CA
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 993/2022
La Corte di Appello di Ancona - Sezione Imprese - composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 993/2022 e promossa con atto di citazione
DA
con sede in Serra San Quirico (AN), Via Leonardo da Vinci 1, P. IVA Parte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetta Cartella di Milano e Parte_2
FedericaSorrentino di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio diquest'ultima in Via Menicucci 3, 6012
APPELLANTE
CONTRO (C.F./P.I.: ) con sede legale in Genga Controparte_1 P.IVA_2
(AN) frazione – 60040, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. CP_1 [...]
rappresentata e difesa, dagli avv.ti Marco Bianchi, Manuela D'Angelo e Pt_3
Lorenzo Chiodoni del foro di Ancona ed elettivamente domiciliata, unitamente ai propri procuratori, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Chiodoni in Ancona, Corso
Garibaldi, 119.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di ANCONA - Sezione Specializzata in materia d'Impresa - n. 376/2022, pubblicata il 21 marzo 2022 non notificata.
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 376/2022 pubblicata in data 21.03.2022 il Tribunale di ANCONA -
Sezione Specializzata in materia d'Impresa rigettava sia la domanda avanzata da Pt_1
che la domanda riconvenzionale della convenuta
[...] Controparte_1
La causa traeva origine dall'azione intrapresa da avverso Parte_1 [...]
, per la violazione dei diritti anteriori sul marchio e sul relativo CP_1 CP_2
segno distintivo;
allegava la società attrice che il marchio “Terme di Frasassi” della
, registrato in data 16.2.2018 con il numero 3032317000009837 e CP_1 CP_1 composto dall'elemento verbale “Terme di Frasassi” accompagnato da un segno grafico, integrava contraffazione del marchio registrato n.302015000029884 (e successivo rinnovo n. 362015000034265) utilizzato dalla per Parte_1 contraddistinguere l'acqua minerale estratta dalla sorgente in località la CP_2
società attrice chiedeva pertanto la nullità del marchio Terme di Frasassi, la cessazione della prosecuzione dell'utilizzo del marchio, il risarcimento del danno;
la società convenuta contrastava in fatto e in diritto l'iniziativa dell'attrice ed avanzava domanda riconvenzionale di declaratoria di nullità dei marchi registrati dalla . CP_2 Parte_1
pag. 2/10 La causa veniva istruita documentalmente e all'esito della precisazione delle conclusioni e del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., trattenuta in decisione.
Per quanto di interesse, il Tribunale di prime cure:
- ha ritenuto che il marchio di cui si chiedeva tutela fosse un “marchio debole che si limita all'indicazione di una località geografica, senza che l'attività dell'imprenditore o il frutto del suo ingegno nella creazione del prodotto possano aggiungere elementi chiaramente distintivi ed individualizzanti e senza che la fantasia possa sopperire a detta carenza…” atteso che “ l'attività imprenditoriale si caratterizza, in questo caso, non per l'originalità dello sforzo creativo imprenditoriale, ma proprio per l'assenza di qualsivoglia intervento sul prodotto da parte del titolare che, infatti, si limita ad imbottigliare ed a distribuire un'acqua minerale, quindi un prodotto rinvenibile in natura, in virtù di una concessione pubblica.”;
- ha quindi da un lato escluso la nullità del marchio dell'attrice, dall'altro ha rigettato le domande di nullità del marchio della convenuta, ritenendo che, trattandosi di marchio debole, l'inserimento del termine nel marchio CP_1
della convenuta fosse più che sufficiente per differenziarlo da quello dell'attrice;
- ha ritenuto la diversità dei segni grafici inseriti nei due marchi posti a raffronto;
- ha ritenuto che i prodotti commercializzati con i detti marchi (acque minerali: prodotto dell'attrice; acque termali: prodotto della convenuta) avessero “una diversa natura, un diverso scopo e metodo di utilizzazione oltre che una differente rete di distribuzione che non sono tra loro né complementari né in concorrenza.”
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di primo Parte_1
grado; si è costituita con comparsa di risposta . Controparte_1
Con la precisazione delle conclusioni delle parti e il successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione pag. 3/10 I motivi di appello per ragioni di intima connessione logico – giuridica sono suscettibili di delibazione congiunta
Col primo motivo di gravame la società appellante contesta la qualifica di marchio debole del proprio marchio;
osserva che il termine non evoca le acque minerali, CP_2 ma semmai le grotte presenti nella località, e che detta località, all'epoca del deposito del marchio, non era ancora nota;
argomenta pertanto che non è corretto riconoscere il carattere della debolezza al marchio per il solo fatto di inglobare una CP_2
denominazione geografica.
Col secondo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha svilito gli investimenti effettuati da essa appellante;
torna quindi a ricordare di avere effettuato una importante attività di promozione del marchio e di essere perciò divenuta uno dei principali produttori di acque pet. CP_2
Col terzo motivo di gravame la società appellante contesta la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che l'uso del segno effettuato da non avrebbe Pt_1
conferito al marchio una forza evocativa;
asserisce di avere fatto acquisire al CP_2
termine una secondary meaning, per il consolidarsi del suo uso sul mercato, CP_2
in quanto gli investimenti effettuati dall'impresa per l'uso e la pubblicità hanno avuto l'effetto di incidere sul valore semantico del segno.
I motivi sono infondati.
Secondo il costante orientamento della Cassazione, i marchi "deboli" sono tali in quanto "risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo"; peraltro, la loro "debolezza" non incide sull'attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (Cass.
18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267; Cass. 2 febbraio 2015, n.
1861; Cass. 26 giugno 2007, n. 14787); è marchio geografico, o toponimo, quello che opera riferimento ad una specifica località geografica, ovvero come un nome geografico : di regola, non ha capacità distintiva, in quanto descrive semplicemente la pag. 4/10 provenienza geografica del prodotto o del servizio di riferimento: v. Cass. 19 aprile
2016, n. 7736).
I marchi aventi ad nomi geografici di località sono forti solo se, per i consumatori, abbiano una portata descrittiva o evocativa di qualità o caratteristiche dei prodotti o servizi estremamente intensa, essendo altrimenti neutri sul piano descrittivo.
Non può, tuttavia, dirsi invalido un marchio che contenga sì una indicazione descrittiva della provenienza geografica del prodotto o del servizio, ma non in modo esclusivo, in quanto sia costituito anche da altri elementi significativi che conferiscono al segno una propria capacità distintiva, fermo restando che il titolare del marchio registrato non può vietare a terzi l'uso nell'attività economica di analoghe indicazioni relative alla provenienza geografica (artt. 2 del R.D. del 1942, mod. dal D.Lgs. n. 480/1992 e 21, comma l, lett. b, c.p.i.).
Il marchio infatti deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita attraverso un distacco concettuale fra il segno e il prodotto a cui si riferisce: in caso di assenza assoluta di collegamento logico il marchio ha distintività massima, mentre la distintività via via decresce con l'aumentare dell'intensità del collegamento logico fra segno e prodotto.
Nel caso di specie è proprio la società appellante che afferma lo stretto ed intenso legame fra la località geografica richiamata nel marchio ed il prodotto acqua minerale.
La società appellante infatti “imbottiglia e distribuisce in Italia e all'estero ininterrottamente da oltre trenta anni l'acqua minerale oggetto di apposita CP_2
concessione mineraria n. 26991 del 1971 e di relativa autorizzazione all'imbottigliamento”; come specificato dal giudice di prime cure, la società non mette in essere alcuna attività di trasformazione del prodotto naturale, limitandosi al suo imbottigliamento ed alle operazioni di commercializzazione;
la società appellante pubblicizza le acque minerali come provenienti dalle grotte carsiche;
pertanto il termine di cui si chiede la tutela indicare la provenienza del prodotto, come peculiare CP_2 caratteristica: ma è proprio lo stretto collegamento tra l'acqua minerale e il suo luogo di pag. 5/10 origine, senza alcuna ulteriore aggiunta di significati, che induce a ritenere la correttezza del suo inquadramento tra i marchi c.d. deboli.
Va anzi osservato che numerosi marchi di acque minerali traggono il proprio nome dai territori di origine.
Il giudice di prime cure ha ritenuto inoltre che gli investimenti effettuati dalla società possono aver inciso sulla conoscenza del prodotto, ma non hanno avuto un Pt_1
riflesso tale da far percepire dal pubblico il marchio come distintivo CP_2 dell'acqua minerale.
Soprattutto, osserva la Corte che la prova offerta dalla società appellante è insufficiente a dimostrare la capacità distintiva del proprio marchio attraverso la c.d. secondary meaning.
Il corredo probatorio prodotto infatti dimostra gli investimenti effettuati dalla società
nella promozione del marchio il raggiungimento della quota di Pt_1 CP_2
mercato di circa il 4%, e della settima posizione tra i produttori di acque pet (doc.
accluso alla memoria del 19.10.2018). CP_3
Ma per dimostrare che il marchio sia evocativo in modo fortemente distintivo CP_2
delle acque minerali ivi provenienti, occorrono indagini di mercato che forniscano dati specifici sulla consapevolezza del pubblico riguardo alla acquisizione di una capacità distintiva del marchio tale da andare oltre alla località di provenienza per identificare invece il prodotto: occorre cioè provare che almeno una frazione significativa del pubblico dei consumatori identifichi grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata e non solo da una località geografica.
Secondo Cass. civ. Sez. I Ord., 04/01/2022, n. 53, la secondary meaning “sussiste quando il marchio, in origine sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti tale capacità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato”.
pag. 6/10 In altri termini, provare di avere raggiunto una significativa quota del mercato delle acque minerali non prova, a cascata, che il marchio evocante la località geografica induca i consumatori ad identificare esclusivamente il termine geografico col CP_2
prodotto acque minerali;
e ciò in considerazione del fatto notorio che la località geografica nell'arco temporale in parte coincidente con il periodo cdi CP_2 commercializzazione dell'acqua, è divenuta nota come località turistica per le famose
. Pt_4
Col quarto motivo di gravame la società appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui negando la notorietà / rinomanza del marchio ha pure negato CP_2
tutela extramerceologica ed ha ritenuto che i settori di attività di e di di Pt_1 CP_1 non fossero affini;
argomenta l'affinità tra le acque termali e quelle CP_1 minerali, ed aggiunge che l'acqua di potrebbe essere imbottigliata Controparte_1
per essere usata come cura mediante l'assunzione e potrebbe essere utilizzata per produrre quei prodotti rivendicati dalla registrazione quali bevande.
Il motivo è infondato.
La tutela ultramerceologica del marchio ha la funzione di preservare l'investimento pubblicitario incorporato nel segno, impedendo che altri, facendone uso anche in un settore di mercato diverso, ne tragga un indebito vantaggio o rechi pregiudizio al titolare.
Detta tutela va accordata al marchio che abbia raggiunto una rinomanza che deve essere dimostrata, da chi la invoca.
Nel caso in esame, la documentazione in atti dà conto degli investimenti pubblicitari effettuati dalla società attrice;
ma, a fronte di un marchio debole per l'uso della denominazione geografica, per dimostrare la rinomanza, di nuovo, occorrono anche indagini demoscopiche indicative della percezione del marchio nel pubblico dei consumatori: sotto questo profilo l'onere probatorio non è stato assolto.
Quanto alla valutazione di affinità dei prodotti e/o servizi contrassegnati dai marchi contrapposti in quanto simili per l'uso della medesima denominazione geografica, detta valutazione deve muovere dal punto di vista della ricollegabilità dei prodotti alla pag. 7/10 medesima fonte di provenienza, valutata in base alla idoneità a soddisfare gli stessi bisogni, alla destinazione alla medesima clientela ed alla intrinseca natura del prodotto/servizio.
Orbene, nel caso di specie la società appellante non ha dato alcuna prova del fatto che i prodotti ricollegabili ai due marchi simili siano destinati alla medesima clientela, attraverso opportune indagine di mercato, affidandosi ad un ragionamento puramente intuitivo per collegare, attraverso il comune elemento naturale, l'acqua termale all'acqua minerale.
Per contro, la società appellata ha allegato e provato che le acque termali e le acque minerali sono iscritte in classi merceologiche diverse, disciplinate da normative differenti e con diverse modalità di utilizzo, atteso che le acque termali sono destinate all'erogazione di prestazioni sanitarie e la loro disciplina è contenuta nel R.D. 1919 n.
1924 e nella legge n. 323/2000, mentre le acque minerali destinate all'imbottigliamento sono regolate dal D.Lgs. 2011/176 e dal DM 10 febbraio 2015.
[... Col quinto motivo di gravame la società appellante lamenta che la società CP_1
” ha effettuato il “rebranding” in Terme di Frasassi per agganciarsi al noto CP_1
marchio e deduce che il giudice di prime cure ha errato nel non stigmatizzare CP_2
la confondibilità tra i segni, atteso che i due marchi sono sostanzialmente identici;
precisa che entrambi usano la parola in lettere maiuscole, posta sotto un segno CP_2
grafico dal comune andamento sinuoso.
Col sesto motivo di gravame si torna ad insistere sulla confusione ed il rischio di associazione ingenerata dal marchio Terme di Frasassi, in considerazione di pregresse prassi commerciali adottate da essa società appellante.
Il motivo è carente di specificità atteso che non aggredisce adeguatamente la pronuncia di prime cure ove si afferma che per evitare la confondibilità con un marchio debole sono sufficienti lievi modificazioni del segno grafico come l'inserimento del termine
(pag. 8 sentenza di primo grado). CP_1
pag. 8/10 Del resto, l'uso della locuzione “Terme di” specifica proprio il diverso prodotto offerto
(acque termali) in luogo delle acque minerali da consumo, esercitando una azione di reale differenziazione fra i prodotti cui i due marchi rimandano.
Irrilevanti pertanto prassi commerciali risalenti nel tempo (concorsi con in palio ingressi alle terme), o la circostanza che moti produttori di acque minerali sono anche titolari di stabilimenti termali.
Col settimo motivo di gravame la società appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di prime cure nella parte in cui ha escluso la concorrenza sleale in considerazione della circostanza che il pubblico di riferimento e il tipo di bisogno da soddisfare sono nettamente distinti per le acque minerali e per le acque termali;
lamenta che non vi è prova del fatto che il pubblico di riferimento non sia quello generale, in quanto chi beve acqua minerale può recarsi ad un parco termale, trattandosi di prodotti complementari.
Il motivo è infondato, in quanto parte da una errata considerazione della distribuzione dell'onere probatorio.
E' infatti onere della parte che agisce dimostrare che i prodotti sono confondibili perché derivanti dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale e perché diretti ad un medesimo bacino di consumatori: prova che nel caso di specie non è stata offerta, proponendosi una argomentazione insufficiente in quanto basata solo sulla comunanza dell'elemento naturale.
Resta assorbito l'ottavo motivo, relativo al rigetto della domanda risarcitoria, in considerazione della infondatezza delle suesposte censure.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite andranno liquidate sulla base della soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e pag. 9/10 decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva e per la fase decisionale dello scaglione previsto per il valore indeterminabile della causa.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza in epigrafe Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di ANCONA - Sezione Specializzata in materia d'Impresa -, ogni altra e diversa eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano nella somma complessiva di €
8.470,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- dichiara parte appellante tenuta al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Ancona, cosi deciso nella camera di consiglio telematica del 05.02.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 993/2022
La Corte di Appello di Ancona - Sezione Imprese - composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 993/2022 e promossa con atto di citazione
DA
con sede in Serra San Quirico (AN), Via Leonardo da Vinci 1, P. IVA Parte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetta Cartella di Milano e Parte_2
FedericaSorrentino di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio diquest'ultima in Via Menicucci 3, 6012
APPELLANTE
CONTRO (C.F./P.I.: ) con sede legale in Genga Controparte_1 P.IVA_2
(AN) frazione – 60040, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. CP_1 [...]
rappresentata e difesa, dagli avv.ti Marco Bianchi, Manuela D'Angelo e Pt_3
Lorenzo Chiodoni del foro di Ancona ed elettivamente domiciliata, unitamente ai propri procuratori, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Chiodoni in Ancona, Corso
Garibaldi, 119.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di ANCONA - Sezione Specializzata in materia d'Impresa - n. 376/2022, pubblicata il 21 marzo 2022 non notificata.
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 376/2022 pubblicata in data 21.03.2022 il Tribunale di ANCONA -
Sezione Specializzata in materia d'Impresa rigettava sia la domanda avanzata da Pt_1
che la domanda riconvenzionale della convenuta
[...] Controparte_1
La causa traeva origine dall'azione intrapresa da avverso Parte_1 [...]
, per la violazione dei diritti anteriori sul marchio e sul relativo CP_1 CP_2
segno distintivo;
allegava la società attrice che il marchio “Terme di Frasassi” della
, registrato in data 16.2.2018 con il numero 3032317000009837 e CP_1 CP_1 composto dall'elemento verbale “Terme di Frasassi” accompagnato da un segno grafico, integrava contraffazione del marchio registrato n.302015000029884 (e successivo rinnovo n. 362015000034265) utilizzato dalla per Parte_1 contraddistinguere l'acqua minerale estratta dalla sorgente in località la CP_2
società attrice chiedeva pertanto la nullità del marchio Terme di Frasassi, la cessazione della prosecuzione dell'utilizzo del marchio, il risarcimento del danno;
la società convenuta contrastava in fatto e in diritto l'iniziativa dell'attrice ed avanzava domanda riconvenzionale di declaratoria di nullità dei marchi registrati dalla . CP_2 Parte_1
pag. 2/10 La causa veniva istruita documentalmente e all'esito della precisazione delle conclusioni e del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., trattenuta in decisione.
Per quanto di interesse, il Tribunale di prime cure:
- ha ritenuto che il marchio di cui si chiedeva tutela fosse un “marchio debole che si limita all'indicazione di una località geografica, senza che l'attività dell'imprenditore o il frutto del suo ingegno nella creazione del prodotto possano aggiungere elementi chiaramente distintivi ed individualizzanti e senza che la fantasia possa sopperire a detta carenza…” atteso che “ l'attività imprenditoriale si caratterizza, in questo caso, non per l'originalità dello sforzo creativo imprenditoriale, ma proprio per l'assenza di qualsivoglia intervento sul prodotto da parte del titolare che, infatti, si limita ad imbottigliare ed a distribuire un'acqua minerale, quindi un prodotto rinvenibile in natura, in virtù di una concessione pubblica.”;
- ha quindi da un lato escluso la nullità del marchio dell'attrice, dall'altro ha rigettato le domande di nullità del marchio della convenuta, ritenendo che, trattandosi di marchio debole, l'inserimento del termine nel marchio CP_1
della convenuta fosse più che sufficiente per differenziarlo da quello dell'attrice;
- ha ritenuto la diversità dei segni grafici inseriti nei due marchi posti a raffronto;
- ha ritenuto che i prodotti commercializzati con i detti marchi (acque minerali: prodotto dell'attrice; acque termali: prodotto della convenuta) avessero “una diversa natura, un diverso scopo e metodo di utilizzazione oltre che una differente rete di distribuzione che non sono tra loro né complementari né in concorrenza.”
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di primo Parte_1
grado; si è costituita con comparsa di risposta . Controparte_1
Con la precisazione delle conclusioni delle parti e il successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione pag. 3/10 I motivi di appello per ragioni di intima connessione logico – giuridica sono suscettibili di delibazione congiunta
Col primo motivo di gravame la società appellante contesta la qualifica di marchio debole del proprio marchio;
osserva che il termine non evoca le acque minerali, CP_2 ma semmai le grotte presenti nella località, e che detta località, all'epoca del deposito del marchio, non era ancora nota;
argomenta pertanto che non è corretto riconoscere il carattere della debolezza al marchio per il solo fatto di inglobare una CP_2
denominazione geografica.
Col secondo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha svilito gli investimenti effettuati da essa appellante;
torna quindi a ricordare di avere effettuato una importante attività di promozione del marchio e di essere perciò divenuta uno dei principali produttori di acque pet. CP_2
Col terzo motivo di gravame la società appellante contesta la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che l'uso del segno effettuato da non avrebbe Pt_1
conferito al marchio una forza evocativa;
asserisce di avere fatto acquisire al CP_2
termine una secondary meaning, per il consolidarsi del suo uso sul mercato, CP_2
in quanto gli investimenti effettuati dall'impresa per l'uso e la pubblicità hanno avuto l'effetto di incidere sul valore semantico del segno.
I motivi sono infondati.
Secondo il costante orientamento della Cassazione, i marchi "deboli" sono tali in quanto "risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo"; peraltro, la loro "debolezza" non incide sull'attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (Cass.
18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267; Cass. 2 febbraio 2015, n.
1861; Cass. 26 giugno 2007, n. 14787); è marchio geografico, o toponimo, quello che opera riferimento ad una specifica località geografica, ovvero come un nome geografico : di regola, non ha capacità distintiva, in quanto descrive semplicemente la pag. 4/10 provenienza geografica del prodotto o del servizio di riferimento: v. Cass. 19 aprile
2016, n. 7736).
I marchi aventi ad nomi geografici di località sono forti solo se, per i consumatori, abbiano una portata descrittiva o evocativa di qualità o caratteristiche dei prodotti o servizi estremamente intensa, essendo altrimenti neutri sul piano descrittivo.
Non può, tuttavia, dirsi invalido un marchio che contenga sì una indicazione descrittiva della provenienza geografica del prodotto o del servizio, ma non in modo esclusivo, in quanto sia costituito anche da altri elementi significativi che conferiscono al segno una propria capacità distintiva, fermo restando che il titolare del marchio registrato non può vietare a terzi l'uso nell'attività economica di analoghe indicazioni relative alla provenienza geografica (artt. 2 del R.D. del 1942, mod. dal D.Lgs. n. 480/1992 e 21, comma l, lett. b, c.p.i.).
Il marchio infatti deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita attraverso un distacco concettuale fra il segno e il prodotto a cui si riferisce: in caso di assenza assoluta di collegamento logico il marchio ha distintività massima, mentre la distintività via via decresce con l'aumentare dell'intensità del collegamento logico fra segno e prodotto.
Nel caso di specie è proprio la società appellante che afferma lo stretto ed intenso legame fra la località geografica richiamata nel marchio ed il prodotto acqua minerale.
La società appellante infatti “imbottiglia e distribuisce in Italia e all'estero ininterrottamente da oltre trenta anni l'acqua minerale oggetto di apposita CP_2
concessione mineraria n. 26991 del 1971 e di relativa autorizzazione all'imbottigliamento”; come specificato dal giudice di prime cure, la società non mette in essere alcuna attività di trasformazione del prodotto naturale, limitandosi al suo imbottigliamento ed alle operazioni di commercializzazione;
la società appellante pubblicizza le acque minerali come provenienti dalle grotte carsiche;
pertanto il termine di cui si chiede la tutela indicare la provenienza del prodotto, come peculiare CP_2 caratteristica: ma è proprio lo stretto collegamento tra l'acqua minerale e il suo luogo di pag. 5/10 origine, senza alcuna ulteriore aggiunta di significati, che induce a ritenere la correttezza del suo inquadramento tra i marchi c.d. deboli.
Va anzi osservato che numerosi marchi di acque minerali traggono il proprio nome dai territori di origine.
Il giudice di prime cure ha ritenuto inoltre che gli investimenti effettuati dalla società possono aver inciso sulla conoscenza del prodotto, ma non hanno avuto un Pt_1
riflesso tale da far percepire dal pubblico il marchio come distintivo CP_2 dell'acqua minerale.
Soprattutto, osserva la Corte che la prova offerta dalla società appellante è insufficiente a dimostrare la capacità distintiva del proprio marchio attraverso la c.d. secondary meaning.
Il corredo probatorio prodotto infatti dimostra gli investimenti effettuati dalla società
nella promozione del marchio il raggiungimento della quota di Pt_1 CP_2
mercato di circa il 4%, e della settima posizione tra i produttori di acque pet (doc.
accluso alla memoria del 19.10.2018). CP_3
Ma per dimostrare che il marchio sia evocativo in modo fortemente distintivo CP_2
delle acque minerali ivi provenienti, occorrono indagini di mercato che forniscano dati specifici sulla consapevolezza del pubblico riguardo alla acquisizione di una capacità distintiva del marchio tale da andare oltre alla località di provenienza per identificare invece il prodotto: occorre cioè provare che almeno una frazione significativa del pubblico dei consumatori identifichi grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata e non solo da una località geografica.
Secondo Cass. civ. Sez. I Ord., 04/01/2022, n. 53, la secondary meaning “sussiste quando il marchio, in origine sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti tale capacità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato”.
pag. 6/10 In altri termini, provare di avere raggiunto una significativa quota del mercato delle acque minerali non prova, a cascata, che il marchio evocante la località geografica induca i consumatori ad identificare esclusivamente il termine geografico col CP_2
prodotto acque minerali;
e ciò in considerazione del fatto notorio che la località geografica nell'arco temporale in parte coincidente con il periodo cdi CP_2 commercializzazione dell'acqua, è divenuta nota come località turistica per le famose
. Pt_4
Col quarto motivo di gravame la società appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui negando la notorietà / rinomanza del marchio ha pure negato CP_2
tutela extramerceologica ed ha ritenuto che i settori di attività di e di di Pt_1 CP_1 non fossero affini;
argomenta l'affinità tra le acque termali e quelle CP_1 minerali, ed aggiunge che l'acqua di potrebbe essere imbottigliata Controparte_1
per essere usata come cura mediante l'assunzione e potrebbe essere utilizzata per produrre quei prodotti rivendicati dalla registrazione quali bevande.
Il motivo è infondato.
La tutela ultramerceologica del marchio ha la funzione di preservare l'investimento pubblicitario incorporato nel segno, impedendo che altri, facendone uso anche in un settore di mercato diverso, ne tragga un indebito vantaggio o rechi pregiudizio al titolare.
Detta tutela va accordata al marchio che abbia raggiunto una rinomanza che deve essere dimostrata, da chi la invoca.
Nel caso in esame, la documentazione in atti dà conto degli investimenti pubblicitari effettuati dalla società attrice;
ma, a fronte di un marchio debole per l'uso della denominazione geografica, per dimostrare la rinomanza, di nuovo, occorrono anche indagini demoscopiche indicative della percezione del marchio nel pubblico dei consumatori: sotto questo profilo l'onere probatorio non è stato assolto.
Quanto alla valutazione di affinità dei prodotti e/o servizi contrassegnati dai marchi contrapposti in quanto simili per l'uso della medesima denominazione geografica, detta valutazione deve muovere dal punto di vista della ricollegabilità dei prodotti alla pag. 7/10 medesima fonte di provenienza, valutata in base alla idoneità a soddisfare gli stessi bisogni, alla destinazione alla medesima clientela ed alla intrinseca natura del prodotto/servizio.
Orbene, nel caso di specie la società appellante non ha dato alcuna prova del fatto che i prodotti ricollegabili ai due marchi simili siano destinati alla medesima clientela, attraverso opportune indagine di mercato, affidandosi ad un ragionamento puramente intuitivo per collegare, attraverso il comune elemento naturale, l'acqua termale all'acqua minerale.
Per contro, la società appellata ha allegato e provato che le acque termali e le acque minerali sono iscritte in classi merceologiche diverse, disciplinate da normative differenti e con diverse modalità di utilizzo, atteso che le acque termali sono destinate all'erogazione di prestazioni sanitarie e la loro disciplina è contenuta nel R.D. 1919 n.
1924 e nella legge n. 323/2000, mentre le acque minerali destinate all'imbottigliamento sono regolate dal D.Lgs. 2011/176 e dal DM 10 febbraio 2015.
[... Col quinto motivo di gravame la società appellante lamenta che la società CP_1
” ha effettuato il “rebranding” in Terme di Frasassi per agganciarsi al noto CP_1
marchio e deduce che il giudice di prime cure ha errato nel non stigmatizzare CP_2
la confondibilità tra i segni, atteso che i due marchi sono sostanzialmente identici;
precisa che entrambi usano la parola in lettere maiuscole, posta sotto un segno CP_2
grafico dal comune andamento sinuoso.
Col sesto motivo di gravame si torna ad insistere sulla confusione ed il rischio di associazione ingenerata dal marchio Terme di Frasassi, in considerazione di pregresse prassi commerciali adottate da essa società appellante.
Il motivo è carente di specificità atteso che non aggredisce adeguatamente la pronuncia di prime cure ove si afferma che per evitare la confondibilità con un marchio debole sono sufficienti lievi modificazioni del segno grafico come l'inserimento del termine
(pag. 8 sentenza di primo grado). CP_1
pag. 8/10 Del resto, l'uso della locuzione “Terme di” specifica proprio il diverso prodotto offerto
(acque termali) in luogo delle acque minerali da consumo, esercitando una azione di reale differenziazione fra i prodotti cui i due marchi rimandano.
Irrilevanti pertanto prassi commerciali risalenti nel tempo (concorsi con in palio ingressi alle terme), o la circostanza che moti produttori di acque minerali sono anche titolari di stabilimenti termali.
Col settimo motivo di gravame la società appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di prime cure nella parte in cui ha escluso la concorrenza sleale in considerazione della circostanza che il pubblico di riferimento e il tipo di bisogno da soddisfare sono nettamente distinti per le acque minerali e per le acque termali;
lamenta che non vi è prova del fatto che il pubblico di riferimento non sia quello generale, in quanto chi beve acqua minerale può recarsi ad un parco termale, trattandosi di prodotti complementari.
Il motivo è infondato, in quanto parte da una errata considerazione della distribuzione dell'onere probatorio.
E' infatti onere della parte che agisce dimostrare che i prodotti sono confondibili perché derivanti dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale e perché diretti ad un medesimo bacino di consumatori: prova che nel caso di specie non è stata offerta, proponendosi una argomentazione insufficiente in quanto basata solo sulla comunanza dell'elemento naturale.
Resta assorbito l'ottavo motivo, relativo al rigetto della domanda risarcitoria, in considerazione della infondatezza delle suesposte censure.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite andranno liquidate sulla base della soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e pag. 9/10 decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva e per la fase decisionale dello scaglione previsto per il valore indeterminabile della causa.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza in epigrafe Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di ANCONA - Sezione Specializzata in materia d'Impresa -, ogni altra e diversa eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano nella somma complessiva di €
8.470,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- dichiara parte appellante tenuta al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Ancona, cosi deciso nella camera di consiglio telematica del 05.02.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 10/10