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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 23/02/2026, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2722/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RU BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5575/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPPD00307 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPPD00307 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPPD00307 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1918/2026 depositato il 20/02/2026 Fatto e Diritto
Ricorrente_1Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Sig. ha agito contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, avverso l'intimazione di pagamento n. TK3IPPD00307/2024 per l'anno d'imposta 2014 notificata il 02.12.2024.
L'intimazione riguarda imposte, interessi e sanzioni derivanti da sentenza n. 12987/18/2022 divenuta definitiva il 22/04/2024, a seguito di mancata impugnazione, in relazione all'avviso di accertamento n. TK3018301177 per l'anno 2014.
La sentenza concerne la pretesa erariale circa il versamento delle ritenute non applicate dal datore di lavoro del ricorrente (in qualità di sostituto d'imposta) in relazione ad emolumenti dallo stesso corrisposti al dipendente (odierno ricorrente) per il periodo di imposta 2014.
La sentenza aveva esito sfavorevole per l'odierno ricorrente.
Sostiene il ricorrente che l'avviso oggetto della predetta sentenza sarebbe stato oggetto di una definizione della lite controversa ex art. 1, co. 186 della legge197/2022 (rottamazione quater) con conseguente estinzione del relativo procedimento e della res controversa.
Evidenzia il ricorrente che ai sensi dell'articolo 1, comma 202 L. 197/2022: “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196”. Il richiamo al comma 196 renderebbe evidente l'illegittimità dell'atto di intimazione di cui si discorre posto che viene affermato che: “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, tenuto conto della circostanza che la sentenza n. 12987/2022 è stata depositata in data 21 novembre 2022 e che la L. n. 197/2022 è entrata in vigore in data il 20 dicembre
2022, il ricorrente sostiene che la sentenza sopra indicata debba essere considerata tamquam non esset per espressa previsione del legislatore, stante l'avvenuto adempimento – della medesima obbligazione – da parte del coobbligato principale.
Inoltre, il ricorrente fa presente che ove venisse confermato l'atto impugnato, l'Erario incamererebbe somme maggiori rispetto all'imposta originariamente dovuta poiché sarebbero salve non soltanto le somme già corrisposte dal coobbligato Società_1 ma anche quanto residua ai fini della definizione e finanche quanto l'odierno istante dovrebbe corrispondere allo stesso titolo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate controdeducendo quanto segue.
Viene premesso che la sentenza n. 12987/18/2022 emessa dalla C.T.P. di Roma ha acquisito l'incontrovertibilità del giudicato ex art. 2909 c.c. con esito favorevole all' Ufficio. Viene quindi richiamato il principio della responsabilità solidale piena, tra sostituto e sostituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 DPR n. 602/1973 e l'esistenza della predetta sentenza n. 12987/18/2022, la cui statuizione parte ricorrente ha tentato di rimettere in discussione, in violazione del principio del ne bis in idem.
Contrariamente alla prospettazione del ricorrente, non potrebbe trovare applicazione la norma prevista dall'art. 1, comma 196 L. n. 197/2022, secondo cui “gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Tale disposizione presuppone, infatti, che la definizione agevolata sia stata richiesta e perfezionata dal medesimo soggetto parte del giudizio cui si riferisce la pronuncia non ancora passata in giudicato. Nel caso di specie difetta l'identità soggettiva tra l'odierno ricorrente e la società
Società_1 S.p.A., che ha inteso avvalersi della definizione agevolata della lite controversa ai sensi dell'art. 1, comma 186, L. 197/2022.
Non essendosi verificati, in concreto, i presupposti di fatto individuati dalla normativa agevolativa, l'odierno ricorrente, nei cui confronti la pretesa dell'amministrazione si è cristallizzata in conseguenza di giudicato, non avrebbe avuto alcuna possibilità di avvalersi degli effetti derivanti dalla definizione agevolata della lite controversa di cui all'art. 1, comma
196 L. n. 197/2022, ottenuta dalla società Società_1 S.p.A.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione. Il ricorso è infondato.
L'intimazione di pagamento impugnata riguarda interessi e sanzioni derivanti dalla sentenza n. 12987/18/2022 divenuta definitiva il 22/04/2024: tale premessa è necessaria per evidenziare come qualsiasi eccezione formulata dal ricorrente in ordine all'avviso di accertamento n. TK3018301177 per l'anno 2014 oggetto della predetta sentenza sia da considerarsi inammissibile, in quanto coperta da giudicato. Ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, limitatamente all'oggetto del giudizio e ai punti della decisione che ne costituiscono il fondamento necessario, con conseguente preclusione alla rimessione in discussione del rapporto tributario ormai definitivamente accertato. Relativamente all'atto impugnato si rileva che l'invocata adesione alla c.d. “rottamazione quater” da parte della società Società_1 S.p.A., quale coobbligata nel giudizio definito con la sentenza n. 12987/18/2022, non esime il ricorrente dal pagamento di quanto posto a suo carico dalla sentenza stessa, la cui attuazione nei suoi confronti è stata formalizzata con l'intimazione di pagamento n. TK3IPPD00307/2024 impugnata nel presente giudizio.
La definizione agevolata disciplinata dalla L. n. 197/2022 ha natura personale e produce effetti limitatamente al soggetto che vi abbia aderito e che abbia perfezionato la procedura mediante il tempestivo pagamento di quanto dovuto, non estendendosi automaticamente agli eventuali coobbligati che non abbiano presentato autonoma domanda.
Si evidenzia, inoltre, che il comma 197 della L. n. 197/2022 prevede che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso
l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.”.
Nel caso in esame non risulta che l'odierno ricorrente abbia presentato istanza di sospensione del giudizio né depositato domanda di definizione agevolata nei termini di legge;
pertanto, la sentenza n. 12987/18/2022, depositata il 21/11/2022 e divenuta definitiva il 22/04/2024, ha spiegato integralmente i propri effetti nei suoi confronti.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata costituisce mera attuazione del titolo giudiziale definitivo e non è sindacabile nel merito del rapporto tributario ormai coperto da giudicato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In considerazione delle peculiarità della controversia, come emergente dalla documentazione in atti, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, respinge il ricorso. Spese compensate.
Roma, 19 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO Brunella Bruno
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RU BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5575/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPPD00307 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPPD00307 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPPD00307 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1918/2026 depositato il 20/02/2026 Fatto e Diritto
Ricorrente_1Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Sig. ha agito contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, avverso l'intimazione di pagamento n. TK3IPPD00307/2024 per l'anno d'imposta 2014 notificata il 02.12.2024.
L'intimazione riguarda imposte, interessi e sanzioni derivanti da sentenza n. 12987/18/2022 divenuta definitiva il 22/04/2024, a seguito di mancata impugnazione, in relazione all'avviso di accertamento n. TK3018301177 per l'anno 2014.
La sentenza concerne la pretesa erariale circa il versamento delle ritenute non applicate dal datore di lavoro del ricorrente (in qualità di sostituto d'imposta) in relazione ad emolumenti dallo stesso corrisposti al dipendente (odierno ricorrente) per il periodo di imposta 2014.
La sentenza aveva esito sfavorevole per l'odierno ricorrente.
Sostiene il ricorrente che l'avviso oggetto della predetta sentenza sarebbe stato oggetto di una definizione della lite controversa ex art. 1, co. 186 della legge197/2022 (rottamazione quater) con conseguente estinzione del relativo procedimento e della res controversa.
Evidenzia il ricorrente che ai sensi dell'articolo 1, comma 202 L. 197/2022: “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196”. Il richiamo al comma 196 renderebbe evidente l'illegittimità dell'atto di intimazione di cui si discorre posto che viene affermato che: “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, tenuto conto della circostanza che la sentenza n. 12987/2022 è stata depositata in data 21 novembre 2022 e che la L. n. 197/2022 è entrata in vigore in data il 20 dicembre
2022, il ricorrente sostiene che la sentenza sopra indicata debba essere considerata tamquam non esset per espressa previsione del legislatore, stante l'avvenuto adempimento – della medesima obbligazione – da parte del coobbligato principale.
Inoltre, il ricorrente fa presente che ove venisse confermato l'atto impugnato, l'Erario incamererebbe somme maggiori rispetto all'imposta originariamente dovuta poiché sarebbero salve non soltanto le somme già corrisposte dal coobbligato Società_1 ma anche quanto residua ai fini della definizione e finanche quanto l'odierno istante dovrebbe corrispondere allo stesso titolo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate controdeducendo quanto segue.
Viene premesso che la sentenza n. 12987/18/2022 emessa dalla C.T.P. di Roma ha acquisito l'incontrovertibilità del giudicato ex art. 2909 c.c. con esito favorevole all' Ufficio. Viene quindi richiamato il principio della responsabilità solidale piena, tra sostituto e sostituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 DPR n. 602/1973 e l'esistenza della predetta sentenza n. 12987/18/2022, la cui statuizione parte ricorrente ha tentato di rimettere in discussione, in violazione del principio del ne bis in idem.
Contrariamente alla prospettazione del ricorrente, non potrebbe trovare applicazione la norma prevista dall'art. 1, comma 196 L. n. 197/2022, secondo cui “gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Tale disposizione presuppone, infatti, che la definizione agevolata sia stata richiesta e perfezionata dal medesimo soggetto parte del giudizio cui si riferisce la pronuncia non ancora passata in giudicato. Nel caso di specie difetta l'identità soggettiva tra l'odierno ricorrente e la società
Società_1 S.p.A., che ha inteso avvalersi della definizione agevolata della lite controversa ai sensi dell'art. 1, comma 186, L. 197/2022.
Non essendosi verificati, in concreto, i presupposti di fatto individuati dalla normativa agevolativa, l'odierno ricorrente, nei cui confronti la pretesa dell'amministrazione si è cristallizzata in conseguenza di giudicato, non avrebbe avuto alcuna possibilità di avvalersi degli effetti derivanti dalla definizione agevolata della lite controversa di cui all'art. 1, comma
196 L. n. 197/2022, ottenuta dalla società Società_1 S.p.A.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione. Il ricorso è infondato.
L'intimazione di pagamento impugnata riguarda interessi e sanzioni derivanti dalla sentenza n. 12987/18/2022 divenuta definitiva il 22/04/2024: tale premessa è necessaria per evidenziare come qualsiasi eccezione formulata dal ricorrente in ordine all'avviso di accertamento n. TK3018301177 per l'anno 2014 oggetto della predetta sentenza sia da considerarsi inammissibile, in quanto coperta da giudicato. Ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, limitatamente all'oggetto del giudizio e ai punti della decisione che ne costituiscono il fondamento necessario, con conseguente preclusione alla rimessione in discussione del rapporto tributario ormai definitivamente accertato. Relativamente all'atto impugnato si rileva che l'invocata adesione alla c.d. “rottamazione quater” da parte della società Società_1 S.p.A., quale coobbligata nel giudizio definito con la sentenza n. 12987/18/2022, non esime il ricorrente dal pagamento di quanto posto a suo carico dalla sentenza stessa, la cui attuazione nei suoi confronti è stata formalizzata con l'intimazione di pagamento n. TK3IPPD00307/2024 impugnata nel presente giudizio.
La definizione agevolata disciplinata dalla L. n. 197/2022 ha natura personale e produce effetti limitatamente al soggetto che vi abbia aderito e che abbia perfezionato la procedura mediante il tempestivo pagamento di quanto dovuto, non estendendosi automaticamente agli eventuali coobbligati che non abbiano presentato autonoma domanda.
Si evidenzia, inoltre, che il comma 197 della L. n. 197/2022 prevede che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso
l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.”.
Nel caso in esame non risulta che l'odierno ricorrente abbia presentato istanza di sospensione del giudizio né depositato domanda di definizione agevolata nei termini di legge;
pertanto, la sentenza n. 12987/18/2022, depositata il 21/11/2022 e divenuta definitiva il 22/04/2024, ha spiegato integralmente i propri effetti nei suoi confronti.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata costituisce mera attuazione del titolo giudiziale definitivo e non è sindacabile nel merito del rapporto tributario ormai coperto da giudicato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In considerazione delle peculiarità della controversia, come emergente dalla documentazione in atti, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, respinge il ricorso. Spese compensate.
Roma, 19 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO Brunella Bruno