Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1148/2024 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1149/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 21/05/1962, rappresentata e difesa dall'avv. MAZZEI MARIA TERESA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 ALL'IONIO (CS) in data 11/08/1970
- RESISTENTE contumace -
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 10/6/24, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
allegando: Controparte_1
- Di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Corigliano Calabro in data 20/10/2001;
- Che dal matrimonio non sono nati figli;
- Che con sentenza n.° 53/2011 del 4/02/2011, pronunziata dal Tribunale di Rossano, depositata in data 4/2/11, è stata pronunziata la separazione personale tra i coniugi;
- Che la separazione si è protratta per più di un anno dal giorno dell'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- Che ricorrono, quindi, tutte le condizioni previste dalla legge per chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale la dichiarazione della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Non si è costituita parte resistente, sebbene regolarmente evocata in giudizio.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, preso atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente, il giudice delegato alla trattazione ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, poiché non necessario.
3. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 17 dicembre 2024 parte ricorrente ha concluso come in atti.
4. Declaratoria di contumacia di parte resistente
Prima di tutto va dichiarata la contumacia di , parte che, nonostante la Controparte_1 regolare notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, non si è costituita.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito sentenza di separazione n.° 53/2011 del 4/02/2011, pronunziata dal Tribunale di Rossano, depositata in data 4/2/11, (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
6. Il regime delle spese
Considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
B. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Corigliano Calabro in data 20/10/2001 tra e , come sopra generalizzati Parte_1 Controparte_1
(atto n.° 150, parte II, serie A, reg. atti matrimonio anno 2001);
C. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano Rossano (CS) in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10
L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D. DICHIARA compensate le spese di lite;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 15/4/25.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni