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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1557/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1557/2025 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA Pt_1
EMANUELA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, n. a NAPOLI il 19/11/1975 rappresentata e difesa dall'avv. CHIARIELLO CP_1
ANTONIETTA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.-Con ricorso depositato in data 04/02/2025, parte ricorrente in epigrafe deduceva che l'odierna resistente aveva proposto ricorso per ATP all'esito del quale il CTU nominato aveva riconosciuto sussistenti i requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla visita di revisione;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il disconoscimento in capo alla odierna resistente dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'indennità di accompagnamento.
La resistente si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma delle risultanze peritali condotte nel giudizio per ATP.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale in quanto il CTU non avrebbe esaminato in modo corretto il quadro patologico lamentato dalla perizianda. Ed in particolare, parte ricorrente contesta l'errata valutazione da parte del consulente della impossibilità della di deambulare. CP_1
Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito.
Il CTU, dottor Bencivenga, nella fase sommaria, ha valutato in modo esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante nel ricorso per ATP, considerandola affetta da “Morbo di Burger con conseguenza amputazione di gamba sx;
Sindrome ansioso-depressiva” ed ha esaminato tutta la documentazione medica versata in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione.
Il consulente nominato, infatti, ha valutato adeguatamente l'intero quadro morboso sofferto dalla evidenziando quanto segue: “Morbo di Burger con conseguenza amputazione gamba sx; Il CP_1
morbo di GE, noto anche come tromboangioite obliterante, è una patologia infiammatoria rara che colpisce le arterie e le vene di piccole e medie dimensioni, soprattutto degli arti inferiori e superiori. La condizione è strettamente legata all'uso del tabacco, e la sua eziologia precisa non è
2 completamente compresa, ma si ipotizza un ruolo autoimmune indotto dal fumo. Il morbo di GE
è caratterizzato da una infiammazione segmentaria dei vasi sanguigni con conseguente formazione di trombi (coaguli) che possono ostruire il flusso sanguigno, portando a ischemia, ulcere e nei casi più gravi, gangrena. I principali segni e sintomi includono: Dolore agli arti (claudicatio intermittente), particolarmente durante l'attività fisica. • Ulcerazioni o ferite difficili da guarire su mani e piedi. • Fenomeno di NA (restringimento dei vasi sanguigni con conseguente pallore e freddezza delle dita). • Necrosi dei tessuti. La diagnosi viene effettuata attraverso esami clinici e imaging vascolare, come l'angiografia. Essendo strettamente legato al consumo di tabacco,
l'interruzione del fumo è il primo e più importante passo nel trattamento. Dal punto di vista medico- legale, il morbo di GE solleva diverse questioni importanti, legate alla diagnosi, alla gestione del paziente e alle implicazioni per la vita professionale e personale dell'individuo. Il morbo di
GE rappresenta una sfida dal punto di vista medico-legale, poiché richiede una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo per evitare complicanze gravi come l'amputazione come nel caso della SI.ra . L'amputazione può diventare una soluzione necessaria quando la CP_1 progressione della malattia porta a un'ischemia critica, con rischio di infezione sistemica o gangrena irreversibile;
Sindrome ansiosa depressiva; rappresenta un'alterazione cronica dell'umore contraddistinta da tristezza, riduzione dell'interesse e delle attività (apatia), senso di solitudine, senso di colpa e incapacità di provare piacere (anedonia). Il distacco affettivo verso i familiari e le persone care diventa sempre più forte così come la sensazione di sentirsi aridi e vuoti, privi di sentimenti. Ci troviamo di fronte ad una sindrome ansioso-depressiva di media entità, legata soprattutto alla condizione di salute che induce manifestazioni ansiose seguenti generalmente il riacutizzarsi della patologia”.
Ed ancora, con riguardo ai requisiti richiesti per beneficiare della prestazione invocata ha rilevato che: “Il complesso menomativo della sig.ra realizza i presupposti per la concessione CP_1
di suddetta indennità; infatti, trattasi di un individuo affetto da patologie che creano dei forti disagi,
i quali pregiudicano l'autonomia della marcia e degli spostamenti. Per tutti questi elementi ritengo la sig.ra invalida di grado grave 100% e in possesso dei requisiti utili alla CP_1
concessione dell'indennità di accompagnamento .Adesso resta da affrontare l'annoso problema della retrodatazione: trattasi di un compito niente affatto agevole, da elaborarsi a seconda dei vari criteri medico-legali, noti alla maggior parte degli specialisti in materia. Infatti, sulla scorta della stessa criteriologia, risulta alquanto “anomalo” il riconoscimento di un beneficio economico a partire dalla data della visita medico-legale, a meno che proprio in tale epoca, non si sia verificato l'evento morboso e/o complicanza maggiormente invalidante. Ed inoltre, vanno considerati anche i cosiddetti
“tempi medi” di evoluzione delle minorazioni di cui è portatore la paziente. Fatta questa doverosa
3 premessa, si ritiene che la sig.ra avesse un quadro patologico tale da determinare i CP_1 requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento precedentemente alla visita peritale,
e considerando i tempi medi di evoluzione del quadro patologico si ritiene congruo una retrodatazione da Aprile 2023.”
Sul punto si osserva che le contestazioni attoree in ordine alla errata considerazione del quadro patologico del periziando nelle valutazioni finali non sono in grado di scalfire le risultanze peritali basate sia sulle certificazioni mediche in atti che sull'esame obiettivo eseguito dal consulente.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale.
Ed infatti, l'istante si è limitato ad una contestazione generica che si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della perizianda quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Pertanto, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato con conferma delle risultanze peritali condotte in fase di ATP.
4 3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 15063/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso, confermando nel resto le risultanze dell'ATP, e, per l'effetto, accerta la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di CP_1
accompagnamento a decorrere dalla revisione;
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore di parte resistente Pt_1 delle spese di lite che si liquidano in €1.500,00, oltre IVA, C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 11/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1557/2025 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA Pt_1
EMANUELA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, n. a NAPOLI il 19/11/1975 rappresentata e difesa dall'avv. CHIARIELLO CP_1
ANTONIETTA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.-Con ricorso depositato in data 04/02/2025, parte ricorrente in epigrafe deduceva che l'odierna resistente aveva proposto ricorso per ATP all'esito del quale il CTU nominato aveva riconosciuto sussistenti i requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla visita di revisione;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il disconoscimento in capo alla odierna resistente dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'indennità di accompagnamento.
La resistente si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma delle risultanze peritali condotte nel giudizio per ATP.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale in quanto il CTU non avrebbe esaminato in modo corretto il quadro patologico lamentato dalla perizianda. Ed in particolare, parte ricorrente contesta l'errata valutazione da parte del consulente della impossibilità della di deambulare. CP_1
Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito.
Il CTU, dottor Bencivenga, nella fase sommaria, ha valutato in modo esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante nel ricorso per ATP, considerandola affetta da “Morbo di Burger con conseguenza amputazione di gamba sx;
Sindrome ansioso-depressiva” ed ha esaminato tutta la documentazione medica versata in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione.
Il consulente nominato, infatti, ha valutato adeguatamente l'intero quadro morboso sofferto dalla evidenziando quanto segue: “Morbo di Burger con conseguenza amputazione gamba sx; Il CP_1
morbo di GE, noto anche come tromboangioite obliterante, è una patologia infiammatoria rara che colpisce le arterie e le vene di piccole e medie dimensioni, soprattutto degli arti inferiori e superiori. La condizione è strettamente legata all'uso del tabacco, e la sua eziologia precisa non è
2 completamente compresa, ma si ipotizza un ruolo autoimmune indotto dal fumo. Il morbo di GE
è caratterizzato da una infiammazione segmentaria dei vasi sanguigni con conseguente formazione di trombi (coaguli) che possono ostruire il flusso sanguigno, portando a ischemia, ulcere e nei casi più gravi, gangrena. I principali segni e sintomi includono: Dolore agli arti (claudicatio intermittente), particolarmente durante l'attività fisica. • Ulcerazioni o ferite difficili da guarire su mani e piedi. • Fenomeno di NA (restringimento dei vasi sanguigni con conseguente pallore e freddezza delle dita). • Necrosi dei tessuti. La diagnosi viene effettuata attraverso esami clinici e imaging vascolare, come l'angiografia. Essendo strettamente legato al consumo di tabacco,
l'interruzione del fumo è il primo e più importante passo nel trattamento. Dal punto di vista medico- legale, il morbo di GE solleva diverse questioni importanti, legate alla diagnosi, alla gestione del paziente e alle implicazioni per la vita professionale e personale dell'individuo. Il morbo di
GE rappresenta una sfida dal punto di vista medico-legale, poiché richiede una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo per evitare complicanze gravi come l'amputazione come nel caso della SI.ra . L'amputazione può diventare una soluzione necessaria quando la CP_1 progressione della malattia porta a un'ischemia critica, con rischio di infezione sistemica o gangrena irreversibile;
Sindrome ansiosa depressiva; rappresenta un'alterazione cronica dell'umore contraddistinta da tristezza, riduzione dell'interesse e delle attività (apatia), senso di solitudine, senso di colpa e incapacità di provare piacere (anedonia). Il distacco affettivo verso i familiari e le persone care diventa sempre più forte così come la sensazione di sentirsi aridi e vuoti, privi di sentimenti. Ci troviamo di fronte ad una sindrome ansioso-depressiva di media entità, legata soprattutto alla condizione di salute che induce manifestazioni ansiose seguenti generalmente il riacutizzarsi della patologia”.
Ed ancora, con riguardo ai requisiti richiesti per beneficiare della prestazione invocata ha rilevato che: “Il complesso menomativo della sig.ra realizza i presupposti per la concessione CP_1
di suddetta indennità; infatti, trattasi di un individuo affetto da patologie che creano dei forti disagi,
i quali pregiudicano l'autonomia della marcia e degli spostamenti. Per tutti questi elementi ritengo la sig.ra invalida di grado grave 100% e in possesso dei requisiti utili alla CP_1
concessione dell'indennità di accompagnamento .Adesso resta da affrontare l'annoso problema della retrodatazione: trattasi di un compito niente affatto agevole, da elaborarsi a seconda dei vari criteri medico-legali, noti alla maggior parte degli specialisti in materia. Infatti, sulla scorta della stessa criteriologia, risulta alquanto “anomalo” il riconoscimento di un beneficio economico a partire dalla data della visita medico-legale, a meno che proprio in tale epoca, non si sia verificato l'evento morboso e/o complicanza maggiormente invalidante. Ed inoltre, vanno considerati anche i cosiddetti
“tempi medi” di evoluzione delle minorazioni di cui è portatore la paziente. Fatta questa doverosa
3 premessa, si ritiene che la sig.ra avesse un quadro patologico tale da determinare i CP_1 requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento precedentemente alla visita peritale,
e considerando i tempi medi di evoluzione del quadro patologico si ritiene congruo una retrodatazione da Aprile 2023.”
Sul punto si osserva che le contestazioni attoree in ordine alla errata considerazione del quadro patologico del periziando nelle valutazioni finali non sono in grado di scalfire le risultanze peritali basate sia sulle certificazioni mediche in atti che sull'esame obiettivo eseguito dal consulente.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale.
Ed infatti, l'istante si è limitato ad una contestazione generica che si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della perizianda quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Pertanto, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato con conferma delle risultanze peritali condotte in fase di ATP.
4 3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 15063/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso, confermando nel resto le risultanze dell'ATP, e, per l'effetto, accerta la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di CP_1
accompagnamento a decorrere dalla revisione;
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore di parte resistente Pt_1 delle spese di lite che si liquidano in €1.500,00, oltre IVA, C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 11/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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