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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/06/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1775 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
codice fiscale e Parte_1 CodiceFiscale_1
codice fiscale entrambi rappresentati e Parte_2 CodiceFiscale_2 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Mantovano, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma Via Attilio Regolo 19; opponenti
E
codice fiscale e numero di iscrizione nel registro Controparte_1
delle imprese di IL, MO BR e DI , quale procuratrice di P.IVA_1
codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle E_ imprese di IL n. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_2
Dante De Benedetti, elettivamente domiciliata in IL, Piazza Castello n. 2;
opposta
OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 20.05.2025, sostituita l'udienza del 14.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. Conclusioni di parte opponente: “ …b) nel merito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e l'inesistenza del diritto all'azione esecutiva da parte della creditrice
) e della procedente E_ P.IVA_2 [...]
(10508010963) per quindi disporre e dichiarare privo di efficacia il Controparte_1
pignoramento RGE 159/2020 del Tribunale di Latina Sezione esecuzioni immobiliari ordinando la cancellazione della relativa trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari;
c) in via gradata nel merito previo ricalcolo della somma precettata anche a mezzo di CTU contabile accertare e dichiarare quantomeno per parte della sorte
l'inesistenza del diritto da parte della creditrice E_
( ) e della procedente
[...] P.IVA_2 Controparte_1
( ) per quindi adottare i conseguenziali provvedimenti di legge sia in rito che P.IVA_1
nel merito;
d) in ogni caso con ogni conseguente provvedimento favorevole ai ricorrenti oltre a spese e compensi della presente procedura e di quelle incidentali RGE 159/2020 sub 1 e Rg 6061/2022 da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antisatatario”.
Conclusioni di parte opposta: “rigettare tutte le domande formulate dagli Attori, per le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
a proseguire l'esecuzione forzata R.G.E 159/2020 incardinata dinanzi a Controparte_1 codesto Tribunale;
[…] con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre alla refusione degli oneri fiscali previdenziali e delle spese generali come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno introdotto Parte_1 Parte_2 la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c., da essi proposta nel corso della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 159/2020;
Nella fase sommaria, trattata dal giudice dell'esecuzione, è stata rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
Avverso detta ordinanza i ricorrenti hanno proposto reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies
c.p.c. e il Tribunale in composizione collegiale ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, rigettando il reclamo.
Nell'introdurre la presente fase gli opponenti hanno dedotto:
- che difetta la legittimazione attiva in capo a e per essa E_ di . all'azione esecutiva;
Controparte_1
- che non vi è prova che il credito azionato rientri nell'ambito dei crediti ceduti da CP a in data 28.01.2019;
[...] CP_2
- che, infatti, il credito in oggetto, nascente dal contratto di mutuo n. 6/194/286087
(intestato a e , fa parte di altra cessione a Parte_1 Parte_2 Controparte_3
come risulta dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda CP_2
n.133 del 17.11.2009, in forza del contratto del 16.11.2009;
- che è stato precettato un importo eccessivo e non dovuto, essendo state onorate le rate convenute per la restituzione e, che vi sono somme non dovute per interessi calcolati sulla base di un tasso usuraio, nonché in violazione del divieto di anatocismo;
- che, l'ordinanza pronunciata in fase di reclamo ai sensi dell'art 669 terdecies c.p.c., non è condivisibile;
- che, comunque, nella fase sommaria, trattata dal giudice dell'esecuzione, il contraddittorio non era integro.
Hanno concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 14.07.2023, si è costituita in giudizio l'opposta CP
, quale procuratrice di la quale ha riepilogato
[...] E_ CP_2
“le vicende traslative del credito oggetto della presente procedura (da ora anche il
“Credito”) che si intrecciano con la stipula del contratto di mutuo del giorno 1 aprile
2009 (da ora anche il “Mutuo” – doc. 5) ed il suo passaggio a sofferenza.
Ha contestato le avverse deduzioni e ha concluso come in atti e come sopra riportato.
La causa, di natura documentale, è stata assunta in decisione con provvedimento comunicato il 20.05.2025.
****
In punto di qualificazione, il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c., proposta da e nel Parte_1 Parte_2
corso della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 159/2020. Gli opponenti, infatti, hanno contestato il diritto del creditore procedente di azionare il titolo e, dunque, hanno posto in dubbio l'an debeatur.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di parte opponente, la quale assume che nella fase sommaria della presente opposizione, non risulta essere stato rispettato il principio dell'integrità del contraddittorio.
Assumono gli opponenti che il giudice dell'esecuzione, all'udienza del 9.11.2022 (fase sommaria dell'opposizione), sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta, non avrebbe loro concesso un termine per replicare alle difese di parte opposta, costituitasi soltanto il 2.11.2022. L'argomento non è condivisibile.
Come correttamente osservato dal Tribunale che ha deciso il reclamo proposto dagli opponenti ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., premesso che l'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione si è tenuta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del decreto legge n. 34 del
2020, non si ravvisa alcuna compressione del diritto di difesa dei ricorrenti. Ha osservato il
Collegio che “Dagli eventi del fascicolo n. 159-1/2020 R.G. Es. emerge che, con decreto del 7/7/2022, sul ricorso in opposizione depositato da e , il g.e. Parte_1 Parte_2
ha fissato udienza per la discussione, disponendo la trattazione scritta della stessa ed assegnando il termine di 5 giorni, decorrenti a ritroso dall'udienza fissata, per il deposito delle note scritte previste dalla richiamata normativa d'urgenza del 2020 e successivamente prorogata. Risulta che la resistente si sia Controparte_4
costituita il 31/10/2022 e che abbia successivamente, con note di trattazione scritta del
3/11/2022, partecipato all'udienza con le modalità disposte. Analogo deposito ha effettuato parte ricorrente per prendere parte all'udienza. Con le note di trattazione scritta, che nella normativa emergenziale delineano una modalità di partecipazione all'udienza, il ricorrente è stato posto pienamente in condizione di replicare alla già avvenuta costituzione di parte resistente, senza che il giudice fosse obbligato a concedere ulteriori termini a garanzia di un contraddittorio pienamente esplicato. Si osservi d'altra parte che, con le citate note, la resistente si è limitata a partecipare all'udienza e a ribadire le conclusioni formulate in comparsa, senza che tale condotta implicasse alcuna necessità di assicurare il contraddittorio in assenza di profili assertivi e probatori nuovi”.
Ebbene, trattasi di affermazioni assolutamente condivisibili, alle quali va aggiunto che l'opposta non è incorsa in nessuna tardività nella costituzione, non essendo stato fissato alcun termine e, anzi, potendo, essa costituirsi sino al giorno dell'udienza.
Comunque, ad oggi, gli opponenti non hanno rappresentato cosa avrebbero voluto controdedurre, né quale sarebbe stata la lesione del loro diritto di difesa.
Quanto agli ulteriori argomenti, va osservato quanto segue.
Il Collegio del reclamo ha fondato la propria decisione sul profilo dell'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, per essere stata proposta successivamente all'emissione dell'ordinanza di vendita e, dunque, oltre il termine fissato per legge nell'art. 615 comma 2° c.p.c.
Si osserva che, effettivamente, la tardività risulta per tabulas.
Nell'ordinanza pronunciata nella fase sommaria dell'opposizione, tale rilievo è mancato, avendo, il giudice, ritenuto di dover scrutinare il motivo di opposizione relativo alla contestazione del titolo esecutivo. Sul punto, ci si deve chiedere se detto specifico argomento possa o meno trovare ingresso nell'opposizione, anche laddove questa sia proposta oltre il termine di legge.
Infatti, se è vero che il giudice dell'esecuzione, nei suoi poteri di direzione del processo, è chiamato a compiere la verifica d'ufficio dell'esistenza del titolo esecutivo e della sua permanenza, lungo tutto lo svolgimento del processo - circostanza che rende, dunque, possibile il controllo anche laddove il debitore abbia lasciato decorrere il termine ex art. 615 comma 2° c.p.c. per proporre l'opposizione - occorre domandarsi se tale verifica possa essere espletata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, nella diversa veste di giudice della fase sommaria dell'opposizione, tardivamente proposta. La risposta affermativa avrebbe quale conseguenza quella di fare dell'opposizione all'esecuzione il luogo in cui continuare a discutere il merito, oltre il termine, attraverso il controllo sul titolo.
Comunque, anche a voler astrattamente ritenere che il giudice dell'opposizione all'esecuzione possa esaminare d'ufficio la questione relativa all'esistenza del titolo esecutivo in capo al creditore procedente, nel caso di specie, tale verifica conduce alla conclusione affermativa. Invero, con riferimento alla titolarità della posizione sostanziale, il creditore procedente opposto (il quale agisce per mezzo della mandataria CP_2
), ha fornito dimostrazione di essere titolare del credito azionato. Controparte_1
Risultano, infatti, dimostrati, per quanto si dirà meglio in seguito, sia il trasferimento dei crediti da , originaria mutuante, a ER MO Finance srl Controparte_1
(contratto del 16.11.2009, avviso pubblicato su G.U. 17/11/2009), che quello da ER
Finance srl a (atto di retrocessione del 29.11.2018, avviso pubblicato Controparte_1
su G.U. 4/12/2018). Inoltre, è stata offerta la prova della ulteriore cessione da Balclays
Bank PLC a (contratto del 28.01.2019 G.U. 2/2/2019) e E_ CP_2
contestuale stipula del contratto di service tra e . Parimenti CP_2 Controparte_1
dimostrata è la cessione dei rapporti giuridici relativi alla gestione dei crediti da Balclays
Bank PLC a e della successiva procura conferita da Controparte_1 E_
titolare del credito, a;
CP_2 Controparte_1
Sul punto, si osserva che, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385,
“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”
Costituisce elemento idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (è comunque necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali cfr. Cass. nn. 15884/2019 e
17110/2019; Tribunale Nola 25.09.2020). Nel caso di specie, negli avvisi pubblicati sulle
Gazzette Ufficiali, è indicata la tipologia dei crediti, tra i quali quelli sorti da finanziamenti, come quello azionato.
Va, altresì, evidenziato che la dichiarazione a firma della cedente è ulteriore elemento indiziario della cessione, posto che essa, pur non assurgendo ad elemento di prova, contribuisce, unitamente agli altri elementi a confermare l'operazione finanziaria posta in atto.
Orbene, nel caso di specie, la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale (avviso che contiene l'indicazione dei crediti per tipologia), unitamente alla dichiarazione di cessione (proveniente da , nonché il possesso del titolo esecutivo in capo al CP
creditore procedente, costituiscono tutti elementi che concorrono alla dimostrazione della titolarità del credito azionato dal procedente.
Inoltre, per quanto attiene alla comunicazione della cessione, diversamente da quanto allegato dagli opponenti, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la cessione dei crediti diventa opponibile erga omnes, senza ulteriori formalità. La pubblicazione, infatti, sostituisce a tutti gli effetti la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c., sicché non occorre la notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti;
Sulla scorta degli argomenti svolti, il motivo di opposizione non può essere accolto.
Quanto agli altri motivi dedotti dagli opponenti, ne va dichiarata l'inammissibilità in quanto introdotti oltre il termine fissato dall'art. 615 comma 2° c.p.c.. Per detti ulteriori motivi, infatti, la preclusione temporale opera senz'altro.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni
(D.M. 127/2022), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna i predetti opponenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'opposta in euro 4.200,00 (di cui euro 1.200,00 per la fase Controparte_1
di studio;
euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 2.200,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Latina il 13.06.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Lulli