Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/1983, n. 1370
CASS
Sentenza 23 febbraio 1983

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Con riguardo alla revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture, la quale trova completa ed autonoma disciplina nel R.d.l. 13 giugno 1940 n. 901, l'espressa pattuizione di tale revisione, in connessione con determinate variazioni delle condizioni di mercato, comporta che la revisione medesima esula dai poteri discrezionali dell'amministrazione, e costituisce oggetto di una posizione di diritto soggettivo del privato contraente, tutelabile dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria, o deferibile ad arbitri in forza di clausola compromissoria, senza la necessità del preventivo esperimento di ricorso in Sede amministrativa, contemplata dal citato decreto solo per il caso di revisione non regolata dal contratto e rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione. ( V 6593/81, mass n 417445).*

La controversia inerente alla revisione del prezzo di pubblica fornitura attiene alla fase esecutiva del contratto, e, pertanto, deve ritenersi inclusa nella clausola che deferisca ad arbitri le cause concernenti l'esecuzione del contratto stesso.*

In tema di revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture, l'art. 1 del R.d.l. 13 giugno 1940 n. 901, che riferisce la revisione medesima alle variazioni del "prezzo complessivo", ha carattere dispositivo, e non osta a che la regolamentazione contrattuale contempli variazioni afferenti singole partite.*

Il d.l. 24 luglio 1973 n. 425, sulla disciplina dei prezzi dei beni prodotti e distribuiti da imprese di grandi dimensioni, introduce il blocco dei prezzi risultanti dai listini alla data del 28 giugno 1973, non il blocco dei prezzi convenzionali, e, pertanto, non incide di per sè sulla validità ed efficacia di una clausola di revisione del prezzo convenzionale di contratto di pubblica fornitura, ove il meccanismo della revisione medesima non comporti il superamento dei suddetti prezzi di listino.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/1983, n. 1370
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1370
    Data del deposito : 23 febbraio 1983

    Testo completo