Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 23/02/2026, n. 2722
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità definizione agevolata (rottamazione quater) ai sensi dell'art. 1, co. 186 e 196 L. 197/2022

    La Corte ritiene che la definizione agevolata abbia natura personale e non si estenda automaticamente ai coobbligati che non abbiano presentato autonoma domanda. Inoltre, il ricorrente non ha richiesto la sospensione del giudizio né depositato la domanda di definizione agevolata nei termini previsti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 23/02/2026, n. 2722
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2722
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo