.40795 del 20/12/2021).
Il resistente, d'altro canto, ha chiesto l'addebito della separazione a carico della coniuge in quanto la stessa avrebbe violato gli obblighi di cui all'art.143 c.p.c., in particolare quello di assistenza morale.
Sono stati escussi diversi testimoni, i quali hanno dato riscontro, esclusivamente, a fatti oggettivi, come l'attività professionale svolta dal resistente quale Notaio, l'allontanamento dalla casa familiare dello stesso, la circostanza che la coniuge aveva ampia disponibilità di denaro mensile per tutta la vita coniugale, con il quale provvedeva alle necessità familiari, dell'immobile ed anche del figlio, che viveva a Roma. Non si rinvengono, invero, elementi dirimenti per affermare la sussistenza di gravi violazioni tali da poter pronunciare l'addebito della separazione in quanto non è emerso un elemento fondamentale che possa suffragare la statuizione relativa al nesso causale tra l'intollerabilità della convivenza ed uno o più delle condotte riferite ad uno o all'altro coniuge.
Sentito all'udienza del 02/03/2023, il fratello del resistente ha dichiarato che il resistente gli aveva riferito che “c'erano cose che non funzionavano nel suo matrimonio…[omissis] nel settembre 2017 mio fratello mi faceva piccoli accenni, mi diceva che c'erano piccoli screzi con la moglie. A fine luglio, inizi agosto 2020 (me lo ricordo perché entrambi eravamo in vacanza), mio fratello mi disse che era rimasto male che la moglie diceva che voleva andare via di casa, anche perché da quello che sapevo mio fratello versava alla moglie circa 12.000 euro al mese per una serie di spese ( i mutui,
2.000,00 da dare al figlio e 6.000,00 per la gestione familiare), Mio fratello era meravigliato che la moglie volesse andare via di casa…[omissis] La moglie gli diceva di esser stufa di stare in una piccola cittadina senza avere relazioni sociali..[omissis] Circa la moglie ci disse che il matrimonio non andava, che erano quasi separati in casa. Il motivo della crisi con la moglie era economico e di rapporto tra loro”. In riferimento alla decisione del sig. di lasciare la casa familiare, Parte_2
il fratello ha dichiarato che la di lui moglie aveva detto che era sua intenzione andarsene ma che non lo realizzava in quanto non aveva idea di dove andare: “E' stata una doppia mazza: la non riconsegna del bene e il fatto che se ne volesse andare”. È emerso, infine, che già dall'anno 2017 la sig.ra CP
ha iniziato a manifestare sofferenza e ansia. È pur vero che il fratello del resistente ha dichiarato,
[...]
quale incipit della propria testimonianza, di non essere mai stato a casa del sig. , di Parte_2 non aver mai visto la sua abitazione, si sentivano e conosceva “piccole cose della sua situazione”.
Invero, un altro testimone, tributarista e fiscalista del resistente, all'udienza del Testimone_1
29/02/2024 ha riferito che “il rapporto tra i coniugi dopo il secondo matrimonio avvenuto non ricordo l'anno ricordo il 19 febbraio procedeva in modo tranquillo. ADR Ne sono a conoscenza in quanto mi hanno riferito loro stessi che il rapporto procedeva in modo tranquillo oltre al fatto che quando venivano presso il mio studio o io allo studio del Notaio era evidente a me quanto sopra riferito”
Un elemento da considerare, comunque, è la circostanza che il resistente, una volta lasciata la casa coniugale, non ha più provveduto al sostentamento della coniuge, la quale conduceva in costanza di matrimonio una vita agiata grazie ai proventi dell'attività professionale del sig. , Parte_2
notaio, come dallo stesso sostenuto anche in sede di interrogatorio formale, oltre al fatto che la stessa è priva di redditi. Dall'altra parte, la ricorrente ha dichiarato che non aveva alcuna intenzione di andare via di casa e che non era a conoscenza della grave situazione finanziaria della famiglia, quest'ultima circostanza è stata confermata anche dai testi e dallo stesso coniuge.
Sulla richiesta di assegno di mantenimento
Sulle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, è dirimente quanto emerso dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, dalle dichiarazioni testimoniali oltre che dalle risultanze delle indagini economico-patrimoniali e reddituali svolte dalla Guardia di Finanza.
È emerso che la ricorrente si è dedicata interamente alla famiglia ed alla casa, rimanendo vicina al coniuge che ha proseguito la propria carriera notarile con importanti risultati, sia di clientela che di rendimento economico dell'attività, se pur ad un certo punto la situazione finanziaria sia andata sempre più subendo un'involuzione significativa.
Con ordinanza del 02/12/2021, è stato statuito l'obbligo a carico del sig. di versare Parte_2 alla coniuge la somma mensile di €.1.500,00 a titolo di assegno di mantenimento, riscossa tramite versamento diretto da parte dell' , essendo il resistente titolare di pensione, attesa la sua _2
inottemperanza al provvedimento giudiziario.
La ricorrente, nelle precisate conclusioni, ha chiesto l'importo di €.6.000,00 mensile;
il resistente ha CP_ insistito per il rigetto, considerate le entrate patrimoniali della SI.ra legate alla alienazione degli immobili siti in Ponsacco e in Firenze e all'acquisto di un nuovo appartamento. In via subordinata, il resistente ha chiesto la riduzione dell'importo dell'assegno richiesto da parte ricorrente, limitandolo alla misura strettamente alimentare non superiore ad €. 500,00 mensili, considerata la crisi finanziaria e lo stato di insolvenza del SI. , peraltro non più professionista, ma titolare di pensione di Pt_1
vecchiaia gravata di pignoramenti. Infine, in via ulteriormente gradata, ha chiesto di escludere l'applicazione dell'adeguamento Istat all'assegno di mantenimento, in applicazione analogica dell'art. 5 co. 7 L. 898/1970 ed in via ancora più gradata, e per la denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse la spettanza dell'adeguamento Istat, ha chiesto disporre che tale aggiornamento non debba in alcun caso essere effettuato ove il relativo calcolo determini in concreto la violazione della norma che preclude il pignoramento della pensione oltre il 50% della stessa. Per l'effetto disporre che l' , nel calcolare siffatto aggiornamento Istat, riduca lo stesso nella misura atta a rispettare la _2
norma di legge che vieta il pignoramento della pensione nella misura superiore al 50%.
La sig.ra , di anni 69 circa, ha allegato di essere priva di reddito, non avendo mai lavorato CP
per scelta condivisa con il coniuge già dal primo matrimonio e attualmente ha problematiche di salute.
Per quanto riguarda l'immobile in Firenze, ove si trovava lo studio notarile, ha asserito che non ha rappresentato una fonte immediata di reddito sia per le questioni legali correlate alla vertenza giudiziaria sul pactum fiduciae (definito con transazione nel 2024) sia per l'impossibilità di locarlo per le condizioni dell'impianto idraulico e dei danni pregressi, come confermato anche da un testimone all'udienza del 16/11/2023; inoltre su quell'immobile gravava un mutuo in sofferenza.
Quindi, riferiva, la vendita di suddetto immobile ha rappresentato l'unica possibilità per definire i debiti ed utilizzare il ricavato per l'acquisto di una piccola abitazione in Ponsacco ove la stessa è andata a vivere. Inoltre, la ricorrente ha allegato di essersi recata anche alla pur di far fronte CP_3
alla spesa di casa e al pagamento delle bollette. Infine, ha allegato di essere stata costretta a vendere nelle more del giudizio l'immobile di Ponsacco ove era usufruttuaria, per poi trasferirsi a Firenze, ove vive grazie ai soldi residuati dalla vendita del predetto immobile.
Dalla parte del resistente, invero, è stato evidenziato come la sig.ra abbia goduto di beni CP patrimoniali di una certa rilevanza, compresa l'eredità immobiliare (nel 2018, la resistente e la sorella hanno venduto un immobile in comproprietà al 50% con un prezzo di €.350,000,00). Comunque,
l'argomentazione principale sottesa alla domanda di rigetto del mantenimento è rappresentata dalla drastica e progressiva riduzione dei redditi dello stesso resistente, pensionato, che ha appunto la pensione mensile come una fonte di reddito, decurtata a causa dei pignoramenti eseguiti nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e delle somme vincolate per il pagamento dell'assegno di mantenimento nel frattempo erogato con versamento diretto dall' alla sig.ra _2 CP
.
[...]
Occorre, a questo punto, analizzare i dati delle attività delegate alla Guardia di Finanza al fine di estrapolare le informazioni necessarie per statuire sulla richiesta economica avanzata dalla sig.ra CP
, che è da ritenersi fondata nell'an debeatur: “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a
[...]
ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.” (Cass.
Civ. Sez.I ordinanza n.234 del 07/01/2025). Dopo la sentenza del Tribunale di Firenze del 27/11/2002 con la quale era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio, il primo, contratto tra le parti in data
20/09/1979, le stesse, come detto, si sono nuovamente unite in matrimonio con rito civile in data
19/02/2010, per poi addivenire al deposito del ricorso per la separazione personale dei coniugi nell'aprile 2021. Dalla documentazione in atti emerge quanto segue. Il sig. era proprietario di alcuni Parte_2
immobili, uno in Firenze, abitazione di tipo signorile cat.A1, a lui giunto a seguito di domanda giudiziale del settembre 2020, è titolare del diritto di abitazione in un immobile sito in Livorno, cat.
A2 con autorimessa;
è titolare di conti correnti con un saldo di €.861,23 al 31/12/2022, Parte_4 di €.5.180,59 Banca Popolare di Sondrio al 31/01/2023 sul quale è accreditata la pensione, €.165,12
Intesa San Paolo al 01/03/2023; su questo conto, nell'anno 2020 si evincono saldi cospicui. Lo stesso ha percepito redditi di pensione, nell'anno d'imposta 2022 con un reddito di €.19.622,86. A seguito di ordinanza, le parti hanno provveduto al deposito della documentazione economico-reddituale e patrimoniali nell'anno 2024.
La ricorrente ha dato atto che nell'anno 2022 (relativamente all'anno 2021) non aveva redditi, essendo il proprio reddito costituito solo dall'assegno di mantenimento del coniuge (come peraltro oggi), a quel tempo non corrisposto;
nella dichiarazione 2024 (relativa all'annualità 2023) l'indicazione di cui al rigo RC 8 corrisponde agli arretrati dell'assegno di mantenimento corrisposti dal coniuge. Dalla lettura del Modello Persone Fisiche 2023, periodo di imposta 2022, si evincono i seguenti dati.
Quadro RB redditi dei fabbricati e altri dati: RB1 €.3.118,00 (rendita catastale non rivalutata), utilizzo
9, 283 giorni, 100% possesso, abitazione principale soggetta ad IMU €.736,00, Immobili non locati
€.2.538,00, RB2 €.3.118,00, utilizzo 1, giorni 82, 100% possesso, continuazione, RB3 €.1.700,00, utilizzo 1, 283 giorni, 100% possesso, abitazione principale non soggetta a IMU €.820,00, RB4
€.1.007,00, utilizzo 9, 15 giorni, 100% possesso;
RB5 €.71,00 utilizzo 5, 283 giorni, 100% possesso, abitazione principale non soggetta a IMU €.58,00RB6 €.71,00, utilizzo 9, 15 giorni, 100% possesso.
Inoltre €.1.500,00 assegno del coniuge dichiarato, reddito complessivo €.2.378,00. Il reddito complessivo risultante dal Modello Persone Fisiche 2024, periodo di imposta 2023, nel Quadro RB redditi dei fabbricati e altri dati è rimasto solo RB1 di €.3.118,00, rendita catastale non rivalutata, utilizzo 1, 365 giorni, 100% possesso, abitazione principale soggetta a IMU €.3.274,00.
Inoltre, €.1.679,00 assegno del coniuge dichiarato, cui si aggiungono €.28.500,00 ( RC8) per un totale di €.30.179,00 per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con un reddito complessivo di
€.30.179,00 ed €.30.090,00 di reddito imponibile.
Il resistente, con la memoria del 29/07/2022, ha depositato il Modello Persone Fisiche 2022, periodo d'imposta 2021, attestante un reddito imponibile di €.19,346,00, a fronte di un reddito complessivo di €.32.442,00 con €.13.096,00 di oneri deducibili. Con le note del 31/10/2024, ha prodotto il cedolino della pensione del mese di novembre 2024 di €.10.185,33 lorda, cui si devono detrarre €.1.769,13 quale assegno di mantenimento versato direttamente dall' (erroneamente indicato come assegno _2
alimentare ex coniuge), €.1.020,00 trattenute per ufficio legale, con un importo lordo residuo di €.7.396,20 cui si imputano le trattenute IRPEF e addizionali IRPEF e acconto addizionale IRPEF comunale, residuando un importo netto del pagamento di €.3.832,78. Ha, infine, depositato il prospetto riepilogativo CU 2024 unificata : anno d'imposta 2023- riepilogo dati principali CU _2
2024 unificata e conguaglio fiscale da cui emerge: imponibile pensione €.127.422, 28 importo parziale e totale, oltre alla visura aggiornata al 31/10/2024 attestante nessuna proprietà immobiliare.
Il resistente ha documentato anche la propria situazione debitoria con l'Erario oltre che con i propri lavoratori dipendenti, attestanti le procedure di esecuzione e di riscossione coattiva subite. Con comunicazione del 13/06/2024, l' ha comunicato al legale del resistente che la somma trattenuta _2 per un pignoramento con l'Agenzia della Riscossione notificato il 19/12/2022, per una somma pignorata di €.133.217,21 per un debito di tributi/entrate, con ulteriore atto di pignoramento successivo, con altro creditore, notificato a marzo 2023 (doc.n.6 de deposito 31/07/2024).
Delineato, quindi, il quadro economico-reddituale e patrimoniale di entrambi i coniugi, devono anche valutarsi le peculiarità della storia dei coniugi : ben due matrimoni e due separazioni, Parte_5
ma in fondo una lunga vita coniugale (dal 1979 al 2020) sostenuta dalla redditizia attività
CP_ professionale del marito notaio. La sig.ra ha potuto contare sui proventi della stessa e occuparsi prevalentemente del figlio e della casa così che oggi si trova priva di redditi da lavoro o da pensione.
È vero che ella può contare su alcuni immobili, ma tale circostanza, voluta anche dal marito, non la privava in costanza di matrimonio di continuare a beneficiare dei redditi del marito.
Attualmente la situazione non è cambiata se non per l'età avanzata della moglie oggi settantaduenne.
Sussistono quindi i presupposti per l'attribuzione di assegno di separazione.
In ordine alla quantificazione dello stesso, tenuto conto che: “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio.
(Cass. Civ. Sez. I ordinanza n.32349 del 13/12/2024), alla luce della documentata situazione debitoria del resistente, della descritta situazione di proprietà immobiliari delle parti, della notevole pensione spettante a , appare congruo quantificare l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente, Pt_1 nell'importo di €.1.500,00 da rivalutarsi, ad oggi €.1.769,13. Infine, il resistente ha chiesto, in via ulteriormente gradata, escludere l'applicazione dell'adeguamento Istat all'assegno di mantenimento, in applicazione analogica dell'art. 5 co. 7 L.
898/1970 e, in via ancora più gradata, e per la denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse la spettanza dell'adeguamento Istat, disporre che tale aggiornamento non debba in alcun caso essere effettuato ove il relativo calcolo determini in concreto la violazione della norma che preclude il pignoramento della pensione oltre il 50% della stessa. Per l'effetto disporre che l' , nel calcolare _2
siffatto aggiornamento Istat, riduca lo stesso nella misura atta a rispettare la norma di legge che vieta il pignoramento della pensione nella misura superiore al 50%.
La rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento consiste in un adeguamento dello stesso, con la funzione di garantire che il valore reale dell'importo riconosciuto dall'autorità giudiziaria non sia intaccato dall'inflazione; la sua esclusione deve essere statuita sulla base di una valutazione di palese iniquità dello stesso adeguamento. Agli atti, invero, non risulta alcun elemento per ritenere configurata l'iniquità dell'adeguamento dell'assegno di mantenimento, in virtù sia della condizione economica della ricorrente che del resistente, il quale ha, sua sponte, deciso di cessare la carriera notarile sebbene lo studio avesse una clientela avviata e un carico di lavoro degno di rilevanza, come
è risultato anche dalle prove testimoniali. Il sig. è titolare di un trattamento Parte_2
pensionistico, diversamente dalla coniuge, la quale ha dedicato la propria vita alla famiglia;
oltretutto,
a novembre 2024, la somma percepita dal resistente era pari ad €.3.832,78, netti, oltre all'assegno di mantenimento di €.1.769,13 versato direttamente dall' alla sig.ra , del tutto adeguato _2 CP
e proporzionato alla realtà economica di entrambe le parti, in funzione dei presupposti sia dell'assegno di mantenimento sia del relativo adeguamento ISTAT, che deve avvenire nei termini di legge.
Sulle altre domande patrimoniali
Parte resistente, in atti e anche nelle precisate conclusioni, ha chiesto anche il rigetto delle domande a contenuto patrimoniale correlate al pagamento dei mutui di Ponsacco e Firenze in quanto inammissibili, oltre che infondate e, in subordine, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere stante l'estinzione dei predetti mutui da parte della ricorrente con la vendita dei suddetti immobili.
Nelle note del 19/11/2024 depositate dalla ricorrente, invero, non si rinvengono più le domande di condanna del resistente al pagamento dei mutui gravanti sugli immobili di Ponsacco e Firenze.
Tali domande, per la loro natura, sono inammissibili ma, attesa la mancata riproposizione da intendersi quale abbandono delle stesse, nulla deve essere statuito sul punto. Sulle spese processuali
Per quanto riguarda le spese processuali, entrambe le parti sono da considerare parzialmente soccombenti;
non hanno trovato accoglimento le domande della sig.ra in ordine CP all'addebito della separazione a carico del coniuge e, in parte, sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento. Il resistente, invero, non solo è soccombente in punto di domanda di addebito a carico della ricorrente bensì su tutte le altre domande dallo stesso avanzate concernenti l'an ed il quantum debeatur dell'assegno di mantenimento. Le spese di lite, quindi, devono essere compensate solo in parte in quanto, a carico del resistente vanno imputati i 2/3 dell'intero e a carico della ricorrente il restante 1/3 dell'intero, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, avendo già dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 653/2022 del 17/05/2022, definitivamente decidendo nel merito, così provvede:
1. RIGETTA le domande di addebito avanzate da entrambe le parti;
2. PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a Parte_2 CP titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di €. 1.769,13, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versare a favore della stessa tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
3. RIGETTA tutte le altre domande avanzate dal sig. in punto di rivalutazione Parte_2
ISTAT dell'assegno di mantenimento;
4. CONDANNA parte resistente a rifondere in favore di parte ricorrente Parte_2 CP
le spese di lite fino alla concorrenza dei due terzi, spese che liquida per l'intero in €.
[...]
7.500,00 per compensi, oltre al contributo unificato di €.98,00, ad €.46,77 per notifiche, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori