Sentenza 9 luglio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7196 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Reg. comp Aula 'B' 71 96 / 9 9 REPUBBLI IN NOME DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Comp SEZIONE PRIMA CIVILE Ferretrials Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9611/97Presidente Dott. Aldo VESSIA VITRONE Consigliere Cron. 20611 Dott. Ugo Dott. RI RO MORELLI Consigliere Rep. 2906 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 04/02/99 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAL ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 196 SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3000 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: 9 LUG. 1999 il EDILIZIA PARCOVERDE SOC. COOPERATIVA a IL CANCELLIERE COOPERATIVA r.1., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 14/A, presso l'avvocato N. MAROTTA, rappresentata e TIRE 3000 CANCELLERIA difesa dall'avvocato ARNALDO MIGLINO, giusta delega a margine del ricorso;
CC185007 ricorrente
contro
DI LO AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 39, presso l'avvocato V. SABIA, rappresentato e difeso dall'avvocato DARIO MARANDINO, 1999 giusta delega a margine del controricorso;
459 -1- - resistente avverso il provvedimento della Pretura di SALERNO, Sezione distaccata di CAPACCIO, emesso il 09/07/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/02/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di accolga il ricorso, con leconsiglio, ulteriori statuizioni di legge. i -2- FATTO E DIRITTO Il Procuratore Generale presso la Cassazione co- sì ha motivato, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. la ri- chiesta di accoglimento del ricorso: "Esaminati gli atti relativi all'istanza di re- golamento di competenza avanzata, ex art. 42 c.p.C., dalla Cooperativa Edilizia Parcoverde s.r.l., in persona del suo presidente Nettuno Francesco, avver- so il provvedimento del 9.7.1997, con il quale il Pretore di Salerno, sez. distaccata di Capaccio, ha disposto la sospensione, per pregiudizialità penale, del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (emesso ad istanza della suddetta cooperativa in. virtù di una ritenuta partecipazione dell'ingiunto alla società e a titolo di importo residuo risultan- te dal piano di riparto approvato con delibera as- sembleare del 21-5-1995), proposta da Di ME RI che ha contestato il rapporto societario, de- ducendo di aver denunziato le attività truffaldine poste in essere dai rappresentanti della cooperativa e dai suoi manovratori occulti e che pendeva proce- dimento penale, presso la Procura della Repubblica di Salerno, per truffa e falso in bilancio rubricato
contro
AT RO + 2 (ex presidenti della cooperativa); 3 premesso che, sull'ambito di operatività della pregiudiziale penale, a seguito dell'entrata in vi- gore dei nuovi codici di rito, nella giurisprudenza della Suprema Corte sono emersi due indirizzi con- trastanti: il primo ritiene che, tranne alcune par- ticolari e limitate ipotesi di sospensione del pro- cesso civile previste dall'art. 75 comma 3° del nuo- vo codice di procedura penale (giudizio civile aven- S te ad oggetto l'azione riparatoria per la restitu- zione ed il risarcimento del danno), il processo ci- vile deve proseguire il suo Corso senza essere in- fluenzato dal processo penale e il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotto il giudizio (Cass.n.7178 del 1997, Cass.n.3992 del 1997, Cass.n. 1501 del 1996); il secondo, invece, sostiene che, a parte le ipotesi disciplinare dell'art. 75 la sospensione del giudizio civile ex c.p.p., art.295 c.p.c. per la pregiudizialità penale è retta (ex art.211 norme att., coord, e trans.c.p.p.) dal principio della prevenzione della possibile contrad- dittorietà di giudicato, sicché la sospensione del giudizio pregiudicato è condizionata alla ricorrenza della duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza e dell'opponibilità del giudicato penale nei limiti previsti dall'art.654 c.p.p. (Cass., Sez. I, n.4179 del 1997); ritenuto che, a parere del requirente, il ri- è fondato, atteso che, anche accedendo a corso quest'ultimo indirizzo ampliativo della sfera di operatività della pregiudiziale penale, nel caso in esame la disposta sospensione del giudizio civile si appalesa illegittima per la preliminare considera- zione che non risulta provata l'identità soggettiva tra i due procedimenti né l'avvenuto esercizio dell'azione penale che postula ai sensi dell'art. 405 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio, e ciò a prescindere, stante l'efficacia assorbente di tale rilievo preliminare, dalla ravvisabilità di un ef- fettivo rapporto di pregiudizialità tra i due proce- dimenti." Il Collegio condivide le esposte argomentazioni. Il ricorso deve essere accolto, il provvedimento im- pugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata allo stesso giudice del merito, che provve- derà anche nelle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedi- mento impugnato e rimanda la causa, anche per ie 5 spese, al Pretore di Salerno, Sezione distaccata di Capaccio. In Roma il 4 febbraio 1999 Il Relatore Il Presidente рей Planema CO SUPREMA DI CASSAZIONE IL COLLABORATORE DI CANCELLE a Civile Footh Luciane Brunetti) А ко Ви П MancelleriaDe для il... 9 LUG, 1999 COLLABORATORE DI CANCELIDI 109T 25 (dott. Luciana” Brunett!) 453T Heave 137. 290661Agen din 23/11/07 Art. n. Off $154. Iscritto a /France OTI 6