Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2164/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2164/2023, introdotta da:
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DEL BOCA Flavia e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
nata in [...] il [...], c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“che l'Ill.mo Tribunale di Novara, previa comparizione personale dei genitori, Voglia disciplinare l'affidamento del figlio minore , le modalità dei rapporti con ciascun genitore e il correlato diritto di mantenimento come segue: Per_1
- disporre che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio Persona_2 separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione residenziale anagrafica del bambino verrà trasferita presso il padre nell'abitazione che lo stessa andrà a locare nel Comune di Borgomanero o in Comuni limitrofi. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso. I genitori s'impegnano ad assicurare al minore il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e si impegnano reciprocamente a garantire la sua cura, educazione, istruzione ed assistenza morale;
Pag. 1
- disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di quando l'avrà con sé ovvero, se del Per_1 caso, porre a carico del genitore non collocatario l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario nella misura ritenuta di giustizia;
- disporre che le spese straordinarie per il figlio, di seguito specificate come da Protocollo in uso al Tribunale di Novara, siano suddivise tra i genitori al 50% ciascuno:
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa - buoni pasto;
• spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico);
• spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze c) abbigliamento stagionale e/o sportivo e/o di utilizzo non quotidiano;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
- disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte del Borgomanero e del minore da parte della NPI CP_3
ASL Novara per gli interventi di competenza Con il favore di spese e compensi in caso di opposizione
In via istruttoria:
- disporre l'acquisizione di relazione aggiornata sul nucleo familiare e sul minore da parte di Controparte_4
- disporre, se del caso, CTU psicologica sui genitori."
* Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 26.10.2023, adiva il Tribunale di Novara per Controparte_1 chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , nato Per_1 in data 13.02.2015 dalla relazione more uxorio con Controparte_2
Parte ricorrente rappresentava, che fin dall'inizio della relazione con , la coppia CP_2 incontrava difficoltà legate alla situazione di disagio psichico della donna. Tant'è che ancor prima della nascita di , la resistente più volte subiva trattamenti sanitari obbligatori e veniva Per_1
Pag. 2 dimessa con diagnosi di “alterazioni comportamentali in soggetto borderline” e con la prescrizione di recarsi al CSM competente per territorio per una presa in carico, invito che però non è mai stato accolto. Evidenziava il ricorrente come, a seguito della nascita del figlio, la situazione si aggravava tanto che in accordo con faceva rientro in Bielorussia per alcuni mesi. CP_2 CP_1
Parte ricorrente rappresentava che al rientro della resistente le parti ripristinavano una mera coabitazione e che la gestione del minore rimaneva delegata esclusivamente al padre. Successivamente, dopo aver subito uno sfratto, il nucleo familiare veniva inserito in un progetto di
“housing sociale” e collocato in un'abitazione del a Pogno. Controparte_4
Il ricorrente rappresentava di aver iniziato un percorso di collaborazione con il , Controparte_4 nonostante le resistenze da parte di . CP_2
Dichiarava, altresì, di aver intrapreso dall'anno 2022 una nuova relazione. Parte attrice ha, quindi, dapprima chiesto l'affido condiviso del minore, salvo poi ritenere maggiormente tutelante per il minore, sulla scorta delle relazioni acquisite, un affidamento esclusivo dello stesso al padre. Precisava, infine, di essere alla ricerca di un impiego stabile. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 1 febbraio 2024, si è proceduto all'interrogatorio libero di parte ricorrente, che ha dichiarato: “io mi sono sempre dedicato a mio figlio, ho sacrificato anche il lavoro per lui;
adesso mi sto attivando per trovare una nuova occupazione;
attualmente faccio lavoretti come elettricista;
non ho depositato dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni;
ho percepito il reddito di cittadinanza fino alla fine dello scorso settembre, adesso ho fatto la domanda per i nuovi sussidi;
ho un conto corrente postale, ho la Postepay. La madre attualmente alterna momenti di presenza nella casa di Pogno a momenti in cui non si sa dove sia;
quando ci trasferiremo a Borgomanero lei non vivrà più con noi e non so come si organizzerà. La madre vede il bambino, lo va a prendere ogni tanto a scuola su mio accordo, anche se io devo controllare perché non è affidabile. Mi va bene che mio figlio continui ad avere un rapporto con la madre, purché lei abbia un supporto psicologico. Preferirei che sia individuato un calendario di visita con la madre, posto che adesso la frequentazione è libera ed è di difficile gestione”.
*
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 15 marzo 2024, il Giudice ha dichiarato la contumacia di parte resistente. Ha disposto l'affido esclusivo del minore al padre, con collocazione presso quest'ultimo. Ha confermato la prosecuzione dell'attività di supporto al nucleo da parte dei Servizi Sociali e la presa in carico di da parte della NPI. Per_1
* Veniva acquisita relazione aggiornata dei Servizi Sociali del , nella quale hanno Controparte_4 evidenziato come si mostrasse disinteressata al figlio: “Durante il colloquio la SI.ra CP_2
in poche occasioni, si è soffermata a parlare del figlio : ciò che è emersa è la sua grande sofferenza CP_2 Per_3 psicofisica. È apparsa stanca, demotivata e depressa”. Nelle successive convocazioni la resistente non si è più presentata (cfr. relazione del 23.09.2024). Tuttavia, i Servizi Sociali hanno rappresentato che “la SI.ra , da quando il SI. ha CP_2 CP_1 ottenuto l'affido esclusivo, si sentirebbe sollevata ed è migliorato anche il suo comportamento in casa. Cucina per tutti e trascorre del tempo con il figlio durante il giorno.” Nella relazione del 7.1.2025, i Servizi hanno poi evidenziato come il nucleo familiare continuasse a vivere presso l'housing sociale; rappresentava che la convivenza con proseguisse CP_1 CP_2
Pag. 3 in modo positivo e che la madre si occupa della casa e del bambino. Al contrario, CP_2 continuava a non presentarsi ai colloqui con il Servizio Sociale.
rappresentava, altresì, l'intervenuta fine della relazione con la sua precedente compagna. CP_1 Parte Gli educatori del hanno segnalato un comportamento consono ed adeguato di . Per_1
Nella medesima relazione i Servizi hanno osservato che “si ritiene opportuno a favore del minore mantenere la presa in carico presso il Servizio di NPI, spazio a lui riservato per elaborare le vicende familiari”. Hanno rappresentato, infine, che i genitori del minore continuano a coabitare. Sono state altresì acquisite le relazioni del Servizio NPI che hanno evidenziato come il minore soffra del comportamento materno, in quanto la madre si allontana dall'abitazione e, soprattutto in passato, ha prestato scarsa attenzione ai bisogni del figlio.
*
2. Sul regime di affidamento e collocamento Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non
Pag. 4 affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Nel caso di specie, il Collegio ritiene, in continuità con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., che debba essere disposto l'affido esclusivo di al padre, con collocamento prevalente presso il Per_1 ricorrente. Ed invero, a fronte dell'età del minore, di appena dieci anni, appare maggiormente rispondente all'interesse del bambino mantenere un rapporto privilegiato con la figura paterna, non essendo peraltro emerse circostanze tali da ritenersi inadeguato all'accudimento del figlio. In particolare, per quanto concerne il ricorrente è formulabile un giudizio positivo circa le sue capacità genitoriali;
l'uomo si è sempre preso cura del figlio, colmando le lacune lasciate dalla figura materna. si è sempre presentato puntuale ai colloqui sia con i Servizi Sociali che con il CP_1
Servizio NPI, dimostrando sia piena consapevolezza delle necessità del figlio sia una adeguata capacità genitoriale. Non è emerso, dunque, alcun elemento di allarme in ordine al rapporto tra il minore e il padre, il quale è in grado di prendersi cura del figlio in tutti gli aspetti. Per quanto concerne, invece, parte resistente, deve osservarsi quanto segue. La donna, che neppure si è costituita in giudizio, scegliendo di non contestare le allegazioni avversarie e assumendo un contegno processuale di disinteresse, non risulta essersi mai interessata, né da un punto di vista spirituale che materiale, alla vita del minore, neppure contribuendo al mantenimento. Peraltro, da quanto riferito dai Servizi Sociali la resistente non si presenta neanche ai colloqui proposti. Le allegazioni del ricorrente circa le carenze della figura genitoriale materna sono, dunque, confermate dagli interventi effettuati dai Servizi Sociali che attestano in modo inequivoco come la donna non solo non sia consapevole dei bisogni primari del minore ma neppure mostra particolare interesse per il benessere dello stesso. Non è quindi formulabile un giudizio prognostico positivo in ordine alle capacità genitoriali e di accudimento primario della donna.
Alla luce di ciò, ritiene il Collegio che un affidamento condiviso ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per il minore e contrario al suo interesse, non apparendo la madre come dotata di sufficienti capacità genitoriali. Sulla scorta di quanto sopra ritiene il Tribunale di dover disporre l'affido esclusivo del minore al padre. Per_1
Per quanto concerne gli incontri tra la madre ed il figlio , tenuto conto della circostanza Per_1 che la madre ha mantenuto uno scarso interesse per i bisogni del figlio, che ha sofferto e soffre tutt'ora per il comportamento materno, ritiene questo Collegio di dover sospendere il diritto di visita materno, che potrà essere esercitato secondo il calendario stabilito dai Servizi Sociali, laddove la manifestasse il proprio interesse ad una serie interesse dai rapporti con il proprio CP_2 figlio.
3. Sul mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento del figlio , Per_1 minorenne, deve osservarsi quanto segue.
Pag. 5 Il ricorrente ha chiesto disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario del minore nei periodi di rispettiva permanenza ovvero, ove ritenuto opportuno, porsi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di contribuire al mantenimento nella misura ritenuta di giustizia;
quanto alle spese straordinarie, ne ha chiesto la suddivisione al 50% tra i genitori. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Entrambi i genitori risultano privi di attività lavorativa;
il ricorrente è percettore di sussidi statali. Ancora, deve evidenziarsi come il padre si faccia interamente carico del mantenimento del figlio minorenne, per il quale la madre non contribuisce né in forma diretta che indiretta. Sulla scorta di quanto sopra, considerata l'età del minore, le esigenze presumibili dello stesso e la circostanza che la totalità della cura e dell'accudimento del minore gravino sul padre, consentono di ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Stante l'affidamento esclusivo del minore, l'assegno unico dovrà essere percepito dal padre.
4. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente nella misura di € 3.809,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa;
tali spese dovranno essere versate da parte resistente all'Erario, che provvederà ad anticiparle alla parte attrice ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida in via esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso, Persona_2 prevedendo in ogni caso che le decisioni di cui all'art. 337-quater, co. 3, c.c. siano congiuntamente assunte dai genitori;
2. dispone la sospensione del diritto di visita materno sul figlio minore, che potrà essere esercitato secondo il calendario stabilito dai Servizi Sociali, laddove la CP_2 manifestasse il proprio interesse ad una serie interesse dai rapporti con il proprio figlio;
3. obbliga a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per Controparte_2 il figlio , l'importo mensile di € 150,00 da versare entro il 5 di ogni mese, con Per_1 decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
4. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
5. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 [...]
che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CP_1
c.p.a. se dovuti per legge.
Pag. 6 6. dispone che le spese di lite come liquidate al punto sub 5) siano versate da parte resistente all'Erario, che provvederà ad anticiparle alla parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 14.3.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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