Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00645/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00192/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2021, proposto da
Lido Bacino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
Comune di Lecce - Sett. Pianificazione e Svil. - Ufficio Demanio Marittimo, Ministero Infrastrutture e Trasporti in persona del Ministro Pt, Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota (prot. n. 0139112/2020) del 23.11.2020 del Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti e Contratti – Ufficio Demanio Marittimo, a firma del Dirigente del Settore, avente ad oggetto: concessione demaniale marittima n.02 del 30.04.2008 – Domanda di proroga ex art. 1, comma 682 e 683 Legge 145/2018. Rigetto. Interpello per eventuale attività su area concessa, nella parte in cui, nei limiti dell'interesse e di quanto di pregiudizio, non viene accolta la richiesta di proroga ex art. 1 commi 682 e 683 della Legge n. 145/2018 della concessione demaniale marittima sino al 31.12.2033, nonché della richiamata delibera di Giunta Comunale n. 342 dell'11.11.2020 per quanto di interesse, ragione e pregiudizio in conformità all'interesse della odierna società ricorrente laddove si dispone con atto di indirizzo di non concedere la proroga richiesta sino al 31.12.2033 ai concessionari di aree demaniali marittime e, ove occorra, della richiamata non meglio precisata nota del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (entrambe allo stato non conosciute) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. NI CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, deducendo:
Violazione art. 1 L. 145/2018;
Eccesso di potere per difetto di istruttoria per erronea presupposizione;
Eccesso di potere e violazione della direttiva servizi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, chiedendo la reiezione del ricorso.
In vista della odierna udienza di trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato in atti la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente ritualmente notificata alla controparte.
In data odierna il ricorso è stato quindi introitato per la decisione.
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ed invero tanto ha dichiarato la parte ricorrente nella dichiarazione di rinuncia al ricorso, atteso che all’atto di rinuncia al ricorso, pure ritualmente notificato, non ha fatto seguito la rituale accettazione, non inverando pertanto la fattispecie della estinzione del giudizio per rinuncia.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI CA, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI CA |
IL SEGRETARIO