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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 22/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.342 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. , nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA MASONES, 74 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. COGOTTI NUNZIO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
13/05/1966, elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA N. 220 in CABRAS, presso lo studio dell'Avv. MASCIA MARCO EMILIO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“A. pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, contratto in Cabras con rito civile in data 29.12.1988, in regime di comunione legale dei
[...]
Pagina 1 beni, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cabras con atto n. 19, Parte 1, Serie
A, anno 1988 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficio di Stato Civile le necessarie annotazioni a margine del suindicato atto di matrimonio;
B. stante la maggiore età e l'indipendenza economica raggiunta dai figli RC e ER
, dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento in capo al padre a far data,
[...] Parte_1
con effetto retroattivo, dal mese di maggio 2024, mese a decorrere dal quale è stato interrotto;
C. rinuncia da parte di al mantenimento in proprio favore per le ragioni Controparte_1
indicate al punto D che segue a far data dal corrente mese di novembre 2024;
D. in totale compensazione della richiesta di assegno di mantenimento divorzile da parte della
, priva di occupazione e di redditi propri, in rinuncia del a Controparte_1 Parte_1
coltivare tutte le domande proposte nei confronti del coniuge e, per essa, dei figli RC e ER
, in rinuncia della a coltivare tutte le domande proposte nei
[...] Controparte_1
confronti del coniuge, nel presente giudizio n. 342/24 R.G. – Trib. Or., ed a chiusura per ambo le parti di ogni questione economica e patrimoniale dipendente dal matrimonio, i coniugi hanno raggiunto un accordo avente per oggetto i seguenti trasferimenti immobiliari con efficacia reale in favore di;
Controparte_1
E. cede e trasferisce a , che accetta ed acquista: Parte_1 Controparte_1
- la piena e perfetta proprietà della sua quota ideale di ½ pro – indiviso, in regime di comunione dei beni, dell'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cabras al
F. 44, particella 4394 sub. 2 (ex mapp. 3534 sub. 2), zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 128 mq., rendita €. 322,79, via Lombardia n. 22, Piano 1 (si allega visura catastale aggiornata – doc. a);
- la piena e perfetta proprietà della sua quota ideale di ½ pro – indiviso, in regime di comunione dei beni, dell'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cabras al
F. 44, particella 6563 sub. 2 (ex mapp. 6474), zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, consistenza
2,5 vani, superficie catastale 74 mq., rendita €. 142,03, via Lombardia n. 24, Piano 1 (si allega visura catastale aggiornata – doc. b);
F. ai fini della provenienza, dichiara di esserne divenuto legittimo proprietario Parte_1
pro - quota in forza dei seguenti titoli, comunque ben conosciuti dalle parti che rendono in tale senso dichiarazione positiva:
- quanto all'immobile distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cabras al F. 44, particella 4394 sub. 2 (ex mapp. 3534 sub. 2), in regime patrimoniale di comunione legale, in forza di atto di vendita rog. Notaio in data 25.02.1991 (rep. n. 23345 – racc. n. 6676), Persona_2
registrato in Oristano il 13.03.1991 al n. 613, vol. IV, trascritto in Oristano il 15.03.1991, a casella
Pagina 2 167, vol. 1338, che si allega – doc. c);
- quanto all'immobile distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cabras al F. 44, particella 6563 sub. 2, nella misura del 50%, in forza di atto di donazione rogato Notaio in data 11.06.2003 (rep. n. 2068 – racc. n. 1074), registrato in Oristano il Persona_3
26.06.2003, pubblicato alla Conservatoria dei RR.II. di Oristano il 19.06.2003 (n. reg. gen. 3893 –
n. reg. part. 3066), che si allega – doc. d);
G. le suddette unità immobiliari (F. 44, part. 4394 sub. 2, e F. 44. part. 6563 sub. 2) sono meglio identificate nella loro reale consistenza nelle planimetrie catastali aggiornate che, previa visione ed approvazione dei comparenti, si allegano – docc. e, f);
H. ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, della Legge 27.02.1985 n. 52, le parti dichiarano di aver verificato autonomamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei Registri
Immobiliari e le eventuali iscrizioni e trascrizioni di atti pregiudizievoli, con espresso esonero da responsabilità del Giudice e del Cancelliere;
I. le parti dichiarano altresì che le planimetrie depositate in Catasto, allegate al presente atto e indicate al punto F) che precede, nonché i dati catastali relativi a quanto oggetto del presente atto, sono conformi allo stato di fatto dei suindicati immobili sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale, e dichiarano altresì che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale né tali da rendere necessaria la presentazione di nuove planimetrie catastali.
Le intestazioni catastali delle unità immobiliari sono conformi alle risultanze dei Registri
Immobiliari;
J. ai sensi della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, ed in particolare ai sensi dell'art. 40 della Legge n.47/1985 e dell'art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, le parti consapevoli delle sanzioni previste dalla legge per il caso di dichiarazioni false, reticenti, e non rispondenti al vero, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiarano altresì:
- che i lavori di costruzione del fabbricato di cui al F. 44, particella 4394 sub. 2 (ex mapp.
3534 sub. 2), sono intervenuti in forza di Concessione per esecuzione di opere (pratica n. 39/89, prot. n. 2072, anno 1989), rilasciata dal Sindaco del Comune di Cabras in data 24.08.1990, che si allega – doc. g);
- che i lavori di costruzione del fabbricato di cui al F. 44, particella 6563 sub. 2 (ex mapp.
6474), sono intervenuti in forza di Concessione per esecuzione di opere (prot. g. n. 5417 del
4.5.2000, pratica n. 180/99, anno 1999), rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico del
Comune di Cabras in data 4.5.2000, che si allega – doc. h);
- che per entrambe le unità immobiliari di cui sopra non sono intervenute successivamente modificazioni o opere che richiedessero il rilascio di ulteriori provvedimenti o titoli edilizi
Pagina 3 abilitativi ovvero il preventivo assolvimento di obblighi di comunicazione;
- che gli immobili oggetto del presente atto sono conformi alle norme di legge e di regolamento ed agli strumenti urbanistici di carattere nazionale, regionale e locale;
- che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di alcun genere, né quindi comminate sanzioni pecuniarie ai sensi della Legge 17.08.1942 n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
K. ai sensi del D. Lgs. 19.08.1945 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni la
[...]
dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla Controparte_1
prestazione energetica delle unità immobiliari oggetto di trasferimento di quota, comprensiva dell'Attestato di prestazione energetica (A.P.E.) redatto per ciascuna unità immobiliare in data
16.10.2024 da tecnico abilitato, e che dichiara essere ancora efficace per non essersi verificate cause di decadenza di detti documenti che pertanto sono in corso di validità, che si allegano – docc. i, j);
L. il trasferimento delle quote in proprietà di ½ pro - indiviso di pertinenza del , Parte_1
come sopra descritto, è da intendersi effettuato a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente gli immobili si trovano, ben noto alla parte cedente, , e Parte_1 all'habitator, , con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni e ragioni, Controparte_1
accessori, ed accessioni, dipendenze e pertinenze, quote comuni sulle parti ed impianti, servitù attive e passive, nulla escluso ed eccettuato, salve le eventuali esclusioni e precisazioni contenute nei titoli di proprietà, e con riferimento alle porzioni immobiliari accatastate all'urbano nello stato di fatto in cui attualmente si trovano;
M. le parti dichiarano che il possesso giuridico e materiale di quanto trasferito in proprietà alla è già in capo alla medesima, che risiede anagraficamente nella unità Controparte_1
immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cabras al F. 44, mapp. 4394 sub. 2, quale appunto prima casa di civile abitazione, quindi diritti ed oneri continueranno a perdurare in capo a quest'ultima; presta le più ampie garanzie di legge contro ogni caso di evizione, anche Parte_2
parziale, turbative e molestie, ed assicura che quanto ceduto e costituito in proprietà libero da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
O. si precisa espressamente che il trasferimento di quote in proprietà oggetto del presente accordo costituisce un negozio familiare globale, e che tale trasferimento viene effettuato senza un corrispettivo in danaro ma senza spirito di liberalità, e che è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
P. le parti dichiarano che il trasferimento di quote in questione gode di esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale, ex art. 19 Legge 6.3.1987 n. 74, Sent. n. 154 del
Pagina 4 10.05.1999 C. Cost., e Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.06.2012 e successive, con richiesta dunque delle parti che la cessione venga dichiarata esente da ogni tassa o imposta;
Q. le parti rinunciano reciprocamente e vicendevolmente a qualsiasi diritto di ipoteca legale nascente dal presente atto, dispensando il Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità al riguardo;
R. i coniugi dichiarano di essere pienamente soddisfatti dagli accordi complessivamente oggi raggiunti, e con la esatta esecuzione degli stessi danno atto di aver definito tutte le questioni economiche e patrimoniali tra gli stessi, nessuna esclusa, scaturenti dal matrimonio e dal regime di comunione legale. Pertanto, salvo l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra, dichiarano di non avere null'altro a pretendersi reciprocamente a qualsiasi titolo, anche se non espressamente indicato nei rispettivi atti difensivi del procedimento di divorzio n. 342/2024 R.G. Tribunale di
Oristano, rinunciando per l'effetto ciascuna parte a coltivare tutte le domande e conclusioni (sia tra loro formulate che nei confronti dei figli RC e ) proposte nell'anzidetto Persona_1
procedimento, salvo quelle formulate congiuntamente con il presente verbale;
S. le parti dichiarano di voler curare autonomamente la trascrizione della emananda sentenza nei Registri Immobiliari della competente Conservatoria, per il tramite del procuratore della
[...]
con spese interamente a carico di quest'ultima, e con impegno – se necessario – Controparte_1
a comunicare alla Cancelleria l'esecuzione della formalità;
T. in caso di rifiuto alla trascrizione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari competente, le parti si impegnano ad effettuare la stipula dell'atto di trasferimento immobiliare di quote in proprietà oggetto del presente verbale davanti al Notaio entro 60 giorni dalla data di deposito dell'emananda sentenza che definisce il presente giudizio, con spese interamente a carico della;
Controparte_1
U. con integrale compensazione delle spese di lite, e con rinunzia dei procuratori al vincolo di solidarietà passiva ex art. 13 L.P.”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
con alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso Controparte_1
congiuntamente da loro proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/04/2024 ha instaurato il giudizio per il Parte_1
divorzio tra lo stesso e . Controparte_1
Pagina 5 I coniugi hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Cabras in data 29.12.1988, il matrimonio è stato trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune con Atto n. 19,
Parte 1, Serie A.
In data 08.07.2016 è stata omologata la separazione dei coniugi dal Tribunale di Oristano con
Decreto n.3888/2016 nella causa avente RG n.44/2016, alle seguenti condizioni: “autorizzazione a vivere separati;
affidamento di alla madre;
assegnazione della casa coniugale alla madre ER
con i figli e RC;
il diritto di visita del padre;
il versamento del contributo al ER
mantenimento del padre a favore della madre per euro 510,00, precisamente 170,00 euro cadauno per la moglie e per i due figli e RC”. ER
Dall'unione coniugale sono nati i figli e RC, i quali risiedono sempre nella casa ER
coniugale di proprietà di ambo i coniugi ma sono attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il ricorrente, pertanto, oltre al divorzio ha richiesto la revoca del mantenimento dei figli e ER
RC nonché di quello in favore della moglie, allegando che la stessa colpevolmente non aveva comunicato le mutate condizioni patrimoniali dei figli e aveva, pertanto, per lungo tempo percepito indebitamente l'assegno. Ha domandato, altresì, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e la restituzione degli importi indebitamente versati.
Si è costituita la resistente, la quale non si è opposta al divorzio ma ha contestato le ulteriori richieste, eccependo che era stato il a scegliere unilateralmente di interrompere la PT
contribuzione per i figli senza attendere una pronuncia giudiziale e che i figli RC e ER
ancorché conviventi, non avevano mai comunicato alla madre l'intrapreso percorso lavorativo e solo ora, perché richiesto, la avevano resa edotta della loro occupazione lavorativa.
Ella, pertanto, ha domandato di accertare i presupposti per la revoca dell'assegno ai figli e per l'assegnazione della casa coniugale ma di rigettare la richiesta di restituzione degli importi indebitamente percepiti nonché la domanda di revoca dell'assegno in favore del coniuge;
anzi, in via riconvenzionale ha richiesto un assegno divorzile pari a euro 600,00 mensili.
Le parti, con nota del 14.11.2024, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la soluzione conciliativa della causa;
sono, quindi, comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del
28.11.2024, alla quale hanno rassegnato conclusioni conformi corrispondenti a quelle sopra riportate, confermando l'accordo.
Pagina 6 Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data del decreto di omologa in sede di separazione
(8.7.2016) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (26.04.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e . Controparte_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, la circostanza della sopraggiunta indipendenza dei figli delle odierne parti, ormai divenuti entrambi maggiorenni, costituisce fatto pacifico e non contestato da coniugi. Pertanto, merita accoglimento la richiesta di revoca delle precedenti statuizioni assunte in precedenza quanto al contributo al loro mantenimento, cui i genitori non devono più ritenersi tenuti.
Quanto alle ulteriori condizioni, ivi compresa quella relativa alla mancata previsione di un assegno divorzile, non sussistono ragioni per non recepire integralmente quanto concordato tra i coniugi, posto che trattasi di questioni integralmente rimesse alla disponibilità delle parti poiché attinenti a diritti disponibili.
I coniugi, invero, in sostituzione della previsione di un assegno divorzile hanno stabilito che dai loro accordi, nella prospettiva della composizione della crisi coniugale, discendessero effetti direttamente traslativi in favore della parte economicamente più debole di diritti reali su immobili: al riguardo sono stati eseguiti, con esito positivo, i controlli da espletarsi per la validità dei trasferimenti immobiliari.
Pagina 7 La convenzione, sottoscritta dalle parti e ricevuta nel verbale dell'udienza del 28.11.2024, contiene, in particolare, le dichiarazioni concernenti gli atti di provenienza degli immobili, l'identificazione catastale degli stessi, la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositata in catasto e la prestazione energetica degli edifici, con i relativi allegati.
Il verbale d'udienza, contenente l'accordo, come atto pubblico, costituisce titolo idoneo per la trascrizione (art. 2657 cod. civ.), in margine alla quale, peraltro, va annotato la presente sentenza, in quanto con essa si accerta la sussistenza della condizione di efficacia della convenzione, per assenza di motivi ostativi, nei limiti del controllo giudiziale richiesto e rimesso in questa sede (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 21761/2021).
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a CABRAS il 23/12/1988 tra PT
, nato a [...] il [...] e , nata a [...]
[...] Controparte_1
(OR) il 13/05/1966, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Atto n.19, Parte 1, Serie A, anno 1998 - Comune di CABRAS).
Sull'accordo tra le parti:
B. stante la maggiore età e l'indipendenza economica raggiunta dai figli RC e ER
dichiara cessato l'obbligo di mantenimento in capo al padre a far data, con
[...] Parte_1
effetto retroattivo, dal mese di maggio 2024, mese a decorrere dal quale è stato interrotto;
C. prende atto della rinuncia da parte della al mantenimento in proprio Controparte_1
favore per le ragioni indicate al punto D. che segue a far data dal mese di novembre 2024;
D. prende atto che in totale compensazione della richiesta di assegno di mantenimento divorzile da parte della , priva di occupazione e di redditi propri, in rinuncia del Controparte_1
a coltivare tutte le domande proposte nei confronti del coniuge e, per essa, dei figli Parte_1
RC e in rinuncia della a coltivare tutte le domande Persona_1 Controparte_1
proposte nei confronti del coniuge, nel presente giudizio n. 342/24 R.G. – Trib. Or., ed a chiusura per ambo le parti di ogni questione economica e patrimoniale dipendente dal matrimonio, i coniugi hanno raggiunto un accordo avente per oggetto i seguenti trasferimenti immobiliari con efficacia reale in favore di , idonei a consentire la definitiva e complessiva Controparte_1 regolamentazione dell'assetto economico dei loro rapporti economici e patrimoniali in conseguenza della irreversibile crisi coniugale. In particolare, prende atto che
Pagina 8 E. cede e trasferisce a , che accetta ed acquista: Parte_1 Controparte_1
- la piena e perfetta proprietà della sua quota ideale di ½ pro – indiviso, in regime di comunione dei beni, dell'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Cabras al F. 44, particella 4394 sub. 2 (ex mapp. 3534 sub. 2), zona censuaria 1, categoria
A/3, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 128 mq., rendita €. 322,79, via
Lombardia n. 22, Piano 1 (si allega visura catastale aggiornata – doc. a);
- la piena e perfetta proprietà della sua quota ideale di ½ pro – indiviso, in regime di comunione dei beni, dell'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Cabras al F. 44, particella 6563 sub. 2 (ex mapp. 6474), zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, consistenza 2,5 vani, superficie catastale 74 mq., rendita €. 142,03, via Lombardia n.
24, Piano 1 (si allega visura catastale aggiornata – doc. b);
F. ai fini della provenienza, dichiara di esserne divenuto legittimo proprietario Parte_1
pro - quota in forza dei seguenti titoli, comunque ben conosciuti dalle parti che rendono in tale senso dichiarazione positiva:
- quanto all'immobile distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cabras al F. 44, particella 4394 sub. 2 (ex mapp. 3534 sub. 2), in regime patrimoniale di comunione legale, in forza di atto di vendita rog. Notaio in data 25.02.1991 (rep. n. 23345 – racc. n. Persona_2
6676), registrato in Oristano il 13.03.1991 al n. 613, vol. IV, trascritto in Oristano il
15.03.1991, a casella 167, vol. 1338, che si allega – doc. c);
- quanto all'immobile distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cabras al F. 44, particella 6563 sub. 2, nella misura del 50%, in forza di atto di donazione rogato Notaio in data 11.06.2003 (rep. n. 2068 – racc. n. 1074), registrato in Oristano il Persona_3
26.06.2003, pubblicato alla Conservatoria dei RR.II. di Oristano il 19.06.2003 (n. reg. gen.
3893 – n. reg. part. 3066), che si allega – doc. d);
G. le suddette unità immobiliari (F. 44, part. 4394 sub. 2, e F. 44. part. 6563 sub. 2) sono meglio identificate nella loro reale consistenza nelle planimetrie catastali aggiornate che, previa visione ed approvazione dei comparenti, si allegano – docc. e, f);
H. ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, della Legge 27.02.1985 n. 52, le parti dichiarano di aver verificato autonomamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei
Registri Immobiliari e le eventuali iscrizioni e trascrizioni di atti pregiudizievoli, con espresso esonero da responsabilità del Giudice e del Cancelliere;
I. le parti dichiarano altresì che le planimetrie depositate in Catasto, allegate al presente atto e indicate al punto F) che precede, nonché i dati catastali relativi a quanto oggetto del presente atto, sono conformi allo stato di fatto dei suindicati immobili sulla base delle vigenti
Pagina 9 disposizioni in materia catastale, e dichiarano altresì che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale né tali da rendere necessaria la presentazione di nuove planimetrie catastali. Le intestazioni catastali delle unità immobiliari sono conformi alle risultanze dei Registri Immobiliari;
J. ai sensi della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, ed in particolare ai sensi dell'art. 40 della Legge n.47/1985 e dell'art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, le parti consapevoli delle sanzioni previste dalla legge per il caso di dichiarazioni false, reticenti, e non rispondenti al vero, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiarano altresì:
- che i lavori di costruzione del fabbricato di cui al F. 44, particella 4394 sub. 2 (ex mapp.
3534 sub. 2), sono intervenuti in forza di Concessione per esecuzione di opere (pratica n.
39/89, prot. n. 2072, anno 1989), rilasciata dal Sindaco del Comune di Cabras in data
24.08.1990, che si allega – doc. g);
- che i lavori di costruzione del fabbricato di cui al F. 44, particella 6563 sub. 2 (ex mapp.
6474), sono intervenuti in forza di Concessione per esecuzione di opere (prot. g. n. 5417 del
4.5.2000, pratica n. 180/99, anno 1999), rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico del
Comune di Cabras in data 4.5.2000, che si allega – doc. h);
- che per entrambe le unità immobiliari di cui sopra non sono intervenute successivamente modificazioni o opere che richiedessero il rilascio di ulteriori provvedimenti o titoli edilizi abilitativi ovvero il preventivo assolvimento di obblighi di comunicazione;
- che gli immobili oggetto del presente atto sono conformi alle norme di legge e di regolamento ed agli strumenti urbanistici di carattere nazionale, regionale e locale;
- che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di alcun genere, né quindi comminate sanzioni pecuniarie ai sensi della Legge 17.08.1942 n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
K. ai sensi del D. Lgs. 19.08.1945 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni la
[...]
dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla Controparte_1
prestazione energetica delle unità immobiliari oggetto di trasferimento di quota, comprensiva dell'Attestato di prestazione energetica (A.P.E.) redatto per ciascuna unità immobiliare in data
16.10.2024 da tecnico abilitato, e che dichiara essere ancora efficace per non essersi verificate cause di decadenza di detti documenti che pertanto sono in corso di validità, che si allegano – docc. i, j);
L. il trasferimento delle quote in proprietà di ½ pro - indiviso di pertinenza del , Parte_1
come sopra descritto, è da intendersi effettuato a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente gli immobili si trovano, ben noto alla parte cedente, , e Parte_1
Pagina 10 all'habitator, , con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni e ragioni, Controparte_1
accessori, ed accessioni, dipendenze e pertinenze, quote comuni sulle parti ed impianti, servitù attive e passive, nulla escluso ed eccettuato, salve le eventuali esclusioni e precisazioni contenute nei titoli di proprietà, e con riferimento alle porzioni immobiliari accatastate all'urbano nello stato di fatto in cui attualmente si trovano;
M. le parti dichiarano che il possesso giuridico e materiale di quanto trasferito in proprietà alla è già in capo alla medesima, che risiede anagraficamente nella Controparte_1
unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cabras al F. 44, mapp. 4394 sub. 2, quale appunto prima casa di civile abitazione, quindi diritti ed oneri continueranno a perdurare in capo a quest'ultima;
presta le più ampie garanzie di legge contro ogni caso di evizione, anche Parte_2
parziale, turbative e molestie, ed assicura che quanto ceduto e costituito in proprietà libero da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
O. si precisa espressamente che il trasferimento di quote in proprietà oggetto del presente accordo costituisce un negozio familiare globale, e che tale trasferimento viene effettuato senza un corrispettivo in danaro ma senza spirito di liberalità, e che è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
P. le parti dichiarano che il trasferimento di quote in questione gode di esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale, ex art. 19 Legge 6.3.1987 n. 74, Sent. n. 154 del
10.05.1999 C. Cost., e Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.06.2012 e successive, con richiesta dunque delle parti che la cessione venga dichiarata esente da ogni tassa o imposta;
Q. le parti rinunciano reciprocamente e vicendevolmente a qualsiasi diritto di ipoteca legale nascente dal presente atto, dispensando il Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità al riguardo;
R. i coniugi dichiarano di essere pienamente soddisfatti dagli accordi complessivamente oggi raggiunti, e con la esatta esecuzione degli stessi danno atto di aver definito tutte le questioni economiche e patrimoniali tra gli stessi, nessuna esclusa, scaturenti dal matrimonio e dal regime di comunione legale. Pertanto, salvo l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra, dichiarano di non avere null'altro a pretendersi reciprocamente a qualsiasi titolo, anche se non espressamente indicato nei rispettivi atti difensivi del procedimento di divorzio n. 342/2024
R.G. Tribunale di Oristano, rinunciando per l'effetto ciascuna parte a coltivare tutte le domande e conclusioni (sia tra loro formulate che nei confronti dei figli RC e ER
) proposte nell'anzidetto procedimento, salvo quelle formulate congiuntamente con il
[...]
presente verbale;
Pagina 11 S. le parti dichiarano di voler curare autonomamente la trascrizione della emananda sentenza nei Registri Immobiliari della competente Conservatoria, per il tramite del procuratore della con spese interamente a carico di quest'ultima, e con impegno – se Controparte_1
necessario – a comunicare alla Cancelleria l'esecuzione della formalità;
T. in caso di rifiuto alla trascrizione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari competente, le parti si impegnano ad effettuare la stipula dell'atto di trasferimento immobiliare di quote in proprietà oggetto del presente verbale davanti al Notaio entro 60 giorni dalla data di deposito dell'emananda sentenza che definisce il presente giudizio, con spese interamente a carico della . Controparte_1
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20/03/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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