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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 208/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 208/2023;
promossa da:
(C.F. - ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. - ) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale C.F._2 apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Riccardo Rossi ed elettivamente domiciliati in
Perugia, via XIV Settembre n. 67, presso lo studio del difensore;
- appellanti -
Contro
(C.F. - ) e (C.F. - Controparte_1 C.F._3 CP_2
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Catagna e Cristina C.F._4
Buchetti presso il cui studio in Perugia, via Martiri dei Lager n. 58, sono elettivamente domiciliati;
pagina 1 di 13 - appellati -
e nei confronti di
(C.F. - ), residente in [...] C.F._5
2/A;
- appellato contumace -
Oggetto: azione di risoluzione di contratto preliminare di compravendita immobiliare in virtù di clausola risolutiva espressa e risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.03.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno impugnato la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 375/2023, emessa in data 4.3.2023 dal Tribunale di Perugia (resa nel proc. R.G. n.
5065/2015) e pubblicata in data 6.3.2023 con la quale, sono state rigettate le loro domande ed è stata accertata la cessazione degli effetti del contratto preliminare del 23.1.2015, 2 dichiarando, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il diritto dei promittenti venditori e di ritenere ex art. 1385 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
c.c. la caparra versata dai promissari acquirenti (€ 40.000,00) per l'acquisto del compendio immobiliare sito in loc. Fraz. di San Feliciano (PG).
Col primo motivo di appello, rubricato: “erroneità della decisione di primo grado per falsa rappresentazione dei fatti e violazione o falsa applicazione degli articoli 1175, 1374, 1375 e 1456
c.c., nella parte in cui viene respinta la domanda principale di risoluzione del contratto preliminare del 23/01/2015 in forza della clausola risolutiva espressa”, gli appellanti hanno censurato la sentenza per errata ricostruzione del fatto (capi n.
3.2 e n.
3.3 della pronuncia) laddove: aveva ritenuto che i promissari acquirenti avrebbe tenuto una condotta tale da preordinare l'inadempimento in capo ai promittenti venditori serbando un contegno volutamente inadempiente ove invece le carenze documentali erano riscontrabili alla luce dei documenti previsti all'art. 4 del contratto preliminare di compravendita;
aveva ritenuto che gli appellati non avessero violato gli obblighi posti a loro carico e derivanti dal contratto preliminare, ritenendo la non applicabilità della pagina 2 di 13 clausola risolutiva espressa per contrasto con gli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.; aveva ritenuto il loro inadempimento per non aver comunicato ai promittenti venditori se la documentazione consegnata fosse conforme agli obblighi assunti nel contratto preliminare avendo il notaio da loro incaricato risposto solo il 27.4.2015, adducendo di non essere in grado di completare quelle verifiche prima del 30.4.2015, termine essenziale fissato per la stipula del definitivo;
aveva attribuito ai promissari acquirenti compiti di spettanza dei promittenti venditori relativamente alla consegna della documentazione, ed in particolare della concessione in sanatoria n. 148 del 1986 che era stata consegnata solo l'8.4.2015 in copia semplice, mentre quella in copia conforme, era stata consegnata il 6.5.2015, oltre il termine del 30.4.2015, previsto dal preliminare;
aveva ritenuto la gravità del loro inadempimento dimenticando la portata applicativa dell'art. 1456 c.c., relativamente all'applicazione della clausola risolutiva espressa stante anche la mancata di consegna di ulteriore documentazione entro il termine stabilito.
Hanno, quindi, domandato la riforma della sentenza nel senso di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare per esclusiva responsabilità dei promittenti venditori, oltre al diritto di ricevere il doppio della caparra versata. 3
Col secondo motivo, rubricato: “falsa applicazione degli articoli 1490 e 1491 c.c. e vizio di motivazione della sentenza, con consequenziale erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui respinge la domanda di risoluzione del contratto preliminare per vizi “, hanno criticato il rigetto della domanda subordinata di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per vizi insistenti sul compendio immobiliare promesso in vendita essendo stato erroneamente accertato che non si trattasse di vizi occulti e che l'art. 2 del contratto preliminare imponesse ai promissari acquirenti di accettare il compendio immobiliare promesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava ma i tecnici da loro incaricati avevano visitato l'immobile soltanto dopo la stipula del preliminare riscontrando la presenza di gravi vizi e difetti.
Col terzo motivo, rubricato “falsa applicazione dell'art. 5 del d.m. n. 140 del 20/07/2012, come modificato dal d.m. n. 55 del 10/03/2014 e dal d.m. n. 147 del 13/08/2022, nella parte in cui liquida le spese processuali a carico del soccombente facendo riferimento ad un errato valore della causa”, hanno sostenuto che anche in caso di reiezione dei primi due motivi di gravame era errata la statuizione sulle spese essendo state liquidate in favore dei promittenti pagina 3 di 13 venditori/convenuti tenendo conto del valore della domanda principale rigettata e non della domanda riconvenzionale accolta, quando il d.m. citato disporrebbe l'inverso.
Con comparsa del 12.6.2023, ritualmente depositata, si sono costituiti in giudizio e rimanendo contumace eccependo Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., per non aver gli appellanti circoscritto il “quantum devolutum” ai capi e punti della sentenza ritenuti censurabili e sostenendo nel merito la mancanza di pregio delle critiche rivolte alla sentenza, ed in particolare di quelle vertenti sulle asserite carenze della documentazione consegnata ai promissari acquirenti in data 8.4.2015 perché questi, con il loro silenzio nel periodo intercorrente tra l'8 ed il 30.4.2015, avevano tenuto una condotta contraria a buona fede anche rispetto alla consegna della documentazione avvenuta l'8.4.2015, mentre essi appellati avevano fatto tutto il possibile per adempiere considerando che la copia autentica della concessione in sanatoria fosse pervenuta al legale della controparte con la lettera racc. a.r. ricevuta l'8.5.2015.
Hanno dedotto che: era provato che la licenza di costruzione n. 195 del 1970 fosse anche priva di allegazioni progettuali perché non esistevano;
la documentazione 4 tempestivamente consegnata agli appellanti era completa, comprensiva della domanda di agibilità; era corretta la ricostruzione delle condotte effettuata in base ai canoni di buona fede e correttezza anche connessi alla applicabilità della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.; era inesistente o invalido il diritto potestativo esercitato dai promissari acquirenti, connesso agli effetti della clausola risolutiva espressa, esercitato prima dello scadere del termine essenziale pattuito.
Hanno, infine, contestato la revisione delle spese di lite liquidate, anche per inammissibilità del motivo ex art. 342 c.p.c., perché l'articolo 5 d.m. 55/2014, consentirebbe di fare riferimento al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del Codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.3.2025.
Va anzitutto dichiarata la contumacia di perché ritualmente Controparte_3 evocato in giudizio non si è costituito.
pagina 4 di 13 L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata. È noto che sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto e soltanto quando sia possibile individuare motivazioni o profili autonomamente identificabili non viziati da genericità
è legittimo esaminarli nel merito (Cass. ord. 28.22024, n. 5293). Sicché soltanto la mancanza di indicazioni dettagliate e precise sui presunti errori della sentenza di primo grado senza riferimenti alle specifiche disposizioni violative, comporta la sua inammissibilità (cfr. Cass. ord. 26.2.2025, n. 5055).
Nel caso di specie gli appellanti hanno indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che hanno inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione, ovvero erronea ricostruzione delle fatti ed errata valutazione delle condotte inadempienti delle parti, nonché errata valutazione della rilevanza dei vizi dell'immobile promesso in vendita ed inesatta applicazione della disciplina sulla liquidazione delle spese di lite, con indicazione sia delle modifiche richieste, ovvero l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare per verificarsi delle condizioni di operatività della clausola risolutiva espressa con condanna dei promittenti venditori al pagamento del doppio della caparra 5 confirmatoria, sia delle circostanze che hanno comportato la violazione della legge, formulando le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo
Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Venendo all'esame primo motivo di appello, giova premettere che si controverte del ritenuto (e vicendevole) inadempimento al contratto preliminare di compravendita immobiliare del 23.1.2015 e, quindi, sull'imputabilità dell'inadempimento per mancata stipula dell'atto definitivo entro il 30.4.2015, espressamente indicato quale termine essenziale ex art. 6 del preliminare a fronte di una caparra confirmatoria versata da e a di € 40.000,00. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Nel preliminare si prevedeva che: la consegna dei documenti da parte dei promittenti venditori (progetti approvati relativi alle licenze di costruzione, certificato di agibilità e originale o copia conforme della concessione in sanatoria) sarebbe dovuta avvenire sempre entro il termine del 30.4.2025; la mancata consegna entro il termine previsto avrebbe dato facoltà ai promissari acquirenti di risolvere il contratto per inadempimento dei promittenti venditori ex art. 1456 c.c.
pagina 5 di 13 In ordine alla lamentata violazione dei canoni di buona fede e correttezza, forieri di un inadempimento che sarebbe imputabile al contegno dei promittenti venditori, con conseguente legittima invocazione della clausola risolutiva espressa da parte dei promissari acquirenti (art. 1456 c.c.), il primo elemento sintomatico dell'inadempimento, secondo la tesi degli appellanti, deriverebbe dalla mancata consegna della documentazione da parte dei promittenti venditori, prevista nel contratto preliminare, ovvero il progetto relativo alla licenza di costruzione n. 195 del 1970 e dell'originale (o copia conforme) della concessione in sanatoria n. 148 del 1986.
A ben guardare la raccomandata a/r indirizzata ai promittenti venditori il 30.4.2015, contestata dai riceventi con racc. 6.5.2015 (doc. n.12 della comparsa di costituzione), con la quale si informava che, stante la mancata consegna della documentazione, gli obblighi di cui al preliminare di compravendita dovevano intendersi risolti in base alla clausola risolutiva espressa, non è sottoscritta da né da Parte_1 Parte_2
(cioè i contraenti e titolari sostanziali del diritto), ma è stata sottoscritta dal
[...] legale ed inviata prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento.
L'art. 1456 c.c. prevede un'ipotesi di risoluzione espressa dagli obblighi del contratto 6 che prescinde sia da una pronuncia di accertamento giudiziale sia dall'effettivo inadempimento (1455 c.c.) ma rimane connessa all'avveramento od al mancato avveramento di una condizione. Dunque, l'istituto giuridico prescinde dalla dimostrazione della gravità o della colpevolezza dell'inadempimento. La domanda non riguarda l'accertamento della risoluzione ma, piuttosto, l'accertamento che la risoluzione sia avvenuta ipso iure, cioè automaticamente, in seguito alla dichiarazione della parte interessata di volersi avvalere della clausola.
L'espressione “entro e non oltre” contenuta nel preliminare non consente di qualificare automaticamente il termine “essenziale”, tale cioè per cui il cui mancato rispetto legittimava la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può, infatti, ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine giudiziale, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine (cfr. Cass 26.3.2018 n. 7450; Cass. 16.7.2018 n. 18835).
pagina 6 di 13 Tutto ciò nella fattispecie in questione difetta non venendo a evidenza la chiara volontà di sciogliersi dagli effetti obbligatori in caso di mancata consegna della documentazione indicata entro il termine previsto ma, anzi, la mera “facoltà” di attivare il meccanismo risolutivo previsto dall'art. 1456 c.c. Tale aspetto è deteriore all'assorbente rilievo che la manifestazione di volontà esternata dai promissari acquirenti prima della scadenza del termine attraverso la comunicazione del 30.4.2015 è inefficace e, comunque, inidonea a provocare l'accertamento richiesto a prescindere dalla valutazione sulla affettiva imputabilità dell'inadempimento.
Avendo il notaio notiziato i promittenti venditori che avrebbe esaminato la documentazione consegnata soltanto la settimana successiva, rispetto alla ricezione della loro raccomandata, dunque preannunciando che sarebbe andato oltre la scadenza del termine del 30.4.2015, i promittenti venditori non potevano che confidare nell'altrui volontà di adempiere anche per il tramite del soggetto a ciò delegato;
ciò nonostante non hanno mancato di sollecitare ulteriormente i promissari acquirenti, i quali successivamente alla stipula del contratto preliminare ed alle visite del compendio immobiliare assistiti dai propri tecnici di fiducia, avevano iniziato a manifestare sintomi 7 di silenzio e reticenza nei confronti dei promittenti venditori, salvo poi destarsi ex abrupto per inoltrare la volontà di avvalersi degli effetti della clausola risolutiva espressa in data
30.4.2015.
E allora, risulta anche dirimente il dato che la copiosa documentazione consegnata dai promittenti venditori entro la data del 30.4.2015 (ovvero dodici documenti tecnici consegnati precisamente in data 8.4.2015 con contestuale ricevuta di consegna sottoscritta: v. doc. n. 5 della comparsa di costituzione) può ritenersi sufficiente e indicativa del rispetto delle previsioni contrattuali;
invero, un documento consegnato in copia fotostatica non è certo indice di non voler adempiere o di voler raggirare l'altro contraente, ma piuttosto di inoltrare ciò che è a disposizione, e ciò tantomeno se tale documento si riveli poi conforme alla copia autentica successivamente (ma pur sempre tempestivamente) consegnata in data 6.5.2015.
Questi elementi non possono che avvalorare il mantenimento dell'interesse all'esecuzione della prestazione da parte dei promittenti venditori e conducono a ritenere la tempestività della consegna della documentazione ed anche della copia pagina 7 di 13 autentica della concessione in sanatoria n. 148 – Reg. 803/86, allegata alla comunicazione dell'6-8 maggio 2015: documento, appunto, già consegnato in copia fotostatica l'8 aprile
2015 (v. doc. n. 12 della comparsa di costituzione). Da ciò si deduce il rispetto dei canoni di buona fede e correttezza (artt. 1175, 1374, e 1375 c.c.) legati sia al preliminare sia alla stipula del contratto definitivo di compravendita, ovvero sotto forma del mantenimento all'interesse all'esecuzione della prestazione, dimostrando con essi inequivocabilmente i promittenti venditori la buona fede e la volontà di adempiere.
Cosa che invece, per quanto argomentato, non può assumersi guardando al contegno dei promissari acquirenti. Di più; i promittenti venditori proprio con riferimento alla documentazione tempestivamente consegnata ai promissari acquirenti, avevano informato (v. comunicazione del 6.5.2015: doc. n. 12 comparsa di cost.) che non esistesse alcun progetto relativo alla licenza di costruzione n. 195 del 18.8.1970.
Per quanto attiene al certificato di agibilità, nei documenti consegnati in data 8.4.2015
(doc. n. 5 della comparsa di cost.) risulta presente una domanda di agibilità (all. n.12 – doc. n.5) con dicitura “Agibilità n. ag/15/019” idoneo a costituire secondo la normativa speciale di riferimento (art. 138, l. Regione Umbria che appunto disciplina il Procedimento 8 per l'agibilità) il certificato di agibilità anche relativamente alla conformità degli impianti.
La documentazione consegnata, dunque, anche relativamente all'elenco dei documenti pattuiti, pare immeritevole di censura per incompletezza od inconferenza.
Se poi il notaio incaricato aveva confermato di poter esaminare la documentazione soltanto nella settimana successiva alla scadenza del termine previsto per l'adempimento del rogito di compravendita (doc. n.9 della comparsa di cost.), è legittimo dedurne che non fosse stato messo in condizione di utilmente fornire il proprio parere sulla documentazione consegnata proprio dai promissari acquirenti, dato il lasso di tempo apprezzabile tra la consegna della documentazione e la dichiarazione del notaio di occuparsi dell'esame della stessa per conto dei promissari acquirenti. Dunque, anche da tali elementi, il comportamento dei promissari acquirenti appare strumentale al ritrarsi delle trattative finalizzate alla stipula del definitivo di compravendita immobiliare.
Quanto al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza, dunque, la cronistoria degli eventi (vedasi anche doc.ti nn. 6,7,8 e 9 della comparsa di costituzione) dimostra che i promittenti venditori, dopo la consegna della documentazione in data 8.4.2015, si pagina 8 di 13 fossero attivati sollecitando più volte i promissari acquirenti che, invece, hanno temporeggiato ed evitato, comunque, di ribadire la volontà di voler adempiere all'acquisto del compendio immobiliare promesso, trincerandosi piuttosto dietro l'invocata clausola risolutiva espressa in più occasioni, e ciò tanto da richiedere informazioni dal notaio indicato per la stipula della compravendita, dimostrando di adempiere tempestivamente e con correttezza.
E depone anche per l'interesse al mantenimento dell'esecuzione della prestazione, quale elemento apprezzabile per rilevare la buona fede e la correttezza, l'avere i promittenti venditori sollecitato più volte in forma celere, ovvero attraverso telegrammi, notizie sulla stipula dell'atto definitivo di compravendita (v. doc. n. 10 della comparsa di costituzione).
Pertanto, avuto riguardo al rilievo per cui non è possibile per i promissari acquirenti invocare gli effetti della clausola risolutiva espressa, e precisato anche che alcun termine, seppur astrattamente “essenziale”, è tassativamente indicato nel preliminare di compravendita, nonché che la manifestazione di volontà dei contraenti consisteva in una mera facoltà slegata dalla rigorosa manifestazione della perdita di interesse a contrarre 9 ed esigere un determinato adempimento (appunto la rilevata possibilità di invocare gli effetti dell'art. 1456 c.c.), la consegna della documentazione da parte dei promittenti venditori successivamente alla data del 30.4.2015 rimane un elemento ininfluente ai fini di apprezzare quel “grave inadempimento” che rileverebbe ai fini di una positiva pronuncia di risoluzione del rapporto.
Il motivo di appello va, quindi, rigettato non esistendo i presupposti per consentire ai promissari acquirenti di domandare l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c., per esclusiva responsabilità o inadempimento dei promittenti venditori, ed essendo di contro giustificato il recesso dei promittenti venditori.
Venendo al secondo motivo di appello, si osserva che il contratto preliminare stabiliva all'art. 2:” L'immobile in oggetto viene dedotto in contratto con ogni suo annesso, connesso, adiacenza, pertinenza, accessione, uso, diritto e servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto alla parte promittente acquirente” (art. 2). L'art. 5 prevedeva invece il diritto di visitare l'immobile anche al fine di provvedere alle opere di ristrutturazione che i promissari acquirenti sarebbero stati intenzionati ad effettuare.
pagina 9 di 13 Dalla stessa c.t.p. depositata dagli appellanti si evince che gli asseriti “gravi vizi occulti” insistenti sul compendio immobiliare promesso in vendita, consistessero piuttosto in elementi ben visibili (ci si riferisce alle muffe visibili, allo stato delle mura perimetrali, al marciapiede, alla gronda: v. doc. n. 9 del fascicolo degli appellanti) che i promissari acquirenti non potevano ignorare anche prima della stipula del contratto preliminare di compravendita come si può agevolmente ricavare dalla dichiarazione dei promissari acquirenti in tal senso confluita nella proposta di acquisto (v. doc. n. 2 della comparsa di costituzione) e, comunque, anche nelle successive visite assistiti dai tecnici di fiducia, fatto questo incontestato. Di contro la c.t.p. allegata dagli appellati, si pone in netto contrasto, evidenziando il buono stato complessivo dell'immobile (strutture, intonaco, tinteggiatura, marciapiedi di porfido…), ciò che depone anche per l'abitabilità dello stesso, e per lo stato “a norma” degli impianti (v. doc. n.16 della comparsa di costituzione) dando atto il tecnico di parte anche del certificato di agibilità n. Numero_1
Assorbente, quindi, è la constatazione che le parti interessate ad acquistare il compendio immobiliare lo avessero visitato prima della stipula del preliminare ed anche successivamente numerose volte, sollevando rimostranze soltanto in data 30.4.2015 con 10 la denuncia di asseriti “gravi vizi occulti” presenti sullo stesso quando, nel contratto preliminare, era stata riportata la chiara dichiarazione di accettare il bene compravenduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava. La conseguente applicabilità dell'art. 1491 c.c. non consente l'operatività della garanzia se il compratore conosceva i vizi o gli stessi erano facilmente riconoscibili, potendo, a tutto concedere, ritenersi non rilevabili ictu oculi quelli dell'impianto elettrico, di riscaldamento e idrico- sanitario, comunque ritenuti, in senso contrario, in buone condizioni dal tecnico incaricato dai promittenti venditori, che sarebbero stati conosciuti in data 30.4.2015 per il tramite delle risultanze del tecnico a ciò incaricato.
Avvalora tale conclusione ciò, che avendo richiamato i promissari acquirenti proprio nel contratto preliminare di compravendita la volontà di procedere alla ristrutturazione dell'immobile non potessero non conoscere lo stato, pur vetusto, di alcune parti del bene.
Non è dunque, allora, una mera illazione l'osservazione per cui la domanda di risoluzione potrebbe celare piuttosto il complessivo intento dei promissari acquirenti di ritrarsi dalla stipula del definitivo di compravendita immobiliare una volta avuto il pagina 10 di 13 computo metrico estimativo dei costi per le opere di ristrutturazione proprio in data
30.4.2015 (v. doc. n. 10 del fascicolo degli appellanti).
Anche tale motivo di appello va dunque rigettato.
Il terzo motivo coglie in parte nel segno e merita accoglimento con le precisazioni che seguono.
Nella liquidazione delle spese di lite il primo Giudice ha tenuto conto del rigetto della domanda avanzata dagli appellanti/attori, relativa all'ottenimento del doppio della caparra versata (€ 80.000,00), cioè al valore della domanda principale rigettata
(disputandum) e non, invece, alla domanda riconvenzionale dei convenuti accolta con declaratoria del diritto dei convenuti a ritenere (decisum) la somma di € 40.000,00.
Posto che “nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi in favore della parte vittoriosa, occorre tener conto del valore di ciascuna domanda contrapposta perché è in ragione di ciascuna che si svolge l'attività difensiva” (cfr.
Cass.
6.2.2020 n. 2769), giova osservare anzitutto che parametrando la liquidazione esclusivamente al valore della domanda riconvenzionale accolta (decisum) senza tenere conto del valore della domanda principale rigettata (parte del disputandum), come 11 pretendono gli appellanti, si avrebbe l'assurda e illogica conseguenza che ove gli appellanti/attori fossero stati soccombenti soltanto sulla domanda principale e non anche sulla domanda riconvenzionale dei convenuti (ad esempio perché non proposta oppure rigettata) avrebbero subito una condanna alle spese parametrata ad un valore più elevata rispetto al nostro caso in cui sono risultati soccombenti, oltre che sulla domanda principale, anche sulla domanda riconvenzionale. Ciò risulta all'evidenza inconcepibile.
Tuttavia, la liquidazione operata dal primo Giudice risulta sicuramente iniqua ed esorbitante se parametrata agli interessi in gioco, al pregio dell'opera prestata, alla modesta attività difensiva espletata, ed alla totale assenza di fase istruttoria, determinata anche dalla semplicità della controversia che verte su allegazioni documentali.
Va, perciò, accolto il gravame nel senso di rideterminare gli importi liquidati dal
Tribunale in favore dei convenuti a titolo di spese legali.
In parziale riforma della sentenza impugnata la liquidazione a carico dei soccombenti e va effettuata Parte_1 Parte_2 applicando lo scaglione di riferimento ricompreso nel valore tra € 52.001 ed € 260.000,00,
pagina 11 di 13 tenuto conto del valore della caparra di € 80.000, richiesto dai promissari acquirenti soccombenti, e parametrando i compensi professionali al minimo tenendo conto non soltanto del valore di riferimento dello scaglione ma anche del non particolare importanza dell'affare, con detrazione della fase istruttoria non espletata, applicando l'aumento per la rappresentanza di più parti aventi identica posizione processuale (del
20%, ex art. 4, c.2 d.m. n. 55/2014), e confermando l'aumento del 15% giustificato dalla palese infondatezza delle domande principali e dalla palese fondatezza delle difese avversarie e delle domande riconvenzionali (art. 4, c. 8, d.m. n.55/2014).
Conseguentemente le spese di lite eventualmente medio tempore corrisposte in eccedenza dai soccombenti ai convenuti vittoriosi in esecuzione della sentenza di prime cure andranno restituite.
In ragione del rigetto del primo e del secondo motivo di appello e dell'accoglimento del terzo, le spese di appello vanno regolamentate tra le parti costituite secondo i principi di soccombenza e causalità, applicando il parametro di riferimento del compenso professionale minimo parametrato al valore della lite ricompreso tra € 52.0001 ed € 260.000,00, con aumento per la rappresentanza di più parti aventi identica posizione 12 processuale (del 20%, ex art. 4, c.2 d.m. n. 55/2014).
Le spese del grado di appello vanno dichiarate irripetibili nel rapporto processuale tra gli appellanti e l'appellato rimasto contumace. Controparte_3
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
dichiara la contumacia di Controparte_3 accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia n.
375/2023, pubblicata in data 6.3.2023, condanna e Parte_1 [...] in solido a rifondere a e Parte_2 Controparte_1 Controparte_3 [...] le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida nella minore somma di € CP_2
759,00 per esborsi, € 7.420,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del
15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge, fermo il resto, e condanna Controparte_1
e in solido a restituire a e Controparte_3 CP_2 Parte_1 [...] le somme eventualmente versate in loro favore, a tale titolo, in Parte_2
pagina 12 di 13 eccedenza;
condanna e anche in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere a e le spese di lite del presente grado di Controparte_1 CP_2 giudizio che si liquidano in € 7.480,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara irripetibili le spese del giudizio di appello nel rapporto processuale tra
[...]
e e Parte_1 Parte_2 Controparte_3
Perugia, 15.5.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
13
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 208/2023;
promossa da:
(C.F. - ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. - ) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale C.F._2 apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Riccardo Rossi ed elettivamente domiciliati in
Perugia, via XIV Settembre n. 67, presso lo studio del difensore;
- appellanti -
Contro
(C.F. - ) e (C.F. - Controparte_1 C.F._3 CP_2
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Catagna e Cristina C.F._4
Buchetti presso il cui studio in Perugia, via Martiri dei Lager n. 58, sono elettivamente domiciliati;
pagina 1 di 13 - appellati -
e nei confronti di
(C.F. - ), residente in [...] C.F._5
2/A;
- appellato contumace -
Oggetto: azione di risoluzione di contratto preliminare di compravendita immobiliare in virtù di clausola risolutiva espressa e risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.03.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno impugnato la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 375/2023, emessa in data 4.3.2023 dal Tribunale di Perugia (resa nel proc. R.G. n.
5065/2015) e pubblicata in data 6.3.2023 con la quale, sono state rigettate le loro domande ed è stata accertata la cessazione degli effetti del contratto preliminare del 23.1.2015, 2 dichiarando, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il diritto dei promittenti venditori e di ritenere ex art. 1385 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
c.c. la caparra versata dai promissari acquirenti (€ 40.000,00) per l'acquisto del compendio immobiliare sito in loc. Fraz. di San Feliciano (PG).
Col primo motivo di appello, rubricato: “erroneità della decisione di primo grado per falsa rappresentazione dei fatti e violazione o falsa applicazione degli articoli 1175, 1374, 1375 e 1456
c.c., nella parte in cui viene respinta la domanda principale di risoluzione del contratto preliminare del 23/01/2015 in forza della clausola risolutiva espressa”, gli appellanti hanno censurato la sentenza per errata ricostruzione del fatto (capi n.
3.2 e n.
3.3 della pronuncia) laddove: aveva ritenuto che i promissari acquirenti avrebbe tenuto una condotta tale da preordinare l'inadempimento in capo ai promittenti venditori serbando un contegno volutamente inadempiente ove invece le carenze documentali erano riscontrabili alla luce dei documenti previsti all'art. 4 del contratto preliminare di compravendita;
aveva ritenuto che gli appellati non avessero violato gli obblighi posti a loro carico e derivanti dal contratto preliminare, ritenendo la non applicabilità della pagina 2 di 13 clausola risolutiva espressa per contrasto con gli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.; aveva ritenuto il loro inadempimento per non aver comunicato ai promittenti venditori se la documentazione consegnata fosse conforme agli obblighi assunti nel contratto preliminare avendo il notaio da loro incaricato risposto solo il 27.4.2015, adducendo di non essere in grado di completare quelle verifiche prima del 30.4.2015, termine essenziale fissato per la stipula del definitivo;
aveva attribuito ai promissari acquirenti compiti di spettanza dei promittenti venditori relativamente alla consegna della documentazione, ed in particolare della concessione in sanatoria n. 148 del 1986 che era stata consegnata solo l'8.4.2015 in copia semplice, mentre quella in copia conforme, era stata consegnata il 6.5.2015, oltre il termine del 30.4.2015, previsto dal preliminare;
aveva ritenuto la gravità del loro inadempimento dimenticando la portata applicativa dell'art. 1456 c.c., relativamente all'applicazione della clausola risolutiva espressa stante anche la mancata di consegna di ulteriore documentazione entro il termine stabilito.
Hanno, quindi, domandato la riforma della sentenza nel senso di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare per esclusiva responsabilità dei promittenti venditori, oltre al diritto di ricevere il doppio della caparra versata. 3
Col secondo motivo, rubricato: “falsa applicazione degli articoli 1490 e 1491 c.c. e vizio di motivazione della sentenza, con consequenziale erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui respinge la domanda di risoluzione del contratto preliminare per vizi “, hanno criticato il rigetto della domanda subordinata di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per vizi insistenti sul compendio immobiliare promesso in vendita essendo stato erroneamente accertato che non si trattasse di vizi occulti e che l'art. 2 del contratto preliminare imponesse ai promissari acquirenti di accettare il compendio immobiliare promesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava ma i tecnici da loro incaricati avevano visitato l'immobile soltanto dopo la stipula del preliminare riscontrando la presenza di gravi vizi e difetti.
Col terzo motivo, rubricato “falsa applicazione dell'art. 5 del d.m. n. 140 del 20/07/2012, come modificato dal d.m. n. 55 del 10/03/2014 e dal d.m. n. 147 del 13/08/2022, nella parte in cui liquida le spese processuali a carico del soccombente facendo riferimento ad un errato valore della causa”, hanno sostenuto che anche in caso di reiezione dei primi due motivi di gravame era errata la statuizione sulle spese essendo state liquidate in favore dei promittenti pagina 3 di 13 venditori/convenuti tenendo conto del valore della domanda principale rigettata e non della domanda riconvenzionale accolta, quando il d.m. citato disporrebbe l'inverso.
Con comparsa del 12.6.2023, ritualmente depositata, si sono costituiti in giudizio e rimanendo contumace eccependo Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., per non aver gli appellanti circoscritto il “quantum devolutum” ai capi e punti della sentenza ritenuti censurabili e sostenendo nel merito la mancanza di pregio delle critiche rivolte alla sentenza, ed in particolare di quelle vertenti sulle asserite carenze della documentazione consegnata ai promissari acquirenti in data 8.4.2015 perché questi, con il loro silenzio nel periodo intercorrente tra l'8 ed il 30.4.2015, avevano tenuto una condotta contraria a buona fede anche rispetto alla consegna della documentazione avvenuta l'8.4.2015, mentre essi appellati avevano fatto tutto il possibile per adempiere considerando che la copia autentica della concessione in sanatoria fosse pervenuta al legale della controparte con la lettera racc. a.r. ricevuta l'8.5.2015.
Hanno dedotto che: era provato che la licenza di costruzione n. 195 del 1970 fosse anche priva di allegazioni progettuali perché non esistevano;
la documentazione 4 tempestivamente consegnata agli appellanti era completa, comprensiva della domanda di agibilità; era corretta la ricostruzione delle condotte effettuata in base ai canoni di buona fede e correttezza anche connessi alla applicabilità della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.; era inesistente o invalido il diritto potestativo esercitato dai promissari acquirenti, connesso agli effetti della clausola risolutiva espressa, esercitato prima dello scadere del termine essenziale pattuito.
Hanno, infine, contestato la revisione delle spese di lite liquidate, anche per inammissibilità del motivo ex art. 342 c.p.c., perché l'articolo 5 d.m. 55/2014, consentirebbe di fare riferimento al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del Codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.3.2025.
Va anzitutto dichiarata la contumacia di perché ritualmente Controparte_3 evocato in giudizio non si è costituito.
pagina 4 di 13 L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata. È noto che sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto e soltanto quando sia possibile individuare motivazioni o profili autonomamente identificabili non viziati da genericità
è legittimo esaminarli nel merito (Cass. ord. 28.22024, n. 5293). Sicché soltanto la mancanza di indicazioni dettagliate e precise sui presunti errori della sentenza di primo grado senza riferimenti alle specifiche disposizioni violative, comporta la sua inammissibilità (cfr. Cass. ord. 26.2.2025, n. 5055).
Nel caso di specie gli appellanti hanno indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che hanno inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione, ovvero erronea ricostruzione delle fatti ed errata valutazione delle condotte inadempienti delle parti, nonché errata valutazione della rilevanza dei vizi dell'immobile promesso in vendita ed inesatta applicazione della disciplina sulla liquidazione delle spese di lite, con indicazione sia delle modifiche richieste, ovvero l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare per verificarsi delle condizioni di operatività della clausola risolutiva espressa con condanna dei promittenti venditori al pagamento del doppio della caparra 5 confirmatoria, sia delle circostanze che hanno comportato la violazione della legge, formulando le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo
Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Venendo all'esame primo motivo di appello, giova premettere che si controverte del ritenuto (e vicendevole) inadempimento al contratto preliminare di compravendita immobiliare del 23.1.2015 e, quindi, sull'imputabilità dell'inadempimento per mancata stipula dell'atto definitivo entro il 30.4.2015, espressamente indicato quale termine essenziale ex art. 6 del preliminare a fronte di una caparra confirmatoria versata da e a di € 40.000,00. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Nel preliminare si prevedeva che: la consegna dei documenti da parte dei promittenti venditori (progetti approvati relativi alle licenze di costruzione, certificato di agibilità e originale o copia conforme della concessione in sanatoria) sarebbe dovuta avvenire sempre entro il termine del 30.4.2025; la mancata consegna entro il termine previsto avrebbe dato facoltà ai promissari acquirenti di risolvere il contratto per inadempimento dei promittenti venditori ex art. 1456 c.c.
pagina 5 di 13 In ordine alla lamentata violazione dei canoni di buona fede e correttezza, forieri di un inadempimento che sarebbe imputabile al contegno dei promittenti venditori, con conseguente legittima invocazione della clausola risolutiva espressa da parte dei promissari acquirenti (art. 1456 c.c.), il primo elemento sintomatico dell'inadempimento, secondo la tesi degli appellanti, deriverebbe dalla mancata consegna della documentazione da parte dei promittenti venditori, prevista nel contratto preliminare, ovvero il progetto relativo alla licenza di costruzione n. 195 del 1970 e dell'originale (o copia conforme) della concessione in sanatoria n. 148 del 1986.
A ben guardare la raccomandata a/r indirizzata ai promittenti venditori il 30.4.2015, contestata dai riceventi con racc. 6.5.2015 (doc. n.12 della comparsa di costituzione), con la quale si informava che, stante la mancata consegna della documentazione, gli obblighi di cui al preliminare di compravendita dovevano intendersi risolti in base alla clausola risolutiva espressa, non è sottoscritta da né da Parte_1 Parte_2
(cioè i contraenti e titolari sostanziali del diritto), ma è stata sottoscritta dal
[...] legale ed inviata prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento.
L'art. 1456 c.c. prevede un'ipotesi di risoluzione espressa dagli obblighi del contratto 6 che prescinde sia da una pronuncia di accertamento giudiziale sia dall'effettivo inadempimento (1455 c.c.) ma rimane connessa all'avveramento od al mancato avveramento di una condizione. Dunque, l'istituto giuridico prescinde dalla dimostrazione della gravità o della colpevolezza dell'inadempimento. La domanda non riguarda l'accertamento della risoluzione ma, piuttosto, l'accertamento che la risoluzione sia avvenuta ipso iure, cioè automaticamente, in seguito alla dichiarazione della parte interessata di volersi avvalere della clausola.
L'espressione “entro e non oltre” contenuta nel preliminare non consente di qualificare automaticamente il termine “essenziale”, tale cioè per cui il cui mancato rispetto legittimava la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può, infatti, ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine giudiziale, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine (cfr. Cass 26.3.2018 n. 7450; Cass. 16.7.2018 n. 18835).
pagina 6 di 13 Tutto ciò nella fattispecie in questione difetta non venendo a evidenza la chiara volontà di sciogliersi dagli effetti obbligatori in caso di mancata consegna della documentazione indicata entro il termine previsto ma, anzi, la mera “facoltà” di attivare il meccanismo risolutivo previsto dall'art. 1456 c.c. Tale aspetto è deteriore all'assorbente rilievo che la manifestazione di volontà esternata dai promissari acquirenti prima della scadenza del termine attraverso la comunicazione del 30.4.2015 è inefficace e, comunque, inidonea a provocare l'accertamento richiesto a prescindere dalla valutazione sulla affettiva imputabilità dell'inadempimento.
Avendo il notaio notiziato i promittenti venditori che avrebbe esaminato la documentazione consegnata soltanto la settimana successiva, rispetto alla ricezione della loro raccomandata, dunque preannunciando che sarebbe andato oltre la scadenza del termine del 30.4.2015, i promittenti venditori non potevano che confidare nell'altrui volontà di adempiere anche per il tramite del soggetto a ciò delegato;
ciò nonostante non hanno mancato di sollecitare ulteriormente i promissari acquirenti, i quali successivamente alla stipula del contratto preliminare ed alle visite del compendio immobiliare assistiti dai propri tecnici di fiducia, avevano iniziato a manifestare sintomi 7 di silenzio e reticenza nei confronti dei promittenti venditori, salvo poi destarsi ex abrupto per inoltrare la volontà di avvalersi degli effetti della clausola risolutiva espressa in data
30.4.2015.
E allora, risulta anche dirimente il dato che la copiosa documentazione consegnata dai promittenti venditori entro la data del 30.4.2015 (ovvero dodici documenti tecnici consegnati precisamente in data 8.4.2015 con contestuale ricevuta di consegna sottoscritta: v. doc. n. 5 della comparsa di costituzione) può ritenersi sufficiente e indicativa del rispetto delle previsioni contrattuali;
invero, un documento consegnato in copia fotostatica non è certo indice di non voler adempiere o di voler raggirare l'altro contraente, ma piuttosto di inoltrare ciò che è a disposizione, e ciò tantomeno se tale documento si riveli poi conforme alla copia autentica successivamente (ma pur sempre tempestivamente) consegnata in data 6.5.2015.
Questi elementi non possono che avvalorare il mantenimento dell'interesse all'esecuzione della prestazione da parte dei promittenti venditori e conducono a ritenere la tempestività della consegna della documentazione ed anche della copia pagina 7 di 13 autentica della concessione in sanatoria n. 148 – Reg. 803/86, allegata alla comunicazione dell'6-8 maggio 2015: documento, appunto, già consegnato in copia fotostatica l'8 aprile
2015 (v. doc. n. 12 della comparsa di costituzione). Da ciò si deduce il rispetto dei canoni di buona fede e correttezza (artt. 1175, 1374, e 1375 c.c.) legati sia al preliminare sia alla stipula del contratto definitivo di compravendita, ovvero sotto forma del mantenimento all'interesse all'esecuzione della prestazione, dimostrando con essi inequivocabilmente i promittenti venditori la buona fede e la volontà di adempiere.
Cosa che invece, per quanto argomentato, non può assumersi guardando al contegno dei promissari acquirenti. Di più; i promittenti venditori proprio con riferimento alla documentazione tempestivamente consegnata ai promissari acquirenti, avevano informato (v. comunicazione del 6.5.2015: doc. n. 12 comparsa di cost.) che non esistesse alcun progetto relativo alla licenza di costruzione n. 195 del 18.8.1970.
Per quanto attiene al certificato di agibilità, nei documenti consegnati in data 8.4.2015
(doc. n. 5 della comparsa di cost.) risulta presente una domanda di agibilità (all. n.12 – doc. n.5) con dicitura “Agibilità n. ag/15/019” idoneo a costituire secondo la normativa speciale di riferimento (art. 138, l. Regione Umbria che appunto disciplina il Procedimento 8 per l'agibilità) il certificato di agibilità anche relativamente alla conformità degli impianti.
La documentazione consegnata, dunque, anche relativamente all'elenco dei documenti pattuiti, pare immeritevole di censura per incompletezza od inconferenza.
Se poi il notaio incaricato aveva confermato di poter esaminare la documentazione soltanto nella settimana successiva alla scadenza del termine previsto per l'adempimento del rogito di compravendita (doc. n.9 della comparsa di cost.), è legittimo dedurne che non fosse stato messo in condizione di utilmente fornire il proprio parere sulla documentazione consegnata proprio dai promissari acquirenti, dato il lasso di tempo apprezzabile tra la consegna della documentazione e la dichiarazione del notaio di occuparsi dell'esame della stessa per conto dei promissari acquirenti. Dunque, anche da tali elementi, il comportamento dei promissari acquirenti appare strumentale al ritrarsi delle trattative finalizzate alla stipula del definitivo di compravendita immobiliare.
Quanto al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza, dunque, la cronistoria degli eventi (vedasi anche doc.ti nn. 6,7,8 e 9 della comparsa di costituzione) dimostra che i promittenti venditori, dopo la consegna della documentazione in data 8.4.2015, si pagina 8 di 13 fossero attivati sollecitando più volte i promissari acquirenti che, invece, hanno temporeggiato ed evitato, comunque, di ribadire la volontà di voler adempiere all'acquisto del compendio immobiliare promesso, trincerandosi piuttosto dietro l'invocata clausola risolutiva espressa in più occasioni, e ciò tanto da richiedere informazioni dal notaio indicato per la stipula della compravendita, dimostrando di adempiere tempestivamente e con correttezza.
E depone anche per l'interesse al mantenimento dell'esecuzione della prestazione, quale elemento apprezzabile per rilevare la buona fede e la correttezza, l'avere i promittenti venditori sollecitato più volte in forma celere, ovvero attraverso telegrammi, notizie sulla stipula dell'atto definitivo di compravendita (v. doc. n. 10 della comparsa di costituzione).
Pertanto, avuto riguardo al rilievo per cui non è possibile per i promissari acquirenti invocare gli effetti della clausola risolutiva espressa, e precisato anche che alcun termine, seppur astrattamente “essenziale”, è tassativamente indicato nel preliminare di compravendita, nonché che la manifestazione di volontà dei contraenti consisteva in una mera facoltà slegata dalla rigorosa manifestazione della perdita di interesse a contrarre 9 ed esigere un determinato adempimento (appunto la rilevata possibilità di invocare gli effetti dell'art. 1456 c.c.), la consegna della documentazione da parte dei promittenti venditori successivamente alla data del 30.4.2015 rimane un elemento ininfluente ai fini di apprezzare quel “grave inadempimento” che rileverebbe ai fini di una positiva pronuncia di risoluzione del rapporto.
Il motivo di appello va, quindi, rigettato non esistendo i presupposti per consentire ai promissari acquirenti di domandare l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c., per esclusiva responsabilità o inadempimento dei promittenti venditori, ed essendo di contro giustificato il recesso dei promittenti venditori.
Venendo al secondo motivo di appello, si osserva che il contratto preliminare stabiliva all'art. 2:” L'immobile in oggetto viene dedotto in contratto con ogni suo annesso, connesso, adiacenza, pertinenza, accessione, uso, diritto e servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto alla parte promittente acquirente” (art. 2). L'art. 5 prevedeva invece il diritto di visitare l'immobile anche al fine di provvedere alle opere di ristrutturazione che i promissari acquirenti sarebbero stati intenzionati ad effettuare.
pagina 9 di 13 Dalla stessa c.t.p. depositata dagli appellanti si evince che gli asseriti “gravi vizi occulti” insistenti sul compendio immobiliare promesso in vendita, consistessero piuttosto in elementi ben visibili (ci si riferisce alle muffe visibili, allo stato delle mura perimetrali, al marciapiede, alla gronda: v. doc. n. 9 del fascicolo degli appellanti) che i promissari acquirenti non potevano ignorare anche prima della stipula del contratto preliminare di compravendita come si può agevolmente ricavare dalla dichiarazione dei promissari acquirenti in tal senso confluita nella proposta di acquisto (v. doc. n. 2 della comparsa di costituzione) e, comunque, anche nelle successive visite assistiti dai tecnici di fiducia, fatto questo incontestato. Di contro la c.t.p. allegata dagli appellati, si pone in netto contrasto, evidenziando il buono stato complessivo dell'immobile (strutture, intonaco, tinteggiatura, marciapiedi di porfido…), ciò che depone anche per l'abitabilità dello stesso, e per lo stato “a norma” degli impianti (v. doc. n.16 della comparsa di costituzione) dando atto il tecnico di parte anche del certificato di agibilità n. Numero_1
Assorbente, quindi, è la constatazione che le parti interessate ad acquistare il compendio immobiliare lo avessero visitato prima della stipula del preliminare ed anche successivamente numerose volte, sollevando rimostranze soltanto in data 30.4.2015 con 10 la denuncia di asseriti “gravi vizi occulti” presenti sullo stesso quando, nel contratto preliminare, era stata riportata la chiara dichiarazione di accettare il bene compravenduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava. La conseguente applicabilità dell'art. 1491 c.c. non consente l'operatività della garanzia se il compratore conosceva i vizi o gli stessi erano facilmente riconoscibili, potendo, a tutto concedere, ritenersi non rilevabili ictu oculi quelli dell'impianto elettrico, di riscaldamento e idrico- sanitario, comunque ritenuti, in senso contrario, in buone condizioni dal tecnico incaricato dai promittenti venditori, che sarebbero stati conosciuti in data 30.4.2015 per il tramite delle risultanze del tecnico a ciò incaricato.
Avvalora tale conclusione ciò, che avendo richiamato i promissari acquirenti proprio nel contratto preliminare di compravendita la volontà di procedere alla ristrutturazione dell'immobile non potessero non conoscere lo stato, pur vetusto, di alcune parti del bene.
Non è dunque, allora, una mera illazione l'osservazione per cui la domanda di risoluzione potrebbe celare piuttosto il complessivo intento dei promissari acquirenti di ritrarsi dalla stipula del definitivo di compravendita immobiliare una volta avuto il pagina 10 di 13 computo metrico estimativo dei costi per le opere di ristrutturazione proprio in data
30.4.2015 (v. doc. n. 10 del fascicolo degli appellanti).
Anche tale motivo di appello va dunque rigettato.
Il terzo motivo coglie in parte nel segno e merita accoglimento con le precisazioni che seguono.
Nella liquidazione delle spese di lite il primo Giudice ha tenuto conto del rigetto della domanda avanzata dagli appellanti/attori, relativa all'ottenimento del doppio della caparra versata (€ 80.000,00), cioè al valore della domanda principale rigettata
(disputandum) e non, invece, alla domanda riconvenzionale dei convenuti accolta con declaratoria del diritto dei convenuti a ritenere (decisum) la somma di € 40.000,00.
Posto che “nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi in favore della parte vittoriosa, occorre tener conto del valore di ciascuna domanda contrapposta perché è in ragione di ciascuna che si svolge l'attività difensiva” (cfr.
Cass.
6.2.2020 n. 2769), giova osservare anzitutto che parametrando la liquidazione esclusivamente al valore della domanda riconvenzionale accolta (decisum) senza tenere conto del valore della domanda principale rigettata (parte del disputandum), come 11 pretendono gli appellanti, si avrebbe l'assurda e illogica conseguenza che ove gli appellanti/attori fossero stati soccombenti soltanto sulla domanda principale e non anche sulla domanda riconvenzionale dei convenuti (ad esempio perché non proposta oppure rigettata) avrebbero subito una condanna alle spese parametrata ad un valore più elevata rispetto al nostro caso in cui sono risultati soccombenti, oltre che sulla domanda principale, anche sulla domanda riconvenzionale. Ciò risulta all'evidenza inconcepibile.
Tuttavia, la liquidazione operata dal primo Giudice risulta sicuramente iniqua ed esorbitante se parametrata agli interessi in gioco, al pregio dell'opera prestata, alla modesta attività difensiva espletata, ed alla totale assenza di fase istruttoria, determinata anche dalla semplicità della controversia che verte su allegazioni documentali.
Va, perciò, accolto il gravame nel senso di rideterminare gli importi liquidati dal
Tribunale in favore dei convenuti a titolo di spese legali.
In parziale riforma della sentenza impugnata la liquidazione a carico dei soccombenti e va effettuata Parte_1 Parte_2 applicando lo scaglione di riferimento ricompreso nel valore tra € 52.001 ed € 260.000,00,
pagina 11 di 13 tenuto conto del valore della caparra di € 80.000, richiesto dai promissari acquirenti soccombenti, e parametrando i compensi professionali al minimo tenendo conto non soltanto del valore di riferimento dello scaglione ma anche del non particolare importanza dell'affare, con detrazione della fase istruttoria non espletata, applicando l'aumento per la rappresentanza di più parti aventi identica posizione processuale (del
20%, ex art. 4, c.2 d.m. n. 55/2014), e confermando l'aumento del 15% giustificato dalla palese infondatezza delle domande principali e dalla palese fondatezza delle difese avversarie e delle domande riconvenzionali (art. 4, c. 8, d.m. n.55/2014).
Conseguentemente le spese di lite eventualmente medio tempore corrisposte in eccedenza dai soccombenti ai convenuti vittoriosi in esecuzione della sentenza di prime cure andranno restituite.
In ragione del rigetto del primo e del secondo motivo di appello e dell'accoglimento del terzo, le spese di appello vanno regolamentate tra le parti costituite secondo i principi di soccombenza e causalità, applicando il parametro di riferimento del compenso professionale minimo parametrato al valore della lite ricompreso tra € 52.0001 ed € 260.000,00, con aumento per la rappresentanza di più parti aventi identica posizione 12 processuale (del 20%, ex art. 4, c.2 d.m. n. 55/2014).
Le spese del grado di appello vanno dichiarate irripetibili nel rapporto processuale tra gli appellanti e l'appellato rimasto contumace. Controparte_3
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
dichiara la contumacia di Controparte_3 accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia n.
375/2023, pubblicata in data 6.3.2023, condanna e Parte_1 [...] in solido a rifondere a e Parte_2 Controparte_1 Controparte_3 [...] le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida nella minore somma di € CP_2
759,00 per esborsi, € 7.420,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del
15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge, fermo il resto, e condanna Controparte_1
e in solido a restituire a e Controparte_3 CP_2 Parte_1 [...] le somme eventualmente versate in loro favore, a tale titolo, in Parte_2
pagina 12 di 13 eccedenza;
condanna e anche in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
a rifondere a e le spese di lite del presente grado di Controparte_1 CP_2 giudizio che si liquidano in € 7.480,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara irripetibili le spese del giudizio di appello nel rapporto processuale tra
[...]
e e Parte_1 Parte_2 Controparte_3
Perugia, 15.5.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
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