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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 12635/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (con l'avv. Tranchina Vincenzo); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Valenti Patrizia e Bica Controparte_1
Vincenzo);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da accordo raggiunto all'udienza del 10/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/10/2024, il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con accordo di negoziazione assistita, autorizzato dalla
Procura della Repubblica in data 15/02/2022 e trasmesso all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capaci.
Con il menzionato accordo, le parti hanno concordato l'affidamento condiviso dei figli minori, (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
20/01/2014), con domicilio prevalente presso l'abitazione materna, regolamentato il regime degli incontri dei minori con il genitore non collocatario e disciplinato l'onere di i corrispondere mensilmente a la somma di € Parte_1 Controparte_1
500,00 quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
A fondamento della propria richiesta, il ricorrente ha rappresentato che il figlio
, dal mese di luglio 2023, ha deciso di vivere presso il padre. Ha, quindi, Per_1 chiesto: la conferma dell'affidamento condiviso dei minori;
la conferma della collocazione prevalente di presso l'abitazione materna;
la collocazione Per_2
prevalente di presso l'abitazione paterna;
la regolamentazione del regime Per_1
di incontri dei minori con il genitore non collocatario;
l'obbligo per il genitore non collocatario di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore non convivente, la somma di € 250,00, autorizzando le parti a compensare i reciproci diritti di credito.
2. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto del ricorso, avanzando domanda riconvenzionale.
3. Successivamente, all'udienza del 10/05/2025, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, chiedendone l'omologa.
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le parti, in particolare, hanno raggiunto un accordo, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
“- Affido condiviso dei minori, e a entrambi i genitori, con Persona_3 CP_2
collocazione prevalente di presso il padre e di presso la madre;
Per_1 Per_2
- Conferma del regime di incontri con il genitore non collocatario, come previsto dall'accordo di negoziazione assistita, per la minore Per_2
- Con riferimento al minore quasi diciassettenne, i tempi di permanenza presso la Per_1 madre sono: tre pomeriggi a settimana;
tre fine settimana al mese (dal sabato alla domenica sera); una settimana nel mese di giugno, due settimane nel mese di luglio, due settimane nel mese di agosto e una settimana nel mese di settembre. Durante la vacanza natalizie, ad anni alterni, una settimana a Natale e una a Capodanno. Per tutte le altre festività calendate, le parti seguiranno il criterio dell'alternanza.
- provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario del figlio Parte_1 [...]
e pure in via esclusiva provvederà al pagamento delle spese straordinarie necessarie Per_3 per il figlio Per_1 - orrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 Controparte_1 di € 230,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore della coppia
oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa, come da protocollo CP_2 in uso presso questo Tribunale;
- L'Assegno Unico Universale per il figlio sarà richiesto e percepito per Persona_3
l'intero importo dal padre Parte_1
- L'Assegno Unico Universale per la figlia sarà richiesto e percepito per l'intero CP_2 importo dalla madre Controparte_1
- continuerà a pagare la ricarica del telefono cellulare per la figlia Parte_1 CP_2
come fatto fino ad oggi;
[...]
- Le parti rinunciano, per il pregresso, ai reciproci rapporti di dare e avere di natura economica;
- Spese del giudizio compensate” (vedi verbale di udienza del 10/05/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1
- delle condizioni di divorzio indicate nell'accordo di negoziazione Controparte_1
assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 15/02/2022, e trasmesso all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capaci;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo in data 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 12635/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (con l'avv. Tranchina Vincenzo); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Valenti Patrizia e Bica Controparte_1
Vincenzo);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da accordo raggiunto all'udienza del 10/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/10/2024, il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con accordo di negoziazione assistita, autorizzato dalla
Procura della Repubblica in data 15/02/2022 e trasmesso all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capaci.
Con il menzionato accordo, le parti hanno concordato l'affidamento condiviso dei figli minori, (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
20/01/2014), con domicilio prevalente presso l'abitazione materna, regolamentato il regime degli incontri dei minori con il genitore non collocatario e disciplinato l'onere di i corrispondere mensilmente a la somma di € Parte_1 Controparte_1
500,00 quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
A fondamento della propria richiesta, il ricorrente ha rappresentato che il figlio
, dal mese di luglio 2023, ha deciso di vivere presso il padre. Ha, quindi, Per_1 chiesto: la conferma dell'affidamento condiviso dei minori;
la conferma della collocazione prevalente di presso l'abitazione materna;
la collocazione Per_2
prevalente di presso l'abitazione paterna;
la regolamentazione del regime Per_1
di incontri dei minori con il genitore non collocatario;
l'obbligo per il genitore non collocatario di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore non convivente, la somma di € 250,00, autorizzando le parti a compensare i reciproci diritti di credito.
2. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto del ricorso, avanzando domanda riconvenzionale.
3. Successivamente, all'udienza del 10/05/2025, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, chiedendone l'omologa.
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le parti, in particolare, hanno raggiunto un accordo, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
“- Affido condiviso dei minori, e a entrambi i genitori, con Persona_3 CP_2
collocazione prevalente di presso il padre e di presso la madre;
Per_1 Per_2
- Conferma del regime di incontri con il genitore non collocatario, come previsto dall'accordo di negoziazione assistita, per la minore Per_2
- Con riferimento al minore quasi diciassettenne, i tempi di permanenza presso la Per_1 madre sono: tre pomeriggi a settimana;
tre fine settimana al mese (dal sabato alla domenica sera); una settimana nel mese di giugno, due settimane nel mese di luglio, due settimane nel mese di agosto e una settimana nel mese di settembre. Durante la vacanza natalizie, ad anni alterni, una settimana a Natale e una a Capodanno. Per tutte le altre festività calendate, le parti seguiranno il criterio dell'alternanza.
- provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario del figlio Parte_1 [...]
e pure in via esclusiva provvederà al pagamento delle spese straordinarie necessarie Per_3 per il figlio Per_1 - orrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 Controparte_1 di € 230,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore della coppia
oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa, come da protocollo CP_2 in uso presso questo Tribunale;
- L'Assegno Unico Universale per il figlio sarà richiesto e percepito per Persona_3
l'intero importo dal padre Parte_1
- L'Assegno Unico Universale per la figlia sarà richiesto e percepito per l'intero CP_2 importo dalla madre Controparte_1
- continuerà a pagare la ricarica del telefono cellulare per la figlia Parte_1 CP_2
come fatto fino ad oggi;
[...]
- Le parti rinunciano, per il pregresso, ai reciproci rapporti di dare e avere di natura economica;
- Spese del giudizio compensate” (vedi verbale di udienza del 10/05/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1
- delle condizioni di divorzio indicate nell'accordo di negoziazione Controparte_1
assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 15/02/2022, e trasmesso all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capaci;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo in data 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.