Art. 2.
L'Ispettorato provinciale del lavoro e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, esistenti in Campobasso, assumono la denominazione, rispettivamente, di Ispettorato regionale del lavoro e di Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
L'Ispettorato provinciale del lavoro e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, esistenti in Campobasso, assumono la denominazione, rispettivamente, di Ispettorato regionale del lavoro e di Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.