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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo ConSIliere dott. Gianluca Bordon ConSIliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 487/2024 R.G. promoSA da
(C.F. ,), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario FULVIO CAROLLO, con studio sito in
CONTRÀ CORDENONS n. 6, VICENZA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , assistita Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avvocato domiciliatario PASCALE DE FALCO, con studio in
VIA FRIULI VENEZIA GIULIA n. 8/5, CAZZAGO CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di
Vicenza 7 febbraio 2024, n. 320
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: accertare che
[...]
ha cagionato un danno alla salute Controparte_3 della parte attrice e, per tale effetto, condannarla al risarcimento e comunque dichiarare la sua piena responsabilità in merito.
2. il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
3. con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi. Anzi, considerato quanto appena detto, si riduce l'importo ad euro 26.000,00 così come quantificato in sede di conclusionale, il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi. In via istruttoria si chiede che la Corte : ammetta prova per interpello e testi sulle circostanze esposte in citazione e in particolare sui capitoli nella seconda memoria del 183 c.p.c. da 10) a 59) da 61) a 75) e nella citazione introduttiva: da 1) a 19) e da 23) a 25) che devono essere ritenuti qui ritrascritti preceduti dalla locuzione vero che, sentendo come testimoni, anche a controprova: Dr , CP_4 Persona_1 medico competente Ospedale di Santorso Dr.SA Il Persona_2
Responsabile della sicurezza dr dr.SA Persona_3 [...]
collega collega Persona_4 Controparte_5 Controparte_6 collega dottor Controparte_7 Persona_5 Persona_3 dottoreSA Laugelli Emilia dott.SA dottor Persona_6 Per_7 psicologo dottoreSA psichiatra dottoreSA Lippolis Persona_8
Irma di Verona medico curante dott di , medico curante Per_9 Per_10 specialista di MCS Orizzonte Marina di Schio collega Il medico di base Il prof. di Vicenza I dipendenti presenti all'epoca dei Testimone_1 CP_1 fatti I dipendenti incaricati del Reparto di Emodialisi Si Parte_2 insiste: per CTU ambientale, chimica, e medico legale con ausiliario non pag. 2/26 facoltativo neuropsichiatra esperto di MCS, scelto dall'Istituto superiore di Sanità (che ha recentemente già indicato nomi di esperti a questo
Tribunale) o dall' ISPRA. A) Ai fini di accertare il nesso eziologico tra la lavorazione cui era adibito il lavoratore e i postumi invalidanti descritti in narrativa, la causa tipica, l'assenza di altre cause, la sufficienza nell'esposizione del rischio e quindi il grado d'invalidità derivante dai postumi stessi, B) Il tutto con riferimento alla patologia contratta in conseguenza delle predette lavorazioni, al fine di quantificare, in riferimento alla patologia denunciata con il presente ricorso, l'entità dell'incidenza della steSA sul grado di capacità lavorativa residuata, nonché il grado di invalidità permanente subita, nonché il grado di sofferenza patito sia dal lavoratore che dai prossimi congiunti a seguito del decorso della malattia. C) Disponga CTU medico legale con ausiliario epidemiologico non facoltativo per accertare il nesso eziologico tra la lavorazione cui era adibito il lavoratore e la malattia, con nomina di CTP dr. di Padova con epidemiologo in qualità di ausiliario Testimone_1 dott. del CRO di . D) Disponga CTU tecnico Persona_11 Per_10 ambientale sui valori di esposizione, con nomina a CTP ing. Per_12
di Udine E) Si chiede l'acquisizione di documentazione DVR
[...]
Fascicolo sanitario del lavoratore alla società datrice verbali della
Sicurezza redatti dopo il 2014. Si richiama la metodica di indagine ambientale per la concentrazione attendibile quantomeno delle sostanze chimiche oggi denunciate per tutto il periodo, tramite ricostruzione dei livelli espositivi del Lavoratore utilizzando la letteratura scientifica e analoghi ambienti di lavoro. Si rimarca il fatto che il giudizio circa i livelli espositivi e, dunque, le condizioni di rischio possono essere attinti solo attraverso la consulenza tecnico-ambientale, che in quanto tale deve essere sempre ammeSA e permette di ricostruire, anche ex post, le condizioni di rischio (Corte di CaSAzione, Sezione lavoro, 14.03.2017 n.
pag. 3/26 6543 rileva sul tema poiché non si può porre onere al lavoratore avente diritto di fornire la “prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente [omissis] che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia indicata dalla legge”). Si chiede che al CTU tecnico-ambientale sia posto, oltre al quesito di accertamento e di declaratoria dei livelli espositivi alle sostanze chimiche dedotte, anche della possibilità di utilizzare metodi alternativi di lavorazione e dell'utilizzo degli strumenti di prevenzione tecnica
(confinamento e separazione degli ambienti, aspirazione localizzata, manutenzione scarichi) e protezione individuale (maschere protettive con il grado di protezione P35) e dunque della rilevanza delle condotte omissive degli obblighi cautelari che, se adempiuti, avrebbero impedito o quantomeno fortemente ridotto i livelli espositivi e perciò stesso impedito l'insorgenza delle patologie. In ogni caso, per le ragioni già spiegate si chiede che il la Corte disponga la nomina del CTU tecnico- ambientale, al fine di svolgere tali accertamenti (CTU percipiente, oltre che deducente), utilizzando l'indagine ambientale già svolta a suo tempo e oggi prodotta;
F) Reperisca la documentazione neceSAria per la valutazione del rischio della sicurezza e della salute durante l'attività lavorativa svolta ed in costanza del rapporto di lavoro o, in subordine, ordini allo SPISAL competente per territorio, e di quelli competenti ex art. 210 c.p.c, di esibire la documentazione in suo possesso utile ai fini della decisione G) Disponga ex art. 421 c.p.c. a carico dello Pt_3 competente per territorio l'espletamento d'ufficio di ogni altra indagine relativa all'infortunio denunciato (livelli di esposizione, dati ambientali,
pag. 4/26 emissioni reparti e macchinari) anche se inerente a periodi diversi da quello di competenza. H) Acquisisca il testo di polizza assicurativa n.
642148 Controparte_8
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: - IN VIA PRELIMINARE: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia: - rilevare la violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla SInora Parte_1 avverso la sentenza n. 320/2024 del Tribunale di Vicenza;
- NEL
MERITO: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia: - ferma restando l'eccezione di prescrizione come in atti precisata, respingere l'appello proposto dalla SInora e confermare la sentenza di Parte_1 primo grado del Tribunale di Vicenza n. 320/2024; on vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del grado. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia: In via pregiudiziale di rito: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del primo grado di giudizio per vizi dell'editio actionis ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. Nel merito, ferme restando le eccezioni di inammissibilità dell'appello e di prescrizione della pretesa avversaria: - rilevata l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande ex adverso formulate per tutti i motivi di cui in atti, - rigettare tutte le domande avversarie siccome inammissibili e/o infondate;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione delle conclusioni che precedono: - contenere e ridurre, anche tenendo conto degli importi percepiti aliunde e anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'entità della somma vantata da parte attrice a titolo di risarcimento dei danni, quantificando la steSA secondo la minor valutazione conforme a giustizia;
Con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria: - Anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e, in ogni pag. 5/26 caso, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia voglia disporre l'ammissione di prova testimoniale e interrogatorio formale dell'attrice sui seguenti capitoli:1) Vero che, nel corso del rapporto di lavoro intercorso con l' (oggi ) tra il Parte_4 Controparte_1
1979 ed il 2014, la SI.ra ha prestato servizio come Parte_1 infermiera professionale presso gli Ospedali di Schio (VI) e di Santorso
(VI) nel reparto dialisi? 2) Vero che presso l' Parte_4
(oggi ), e in particolare presso gli
[...] Controparte_1 ospedali di Schio e Santorso, già nel 2003 e a tutt'oggi era ed è presente attività rivolta alla prevenzione e al controllo del rischio infettivo e chimico correlato all'assistenza a pazienti dializzati, nonché all'uso di prodotti antisettici e disinfettanti, alla sanificazione e sterilizzazione degli ambienti e degli strumenti ed alle relative misure di prevenzione da adottare?3) Vero che presso l' Parte_4
(oggi ), e in particolare presso gli
[...] Controparte_1 ospedali di Schio e Santorso, già nel 2001 e a tutt'oggi era ed è presente attività rivolta alla prevenzione e al controllo del rischio da movimentazione manuale di carichi e pazienti e delle relative misure di prevenzione da adottare e in tema di corretto uso degli ausili? 4) Vero che le attività di cui ai capitoli 2 e 3 erano e sono tutt'oggi svolte tanto a livello trasversale nell'intera struttura degli ospedali di Schio e
Santorso e dell' (oggi Parte_4 [...]
, quanto, in particolare, nei reparti dialisi presso cui era CP_1 impiegata la SInora ? 5) Vero che l'attività di cui ai Parte_1 capitoli 2, 3 e 4 comprende l'approvazione di protocolli di comportamento da parte della Direzione Sanitaria, la condivisione di tali protocolli con il personale dipendente e l'organizzazione di incontri teorico-pratici di formazione ed informazione ai lavoratori in tema di pag. 6/26 incidenti occupazionali, di gestione in sicurezza dei pazienti dializzati, nonché di prevenzione e controllo del rischio infettivo e chimico e del rischio da movimentazione di carichi e pazienti? 6) Vero che nel 2014 presso l' ” (oggi Parte_4 [...]
, e in particolare presso gli Ospedali , CP_1 Parte_5 erano stati approvati dalla Direzione Sanitaria e venivano applicati nei singoli reparti i seguenti protocolli aziendali: protocollo per l'utilizzo di antisettici e disinfettanti di cui al doc. 18 che si rammostra;
protocollo per la sanificazione delle apparecchiature elettromedicali di cui al doc.
19 che si rammostra;
protocollo per il ricondizionamento dei dispositivi medici risterilizzabili di cui al doc. 20 che si rammostra;
protocollo per l'uso dei guanti di cui al doc. 21 che si rammostra?7) Vero che nel protocollo per l'utilizzo di antisettici e disinfettanti di cui al doc. 18 che si rammostra, è indicato che “si raccomanda l'uso dei guanti in nitrile pesante” nelle operazioni di “decontaminazione strumenti e presidi riutilizzabili” (pag. 14), di “disinfezione superfici metalliche” e di
“disinfezione unità del paziente” (pag. 18)?8) Vero che a pag. 7 del protocollo per la sanificazione delle apparecchiature elettromedicali di cui al doc. 19 che si rammostra, è indicato che “durante l'impiego di prodotti chimici e/o materiali a rischio biologico si raccomanda l'uso dei
DPI (vedi procedure aziendali)”? 9) Vero che a pag. 20 del protocollo per il ricondizionamento dei dispositivi medici risterilizzabili di cui al doc.
20 che si rammostra, è indicato che durante le procedure di sterilizzazione si “rende indispensabile l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale” e che “le misure da adottare sono di due tipi: adozione di dispositivi di protezione individuale (guanti, visiera, grembiuli impermeabili) e applicazione di un livello di attenzione particolarmente elevato. I dispositivi di protezione proteggono l'operatore anche dai rischi chimici che possono derivare dall'impiego di pag. 7/26 sostanze disinfettanti o detergenti”? 10) Vero che a pag. 21 del protocollo per il ricondizionamento dei dispositivi medici risterilizzabili di cui al doc. 20 che si rammostra, è contenuta una tabella riassuntiva dei
“dispositivi di protezione adottabili” nella quale sono elencati i d.p.i. da utilizzare nelle procedure di disinfezione, con indicazione del tipo, della funzione, del trattamento successivo all'uso, della categoria di appartenenza e del relativo riferimento normativo? 11) Vero che, già nel
1998 e a tutt'oggi, l' (oggi Parte_4 [...]
organizza corsi teorico-pratici di formazione e CP_1 informazione rivolti ai dipendenti in tema di incidenti occupazionali, in tema di gestione in sicurezza dei pazienti dializzati, in tema di rischio infettivo e chimico correlato alle attività di disinfezione e sterilizzazione, nonché in tema di rischio da movimentazione manuale di carichi e pazienti, delle relative misure di prevenzione da adottare e di corretto uso degli ausili? 12) Vero che i corsi formativi ed informativi di cui al capitolo precedente sono obbligatori per tutto il personale esposto al rischio correlato, rispettivamente, all'assistenza a pazienti dializzati, alle attività di disinfezione e sterilizzazione ed alla movimentazione manuale di carichi e pazienti? 13) Vero che in data 28/04/1998 la SInora frequentava l'evento formativo denominato “Incidenti Parte_1 occupazionali”, come da doc. 23 che si rammostra?14) Vero che dall'1/05/2000 all'1/05/2001, per un totale di 12 ore, la SInora frequentava l'evento formativo denominato “La Parte_1 movimentazione manuale dei pazienti”, come da docc. 23 e 24 che si rammostrano? 15) Vero che dal 06/10/2004 al 20/10/2004, per un totale di 9 ore, la SInora frequentava l'evento Parte_1 formativo denominato “La gestione assistenziale del paziente dializzato”, come da docc. 23 e 25 che si rammostrano? 16) Vero che in data 30/10/2004, per la durata di una giornata, la SInora Pt_1
pag. 8/26 frequentava l'evento formativo denominato “Corso di Pt_1 aggiornamento per infermieri di nefrologia e dialisi”, come da doc. 23 che si rammostra? 17) Vero che dal 22/10/2013 al 23/10/2013, per un totale di 7 ore, la SInora frequentava l'evento Parte_1 formativo denominato “Aggiornamento in dialisi extracorporea”, come da docc. 23 e 26 che si rammostrano?18) Vero che in data 15/04/2014 la SInora frequentava l'evento formativo denominato Parte_1
“Dialisi peritoneale: strategia dialitica”, come da docc. 23 e 27 che si rammostrano? 19) Vero che durante il corso di studi neceSArio per l'acquisizione della qualifica, l'infermiere riceve una formazione teorica e pratica che gli consente di porre in essere in modo corretto le attività assistenziali al fine di evitare il rischio per la salute propria e dei pazienti? 20) Vero che l' consegna e/o mette a disposizione del Pt_4 personale infermieristico, giornalmente, i dispositivi di protezione personale indicati dai protocolli aziendali per ciascuna mansione, e segnatamente dai protocolli di cui ai docc. 18, 19 e 20 che si rammostrano, ivi inclusi guanti di gomma monouso, mascherine facciali, camici monouso e occhiali e visiere di protezione? 21) Vero che il giorno
13.11.2014, durante lo svolgimento delle proprie mansioni in sala emodialisi, la SI.ra indoSAva una mascherina facciale Parte_1 di protezione, come da doc. 8 che si rammostra?22) Vero che già nel
2014 e a tutt'oggi, nell' e in Parte_4 particolare negli Ospedali di Schio e Santorso e nei relativi reparti dialisi, per le attività di disinfezione dei pazienti, di sanificazione e sterilizzazione degli ambienti e degli strumenti sono utilizzati prodotti disinfettanti quali Puristeril Plus di cui al doc. 22 che si rammostra? 23)
Vero che a pag. 7 della scheda di sicurezza del disinfettante Puristeril
Plus di cui al doc. 22 che si rammostra, alla voce “11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici”, in merito alla “sensibilizzazione respiratoria” e pag. 9/26 al “pericolo in caso di aspirazione” è indicato che il prodotto “non contiene alcun materiale rilevante adatto a soddisfare i criteri di classificazione”? Si indicano a testimoni: - IG.ra , oggi in CP_4 pensione, all'epoca Coordinatrice Infermieristica del reparto Dialisi su tutti i capitoli;
- Dr. , oggi in pensione, all'epoca Persona_13 responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione su tutti i capitoli;
-
Dr.SA , oggi in pensione, all'epoca assistente sanitaria in Persona_14
Direzione Medica ospedaliera con responsabilità in materia di protocolli e formazione relativa, su tutti i capitoli;
- Dr.SA Testimone_2
in servizio presso il reparto dialisi, sui capitoli da 1 a 12, 20
[...]
e 21.- Si chiede l'ammissione alla prova contraria sui capitoli formulati da controparte, quelli che dovessero essere dichiarati ammissibili, con i medesimi testi sopra indicati e con riserva di indicare ulteriori testi, depositare documenti.- Si insiste per l'ordine l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione afferente al procedimento di riconoscimento dell'invalidità/disabilità e dei relativi benefici economici, che la ricorrente risulta avere attivato presso i competenti Enti previdenziali ed assistenziali (cfr. doc. 10 avversario); -
Ci si oppone alle avverse richieste di prova orale in quanto inammissibili attesa la violazione dell'art. 244 c.p.c., il quale impone che la prova per testimoni sia dedotta “mediante indicazione specifica delle persone da interrogare”. Controparte non ha specificato chi siano i soggetti indicati come testi, né quale ruolo abbiano svolto nelle vicende di cui è causa, né quindi le ragioni che consentono di ritenerli astrattamente a conoscenza dei fatti di lite e capaci a deporre (con l'ulteriore conseguenza che ci si riserva espreSAmente di eccepirne l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nella denegata e non creduta ipotesi in cui la prova fosse ammeSA).- Si contestano le circostanze inserite in memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. attorea, oggetto pag. 10/26 di capitolazione anche ai fini della prova testimoniale - in particolare, dal n. 10 al n. 37, dal n. 46 al n. 59 e dal n. 60 al n. 75 di pag.
7-8 nonché quelle, non capitolate, di cui alle pagg. 9 e 14 - che risultano, tutte, inammissibili in quanto nuove e dedotte tardivamente.- Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte attrice per tutte le seguenti ragioni: 1, 2 - non contestati;
3 - volto a far esprime valutazioni al teste (“con diligenza e continuità”) e per il resto non contestato;
4 - generico e volto a far esprime valutazioni al teste
(“continuamente”, “sostanze chimiche”, “disinfettanti vari”) e per il resto non contestato;
5 - generico e volto a far esprime valutazioni al teste, anche di natura tecnica;
6 - generico, irrilevante e volto a far esprime valutazioni al teste;
7 - generico e volto a far esprime valutazioni al teste, anche di natura tecnica (“forte esposizione”, “ha dovuto sottoporsi a TPBA”);
8 - generico e volto a far esprime valutazioni al teste (“quantità anomala e sproporzionata”);
9 - generico, negativo e volto a far esprime valutazioni al teste;
da 10 a 37 - relativi a circostanze nuove e comunque valutativi, generici, irrilevanti, relativi a circostanze da rappresentarsi o addirittura già smentite documentalmente ed alcuni anche negativi;
44 e 45 - non contestati;
da
46 a 59 - relativi a circostanze nuove e comunque valutativi, generici, irrilevanti, relativi a circostanze da rappresentarsi o addirittura già smentite documentalmente ed alcuni anche negativi;
60 - generico e volto a far esprime valutazioni al teste, anche di natura tecnica
(“violenta e aggressiva esposizione”, “ha dovuto sottoporsi a cure urgenti”, ecc.); 61 - generico e volto a far esprime valutazioni al teste, anche di natura tecnica;
da 62 a 64 - generici, de relato actoris e volti a far esprimere valutazioni al teste, anche di natura tecnica (“acquisiva in tale momento la consapevolezza dell'origine del male”, “si è scoperto … che le attività lavorative … hanno concorso per anni alla pag. 11/26 sensibilizzazione cumulativa del disturbo fino a sfociare nella sindrome”,
“a seguito delle reiterate esposizioni … ha sviluppato intolleranza”);da
65 a 67 - generici e volti a far esprimere valutazioni al teste;
da 68 a 71
- volti a far esprimere valutazioni al teste, anche di natura tecnica, e relativi a circostanze da rappresentarsi documentalmente;
da 60 a 66
(di pag.7, memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.) - relativi a circostanze nuove e comunque valutativi, generici e irrilevanti;
da 67 a 75 (di pag.8, memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2),
c.p.c.) – nuovi, valutativi, generici, irrilevanti, già smentiti documentalmente ed alcuni anche negativi.- Ci si oppone all'avversa richiesta di CTU medico legale in quanto inammissibile, siccome del tutto generica ed esplorativa, con riserva, nel denegato caso di ammissione della steSA, di nominare un CTP nell'interesse dell'Azienda
e di chiedere ogni opportuna integrazione al quesito peritale. - Si contestano le avverse richieste di esibizione giacché inammissibili in quanto tutte relative a documenti già nelle mani o, comunque, nella piena disponibilità dell'attrice. - Quanto alla richiesta di esibizione della polizza assicurativa, la steSA è del tutto generica e non ha alcuna attinenza, pertinenza e rilevanza con i fatti della presente causa, oltre a riguardare un soggetto, la Compagnia di Assicurazione, che non è parte del giudizio. - Si chiede che venga disposta l'espunzione dal fascicolo di secondo grado dei documenti nn. 46 e 47 in quanto nuovi e prodotti in violazione del divieto espreSAmente sancito dall' art. 345, comma 3,
c.p.c. e pertanto inammissibili e comunque irrilevanti e/o inconferenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza 7.2.2024 n. 320 il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'ex pag. 12/26 dipendente nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
ritenendo assorbente l'eccezione di prescrizione.
[...]
1.1 La aveva lamentato che mentre era alle dipendenze come Pt_1 infermiera dell'ULSS n. 4 Alto Vicentino (confluita nella Azienda
[...]
: CP_1
- era stata esposta nell'Ospedale di Santorso a sostanze chimiche e aveva contratto una sindrome neurotossica ambientale, denominata
“Sensibilità Chimica Multipla”. Una particolare esposizione si era verificata il 13.11.2024 nella sala di emodialisi in occasione di un accidentale sversamento di acido paracetico (non meglio decritto) con una reazione esofagea da sostanze. Le conseguenze erano costituite dall'intolleranza a profumi e detergenti e da cefalee. Per l'attrice era diventato impossibile entrare in ambienti anche con modeste quantità di saponi e detersivi;
- aveva contratto patologie muscolo-scheletriche per aver sollevato carichi pesanti in assenza di adeguati presidi ed ausili.
1.2 Il Tribunale ha rilevato il contrasto fra il titolo di responsabilità che la avrebbe potuto far valere (responsabilità contrattuale) Pt_1 avanti il giudice del lavoro e il titolo di responsabilità espreSAmente fatto valere (responsabilità extracontrattuale) avanti il giudice civile.
Rispetto ai fatti illeciti, la prescrizione decorre dal 31 gennaio 2016, data di ceSAzione del rapporto lavorativo. Esiste la prova che all'epoca la fosse consapevole della propria situazione sanitaria e della Pt_1 ritenuta origine della patologia perché il 18 febbraio 2016 aveva formulato, a mezzo di un legale, una domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. per l'infortunio del 2014 comportante un'intossicazione da improvviso scarico di sostanze chimiche in reparto pag. 13/26 di dialisi, una sindrome neurotossica ambientale MCS e la sensibilità chimica multipla e cioè per gli stessi fatti per i quali ha successivamente agito in giudizio. All'epoca il difensore aveva allegato di essere anche in possesso di una perizia medico-legale, che eventualmente avrebbe trasmesso. Da allora erano trascorsi 5 anni e 103 giorni e, considerando una possibile sospensione per la pandemia di 63 giorni, di 5 anni e 40 giorni, senza che medio tempore fosse stato notificato un atto interruttivo.
2. Con l'atto di appello , chiede che, in riforma della Parte_1 sentenza, sia accolta la domanda di risarcimento. Lamenta [v. atto di appello, pag. 3, dove sono elencati con le lettere da A) a G) sette motivi di gravame]:
A) “Violazione dell'art. 2946 c.c. prescrizione decennale in relazione all'art. 2043 c. c. e all'art. 2087 c.c.”. L'evento è del 3.11.2014 ma gli atti interruttivi rispetto all'evento iniziale, non fornito di diagnosi, sono costituiti dalla lettera 4.3.16 all' ; dalla PEC 23.11.2016; dalla CP_1 lettera dell' 4.3.2016; dalla lettera dell'assicuratrice 8.4.2016; CP_1 dalle mail 1 e 19.2.2018 per la visita medico legale, dall'invito alla negoziazione assistita 1.6.2021 e dall'atto di citazione 1.6.2021. La corrispondenza con l'assicuratore è neceSAriamente “più numerosa” rispetto a quella con l'assicurato. La corrispondenza con l'assicuratore si compone di dieci missive, producibili in quanto il loro deposito è reso neceSArio dallo sviluppo del processo. Dato che “il danno è di tipo infortunistico sul lavoro derivante dalla violazione dell'art. 2087 c.c. e quindi di natura contrattuale, la prescrizione non potrà che essere decennale”. Inoltre, il fatto denunciato integra il reato di lesione colposa grave o gravissima, con prescrizione di sette o dodici anni;
pag. 14/26 B) “Violazione articolo 1310 c.c. erronea valutazione dell'estensione dell'effetto interruttivo ai coobbligati / corresponsabili solidali”. Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno riguardo agli altri debitori;
C) “Confusione tra diagnosi patologica e diagnosi eziologica (sotto il profilo dell'individuazione del dies a quo) - Violazione dell'art. 2935 c.c. erronea identificazione del dies a quo della prescrizione”. Se correttamente il dies a quo viene fatto decorrere dalla consapevolezza eziologica e quindi con la visita che ha escluso le cause genetiche della patologia (v. certificazione Azienda Ospedaliera di Roma Sant'Andrea 10 dicembre 2019), non è intervenuta alcuna prescrizione. Il riferimento del giudice alla corrispondenza con cui il legale aveva evidenziato di essere in possesso dei requisiti medico-legali per costituire la conoscenza della diagnosi eziologica, non è rilevante ai fini della “reale conoscibilità delle cause”, intervenuta solo dopo una lunga serie di accertamenti;
D) “Palese contrasto con gli atti e documentazione prodotta.
Risultanze erroneamente valutate e infondate in fatto e in diritto”;
E) “Vizio logico giuridico - violazione dell'art. 115 c. 2, c.p.c. - Difetto di motivazione - OmeSA/erronea valutazione delle circostanze di fatto derivanti da documenti”;
F) “Motivazione apparente - Errore logico giuridico - Errore circostanziale in atti Violazione dei principi dell'onere della prova ex art.
2967 c.c. - Sconnessione con la verità concreta dei fatti risultante anche dai documenti”. La “sbrigatività” della sentenza appare lontana dalla causa petendi del giudizio. Le argomentazioni del giudice sulla mancanza di eventi interruttivi non sono “connesse” con il tema della decisione, costituito dalla patologia e nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. non erano stati dedotti fatti nuovi;
pag. 15/26 G) “Approfittamento processuale e preprocessuale nell'utilizzare le trattative con l'assicuratore irrilevanti ai fini dell'interruzione della prescrizione - Violazione del principio di buona fede e di correttezza contrattuale e del principio di collaborazione tra ente ospedaliero e dipendente infermiere contagiato”.
3. L' ha chiesto che l'appello sia Controparte_1 dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato. Oltre a richiamare le argomentazioni del Tribunale, ha dedotto:
- che l'attrice aveva allegato in primo grado, in modo ancor più generico rispetto alla presunta inalazione di vapori disinfettanti, una serie di patologie muscolo scheletriche non più richiamate in sede di gravame;
- che la scelta processuale d'invocare una responsabilità extracontrattuale ha comportato neceSAriamente l'applicazione della relativa disciplina e in sede di appello controparte non può capovolgere il titolo fatto valere, per cercare di superare l'eccezione di prescrizione;
- che l'appellante espone i fatti in maniera ancora più parziale e generica, illogica e confusa di quanto aveva fatto in primo grado. La ricostruzione dei fatti è del tutto generica e non vengono rispettate le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c.;
- che la corrispondenza proveniente dall'assicurazione è meramente interlocutoria e non rileva ai fini della prescrizione.
4. L'atto di appello non deve contenere, come ritiene parte appellata, riferimenti all'assolvimento della condizione d'improcedibilità consistente nell'esperimento della procedura di negoziazione assistita perché la condizione di procedibilità riguarda unicamente il giudizio di primo grado. Gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che pag. 16/26 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(v. Cass., sez. un., sent. n. 27199 del 2017 e Cass., sez. un, ord. n.
36481 del 2022). L'atto di appello notificato si allontana dal modello processuale indicato dall'art. 342 c.p.c. perché all'elencazione dei motivi di gravame con le lettere da A) a G) (v. atto di appello, pag. 3) non segue un'illustrazione distinta delle singole doglianze. Quantomeno nei limiti in cui viene censurata la decisione sull'eccezione di prescrizione,
l'impugnazione appare tuttavia ammissibile perché sufficientemente comprensibile. L'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342
c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, distinguendoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 20124 del 2015).
5. Il primo e il terzo motivo di appello (motivi A e C) sulla prescrizione sono destituiti di fondamento.
5.1 Non vi possono essere dubbi, in primo luogo, sul fatto che nel presente processo sia stata fatta valere unicamente la responsabilità extracontrattuale dell' La diversa Controparte_1
pag. 17/26 qualificazione dei fatti da parte del giudice può avvenire, per non incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c, solo nei imiti in cui rimanga compatibile con le difese della parte. Negli atti destinati alle allegazioni aveva espreSAmente distinto fra responsabilità Parte_1 contrattuale e responsabilità extracontrattuale dell' e Controparte_1 dedotto che avrebbe agito in separata sede per far valere la responsabilità contrattuale dell'ex datore di lavoro:
- “I – Responsabilità per violazione dell'art. 2043 c.c., (La responsabilità contrattuale del datore di lavoro dell'art. 2087 c.c. dell'art. 1218 c.c. e delle norme di cui al D.P.R. 547/55 sarà eventualmente agita in separata sede” (cfr. atto di citazione, pag. 6)
- “Dal mancato rispetto dell'art. 2043 discende anche la violazione della normativa sul lavoro da esaminare -come si è detto - in separata sede” (cfr. atto di citazione, pag. 7);
- “La Responsabilità per violazione dell'art. 2043 c.c., (La responsabilità contrattuale del datore di lavoro dell'art. 2087 c.c. dell'art. 1218 c.c. e delle norme di cui al D.P.R. 547/55 -come già detto sarà eventualmente agita in separata sede (cfr. I memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., pag. 3).
Nel giudizio di appello la difesa attorea non può proporre una nuova domanda ex art. 1218 c.c. destinata ad aggiungersi a quella ex art. 2043, per l'espresso divieto di nuove domande dell'art. 345 c.p.c., che precisa le uniche domande eccezionalmente ammesse nel processo di secondo grado. Domanda nuova è ovviamente anche quella che si aggiunge a quella tempestivamente proposta. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un "petitum" diverso e più ampio, oppure una diversa "causa petendi",
pag. 18/26 fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine … la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello per ampliare l'originaria domanda di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale, dipendendo da elementi di fatto diversi da quest'ultima circa l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni” (v. Cass., sez. 1, sent. n. 18299 del 2016,
Cass., sez. 1, sent. n. 22080 del 2001 e Cass., sez. 3, sent. n. 10129 del 2000). La giurisprudenza afferma anche che: “si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano stati già esposti nell'atto di citazione, ma al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, sono stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione” (v. Cass., sez. 1, sent. n. 22473 del 2004 in un caso in cui il commiSArio liquidatore di una società di capitali in l.c.a., in primo grado, aveva chiesto la condanna di una banca al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale e, in secondo grado, aveva invece chiesto che fosse accertata la responsabilità contrattuale della banca).
5.2 L'unico illecito descritto in maniera sufficientemente circostanziata nell'atto introduttivo della lite è costituito da una forte esposizione a vapori disinfettanti in sala emodialisi avvenuta in data 13 novembre pag. 19/26 2014. L'atto di citazione non era peraltro nullo. La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (Cass., sez. un, sent. n. 8077 del
2012). L'attrice non aveva allegato in maniera sufficiente precisa alcun ulteriore fatto illecito e aveva piuttosto dedotto che per quel fatto si era sottoposta “fin da subito … a cure urgenti” (v. atto di citazione, pag. 2)
e che sussiste un “nesso causale tra il fatto del 13.11.2014 e la comparsa della patologia da sensibilità multipla e le comorbilità” (v. atto di citazione, fg. 5).
5.3 Nell'atto di citazione di primo grado l'unico riferimento a un reato è dato dal richiamo al delitto dell'art. 347 c.p. (v. atto di citazione, pag.
9). Si tratta di un refuso perché il riferimento è all'usurpazione di pubbliche funzioni. Qualora il corretto riferimento sia al reato dell'art. 437 c.p. (rimozione o omissione dolosa di cautela contro gli infortuni sul lavoro), occorre evidenziare che nelle allegazioni non vengono descritte condotte dolose. Se il fatto accaduto il 13 novembre 2014 venisse qualificato come reato di lesione colposa, la prescrizione del delitto di cui all'art. 590, comma 2, c.p. è comunque di sei anni. Nelle tempestive allegazioni attoree svolte in primo grado non è descritto alcun fatto integrante il delitto di lesioni personale grave o gravissima ma la prescrizione rimarrebbe comunque di sei anni ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p. perché il massimo della pena edittale per il reato di lesione colposa grave o gravissima, con violazione delle norme sulla pag. 20/26 prevenzione degli infortuni, non è superiore a sei anni. La prescrizione per il fatto accaduto il 13 novembre 2014, inoltre, decorre da quella steSA data perché è la steSA difesa attorea ad aver dedotto che l'infermiera era stata costretta a ricorrere “fin da subito … a cure urgenti”. Non può di conseguenza ritenersi che quel fatto abbia causato una malattia lungolatente. IGnificativi sintomi incidenti sull'integrità fisica si erano verificati – a dire della steSA parte – immediatamente.
5.4 Pochi giorni dopo il pensionamento della , l' aveva Pt_1 CP_1 ricevuto una lettera datata 18 febbraio 2016 dall'avvocato Fabio Carollo
(doc. 3 conv.) dove si fa fra l'altro riferimento all'evento infortunistico risalente al 2014 e lo si definisce “intossicazione da improvviso scarico di sostanze chimiche in Reparto dialisi: Sindrome neurotossica ambientale MCS sensibilità chimica multipla”. Nella missiva il difensore dichiara di essere nella disponibilità di una ”perizia medico legale che
s'invierà se richiesta”. Come evidenziato dal giudice di primo grado,
l'attrice aveva dimostrato già allora di essere perfettamente consapevole - sulla base di una perizia medico legale – delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro e riteneva di essere vittima di una sindrome neurotossica ambientale. Il tentativo della difesa di far decorre la prescrizione civilistica da epoca successiva non può essere condiviso. Nulla esclude che l'attrice abbia eseguito degli esami medici anche in epoca successiva ma deve ritenersi: a) che per il fatto accaduto il 13 novembre 2014 in ambiente ospedaliero fin da subito erano emerse delle conseguenze lesive percepite come tali dalla persona offesa - danneggiata;
b) che con l'atto interruttivo della prescrizione 18 febbraio 2016 l'attrice aveva già lamentato espreSAmente una sindrome neurotossica ambientale. Le visite mediche e i test del DNA eseguiti nel 2019 in Roma (v. atto di appello,
pag. 21/26 pag. 3) non consentono di spostare in avanti il termine di prescrizione.
La lettera del 18 febbraio 2016 dimostra che all'epoca il danno non solo era percepibile e riconoscibile ma era stato concretamente contestato dall'infermiera all' . CP_1
5.5 Dopo l'atto interruttivo del 18 febbraio 2016, la prescrizione è incominciata nuovamente a decorrere ex art. 2945, comma 3, c.c. e non è più stata interrotta entro il termine di prescrizione previsto per i fatti illeciti di cinque anni. Occorre tenere presente che gli atti di costituzione in mora, inviati dalla vittima di un fatto illecito causato dalla
P.A. all'assicuratore della responsabilità civile di quest'ultima, non interrompono la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, perché l'assicuratore del responsabile non ha alcuna obbligazione nei confronti del terzo danneggiato (v. Cass., sez. 3, sent. n. 5763 del
2009). Il riconoscimento del diritto non può provenire da un terzo non autorizzato a disporre del diritto e quindi la corrispondenza con la compagnia di assicurazione – senza la prova che la compagnia fosse autorizzata dall' ad agire per suo conto - non appare rilevante (cfr. CP_1
Cass., sez. 3, sent. n. 21248 del 2012, Cass., sez. 3, sent. n. 19529 del
2015 e Cass., sez. 2, ord. n 2901 del 2020).
Con riferimento agli atti interruttivi richiamati dal difensore dell'appellante (v. atto di citazione di appello, pag. 6), deve evidenziarsi che:
- la PEC datata 23 febbraio 2016 non è stata rinvenuta nel richiamato doc. 14 prodotto in data 22 settembre 2021. L'allegato 14 attoreo corrisponde a una missiva dell'assicurazione 25 giugno 2021, che esclude qualsiasi responsabilità della;
CP_1
pag. 22/26 - la lettera 4 marzo 2016 dell' (doc. 17 att.) non contiene alcuna CP_1 ammissione di responsabilità. Semmai l' deduce di aver ricevuto CP_1 una richiesta di risarcimento del tutto generica;
- la lettera 8 aprile 2016 non è stata rinvenuta nel richiamato doc. 14.
L'allegato 14 attoreo corrisponde, come sopra ricordato, a una missiva dell'assicurazione 25 giugno 2021, che esclude la responsabilità della
; CP_1
- la visita medico legale assicurativa del 2018 (senza indicazione di allegati) appare di per sé atto non idoneo a interrompere la prescrizione;
- le lettere 1 e 19 febbraio 2018 (doc. 15 att) sono comunicazioni della compagnia relative unicamente alla fiSAzione di una visita medica;
- l'atto relativo alla negoziazione assistita 1° giugno 2021 è successivo di oltre cinque anni alla precedente interruzione della prescrizione (del tutto ininfluente è l'eventuale conteggio, a questi fini del periodo di sospensione eccezionale della prescrizione previsto per i procedimenti civili, per 63 giorni, nel periodo della pandemia da Covid-19 nell'anno
2020).
La difesa dell'appellante afferma di produrre con l'allegato 46 la corrispondenza con l'assicuratore in sede di appello perché la produzione è resa neceSAria “dallo sviluppo del processo” (v. atto di appello, pag. 7). Ribadito che la corrispondenza con l'assicuratore non assume rilevanza, il deposito di nuovi documenti incorre nel divieto dell'art. 345 c.p.c.. L'eccezione di prescrizione era stata sollevata con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado e quindi tutta la documentazione neceSAria per superare la relativa eccezione avrebbe dovuto essere presentata nel rispetto delle preclusioni istruttorie di primo grado.
pag. 23/26 6. Il secondo motivo di appello (motivo B) è inammissibile perché non contiene i requisiti minimi previsti dall'art. 342 c.p.c.. Non si comprende chi sia l'ipotetico corresponsabile in solido che dovrebbe essere preso in considerazione e con quale atto sia stata interrotta la prescrizione nei suoi confronti. Qualora il riferimento fosse alla compagnia di assicurazione, non potrebbe trattarsi di un responsabile in solido.
7. Il quarto, il quinto e il sesto motivo (motivi D, E ed F), se non interpretati come una mera ripetizione dei motivi primo e terzo già esaminati, sono inammissibili perché non contengono i requisiti minimi previsti dall'art. 342 c.p.c.. Non consentono di apprezzare quale sia il contrasto tra la decisione e le prove documentali e quali siano le circostanze di fatto non valutate. Se il lamentato fatto illecito era prescritto, l'eccezione formulata dalla convenuta era assorbente e il giudice non doveva esaminare altri fatti. La seconda memoria ex art. 183 c.p.c. non è destinata a nuove allegazioni sul fatto illecito ma per replicare alle eccezioni nuove della controparte, per proporre le eccezioni che sono una conseguenza delle altrui eccezioni e per indicare le prove. La memoria istruttoria non poteva essere destinata a integrare la generica descrizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto le preclusioni assertive erano già maturate.
8. Il settimo motivo (motivo G) è anch'esso inammissibile per la sua genericità o, qualora venga interpretato nel senso che il presunto danneggiante non poSA eccepire la prescrizione, se non commettendo un abuso del diritto, deve essere considerato manifestamente infondato.
Il riferimento al principio di correttezza contrattuale non può essere fatto valere da una parte che ha espreSAmente svolto un'azione di pag. 24/26 responsabilità aquiliana. A fondamento dell'azione – per espreSA scelta della parte - non è posto un rapporto contrattuale ma un fatto illecito extracontrattuale.
9. Nella parte conclusiva dell'atto di appello (pag. 35 s. dell'atto telematico numerate in calce come pag. 12 s.) sono formulate delle istanze istruttorie che, tuttavia, non vengono trattate nell'ambito di ammissibili motivi di appello. Eventuali istanze istruttorie rilevanti ai fini di superare l'eccezione di prescrizione avrebbero dovuto essere esposte proponendo specifici motivi di gravame.
10. L'appello deve pertanto essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Considerando le tre fasi Parte_1 svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro
1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro
26.000,00). Essendo le ragioni della parte vittoriosa manifestamente fondate, il compenso è aumentato di un terzo ai sensi dell'art. 4, comma 8 d.m. cit., sino a euro 5.274,80.
11. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 25/26 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' 7 avverso Parte_1 CP_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Vicenza 7 febbraio 2024, n. 320, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio nei confronti dell' 7 CP_1 CP_1 liquidate nella somma di euro 5.274,80 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 12 marzo 2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo ConSIliere dott. Gianluca Bordon ConSIliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 487/2024 R.G. promoSA da
(C.F. ,), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario FULVIO CAROLLO, con studio sito in
CONTRÀ CORDENONS n. 6, VICENZA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , assistita Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avvocato domiciliatario PASCALE DE FALCO, con studio in
VIA FRIULI VENEZIA GIULIA n. 8/5, CAZZAGO CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di
Vicenza 7 febbraio 2024, n. 320
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: accertare che
[...]
ha cagionato un danno alla salute Controparte_3 della parte attrice e, per tale effetto, condannarla al risarcimento e comunque dichiarare la sua piena responsabilità in merito.
2. il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
3. con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi. Anzi, considerato quanto appena detto, si riduce l'importo ad euro 26.000,00 così come quantificato in sede di conclusionale, il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi. In via istruttoria si chiede che la Corte : ammetta prova per interpello e testi sulle circostanze esposte in citazione e in particolare sui capitoli nella seconda memoria del 183 c.p.c. da 10) a 59) da 61) a 75) e nella citazione introduttiva: da 1) a 19) e da 23) a 25) che devono essere ritenuti qui ritrascritti preceduti dalla locuzione vero che, sentendo come testimoni, anche a controprova: Dr , CP_4 Persona_1 medico competente Ospedale di Santorso Dr.SA Il Persona_2
Responsabile della sicurezza dr dr.SA Persona_3 [...]
collega collega Persona_4 Controparte_5 Controparte_6 collega dottor Controparte_7 Persona_5 Persona_3 dottoreSA Laugelli Emilia dott.SA dottor Persona_6 Per_7 psicologo dottoreSA psichiatra dottoreSA Lippolis Persona_8
Irma di Verona medico curante dott di , medico curante Per_9 Per_10 specialista di MCS Orizzonte Marina di Schio collega Il medico di base Il prof. di Vicenza I dipendenti presenti all'epoca dei Testimone_1 CP_1 fatti I dipendenti incaricati del Reparto di Emodialisi Si Parte_2 insiste: per CTU ambientale, chimica, e medico legale con ausiliario non pag. 2/26 facoltativo neuropsichiatra esperto di MCS, scelto dall'Istituto superiore di Sanità (che ha recentemente già indicato nomi di esperti a questo
Tribunale) o dall' ISPRA. A) Ai fini di accertare il nesso eziologico tra la lavorazione cui era adibito il lavoratore e i postumi invalidanti descritti in narrativa, la causa tipica, l'assenza di altre cause, la sufficienza nell'esposizione del rischio e quindi il grado d'invalidità derivante dai postumi stessi, B) Il tutto con riferimento alla patologia contratta in conseguenza delle predette lavorazioni, al fine di quantificare, in riferimento alla patologia denunciata con il presente ricorso, l'entità dell'incidenza della steSA sul grado di capacità lavorativa residuata, nonché il grado di invalidità permanente subita, nonché il grado di sofferenza patito sia dal lavoratore che dai prossimi congiunti a seguito del decorso della malattia. C) Disponga CTU medico legale con ausiliario epidemiologico non facoltativo per accertare il nesso eziologico tra la lavorazione cui era adibito il lavoratore e la malattia, con nomina di CTP dr. di Padova con epidemiologo in qualità di ausiliario Testimone_1 dott. del CRO di . D) Disponga CTU tecnico Persona_11 Per_10 ambientale sui valori di esposizione, con nomina a CTP ing. Per_12
di Udine E) Si chiede l'acquisizione di documentazione DVR
[...]
Fascicolo sanitario del lavoratore alla società datrice verbali della
Sicurezza redatti dopo il 2014. Si richiama la metodica di indagine ambientale per la concentrazione attendibile quantomeno delle sostanze chimiche oggi denunciate per tutto il periodo, tramite ricostruzione dei livelli espositivi del Lavoratore utilizzando la letteratura scientifica e analoghi ambienti di lavoro. Si rimarca il fatto che il giudizio circa i livelli espositivi e, dunque, le condizioni di rischio possono essere attinti solo attraverso la consulenza tecnico-ambientale, che in quanto tale deve essere sempre ammeSA e permette di ricostruire, anche ex post, le condizioni di rischio (Corte di CaSAzione, Sezione lavoro, 14.03.2017 n.
pag. 3/26 6543 rileva sul tema poiché non si può porre onere al lavoratore avente diritto di fornire la “prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente [omissis] che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia indicata dalla legge”). Si chiede che al CTU tecnico-ambientale sia posto, oltre al quesito di accertamento e di declaratoria dei livelli espositivi alle sostanze chimiche dedotte, anche della possibilità di utilizzare metodi alternativi di lavorazione e dell'utilizzo degli strumenti di prevenzione tecnica
(confinamento e separazione degli ambienti, aspirazione localizzata, manutenzione scarichi) e protezione individuale (maschere protettive con il grado di protezione P35) e dunque della rilevanza delle condotte omissive degli obblighi cautelari che, se adempiuti, avrebbero impedito o quantomeno fortemente ridotto i livelli espositivi e perciò stesso impedito l'insorgenza delle patologie. In ogni caso, per le ragioni già spiegate si chiede che il la Corte disponga la nomina del CTU tecnico- ambientale, al fine di svolgere tali accertamenti (CTU percipiente, oltre che deducente), utilizzando l'indagine ambientale già svolta a suo tempo e oggi prodotta;
F) Reperisca la documentazione neceSAria per la valutazione del rischio della sicurezza e della salute durante l'attività lavorativa svolta ed in costanza del rapporto di lavoro o, in subordine, ordini allo SPISAL competente per territorio, e di quelli competenti ex art. 210 c.p.c, di esibire la documentazione in suo possesso utile ai fini della decisione G) Disponga ex art. 421 c.p.c. a carico dello Pt_3 competente per territorio l'espletamento d'ufficio di ogni altra indagine relativa all'infortunio denunciato (livelli di esposizione, dati ambientali,
pag. 4/26 emissioni reparti e macchinari) anche se inerente a periodi diversi da quello di competenza. H) Acquisisca il testo di polizza assicurativa n.
642148 Controparte_8
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: - IN VIA PRELIMINARE: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia: - rilevare la violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla SInora Parte_1 avverso la sentenza n. 320/2024 del Tribunale di Vicenza;
- NEL
MERITO: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia: - ferma restando l'eccezione di prescrizione come in atti precisata, respingere l'appello proposto dalla SInora e confermare la sentenza di Parte_1 primo grado del Tribunale di Vicenza n. 320/2024; on vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del grado. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia: In via pregiudiziale di rito: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del primo grado di giudizio per vizi dell'editio actionis ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. Nel merito, ferme restando le eccezioni di inammissibilità dell'appello e di prescrizione della pretesa avversaria: - rilevata l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande ex adverso formulate per tutti i motivi di cui in atti, - rigettare tutte le domande avversarie siccome inammissibili e/o infondate;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione delle conclusioni che precedono: - contenere e ridurre, anche tenendo conto degli importi percepiti aliunde e anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'entità della somma vantata da parte attrice a titolo di risarcimento dei danni, quantificando la steSA secondo la minor valutazione conforme a giustizia;
Con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria: - Anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e, in ogni pag. 5/26 caso, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia voglia disporre l'ammissione di prova testimoniale e interrogatorio formale dell'attrice sui seguenti capitoli:1) Vero che, nel corso del rapporto di lavoro intercorso con l' (oggi ) tra il Parte_4 Controparte_1
1979 ed il 2014, la SI.ra ha prestato servizio come Parte_1 infermiera professionale presso gli Ospedali di Schio (VI) e di Santorso
(VI) nel reparto dialisi? 2) Vero che presso l' Parte_4
(oggi ), e in particolare presso gli
[...] Controparte_1 ospedali di Schio e Santorso, già nel 2003 e a tutt'oggi era ed è presente attività rivolta alla prevenzione e al controllo del rischio infettivo e chimico correlato all'assistenza a pazienti dializzati, nonché all'uso di prodotti antisettici e disinfettanti, alla sanificazione e sterilizzazione degli ambienti e degli strumenti ed alle relative misure di prevenzione da adottare?3) Vero che presso l' Parte_4
(oggi ), e in particolare presso gli
[...] Controparte_1 ospedali di Schio e Santorso, già nel 2001 e a tutt'oggi era ed è presente attività rivolta alla prevenzione e al controllo del rischio da movimentazione manuale di carichi e pazienti e delle relative misure di prevenzione da adottare e in tema di corretto uso degli ausili? 4) Vero che le attività di cui ai capitoli 2 e 3 erano e sono tutt'oggi svolte tanto a livello trasversale nell'intera struttura degli ospedali di Schio e
Santorso e dell' (oggi Parte_4 [...]
, quanto, in particolare, nei reparti dialisi presso cui era CP_1 impiegata la SInora ? 5) Vero che l'attività di cui ai Parte_1 capitoli 2, 3 e 4 comprende l'approvazione di protocolli di comportamento da parte della Direzione Sanitaria, la condivisione di tali protocolli con il personale dipendente e l'organizzazione di incontri teorico-pratici di formazione ed informazione ai lavoratori in tema di pag. 6/26 incidenti occupazionali, di gestione in sicurezza dei pazienti dializzati, nonché di prevenzione e controllo del rischio infettivo e chimico e del rischio da movimentazione di carichi e pazienti? 6) Vero che nel 2014 presso l' ” (oggi Parte_4 [...]
, e in particolare presso gli Ospedali , CP_1 Parte_5 erano stati approvati dalla Direzione Sanitaria e venivano applicati nei singoli reparti i seguenti protocolli aziendali: protocollo per l'utilizzo di antisettici e disinfettanti di cui al doc. 18 che si rammostra;
protocollo per la sanificazione delle apparecchiature elettromedicali di cui al doc.
19 che si rammostra;
protocollo per il ricondizionamento dei dispositivi medici risterilizzabili di cui al doc. 20 che si rammostra;
protocollo per l'uso dei guanti di cui al doc. 21 che si rammostra?7) Vero che nel protocollo per l'utilizzo di antisettici e disinfettanti di cui al doc. 18 che si rammostra, è indicato che “si raccomanda l'uso dei guanti in nitrile pesante” nelle operazioni di “decontaminazione strumenti e presidi riutilizzabili” (pag. 14), di “disinfezione superfici metalliche” e di
“disinfezione unità del paziente” (pag. 18)?8) Vero che a pag. 7 del protocollo per la sanificazione delle apparecchiature elettromedicali di cui al doc. 19 che si rammostra, è indicato che “durante l'impiego di prodotti chimici e/o materiali a rischio biologico si raccomanda l'uso dei
DPI (vedi procedure aziendali)”? 9) Vero che a pag. 20 del protocollo per il ricondizionamento dei dispositivi medici risterilizzabili di cui al doc.
20 che si rammostra, è indicato che durante le procedure di sterilizzazione si “rende indispensabile l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale” e che “le misure da adottare sono di due tipi: adozione di dispositivi di protezione individuale (guanti, visiera, grembiuli impermeabili) e applicazione di un livello di attenzione particolarmente elevato. I dispositivi di protezione proteggono l'operatore anche dai rischi chimici che possono derivare dall'impiego di pag. 7/26 sostanze disinfettanti o detergenti”? 10) Vero che a pag. 21 del protocollo per il ricondizionamento dei dispositivi medici risterilizzabili di cui al doc. 20 che si rammostra, è contenuta una tabella riassuntiva dei
“dispositivi di protezione adottabili” nella quale sono elencati i d.p.i. da utilizzare nelle procedure di disinfezione, con indicazione del tipo, della funzione, del trattamento successivo all'uso, della categoria di appartenenza e del relativo riferimento normativo? 11) Vero che, già nel
1998 e a tutt'oggi, l' (oggi Parte_4 [...]
organizza corsi teorico-pratici di formazione e CP_1 informazione rivolti ai dipendenti in tema di incidenti occupazionali, in tema di gestione in sicurezza dei pazienti dializzati, in tema di rischio infettivo e chimico correlato alle attività di disinfezione e sterilizzazione, nonché in tema di rischio da movimentazione manuale di carichi e pazienti, delle relative misure di prevenzione da adottare e di corretto uso degli ausili? 12) Vero che i corsi formativi ed informativi di cui al capitolo precedente sono obbligatori per tutto il personale esposto al rischio correlato, rispettivamente, all'assistenza a pazienti dializzati, alle attività di disinfezione e sterilizzazione ed alla movimentazione manuale di carichi e pazienti? 13) Vero che in data 28/04/1998 la SInora frequentava l'evento formativo denominato “Incidenti Parte_1 occupazionali”, come da doc. 23 che si rammostra?14) Vero che dall'1/05/2000 all'1/05/2001, per un totale di 12 ore, la SInora frequentava l'evento formativo denominato “La Parte_1 movimentazione manuale dei pazienti”, come da docc. 23 e 24 che si rammostrano? 15) Vero che dal 06/10/2004 al 20/10/2004, per un totale di 9 ore, la SInora frequentava l'evento Parte_1 formativo denominato “La gestione assistenziale del paziente dializzato”, come da docc. 23 e 25 che si rammostrano? 16) Vero che in data 30/10/2004, per la durata di una giornata, la SInora Pt_1
pag. 8/26 frequentava l'evento formativo denominato “Corso di Pt_1 aggiornamento per infermieri di nefrologia e dialisi”, come da doc. 23 che si rammostra? 17) Vero che dal 22/10/2013 al 23/10/2013, per un totale di 7 ore, la SInora frequentava l'evento Parte_1 formativo denominato “Aggiornamento in dialisi extracorporea”, come da docc. 23 e 26 che si rammostrano?18) Vero che in data 15/04/2014 la SInora frequentava l'evento formativo denominato Parte_1
“Dialisi peritoneale: strategia dialitica”, come da docc. 23 e 27 che si rammostrano? 19) Vero che durante il corso di studi neceSArio per l'acquisizione della qualifica, l'infermiere riceve una formazione teorica e pratica che gli consente di porre in essere in modo corretto le attività assistenziali al fine di evitare il rischio per la salute propria e dei pazienti? 20) Vero che l' consegna e/o mette a disposizione del Pt_4 personale infermieristico, giornalmente, i dispositivi di protezione personale indicati dai protocolli aziendali per ciascuna mansione, e segnatamente dai protocolli di cui ai docc. 18, 19 e 20 che si rammostrano, ivi inclusi guanti di gomma monouso, mascherine facciali, camici monouso e occhiali e visiere di protezione? 21) Vero che il giorno
13.11.2014, durante lo svolgimento delle proprie mansioni in sala emodialisi, la SI.ra indoSAva una mascherina facciale Parte_1 di protezione, come da doc. 8 che si rammostra?22) Vero che già nel
2014 e a tutt'oggi, nell' e in Parte_4 particolare negli Ospedali di Schio e Santorso e nei relativi reparti dialisi, per le attività di disinfezione dei pazienti, di sanificazione e sterilizzazione degli ambienti e degli strumenti sono utilizzati prodotti disinfettanti quali Puristeril Plus di cui al doc. 22 che si rammostra? 23)
Vero che a pag. 7 della scheda di sicurezza del disinfettante Puristeril
Plus di cui al doc. 22 che si rammostra, alla voce “11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici”, in merito alla “sensibilizzazione respiratoria” e pag. 9/26 al “pericolo in caso di aspirazione” è indicato che il prodotto “non contiene alcun materiale rilevante adatto a soddisfare i criteri di classificazione”? Si indicano a testimoni: - IG.ra , oggi in CP_4 pensione, all'epoca Coordinatrice Infermieristica del reparto Dialisi su tutti i capitoli;
- Dr. , oggi in pensione, all'epoca Persona_13 responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione su tutti i capitoli;
-
Dr.SA , oggi in pensione, all'epoca assistente sanitaria in Persona_14
Direzione Medica ospedaliera con responsabilità in materia di protocolli e formazione relativa, su tutti i capitoli;
- Dr.SA Testimone_2
in servizio presso il reparto dialisi, sui capitoli da 1 a 12, 20
[...]
e 21.- Si chiede l'ammissione alla prova contraria sui capitoli formulati da controparte, quelli che dovessero essere dichiarati ammissibili, con i medesimi testi sopra indicati e con riserva di indicare ulteriori testi, depositare documenti.- Si insiste per l'ordine l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione afferente al procedimento di riconoscimento dell'invalidità/disabilità e dei relativi benefici economici, che la ricorrente risulta avere attivato presso i competenti Enti previdenziali ed assistenziali (cfr. doc. 10 avversario); -
Ci si oppone alle avverse richieste di prova orale in quanto inammissibili attesa la violazione dell'art. 244 c.p.c., il quale impone che la prova per testimoni sia dedotta “mediante indicazione specifica delle persone da interrogare”. Controparte non ha specificato chi siano i soggetti indicati come testi, né quale ruolo abbiano svolto nelle vicende di cui è causa, né quindi le ragioni che consentono di ritenerli astrattamente a conoscenza dei fatti di lite e capaci a deporre (con l'ulteriore conseguenza che ci si riserva espreSAmente di eccepirne l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nella denegata e non creduta ipotesi in cui la prova fosse ammeSA).- Si contestano le circostanze inserite in memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. attorea, oggetto pag. 10/26 di capitolazione anche ai fini della prova testimoniale - in particolare, dal n. 10 al n. 37, dal n. 46 al n. 59 e dal n. 60 al n. 75 di pag.
7-8 nonché quelle, non capitolate, di cui alle pagg. 9 e 14 - che risultano, tutte, inammissibili in quanto nuove e dedotte tardivamente.- Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte attrice per tutte le seguenti ragioni: 1, 2 - non contestati;
3 - volto a far esprime valutazioni al teste (“con diligenza e continuità”) e per il resto non contestato;
4 - generico e volto a far esprime valutazioni al teste
(“continuamente”, “sostanze chimiche”, “disinfettanti vari”) e per il resto non contestato;
5 - generico e volto a far esprime valutazioni al teste, anche di natura tecnica;
6 - generico, irrilevante e volto a far esprime valutazioni al teste;
7 - generico e volto a far esprime valutazioni al teste, anche di natura tecnica (“forte esposizione”, “ha dovuto sottoporsi a TPBA”);
8 - generico e volto a far esprime valutazioni al teste (“quantità anomala e sproporzionata”);
9 - generico, negativo e volto a far esprime valutazioni al teste;
da 10 a 37 - relativi a circostanze nuove e comunque valutativi, generici, irrilevanti, relativi a circostanze da rappresentarsi o addirittura già smentite documentalmente ed alcuni anche negativi;
44 e 45 - non contestati;
da
46 a 59 - relativi a circostanze nuove e comunque valutativi, generici, irrilevanti, relativi a circostanze da rappresentarsi o addirittura già smentite documentalmente ed alcuni anche negativi;
60 - generico e volto a far esprime valutazioni al teste, anche di natura tecnica
(“violenta e aggressiva esposizione”, “ha dovuto sottoporsi a cure urgenti”, ecc.); 61 - generico e volto a far esprime valutazioni al teste, anche di natura tecnica;
da 62 a 64 - generici, de relato actoris e volti a far esprimere valutazioni al teste, anche di natura tecnica (“acquisiva in tale momento la consapevolezza dell'origine del male”, “si è scoperto … che le attività lavorative … hanno concorso per anni alla pag. 11/26 sensibilizzazione cumulativa del disturbo fino a sfociare nella sindrome”,
“a seguito delle reiterate esposizioni … ha sviluppato intolleranza”);da
65 a 67 - generici e volti a far esprimere valutazioni al teste;
da 68 a 71
- volti a far esprimere valutazioni al teste, anche di natura tecnica, e relativi a circostanze da rappresentarsi documentalmente;
da 60 a 66
(di pag.7, memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.) - relativi a circostanze nuove e comunque valutativi, generici e irrilevanti;
da 67 a 75 (di pag.8, memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2),
c.p.c.) – nuovi, valutativi, generici, irrilevanti, già smentiti documentalmente ed alcuni anche negativi.- Ci si oppone all'avversa richiesta di CTU medico legale in quanto inammissibile, siccome del tutto generica ed esplorativa, con riserva, nel denegato caso di ammissione della steSA, di nominare un CTP nell'interesse dell'Azienda
e di chiedere ogni opportuna integrazione al quesito peritale. - Si contestano le avverse richieste di esibizione giacché inammissibili in quanto tutte relative a documenti già nelle mani o, comunque, nella piena disponibilità dell'attrice. - Quanto alla richiesta di esibizione della polizza assicurativa, la steSA è del tutto generica e non ha alcuna attinenza, pertinenza e rilevanza con i fatti della presente causa, oltre a riguardare un soggetto, la Compagnia di Assicurazione, che non è parte del giudizio. - Si chiede che venga disposta l'espunzione dal fascicolo di secondo grado dei documenti nn. 46 e 47 in quanto nuovi e prodotti in violazione del divieto espreSAmente sancito dall' art. 345, comma 3,
c.p.c. e pertanto inammissibili e comunque irrilevanti e/o inconferenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza 7.2.2024 n. 320 il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'ex pag. 12/26 dipendente nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
ritenendo assorbente l'eccezione di prescrizione.
[...]
1.1 La aveva lamentato che mentre era alle dipendenze come Pt_1 infermiera dell'ULSS n. 4 Alto Vicentino (confluita nella Azienda
[...]
: CP_1
- era stata esposta nell'Ospedale di Santorso a sostanze chimiche e aveva contratto una sindrome neurotossica ambientale, denominata
“Sensibilità Chimica Multipla”. Una particolare esposizione si era verificata il 13.11.2024 nella sala di emodialisi in occasione di un accidentale sversamento di acido paracetico (non meglio decritto) con una reazione esofagea da sostanze. Le conseguenze erano costituite dall'intolleranza a profumi e detergenti e da cefalee. Per l'attrice era diventato impossibile entrare in ambienti anche con modeste quantità di saponi e detersivi;
- aveva contratto patologie muscolo-scheletriche per aver sollevato carichi pesanti in assenza di adeguati presidi ed ausili.
1.2 Il Tribunale ha rilevato il contrasto fra il titolo di responsabilità che la avrebbe potuto far valere (responsabilità contrattuale) Pt_1 avanti il giudice del lavoro e il titolo di responsabilità espreSAmente fatto valere (responsabilità extracontrattuale) avanti il giudice civile.
Rispetto ai fatti illeciti, la prescrizione decorre dal 31 gennaio 2016, data di ceSAzione del rapporto lavorativo. Esiste la prova che all'epoca la fosse consapevole della propria situazione sanitaria e della Pt_1 ritenuta origine della patologia perché il 18 febbraio 2016 aveva formulato, a mezzo di un legale, una domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. per l'infortunio del 2014 comportante un'intossicazione da improvviso scarico di sostanze chimiche in reparto pag. 13/26 di dialisi, una sindrome neurotossica ambientale MCS e la sensibilità chimica multipla e cioè per gli stessi fatti per i quali ha successivamente agito in giudizio. All'epoca il difensore aveva allegato di essere anche in possesso di una perizia medico-legale, che eventualmente avrebbe trasmesso. Da allora erano trascorsi 5 anni e 103 giorni e, considerando una possibile sospensione per la pandemia di 63 giorni, di 5 anni e 40 giorni, senza che medio tempore fosse stato notificato un atto interruttivo.
2. Con l'atto di appello , chiede che, in riforma della Parte_1 sentenza, sia accolta la domanda di risarcimento. Lamenta [v. atto di appello, pag. 3, dove sono elencati con le lettere da A) a G) sette motivi di gravame]:
A) “Violazione dell'art. 2946 c.c. prescrizione decennale in relazione all'art. 2043 c. c. e all'art. 2087 c.c.”. L'evento è del 3.11.2014 ma gli atti interruttivi rispetto all'evento iniziale, non fornito di diagnosi, sono costituiti dalla lettera 4.3.16 all' ; dalla PEC 23.11.2016; dalla CP_1 lettera dell' 4.3.2016; dalla lettera dell'assicuratrice 8.4.2016; CP_1 dalle mail 1 e 19.2.2018 per la visita medico legale, dall'invito alla negoziazione assistita 1.6.2021 e dall'atto di citazione 1.6.2021. La corrispondenza con l'assicuratore è neceSAriamente “più numerosa” rispetto a quella con l'assicurato. La corrispondenza con l'assicuratore si compone di dieci missive, producibili in quanto il loro deposito è reso neceSArio dallo sviluppo del processo. Dato che “il danno è di tipo infortunistico sul lavoro derivante dalla violazione dell'art. 2087 c.c. e quindi di natura contrattuale, la prescrizione non potrà che essere decennale”. Inoltre, il fatto denunciato integra il reato di lesione colposa grave o gravissima, con prescrizione di sette o dodici anni;
pag. 14/26 B) “Violazione articolo 1310 c.c. erronea valutazione dell'estensione dell'effetto interruttivo ai coobbligati / corresponsabili solidali”. Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno riguardo agli altri debitori;
C) “Confusione tra diagnosi patologica e diagnosi eziologica (sotto il profilo dell'individuazione del dies a quo) - Violazione dell'art. 2935 c.c. erronea identificazione del dies a quo della prescrizione”. Se correttamente il dies a quo viene fatto decorrere dalla consapevolezza eziologica e quindi con la visita che ha escluso le cause genetiche della patologia (v. certificazione Azienda Ospedaliera di Roma Sant'Andrea 10 dicembre 2019), non è intervenuta alcuna prescrizione. Il riferimento del giudice alla corrispondenza con cui il legale aveva evidenziato di essere in possesso dei requisiti medico-legali per costituire la conoscenza della diagnosi eziologica, non è rilevante ai fini della “reale conoscibilità delle cause”, intervenuta solo dopo una lunga serie di accertamenti;
D) “Palese contrasto con gli atti e documentazione prodotta.
Risultanze erroneamente valutate e infondate in fatto e in diritto”;
E) “Vizio logico giuridico - violazione dell'art. 115 c. 2, c.p.c. - Difetto di motivazione - OmeSA/erronea valutazione delle circostanze di fatto derivanti da documenti”;
F) “Motivazione apparente - Errore logico giuridico - Errore circostanziale in atti Violazione dei principi dell'onere della prova ex art.
2967 c.c. - Sconnessione con la verità concreta dei fatti risultante anche dai documenti”. La “sbrigatività” della sentenza appare lontana dalla causa petendi del giudizio. Le argomentazioni del giudice sulla mancanza di eventi interruttivi non sono “connesse” con il tema della decisione, costituito dalla patologia e nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. non erano stati dedotti fatti nuovi;
pag. 15/26 G) “Approfittamento processuale e preprocessuale nell'utilizzare le trattative con l'assicuratore irrilevanti ai fini dell'interruzione della prescrizione - Violazione del principio di buona fede e di correttezza contrattuale e del principio di collaborazione tra ente ospedaliero e dipendente infermiere contagiato”.
3. L' ha chiesto che l'appello sia Controparte_1 dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato. Oltre a richiamare le argomentazioni del Tribunale, ha dedotto:
- che l'attrice aveva allegato in primo grado, in modo ancor più generico rispetto alla presunta inalazione di vapori disinfettanti, una serie di patologie muscolo scheletriche non più richiamate in sede di gravame;
- che la scelta processuale d'invocare una responsabilità extracontrattuale ha comportato neceSAriamente l'applicazione della relativa disciplina e in sede di appello controparte non può capovolgere il titolo fatto valere, per cercare di superare l'eccezione di prescrizione;
- che l'appellante espone i fatti in maniera ancora più parziale e generica, illogica e confusa di quanto aveva fatto in primo grado. La ricostruzione dei fatti è del tutto generica e non vengono rispettate le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c.;
- che la corrispondenza proveniente dall'assicurazione è meramente interlocutoria e non rileva ai fini della prescrizione.
4. L'atto di appello non deve contenere, come ritiene parte appellata, riferimenti all'assolvimento della condizione d'improcedibilità consistente nell'esperimento della procedura di negoziazione assistita perché la condizione di procedibilità riguarda unicamente il giudizio di primo grado. Gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che pag. 16/26 l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(v. Cass., sez. un., sent. n. 27199 del 2017 e Cass., sez. un, ord. n.
36481 del 2022). L'atto di appello notificato si allontana dal modello processuale indicato dall'art. 342 c.p.c. perché all'elencazione dei motivi di gravame con le lettere da A) a G) (v. atto di appello, pag. 3) non segue un'illustrazione distinta delle singole doglianze. Quantomeno nei limiti in cui viene censurata la decisione sull'eccezione di prescrizione,
l'impugnazione appare tuttavia ammissibile perché sufficientemente comprensibile. L'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342
c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, distinguendoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 20124 del 2015).
5. Il primo e il terzo motivo di appello (motivi A e C) sulla prescrizione sono destituiti di fondamento.
5.1 Non vi possono essere dubbi, in primo luogo, sul fatto che nel presente processo sia stata fatta valere unicamente la responsabilità extracontrattuale dell' La diversa Controparte_1
pag. 17/26 qualificazione dei fatti da parte del giudice può avvenire, per non incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c, solo nei imiti in cui rimanga compatibile con le difese della parte. Negli atti destinati alle allegazioni aveva espreSAmente distinto fra responsabilità Parte_1 contrattuale e responsabilità extracontrattuale dell' e Controparte_1 dedotto che avrebbe agito in separata sede per far valere la responsabilità contrattuale dell'ex datore di lavoro:
- “I – Responsabilità per violazione dell'art. 2043 c.c., (La responsabilità contrattuale del datore di lavoro dell'art. 2087 c.c. dell'art. 1218 c.c. e delle norme di cui al D.P.R. 547/55 sarà eventualmente agita in separata sede” (cfr. atto di citazione, pag. 6)
- “Dal mancato rispetto dell'art. 2043 discende anche la violazione della normativa sul lavoro da esaminare -come si è detto - in separata sede” (cfr. atto di citazione, pag. 7);
- “La Responsabilità per violazione dell'art. 2043 c.c., (La responsabilità contrattuale del datore di lavoro dell'art. 2087 c.c. dell'art. 1218 c.c. e delle norme di cui al D.P.R. 547/55 -come già detto sarà eventualmente agita in separata sede (cfr. I memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., pag. 3).
Nel giudizio di appello la difesa attorea non può proporre una nuova domanda ex art. 1218 c.c. destinata ad aggiungersi a quella ex art. 2043, per l'espresso divieto di nuove domande dell'art. 345 c.p.c., che precisa le uniche domande eccezionalmente ammesse nel processo di secondo grado. Domanda nuova è ovviamente anche quella che si aggiunge a quella tempestivamente proposta. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un "petitum" diverso e più ampio, oppure una diversa "causa petendi",
pag. 18/26 fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine … la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello per ampliare l'originaria domanda di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale, dipendendo da elementi di fatto diversi da quest'ultima circa l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni” (v. Cass., sez. 1, sent. n. 18299 del 2016,
Cass., sez. 1, sent. n. 22080 del 2001 e Cass., sez. 3, sent. n. 10129 del 2000). La giurisprudenza afferma anche che: “si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano stati già esposti nell'atto di citazione, ma al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, sono stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione” (v. Cass., sez. 1, sent. n. 22473 del 2004 in un caso in cui il commiSArio liquidatore di una società di capitali in l.c.a., in primo grado, aveva chiesto la condanna di una banca al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale e, in secondo grado, aveva invece chiesto che fosse accertata la responsabilità contrattuale della banca).
5.2 L'unico illecito descritto in maniera sufficientemente circostanziata nell'atto introduttivo della lite è costituito da una forte esposizione a vapori disinfettanti in sala emodialisi avvenuta in data 13 novembre pag. 19/26 2014. L'atto di citazione non era peraltro nullo. La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (Cass., sez. un, sent. n. 8077 del
2012). L'attrice non aveva allegato in maniera sufficiente precisa alcun ulteriore fatto illecito e aveva piuttosto dedotto che per quel fatto si era sottoposta “fin da subito … a cure urgenti” (v. atto di citazione, pag. 2)
e che sussiste un “nesso causale tra il fatto del 13.11.2014 e la comparsa della patologia da sensibilità multipla e le comorbilità” (v. atto di citazione, fg. 5).
5.3 Nell'atto di citazione di primo grado l'unico riferimento a un reato è dato dal richiamo al delitto dell'art. 347 c.p. (v. atto di citazione, pag.
9). Si tratta di un refuso perché il riferimento è all'usurpazione di pubbliche funzioni. Qualora il corretto riferimento sia al reato dell'art. 437 c.p. (rimozione o omissione dolosa di cautela contro gli infortuni sul lavoro), occorre evidenziare che nelle allegazioni non vengono descritte condotte dolose. Se il fatto accaduto il 13 novembre 2014 venisse qualificato come reato di lesione colposa, la prescrizione del delitto di cui all'art. 590, comma 2, c.p. è comunque di sei anni. Nelle tempestive allegazioni attoree svolte in primo grado non è descritto alcun fatto integrante il delitto di lesioni personale grave o gravissima ma la prescrizione rimarrebbe comunque di sei anni ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p. perché il massimo della pena edittale per il reato di lesione colposa grave o gravissima, con violazione delle norme sulla pag. 20/26 prevenzione degli infortuni, non è superiore a sei anni. La prescrizione per il fatto accaduto il 13 novembre 2014, inoltre, decorre da quella steSA data perché è la steSA difesa attorea ad aver dedotto che l'infermiera era stata costretta a ricorrere “fin da subito … a cure urgenti”. Non può di conseguenza ritenersi che quel fatto abbia causato una malattia lungolatente. IGnificativi sintomi incidenti sull'integrità fisica si erano verificati – a dire della steSA parte – immediatamente.
5.4 Pochi giorni dopo il pensionamento della , l' aveva Pt_1 CP_1 ricevuto una lettera datata 18 febbraio 2016 dall'avvocato Fabio Carollo
(doc. 3 conv.) dove si fa fra l'altro riferimento all'evento infortunistico risalente al 2014 e lo si definisce “intossicazione da improvviso scarico di sostanze chimiche in Reparto dialisi: Sindrome neurotossica ambientale MCS sensibilità chimica multipla”. Nella missiva il difensore dichiara di essere nella disponibilità di una ”perizia medico legale che
s'invierà se richiesta”. Come evidenziato dal giudice di primo grado,
l'attrice aveva dimostrato già allora di essere perfettamente consapevole - sulla base di una perizia medico legale – delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro e riteneva di essere vittima di una sindrome neurotossica ambientale. Il tentativo della difesa di far decorre la prescrizione civilistica da epoca successiva non può essere condiviso. Nulla esclude che l'attrice abbia eseguito degli esami medici anche in epoca successiva ma deve ritenersi: a) che per il fatto accaduto il 13 novembre 2014 in ambiente ospedaliero fin da subito erano emerse delle conseguenze lesive percepite come tali dalla persona offesa - danneggiata;
b) che con l'atto interruttivo della prescrizione 18 febbraio 2016 l'attrice aveva già lamentato espreSAmente una sindrome neurotossica ambientale. Le visite mediche e i test del DNA eseguiti nel 2019 in Roma (v. atto di appello,
pag. 21/26 pag. 3) non consentono di spostare in avanti il termine di prescrizione.
La lettera del 18 febbraio 2016 dimostra che all'epoca il danno non solo era percepibile e riconoscibile ma era stato concretamente contestato dall'infermiera all' . CP_1
5.5 Dopo l'atto interruttivo del 18 febbraio 2016, la prescrizione è incominciata nuovamente a decorrere ex art. 2945, comma 3, c.c. e non è più stata interrotta entro il termine di prescrizione previsto per i fatti illeciti di cinque anni. Occorre tenere presente che gli atti di costituzione in mora, inviati dalla vittima di un fatto illecito causato dalla
P.A. all'assicuratore della responsabilità civile di quest'ultima, non interrompono la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, perché l'assicuratore del responsabile non ha alcuna obbligazione nei confronti del terzo danneggiato (v. Cass., sez. 3, sent. n. 5763 del
2009). Il riconoscimento del diritto non può provenire da un terzo non autorizzato a disporre del diritto e quindi la corrispondenza con la compagnia di assicurazione – senza la prova che la compagnia fosse autorizzata dall' ad agire per suo conto - non appare rilevante (cfr. CP_1
Cass., sez. 3, sent. n. 21248 del 2012, Cass., sez. 3, sent. n. 19529 del
2015 e Cass., sez. 2, ord. n 2901 del 2020).
Con riferimento agli atti interruttivi richiamati dal difensore dell'appellante (v. atto di citazione di appello, pag. 6), deve evidenziarsi che:
- la PEC datata 23 febbraio 2016 non è stata rinvenuta nel richiamato doc. 14 prodotto in data 22 settembre 2021. L'allegato 14 attoreo corrisponde a una missiva dell'assicurazione 25 giugno 2021, che esclude qualsiasi responsabilità della;
CP_1
pag. 22/26 - la lettera 4 marzo 2016 dell' (doc. 17 att.) non contiene alcuna CP_1 ammissione di responsabilità. Semmai l' deduce di aver ricevuto CP_1 una richiesta di risarcimento del tutto generica;
- la lettera 8 aprile 2016 non è stata rinvenuta nel richiamato doc. 14.
L'allegato 14 attoreo corrisponde, come sopra ricordato, a una missiva dell'assicurazione 25 giugno 2021, che esclude la responsabilità della
; CP_1
- la visita medico legale assicurativa del 2018 (senza indicazione di allegati) appare di per sé atto non idoneo a interrompere la prescrizione;
- le lettere 1 e 19 febbraio 2018 (doc. 15 att) sono comunicazioni della compagnia relative unicamente alla fiSAzione di una visita medica;
- l'atto relativo alla negoziazione assistita 1° giugno 2021 è successivo di oltre cinque anni alla precedente interruzione della prescrizione (del tutto ininfluente è l'eventuale conteggio, a questi fini del periodo di sospensione eccezionale della prescrizione previsto per i procedimenti civili, per 63 giorni, nel periodo della pandemia da Covid-19 nell'anno
2020).
La difesa dell'appellante afferma di produrre con l'allegato 46 la corrispondenza con l'assicuratore in sede di appello perché la produzione è resa neceSAria “dallo sviluppo del processo” (v. atto di appello, pag. 7). Ribadito che la corrispondenza con l'assicuratore non assume rilevanza, il deposito di nuovi documenti incorre nel divieto dell'art. 345 c.p.c.. L'eccezione di prescrizione era stata sollevata con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado e quindi tutta la documentazione neceSAria per superare la relativa eccezione avrebbe dovuto essere presentata nel rispetto delle preclusioni istruttorie di primo grado.
pag. 23/26 6. Il secondo motivo di appello (motivo B) è inammissibile perché non contiene i requisiti minimi previsti dall'art. 342 c.p.c.. Non si comprende chi sia l'ipotetico corresponsabile in solido che dovrebbe essere preso in considerazione e con quale atto sia stata interrotta la prescrizione nei suoi confronti. Qualora il riferimento fosse alla compagnia di assicurazione, non potrebbe trattarsi di un responsabile in solido.
7. Il quarto, il quinto e il sesto motivo (motivi D, E ed F), se non interpretati come una mera ripetizione dei motivi primo e terzo già esaminati, sono inammissibili perché non contengono i requisiti minimi previsti dall'art. 342 c.p.c.. Non consentono di apprezzare quale sia il contrasto tra la decisione e le prove documentali e quali siano le circostanze di fatto non valutate. Se il lamentato fatto illecito era prescritto, l'eccezione formulata dalla convenuta era assorbente e il giudice non doveva esaminare altri fatti. La seconda memoria ex art. 183 c.p.c. non è destinata a nuove allegazioni sul fatto illecito ma per replicare alle eccezioni nuove della controparte, per proporre le eccezioni che sono una conseguenza delle altrui eccezioni e per indicare le prove. La memoria istruttoria non poteva essere destinata a integrare la generica descrizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto le preclusioni assertive erano già maturate.
8. Il settimo motivo (motivo G) è anch'esso inammissibile per la sua genericità o, qualora venga interpretato nel senso che il presunto danneggiante non poSA eccepire la prescrizione, se non commettendo un abuso del diritto, deve essere considerato manifestamente infondato.
Il riferimento al principio di correttezza contrattuale non può essere fatto valere da una parte che ha espreSAmente svolto un'azione di pag. 24/26 responsabilità aquiliana. A fondamento dell'azione – per espreSA scelta della parte - non è posto un rapporto contrattuale ma un fatto illecito extracontrattuale.
9. Nella parte conclusiva dell'atto di appello (pag. 35 s. dell'atto telematico numerate in calce come pag. 12 s.) sono formulate delle istanze istruttorie che, tuttavia, non vengono trattate nell'ambito di ammissibili motivi di appello. Eventuali istanze istruttorie rilevanti ai fini di superare l'eccezione di prescrizione avrebbero dovuto essere esposte proponendo specifici motivi di gravame.
10. L'appello deve pertanto essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Considerando le tre fasi Parte_1 svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro
1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro
26.000,00). Essendo le ragioni della parte vittoriosa manifestamente fondate, il compenso è aumentato di un terzo ai sensi dell'art. 4, comma 8 d.m. cit., sino a euro 5.274,80.
11. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 25/26 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' 7 avverso Parte_1 CP_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Vicenza 7 febbraio 2024, n. 320, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio nei confronti dell' 7 CP_1 CP_1 liquidate nella somma di euro 5.274,80 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 12 marzo 2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
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