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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2114 Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Ugo Anelo
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 11 Ottobre 1990 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Pompei (NA) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Cassano
All'Ionio, Anno 1990, Numero 44, Parte 2 S – C Ufficio 1); dal matrimonio sono nati figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con sentenza n. 127/2024 il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 02/12/2024 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate. L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, sentenza n. 127/2024 pubblicata in data 22/01/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge
6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa emessa all'esito della separazione consensuale, sopra richiamata, in base alle quali: “I coniugi vivranno separati nel mutuo reciproco rispetto, liberi di fissare, ove credano, la propria residenza, dimora e domicilio;
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno
nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 11 Ottobre 1990 nel Comune di Pompei (NA) (atto
[...] Parte_2 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Cassano All'Ionio, Anno 1990, Numero 44, Parte 2 S – C Ufficio 1) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/3/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2114 Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Ugo Anelo
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 11 Ottobre 1990 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Pompei (NA) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Cassano
All'Ionio, Anno 1990, Numero 44, Parte 2 S – C Ufficio 1); dal matrimonio sono nati figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con sentenza n. 127/2024 il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 02/12/2024 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate. L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, sentenza n. 127/2024 pubblicata in data 22/01/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge
6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa emessa all'esito della separazione consensuale, sopra richiamata, in base alle quali: “I coniugi vivranno separati nel mutuo reciproco rispetto, liberi di fissare, ove credano, la propria residenza, dimora e domicilio;
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno
nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 11 Ottobre 1990 nel Comune di Pompei (NA) (atto
[...] Parte_2 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Cassano All'Ionio, Anno 1990, Numero 44, Parte 2 S – C Ufficio 1) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/3/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola