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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 525/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 525/2023 promosso da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Giorgio Galbiati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Regina
Margherita n. 33, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(P.IVA: ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dott.ssa rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Iervese, Controparte_2
Marco Novara ed Enrico Maggiora ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Treviso n.
36, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e respinta ogni argomentazione, tesi e domanda avversarie, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della creditrice procedente CP_1
ad aggredire i beni immobili confluiti nel fondo patrimoniale (appartamento
[...]
censito al foglio 4 mapp.574 cat. A3 e appezzamento di terreno attiguo, destinato a giardino ed orto, censito al NCT al foglio 4 mapp.575, ove la ricorrente risiede), in ragione
1 della opponibilità al predetto istituto del fondo patrimoniale costituito con atto del 27.9.2000
e della conseguente impignorabilità dei beni in esso confluiti;
e per l'effetto pronunciare la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare notificato da
[...]
. Il 18.11.2020, ordinandone la cancellazione della trascrizione al CP_1
competente Conservatore dei registri immobiliare.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello di Torino, I Sez. Civ., C.R. Ill. dott.ssa Germano
Cortese, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiarare improponibile ed inammissibile in rito l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
, in ogni suo motivo, per le eccezioni dedotte in giudizio da parte appellata, ai sensi e
[...]
per gli effetti degli artt. 342 e/o 348 bis, comma I, c.p.c. e/o di qualunque altra norma applicabile alla fattispecie, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Verbania n.
61/2023, pronunciata nel giudizio inter partes R.G. n.1270/2021 il 28/02/2023 e pubblicata in pari data, notificata a mezzo PEC in data 06/03/2023, eventualmente anche con diversa motivazione;
in via subordinata e salvo gravame, rigettarlo integralmente in quanto assolutamente infondato nel merito in ogni suo motivo, in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza, eventualmente anche con diversa motivazione, e condannando l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio d'appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso del 08.06.2023 la GN proponeva opposizione all'esecuzione Pt_1
immobiliare RGE 77/2020, intrapresa nei suoi confronti dalla Controparte_1
Tale azione si fondava sul decreto ingiuntivo n. 5856/2018 emesso in data 03.04.2018 dal
Tribunale di Torino. Parte opponente, in particolare, deduceva che: (i) i crediti per cui la aveva avviato la procedura esecutiva non erano stati contratti personalmente, ma CP_1
in qualità di socia accomandataria della società AD TT di AD PO & Co., per la quale l'opponente rispondeva illimitatamente;
(ii) alcuni dei beni pignorati erano confluiti in un fondo patrimoniale costituito il 09.10.2000 ed annotato a margine del proprio atto di matrimonio;
(iii) il suddetto fondo non solo era risalente nel tempo, ma era anche sorto prima della costituzione della società di cui sopra;
(iv) medio tempore il Tribunale di
Verbania, con sentenza n. 5/2021, aveva dichiarato il fallimento della
[...]
nonché della GN personalmente, in qualità di socia Parte_2 Pt_1
2 accomandataria. La GN riteneva, inoltre, che in merito ai beni pignorati estranei Pt_1
al suddetto fondo patrimoniale, la procedura esecutiva azionata dalla fosse CP_1 improcedibile ai sensi dell'art. 51 L.F., in quanto era intervenuto il fallimento personale della debitrice. I beni confluiti nel fondo, invece, erano estranei al fallimento ex art. 46, comma 3, L.F., per cui rispetto a questi la debitrice conservava la legittimazione ad esperire ogni iniziativa ed azione.
Tutto ciò premesso, parte opponente contestava l'inesistenza, in capo alla Banca, del diritto di agire in via esecutiva sui beni immobili confluiti nel fondo patrimoniale e chiedeva la sospensione dell'esecuzione forzata.
In data 14.07.2021 il Tribunale di Verbania accoglieva l'istanza di sospensione e assegnava termini alle parti per l'introduzione del giudizio di merito;
dichiarava, altresì,
l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare ai sensi dell'art. 51 L.F. sugli immobili pignorati esclusi dal fondo patrimoniale, poiché caduti nell'attivo fallimentare dell'opponente.
Il giudizio di merito
In data 23.09.2023 la introduceva il giudizio di merito, Controparte_1
deducendo di essere stata ammessa al passivo fallimentare per i beni esclusi dal fondo patrimoniale;
affermava che per i beni ricompresi nel fondo, invece, l'iscrizione ipotecaria era legittima e sussisteva il diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto detti beni erano esclusi dal fallimento ex art. 51 L.F. e il titolo esecutivo aveva attinenza a debiti contratti dalla parte opponente per le esigenze di sostentamento della famiglia. La CP_1
in particolare, sosteneva che:
(i) la propria pretesa creditoria si fondava sul decreto ingiuntivo n. 5856/2018, provvisoriamente esecutivo, spedito in forma esecutiva il 06.07.2018 e notificato alla debitrice, congiuntamente all'atto di precetto, per complessivi € 716.374,21;
(ii) i rapporti a base del decreto ingiuntivo originavano da finanziamenti erogati dalla Banca per l'attività commerciale svolta dalla GN quale titolare della Pt_1 [...]
e precisamente: Parte_2
a) € 667.994,28 quale saldo debitore del conto corrente n. 61/81214 intestato alla società ed acceso in data 13.07.2007, affidato con contratto di affidamento/anticipo in conto corrente in data 11.10.2016, al fine di ottenere la disponibilità di €
70.000,00 a titolo di apertura di credito e di € 475.000,00 a titolo di affidamento;
b) € 48.379,93 quale debito residuo del mutuo chirografario a tasso variabile n. 59013, contratto in data 27.12.2016;
3 (iii) parte opponente non aveva documentato che la conoscesse l'estraneità del CP_1 credito ai bisogni della famiglia, per cui doveva ritenersi oggettivamente provato che l'attività commerciale svolta dalla debitrice, quale unica socia accomandataria, fosse la principale fonte di sostentamento della famiglia.
Tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto dell'opposizione avverso l'esecuzione immobiliare in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché la conferma dell'esistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata sugli immobili pignorati in danno della GN CP_1
, con la sola eccezione ai sensi dell'art. 51 L.F. degli immobili esclusi dal fondo Pt_1 patrimoniale, stante l'intervenuto fallimento della debitrice. In via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'inefficacia e l'inopponibilità, nei propri confronti, del fondo patrimoniale sugli immobili pignorati e, per l'effetto, la conferma dell'esistenza del diritto della medesima di procedere ad esecuzione forzata sugli immobili pignorati sulla base del titolo esecutivo di cui sopra. In ogni caso, con vittoria di spese, IVA e CPA.
Si costituiva la GN , contestando il diritto della di procedere ad esecuzione Pt_1 CP_1
sui beni costituiti in fondo patrimoniale, non essendovi una correlazione diretta tra la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio da un lato, e i bisogni della famiglia dall'altro, trattandosi di crediti con attinenza esclusiva all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Aggiungeva, altresì, che la era consapevole dell'estraneità dei crediti e che alcuni CP_1
beni personali della debitrice fossero confluiti in un fondo patrimoniale con vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni famigliari. Precisava, inoltre, che la presunzione secondo cui l'attività imprenditoriale fosse svolta al fine di soddisfare i bisogni della famiglia andasse respinta, in quanto poneva a carico della debitrice una probatio diabolica contraria ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e alla ratio dell'istituto del fondo patrimoniale. Contestava, infine, che i redditi derivanti dall'attività di impresa avessero costituito la principale fonte di sostentamento della famiglia, evidenziando come, in ogni caso, ciò non avrebbe avuto alcuna incidenza nella verifica dell'opponibilità alla e nella valutazione dell'inerenza diretta ed immediata del CP_1
debito bancario con i bisogni della famiglia. Per le medesime ragioni, affermava l'illegittimità dell'ipoteca giudiziale accesa dalla sui beni immobili costituiti in fondo CP_1
patrimoniale.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 61/2023, pubblicata in data 28.01.2023 e notificata in data 06.03.2023, il
Tribunale di Verbania dichiarava l'accertamento del diritto della Controparte_1 di procedere ad esecuzione forzata sull'immobile di proprietà della GN e, per Pt_1
4 l'effetto, rigettava l'opposizione. Condannava, infine, la GN alla refusione delle Pt_1 spese di lite per complessivi € 22.148,10, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge.
Il Giudice di primo grado, in particolare, precisava che nei confronti della società
[...]
era stato dichiarato il fallimento e che rispetto ai Parte_2 beni non costituiti in fondo patrimoniale il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione, mentre in relazione ai beni costituiti in fondo, l'aveva sospesa. Il Tribunale si conformava alla motivazione del Giudice delegato al fallimento, secondo cui ai sensi dell'art. 46, n. 3, L.F. i beni costituiti in fondo patrimoniale restavano esclusi dal fallimento, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c., in quanto la norma doveva essere intesa nel senso che i suddetti beni erano destinati ai creditori della famiglia, non rientrando nella disponibilità del fallito e, dunque, neanche dei creditori concorrenti.
L'intervenuto fallimento della società - e della GN - non era quindi un elemento Pt_1 che incideva sulla procedibilità dell'esecuzione individuale sui beni costituiti in fondo patrimoniale, tenuto conto dell'esclusione di tali beni dal fallimento e della conseguente possibilità per il creditore di agire con l'esecuzione individuale ove ricorressero le condizioni dell'art. 170 c.c.
Il Tribunale, pertanto, affermava la valida costituzione del fondo patrimoniale;
al fine di accertare la pignorabilità ex art. 170 c.c. esponeva che, per poter verificare se il debito fosse contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, occorreva acclarare, in concreto, che il reddito prodotto dall'impresa fosse destinato alla soddisfazione dei bisogni famigliari
(da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi, in ragione dell'indirizzo della vita famigliare e del tenore prescelto).
Sulla base di quanto documentato in giudizio, la fonte del credito azionato in via monitoria dalla originava dalle due posizioni già richiamate dalla creditrice nel proprio atto di CP_1
citazione; secondo il Tribunale, dunque, il credito si fondava su obbligazioni restitutorie originate da due contratti stipulati dalla debitrice in nome e per conto della società. Tali debiti erano stati contratti senza una specifica destinazione, ma al fine di ottenere anticipazioni per il generale proseguimento dell'attività d'impresa. Non vi era riscontro, invece, su quanto dichiarato dalla debitrice riguardo alla presenza di ulteriori redditi adibiti al sostentamento della famiglia.
Era altresì provato che la società di cui la GN era stata socia accomandataria Pt_1 era fonte di redditi da lavoro percepiti da quest'ultima e destinati esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia.
5 Tutto ciò premesso, secondo il Giudice di primo grado i debiti oggetto di controversia risultavano direttamente giustificati dalla finalità di continuare a contribuire al mantenimento della famiglia, in base al tenore di vita prescelto dai coniugi. Il finanziamento prestato dalla pertanto, poteva considerarsi garantito anche dal CP_1
patrimonio personale della socia accomandataria.
Il Tribunale rigettava l'opposizione, con conseguente affermazione del diritto della CP_1 di procedere all'esecuzione forzata sui beni costituiti in fondo patrimoniale. L'accertamento di tale diritto, secondo il Giudice, comportava necessariamente la legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Il giudizio in appello
L'appello proposto da Parte_1
Con atto di citazione del 05.04.2023 la GN proponeva appello avverso la Pt_1 sentenza di primo grado, invocandone l'integrale riforma.
Con il primo motivo di appello contestava la contraddittorietà della motivazione del
Tribunale, il quale da un lato aveva affermato l'inopponibilità nei confronti della del CP_1
fondo patrimoniale, asserendo che i debiti aziendali andassero considerati alla stregua di debiti sorti per il soddisfacimento delle esigenze famigliari;
d'altro canto, il Giudice aveva invece sancito la correttezza dell'operato del Tribunale fallimentare, il quale aveva escluso dal fallimento della società i beni immobili poi pignorati dalla CP_1
Con il secondo motivo parte appellante censurava la sentenza di primo grado per aver erroneamente affermato che tutti i debiti lavorativi - nel cui alveo si collocavano i debiti contratti dalla GN verso la a titolo di socia accomandataria - dovevano Pt_1 CP_1
intendersi come debiti sorti per soddisfare le esigenze famigliari, venendo quindi meno l'opponibilità del fondo. Secondo parte appellante, in questo modo si introduceva un'apodittica presunzione generale di diretta attinenza dei debiti bancari venuti in essere in conseguenza dell'attività lavorativa, societaria o professionale della parte, rispetto al soddisfacimento dei bisogni famigliari;
tale presunzione svuoterebbe integralmente la ratio dell'istituto del fondo patrimoniale e le finalità protettive dei bisogni della famiglia ad esso correlate, addossando in capo alla debitrice una probatio diabolica contraria ai principi giurisprudenziali, al dettato normativo e alla ratio dell'istituto.
Parte appellante censurava, poi, il capo della sentenza di primo grado con cui era stato accertato - all'esito della disamina della modulistica bancaria sottoscritta dall'appellante in sede di rinnovo della richiesta di mutuo - che il finanziamento della società poteva considerarsi garantito anche dal patrimonio personale della debitrice. Secondo parte
6 appellante tale statuizione non considerava il rispetto di tutti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge per l'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale, in forza dei quali la sarebbe stata pienamente edotta della costituzione del fondo. La modulistica CP_1
suddetta non rivestiva alcuna valenza probatoria, in quanto in nessuno dei moduli veniva chiesto alla debitrice di indicare l'esistenza di un fondo patrimoniale;
per accertare l'esistenza del fondo la avrebbe potuto semplicemente condurre una visura CP_1 conservatoria, secondo il grado di diligenza richiesto dall'attività esercitata, dalla quale sarebbe emersa la costituzione del fondo antecedentemente alla stipulazione di qualunque contratto tra e debitrice. CP_1
La GN eccepiva la sentenza impugnata per aver ritenuto non provata l'esistenza Pt_1
di altre disponibilità finanziarie in capo alla stessa, delle quali sarebbe stata data ampia prova mediante la produzione in giudizio di copia della documentazione bancaria attestante la disponibilità di fatto di ingenti somme liquide, idonee a soddisfare i bisogni famigliari, indipendentemente dalle somme percepite dalla società.
Parte appellante richiedeva, infine, la sospensione dell'efficacia provvisoria della sentenza impugnata, visto il pregiudizio grave e irreparabile causato dal fatto che l'unico bene immobile di cui disponeva, a seguito della pronuncia del proprio fallimento personale, era la casa di abitazione oggetto dell'azione esecutiva promossa dalla CP_1
Tutto ciò premesso, parte appellante chiedeva, in via pregiudiziale, la sospensione o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale, domandava l'accoglimento dei motivi di appello e la conseguente riforma della sentenza di primo grado. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di inesistenza del diritto della ad CP_1
aggredire i beni immobili confluiti nel fondo patrimoniale e, infine, la pronuncia di nullità/invalidità/inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare.
Le difese di Controparte_1
In data 06.09.2023 si costituiva chiedendo preliminarmente la Controparte_1 dichiarazione di improponibilità e inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis; in via subordinata nel merito, domandava il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del giudizio.
In merito al primo motivo di appello, parte appellata sosteneva che la valutazione di opponibilità alla massa creditoria fallimentare del fondo patrimoniale - in base al contenuto dello stato passivo esecutivo delle insinuazioni tempestive - non fosse incompatibile con la valutazione di inopponibilità del vincolo al creditore individuale Controparte_1 operata dal Giudice dell'opposizione all'esecuzione ma, al contrario, ne era il presupposto
7 logico-giuridico, dal momento che, diversamente, l'esecuzione individuale sarebbe diventata improcedibile. Tale motivo di gravame era inammissibile perché, nel caso in cui la debitrice avesse voluto contestare lo stato passivo fallimentare delle insinuazioni tempestive - che espressamente riconosceva al creditore individuale la facoltà di agire in via esecutiva sugli immobili non ricompresi nella massa passiva - avrebbe potuto presentare reclamo ex art. 26 L.F. (azione mai eseguita dalla debitrice). Il Tribunale, pertanto, aveva correttamente ritenuto provata l'ascrivibilità dei debiti ai bisogni famigliari, sulla base di quanto allegato.
Con riguardo al secondo motivo di appello, parte appellata richiamava la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., la quale precisava che - a livello soggettivo e ai fini del riparto dell'onere probatorio - spettava al debitore provare che il creditore era a conoscenza dell'estraneità del credito ai bisogni famigliari, essendovi in materia una presunzione di inerenza. Parte appellante non era riuscita a dimostrare che la conosceva tale estraneità, né aveva offerto alcuna CP_1 prova in merito al fatto che l'attività imprenditoriale non fosse l'unica o la principale fonte di reddito per la famiglia. Il Giudice di primo grado aveva, dunque, correttamente rilevato come il debito in questione fosse stato contratto per esigenze famigliari, in quanto riferito all'attività lavorativa della GN , strettamente connessa al mantenimento della Pt_1 famiglia;
doveva, quindi, ritenersi oggettivamente provato che l'attività lavorativa svolta dalla debitrice, in qualità di amministratore unico/socia accomandataria e dipendente della società, fosse la principale fonte di sostentamento.
In merito al terzo motivo di appello, parte appellata condivideva il ragionamento del
Tribunale, in quanto gli adempimenti di legge ai fini dell'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale operavano su un piano formale (presunzione legale e non sostanziale di conoscenza), totalmente diverso rispetto a quello dei rapporti contrattuali Banca-cliente nei quali, invece, vigeva l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede. Tali canoni di condotta imponevano alla parte appellante, in sede di richiesta di nuovi finanziamenti, di dichiarare alla Banca l'esistenza del fondo patrimoniale, che invece era stato consapevolmente sottaciuto, confidando nel mancato controllo da parte dell'Istituto di credito. Secondo parte appellata, il suddetto comportamento di controparte non poteva essere trascurato nell'ambito di una valutazione complessiva della riferibilità dei debiti contratti per i bisogni della famiglia e della conseguente opponibilità del fondo patrimoniale al creditore bancario.
8 Con riguardo all'ultimo motivo di gravame, parte appellata sosteneva che le presunte disponibilità finanziarie estranee ed indipendenti dalla gestione societaria che erano state richiamate da parte appellante, non erano fonti di reddito della debitrice, in quanto si qualificavano come semplici flussi finanziari di provenienza e destinazione sconosciute.
Da ciò si doveva ritenere, come correttamente sancito dal Tribunale, che, da un lato,
l'opponente non aveva fornito una prova adeguata dell'estraneità delle obbligazioni contratte per conto della società ai bisogni della famiglia e, dall'altro, era stata acquisita in giudizio la piena prova che i redditi da lavoro dipendente presso la società costituivano la principale fonte di guadagno della debitrice, per cui le obbligazioni contratte per conto della società e azionate dalla Banca in via monitoria potevano senz'altro essere ricollegate ai bisogni famigliari, con l'inevitabile assoggettamento dei beni personali della GN
all'esecuzione immobiliare. Pt_1
Parte appellata, inoltre, si opponeva alla richiesta di controparte di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, evidenziandone l'improponibilità e l'inammissibilità in quanto il Tribunale di Verbania, con decreto del 20.07.2021, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione forzata ex art. 624 c.p.c. con riferimento ai beni costituiti in fondo patrimoniale, per cui il processo esecutivo era ancora ad oggi sospeso.
In conclusione, parte appellata chiedeva la dichiarazione di improponibilità e inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis, comma 1, c.p.c. e la conseguente conferma della sentenza impugnata. Domandava, in via subordinata, il rigetto dell'appello in quanto infondato nel merito, nonché la condanna della controparte alle spese e ai compensi del giudizio di appello.
In data 06.10.2023 la Corte d'Appello di Torino rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è accoglibile.
Il primo motivo di impugnazione afferente all'asserita contraddittorietà della motivazione del Giudice di primo grado, circa i beni pignorabili della appellata, è infondato e va, CP_1
pertanto, respinto.
Si ritiene che il Tribunale abbia correttamente suddiviso i debiti in capo alla parte appellante, differenziandoli tra quelli relativi all'attivo fallimentare - in quanto tali, impignorabili da parte della - e quelli rientranti nel fondo patrimoniale costituito dalla CP_1
GN . Tale suddivisione è coerente con la disciplina in materia, in particolare con Pt_1
gli artt. 46, n. 3 L.F. e 170 c.c.
9 Il secondo e il terzo motivo di gravame attengono al diritto della appellata di CP_1 pignorare i beni facenti parte del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 170 c.c., e all'interpretazione che dei suddetti è stata fornita dal Giudice di primo grado e possono, pertanto, essere analizzati congiuntamente.
Anche i suddetti motivi di impugnazione non sono fondati e vanno respinti.
In linea di fatto, il Tribunale aveva correttamente accertato che l'attività lavorativa svolta dalla GN era la principale fonte di sostentamento della famiglia e che, di Pt_1
conseguenza, i redditi derivanti da tale occupazione potevano essere oggetto di pignoramento da parte della CP_1
In particolare, dalla documentazione versata in atti era risultato pacifico che il credito contestato originasse da due posizioni contrattuali (contratto di affidamento in conto corrente del 11.10.2016 e contratto di mutuo chirografario del 27.12.2016), contratti entrambi stipulati dalla GN , in qualità di socia accomandataria della Pt_1 [...]
al fine di consentire il proseguimento dell'attività Parte_2
imprenditoriale.
Era, altresì, pacifico che l'attività imprenditoriale fosse l'effettiva e principale occupazione della parte appellante , sin dal momento della costituzione della società e che i Parte_1
redditi derivanti da tale attività fossero destinati esclusivamente al sostentamento della famiglia, congiuntamente ai proventi dell'occupazione del coniuge.
In punto di diritto, il Collegio ritiene che il Giudice di primo grado si sia correttamente conformato all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di fondo patrimoniale, basato su tre fondamentali principi richiamati, da ultimo, dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 9789/2024.
La giurisprudenza di legittimità è, invero, ormai pacifica nel sostenere che, al fine dell'applicazione dell'art. 170 c.c.:
(i) i debiti oggetto di esecuzione devono essere identificati non sulla base della natura dell'obbligazione, bensì con riguardo alla relazione intercorrente tra il fattore che ha generato l'obbligazione stessa e i bisogni della famiglia;
(ii) la nozione di bisogni famigliari deve essere intesa nella sua versione “estesa” o
“ampia”, secondo la quale sono ricomprese tutte le esigenze necessarie al completo mantenimento e all'equilibrato sviluppo del nucleo famigliare, nonché alla valorizzazione della capacità lavorativa dei coniugi. Non rientrano, invece, nella suddetta nozione solamente le esigenze che la Suprema Corte definisce quali
“voluttuarie o caratterizzate da interessi meramente speculativi”;
10 (iii) è onere del debitore provare che il creditore era consapevole - nel momento in cui si è perfezionato l'atto da cui scaturisce l'obbligazione - dell'estraneità della suddetta al sostentamento dei bisogni famigliari;
tale prova può essere fornita, secondo la Corte di
Cassazione, anche mediante presunzioni semplici, escludendosi pertanto una probatio diabolica in capo al debitore.
Il caso di specie è perfettamente aderente a tutti e tre i requisiti sopra richiamati, in quanto
(i) è stata data prova della stretta correlazione tra l'attività lavorativa imprenditoriale della GN , nel cui ambito sono sorti i crediti vantati dalla Banca, e il sostentamento dei Pt_1
bisogni della famiglia, adempiuti mediante il reddito da lavoro;
(ii) è pacifico che tali redditi fossero utilizzati per la conduzione del ménage famigliare e non per esigenze “voluttuarie
o speculative” e (iii) la debitrice non ha provato che la Banca conoscesse l'estraneità dei debiti al sostentamento famigliare, nemmeno mediante presunzioni.
Si rileva altresì che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, secondo la
Cassazione non si può ritenere che il debito per cui si richiede l'esecuzione sia escluso dai bisogni della famiglia per il semplice fatto che sia sorto nell'esercizio dell'attività d'impresa: al fine di sostenere l'impignorabilità dei beni costituenti un fondo patrimoniale, è necessaria l'effettiva prova dell'estraneità del debito, in quanto non è sufficiente la mera presunzione di collegamento all'attività imprenditoriale.
Si evidenzia, inoltre, che non sussistono nel caso di specie circostanze fattuali o elementi di diritto tali da consentire un'interpretazione dell'art. 170 c.c. difforme dal consolidato indirizzo giurisprudenziale: il Collegio valuta, pertanto, applicabile al caso di specie il suddetto orientamento assolutamente costante.
L'ultimo motivo di appello, inerente agli asseriti ulteriori redditi della GN , è Pt_1
infondato e va, pertanto, respinto.
Si ritiene corretta la motivazione fornita sul punto dal Giudice di primo grado, secondo cui i redditi richiamati non costituirebbero introiti fissi e regolari destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, bensì entrate saltuarie non derivanti da attività lavorativa.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio, infatti, non risultano i suddetti introiti, ma solamente i redditi percepiti dall'attività imprenditoriale, unica occupazione di parte appellante. La documentazione bancaria prodotta dalla GN , inoltre, richiama Pt_1
solamente alcuni bonifici accreditati sul proprio conto, dei quali non è possibile individuare la fonte di provenienza, nonché il riscatto di alcune polizze assicurative, che non rappresentano fonti di reddito.
11 Ad ogni buon conto, anche volendo tenere in considerazione i suddetti redditi, non muta il fatto che l'attività lavorativa - nel cui ambito sono sorti i debiti controversi - era diretta esclusivamente al sostentamento della famiglia e che, di conseguenza, i beni oggetto del fondo sono pignorabili dalla appellata. CP_1
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore indeterminato;
ritiene la Corte che, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e data l'assenza, nel caso di specie, di elementi fattuali e di diritto in grado di condurre ad una modifica del suddetto orientamento, la complessità della causa deve essere considerata minima.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
61/2023 del Tribunale di Verbania, pubblicata in data 28.01.2023:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del presente grado Parte_1 di giudizio a favore di parte appellata liquidate in complessivi € Controparte_1
3.500,00, di cui € 1.029,00 per fase di studio, € 709,00 per fase introduttiva ed € 1.762,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 07.01.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 525/2023 promosso da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Giorgio Galbiati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Regina
Margherita n. 33, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(P.IVA: ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dott.ssa rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Iervese, Controparte_2
Marco Novara ed Enrico Maggiora ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Treviso n.
36, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e respinta ogni argomentazione, tesi e domanda avversarie, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della creditrice procedente CP_1
ad aggredire i beni immobili confluiti nel fondo patrimoniale (appartamento
[...]
censito al foglio 4 mapp.574 cat. A3 e appezzamento di terreno attiguo, destinato a giardino ed orto, censito al NCT al foglio 4 mapp.575, ove la ricorrente risiede), in ragione
1 della opponibilità al predetto istituto del fondo patrimoniale costituito con atto del 27.9.2000
e della conseguente impignorabilità dei beni in esso confluiti;
e per l'effetto pronunciare la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare notificato da
[...]
. Il 18.11.2020, ordinandone la cancellazione della trascrizione al CP_1
competente Conservatore dei registri immobiliare.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello di Torino, I Sez. Civ., C.R. Ill. dott.ssa Germano
Cortese, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiarare improponibile ed inammissibile in rito l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
, in ogni suo motivo, per le eccezioni dedotte in giudizio da parte appellata, ai sensi e
[...]
per gli effetti degli artt. 342 e/o 348 bis, comma I, c.p.c. e/o di qualunque altra norma applicabile alla fattispecie, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Verbania n.
61/2023, pronunciata nel giudizio inter partes R.G. n.1270/2021 il 28/02/2023 e pubblicata in pari data, notificata a mezzo PEC in data 06/03/2023, eventualmente anche con diversa motivazione;
in via subordinata e salvo gravame, rigettarlo integralmente in quanto assolutamente infondato nel merito in ogni suo motivo, in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza, eventualmente anche con diversa motivazione, e condannando l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio d'appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso del 08.06.2023 la GN proponeva opposizione all'esecuzione Pt_1
immobiliare RGE 77/2020, intrapresa nei suoi confronti dalla Controparte_1
Tale azione si fondava sul decreto ingiuntivo n. 5856/2018 emesso in data 03.04.2018 dal
Tribunale di Torino. Parte opponente, in particolare, deduceva che: (i) i crediti per cui la aveva avviato la procedura esecutiva non erano stati contratti personalmente, ma CP_1
in qualità di socia accomandataria della società AD TT di AD PO & Co., per la quale l'opponente rispondeva illimitatamente;
(ii) alcuni dei beni pignorati erano confluiti in un fondo patrimoniale costituito il 09.10.2000 ed annotato a margine del proprio atto di matrimonio;
(iii) il suddetto fondo non solo era risalente nel tempo, ma era anche sorto prima della costituzione della società di cui sopra;
(iv) medio tempore il Tribunale di
Verbania, con sentenza n. 5/2021, aveva dichiarato il fallimento della
[...]
nonché della GN personalmente, in qualità di socia Parte_2 Pt_1
2 accomandataria. La GN riteneva, inoltre, che in merito ai beni pignorati estranei Pt_1
al suddetto fondo patrimoniale, la procedura esecutiva azionata dalla fosse CP_1 improcedibile ai sensi dell'art. 51 L.F., in quanto era intervenuto il fallimento personale della debitrice. I beni confluiti nel fondo, invece, erano estranei al fallimento ex art. 46, comma 3, L.F., per cui rispetto a questi la debitrice conservava la legittimazione ad esperire ogni iniziativa ed azione.
Tutto ciò premesso, parte opponente contestava l'inesistenza, in capo alla Banca, del diritto di agire in via esecutiva sui beni immobili confluiti nel fondo patrimoniale e chiedeva la sospensione dell'esecuzione forzata.
In data 14.07.2021 il Tribunale di Verbania accoglieva l'istanza di sospensione e assegnava termini alle parti per l'introduzione del giudizio di merito;
dichiarava, altresì,
l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare ai sensi dell'art. 51 L.F. sugli immobili pignorati esclusi dal fondo patrimoniale, poiché caduti nell'attivo fallimentare dell'opponente.
Il giudizio di merito
In data 23.09.2023 la introduceva il giudizio di merito, Controparte_1
deducendo di essere stata ammessa al passivo fallimentare per i beni esclusi dal fondo patrimoniale;
affermava che per i beni ricompresi nel fondo, invece, l'iscrizione ipotecaria era legittima e sussisteva il diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto detti beni erano esclusi dal fallimento ex art. 51 L.F. e il titolo esecutivo aveva attinenza a debiti contratti dalla parte opponente per le esigenze di sostentamento della famiglia. La CP_1
in particolare, sosteneva che:
(i) la propria pretesa creditoria si fondava sul decreto ingiuntivo n. 5856/2018, provvisoriamente esecutivo, spedito in forma esecutiva il 06.07.2018 e notificato alla debitrice, congiuntamente all'atto di precetto, per complessivi € 716.374,21;
(ii) i rapporti a base del decreto ingiuntivo originavano da finanziamenti erogati dalla Banca per l'attività commerciale svolta dalla GN quale titolare della Pt_1 [...]
e precisamente: Parte_2
a) € 667.994,28 quale saldo debitore del conto corrente n. 61/81214 intestato alla società ed acceso in data 13.07.2007, affidato con contratto di affidamento/anticipo in conto corrente in data 11.10.2016, al fine di ottenere la disponibilità di €
70.000,00 a titolo di apertura di credito e di € 475.000,00 a titolo di affidamento;
b) € 48.379,93 quale debito residuo del mutuo chirografario a tasso variabile n. 59013, contratto in data 27.12.2016;
3 (iii) parte opponente non aveva documentato che la conoscesse l'estraneità del CP_1 credito ai bisogni della famiglia, per cui doveva ritenersi oggettivamente provato che l'attività commerciale svolta dalla debitrice, quale unica socia accomandataria, fosse la principale fonte di sostentamento della famiglia.
Tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto dell'opposizione avverso l'esecuzione immobiliare in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché la conferma dell'esistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata sugli immobili pignorati in danno della GN CP_1
, con la sola eccezione ai sensi dell'art. 51 L.F. degli immobili esclusi dal fondo Pt_1 patrimoniale, stante l'intervenuto fallimento della debitrice. In via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'inefficacia e l'inopponibilità, nei propri confronti, del fondo patrimoniale sugli immobili pignorati e, per l'effetto, la conferma dell'esistenza del diritto della medesima di procedere ad esecuzione forzata sugli immobili pignorati sulla base del titolo esecutivo di cui sopra. In ogni caso, con vittoria di spese, IVA e CPA.
Si costituiva la GN , contestando il diritto della di procedere ad esecuzione Pt_1 CP_1
sui beni costituiti in fondo patrimoniale, non essendovi una correlazione diretta tra la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio da un lato, e i bisogni della famiglia dall'altro, trattandosi di crediti con attinenza esclusiva all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Aggiungeva, altresì, che la era consapevole dell'estraneità dei crediti e che alcuni CP_1
beni personali della debitrice fossero confluiti in un fondo patrimoniale con vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni famigliari. Precisava, inoltre, che la presunzione secondo cui l'attività imprenditoriale fosse svolta al fine di soddisfare i bisogni della famiglia andasse respinta, in quanto poneva a carico della debitrice una probatio diabolica contraria ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e alla ratio dell'istituto del fondo patrimoniale. Contestava, infine, che i redditi derivanti dall'attività di impresa avessero costituito la principale fonte di sostentamento della famiglia, evidenziando come, in ogni caso, ciò non avrebbe avuto alcuna incidenza nella verifica dell'opponibilità alla e nella valutazione dell'inerenza diretta ed immediata del CP_1
debito bancario con i bisogni della famiglia. Per le medesime ragioni, affermava l'illegittimità dell'ipoteca giudiziale accesa dalla sui beni immobili costituiti in fondo CP_1
patrimoniale.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 61/2023, pubblicata in data 28.01.2023 e notificata in data 06.03.2023, il
Tribunale di Verbania dichiarava l'accertamento del diritto della Controparte_1 di procedere ad esecuzione forzata sull'immobile di proprietà della GN e, per Pt_1
4 l'effetto, rigettava l'opposizione. Condannava, infine, la GN alla refusione delle Pt_1 spese di lite per complessivi € 22.148,10, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge.
Il Giudice di primo grado, in particolare, precisava che nei confronti della società
[...]
era stato dichiarato il fallimento e che rispetto ai Parte_2 beni non costituiti in fondo patrimoniale il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione, mentre in relazione ai beni costituiti in fondo, l'aveva sospesa. Il Tribunale si conformava alla motivazione del Giudice delegato al fallimento, secondo cui ai sensi dell'art. 46, n. 3, L.F. i beni costituiti in fondo patrimoniale restavano esclusi dal fallimento, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c., in quanto la norma doveva essere intesa nel senso che i suddetti beni erano destinati ai creditori della famiglia, non rientrando nella disponibilità del fallito e, dunque, neanche dei creditori concorrenti.
L'intervenuto fallimento della società - e della GN - non era quindi un elemento Pt_1 che incideva sulla procedibilità dell'esecuzione individuale sui beni costituiti in fondo patrimoniale, tenuto conto dell'esclusione di tali beni dal fallimento e della conseguente possibilità per il creditore di agire con l'esecuzione individuale ove ricorressero le condizioni dell'art. 170 c.c.
Il Tribunale, pertanto, affermava la valida costituzione del fondo patrimoniale;
al fine di accertare la pignorabilità ex art. 170 c.c. esponeva che, per poter verificare se il debito fosse contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, occorreva acclarare, in concreto, che il reddito prodotto dall'impresa fosse destinato alla soddisfazione dei bisogni famigliari
(da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi, in ragione dell'indirizzo della vita famigliare e del tenore prescelto).
Sulla base di quanto documentato in giudizio, la fonte del credito azionato in via monitoria dalla originava dalle due posizioni già richiamate dalla creditrice nel proprio atto di CP_1
citazione; secondo il Tribunale, dunque, il credito si fondava su obbligazioni restitutorie originate da due contratti stipulati dalla debitrice in nome e per conto della società. Tali debiti erano stati contratti senza una specifica destinazione, ma al fine di ottenere anticipazioni per il generale proseguimento dell'attività d'impresa. Non vi era riscontro, invece, su quanto dichiarato dalla debitrice riguardo alla presenza di ulteriori redditi adibiti al sostentamento della famiglia.
Era altresì provato che la società di cui la GN era stata socia accomandataria Pt_1 era fonte di redditi da lavoro percepiti da quest'ultima e destinati esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia.
5 Tutto ciò premesso, secondo il Giudice di primo grado i debiti oggetto di controversia risultavano direttamente giustificati dalla finalità di continuare a contribuire al mantenimento della famiglia, in base al tenore di vita prescelto dai coniugi. Il finanziamento prestato dalla pertanto, poteva considerarsi garantito anche dal CP_1
patrimonio personale della socia accomandataria.
Il Tribunale rigettava l'opposizione, con conseguente affermazione del diritto della CP_1 di procedere all'esecuzione forzata sui beni costituiti in fondo patrimoniale. L'accertamento di tale diritto, secondo il Giudice, comportava necessariamente la legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Il giudizio in appello
L'appello proposto da Parte_1
Con atto di citazione del 05.04.2023 la GN proponeva appello avverso la Pt_1 sentenza di primo grado, invocandone l'integrale riforma.
Con il primo motivo di appello contestava la contraddittorietà della motivazione del
Tribunale, il quale da un lato aveva affermato l'inopponibilità nei confronti della del CP_1
fondo patrimoniale, asserendo che i debiti aziendali andassero considerati alla stregua di debiti sorti per il soddisfacimento delle esigenze famigliari;
d'altro canto, il Giudice aveva invece sancito la correttezza dell'operato del Tribunale fallimentare, il quale aveva escluso dal fallimento della società i beni immobili poi pignorati dalla CP_1
Con il secondo motivo parte appellante censurava la sentenza di primo grado per aver erroneamente affermato che tutti i debiti lavorativi - nel cui alveo si collocavano i debiti contratti dalla GN verso la a titolo di socia accomandataria - dovevano Pt_1 CP_1
intendersi come debiti sorti per soddisfare le esigenze famigliari, venendo quindi meno l'opponibilità del fondo. Secondo parte appellante, in questo modo si introduceva un'apodittica presunzione generale di diretta attinenza dei debiti bancari venuti in essere in conseguenza dell'attività lavorativa, societaria o professionale della parte, rispetto al soddisfacimento dei bisogni famigliari;
tale presunzione svuoterebbe integralmente la ratio dell'istituto del fondo patrimoniale e le finalità protettive dei bisogni della famiglia ad esso correlate, addossando in capo alla debitrice una probatio diabolica contraria ai principi giurisprudenziali, al dettato normativo e alla ratio dell'istituto.
Parte appellante censurava, poi, il capo della sentenza di primo grado con cui era stato accertato - all'esito della disamina della modulistica bancaria sottoscritta dall'appellante in sede di rinnovo della richiesta di mutuo - che il finanziamento della società poteva considerarsi garantito anche dal patrimonio personale della debitrice. Secondo parte
6 appellante tale statuizione non considerava il rispetto di tutti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge per l'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale, in forza dei quali la sarebbe stata pienamente edotta della costituzione del fondo. La modulistica CP_1
suddetta non rivestiva alcuna valenza probatoria, in quanto in nessuno dei moduli veniva chiesto alla debitrice di indicare l'esistenza di un fondo patrimoniale;
per accertare l'esistenza del fondo la avrebbe potuto semplicemente condurre una visura CP_1 conservatoria, secondo il grado di diligenza richiesto dall'attività esercitata, dalla quale sarebbe emersa la costituzione del fondo antecedentemente alla stipulazione di qualunque contratto tra e debitrice. CP_1
La GN eccepiva la sentenza impugnata per aver ritenuto non provata l'esistenza Pt_1
di altre disponibilità finanziarie in capo alla stessa, delle quali sarebbe stata data ampia prova mediante la produzione in giudizio di copia della documentazione bancaria attestante la disponibilità di fatto di ingenti somme liquide, idonee a soddisfare i bisogni famigliari, indipendentemente dalle somme percepite dalla società.
Parte appellante richiedeva, infine, la sospensione dell'efficacia provvisoria della sentenza impugnata, visto il pregiudizio grave e irreparabile causato dal fatto che l'unico bene immobile di cui disponeva, a seguito della pronuncia del proprio fallimento personale, era la casa di abitazione oggetto dell'azione esecutiva promossa dalla CP_1
Tutto ciò premesso, parte appellante chiedeva, in via pregiudiziale, la sospensione o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale, domandava l'accoglimento dei motivi di appello e la conseguente riforma della sentenza di primo grado. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di inesistenza del diritto della ad CP_1
aggredire i beni immobili confluiti nel fondo patrimoniale e, infine, la pronuncia di nullità/invalidità/inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare.
Le difese di Controparte_1
In data 06.09.2023 si costituiva chiedendo preliminarmente la Controparte_1 dichiarazione di improponibilità e inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis; in via subordinata nel merito, domandava il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del giudizio.
In merito al primo motivo di appello, parte appellata sosteneva che la valutazione di opponibilità alla massa creditoria fallimentare del fondo patrimoniale - in base al contenuto dello stato passivo esecutivo delle insinuazioni tempestive - non fosse incompatibile con la valutazione di inopponibilità del vincolo al creditore individuale Controparte_1 operata dal Giudice dell'opposizione all'esecuzione ma, al contrario, ne era il presupposto
7 logico-giuridico, dal momento che, diversamente, l'esecuzione individuale sarebbe diventata improcedibile. Tale motivo di gravame era inammissibile perché, nel caso in cui la debitrice avesse voluto contestare lo stato passivo fallimentare delle insinuazioni tempestive - che espressamente riconosceva al creditore individuale la facoltà di agire in via esecutiva sugli immobili non ricompresi nella massa passiva - avrebbe potuto presentare reclamo ex art. 26 L.F. (azione mai eseguita dalla debitrice). Il Tribunale, pertanto, aveva correttamente ritenuto provata l'ascrivibilità dei debiti ai bisogni famigliari, sulla base di quanto allegato.
Con riguardo al secondo motivo di appello, parte appellata richiamava la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., la quale precisava che - a livello soggettivo e ai fini del riparto dell'onere probatorio - spettava al debitore provare che il creditore era a conoscenza dell'estraneità del credito ai bisogni famigliari, essendovi in materia una presunzione di inerenza. Parte appellante non era riuscita a dimostrare che la conosceva tale estraneità, né aveva offerto alcuna CP_1 prova in merito al fatto che l'attività imprenditoriale non fosse l'unica o la principale fonte di reddito per la famiglia. Il Giudice di primo grado aveva, dunque, correttamente rilevato come il debito in questione fosse stato contratto per esigenze famigliari, in quanto riferito all'attività lavorativa della GN , strettamente connessa al mantenimento della Pt_1 famiglia;
doveva, quindi, ritenersi oggettivamente provato che l'attività lavorativa svolta dalla debitrice, in qualità di amministratore unico/socia accomandataria e dipendente della società, fosse la principale fonte di sostentamento.
In merito al terzo motivo di appello, parte appellata condivideva il ragionamento del
Tribunale, in quanto gli adempimenti di legge ai fini dell'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale operavano su un piano formale (presunzione legale e non sostanziale di conoscenza), totalmente diverso rispetto a quello dei rapporti contrattuali Banca-cliente nei quali, invece, vigeva l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede. Tali canoni di condotta imponevano alla parte appellante, in sede di richiesta di nuovi finanziamenti, di dichiarare alla Banca l'esistenza del fondo patrimoniale, che invece era stato consapevolmente sottaciuto, confidando nel mancato controllo da parte dell'Istituto di credito. Secondo parte appellata, il suddetto comportamento di controparte non poteva essere trascurato nell'ambito di una valutazione complessiva della riferibilità dei debiti contratti per i bisogni della famiglia e della conseguente opponibilità del fondo patrimoniale al creditore bancario.
8 Con riguardo all'ultimo motivo di gravame, parte appellata sosteneva che le presunte disponibilità finanziarie estranee ed indipendenti dalla gestione societaria che erano state richiamate da parte appellante, non erano fonti di reddito della debitrice, in quanto si qualificavano come semplici flussi finanziari di provenienza e destinazione sconosciute.
Da ciò si doveva ritenere, come correttamente sancito dal Tribunale, che, da un lato,
l'opponente non aveva fornito una prova adeguata dell'estraneità delle obbligazioni contratte per conto della società ai bisogni della famiglia e, dall'altro, era stata acquisita in giudizio la piena prova che i redditi da lavoro dipendente presso la società costituivano la principale fonte di guadagno della debitrice, per cui le obbligazioni contratte per conto della società e azionate dalla Banca in via monitoria potevano senz'altro essere ricollegate ai bisogni famigliari, con l'inevitabile assoggettamento dei beni personali della GN
all'esecuzione immobiliare. Pt_1
Parte appellata, inoltre, si opponeva alla richiesta di controparte di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, evidenziandone l'improponibilità e l'inammissibilità in quanto il Tribunale di Verbania, con decreto del 20.07.2021, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione forzata ex art. 624 c.p.c. con riferimento ai beni costituiti in fondo patrimoniale, per cui il processo esecutivo era ancora ad oggi sospeso.
In conclusione, parte appellata chiedeva la dichiarazione di improponibilità e inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis, comma 1, c.p.c. e la conseguente conferma della sentenza impugnata. Domandava, in via subordinata, il rigetto dell'appello in quanto infondato nel merito, nonché la condanna della controparte alle spese e ai compensi del giudizio di appello.
In data 06.10.2023 la Corte d'Appello di Torino rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è accoglibile.
Il primo motivo di impugnazione afferente all'asserita contraddittorietà della motivazione del Giudice di primo grado, circa i beni pignorabili della appellata, è infondato e va, CP_1
pertanto, respinto.
Si ritiene che il Tribunale abbia correttamente suddiviso i debiti in capo alla parte appellante, differenziandoli tra quelli relativi all'attivo fallimentare - in quanto tali, impignorabili da parte della - e quelli rientranti nel fondo patrimoniale costituito dalla CP_1
GN . Tale suddivisione è coerente con la disciplina in materia, in particolare con Pt_1
gli artt. 46, n. 3 L.F. e 170 c.c.
9 Il secondo e il terzo motivo di gravame attengono al diritto della appellata di CP_1 pignorare i beni facenti parte del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 170 c.c., e all'interpretazione che dei suddetti è stata fornita dal Giudice di primo grado e possono, pertanto, essere analizzati congiuntamente.
Anche i suddetti motivi di impugnazione non sono fondati e vanno respinti.
In linea di fatto, il Tribunale aveva correttamente accertato che l'attività lavorativa svolta dalla GN era la principale fonte di sostentamento della famiglia e che, di Pt_1
conseguenza, i redditi derivanti da tale occupazione potevano essere oggetto di pignoramento da parte della CP_1
In particolare, dalla documentazione versata in atti era risultato pacifico che il credito contestato originasse da due posizioni contrattuali (contratto di affidamento in conto corrente del 11.10.2016 e contratto di mutuo chirografario del 27.12.2016), contratti entrambi stipulati dalla GN , in qualità di socia accomandataria della Pt_1 [...]
al fine di consentire il proseguimento dell'attività Parte_2
imprenditoriale.
Era, altresì, pacifico che l'attività imprenditoriale fosse l'effettiva e principale occupazione della parte appellante , sin dal momento della costituzione della società e che i Parte_1
redditi derivanti da tale attività fossero destinati esclusivamente al sostentamento della famiglia, congiuntamente ai proventi dell'occupazione del coniuge.
In punto di diritto, il Collegio ritiene che il Giudice di primo grado si sia correttamente conformato all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di fondo patrimoniale, basato su tre fondamentali principi richiamati, da ultimo, dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 9789/2024.
La giurisprudenza di legittimità è, invero, ormai pacifica nel sostenere che, al fine dell'applicazione dell'art. 170 c.c.:
(i) i debiti oggetto di esecuzione devono essere identificati non sulla base della natura dell'obbligazione, bensì con riguardo alla relazione intercorrente tra il fattore che ha generato l'obbligazione stessa e i bisogni della famiglia;
(ii) la nozione di bisogni famigliari deve essere intesa nella sua versione “estesa” o
“ampia”, secondo la quale sono ricomprese tutte le esigenze necessarie al completo mantenimento e all'equilibrato sviluppo del nucleo famigliare, nonché alla valorizzazione della capacità lavorativa dei coniugi. Non rientrano, invece, nella suddetta nozione solamente le esigenze che la Suprema Corte definisce quali
“voluttuarie o caratterizzate da interessi meramente speculativi”;
10 (iii) è onere del debitore provare che il creditore era consapevole - nel momento in cui si è perfezionato l'atto da cui scaturisce l'obbligazione - dell'estraneità della suddetta al sostentamento dei bisogni famigliari;
tale prova può essere fornita, secondo la Corte di
Cassazione, anche mediante presunzioni semplici, escludendosi pertanto una probatio diabolica in capo al debitore.
Il caso di specie è perfettamente aderente a tutti e tre i requisiti sopra richiamati, in quanto
(i) è stata data prova della stretta correlazione tra l'attività lavorativa imprenditoriale della GN , nel cui ambito sono sorti i crediti vantati dalla Banca, e il sostentamento dei Pt_1
bisogni della famiglia, adempiuti mediante il reddito da lavoro;
(ii) è pacifico che tali redditi fossero utilizzati per la conduzione del ménage famigliare e non per esigenze “voluttuarie
o speculative” e (iii) la debitrice non ha provato che la Banca conoscesse l'estraneità dei debiti al sostentamento famigliare, nemmeno mediante presunzioni.
Si rileva altresì che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, secondo la
Cassazione non si può ritenere che il debito per cui si richiede l'esecuzione sia escluso dai bisogni della famiglia per il semplice fatto che sia sorto nell'esercizio dell'attività d'impresa: al fine di sostenere l'impignorabilità dei beni costituenti un fondo patrimoniale, è necessaria l'effettiva prova dell'estraneità del debito, in quanto non è sufficiente la mera presunzione di collegamento all'attività imprenditoriale.
Si evidenzia, inoltre, che non sussistono nel caso di specie circostanze fattuali o elementi di diritto tali da consentire un'interpretazione dell'art. 170 c.c. difforme dal consolidato indirizzo giurisprudenziale: il Collegio valuta, pertanto, applicabile al caso di specie il suddetto orientamento assolutamente costante.
L'ultimo motivo di appello, inerente agli asseriti ulteriori redditi della GN , è Pt_1
infondato e va, pertanto, respinto.
Si ritiene corretta la motivazione fornita sul punto dal Giudice di primo grado, secondo cui i redditi richiamati non costituirebbero introiti fissi e regolari destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, bensì entrate saltuarie non derivanti da attività lavorativa.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio, infatti, non risultano i suddetti introiti, ma solamente i redditi percepiti dall'attività imprenditoriale, unica occupazione di parte appellante. La documentazione bancaria prodotta dalla GN , inoltre, richiama Pt_1
solamente alcuni bonifici accreditati sul proprio conto, dei quali non è possibile individuare la fonte di provenienza, nonché il riscatto di alcune polizze assicurative, che non rappresentano fonti di reddito.
11 Ad ogni buon conto, anche volendo tenere in considerazione i suddetti redditi, non muta il fatto che l'attività lavorativa - nel cui ambito sono sorti i debiti controversi - era diretta esclusivamente al sostentamento della famiglia e che, di conseguenza, i beni oggetto del fondo sono pignorabili dalla appellata. CP_1
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore indeterminato;
ritiene la Corte che, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e data l'assenza, nel caso di specie, di elementi fattuali e di diritto in grado di condurre ad una modifica del suddetto orientamento, la complessità della causa deve essere considerata minima.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
61/2023 del Tribunale di Verbania, pubblicata in data 28.01.2023:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del presente grado Parte_1 di giudizio a favore di parte appellata liquidate in complessivi € Controparte_1
3.500,00, di cui € 1.029,00 per fase di studio, € 709,00 per fase introduttiva ed € 1.762,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 07.01.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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