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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IF SC, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4280/2023 depositato il 09/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017076813000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017076813000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017076813000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento - che assume notificata il 12 dicembre 2022 - indicata in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 eccependo la carenza di legittimazione processuale del procuratore di Agenzia delle Entrate Riscossione, stante la mancata produzione della procura notarile richiamata nelle controdeduzioni.
Con ordinanza n. 2854/2025 questa Corte ha assegnato al concessionario termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione dell'ordinanza ordinanza per il deposito della della procura notarile depositata il 22 ottobre 2025.
Parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria con cui ha chiesto la revoca dell'ordinanza impugnata.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza di revoca dell'ordinanza sopraindicata poiché le argomentazioni spese non inficiano le considerazioni svolte dal Collegio in tale ordinanza dovendosi altresì ricordare che l'art. 182 c.p.c. prevede che il giudice le parti assegna alle parti un termine perentorio, non prevedendosi un'istanza di parte.
Deve accogliersi l'eccezione riferimento alla contestazione del collegamento tra l'intimazione
29320169004280830000 e le cartelle per cui è causa essendo carente ogni riferimento.
Con riferimento alla contestazione della regolarità delle prodromiche cartelle di pagamento effettuata dal ricorrente tramite il deposito delle ultime memorie deve evidenziarsi come la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti prodromici – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026) non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n.
16797, ord.).
Né altrimenti la preclusione può essere superata in ragione dell'eccepita nullità di tali notifiche poiché, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale
è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né tantomeno il principio affermato dalla Corte di cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “”nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.”
È bene, infatti, evidenziare che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio di controverte) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia.
In conclusione, pertanto, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'ente impositore/dal concessionario per contestare la lamentata mancanza della notifica degli atti prodromici eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità- annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
(trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026).
Ciò posto, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento poiché alla data di notifica dell'intimazione impugnata - in mancanza di ulteriori atti interruttivi - gli unici crediti tributari non prescritti - tenendo conto della sospensione portata dall'art. 1, comma 623 della l. n. 147/2013 (come modificata dall'articolo 2, comma
1, lett. d, del d.l. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 68/2014) entrato in vigore il 1° gennaio
2014 (cfr. art. 1, comma 749 della l. n. 147/2013) ove si prevede che “per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”. Ha chiarito la giurisprudenza che tale sospensione (pari a 165 giorni) riguarda in generale tutti i ruoli affidati alla riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi quelli afferenti ai tributi locali
(Cass. civ., sez. trib., n. 8780/2024, ord.) - sono esclusivamente le imposte dirette e l'IVA (Cass. civ., Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020 (Rv. 658066 - 01); di contro tutte le altre imposte (ICI, IMU e diritti camerali) sono prescritti per decorso del termine quinquennale.
L'assodata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento implica il rigetto anche del primo motivo di ricorso poiché la misura degli interessi applicati nonché i compensi della riscossione sono stati indicati illo tempore in tali atti divenuti inoppugnabili.
Il limitato accoglimento del ricorso legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione impugnata limitatamente all'ICI, l'IMU e i diritti camerali richiesti, confermando invece il provvedimento in ordine all'IVA e all'IRPEF richieste.
Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IF SC, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4280/2023 depositato il 09/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017076813000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017076813000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017076813000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento - che assume notificata il 12 dicembre 2022 - indicata in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 eccependo la carenza di legittimazione processuale del procuratore di Agenzia delle Entrate Riscossione, stante la mancata produzione della procura notarile richiamata nelle controdeduzioni.
Con ordinanza n. 2854/2025 questa Corte ha assegnato al concessionario termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione dell'ordinanza ordinanza per il deposito della della procura notarile depositata il 22 ottobre 2025.
Parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria con cui ha chiesto la revoca dell'ordinanza impugnata.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza di revoca dell'ordinanza sopraindicata poiché le argomentazioni spese non inficiano le considerazioni svolte dal Collegio in tale ordinanza dovendosi altresì ricordare che l'art. 182 c.p.c. prevede che il giudice le parti assegna alle parti un termine perentorio, non prevedendosi un'istanza di parte.
Deve accogliersi l'eccezione riferimento alla contestazione del collegamento tra l'intimazione
29320169004280830000 e le cartelle per cui è causa essendo carente ogni riferimento.
Con riferimento alla contestazione della regolarità delle prodromiche cartelle di pagamento effettuata dal ricorrente tramite il deposito delle ultime memorie deve evidenziarsi come la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti prodromici – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026) non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n.
16797, ord.).
Né altrimenti la preclusione può essere superata in ragione dell'eccepita nullità di tali notifiche poiché, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale
è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né tantomeno il principio affermato dalla Corte di cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “”nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.”
È bene, infatti, evidenziare che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio di controverte) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia.
In conclusione, pertanto, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'ente impositore/dal concessionario per contestare la lamentata mancanza della notifica degli atti prodromici eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità- annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
(trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026).
Ciò posto, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento poiché alla data di notifica dell'intimazione impugnata - in mancanza di ulteriori atti interruttivi - gli unici crediti tributari non prescritti - tenendo conto della sospensione portata dall'art. 1, comma 623 della l. n. 147/2013 (come modificata dall'articolo 2, comma
1, lett. d, del d.l. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 68/2014) entrato in vigore il 1° gennaio
2014 (cfr. art. 1, comma 749 della l. n. 147/2013) ove si prevede che “per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”. Ha chiarito la giurisprudenza che tale sospensione (pari a 165 giorni) riguarda in generale tutti i ruoli affidati alla riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi quelli afferenti ai tributi locali
(Cass. civ., sez. trib., n. 8780/2024, ord.) - sono esclusivamente le imposte dirette e l'IVA (Cass. civ., Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020 (Rv. 658066 - 01); di contro tutte le altre imposte (ICI, IMU e diritti camerali) sono prescritti per decorso del termine quinquennale.
L'assodata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento implica il rigetto anche del primo motivo di ricorso poiché la misura degli interessi applicati nonché i compensi della riscossione sono stati indicati illo tempore in tali atti divenuti inoppugnabili.
Il limitato accoglimento del ricorso legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione impugnata limitatamente all'ICI, l'IMU e i diritti camerali richiesti, confermando invece il provvedimento in ordine all'IVA e all'IRPEF richieste.
Spese compensate.