TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9890 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 9798/2021 R.G. il 10.2.2021 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Mario Bardanzellu, giusta procura a margine del ricorso
ATTRICE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Emilio Ferri, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
7.1.2025
CONVENUTA
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 CP_3
, , , e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Cancelli, giusta procura in calce Controparte_7
all'atto di citazione in opposizione
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria CP_8
della e della rappresentata e difesa Controparte_9 Controparte_10
dall'avv. Elio Ludini, giusta procura in calce all'atto di intervento
INTERVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 2.2.2021, la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva, previa declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IC/1333891 del 18.11.2011 in ragione del grave inadempimento dell'utilizzatrice condannarsi la predetta CP_1
all'immediato rilascio dell'unità immobiliare sita in Minturno (LT) località Penitro, via Consortile
snc; si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
che, nel contestare l'avversa domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto, spiegando domanda riconvenzionale di declaratoria di nullità del contratto di leasing in ragione della pattuizione di interessi usurari e della indeterminatezza delle condizioni contrattuali, con condanna della banca alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente percepite durante l'esecuzione del rapporto.
In corso di causa, disposta la conversione al rito ordinario e concessi i termini di cui all'art. 183
c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva disposta la riunione al presente procedimento di quello n. R.G. 72445/2021, introdotto dalla e dai suoi fidejussori, CP_1
sigg.ri , , e nonché con CP_4 CP_7 CP_6 CP_5 Controparte_3 Controparte_2
atto di citazione notificato in data 19.11.2021 ed avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 16631/2021, emesso dal Tribunale di Roma in data 15.9.2021, con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della del complessivo importo di € Parte_1
145.393,96; successivamente, disposto l'espletamento di consulenza tecnica contabile per la verifica della conformità delle condizioni contrattuali e del superamento del tasso soglia di cui alla L. n. 108/96, si costituiva in giudizio della nella qualità di mandataria della CP_8
(cessionaria da del credito oggetto di causa in forza Controparte_9 Parte_1 di contratto di cessione in blocco del 27.6.2023) e della (assegnataria, Controparte_10
nell'ambito della medesima operazione di cessione, dei beni ricollegati ai crediti ceduti), che faceva proprie tutte le deduzioni e richieste dalla sua dante causa;
acquisito l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 22.1.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva il sopravvenuto difetto di legittimazione della in ragione della intervenuta cessione, in Parte_1
favore della e della del credito (e del connesso Controparte_9 Controparte_10
bene) oggetto del contratto di leasing per cui è causa.
Nel merito, si osserva che la domanda proposta dalla (e fatta propria Parte_1
dalle due cessionarie) nell'ambito sia del procedimento principale che di quello riunito, trae origine dalla vicenda risolutiva del contratto di locazione finanziaria n. IC/1333891 del
18.11.2011 in ragione del grave inadempimento dell'utilizzatrice che, a far data dal CP_1
mese di aprile 2019, ometteva il pagamento dei canoni periodici e, sul presupposto della intervenuta risoluzione di diritto del contratto alla data del 14.1.2021 in forza della clausola risolutiva espressa di cui al relativo art. 21, ha ad oggetto, per quanto attiene al procedimento principale, l'ordine di immediato rilascio dell'unità immobiliare oggetto di locazione finanziaria e,
per quanto attiene alla domanda monitoria, la condanna della stessa, in solido con gli altri convenuti, suoi fidejussori fino a concorrenza dell'importo 2.912.880,76 in forza di contratti del
18.11.2011, al pagamento dell'importo di € 145.393,96 a titolo di canoni insoluti, spese e interessi di mora.
Le censure che i convenuti/opponenti muovono all'avversa pretesa creditoria e di restituzione del bene attengono, pur senza contestazione sostanziale dell'effettività dell'inadempimento nella corresponsione dei canoni periodici, al rilievo della usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi per la presenza di capitalizzazione composta e della indeterminatezza delle condizioni contrattuali che comporterebbero la nullità dell'intero contratto e fonderebbero la (generica) domanda riconvenzionale di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del contratto per cui è causa.
Sotto il primo aspetto si rileva che, secondo la prospettazione di parte opponente, il contratto di
leasing in esame presenterebbe un tasso di mora contrattuale superiore al tasso soglia, il che ne determinerebbe la gratuità ai sensi dell'art. 1815 c.c.; la genericità della formulazione della domanda non consente di ritenerne perfettamente individuabile l'oggetto, dal momento che i convenuti/opponenti, sulla base dei fumosi accertamenti peritali in atti, si sono limitati a formulare le conclusioni sopra riportate senza premurarsi, lungo tutto il corso del giudizio, di allegare né gli specifici importi indebitamente addebitati e corrisposti, né i precisi periodi temporali di riferimento, né il tasso correttamente applicabile né di specificare se vi sia stata, in concreto, l'applicazione di interessi di mora su canoni scaduti ed insoluti.
La ed i suoi fidejussori, infatti, si sono limitati alla generica deduzione del CP_1
superamento del tasso soglia ed al pedissequo richiamo delle affermazioni del proprio consulente, ma non si sono premurati né di dimostrare né, ancora più a monte, di allegare, gli elementi concreti di riferimento di tale affermazione, dal momento che “…nelle controversie
relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli
stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori
e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel
periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre
la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto…” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 19597 del 18.9.2020).
Ed in ogni caso, si osserva che il contratto di locazione finanziaria per cui è causa contiene espressa clausola di salvaguardia (art. 11) che assoggetta l'applicazione del tasso di mora al limite del tasso soglia;
secondo i principi espressi dalla S.C. “…la clausola "di salvaguardia",
dunque, assicurando che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura c.d. "oggettiva",
previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto
alla banca. Nondimeno, la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che
fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia" ponga le banche al
riparo dall'applicazione della "sanzione" prevista dall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il
caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere
elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di
praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto…” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, n. 26286 del 17.10.2019).
E del resto, gli accertamenti peritali svolti in corso di giudizio hanno consentito di appurare che
“…dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente
convenuta, è pari a 8,690%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto,
avvenuta in data 05/04/2019, risulta inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di 2,1 punti
percentuali il tasso medio rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su
menzionati, procedura conforme ai chiarimenti in materia forniti dalla stessa Banca d'Italia.
Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al
momento della sua stipula, avvenuta il 05/04/2019, sommate le commissioni, le remunerazioni
a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di
mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono superiori al limite di legge
(tasso soglia)…In aggiunta alla verifica dell'usura contrattuale, è stata condotta una specifica
analisi volta ad individuare eventuali profili di illegittimità riconducibili alle fattispecie di
indeterminatezza delle condizioni di cui si è discusso alla relativa sezione di inquadramento
normativo. L'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia
di individuazione dello stesso, non evidenzia tuttavia alcun profilo di indeterminatezza
riconducibile all'inosservanza delle norme richiamate in precedenza…in definitiva, il contratto in
oggetto risulta conforme alla disciplina anti-usura ed alle norme civilistiche attinenti la
determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate…”: sono queste le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sulla base di ampia ed analitica disamina,
conclusioni che questo giudice, pur tenuto conto dei rilievi critici sollevati dalle parti, ritiene di poter pienamente condividere e porre a fondamento della presente decisione. In mancanza di prova dell'effettiva corresponsione di interessi usurari in riferimento a specifici periodi temporali ed a categorie di importi a tale titolo corrisposti, risulta totalmente infondata la domanda con cui parte opponente pretende che dalla dedotta usurarietà dei tassi debba discendere l'azzeramento di tutti gli interessi, dal momento che “…dall'accertamento
dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi
moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi
lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c…” (cfr. Cass. SS.UU. n.
19597/2020).
Nemmeno fondate risultano le generiche contestazioni di parte opponente al metodo di ammortamento c.d. alla francese, in ragione degli effetti anatocistici che sarebbero determinati sia dalla tipologia dell'ammortamento prescelto, sia dalla previsione, ai sensi dell'art. 11 delle
CGC, dell'applicazione della mora non già sul capitale puro maggiorato delle spese, ma direttamente sulla rata, già comprensiva dell'interesse; ed infatti “…non può ritenersi
sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto e del tutto astrattamente,
la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla
francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da
specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta
produzione, nella specie, di un tale risultato…va aggiunto, come evidenziato nella
sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono
ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito,
senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è
l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 c.c…” (ancora Cass. Civ. Ord. n. 13144 del 15.5.2023).
Inoltre, il fenomeno anatocistico non appare configurabile nell'ambito del rapporto di leasing in quanto “…nel contratto di leasing, il canone dovuto dall'utilizzatore è corrispettivo per il
godimento del bene e non incide sulla sua natura giuridica il fatto che sia comprensivo anche
dell'interesse sul capitale investito;
pertanto, non costituisce anatocismo la clausola a tenore
della quale sono dovuti interessi di mora per il ritardo nell'adempimento…“(cfr. Cass. Civ. Sez.
3, n. 2909 del 29.3.1996). Si osserva che i convenuti /opponenti hanno incentrato le proprie difese sui rilievi sopra menzionati e non hanno, di fatto, mosso alcuna sostanziale contestazione alla circostanza della sussistenza (e della gravità) dell'inadempimento contestato dalla controparte nel pagamento dei canoni periodici in relazione al contratto di leasing per cui è causa, sicché tale ultimo aspetto
(l'inadempimento della all'obbligo di pagamento dei canoni) deve ritenersi pacifico e CP_1
non contestato tra le parti sia in riferimento alla sussistenza del debito, che al suo ammontare,
come quantificato dalla banca attrice per canoni insoluti ed interessi di mora.
E se è vero che, ai fini della valida operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21
del contratto è pur sempre necessario un inadempimento imputabile al debitore, è pur vero che,
nel caso in esame, l'inadempimento della utilizzatrice (come comprovato dalla documentazione versata in atti dalla banca) è risultato sicuramente imputabile e non giustificato, sicché del tutto legittimamente, a fronte del conclamato inadempimento della la banca concedente CP_1
si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 21, determinando, con la comunicazione del 14.1.2021, la risoluzione del contratto per cui è causa.
Risultando, quindi, in punto di fatto provato dalla documentazione in atti l'inadempimento contrattuale dell'utilizzatrice alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione per cui è causa,
si rileva, in punto di diritto, che l'operatività della clausola risolutiva espressa necessita, quale presupposto sostanziale e processuale, di una dichiarazione della parte di volersene avvalere,
secondo l'insegnamento della S.C., a mente del quale “...la risoluzione di diritto di un contratto
non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento di una delle parti, ma nel
momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunica
all'altro contraente l'intenzione di volersene avvalere con manifestazione che, in assenza di
espressa previsione formale, può essere consacrata anche in un atto giudiziale...” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 1, n. 7178 del 16.05.2002); ed ancora: “...in tema di contratti, la clausola risolutiva
espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per
l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, sicché la risoluzione del
contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d'ufficio, ma solo se
la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene
avvalere...” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 16993 dell'1.8.2007). Nel caso di specie, parte ricorrente, con comunicazione del 14.1.2021, espressamente contestava alla l'inadempimento nel versamento dei canoni e, nel ratificare alla CP_1
stessa la risoluzione del contratto, formulava istanza di pagamento dei canoni insoluti, così
espressamente dando atto di volersi avvalere della clausola di cui all'art. 21 del contratto di riferimento, ed esercitando il suo diritto potestativo ad avvalersi di detta previsione, senza che possa a questo punto assumere rilevanza alcuna la valutazione dell'importanza e della gravità
dell'inadempimento della ex utilizzatrice, essendo stata già pattiziamente prevista e predeterminata la tipologia dell'inadempimento idonea a determinare la risoluzione di diritto del contratto.
Il credito vantato dalla società opposta per il pagamento dei canoni insoluti risulta documentalmente dimostrato, oltre che non contestato tra le parti;
assolutamente pacifica, poi,
la qualità di fidejussori degli odierni opponenti nei confronti della debitrice principale in riferimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di leasing per cui è causa;
dalle considerazioni che precedono consegue che, a fronte della legittima risoluzione contrattuale per l'inadempimento dell'utilizzatrice nel pagamento dei canoni periodici e della incontestata e perdurante detenzione dell'immobile oggetto di contratto da parte della medesima in assenza di qualsivoglia titolo giustificativo, debba, in accoglimento del ricorso introduttivo, essere ordinata alla la immediata restituzione dell'immobile oggetto del contratto di locazione CP_1
finanziaria per cui è causa, libero da persone e cose, in favore della (nella Controparte_10
sua qualità di assegnataria dei beni in forza dell'operazione di cessione del 27.6.2023).
Dalle considerazioni che precedono discende, altresì, il rigetto dell'opposizione spiegata dalla e dai suoi fidejussori nell'ambito del procedimento riunito, con la integrale conferma CP_1
del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta/opponente; le spese di CTU, liquidate con separato, decreto, sono definitivamente poste carico degli opponenti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
[...]
depositato in data 2.2.2021 nei confronti della in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, della in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, di , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e , con l'intervento della Controparte_6 Controparte_7 CP_8
in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria della
[...]
e dellaogni altra istanza ed eccezione Controparte_9 Controparte_10
disattese, così provvede:
1) dichiara il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva della Parte_1
---
[...]
2) in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., condanna la in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, all'immediato rilascio, in favore della
[...]
nella qualità in atti, dell'unità immobiliare sita in Minturno (LT) località CP_10
Penitro, via Consortile snc, censita in N.C.E.U. del detto Comune al foglio 24, part. 1301,
sub. 1, cat. D/7, libera da persone e cose;
---
3) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 16631/2021, emesso dal Tribunale di Roma in data 15.9.2021 per il complessivo importo di € 145.393,96;---
4) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e al pagamento, in solido tra loro, delle spese di
[...] Controparte_7
giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00 in favore della
[...]
e della oltre spese generali, IVA e CPA, Controparte_9 Controparte_10
come per legge;
---
5) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli opponenti.--- Roma, 30.6.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi